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Sentenza 23 febbraio 2025
Sentenza 23 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/02/2025, n. 2790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2790 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8700/24
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA DICIOTTESIMA SEZIONE CIVILE
Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e diritti della persona in persona del giudice deIGnato dott.ssa Francesca Giacomini, ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART. 281 UNDECIES C.P.C
nel procedimento n. R.G. 8700/24 promosso da nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Anna Parte_1
Maria Bigon, ed elettivamente domiciliato in Villafranca di Verona (VR), c.so G.
Garibaldi n. 43, presso lo studio del difensore
- ricorrente -
contro
Controparte_1
e , rappresentati e difesi ex lege
[...] Controparte_2 dall'Avvocatura Generale dello Stato
- resistente -
OGGETTO: diniego del visto per ricongiungimento familiare.
1. Il ricorrente, cittadino del Ghana, regolarmente soggiornante in Italia con permesso di soggiorno di lungo periodo-UE, allegato in atti, con ricorso depositato in data 28.02.2024, ha impugnato il provvedimento di diniego di visto di ingresso, pratica n. , adottato dall'Ambasciata italiana NumeroDi_1 di Accra il 21.06.2023 nei confronti della moglie nata Persona_1 il giorno 11.05.1985 in Ghana ed ivi residente. L'amministrazione è giunta alla propria decisione, in seguito ad uno scambio di informazioni con il destinatario del provvedimento e relativa richiesta di integrazioni 1 documentali ex art. 10 bis L. 241/90, motivando il proprio diniego nel seguente modo: “Le integrazioni in risposta alla comunicazione notificata il
16/05/2023 sono discordanti tra loro, la documentazione pare dunque mendace prodotta al solo scopo di ottenere il visto.”
2. A fondamento della domanda, premesso il proprio interesse ad agire e ad impugnare il provvedimento di diniego di visto al fine di ricongiungersi con la moglie, il ricorrente ha ribadito la correttezza e completezza della documentazione prodotta ed ha dedotto l'illegittimità del provvedimento impugnato per violazione e falsa applicazione dell'art. 29 e 30 del D. Lgs.
286/98, nonché per difetto di motivazione ex art. 3 L. 241/90.
3. L'amministrazione resistente, alla quale sono stati notificati il ricorso e il decreto di fissazione udienza, si è costituita in giudizio il 25.06.2024, condividendo la valutazione effettuata dall'Ambasciata, chiedendo il rigetto del ricorso, ritenuto infondato, ed eccependo il difetto di legittimazione passiva del . Controparte_2
4. Il Giudice ha fissato udienza per il giorno 04.07.2024, che si è svolta alla presenza della sola parte ricorrente, nel corso della quale il procuratore ha esibito e depositato nuova documentazione, al fine di attestare la veridicità del legame matrimoniale tra il proprio assistito e la moglie. All'esito, la causa
è stata trattenuta dal Giudice in decisione.
5. Preliminarmente va osservato che, oggetto del presente giudizio, a norma dell'articolo 112 c.p.c., è, sulla base della domanda posta nell'atto introduttivo, esclusivamente il ricongiungimento del ricorrente con la moglie,
e non con i figli adottivi, e (peraltro, il Per_2 Persona_3 figlio maggiore - nato il [...] – risultava maggiorenne Per_2 all'epoca della presentazione della domanda e, pertanto, non rientra nelle categorie di familiari idonee al ricongiungimento indicate dal primo comma dell'art. 29 del D. Lgs. 286/98; inoltre, per entrambi i soggetti non è stata presentata idonea documentazione attestante l'avvenuta adozione).
6. Oggetto dell'impugnazione nel presente giudizio è infatti il solo provvedimento amministrativo adottato nei confronti della IG.ra
[...]
e non quelli emanati nei riguardi dei IG.ri e Persona_1 Per_2
allegati nel giudizio dalla sola parte resistente. Persona_3
2 7. Ciò premesso, il ricorso concernente il ricongiungimento del ricorrente con la moglie è fondato e deve essere accolto per le considerazioni che seguono.
8. La richiesta avanzata da parte ricorrente di accertamento del proprio diritto al ricongiungimento familiare con il coniuge è senz'altro da dichiararsi ammissibile, considerata la titolarità in capo al ricorrente di un regolare permesso di soggiorno (come da documentazione allegata), alla luce del combinato disposto tra l'articolo 29 del D.Lgs 286/1998 e l'art. 29 della
Costituzione, norme che riconoscono e garantiscono il diritto all'unità familiare, quale diritto fondamentale a sostegno del nucleo essenziale della società, gruppo sociale in cui l'essere umano si forma e sviluppa i suoi diritti inviolabili.
9. Ciò detto, la procedura per il ricongiungimento familiare consta di due fasi: la prima dinanzi allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura, avente ad oggetto la verifica dei requisiti oggettivi per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare, quali titolo di soggiorno, reddito e alloggio se richiesti, nonché l'assenza di circostanze ostative di Pubblica
Sicurezza; la seconda dinanzi alla Rappresentanza Consolare che, invece, ha ad oggetto la verifica dei requisiti soggettivi necessari per il rilascio del visto d'ingresso, quali legami di parentela e altri requisiti dei soggetti da ricongiungere.
10. Nel caso di specie, il ricorrente ha regolarmente domandato ed ottenuto il
4.04.2022 il nulla osta presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione di
Verona, per il ricongiungimento con la moglie, ragione per la quale, come richiesto da parte resistente, la domanda nei confronti del
[...]
deve essere respinta per difetto di legittimazione passiva, essendo CP_2 evidentemente state escluse, con il rilascio del nulla osta, circostanze ostative di pubblica sicurezza da parte della competente Questura.
11. Per quel che concerne invece la decisione sul rigetto del visto da parte dell'Ambasciata, oggetto del presente giudizio, l'amministrazione ha fondato il proprio diniego sulla base della discordanza delle risposte date dai coniugi alla richiesta di integrazione documentale esperita con il preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. 241/90, e della ritenuta mendacità della documentazione allegata in sede amministrativa, che sarebbe stata prodotta “al solo scopo di
3 far entrare gli interessati nel territorio nazionale, eludendo le vigenti norme in materia di immigrazione”.
12. In particolare, come confermato nella comparsa di costituzione,
l'amministrazione ha contestato il contrasto tra le affermazioni rese dalla IG.ra , nella dichiarazione giurata del 23.05.2023 -in cui si attestava Per_1 la paternità biologica del IGnor rispetto ai suoi due figli, e Per_2 Per_2
quanto invece asserito dal IG. , nella sua memoria del Persona_4 Per_2
26.05.203, in cui si dichiarava che i due giovani erano in realtà figli biologici solo della moglie e che egli li aveva conosciuti quando questi avevano già tre e due anni.
13. Per questa ragione, la IG.ra è stata ritenuta non credibile e non Per_1 affidabile, da cui la presunzione che l'unico intento della coppia – peraltro, è stata messa in dubbio anche l'esistenza di una reale relazione affettiva e materiale tra i due, in assenza di prove documentali idonee - fosse quello di favorire l'ingresso della famiglia sul territorio nazionale, eludendo la normativa in materia. In aggiunta, sono state contestate le generalità della stessa IG.ra , avendo questa registrato la propria nascita solo nel Per_1
2017, quando era già trentaduenne.
14. Le considerazioni svolte dall'amministrazione resistente non appaiono condivisibili.
15. In primo luogo, va considerato che il vincolo di coniugio risulta esistente, in quanto dimostrato dalla documentazione allegata, ed invero, non contestato in sé nel provvedimento impugnato.
16. Il matrimonio tra il ricorrente e la moglie è stato infatti regolarmente contratto in data 30.12.2017 in Ghana, come risulta dal certificato di matrimonio allegato e dalle relative autenticazioni, unitamente alla copiosa documentazione fotografica depositata, relativa alla celebrazione delle nozze.
A ciò si aggiunga che il ricorrente ha depositato numerose ricevute di rimesse di denaro versate in favore della moglie tra il 2020 e il 2024, le quali ben provano, differentemente da quanto sostenuto dall'amministrazione, il compimento del dovere coniugale di assistenza materiale del IG. nei CP_3 confronti del coniuge.
4 17. Riguardo poi alla contestazione addotta dall'amministrazione circa la mancanza di una reale “relazione affettiva” della coppia, è necessario sottolineare il fatto che il ricorrente vive in Italia da circa 20 anni, dove si è perfettamente integrato e svolge regolare attività lavorativa, mentre la moglie, in seguito alla celebrazione del matrimonio, avvenuta nel 2017, è rimasta a vivere in Ghana per occuparsi dei figli, ai tempi ancora minorenni, in attesa della documentazione idonea per poter espatriare e raggiungere il coniuge.
Appare pertanto normale che la coppia abbia dovuto scegliere, seppur dolorosamente (come specificato dal ricorrente nel corso dell'audizione in
Tribunale – Cfr. Verbale d'udienza del 4.07.2024) di non vivere insieme, dato che, con il lavoro prestato in Italia, il ricorrente ha in tutti questi anni mantenuto la IG.ra e i suoi figli, provvedendo a distanza a tutte le Per_1 loro eIGenze.
18. Tali circostanze sono state confermate anche dalla dichiarazione testimoniale, depositata in atti, della IG.ra datrice di lavoro Parte_2 per oltre dieci anni del IG. , la quale ha ribadito la rilevanza del vincolo CP_3 familiare dimostrata dal IG. nei confronti di moglie e figli, suffragata CP_3 da costanti telefonate fatte ai propri cari e fotografie di famiglia, mostrate ai colleghi di lavoro. Non appare pertanto contestabile, sia sul piano materiale che su quello affettivo, l'effettiva esistenza di una relazione stabile e di lunga durata della coppia, il cui progetto di vita comune potrà essere finalmente consolidato solo quando sarà concretamente ricostituita l'unità familiare, qui in Italia.
19. A sostegno della propria domanda, il ricorrente ha inoltre depositato in sede giudiziale: la certificazione di superamento di un esame di lingua italiana sostenuto presso l'istituto IC Cavalchini-Moro di Villafranca (VR); contratto di locazione dell'immobile preso in affitto dal IG. , per il nucleo CP_3 familiare, nella stessa località (Villafranca – VR); un recente contratto di lavoro come operaio agricolo;
certificato di residenza e di stato di famiglia.
Tali elementi, seppur non rilevanti al fine di dimostrare l'esistenza del vincolo matrimoniale, oggetto di questo giudizio, sono di supporto per testimoniare la compiuta integrazione del ricorrente nel tessuto socio-lavorativo italiano e
5 l'avvenuta costruzione di un progetto futuro di vita comune in Italia destinato al nucleo familiare.
20. In conclusione, dato atto della sussistenza del vincolo matrimoniale contestato, la quale definisce in via assorbente la questione, può ritenersi accertata la violazione del diritto soggettivo dell'istante a ricongiungersi con la moglie. Pertanto, deve disporsi l'annullamento del provvedimento di diniego del visto emesso dall'Ambasciata d'Italia di Accra, con il conseguente obbligo della parte resistente di rilasciare il visto in favore della moglie del richiedente, in accoglimento del ricorso.
21. Tenuto conto dell'esito del giudizio e della reiezione della domanda nei confronti del , superfluamente convenuto in giudizio, le Controparte_2 spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
- Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina al Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante,
[...]
l'immediato rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento familiare in favore di nata il [...] in [...]; Persona_1
- rigetta nel resto;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.
Roma, così deciso il 12 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Francesca Giacomini
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TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA DICIOTTESIMA SEZIONE CIVILE
Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e diritti della persona in persona del giudice deIGnato dott.ssa Francesca Giacomini, ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART. 281 UNDECIES C.P.C
nel procedimento n. R.G. 8700/24 promosso da nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Anna Parte_1
Maria Bigon, ed elettivamente domiciliato in Villafranca di Verona (VR), c.so G.
Garibaldi n. 43, presso lo studio del difensore
- ricorrente -
contro
Controparte_1
e , rappresentati e difesi ex lege
[...] Controparte_2 dall'Avvocatura Generale dello Stato
- resistente -
OGGETTO: diniego del visto per ricongiungimento familiare.
1. Il ricorrente, cittadino del Ghana, regolarmente soggiornante in Italia con permesso di soggiorno di lungo periodo-UE, allegato in atti, con ricorso depositato in data 28.02.2024, ha impugnato il provvedimento di diniego di visto di ingresso, pratica n. , adottato dall'Ambasciata italiana NumeroDi_1 di Accra il 21.06.2023 nei confronti della moglie nata Persona_1 il giorno 11.05.1985 in Ghana ed ivi residente. L'amministrazione è giunta alla propria decisione, in seguito ad uno scambio di informazioni con il destinatario del provvedimento e relativa richiesta di integrazioni 1 documentali ex art. 10 bis L. 241/90, motivando il proprio diniego nel seguente modo: “Le integrazioni in risposta alla comunicazione notificata il
16/05/2023 sono discordanti tra loro, la documentazione pare dunque mendace prodotta al solo scopo di ottenere il visto.”
2. A fondamento della domanda, premesso il proprio interesse ad agire e ad impugnare il provvedimento di diniego di visto al fine di ricongiungersi con la moglie, il ricorrente ha ribadito la correttezza e completezza della documentazione prodotta ed ha dedotto l'illegittimità del provvedimento impugnato per violazione e falsa applicazione dell'art. 29 e 30 del D. Lgs.
286/98, nonché per difetto di motivazione ex art. 3 L. 241/90.
3. L'amministrazione resistente, alla quale sono stati notificati il ricorso e il decreto di fissazione udienza, si è costituita in giudizio il 25.06.2024, condividendo la valutazione effettuata dall'Ambasciata, chiedendo il rigetto del ricorso, ritenuto infondato, ed eccependo il difetto di legittimazione passiva del . Controparte_2
4. Il Giudice ha fissato udienza per il giorno 04.07.2024, che si è svolta alla presenza della sola parte ricorrente, nel corso della quale il procuratore ha esibito e depositato nuova documentazione, al fine di attestare la veridicità del legame matrimoniale tra il proprio assistito e la moglie. All'esito, la causa
è stata trattenuta dal Giudice in decisione.
5. Preliminarmente va osservato che, oggetto del presente giudizio, a norma dell'articolo 112 c.p.c., è, sulla base della domanda posta nell'atto introduttivo, esclusivamente il ricongiungimento del ricorrente con la moglie,
e non con i figli adottivi, e (peraltro, il Per_2 Persona_3 figlio maggiore - nato il [...] – risultava maggiorenne Per_2 all'epoca della presentazione della domanda e, pertanto, non rientra nelle categorie di familiari idonee al ricongiungimento indicate dal primo comma dell'art. 29 del D. Lgs. 286/98; inoltre, per entrambi i soggetti non è stata presentata idonea documentazione attestante l'avvenuta adozione).
6. Oggetto dell'impugnazione nel presente giudizio è infatti il solo provvedimento amministrativo adottato nei confronti della IG.ra
[...]
e non quelli emanati nei riguardi dei IG.ri e Persona_1 Per_2
allegati nel giudizio dalla sola parte resistente. Persona_3
2 7. Ciò premesso, il ricorso concernente il ricongiungimento del ricorrente con la moglie è fondato e deve essere accolto per le considerazioni che seguono.
8. La richiesta avanzata da parte ricorrente di accertamento del proprio diritto al ricongiungimento familiare con il coniuge è senz'altro da dichiararsi ammissibile, considerata la titolarità in capo al ricorrente di un regolare permesso di soggiorno (come da documentazione allegata), alla luce del combinato disposto tra l'articolo 29 del D.Lgs 286/1998 e l'art. 29 della
Costituzione, norme che riconoscono e garantiscono il diritto all'unità familiare, quale diritto fondamentale a sostegno del nucleo essenziale della società, gruppo sociale in cui l'essere umano si forma e sviluppa i suoi diritti inviolabili.
9. Ciò detto, la procedura per il ricongiungimento familiare consta di due fasi: la prima dinanzi allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura, avente ad oggetto la verifica dei requisiti oggettivi per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare, quali titolo di soggiorno, reddito e alloggio se richiesti, nonché l'assenza di circostanze ostative di Pubblica
Sicurezza; la seconda dinanzi alla Rappresentanza Consolare che, invece, ha ad oggetto la verifica dei requisiti soggettivi necessari per il rilascio del visto d'ingresso, quali legami di parentela e altri requisiti dei soggetti da ricongiungere.
10. Nel caso di specie, il ricorrente ha regolarmente domandato ed ottenuto il
4.04.2022 il nulla osta presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione di
Verona, per il ricongiungimento con la moglie, ragione per la quale, come richiesto da parte resistente, la domanda nei confronti del
[...]
deve essere respinta per difetto di legittimazione passiva, essendo CP_2 evidentemente state escluse, con il rilascio del nulla osta, circostanze ostative di pubblica sicurezza da parte della competente Questura.
11. Per quel che concerne invece la decisione sul rigetto del visto da parte dell'Ambasciata, oggetto del presente giudizio, l'amministrazione ha fondato il proprio diniego sulla base della discordanza delle risposte date dai coniugi alla richiesta di integrazione documentale esperita con il preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. 241/90, e della ritenuta mendacità della documentazione allegata in sede amministrativa, che sarebbe stata prodotta “al solo scopo di
3 far entrare gli interessati nel territorio nazionale, eludendo le vigenti norme in materia di immigrazione”.
12. In particolare, come confermato nella comparsa di costituzione,
l'amministrazione ha contestato il contrasto tra le affermazioni rese dalla IG.ra , nella dichiarazione giurata del 23.05.2023 -in cui si attestava Per_1 la paternità biologica del IGnor rispetto ai suoi due figli, e Per_2 Per_2
quanto invece asserito dal IG. , nella sua memoria del Persona_4 Per_2
26.05.203, in cui si dichiarava che i due giovani erano in realtà figli biologici solo della moglie e che egli li aveva conosciuti quando questi avevano già tre e due anni.
13. Per questa ragione, la IG.ra è stata ritenuta non credibile e non Per_1 affidabile, da cui la presunzione che l'unico intento della coppia – peraltro, è stata messa in dubbio anche l'esistenza di una reale relazione affettiva e materiale tra i due, in assenza di prove documentali idonee - fosse quello di favorire l'ingresso della famiglia sul territorio nazionale, eludendo la normativa in materia. In aggiunta, sono state contestate le generalità della stessa IG.ra , avendo questa registrato la propria nascita solo nel Per_1
2017, quando era già trentaduenne.
14. Le considerazioni svolte dall'amministrazione resistente non appaiono condivisibili.
15. In primo luogo, va considerato che il vincolo di coniugio risulta esistente, in quanto dimostrato dalla documentazione allegata, ed invero, non contestato in sé nel provvedimento impugnato.
16. Il matrimonio tra il ricorrente e la moglie è stato infatti regolarmente contratto in data 30.12.2017 in Ghana, come risulta dal certificato di matrimonio allegato e dalle relative autenticazioni, unitamente alla copiosa documentazione fotografica depositata, relativa alla celebrazione delle nozze.
A ciò si aggiunga che il ricorrente ha depositato numerose ricevute di rimesse di denaro versate in favore della moglie tra il 2020 e il 2024, le quali ben provano, differentemente da quanto sostenuto dall'amministrazione, il compimento del dovere coniugale di assistenza materiale del IG. nei CP_3 confronti del coniuge.
4 17. Riguardo poi alla contestazione addotta dall'amministrazione circa la mancanza di una reale “relazione affettiva” della coppia, è necessario sottolineare il fatto che il ricorrente vive in Italia da circa 20 anni, dove si è perfettamente integrato e svolge regolare attività lavorativa, mentre la moglie, in seguito alla celebrazione del matrimonio, avvenuta nel 2017, è rimasta a vivere in Ghana per occuparsi dei figli, ai tempi ancora minorenni, in attesa della documentazione idonea per poter espatriare e raggiungere il coniuge.
Appare pertanto normale che la coppia abbia dovuto scegliere, seppur dolorosamente (come specificato dal ricorrente nel corso dell'audizione in
Tribunale – Cfr. Verbale d'udienza del 4.07.2024) di non vivere insieme, dato che, con il lavoro prestato in Italia, il ricorrente ha in tutti questi anni mantenuto la IG.ra e i suoi figli, provvedendo a distanza a tutte le Per_1 loro eIGenze.
18. Tali circostanze sono state confermate anche dalla dichiarazione testimoniale, depositata in atti, della IG.ra datrice di lavoro Parte_2 per oltre dieci anni del IG. , la quale ha ribadito la rilevanza del vincolo CP_3 familiare dimostrata dal IG. nei confronti di moglie e figli, suffragata CP_3 da costanti telefonate fatte ai propri cari e fotografie di famiglia, mostrate ai colleghi di lavoro. Non appare pertanto contestabile, sia sul piano materiale che su quello affettivo, l'effettiva esistenza di una relazione stabile e di lunga durata della coppia, il cui progetto di vita comune potrà essere finalmente consolidato solo quando sarà concretamente ricostituita l'unità familiare, qui in Italia.
19. A sostegno della propria domanda, il ricorrente ha inoltre depositato in sede giudiziale: la certificazione di superamento di un esame di lingua italiana sostenuto presso l'istituto IC Cavalchini-Moro di Villafranca (VR); contratto di locazione dell'immobile preso in affitto dal IG. , per il nucleo CP_3 familiare, nella stessa località (Villafranca – VR); un recente contratto di lavoro come operaio agricolo;
certificato di residenza e di stato di famiglia.
Tali elementi, seppur non rilevanti al fine di dimostrare l'esistenza del vincolo matrimoniale, oggetto di questo giudizio, sono di supporto per testimoniare la compiuta integrazione del ricorrente nel tessuto socio-lavorativo italiano e
5 l'avvenuta costruzione di un progetto futuro di vita comune in Italia destinato al nucleo familiare.
20. In conclusione, dato atto della sussistenza del vincolo matrimoniale contestato, la quale definisce in via assorbente la questione, può ritenersi accertata la violazione del diritto soggettivo dell'istante a ricongiungersi con la moglie. Pertanto, deve disporsi l'annullamento del provvedimento di diniego del visto emesso dall'Ambasciata d'Italia di Accra, con il conseguente obbligo della parte resistente di rilasciare il visto in favore della moglie del richiedente, in accoglimento del ricorso.
21. Tenuto conto dell'esito del giudizio e della reiezione della domanda nei confronti del , superfluamente convenuto in giudizio, le Controparte_2 spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
- Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina al Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante,
[...]
l'immediato rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento familiare in favore di nata il [...] in [...]; Persona_1
- rigetta nel resto;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.
Roma, così deciso il 12 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Francesca Giacomini
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