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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 05/02/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 5427/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE SECONDA
in persona del giudice unico, dott.ssa Elisabetta Trimani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al registro affari contenzioso n. 5427 del 2021, posta in delibazione all'udienza del 15.10.2024, e vertente tra
TRA
( ) e ( ), in persona Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1 P.IVA_2 dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese, giusta procura in calce all'atto di costituzione di nuovo procuratore, dall'avv. Giovanni Desideri e dall'avv. Paola Ranieri, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma via Sardegna 50;
ATTRICI
E
(già – ), in persona del Controparte_2 CP_3 P.IVA_3 legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Merelli, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliata presso il predetto professionista, nella sede legale dell' stessa, in Albano Laziale (Rm), Borgo Garibaldi, Controparte_2
n. 12;
CONVENUTA
E
( ) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e CP_4 P.IVA_4 difesa dall'Avv. Roberta Barone, giusta procura notarile allegata in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura regionale in Roma alla via
Marcantonio Colonna n. 27;
CONVENUTA
1 Oggetto: altri contratti d'opera;
Conclusioni: come da ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 15 ottobre 2024.
FATTO E DIRITTO
Le società indicate in epigrafe hanno citato in giudizio l' Controparte_5
e la deducendo che si era resa cessionaria insieme a
[...] CP_4 Parte_1 P_
(quest'ultima ancora titolare degli interessi maturati sulle fatture) di crediti maturati nel 2012
[...] dalla Provincia Religiosa di San Pietro dell'Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio
Fatebenefratelli (FBF San Pietro); che tale ultimo soggetto era un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con R.D. n. 2318/1936 avente sede a Genzano di Roma ed accreditato presso il Servizio Part Sanitario nazionale nell'ambito dell'ASL Roma 6 con DCA n. U0422 del 3.12.2014; che erogava dal 2000 assistenza riabilitativa giusta delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 2591/2000; che tale struttura aveva ricevuto i pazienti necessitanti di lungodegenza post acuzie e di riabilitazione dopo il ricovero ospedaliero presso struttura pubblica;
che tale trasferimento veniva disposto dalla Part stessa struttura pubblica e non su richiesta della struttura accreditata;
che la ASL Roma 6 e avevano sottoscritto con riferimento al 2012 lo schema di accordo- contratto allegato in atti per l'erogazione da parte della seconda delle prestazioni di assistenza riabilitativa ex art. 26 e di RSA;
Part che la aveva erogato tali prestazioni applicando le tariffe previste dal nomenclatore regionale;
che, con riferimento all'anno 2012, risultavano non pagate le fatture n. 1464 del 30.11.2013, n. 1603 del 31.12.2012 e n. 117 del 31.12.2012 portanti la somma di € 418.008,72; che l'esecuzione di tali Part prestazioni risultava dalla produzione trasmessa da all'Amministrazione mediante il SIAR e il sistema informativo assistenza riabilitativa RAD-R segnalante il rapporto di accettazione- dismissione per la riabilitazione del;
che per altro nessuna delle convenute aveva contestato CP_4
l'esecuzione delle prestazioni eseguite dalla attrice in loro favore;
che sussisteva quindi il diritto di al pagamento della somma di e 418.008,72 portato dalla sorte capitale delle predette Parte_1 fatture e di al pagamento dei relativi interessi dalla scadenza sino al 23.10.2019 P_ Part (ossia data di emissione della relativa fattura n. 23/2019); che infatti il credito maturato da nei confronti delle parti convenute era stato ceduto con contratto del 21.12.2018, notificato alla SL Roma
6 con pec del 8.1.2019, a che tale società aveva poi ceduto ad Controparte_6 P_
, giusto contratto del 2.1.2019 pubblicato in G.U. Parte II del 5.1.2019, tali crediti nell'ambito di
[...] una cessione in blocco e pro soluto;
che aveva poi ceduto, con contratto del P_
30.10.2019 notificato via pec al debitore ceduto in data 6.11.19 e pubblicato in G.U. n. 130 del
5.11.2019, a dei crediti in blocco e pro soluto all'interno dei quali era incluso anche il Parte_1 credito portato dalla fattura n. 23 del 29.10.2019; che tale ultima fattura era poi stata esclusa dalla cessione giusto accordo modificativo del 30.7.2020 nel quale era specificato che la fattura n. 23/19 rimaneva in capo alla cedente mentre le fatture n. 1464, 117 e 1603/2012 venivano cedute alla cessionaria, ; che di tale modifica era stata data pubblicità mediante G.U.; che sussisteva Parte_1 Part l'obbligo contrattuale delle convenute al pagamento delle somme portate dalle fatture emesse da e cedute alle attrici;
che in subordine in ogni caso la condotta tenuta dalle convenute integrava gli estremi della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. con conseguente sussistenza in capo alle attrici del diritto al risarcimento del relativo danno da quantificarsi in € 418.008,72 pari al Part corrispettivo per le prestazioni erogate;
che in ogni caso aveva eseguito le prestazioni poste a fondamento delle fatture azionate e che le convenute non l'avevano mai contestato, pur avendone
2 conoscenza per averle richieste;
che sussistevano quindi i presupposti ex art. 2033 c.c. per condannare le convenute alla ripetizione di quanto indebitamente percepito pari alla somma sopra indicata di €
418.008,72, pari al corrispettivo per le prestazioni erogate;
che in ulteriore subordine sussisteva il diritto delle attrici alla condanna delle convenute al pagamento di tale somma ex art. 2041 c.c., essendo eseguite le prestazioni poste a fondamento delle fatture e avendone conoscenza le convenute che si erano avvantaggiate da tale servizio;
che sulla somma riconosciuta sussisteva il diritto dell'attrice a conseguire gli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002, trattandosi di fatture azionate nell'ambito di transazioni commerciali quali quelle eseguite in campo sanitario, e gli interessi ex art. 1284 VI comma c.c. nonché al pagamento degli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. al tasso di cui al d.lgs. n. 231/2002; che in data 23.4.19 le convenute erano state invitate ad adempiere.
Per questi motivi
hanno chiesto la condanna delle convenute in solido o disgiuntamente al pagamento della somma di € 418.008,72 oltre interessi ex art. d.lgs. 231/2002 ovvero in subordine e in ogni caso anche ex art. 1283 e 1284 VI comma c.c. ed ex art. 1283 c.c. in favore di e della somma di € Parte_1
226.047,15 oltre ulteriori interessi ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1283 e 1284, co. 4,
c.c. a titolo di responsabilità contrattuale ovvero in subordine extracontrattuale ovvero ai sensi dell'art. 2033 c.c. o dell'art. 2041 c.c..
Si è costituita la ASL Roma 6 deducendo che la domanda spiegata era infondata in fatto ed in diritto;
che le pretese creditorie azionate inerivano a somme c.d. extra budget rispetto ai limiti di spesa sanitaria fissati dalla per il 2012; che in relazione alle fatture azionate, la convenuta CP_4 aveva richiesto l'emissione di note di credito per il superamento in relazione ad esse del tetto di spesa sanitaria di cui al DCA Lazio n. U00092 del 7.6.12 e al DCA Lazio n. U000497 del 27.12.12; che la convenuta aveva opposto un motivato rifiuto all'atto di cessione delle fatture con note prot. 9194 del
18.02.19 (all. n. 19), prot. 26876 del 16.05.19 (all. n. 20) e prot. 61646 del 21.11.19 in quanto le fatture erano state emesse in contrasto con i principi di omnicomprensività della remunerazione e dell'invalicabilità del budget annuale;
che la cessione non era opponibile alla convenuta;
che la cessione di crediti nei confronti delle PA aveva natura derogatoria rispetto a quella di cui all'art. 1260
c.c. essendo previsto per i contratti in corso, in base al disposto dell'art. 69 e 70 del R.D. 2440/23 e dell'art. 9 della L. n.2248/1865, All. E, l'adesione del debitore ceduto;
che quindi la cessione non era opponibile ed inefficace nei confronti del debitore ceduto ossia della convenuta;
che per altro nell'Accordo dei pagamenti e nel contratto annuale di budget la cessione doveva essere accettata in maniera espressa mentre l'ASL convenuta aveva espresso rifiuto ad essa;
che si eccepiva la prescrizione quinquennale dei crediti vantati dalle attrici ai sensi dell'art. 2948 I comma n. 4 c.c., non essendo pervenuti atti interruttivi della prescrizione, non essendo sufficienti a tal fine l'invio di fatture o mere sollecitazioni ad adempiere;
che infatti il pagamento delle prestazioni rese dalla struttura doveva avvenire con cadenza mensile;
che in ogni caso la convenuta era carente di legittimazione passiva che spettava invece, per giurisprudenza costante, alla quale ente incaricato del CP_4 pagamento del corrispettivo come da l. 423/93, DGR Lazio n. 602/2004 e nota prot. 112072 del
4.10.2004; che nel merito la ASL aveva dato prova dei limiti di budget fissati dalla CP_4 Part per i servizi resi dalla nel periodo oggetto di causa;
che era onere della dare prova CP_4 dell'emissione dei relativi mandati di pagamento;
che le somme richieste erano invece extra budget nel quale erano ricompresi gli esti dei flussi derivanti dal sistema RAD-R alla cui ricezione erano poi indicate le prestazioni remunerabili/pagabili a carico del e quelli non pagabili in Parte_3 quanto eccedenti il budget annuale, come da determine della n. 1598/06 e n. 2804/07; CP_4 che il limite di buget annuale era infatti invalicabile alla luce della legislazione sulla contabilità
3 pubblica come interpretata dalla giurisprudenza prevalente;
che la cedente aveva sottoscritto il contrato annuale allegato in atti che prevedeva appunto l'invalicabilità del buget annuale fissato con la conseguenza che non sussistevano i presupposti per il pagamento delle fatture azionate in quanto erogate extra budget;
che quindi infondata era la domanda contrattuale proposta dalle attrici;
che Part parimenti infondate erano le ulteriori domande;
che aveva sottoscritto per il 2012 un contratto ex art. 8-quinquies, D.Lgs. n. 02/92 e ss.mm.ii., obbligandosi a rispettarne tutti i patti, le clausole e le condizioni, tra cui l'invalicabilità del budget assegnato e l'omnicompensività dello stesso;
che infondata era la domanda ex art. 2033 c.c. avendo appunto la cedente eseguito le prestazioni per scelta imprenditoriale e non “senza poter scegliere”; che infondata era la domanda ex art. 2041 c.c. dal momento che tutta la disciplina del tetto massimo di spesa annuale per ciascuna delle strutture convenzionate/accreditate qualificava come rifiuto dell'arricchimento in relazione alle prestazioni eccedenti i limiti di spesa;
che la domanda ex art. 2043 c.c. era poi totalmente infondata non ravvisandosi alcuna illegittima attività provvedimentale delle PA convenute per altro soggetta alla giurisdizione del Giudice Amministrativo;
che infondata era la domanda relativa agli accessori richiesti salvo che per il tasso di interesse legale codicistico ex art. 1284, c. 2, c.c. (nella versione ante modifica art. 17, c. 1, D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni nella L. n. 162/2014), in quanto rapporto anteriore.
Per questi motivi
ha chiesto il rigetto delle domande spiegate dalle attrici dichiarando la carenza di legittimazione attiva e carenza di interesse ad agire di queste ultime, la prescrizione dei crediti azionati e il difetto di legittimazione passiva in capo alla convenuta e nel merito l'infondatezza delle domande spiegate dalle attrici.
Si è costituita la convenuta eccependo in via preliminare la prescrizione dei crediti CP_4 azionati ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c. trattandosi di pagamenti relativi a prestazioni periodiche da corrispondere a cadenza mensile e la carenza di legittimazione attiva in capo alle attrici stante che le cessioni erano state rifiutate dalla SL Roma 6 con le note allegate in atti;
che le cessioni violavano l'Accordo di Pagamenti sottoscritto dalla struttura cedente e le norme sulla Contabilità dello Stato;
che la , con DGR n. 689/2008 s.m.i. aveva individuato uno specifico accordo, c.d. CP_4
Accordo Pagamenti, e il Sistema Pagamenti del SSR per i servizi resi da strutture private erogatrici di prestazioni sanitarie;
che il regolamento regionale all'art. 7 disciplinava la cessione dei crediti oggetto di causa prevendendone l'inserimento nel Sistema pagamenti, l'obbligo di accettazione da parte del cessionario;
che le cessioni non si erano quindi perfezionate né nei confronti della ASL
Roma 6 né nei confronti della , con la quale le attrici e la cedente non avevano alcun CP_4 rapporto;
che il contenuto dell'Accordo pagamenti era stato accettato dalla cedente, dante causa delle società attrici;
che la cessione era nulla o invalida, non essendo sufficiente la pubblicazione della cessione in G.U.; che si eccepiva la carenza di legittimazione passiva della convenuta, come da giurisprudenza costante, non essendo parte del rapporto contrattuale tra la dante causa delle attrici e l'SL; che la aveva solo compiti di liquidazione e certificazione del credito;
che la domanda CP_4 era infondata poi nel merito stante il tetto massimo di spesa fissato per il budget 2012 come disposto dal DCA n. 92/2012, atto per altro impugnato dalla dante causa delle attrici davanti al TAR che ha Part ritenuto il ricorso non ammissibile con la sentenza n. 9230/2020;; che la struttura non era poi risultata conforme a seguito di controlli eseguiti dalla SL , come da nota prot. 8017 del 3.10.2013; che non provato era il credito azionato;
che la dante causa delle attrici era stata per altro già remunerata integralmente per le prestazioni eseguite entro budget nel 2012; che infondate erano le domande relative alla misura e consistenza degli interessi moratori ed anatocistici richiesti dalle attrici.
Per questi motivi
ha chiesto in via preliminare dichiarare la prescrizione dei crediti azionati, il
4 difetto di legittimazione attiva delle attrici e la carenza di legittimazione passiva in capo alla convenuta e nel merito il rigetto di tutte le domande spiegate dalle attrici in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., sono stati rigettati i mezzi di prova e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 15.10.2024, trattata secondo le modalità di cui all'art.127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come da note di udienza depositate in atti e la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
La domanda proposta dalle attrici è infondata.
In via preliminare va in primo luogo accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva in capo alla . CP_4
Al riguardo deve invero aderirsi all'orientamento espresso dalla giurisprudenza prevalente secondo la quale unica legittimata passiva nelle domande di pagamento di servizi/prestazioni rese da strutture private accreditate presso il Servizio Sanitario nazionale sia la locale e non la Controparte_2 sul rilievo che quest'ultima, salva diversa ed espressa previsione di legge, rimane estranea CP_4 alla gestione dei servizi socio – sanitari, essendo alla Regione demandate competenze esclusivamente relative alla sfera della programmazione, del coordinamento e della vigilanza sugli enti operanti nel settore spettando invece alla luce dell'art. 13 l.R. n. 24/2004 alla SL la competenza di stipulare i contratti con le strutture accreditate. In tal senso la Suprema Corte, rivedendo un suo isolato assesto difforme (n. 11258/2020), ha concluso che “la prevalente giurisprudenza di questa Corte, come già detto, ha avuto modo di precisare che la disciplina che demanda alle ogni potere d'intervento Pt_4 diretto in materia di assistenza socio-sanitaria, ivi compresa l'instaurazione di rapporti contrattuali con le strutture pubbliche e private chiamate a rendere le relative prestazioni in regime di accreditamento, riserva alla regione i soli compiti di programmazione, coordinamento e vigilanza, tra i quali è compresa anche la ripartizione tra le delle risorse economiche necessarie per Pt_4
l'effettuazione dei predetti interventi" (Cass. Civ., Sez. I, n. 11720/2024).
In questo contesto interpretativo, va quindi escluso che sussista la legittimazione passiva della
, cui è demandato solo il pagamento delle prestazioni erogate dalle strutture private CP_4 accreditate in favore della SL convenuta, e va per converso ritenuta sussistente ,sulla scorta dei superiori rilievi, la legittimazione passiva in capo alla SL Roma 6 convenuta essendo quest'ultima il soggetto contrattualmente tenuto al pagamento dei servizi erogati dalla dante causa degli attori in forza dello Schema di Contratto/Accordo 2012 del 4.7.2021 (cfr. doc. 15 allegato alla comparsa SL), per quanto mediante risorse fornite dalla Regione . CP_4
Non risulta in secondo luogo fondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva delle società attrici le quali hanno dimostrato mediante la documentazione versata in atti la cessione in loro favore delle fatture poste a fondamento della domanda di pagamento.
Sul punto, va rilevato che non risulta applicabile al caso in esame la disciplina derogatoria prevista dagli artt. 69 e 70 R.D. n. 2240/1923 (che prevede per la cessione di contratti in corso l'adesione della
PA debitrice ceduta) trattandosi di normativa concernente solo le amministrazioni statali in senso stretto, trattandosi di norma eccezionale (e quindi anche alla convenuta ove fosse stata CP_4 ritenuta sussistente la sua legittimazione passiva). Deve pertanto escludersi l'applicazione analogica
5 di tale normativa in caso di cessione di crediti vantati nei confronti delle aziende sanitarie locali in quanto enti pubblici estranei al novero delle amministrazioni statali (cfr. da ultimo Cass. Civ., Sez.
I, ord. n. 29420/2023). Ne consegue che le cessioni oggetto di causa non dovevano essere eseguite mediante gli adempimenti di cui alla predetta normativa art. 69 e 70 R.D. n. 2204/1923 ma solo in base al disposto di cui all'art. 1260 c.c., con conseguente irrilevanza dell'eventuale opposizione manifestata dalla SL convenuta nelle note allegate in atti ai fini della opponibilità della cessione alla stessa.
In questo contesto va rilevato che la disciplina speciale di cui al predetto R.D. 2240/1923 ben può in linea di principio essere applicata anche alle SL laddove siano state le parti, nell'ambito della loro autonomia negoziale, a richiamarne l'applicabilità al contratto. Tale eventualità non appare ricorrere nel caso in esame non emergendo dall'Accordo del 2012 un obbligo in tal senso essendo solo previsto al relativo punto s) che “nel caso di cessione, a qualsiasi titolo dei crediti derivanti dal presente contratto/accordo, l'erogatore dovrà notificare alla ASL territorialmente competente la cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c.” , non imponendo quindi tale notifica quale requisito di opponibilità della cessione alla SL debitrice ceduta. A ciò si aggiunga che non risulta prodotto in atti il “regolamento regionale” e la “disciplina uniforme della Regione” che di fatto estenderebbero contrattualmente, come allegato dalle convenute, anche al rapporto contrattuale oggetto di causa le formalità previste in materia di cessione di crediti vantati nei confronti della PA ovvero l'inclusione nell'Accordo di pagamento allegato in atti di tale disciplina, diversamente non applicabile per i motivi sopra esposti alle Aziende ospedaliere.
Non risulta altresì fondata l'eccezione preliminare (di merito) di prescrizione sollevata dalle convenute sull'applicazione ai crediti oggetto di causa del disposto di cui all'art.2948 c.c. dovendo al contrario ritenersi applicabile agli stessi la prescrizione ordinaria decennale, validamente interrotta
(trattandosi di crediti fondati su prestazioni/fatture del 2012) con l'introduzione del presente giudizio.
Si deve sul punto ritenere che opera per il credito azionato la prescrizione ordinaria decennale trattandosi di prestazioni che, per quanto rese nell'ambito di un rapporto di durata, è evidente che il pagamento delle stesse debba avvenire in relazione alle giornate di degenza dei pazienti e ai servizi in concreto erogati. Non appaiono sussistere pertanto i presupposti per ritenere operante la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c. n. 4) operante per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dalla pluralità e dalla periodicità delle prestazioni, aventi un titolo unico ma ripetute nel tempo.
Venendo al merito, pur risultando non specificatamente contestata dalle convenute sia l'esecuzione delle prestazioni da parte della dante causa delle società attrice poste a fondamento delle fatture azionate sia l'importo richiesto per le stesse, deve ritenersi che tali prestazioni siano state svolte nell'anno 2012 “extrabudget” in quanto comportanti spese maggiori rispetto al tetto di spesa previsto dalla in relazione alla struttura convenzionata dante causa delle odierne attrici. Sul CP_4 punto, la SL convenuta ha depositato sia il regolamento contrattuale con la struttura convenzionata ove emerge l'indicazione del budget annuale destinato a tale struttura (punto h) Parte_5 come determinato dal DCA n. U 00092 del 7.6.12 (cfr. doc. 2 allegato alla comparsa SL), l'impegno di quest'ultima al punto a fornire le prestazioni “fino alla concorrenza del tetto massimo (Budget) assegnato di cui ai punti f) ed h)” (cfr. punto k dell'Accordo) con il chiarimento al relativo punto m)
6 che “oltre i tetti massimi … non sono riconosciuti oneri a carico del . Il DCA n. U 00092 del Pt_3
7.6.12 indica poi nello specifico la remunerazione massima per l'anno 2012 per prestazioni di assistenza riabilitativa ex art. 26 (Legge 833/78) con onere a carico del SSR erogate da strutture pubbliche e private (cfr. doc. 2 allegato alla comparsa SL) e il budget di € 3.835.893,06 per la struttura in esame (cfr. pag. 16, doc. 2) , come confermato da successivo DCA n. U 00497 del
27.12.2012 (cfr. doc. 3 allegato alla comparsa SL).
In questo contesto risulta pacifico, in quanto non contestato tempestivamente e specificatamente da parte attrice, che le fatture azionate concernano spese extra budget (fatto questo per altro confermato dal tenore letterale degli atti depositati nell'interesse delle attrici stesse), non avendo per altro parte attrice, come era suo onere, provato che le fatture azionate rientrassero invece in tale budget a fronte della circostanziata eccezione della SL convenuta ( che ha allegato il pagamento in favore della dante causa delle attrici dell'intero budget 2012, come da schema cfr. doc. 18 allegato alla comparsa SL, non contestato ex art. 115 c.p.c. dalla convenuta tempestivamente).
Su tale rilievo, deve ritenersi che la somma richiesta da parte attrice (sia quale sorte capitale delle fatture azionate sia quale sorte interessi portata dalla fattura azionata da ) non possa essere P_ riconosciuta né a titolo di corrispettivo né a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c. né a titolo di responsabilità extracontrattuale della convenuta ASL.
Invero si deve rilevare che il tetto di spesa fissato dalle Regioni in tema di spese sanitarie costituisce un limite legittimo ed invalicabile per la PA oltre al quale non risultano remunerabili le prestazioni rese dalla struttura privata convenzionata oltre il singolo tetto di spesa stabilito nel Budget annuale.
Tali limiti di spesa sono infatti imposti dalla stessa legge segnatamente dall'art.
8-quinquies, comma
2, del D.Lgs. n. 502 del 1992 che dispone che le Regioni e le Unità sanitarie locali "definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, comprese le aziende ospedaliero-universitarie, e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati", il cui obiettivo è quello di fissare il volume massimo delle prestazioni che tali strutture si impegnano ad assicurare e il corrispettivo preventivato e dall'art.
8-sexies, comma 1, cit. stabilisce che le strutture che erogano prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale "sono finanziate secondo un ammontare globale predefinito negli accordi contrattuali di cui all'art.
8-quinquies". Ne consegue che la PA è necessariamente vincolata a tali limiti di spesa stante che tale limite è ineludibile, in quanto imposto dalla legge e fissato con atto autoritativo della PA (soggetto pertanto alla cognizione esclusiva del
Giudice amministrativo, cfr. Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 8845/2024). Deve quindi ritenersi che da una parte è prevista sempre la non remunerazione delle prestazioni extra budget (come per altro previsto dal punto m, sopra citato, dell'Accordo del 2012) e che dall'altra le strutture private convenzionali non sono obbligate all'erogazione dei servizi oltre il tetto di spesa, diversamente da quanto accade per le strutture pubbliche. A ciò si aggiunga che la fissazione del tetto di spesa è funzionale anche al contenimento della spesa pubblica. Non sposta tale valutazione tutte le osservazioni spiegate dalle attrici in seno alla non correttezza dell'atto di determinazione del budget in quanto non conferente con la tutela costituzionale del diritto alla salute, con i principi codificati con il DPR n. 37/1997 e dagli artt. 1 e 13 del D. LGS. n. 502/1992 e smi trattandosi di censure relative ad un atto non sindacabile nella presente sede ( e per altro, come allegato dalla convenuta, già fatto oggetto CP_4 di impugnativa presso il TAR dalla dante causa delle attrici, per quanto con esito negativo per
7 quest'ultima) e di cui non viene chiesto di fatto il sindacato, neanche in via incidentale, nella presente sede.
Su tali rilievi, va quindi escluso che sussista il diritto delle attrici quali aventi causa della struttura Part convenzionata ad ottenere il pagamento contrattuale delle fatture azionate sia a titolo di corrispettivo, impedendo sotto tale profilo il pagamento il superamento del tetto di spesa che opera quale fatto impeditivo dell'obbligo di remunerazione, sia a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., valendo quale opposizione dell'SL all'arricchimento la disposizione contrattuale di cui al predetto punto m) dell'Accordo e di cui al successivo punto p) ove è previsto che “le prestazioni fatturate oltre i tetti massimi .. non sono liquidabili da parte dell' e pertanto non Controparte_2 esigibili”. In questo contesto quindi, come osservato dalla giurisprudenza prevalente, “l'arricchimento che la P.A. consegue dall'esecuzione delle prestazioni "extra budget" assume un carattere "imposto" che preclude l'esperibilità nei suoi confronti dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.” (Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 14533/2024, in tal senso anche cfr. Cass. Civ., Sez. III, n.
13884/2020).
Né sussiste il diritto delle attrici al pagamento della somma quale risarcimento da responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 dal momento che la giurisprudenza ha chiarito che “è infondata la domanda di pagamento delle prestazioni sanitarie eccedenti il limite di spesa formulata
- a titolo di inadempimento contrattuale o di illecito extracontrattuale - dalla società accreditata nei confronti dell' , atteso che la mancata previsione dei criteri di remunerazione delle Parte_6 prestazioni c.d. extra budget è giustificata dalla necessità di dover comunque rispettare i tetti di spesa ed il vincolo delle risorse pubbliche disponibili e che la struttura privata accreditata non ha l'obbligo di rendere prestazioni eccedenti quelle concordate” (Cass. Civ.,Sez. I, ord. n. 7469/2020, cfr. anche
Cass. Civ., Sez. III, n. 27608/2019, Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 26334/2021).
Del tutto non conferente appare poi la richiesta di condanna formulata dalle attrici in via ulteriormente subordinata di condanna delle SL al pagamento della somma indicata in citazione ai sensi dell'art. 2033 c.c. che come noto l'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, come quello stipulato tra la dante causa delle società attrici e la SL convenuta.
Le domande spiegate dalle attrici vanno pertanto rigettate.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della domanda dichiarato in citazione applicati i parametri medi in ragione della complessità delle questioni trattate, vanno poste a carico di parte attrice in base al principio della soccombenza.
Resta assorbita ogni altra questione, domanda o eccezione, prospettata dalle parti o rilevabile d'ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:
8 1) rigetta le domande spiegate dalle attrici;
2) condanna parte attrice al pagamento in favore di ciascuna delle parti convenute delle spese di lite liquidate in € 22.457,00 per compensi oltre accessori di legge.
Così deciso in Velletri, 5 febbraio 2024
Il Giudice dott.ssa Elisabetta Trimani
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE SECONDA
in persona del giudice unico, dott.ssa Elisabetta Trimani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al registro affari contenzioso n. 5427 del 2021, posta in delibazione all'udienza del 15.10.2024, e vertente tra
TRA
( ) e ( ), in persona Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1 P.IVA_2 dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese, giusta procura in calce all'atto di costituzione di nuovo procuratore, dall'avv. Giovanni Desideri e dall'avv. Paola Ranieri, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma via Sardegna 50;
ATTRICI
E
(già – ), in persona del Controparte_2 CP_3 P.IVA_3 legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Merelli, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliata presso il predetto professionista, nella sede legale dell' stessa, in Albano Laziale (Rm), Borgo Garibaldi, Controparte_2
n. 12;
CONVENUTA
E
( ) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e CP_4 P.IVA_4 difesa dall'Avv. Roberta Barone, giusta procura notarile allegata in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura regionale in Roma alla via
Marcantonio Colonna n. 27;
CONVENUTA
1 Oggetto: altri contratti d'opera;
Conclusioni: come da ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 15 ottobre 2024.
FATTO E DIRITTO
Le società indicate in epigrafe hanno citato in giudizio l' Controparte_5
e la deducendo che si era resa cessionaria insieme a
[...] CP_4 Parte_1 P_
(quest'ultima ancora titolare degli interessi maturati sulle fatture) di crediti maturati nel 2012
[...] dalla Provincia Religiosa di San Pietro dell'Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio
Fatebenefratelli (FBF San Pietro); che tale ultimo soggetto era un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con R.D. n. 2318/1936 avente sede a Genzano di Roma ed accreditato presso il Servizio Part Sanitario nazionale nell'ambito dell'ASL Roma 6 con DCA n. U0422 del 3.12.2014; che erogava dal 2000 assistenza riabilitativa giusta delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 2591/2000; che tale struttura aveva ricevuto i pazienti necessitanti di lungodegenza post acuzie e di riabilitazione dopo il ricovero ospedaliero presso struttura pubblica;
che tale trasferimento veniva disposto dalla Part stessa struttura pubblica e non su richiesta della struttura accreditata;
che la ASL Roma 6 e avevano sottoscritto con riferimento al 2012 lo schema di accordo- contratto allegato in atti per l'erogazione da parte della seconda delle prestazioni di assistenza riabilitativa ex art. 26 e di RSA;
Part che la aveva erogato tali prestazioni applicando le tariffe previste dal nomenclatore regionale;
che, con riferimento all'anno 2012, risultavano non pagate le fatture n. 1464 del 30.11.2013, n. 1603 del 31.12.2012 e n. 117 del 31.12.2012 portanti la somma di € 418.008,72; che l'esecuzione di tali Part prestazioni risultava dalla produzione trasmessa da all'Amministrazione mediante il SIAR e il sistema informativo assistenza riabilitativa RAD-R segnalante il rapporto di accettazione- dismissione per la riabilitazione del;
che per altro nessuna delle convenute aveva contestato CP_4
l'esecuzione delle prestazioni eseguite dalla attrice in loro favore;
che sussisteva quindi il diritto di al pagamento della somma di e 418.008,72 portato dalla sorte capitale delle predette Parte_1 fatture e di al pagamento dei relativi interessi dalla scadenza sino al 23.10.2019 P_ Part (ossia data di emissione della relativa fattura n. 23/2019); che infatti il credito maturato da nei confronti delle parti convenute era stato ceduto con contratto del 21.12.2018, notificato alla SL Roma
6 con pec del 8.1.2019, a che tale società aveva poi ceduto ad Controparte_6 P_
, giusto contratto del 2.1.2019 pubblicato in G.U. Parte II del 5.1.2019, tali crediti nell'ambito di
[...] una cessione in blocco e pro soluto;
che aveva poi ceduto, con contratto del P_
30.10.2019 notificato via pec al debitore ceduto in data 6.11.19 e pubblicato in G.U. n. 130 del
5.11.2019, a dei crediti in blocco e pro soluto all'interno dei quali era incluso anche il Parte_1 credito portato dalla fattura n. 23 del 29.10.2019; che tale ultima fattura era poi stata esclusa dalla cessione giusto accordo modificativo del 30.7.2020 nel quale era specificato che la fattura n. 23/19 rimaneva in capo alla cedente mentre le fatture n. 1464, 117 e 1603/2012 venivano cedute alla cessionaria, ; che di tale modifica era stata data pubblicità mediante G.U.; che sussisteva Parte_1 Part l'obbligo contrattuale delle convenute al pagamento delle somme portate dalle fatture emesse da e cedute alle attrici;
che in subordine in ogni caso la condotta tenuta dalle convenute integrava gli estremi della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. con conseguente sussistenza in capo alle attrici del diritto al risarcimento del relativo danno da quantificarsi in € 418.008,72 pari al Part corrispettivo per le prestazioni erogate;
che in ogni caso aveva eseguito le prestazioni poste a fondamento delle fatture azionate e che le convenute non l'avevano mai contestato, pur avendone
2 conoscenza per averle richieste;
che sussistevano quindi i presupposti ex art. 2033 c.c. per condannare le convenute alla ripetizione di quanto indebitamente percepito pari alla somma sopra indicata di €
418.008,72, pari al corrispettivo per le prestazioni erogate;
che in ulteriore subordine sussisteva il diritto delle attrici alla condanna delle convenute al pagamento di tale somma ex art. 2041 c.c., essendo eseguite le prestazioni poste a fondamento delle fatture e avendone conoscenza le convenute che si erano avvantaggiate da tale servizio;
che sulla somma riconosciuta sussisteva il diritto dell'attrice a conseguire gli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002, trattandosi di fatture azionate nell'ambito di transazioni commerciali quali quelle eseguite in campo sanitario, e gli interessi ex art. 1284 VI comma c.c. nonché al pagamento degli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. al tasso di cui al d.lgs. n. 231/2002; che in data 23.4.19 le convenute erano state invitate ad adempiere.
Per questi motivi
hanno chiesto la condanna delle convenute in solido o disgiuntamente al pagamento della somma di € 418.008,72 oltre interessi ex art. d.lgs. 231/2002 ovvero in subordine e in ogni caso anche ex art. 1283 e 1284 VI comma c.c. ed ex art. 1283 c.c. in favore di e della somma di € Parte_1
226.047,15 oltre ulteriori interessi ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1283 e 1284, co. 4,
c.c. a titolo di responsabilità contrattuale ovvero in subordine extracontrattuale ovvero ai sensi dell'art. 2033 c.c. o dell'art. 2041 c.c..
Si è costituita la ASL Roma 6 deducendo che la domanda spiegata era infondata in fatto ed in diritto;
che le pretese creditorie azionate inerivano a somme c.d. extra budget rispetto ai limiti di spesa sanitaria fissati dalla per il 2012; che in relazione alle fatture azionate, la convenuta CP_4 aveva richiesto l'emissione di note di credito per il superamento in relazione ad esse del tetto di spesa sanitaria di cui al DCA Lazio n. U00092 del 7.6.12 e al DCA Lazio n. U000497 del 27.12.12; che la convenuta aveva opposto un motivato rifiuto all'atto di cessione delle fatture con note prot. 9194 del
18.02.19 (all. n. 19), prot. 26876 del 16.05.19 (all. n. 20) e prot. 61646 del 21.11.19 in quanto le fatture erano state emesse in contrasto con i principi di omnicomprensività della remunerazione e dell'invalicabilità del budget annuale;
che la cessione non era opponibile alla convenuta;
che la cessione di crediti nei confronti delle PA aveva natura derogatoria rispetto a quella di cui all'art. 1260
c.c. essendo previsto per i contratti in corso, in base al disposto dell'art. 69 e 70 del R.D. 2440/23 e dell'art. 9 della L. n.2248/1865, All. E, l'adesione del debitore ceduto;
che quindi la cessione non era opponibile ed inefficace nei confronti del debitore ceduto ossia della convenuta;
che per altro nell'Accordo dei pagamenti e nel contratto annuale di budget la cessione doveva essere accettata in maniera espressa mentre l'ASL convenuta aveva espresso rifiuto ad essa;
che si eccepiva la prescrizione quinquennale dei crediti vantati dalle attrici ai sensi dell'art. 2948 I comma n. 4 c.c., non essendo pervenuti atti interruttivi della prescrizione, non essendo sufficienti a tal fine l'invio di fatture o mere sollecitazioni ad adempiere;
che infatti il pagamento delle prestazioni rese dalla struttura doveva avvenire con cadenza mensile;
che in ogni caso la convenuta era carente di legittimazione passiva che spettava invece, per giurisprudenza costante, alla quale ente incaricato del CP_4 pagamento del corrispettivo come da l. 423/93, DGR Lazio n. 602/2004 e nota prot. 112072 del
4.10.2004; che nel merito la ASL aveva dato prova dei limiti di budget fissati dalla CP_4 Part per i servizi resi dalla nel periodo oggetto di causa;
che era onere della dare prova CP_4 dell'emissione dei relativi mandati di pagamento;
che le somme richieste erano invece extra budget nel quale erano ricompresi gli esti dei flussi derivanti dal sistema RAD-R alla cui ricezione erano poi indicate le prestazioni remunerabili/pagabili a carico del e quelli non pagabili in Parte_3 quanto eccedenti il budget annuale, come da determine della n. 1598/06 e n. 2804/07; CP_4 che il limite di buget annuale era infatti invalicabile alla luce della legislazione sulla contabilità
3 pubblica come interpretata dalla giurisprudenza prevalente;
che la cedente aveva sottoscritto il contrato annuale allegato in atti che prevedeva appunto l'invalicabilità del buget annuale fissato con la conseguenza che non sussistevano i presupposti per il pagamento delle fatture azionate in quanto erogate extra budget;
che quindi infondata era la domanda contrattuale proposta dalle attrici;
che Part parimenti infondate erano le ulteriori domande;
che aveva sottoscritto per il 2012 un contratto ex art. 8-quinquies, D.Lgs. n. 02/92 e ss.mm.ii., obbligandosi a rispettarne tutti i patti, le clausole e le condizioni, tra cui l'invalicabilità del budget assegnato e l'omnicompensività dello stesso;
che infondata era la domanda ex art. 2033 c.c. avendo appunto la cedente eseguito le prestazioni per scelta imprenditoriale e non “senza poter scegliere”; che infondata era la domanda ex art. 2041 c.c. dal momento che tutta la disciplina del tetto massimo di spesa annuale per ciascuna delle strutture convenzionate/accreditate qualificava come rifiuto dell'arricchimento in relazione alle prestazioni eccedenti i limiti di spesa;
che la domanda ex art. 2043 c.c. era poi totalmente infondata non ravvisandosi alcuna illegittima attività provvedimentale delle PA convenute per altro soggetta alla giurisdizione del Giudice Amministrativo;
che infondata era la domanda relativa agli accessori richiesti salvo che per il tasso di interesse legale codicistico ex art. 1284, c. 2, c.c. (nella versione ante modifica art. 17, c. 1, D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni nella L. n. 162/2014), in quanto rapporto anteriore.
Per questi motivi
ha chiesto il rigetto delle domande spiegate dalle attrici dichiarando la carenza di legittimazione attiva e carenza di interesse ad agire di queste ultime, la prescrizione dei crediti azionati e il difetto di legittimazione passiva in capo alla convenuta e nel merito l'infondatezza delle domande spiegate dalle attrici.
Si è costituita la convenuta eccependo in via preliminare la prescrizione dei crediti CP_4 azionati ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c. trattandosi di pagamenti relativi a prestazioni periodiche da corrispondere a cadenza mensile e la carenza di legittimazione attiva in capo alle attrici stante che le cessioni erano state rifiutate dalla SL Roma 6 con le note allegate in atti;
che le cessioni violavano l'Accordo di Pagamenti sottoscritto dalla struttura cedente e le norme sulla Contabilità dello Stato;
che la , con DGR n. 689/2008 s.m.i. aveva individuato uno specifico accordo, c.d. CP_4
Accordo Pagamenti, e il Sistema Pagamenti del SSR per i servizi resi da strutture private erogatrici di prestazioni sanitarie;
che il regolamento regionale all'art. 7 disciplinava la cessione dei crediti oggetto di causa prevendendone l'inserimento nel Sistema pagamenti, l'obbligo di accettazione da parte del cessionario;
che le cessioni non si erano quindi perfezionate né nei confronti della ASL
Roma 6 né nei confronti della , con la quale le attrici e la cedente non avevano alcun CP_4 rapporto;
che il contenuto dell'Accordo pagamenti era stato accettato dalla cedente, dante causa delle società attrici;
che la cessione era nulla o invalida, non essendo sufficiente la pubblicazione della cessione in G.U.; che si eccepiva la carenza di legittimazione passiva della convenuta, come da giurisprudenza costante, non essendo parte del rapporto contrattuale tra la dante causa delle attrici e l'SL; che la aveva solo compiti di liquidazione e certificazione del credito;
che la domanda CP_4 era infondata poi nel merito stante il tetto massimo di spesa fissato per il budget 2012 come disposto dal DCA n. 92/2012, atto per altro impugnato dalla dante causa delle attrici davanti al TAR che ha Part ritenuto il ricorso non ammissibile con la sentenza n. 9230/2020;; che la struttura non era poi risultata conforme a seguito di controlli eseguiti dalla SL , come da nota prot. 8017 del 3.10.2013; che non provato era il credito azionato;
che la dante causa delle attrici era stata per altro già remunerata integralmente per le prestazioni eseguite entro budget nel 2012; che infondate erano le domande relative alla misura e consistenza degli interessi moratori ed anatocistici richiesti dalle attrici.
Per questi motivi
ha chiesto in via preliminare dichiarare la prescrizione dei crediti azionati, il
4 difetto di legittimazione attiva delle attrici e la carenza di legittimazione passiva in capo alla convenuta e nel merito il rigetto di tutte le domande spiegate dalle attrici in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., sono stati rigettati i mezzi di prova e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 15.10.2024, trattata secondo le modalità di cui all'art.127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come da note di udienza depositate in atti e la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
La domanda proposta dalle attrici è infondata.
In via preliminare va in primo luogo accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva in capo alla . CP_4
Al riguardo deve invero aderirsi all'orientamento espresso dalla giurisprudenza prevalente secondo la quale unica legittimata passiva nelle domande di pagamento di servizi/prestazioni rese da strutture private accreditate presso il Servizio Sanitario nazionale sia la locale e non la Controparte_2 sul rilievo che quest'ultima, salva diversa ed espressa previsione di legge, rimane estranea CP_4 alla gestione dei servizi socio – sanitari, essendo alla Regione demandate competenze esclusivamente relative alla sfera della programmazione, del coordinamento e della vigilanza sugli enti operanti nel settore spettando invece alla luce dell'art. 13 l.R. n. 24/2004 alla SL la competenza di stipulare i contratti con le strutture accreditate. In tal senso la Suprema Corte, rivedendo un suo isolato assesto difforme (n. 11258/2020), ha concluso che “la prevalente giurisprudenza di questa Corte, come già detto, ha avuto modo di precisare che la disciplina che demanda alle ogni potere d'intervento Pt_4 diretto in materia di assistenza socio-sanitaria, ivi compresa l'instaurazione di rapporti contrattuali con le strutture pubbliche e private chiamate a rendere le relative prestazioni in regime di accreditamento, riserva alla regione i soli compiti di programmazione, coordinamento e vigilanza, tra i quali è compresa anche la ripartizione tra le delle risorse economiche necessarie per Pt_4
l'effettuazione dei predetti interventi" (Cass. Civ., Sez. I, n. 11720/2024).
In questo contesto interpretativo, va quindi escluso che sussista la legittimazione passiva della
, cui è demandato solo il pagamento delle prestazioni erogate dalle strutture private CP_4 accreditate in favore della SL convenuta, e va per converso ritenuta sussistente ,sulla scorta dei superiori rilievi, la legittimazione passiva in capo alla SL Roma 6 convenuta essendo quest'ultima il soggetto contrattualmente tenuto al pagamento dei servizi erogati dalla dante causa degli attori in forza dello Schema di Contratto/Accordo 2012 del 4.7.2021 (cfr. doc. 15 allegato alla comparsa SL), per quanto mediante risorse fornite dalla Regione . CP_4
Non risulta in secondo luogo fondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva delle società attrici le quali hanno dimostrato mediante la documentazione versata in atti la cessione in loro favore delle fatture poste a fondamento della domanda di pagamento.
Sul punto, va rilevato che non risulta applicabile al caso in esame la disciplina derogatoria prevista dagli artt. 69 e 70 R.D. n. 2240/1923 (che prevede per la cessione di contratti in corso l'adesione della
PA debitrice ceduta) trattandosi di normativa concernente solo le amministrazioni statali in senso stretto, trattandosi di norma eccezionale (e quindi anche alla convenuta ove fosse stata CP_4 ritenuta sussistente la sua legittimazione passiva). Deve pertanto escludersi l'applicazione analogica
5 di tale normativa in caso di cessione di crediti vantati nei confronti delle aziende sanitarie locali in quanto enti pubblici estranei al novero delle amministrazioni statali (cfr. da ultimo Cass. Civ., Sez.
I, ord. n. 29420/2023). Ne consegue che le cessioni oggetto di causa non dovevano essere eseguite mediante gli adempimenti di cui alla predetta normativa art. 69 e 70 R.D. n. 2204/1923 ma solo in base al disposto di cui all'art. 1260 c.c., con conseguente irrilevanza dell'eventuale opposizione manifestata dalla SL convenuta nelle note allegate in atti ai fini della opponibilità della cessione alla stessa.
In questo contesto va rilevato che la disciplina speciale di cui al predetto R.D. 2240/1923 ben può in linea di principio essere applicata anche alle SL laddove siano state le parti, nell'ambito della loro autonomia negoziale, a richiamarne l'applicabilità al contratto. Tale eventualità non appare ricorrere nel caso in esame non emergendo dall'Accordo del 2012 un obbligo in tal senso essendo solo previsto al relativo punto s) che “nel caso di cessione, a qualsiasi titolo dei crediti derivanti dal presente contratto/accordo, l'erogatore dovrà notificare alla ASL territorialmente competente la cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c.” , non imponendo quindi tale notifica quale requisito di opponibilità della cessione alla SL debitrice ceduta. A ciò si aggiunga che non risulta prodotto in atti il “regolamento regionale” e la “disciplina uniforme della Regione” che di fatto estenderebbero contrattualmente, come allegato dalle convenute, anche al rapporto contrattuale oggetto di causa le formalità previste in materia di cessione di crediti vantati nei confronti della PA ovvero l'inclusione nell'Accordo di pagamento allegato in atti di tale disciplina, diversamente non applicabile per i motivi sopra esposti alle Aziende ospedaliere.
Non risulta altresì fondata l'eccezione preliminare (di merito) di prescrizione sollevata dalle convenute sull'applicazione ai crediti oggetto di causa del disposto di cui all'art.2948 c.c. dovendo al contrario ritenersi applicabile agli stessi la prescrizione ordinaria decennale, validamente interrotta
(trattandosi di crediti fondati su prestazioni/fatture del 2012) con l'introduzione del presente giudizio.
Si deve sul punto ritenere che opera per il credito azionato la prescrizione ordinaria decennale trattandosi di prestazioni che, per quanto rese nell'ambito di un rapporto di durata, è evidente che il pagamento delle stesse debba avvenire in relazione alle giornate di degenza dei pazienti e ai servizi in concreto erogati. Non appaiono sussistere pertanto i presupposti per ritenere operante la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c. n. 4) operante per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dalla pluralità e dalla periodicità delle prestazioni, aventi un titolo unico ma ripetute nel tempo.
Venendo al merito, pur risultando non specificatamente contestata dalle convenute sia l'esecuzione delle prestazioni da parte della dante causa delle società attrice poste a fondamento delle fatture azionate sia l'importo richiesto per le stesse, deve ritenersi che tali prestazioni siano state svolte nell'anno 2012 “extrabudget” in quanto comportanti spese maggiori rispetto al tetto di spesa previsto dalla in relazione alla struttura convenzionata dante causa delle odierne attrici. Sul CP_4 punto, la SL convenuta ha depositato sia il regolamento contrattuale con la struttura convenzionata ove emerge l'indicazione del budget annuale destinato a tale struttura (punto h) Parte_5 come determinato dal DCA n. U 00092 del 7.6.12 (cfr. doc. 2 allegato alla comparsa SL), l'impegno di quest'ultima al punto a fornire le prestazioni “fino alla concorrenza del tetto massimo (Budget) assegnato di cui ai punti f) ed h)” (cfr. punto k dell'Accordo) con il chiarimento al relativo punto m)
6 che “oltre i tetti massimi … non sono riconosciuti oneri a carico del . Il DCA n. U 00092 del Pt_3
7.6.12 indica poi nello specifico la remunerazione massima per l'anno 2012 per prestazioni di assistenza riabilitativa ex art. 26 (Legge 833/78) con onere a carico del SSR erogate da strutture pubbliche e private (cfr. doc. 2 allegato alla comparsa SL) e il budget di € 3.835.893,06 per la struttura in esame (cfr. pag. 16, doc. 2) , come confermato da successivo DCA n. U 00497 del
27.12.2012 (cfr. doc. 3 allegato alla comparsa SL).
In questo contesto risulta pacifico, in quanto non contestato tempestivamente e specificatamente da parte attrice, che le fatture azionate concernano spese extra budget (fatto questo per altro confermato dal tenore letterale degli atti depositati nell'interesse delle attrici stesse), non avendo per altro parte attrice, come era suo onere, provato che le fatture azionate rientrassero invece in tale budget a fronte della circostanziata eccezione della SL convenuta ( che ha allegato il pagamento in favore della dante causa delle attrici dell'intero budget 2012, come da schema cfr. doc. 18 allegato alla comparsa SL, non contestato ex art. 115 c.p.c. dalla convenuta tempestivamente).
Su tale rilievo, deve ritenersi che la somma richiesta da parte attrice (sia quale sorte capitale delle fatture azionate sia quale sorte interessi portata dalla fattura azionata da ) non possa essere P_ riconosciuta né a titolo di corrispettivo né a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c. né a titolo di responsabilità extracontrattuale della convenuta ASL.
Invero si deve rilevare che il tetto di spesa fissato dalle Regioni in tema di spese sanitarie costituisce un limite legittimo ed invalicabile per la PA oltre al quale non risultano remunerabili le prestazioni rese dalla struttura privata convenzionata oltre il singolo tetto di spesa stabilito nel Budget annuale.
Tali limiti di spesa sono infatti imposti dalla stessa legge segnatamente dall'art.
8-quinquies, comma
2, del D.Lgs. n. 502 del 1992 che dispone che le Regioni e le Unità sanitarie locali "definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, comprese le aziende ospedaliero-universitarie, e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati", il cui obiettivo è quello di fissare il volume massimo delle prestazioni che tali strutture si impegnano ad assicurare e il corrispettivo preventivato e dall'art.
8-sexies, comma 1, cit. stabilisce che le strutture che erogano prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale "sono finanziate secondo un ammontare globale predefinito negli accordi contrattuali di cui all'art.
8-quinquies". Ne consegue che la PA è necessariamente vincolata a tali limiti di spesa stante che tale limite è ineludibile, in quanto imposto dalla legge e fissato con atto autoritativo della PA (soggetto pertanto alla cognizione esclusiva del
Giudice amministrativo, cfr. Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 8845/2024). Deve quindi ritenersi che da una parte è prevista sempre la non remunerazione delle prestazioni extra budget (come per altro previsto dal punto m, sopra citato, dell'Accordo del 2012) e che dall'altra le strutture private convenzionali non sono obbligate all'erogazione dei servizi oltre il tetto di spesa, diversamente da quanto accade per le strutture pubbliche. A ciò si aggiunga che la fissazione del tetto di spesa è funzionale anche al contenimento della spesa pubblica. Non sposta tale valutazione tutte le osservazioni spiegate dalle attrici in seno alla non correttezza dell'atto di determinazione del budget in quanto non conferente con la tutela costituzionale del diritto alla salute, con i principi codificati con il DPR n. 37/1997 e dagli artt. 1 e 13 del D. LGS. n. 502/1992 e smi trattandosi di censure relative ad un atto non sindacabile nella presente sede ( e per altro, come allegato dalla convenuta, già fatto oggetto CP_4 di impugnativa presso il TAR dalla dante causa delle attrici, per quanto con esito negativo per
7 quest'ultima) e di cui non viene chiesto di fatto il sindacato, neanche in via incidentale, nella presente sede.
Su tali rilievi, va quindi escluso che sussista il diritto delle attrici quali aventi causa della struttura Part convenzionata ad ottenere il pagamento contrattuale delle fatture azionate sia a titolo di corrispettivo, impedendo sotto tale profilo il pagamento il superamento del tetto di spesa che opera quale fatto impeditivo dell'obbligo di remunerazione, sia a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., valendo quale opposizione dell'SL all'arricchimento la disposizione contrattuale di cui al predetto punto m) dell'Accordo e di cui al successivo punto p) ove è previsto che “le prestazioni fatturate oltre i tetti massimi .. non sono liquidabili da parte dell' e pertanto non Controparte_2 esigibili”. In questo contesto quindi, come osservato dalla giurisprudenza prevalente, “l'arricchimento che la P.A. consegue dall'esecuzione delle prestazioni "extra budget" assume un carattere "imposto" che preclude l'esperibilità nei suoi confronti dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.” (Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 14533/2024, in tal senso anche cfr. Cass. Civ., Sez. III, n.
13884/2020).
Né sussiste il diritto delle attrici al pagamento della somma quale risarcimento da responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 dal momento che la giurisprudenza ha chiarito che “è infondata la domanda di pagamento delle prestazioni sanitarie eccedenti il limite di spesa formulata
- a titolo di inadempimento contrattuale o di illecito extracontrattuale - dalla società accreditata nei confronti dell' , atteso che la mancata previsione dei criteri di remunerazione delle Parte_6 prestazioni c.d. extra budget è giustificata dalla necessità di dover comunque rispettare i tetti di spesa ed il vincolo delle risorse pubbliche disponibili e che la struttura privata accreditata non ha l'obbligo di rendere prestazioni eccedenti quelle concordate” (Cass. Civ.,Sez. I, ord. n. 7469/2020, cfr. anche
Cass. Civ., Sez. III, n. 27608/2019, Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 26334/2021).
Del tutto non conferente appare poi la richiesta di condanna formulata dalle attrici in via ulteriormente subordinata di condanna delle SL al pagamento della somma indicata in citazione ai sensi dell'art. 2033 c.c. che come noto l'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, come quello stipulato tra la dante causa delle società attrici e la SL convenuta.
Le domande spiegate dalle attrici vanno pertanto rigettate.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della domanda dichiarato in citazione applicati i parametri medi in ragione della complessità delle questioni trattate, vanno poste a carico di parte attrice in base al principio della soccombenza.
Resta assorbita ogni altra questione, domanda o eccezione, prospettata dalle parti o rilevabile d'ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:
8 1) rigetta le domande spiegate dalle attrici;
2) condanna parte attrice al pagamento in favore di ciascuna delle parti convenute delle spese di lite liquidate in € 22.457,00 per compensi oltre accessori di legge.
Così deciso in Velletri, 5 febbraio 2024
Il Giudice dott.ssa Elisabetta Trimani
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