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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/07/2025, n. 1322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1322 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 27659/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel./Est. dott. Isabella Messina Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. v.g. 27659/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. FELICIAN LAURA in virtù di procura in atti Parte_1
Parte adottante
nei confronti di:
, nato ad [...] il [...] ed attualmente ivi residente Controparte_1
Parte adottanda
E con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: adozione di persona di maggiore età
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.11.2024, parte ricorrente adiva il Tribunale di Torino al fine di ottenere, esperiti i necessari adempimenti, sentenza di adozione relativa a nato ad Controparte_1
SM (Eritrea) il 15.06.1998 ed attualmente ivi residente.
Con decreto del 07.01.2025, il Giudice fissava udienza di audizione delle parti innanzi al G.O.P. delegato al 18.01.2025 (poi rinviata al 26.02.2025), nonché fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 08.04.2025.
All'udienza del 26.02.2025, il G.O.P. delegato provvedeva all'audizione delle parti. In tale sede, il ricorrente esponeva che, sussistendo tutte le condizioni previste dalla legge, fosse sua intenzione adottare il signor , alla luce del forte legame affettivo – di natura quasi genitoriale Controparte_1
– instauratosi con quest'ultimo. Nello specifico, parte ricorrente rappresentava di aver conosciuto in (il signor era solito recarsi nel Paese per motivi di lavoro) Controparte_1 Per_1 Pt_1 quando questi aveva otto anni, e di aver sin da subito sviluppato un forte legame affettivo con il ragazzo: i due, infatti, trascorrevano molto tempo assieme e anche quando, a causa della pandemia
Covid-19, il signor non era più riuscito a fare ritorno in , i contatti non erano cessati ma, Pt_1 Per_1 anzi, avevano assunto una dimensione telefonica, sostanziatasi nell'invio di messaggi tramite
Whatsapp.
Anche parte adottanda, nel corso nella medesima udienza confermava la Controparte_1 ricostruzione operata e manifestava, quindi, il suo consenso ad essere adottato dall'uomo che per lui rappresenta a tutti gli effetti “un secondo padre”. Oltre a ciò, manifestava il proprio desiderio di trasferirsi in Italia per poter frequentare il corso universitario di studi in Psicologia.
Al pari del figlio, anche i genitori del signor e Parte_2 [...]
– confermavano il forte legame sussistente tra i due e manifestavano, a loro volta, il Persona_2 consenso all'adozione.
Con ordinanza del 04.07.2025, il Giudice assegnava alle parti termine ex art. 127 ter c.p.c. al
15.07.2025, che venivano ritualmente depositate e, pertanto, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** §§§§§ ***
pagina 2 di 4 La domanda di adozione merita accoglimento.
Invero, l'adottante è un soggetto che ha ampiamente superato l'età di 35 anni stabilita dalla legge come minima per poter procedere all'adozione, essendo questi nato a [...] in data [...].
Sono stati, inoltre, posti in essere tutti gli adempimenti richiesta dalla legge per l'adozione: l'adottante e l'adottato hanno manifestato personalmente il proprio consenso;
all'udienza del 26.02.2025 è stato acquisito il consenso dei genitori biologici dell'adottando; le notifiche del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione sono state correttamente effettuate ai genitori biologici che, come si è detto, nulla hanno opposto.
È, altresì, rispettato il requisito richiesto dalla legge della differenza di almeno 18 anni di età tra adottante e adottato (soggetti, questi ultimi, rispettivamente, di 68 e 27 anni).
Per tali ragioni, deve ritenersi l'adozione sicuramente nell'interesse dell'adottando, nascendo dall'esigenza di consolidare legami affettivi e filiali già esistenti e ai quali entrambe le parti intendono dare una veste giuridica.
Con riferimento al cognome dell'adottato, in assenza di specifiche domande delle parti, si applica il principio generale di cui all'art. 299 c.c., a mente del quale l'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio: si provvede, pertanto, come in dispositivo.
Nulla in punto spese.
P.Q.M.
Dispone farsi luogo all'adozione di , nato ad [...] il Controparte_1
15.06.1998 ed attualmente ivi residente da parte di , nato a [...] il [...]. Parte_1
Dispone che l'adottato assuma il cognome dell'adottante e lo anteponga al proprio.
Demanda alla Cancelleria le annotazioni e comunicazioni di legge.
Nulla in punto spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
18/7/2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel./Est. dott. Isabella Messina Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. v.g. 27659/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. FELICIAN LAURA in virtù di procura in atti Parte_1
Parte adottante
nei confronti di:
, nato ad [...] il [...] ed attualmente ivi residente Controparte_1
Parte adottanda
E con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: adozione di persona di maggiore età
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.11.2024, parte ricorrente adiva il Tribunale di Torino al fine di ottenere, esperiti i necessari adempimenti, sentenza di adozione relativa a nato ad Controparte_1
SM (Eritrea) il 15.06.1998 ed attualmente ivi residente.
Con decreto del 07.01.2025, il Giudice fissava udienza di audizione delle parti innanzi al G.O.P. delegato al 18.01.2025 (poi rinviata al 26.02.2025), nonché fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 08.04.2025.
All'udienza del 26.02.2025, il G.O.P. delegato provvedeva all'audizione delle parti. In tale sede, il ricorrente esponeva che, sussistendo tutte le condizioni previste dalla legge, fosse sua intenzione adottare il signor , alla luce del forte legame affettivo – di natura quasi genitoriale Controparte_1
– instauratosi con quest'ultimo. Nello specifico, parte ricorrente rappresentava di aver conosciuto in (il signor era solito recarsi nel Paese per motivi di lavoro) Controparte_1 Per_1 Pt_1 quando questi aveva otto anni, e di aver sin da subito sviluppato un forte legame affettivo con il ragazzo: i due, infatti, trascorrevano molto tempo assieme e anche quando, a causa della pandemia
Covid-19, il signor non era più riuscito a fare ritorno in , i contatti non erano cessati ma, Pt_1 Per_1 anzi, avevano assunto una dimensione telefonica, sostanziatasi nell'invio di messaggi tramite
Whatsapp.
Anche parte adottanda, nel corso nella medesima udienza confermava la Controparte_1 ricostruzione operata e manifestava, quindi, il suo consenso ad essere adottato dall'uomo che per lui rappresenta a tutti gli effetti “un secondo padre”. Oltre a ciò, manifestava il proprio desiderio di trasferirsi in Italia per poter frequentare il corso universitario di studi in Psicologia.
Al pari del figlio, anche i genitori del signor e Parte_2 [...]
– confermavano il forte legame sussistente tra i due e manifestavano, a loro volta, il Persona_2 consenso all'adozione.
Con ordinanza del 04.07.2025, il Giudice assegnava alle parti termine ex art. 127 ter c.p.c. al
15.07.2025, che venivano ritualmente depositate e, pertanto, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** §§§§§ ***
pagina 2 di 4 La domanda di adozione merita accoglimento.
Invero, l'adottante è un soggetto che ha ampiamente superato l'età di 35 anni stabilita dalla legge come minima per poter procedere all'adozione, essendo questi nato a [...] in data [...].
Sono stati, inoltre, posti in essere tutti gli adempimenti richiesta dalla legge per l'adozione: l'adottante e l'adottato hanno manifestato personalmente il proprio consenso;
all'udienza del 26.02.2025 è stato acquisito il consenso dei genitori biologici dell'adottando; le notifiche del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione sono state correttamente effettuate ai genitori biologici che, come si è detto, nulla hanno opposto.
È, altresì, rispettato il requisito richiesto dalla legge della differenza di almeno 18 anni di età tra adottante e adottato (soggetti, questi ultimi, rispettivamente, di 68 e 27 anni).
Per tali ragioni, deve ritenersi l'adozione sicuramente nell'interesse dell'adottando, nascendo dall'esigenza di consolidare legami affettivi e filiali già esistenti e ai quali entrambe le parti intendono dare una veste giuridica.
Con riferimento al cognome dell'adottato, in assenza di specifiche domande delle parti, si applica il principio generale di cui all'art. 299 c.c., a mente del quale l'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio: si provvede, pertanto, come in dispositivo.
Nulla in punto spese.
P.Q.M.
Dispone farsi luogo all'adozione di , nato ad [...] il Controparte_1
15.06.1998 ed attualmente ivi residente da parte di , nato a [...] il [...]. Parte_1
Dispone che l'adottato assuma il cognome dell'adottante e lo anteponga al proprio.
Demanda alla Cancelleria le annotazioni e comunicazioni di legge.
Nulla in punto spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
18/7/2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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