Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 18/03/2026, n. 1863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1863 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01863/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04858/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4858 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da ON Next Government S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andreina Degli Esposti, Riccardo Villata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asl 108 - PO 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Mariangela Cianci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
RE Public Solutions s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mauro Renna, Nicola Sabbini, Lucia Marianna Valentina Bolognini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad adiuvandum: RA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Marone, Filippo Alberto Alario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Per l'annullamento – sia con il ricorso introduttivo sia con i motivi aggiunti presentati dalla parte ricorrente in data 23.10.2025 – della deliberazione del 6 agosto 2025 n. 1078, con cui l’ASL PO 3 Sud ha dichiarato di interesse pubblico la proposta di P.P.P. di RE, per l'affidamento di un contratto di prestazione energetica;
nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente di ottenere l'accesso documentale richiesto con istanza dell'8 agosto 2025.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Asl 108 - PO 3 e di “RE Public Solutions” s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2026 il dott. ZO CI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso notificato in data 26.09.2025 e depositato il 29.09.2025, la parte ricorrente proponeva le domande innanzi indicate ed esponeva:
- che, in data 15.07.2022, “ON Facility Solutions” (oggi “ON Next Government – ENG”) presentava una proposta di partenariato pubblico-privato ex art. 183 d.lgs. 50/2016 per l’affidamento dei servizi energetici e del multiservizio tecnologico;
- che analoga proposta era stata presentata da “RA” nel precedente mese di aprile;
- che, nel novembre 2022, la ASL aveva comunicato a ON che erano in corso le verifiche istruttorie finalizzate alla definizione delle modifiche ed integrazioni della proposta, necessarie alla sua approvazione;
- che, con delibera del 06.08.2025 n. 1078, la ASL dichiarava di pubblico interesse il progetto presentato da “RE” nel dicembre 2023, affermando che « le proposte di RA ed ON, presentate nel corso del 2022, sono state redatte sulla base del D. Lgs. 50/2016, cioè il precedente Codice dei Contratti Pubblici. Tali proposte recepiscono i criteri generali in vigore all’epoca, ma non riflettono pienamente le novità introdotte dal D. Lgs. 36/2023, in particolare per quanto riguarda il trasferimento del rischio operativo, la distinzione tra rischio di domanda e di offerta, la tracciabilità del canone di disponibilità e la qualificazione dei contratti come off-balance. La proposta di Renovi, invece, è stata presentata nel dicembre 2023, quindi già in piena vigenza del nuovo Codice ».
2. Tanto premesso, la ricorrente proponeva le domande suddette sulla base dei seguenti motivi di ricorso.
2.1. “ Violazione degli artt. 193 e 226 d.lgs. 36/23 e 183 d.lgs. 50/16 – Illogicità manifesta e carenza dei presupposti ”.
La ricorrente si richiamava all’asserito principio secondo cui le procedure di affidamenti di contratti pubblici sarebbero, di norma, insensibili allo ius superveniens , in quanto, diversamente opinando, le proposte presentate prima dell’entrata in vigore delle nuove norme dovrebbero, per ciò solo, essere archiviate, con ripercussioni negative sull’azione amministrativa e sui privati, costretti ad impiegare notevoli risorse per la redazione di un progetto i cui contenuti sarebbero destinati a non essere mai valutati.
Argomentava che l’assenza nell’elenco dei “procedimenti in corso”, stilato dall’art. 226, co. 2, D. lgs. n. 36/2023, di una disposizione transitoria in tema di finanza di progetto sarebbe il frutto di una mera dimenticanza; ciò sarebbe dimostrato dalle disposizioni introdotte dal D. lgs. 209/2024, inserendo l’art. 225 bis, co. 4, nel D. lgs. 36/2023, avrebbe espressamente escluso l’applicazione di tali nuove disposizioni in relazione alle procedure per le quali sia già stata presentata una proposta di fattibilità per la realizzazione di interventi mediante finanza di progetto.
Ne concludeva che la ASL aveva erroneamente applicato il D. Lgs. n. 36/2023 e, di conseguenza, aveva illegittimamente preferito il progetto presentato da RE, sulla base di tali disposizioni.
2.2. “ Violazione degli artt. 2, 5 e 193 d.lgs. 36/23 e 183 d.lgs. 50/16 ”.
Sosteneva la ricorrente che – anche a voler ritenere applicabile il D. lgs. n. 36/2023 – l’atto impugnato sarebbe stato illegittimo, perché l’ASL avrebbe dovuto, una volta mutato il quadro normativo in corso di procedura, consentire alla ricorrente di apportare al progetto i necessari correttivi per adeguarlo al D. lgs. n. 36/2023, conformemente ai principi di buona fede e di massima partecipazione.
Deduceva che non era in effetti avvenuto alcun confronto concreto tra le varie soluzioni proposte, contrariamente a quanto sostenuto nell’atto impugnato, che parlava di comparazione globale e sintetica tra le proposte.
Evidenziava che l’assoggettamento del procedimento alla nuova normativa sarebbe stato comunque da imputarsi alla lentezza che aveva caratterizzato lo svolgersi della procedura (oltre tre anni), mentre sia il D. lgs. n. 50/2016 sia lo stesso D. lgs. n. 36/2023 prevedono tempistiche ben più celeri (90 giorni per la valutazione di fattibilità della proposta).
3. Con memoria depositata in data 03.10.2025, la ASL eccepiva l’inammissibilità dei motivi di ricorso, in quanto la deliberazione impugnata non individuava RE quale soggetto promotore del P.P.P., ma dichiarava soltanto di pubblico interesse la sua proposta, dando poi mandato al direttore dell’U.O.C. competente, nella qualità di R.U.P., di predisporre una relazione istruttoria contenente le richieste di modifiche e integrazioni alla proposta presentata da RE.
Considerava comunque il ricorso – sulla base di varie argomentazioni – infondato nel merito e si opponeva al suo accoglimento.
Deduceva in particolare che la mancata preferenza dell’Azienda verso il progetto presentato dalla ricorrente ON non si fondava esclusivamente sulla circostanza che tale progetto era stato elaborato e presentato sotto la vigenza del precedente Codice dei contratti pubblici, ma anche sulla sussistenza di ragioni altamente discrezionali che rendevano il progetto medesimo non inerente agli interessi pubblici dell’Azienda.
4. Con atto depositato in data 13.10.2025, la società controinteressata si costituiva in giudizio per opporsi all’accoglimento del ricorso.
5. Con ricorso per motivi aggiunti notificato e depositato il 23.10.2025, la società ricorrente esponeva che la ASL le aveva consentito di esaminare gli atti del procedimento (tranne gli elaborati del progetto RE), dai quali emerso:
- che l’ASL aveva chiesto all’Università di PO una relazione preliminare in ordine al P.P.P. oggetto del presente giudizio;
- che tale relazione suggeriva alla ASL di attivare l’iter procedurale previsto dall’attuale art. 193, co. 4, D. lgs. n. 36/2023, modificato dal D. lgs. n. 209/2024, il quale prevede che, ad una preliminare verifica dell’interesse pubblico, seguano ulteriori fasi, tra cui successivi adempimenti istruttori e modifiche progettuali;
- che tale indicazione non veniva seguita dalla ASL;
- che, con nota del 30.07.2025, il responsabile del procedimento, acquisito il parere dell’ufficio legale, sottoponeva al direttore generale, competente all’adozione del provvedimento finale, gli esiti dell’istruttoria, rilevando in particolare che:
a) il progetto della ricorrente richiedeva un rilevante onere di aggiornamento, in quanto presentato prima dell’entrata in vigore del D. lgs. n. 36/2023;
b) il medesimo progetto della ricorrente coinvolgeva molti immobili per i quali erano previsti solo lievi interventi, concretizzando così la possibile sovrapposizione del progetto con le forniture centralizzate;
c) la proposta RE richiedeva ulteriori e molteplici adempimenti istruttori.
6. Tanto premesso, aggiungeva i seguenti motivi di ricorso.
6.1. “ Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria – Violazione dell’art. 193, 2° c., d.lgs. 36/23 – falsa applicazione del d.lgs. 209/24 ”.
Sosteneva la ricorrente che la dichiarazione di interesse pubblico del progetto, assunta ai sensi dell’originario art. 193 D. Lgs. n. 36/2023, ritenuto applicabile al caso in esame, costituirebbe presupposto sufficiente perché il progetto possa considerarsi approvato e posto a base della successiva gara.
Evidenziava che la ASL aveva dichiarato di pubblico interesse il progetto presentato dalla controinteressata, nonostante difettassero ancora i suddetti plurimi adempimenti istruttori, che sarebbero dovuti essere espletati prima dell’adozione dell’atto impugnato, considerato quindi affetto da carenze istruttorie.
6.2. “ Eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà e dell’illogicità ”.
La ricorrente evidenziava, con riferimento alla presunta sovrapponibilità del suo progetto con le convenzioni centralizzate, la contraddittorietà tra quanto prospettato dal R.U.P. e quanto ipotizzato dall’Ufficio Affari Legali della stessa ASL, secondo cui “ tutti o parte dei servizi e/o dei beni di cui alla proposta presentata da RE [e dichiarata di pubblico interesse, n.d.e.] coincidano con quelli oggetto di convenzioni CONSIP ovvero di gare centralizzate SO.RE.SA. ”.
Assumeva poi che il progetto presentato dalla ricorrente era più conveniente rispetto alle convenzioni centralizzate.
Specificava a tale riguardo che:
- rispetto alla Convenzione “CONSIP AQ MIES” (della durata di 9 anni), la proposta della ricorrente (della durata di 15 anni) prevedeva la realizzazione di un numero significativamente più elevato di interventi;
- rispetto ad una gara “Consip” e ad una gara bandita da “Soresa” (della durata di 36 mesi, la cui struttura specifica non prevedeva alcun intervento di efficientamento energetico specifico), la proposta della ricorrente comprendeva la realizzazione di interventi non strettamente “efficientanti” nonché ulteriori servizi non collegati con l’efficientamento degli edifici, quali quelli di manutenzione di aree verdi.
7. Con memorie, anche di replica, depositate in data 24, 30 e 31.10.2025, in vista dell’udienza camerale del 04.11.2025, le parti costituite insistevano nelle rispettive argomentazioni difensive e conclusioni.
La parte controinteressata, in particolare, eccepiva l’inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per l’omessa tempestiva impugnazione di una delle ragioni giustificatrici del provvedimento impugnato.
8. Con sentenza in data 04/10.11.2025, il Tribunale respingeva la sola domanda proposta in riferimento all’accesso.
9. Con atto depositato in data 12.12.2025, “RA” spiegava intervento ad adiuvandum , esponendo che la ASL aveva dichiarato di pubblico interesse la proposta presentata dalla controinteressata, preferendola a quelle precedentemente presentate sia dalla ricorrente sia dalla stessa RA, e di avere impugnato la stessa deliberazione con il ricorso n. 5782/2025 R.G..
Aderiva integralmente alle argomentazioni difensive della ricorrente; chiedeva la riunione del presente giudizio a quello testé citato e, comunque, l’annullamento dei provvedimenti impugnati.
10. Con memorie, anche di replica, depositate in data 24 e 31.12.2025 e 02.01.2026, in vista dell’udienza pubblica del 13.01.2026, le parti costituite insistevano nelle rispettive argomentazioni difensive e conclusioni.
La controinteressata, in particolare, chiedeva dichiararsi inammissibile l’intervento ad adiuvandum di “RA”:
- in via principale, integralmente, ritenendo la parte interveniente decaduta dall’azione di annullamento;
- ovvero, in subordine, limitatamente al § III dell’atto di intervento, in quanto ampliativo del thema decidendum , tramite censure di violazione di legge che non erano state dedotte dal ricorrente principale.
11. Con memorie, anche di replica, depositate in data 23.01, 3 e 12.02.2026, la parte controinteressata e quella interveniente insistevano nelle rispettive argomentazioni difensive e conclusioni.
12. All’udienza pubblica del 10 marzo 2026, il ricorso veniva discusso come da verbale e riservato per la decisione.
13. Ritiene anzitutto il Collegio di poter omettere l’esame delle varie questioni di inammissibilità, sulla base del principio della “ragione più liquida”, inteso come applicazione del superiore principio di economia dei mezzi processuali in connessione con quello del rispetto della scarsità della risorsa-giustizia (cfr. Cons. Stato, sez. II, 13/06/2025, n. 5203).
Ciò si ritiene in riferimento a tutte le questioni di inammissibilità sollevate, con l’eccezione di quella relativa al terzo paragrafo dell’atto di intervento ad adiuvandum (nel quale si chiede di sollevare questione pregiudiziale, ex art. 267 T.f.U.e., in riferimento all’art. 193 D. lgs. n. 36/2023, laddove interpretato nel senso della non obbligatorietà di una vera e propria procedura comparativa tra le diverse proposte pervenute all’amministrazione) che merita invece di essere esaminata.
Si ritiene sul punto condivisibile il consolidato orientamento, adottato anche dal T.A.R. Campania, secondo cui « con l’atto di intervento ad adiuvandum, al pari delle memorie difensive, non può essere ampliato il thema decidendum fissato dalla parte ricorrente con la chiamata in giudizio, ma possono solo esserne meglio illustrate le ragioni (cfr. TAR Campania PO, Sez. III, 14 gennaio 2019 n. 201; TAR Umbria, Sez. I, 2 settembre 2016 n. 579; TAR Basilicata, Sez. I, 8 febbraio 2012 n. 55) » (T.A.R. Campania – PO, sez. III, n. 7552 del 02.12.2022).
14. Con riguardo al primo motivo del ricorso introduttivo, il Collegio ritiene che il principio richiamato dalla parte ricorrente, secondo cui lo ius superveniens non potrebbe incidere sulle procedure di affidamento di contratti pubblici già avviate, non possa trovare applicazione al caso di specie.
Infatti, la giurisprudenza secondo cui, in tema di gare pubbliche, la procedura di affidamento di un contratto è soggetta alla normativa vigente alla data di pubblicazione del bando, in conformità al principio del tempus regit actum e alla natura di lex specialis del bando di gara, insensibile allo ius superveniens (cfr. Cons. Stato, sez. V, 22/08/2023, n. 7901), può essere riferita al solo caso in cui l’impulso che avvia la procedura di affidamento sia dato – tramite il bando o un atto equivalente – dalla stessa pubblica amministrazione, e non anche quando – come nel caso di specie – sia stato il soggetto privato (la stessa ricorrente, tramite la proposta formulata in data 15.07.2022) ad avviare l’interlocuzione con la p.a..
Non è condivisibile inoltre l’argomentazione difensiva di parte ricorrente secondo cui alla procedura in questione si applicherebbe il vecchio codice per effetto dell’art. 226, co. 2, D. lgs. n. 36/2023.
Secondo tale disposizione, « 2. A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono:
a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia;
b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte; (…) ».
La norma, non prevedendo tra i “procedimenti in corso” le procedure come quella in questione, conferma quindi l’indirizzo giurisprudenziale innanzi citato. Né si può condividere la tesi secondo cui la mancata inclusione di tali procedure nell’elenco sarebbe il frutto di una “mera dimenticanza” del legislatore, dovendosi tenere conto anche del criterio ermeneutico letterale secondo cui “ ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit ”.
Inconferente si rivela poi il richiamo della ricorrente all’art. 225 bis, co. 4, D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di una disposizione transitoria finalizzata a delimitare i rispettivi campi di applicazione dell’art. 193, nella sua versione originaria, e della stessa norma, come modificata dal correttivo di cui al D. lgs. n. 209/2024.
Si può concludere quindi che la decisione dell’amministrazione resistente di applicare il nuovo codice sia legittima.
15. In riferimento al secondo motivo di ricorso, il Collegio non condivide la tesi di parte ricorrente secondo cui l’ASL sarebbe stata tenuta – una volta mutato il quadro normativo in corso di procedura – ad attivarsi per consentire alla ricorrente di apportare alla sua proposta i correttivi necessari.
Infatti, i principi di fiducia (art. 2 D. 36/2023, secondo cui l'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia) e di buona fede (art. 5 D. 36/2023, secondo cui nella procedura di gara le stazioni appaltanti e gli operatori economici si comportano reciprocamente nel rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell'affidamento) non possono essere letti nel senso di imporre alla p.a. un comportamento, consistente nel sollecitare l’operatore economico ad apportare i correttivi resi necessari dal mutamento del quadro normativo, in una situazione in cui lo stesso soggetto privato, che aveva assunto l’iniziativa di formulare alla p.a. una proposta, non si era premurato di attivarsi per coltivare il suo stesso interesse economico.
Quanto alla censura con cui si denuncia l’assenza di un confronto concreto ed effettivo tra le proposte pervenute, può essere utile riportare di seguito quanto affermato in data 30.07.2025 nella relazione redatta dal Direttore dell’U.O.C. “P.P.E.I.E.S.” (ing. Ciro Visone), allegata alla delibera impugnata: « Dall’esame comparato delle proposte si rileva quanto segue:
A. le n. 2 proposte presentate da RA ed ON in epoca antecedente all’entrata in vigore del D. Lgs. n. 36/2023 (…) richiedono un rilevante onere di aggiornamento in quanto incomplete nei contenuti tecnici e da revisionare significativamente per l’adeguamento al nuovo quadro normativo (…);
B. le n. 2 proposte presentate da RA ed ON, inoltre, risultano estese a molti immobili per i quali sono previsti soltanto lievi interventi di efficientamento energetico, concretizzando così la possibile sovrapposizione dell’oggetto della concessione per tali immobili con le forniture centralizzate rese disponibili dai soggetti aggregatori per i servizi gestionali, manutentivi e di fornitura dei vettori energetici ».
Appare evidente quindi che un’analisi e una comparazione, sebbene sintetiche, delle proposte presentate sono state effettivamente espletate dalla ASL, con la conseguenza che il Collegio non ritiene di poter ravvisare alcun deficit istruttorio nell’operato dell’amministrazione.
Inconferenti si rivelano pure le argomentazioni relative al nesso causale tra la lentezza della procedura e l’applicazione delle nuove norme, non avendo la parte ricorrente spiegato, in questa sede, alcuna domanda indennitaria o risarcitoria.
16. In riferimento al primo motivo aggiunto, è poi opportuno riportare il passaggio immediatamente successivo della relazione tecnica appena citata: « C. La proposta presentata da RE risulta in linea con l’attuale quadro normativo vigente per la successiva approvazione ed indizione della procedura di gara per l’affidamento della concessione. Tuttavia per l’approvazione della proposta si rende necessario:
a. Effettuare la valutazione preliminare di convenienza e fattibilità (…);
b. Effettuare la verifica di congruenza degli interventi e dei servizi proposti con la programmazione aziendale (…);
c. Effettuare la verifica degli atti amministrativi facenti parte della proposta, con particolare riferimento allo Schema di Convenzione ed ai relativi allegati, a cura di soggetto dotato di comprovata esperienza in materia giuridico-amministrativa;
d. Affidare il servizio di ingegneria e architettura ed effettuare la verifica del progetto di fattibilità tecnica ed economica facente parte della proposta (…) ».
Anche rispetto alla censura in esame, il Collegio non ritiene di poter rilevare le carenze istruttorie denunciate dalla parte ricorrente.
È pur vero infatti che la relazione citata rappresentava la necessità di completare l’attività istruttoria innanzi descritta prima di poter giungere all’approvazione (ex art. 193, co. 2, D. Lgs. n. 36/2023, nella sua versione applicabile a decorrere dal 30.12.2024, e quindi al momento dell’emanazione della delibera impugnata) della proposta della controinteressata. Ma è altresì vero che nel dispositivo della delibera impugnata (emessa in data 06.08.2025, a pochi giorni di distanza dalla suddetta relazione) si stabilisce di « valutare di interesse pubblico (…) la Proposta di partenariato pubblico privato (…) presentata dalla RE Public Solutions », e non di “approvare” la medesima proposta nei termini previsti dal citato art. 193, co. 2.
Non si ravvisa quindi una contraddizione tra quanto ritenuto nella relazione tecnica e quanto deliberato dal direttore generale, non essendosi in presenza del provvedimento di “approvazione” per il quale il responsabile tecnico dell’unità operativa aziendale competente aveva indicato la necessità di un’ulteriore istruttoria.
17. In riferimento al secondo motivo aggiunto, il Collegio neppure ravvisa contraddizione, in fase istruttoria, tra quanto innanzi riportato circa la « possibile sovrapposizione » della proposta della ricorrente con « le forniture centralizzate rese disponibili dai soggetti aggregatori » (come affermato nella suddetta relazione tecnica del 30.07.2025) e quanto ritenuto dall’ufficio “affari legali” della stessa ASL, secondo cui « tutti o parte dei servizi e/o dei beni di cui alla proposta presentata da RE [e dichiarata di pubblico interesse, n.d.e.] coincidano con quelli oggetto di convenzioni CONSIP ovvero di gare centralizzate SO.RE.SA. ».
In altri termini, la circostanza che tutte le proposte presentate – sia dalla ricorrente sia dalla controinteressata – fossero caratterizzate da una possibile sovrapposizione con i servizi oggetto delle convenzioni concluse da CONSIP e da SORESA, non implica automaticamente che tali proposte dovessero essere tutte valutate allo stesso modo. La lettura della stessa relazione consente infatti di comprendere che – anche a voler ammettere l’equivalenza delle proposte in questione sotto il profilo del loro rapporto con le convenzioni concluse dai “soggetti aggregatori” – comunque la valutazione tecnica effettuata era principalmente fondata sulla necessità dell’adeguamento al nuovo quadro normativo e sulla ritenuta incompletezza dei “contenuti tecnici” delle proposte di ON e RA.
Per altro verso, quanto all’argomentazione di parte ricorrente secondo cui il suo progetto sarebbe stato più conveniente rispetto alle convenzioni centralizzate, è consolidato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la valutazione dell’offerta costituisce tipica espressione della discrezionalità tecnica di cui l'amministrazione è titolare per il conseguimento e la cura dell'interesse pubblico ad essa affidato dalla legge, con la conseguenza che detta valutazione è di norma sottratta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da irragionevolezza, irrazionalità, illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti (cfr. Cons. Stato sez. III, 05/06/2025, n. 4898, conferma TAR Campania - PO, sez. I, n. 7411/2024).
Anche tale ultimo profilo di censura si rivela pertanto infondato.
18. L’infondatezza di tutti i motivi proposti determina la reiezione del ricorso.
19. La particolare complessità fattuale e i profili di novità di alcune delle questioni trattate giustificano, tuttavia, la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, sui motivi aggiunti e sull’atto di intervento ad adiuvandum, come in epigrafe proposti, li respinge nei sensi e nei termini di cui in parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in PO nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
GU PA Di PO, Presidente
Alessandra Vallefuoco, Primo Referendario
ZO CI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ZO CI | GU PA Di PO |
IL SEGRETARIO