TAR Napoli, sez. IX, sentenza 18/03/2026, n. 1863
TAR
Sentenza 10 novembre 2025
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TAR
Sentenza 18 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione degli artt. 193 e 226 d.lgs. 36/23 e 183 d.lgs. 50/16 – Illogicità manifesta e carenza dei presupposti

    Il Collegio ritiene che il principio di insensibilità allo ius superveniens non si applichi ai casi in cui sia un privato ad avviare l'interlocuzione con la PA. La norma transitoria sull'applicazione del D. Lgs. 50/2016 ai procedimenti in corso non include le procedure come quella in esame.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 2, 5 e 193 d.lgs. 36/23 e 183 d.lgs. 50/16

    I principi di fiducia e buona fede non impongono alla PA di sollecitare l'operatore economico ad apportare correttivi. L'analisi comparativa delle proposte è stata effettuata, seppur sinteticamente, e non sussistono deficit istruttori. Le argomentazioni sulla lentezza della procedura sono inconferenti in assenza di domande risarcitorie.

  • Rigettato
    Carenze istruttorie nella dichiarazione di interesse pubblico

    La relazione tecnica indicava la necessità di completare l'istruttoria prima dell'approvazione della proposta di RE, ma la delibera impugnata ha stabilito solo di 'valutare di interesse pubblico' la proposta, non di 'approvarla'. Non vi è contraddizione tra la relazione e la delibera.

  • Rigettato
    Contraddittorietà riguardo alla sovrapposizione con convenzioni centralizzate e convenienza economica

    La possibile sovrapposizione con convenzioni centralizzate non implica che tutte le proposte debbano essere valutate allo stesso modo. La valutazione tecnica è fondata sull'adeguamento al nuovo quadro normativo e sull'incompletezza tecnica delle proposte di ON e RA. La valutazione dell'offerta rientra nella discrezionalità tecnica dell'amministrazione e non è sindacabile se non manifestamente irragionevole.

  • Inammissibile
    Adesione alle argomentazioni della ricorrente principale

    L'intervento ad adiuvandum non può ampliare il thema decidendum fissato dalla parte ricorrente. Le censure sollevate dall'interveniente nel terzo paragrafo dell'atto di intervento sono state ritenute inammissibili.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. IX, sentenza 18/03/2026, n. 1863
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 1863
    Data del deposito : 18 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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