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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/11/2025, n. 3853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3853 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Rosa B. Cristofano Presidente rel.
2. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Laura Laureti Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 10.11.2025, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1930/2023 R.G. SEZ. LAV., vertente
TRA
, nata ad [...] il [...] ed ivi residente alla C.da San Parte_1
Martino n. 134 (c.f. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti C.F._1
IO ET (c.f. ) e BI ET (c.f. C.F._2
), del Foro di Benevento, con i quali elettivamente domicilia C.F._3 in Benevento, al Viale dei Rettori n. 38, giusta procura speciale rilasciata su foglio separato, allegata al presente atto di appello che si trasmette telematicamente (all. n. 1); per comunicazioni e notifiche si indica il n. di fax 0824. 482769 e le PEC e Email_1 Email_2
appellante-
CONTRO
(c.f. ), Ente Controparte_1 P.IVA_1 di diritto pubblico, con sede in Roma, Via Ciro il Grande 21, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente dall'avv. Emilia Conrotto ( ), - C.F._4 E
] - e AN OR [c.f. Email_3 - t] dell'Avvocatura C.F._5 Email_5 dell'Istituto, giusta procura generale alle liti del il 22.3.2024 (rep.37875 / 7313), a rogito dott. Notaio in Roma elett.te dom.to, ai fini del presente Persona_1 giudizio, in Napoli, via de Gasperi n. [55 presso Avvocatura Distrettuale I.N.P.S. Ai sensi di legge, i sottoscritti difensori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente giudizio agli indirizzi di posta certificata sopra indicati
-appellato
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 168/2023 resa in data 17/02/2023 dal Tribunale di Benevento, in funzione di Giudice del Lavoro – G.L., nel giudizio n. 5242/21 RGL, non notificata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 442 cpc depositato il 23.12.2021 presso il Tribunale di Benevento -in funzione di giudice del lavoro—D' impugnava il Parte_1 provvedimento n. prot. . 1100.04/05/2021.0126506 U, notificato in data CP_1
6/05/2021, con cui l' di Benevento disconosceva le giornate di lavoro CP_1 agricolo maturate, quale dipendente della società ZA SO LA LS , provvedendo alle variazioni/cancellazioni ivi indicate. Eccepiva la violazione del diritto di difesa nonché l' illegittimità dell'attività ispettiva e del provvedimento di disconoscimento. Concludeva chiedendo di “annullare e/o revocare e/o disapplicare ed in ogni caso dichiarare la nullità ed inefficacia del provvedimento opposto n. prot. . CP_1
1100.04/05/2021.0126506 U, notificato in data 6/05/2021 già impugnato in autotutela, in assenza di provvedimento conclusivo espresso da parte dell'Ente; 3) Per l'effetto, dichiarare e riconoscere la sussistenza del rapporto di lavoro tra la ricorrente ed il datore nei termini di cui in ricorso, stante la sussistenza dei requisiti di legge;
4) Sempre per l'effetto, adottare ogni provvedimento conseguente per il riconoscimento ed il riaccredito delle ore lavorative cancellate dal revocando provvedimento, anche a fini previdenziali ed assistenziali, con relativo ordine agli Enti competenti”. L' rimaneva contumace. CP_1
Con la sentenza in epigrafe indicata , il Tribunale adito, all'esito della prova orale espletata , rigettava la domanda, con compensazione delle spese. . Avverso la suddetta pronuncia ha interposto tempestivo gravame l'epigrafata parte appellante con atto depositato presso l'intestata Corte in data 28.7.2023 deducendo l'erroneità della sentenza per : a): vizio istruttorio - erronea e contraddittoria valutazione delle prove orali raccolte – Violazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c.; per non avere il Tribunale dato il giusto valore probatorio alle deposizioni rese dai teste escussi Tes_1 e , i quali avevano confermato gli elementi
[...] Testimone_2 caratterizzanti la subordinazione;
b): vizio istruttorio – omessa e/o apparente valutazione delle prove documentali prodotte – Violazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c.; per non avere il primo giudice riconosciuto efficacia probatoria alle buste paga versate in atti;
c) vizio istruttorio – erronea valutazione dell'efficacia probatoria del verbale ispettivo – Violazione dell'art. 116 c.p.c. in quanto il verbale ispettivo ha fede privilegiata solo in relazione alla sua provenienza e ai fatti accertati in presenza del funzionario ma non anche in ordine ai suoi contenuti e alle circostanze apprese de relato , costituendo in tal caso un elemento liberamente valutabile dal Giudice;
d) omessa e contraddittoria motivazione in ordine all'eccepita lesione del diritto di difesa– Violazione dell'art. 24 Cost. e dell'art. 116 c.p.c., in quanto contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice , la lavoratrice aveva fatto istanza di accesso Con agli atti per l'ostensione del verbale unico di accertamento dell' di Avellino , respinta per esigenze di riservatezza e protezione e che , comunque il verbale di accertamento e notificazione elevato nei confronti del datore di lavoro era stato impugnato sia in sede amministrativa che giudiziale, con pendenza della lite innanzi al Tribunale di Avellino;
e)omessa considerazione degli effetti prodotti dalla contumacia dell' ; CP_1
f) malgoverno delle spese di lite per essere state le stesse compensate laddove la fondatezza della domanda avrebbe determinato l'applicazione del principio della soccombenza a carico dell' CP_1
Chiedeva, pertanto , previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata , in totale riforma della stessa , di accogliere la domanda formulata in prime cure, vinte le spese del doppio grado di giudizio con attribuzione. Instaurato il contraddittorio si costituiva l ' che , richiamate le difese svolte CP_1 in primo grado , resisteva all'impugnazione chiedendone il rigetto , con vittoria di spese e competenze del grado. Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Indi ,a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione.
La presente controversia può essere decisa sulla base di una circostanza dirimente intervenuta nel corso del presente giudizio . Ed invero , il provvedimento opposto [n. prot. 1100.04/05/2021.0126506 CP_1
U], di cui l'appellante ha chiesto l'annullamento prima al Tribunale ed ora, in riforma della sentenza gravata, all'adito Collegio, è un atto conseguente al Verbale ispettivo n. 20180114189/DTL del 14/9/2020 ( v. doc in atti ) elevato dall' CP_1 nei confronti della datrice di lavoro dell'appellante (ZA SO LA S.r.l.s.) che ne ha impugnato le risultanze avanti al Tribunale del lavoro di Avellino( come anche dedotto nei motivi di gravame). Ebbene, con sentenza n. 1074 del 13/11/2024 ( v. doc . in atti) , il Tribunale del lavoro di Avellino, a definizione del giudizio n. 859/2021 RGL, ha nei limiti qui di interesse accolto il ricorso presentato dal datore di lavoro e dichiarato l'infondatezza dell'accertamento ispettivo di cui all'impugnato verbale n. 2018014189/DDL, tra gli altri lavoratori , anche in relazione alla posizione dell'odierna appellante . Parte_1
La sentenza, notificata dal datore all' ai fini della decorrenza del termine CP_1 breve per l'appello, non è stata impugnata entro i termini di legge, sicché essa è divenuta cosa giudicata( v. attestazione del passaggio in giudicato in atti).
Le motivazioni di detta sentenza confermano in sostanza la fondatezza del ricorso presentato in prime cure dalla lavoratrice e dei motivi di gravame qui articolati. In particolare si legge nella sentenza cit. n . 1074 del 13/11/2024passata in giudicato ( pag. 23) “ Ad opposta conclusione si perviene in ordine alla posizione dei lavoratori…….., , …………, rispetto ai quali il disconoscimento dei Parte_1 rapporti di lavoro poggia su una ricostruzione ex post basata esclusivamente sull'assenza di prova di effettiva esecuzione dei rapporti stessi. Come si vede, la deduzione degli ispettori è generica. Nel verbale opposto, infatti, non risultano precisati, con la necessaria esattezza, quali siano gli elementi il cui omesso riscontro abbia condotto a ritenere inesistenti i rapporti detti, ed in specie non risulta dedotto se non siano state prodotte o rinvenute le buste paga, oppure se nessuno degli altri lavoratori abbia riferito di conoscerli o abbia disconosciuto che fossero colleghi, ecc.. In sintesi, non è dato sapere di quali prove gli ispettori avessero bisogno per poter riscontrare l'effettiva esistenza di tali rapporti e la loro genuina conduzione. A riguardo, ribadito che l'onere di provare la sussistenza e la natura dei rapporti stessi ricade sulla società agricola istante, va però rilevato che l'insorgenza di un siffatto onere probatorio può sorgere, nel processo del lavoro, solo a fronte di una contestazione specifica e circostanziata. Il generico disconoscimento di una circostanza di fatto non equivale alla sua specifica contestazione giudiziale, ed anzi impone di ritenere la circostanza stessa non contestata e provata ai sensi degli artt. 115 e 416 c.p.c.. Nella fattispecie, il disconoscimento dei rapporti di lavoro in esame è stato operato in via generica, senza alcun riferimento a specifiche circostanze che depongano in senso contrario o che, almeno, gettino un'ombra di ragionevole dubbio sulla loro esistenza. Di conseguenza, la genericità della contestazione de qua deve ritenersi inidonea a sconfessare le pur solo cartolari dichiarazioni della società in ordine ai 4 lavoratori suddetti, contenute negli UniLav in atti e nelle DMAG di cui gli ispettori danno atto. Anche tale segmento dell'accertamento ispettivo deve, perciò, ritenersi infondato…..
P.Q.M.
dichiara infondato l'accertamento ispettivo di cui all'impugnato verbale n. 2018014189/DDL in ordine alle posizioni dei lavoratori…………, , Parte_1
………e, per l'effetto, dichiara insussistente il correlato obbligo contributivo della società ricorrente, come preteso dall' CP_3
- Ebbene , essendo indubitabile la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità tra il predetto verbale ispettivo dichiarato infondato e l'atto conseguente opposto dalla lavoratrice in questa sede, ne discende che la caducazione dell'atto presupposto determina la nullità ed inefficacia del provvedimento conseguente qui impugnato che, pertanto, deve essere annullato in accoglimento delle domande formulate, dei motivi di gravame interposti e delle motivazioni di cui alla sentenza n. 1074/2024 sopra richiamata .
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come da successivo dispositivo .
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- in accoglimento dell'appello e , in riforma dell'impugnata sentenza , dichiara l'inefficacia del provvedimento opposto n. prot. . 1100.04/05/2021.0126506 CP_1
U e, per l'effetto, dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra l'odierna appellante e la datrice di lavoro (ZA SO LA S.r.l.s.) nei termini di cui in ricorso, con ordine agli enti competenti di riaccredito delle ore lavorative cancellate;
-condanna l' al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del doppio CP_1 grado di giudizio che liquida, quanto al primo grado, in euro 2.500,00 e, quanto al secondo grado, in euro 2.000,00 oltre rimborso spese generali , Iva e Cpa come per legge con attribuzione .
Così deciso in Napoli lì 10.11.2025
Il Presidente est/rel
Dr. Rosa Bernardina Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Rosa B. Cristofano Presidente rel.
2. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Laura Laureti Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 10.11.2025, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1930/2023 R.G. SEZ. LAV., vertente
TRA
, nata ad [...] il [...] ed ivi residente alla C.da San Parte_1
Martino n. 134 (c.f. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti C.F._1
IO ET (c.f. ) e BI ET (c.f. C.F._2
), del Foro di Benevento, con i quali elettivamente domicilia C.F._3 in Benevento, al Viale dei Rettori n. 38, giusta procura speciale rilasciata su foglio separato, allegata al presente atto di appello che si trasmette telematicamente (all. n. 1); per comunicazioni e notifiche si indica il n. di fax 0824. 482769 e le PEC e Email_1 Email_2
appellante-
CONTRO
(c.f. ), Ente Controparte_1 P.IVA_1 di diritto pubblico, con sede in Roma, Via Ciro il Grande 21, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente dall'avv. Emilia Conrotto ( ), - C.F._4 E
] - e AN OR [c.f. Email_3 - t] dell'Avvocatura C.F._5 Email_5 dell'Istituto, giusta procura generale alle liti del il 22.3.2024 (rep.37875 / 7313), a rogito dott. Notaio in Roma elett.te dom.to, ai fini del presente Persona_1 giudizio, in Napoli, via de Gasperi n. [55 presso Avvocatura Distrettuale I.N.P.S. Ai sensi di legge, i sottoscritti difensori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente giudizio agli indirizzi di posta certificata sopra indicati
-appellato
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 168/2023 resa in data 17/02/2023 dal Tribunale di Benevento, in funzione di Giudice del Lavoro – G.L., nel giudizio n. 5242/21 RGL, non notificata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 442 cpc depositato il 23.12.2021 presso il Tribunale di Benevento -in funzione di giudice del lavoro—D' impugnava il Parte_1 provvedimento n. prot. . 1100.04/05/2021.0126506 U, notificato in data CP_1
6/05/2021, con cui l' di Benevento disconosceva le giornate di lavoro CP_1 agricolo maturate, quale dipendente della società ZA SO LA LS , provvedendo alle variazioni/cancellazioni ivi indicate. Eccepiva la violazione del diritto di difesa nonché l' illegittimità dell'attività ispettiva e del provvedimento di disconoscimento. Concludeva chiedendo di “annullare e/o revocare e/o disapplicare ed in ogni caso dichiarare la nullità ed inefficacia del provvedimento opposto n. prot. . CP_1
1100.04/05/2021.0126506 U, notificato in data 6/05/2021 già impugnato in autotutela, in assenza di provvedimento conclusivo espresso da parte dell'Ente; 3) Per l'effetto, dichiarare e riconoscere la sussistenza del rapporto di lavoro tra la ricorrente ed il datore nei termini di cui in ricorso, stante la sussistenza dei requisiti di legge;
4) Sempre per l'effetto, adottare ogni provvedimento conseguente per il riconoscimento ed il riaccredito delle ore lavorative cancellate dal revocando provvedimento, anche a fini previdenziali ed assistenziali, con relativo ordine agli Enti competenti”. L' rimaneva contumace. CP_1
Con la sentenza in epigrafe indicata , il Tribunale adito, all'esito della prova orale espletata , rigettava la domanda, con compensazione delle spese. . Avverso la suddetta pronuncia ha interposto tempestivo gravame l'epigrafata parte appellante con atto depositato presso l'intestata Corte in data 28.7.2023 deducendo l'erroneità della sentenza per : a): vizio istruttorio - erronea e contraddittoria valutazione delle prove orali raccolte – Violazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c.; per non avere il Tribunale dato il giusto valore probatorio alle deposizioni rese dai teste escussi Tes_1 e , i quali avevano confermato gli elementi
[...] Testimone_2 caratterizzanti la subordinazione;
b): vizio istruttorio – omessa e/o apparente valutazione delle prove documentali prodotte – Violazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c.; per non avere il primo giudice riconosciuto efficacia probatoria alle buste paga versate in atti;
c) vizio istruttorio – erronea valutazione dell'efficacia probatoria del verbale ispettivo – Violazione dell'art. 116 c.p.c. in quanto il verbale ispettivo ha fede privilegiata solo in relazione alla sua provenienza e ai fatti accertati in presenza del funzionario ma non anche in ordine ai suoi contenuti e alle circostanze apprese de relato , costituendo in tal caso un elemento liberamente valutabile dal Giudice;
d) omessa e contraddittoria motivazione in ordine all'eccepita lesione del diritto di difesa– Violazione dell'art. 24 Cost. e dell'art. 116 c.p.c., in quanto contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice , la lavoratrice aveva fatto istanza di accesso Con agli atti per l'ostensione del verbale unico di accertamento dell' di Avellino , respinta per esigenze di riservatezza e protezione e che , comunque il verbale di accertamento e notificazione elevato nei confronti del datore di lavoro era stato impugnato sia in sede amministrativa che giudiziale, con pendenza della lite innanzi al Tribunale di Avellino;
e)omessa considerazione degli effetti prodotti dalla contumacia dell' ; CP_1
f) malgoverno delle spese di lite per essere state le stesse compensate laddove la fondatezza della domanda avrebbe determinato l'applicazione del principio della soccombenza a carico dell' CP_1
Chiedeva, pertanto , previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata , in totale riforma della stessa , di accogliere la domanda formulata in prime cure, vinte le spese del doppio grado di giudizio con attribuzione. Instaurato il contraddittorio si costituiva l ' che , richiamate le difese svolte CP_1 in primo grado , resisteva all'impugnazione chiedendone il rigetto , con vittoria di spese e competenze del grado. Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Indi ,a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione.
La presente controversia può essere decisa sulla base di una circostanza dirimente intervenuta nel corso del presente giudizio . Ed invero , il provvedimento opposto [n. prot. 1100.04/05/2021.0126506 CP_1
U], di cui l'appellante ha chiesto l'annullamento prima al Tribunale ed ora, in riforma della sentenza gravata, all'adito Collegio, è un atto conseguente al Verbale ispettivo n. 20180114189/DTL del 14/9/2020 ( v. doc in atti ) elevato dall' CP_1 nei confronti della datrice di lavoro dell'appellante (ZA SO LA S.r.l.s.) che ne ha impugnato le risultanze avanti al Tribunale del lavoro di Avellino( come anche dedotto nei motivi di gravame). Ebbene, con sentenza n. 1074 del 13/11/2024 ( v. doc . in atti) , il Tribunale del lavoro di Avellino, a definizione del giudizio n. 859/2021 RGL, ha nei limiti qui di interesse accolto il ricorso presentato dal datore di lavoro e dichiarato l'infondatezza dell'accertamento ispettivo di cui all'impugnato verbale n. 2018014189/DDL, tra gli altri lavoratori , anche in relazione alla posizione dell'odierna appellante . Parte_1
La sentenza, notificata dal datore all' ai fini della decorrenza del termine CP_1 breve per l'appello, non è stata impugnata entro i termini di legge, sicché essa è divenuta cosa giudicata( v. attestazione del passaggio in giudicato in atti).
Le motivazioni di detta sentenza confermano in sostanza la fondatezza del ricorso presentato in prime cure dalla lavoratrice e dei motivi di gravame qui articolati. In particolare si legge nella sentenza cit. n . 1074 del 13/11/2024passata in giudicato ( pag. 23) “ Ad opposta conclusione si perviene in ordine alla posizione dei lavoratori…….., , …………, rispetto ai quali il disconoscimento dei Parte_1 rapporti di lavoro poggia su una ricostruzione ex post basata esclusivamente sull'assenza di prova di effettiva esecuzione dei rapporti stessi. Come si vede, la deduzione degli ispettori è generica. Nel verbale opposto, infatti, non risultano precisati, con la necessaria esattezza, quali siano gli elementi il cui omesso riscontro abbia condotto a ritenere inesistenti i rapporti detti, ed in specie non risulta dedotto se non siano state prodotte o rinvenute le buste paga, oppure se nessuno degli altri lavoratori abbia riferito di conoscerli o abbia disconosciuto che fossero colleghi, ecc.. In sintesi, non è dato sapere di quali prove gli ispettori avessero bisogno per poter riscontrare l'effettiva esistenza di tali rapporti e la loro genuina conduzione. A riguardo, ribadito che l'onere di provare la sussistenza e la natura dei rapporti stessi ricade sulla società agricola istante, va però rilevato che l'insorgenza di un siffatto onere probatorio può sorgere, nel processo del lavoro, solo a fronte di una contestazione specifica e circostanziata. Il generico disconoscimento di una circostanza di fatto non equivale alla sua specifica contestazione giudiziale, ed anzi impone di ritenere la circostanza stessa non contestata e provata ai sensi degli artt. 115 e 416 c.p.c.. Nella fattispecie, il disconoscimento dei rapporti di lavoro in esame è stato operato in via generica, senza alcun riferimento a specifiche circostanze che depongano in senso contrario o che, almeno, gettino un'ombra di ragionevole dubbio sulla loro esistenza. Di conseguenza, la genericità della contestazione de qua deve ritenersi inidonea a sconfessare le pur solo cartolari dichiarazioni della società in ordine ai 4 lavoratori suddetti, contenute negli UniLav in atti e nelle DMAG di cui gli ispettori danno atto. Anche tale segmento dell'accertamento ispettivo deve, perciò, ritenersi infondato…..
P.Q.M.
dichiara infondato l'accertamento ispettivo di cui all'impugnato verbale n. 2018014189/DDL in ordine alle posizioni dei lavoratori…………, , Parte_1
………e, per l'effetto, dichiara insussistente il correlato obbligo contributivo della società ricorrente, come preteso dall' CP_3
- Ebbene , essendo indubitabile la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità tra il predetto verbale ispettivo dichiarato infondato e l'atto conseguente opposto dalla lavoratrice in questa sede, ne discende che la caducazione dell'atto presupposto determina la nullità ed inefficacia del provvedimento conseguente qui impugnato che, pertanto, deve essere annullato in accoglimento delle domande formulate, dei motivi di gravame interposti e delle motivazioni di cui alla sentenza n. 1074/2024 sopra richiamata .
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come da successivo dispositivo .
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- in accoglimento dell'appello e , in riforma dell'impugnata sentenza , dichiara l'inefficacia del provvedimento opposto n. prot. . 1100.04/05/2021.0126506 CP_1
U e, per l'effetto, dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra l'odierna appellante e la datrice di lavoro (ZA SO LA S.r.l.s.) nei termini di cui in ricorso, con ordine agli enti competenti di riaccredito delle ore lavorative cancellate;
-condanna l' al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del doppio CP_1 grado di giudizio che liquida, quanto al primo grado, in euro 2.500,00 e, quanto al secondo grado, in euro 2.000,00 oltre rimborso spese generali , Iva e Cpa come per legge con attribuzione .
Così deciso in Napoli lì 10.11.2025
Il Presidente est/rel
Dr. Rosa Bernardina Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche