TAR Napoli, sez. VI, sentenza 23/02/2026, n. 1253
TAR
Ordinanza cautelare 21 dicembre 2022
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TAR
Sentenza 23 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità del rapporto informativo per difetto di istruttoria e motivazione

    La motivazione di una scheda valutativa militare è insita nel giudizio sintetico complessivo e nelle voci analitiche interne. Non è necessaria la menzione di fatti specifici se non vi sono discordanze significative rispetto a valutazioni precedenti. Il ricorrente non ha addotto circostanze specifiche che dimostrino un travisamento dei fatti.

  • Rigettato
    Illegittimità del rapporto informativo per mancanza di obiettività dei valutatori

    L'impugnazione di una precedente scheda valutativa da parte del militare non implica l'incompatibilità automatica dei valutatori. Permettere ciò significherebbe consentire al valutando di sottrarsi alla valutazione del superiore gerarchico e contrasterebbe con l'esigenza che il militare sia valutato da chi lo conosce. Le tensioni tra valutando e superiori, pur fisiologiche, non creano incompatibilità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. VI, sentenza 23/02/2026, n. 1253
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 1253
    Data del deposito : 23 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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