Ordinanza cautelare 21 dicembre 2022
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 23/02/2026, n. 1253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1253 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01253/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05469/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5469 del 2022, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo Argeri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del rapporto informativo n. 57 della Legione Carabinieri Campania – Reparto Servizi Magistratura Napoli – Sezione Tribunali del 2 agosto 2022 relativo al periodo di valutazione 1^ agosto 2021 - 7 marzo 2022, compilato per “fine servizio per aggregazione ad altro comando”, notificato al ricorrente in data 20 settembre 2022;
- dei giudizi analitici, dei giudizi del compilatore e del revisore riportati nell'impugnato rapporto informativo n. 57 datato 2 agosto 2022, relativo al periodo di valutazione 1^ agosto 2021 - 7 marzo 2022;
- di ogni altro atto e/o provvedimento, anche se non conosciuto, presupposto o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 25 novembre 2025 la dott.ssa ON TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, Maresciallo Capo dei Carabinieri, è stato in servizio presso il Reparto Servizi Magistratura Carabinieri di Napoli fino all’8 marzo 2022, allorquando è stato trasferito presso la Stazione Carabinieri di Giugliano in Campania in via prima provvisoria e poi definitiva.
Con il presente mezzo di tutela insorge avverso il rapporto informativo n. 57 del 2 agosto 2022, relativo al periodo di valutazione 1^ agosto 2021 - 7 marzo 2022, compilato, per l’appunto, per “fine servizio per aggregazione ad altro comando” e recante una qualifica finale di “quasi sufficiente”.
Ne deduce l’illegittimità a mezzo di due motivi di ricorso, con i quali assume, in buona sostanza, che:
- il documento valutativo non sarebbe supportato da dati idonei a sorreggere il giudizio espresso, con conseguente eccesso di potere per difetto d’istruttoria e motivazione nonché contraddittorietà e irragionevolezza, risultando che i superiori gerarchici non avrebbero mai mosso rilievi al suo operato (primo motivo);
- la valutazione gravata non sarebbe obiettiva in quanto maturata in un contesto ambientale conflittuale al punto da determinare il trasferimento del ricorrente ad altra sede e la presentazione di esposti all’autorità giudiziaria contro i valutatori i quali, a partire dalle due precedenti valutazioni, avrebbero agito al solo fine di dequalificarlo (secondo motivo).
L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito l’infondatezza del gravame, invocandone la reiezione.
Previo deposito di memorie da parte del ricorrente, la causa viene ritenuta per la decisione all’udienza straordinaria di riduzione dell’arretrato del 25 novembre 2025.
2. Il ricorso non è suscettibile di favorevole apprezzamento.
2.1 Quanto al primo motivo, rammenta il Collegio che nella redazione di ogni documentazione caratteristica la motivazione è in re ipsa , nel senso che il giudizio complessivo finale e, quando prevista, la qualifica finale, discendono direttamente dalle voci analitiche interne: tra questi tre elementi deve sussistere un necessario rapporto di armonia e consequenzialità che costituisce, per l’appunto, la congrua motivazione della valutazione ( ex multis , T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, n. 789 del 2024). La scheda valutativa di un militare, per sua natura, non deve contenere un elenco analitico di fatti e circostanze relative alla carriera e ai precedenti del militare, ma raccoglie un giudizio sintetico, ancorché esauriente, su tali caratteristiche riscontrate nel complesso del servizio svolto nel periodo considerato ai fini valutativi; pertanto, per rispondere all'obbligo di motivazione, non vi è alcuna necessità che il documento menzioni fatti o circostanze in occasione delle quali il ricorrente si sia comportato in conformità alla tipologia del giudizio riportato.
Ciò posto, un onere di maggiore specificazione della motivazione può essere configurabile nei casi in cui vi siano discordanze nei giudizi espressi da compilatore e revisore ovvero un giudizio meno favorevole rispetto a quelli degli anni precedenti, allorché venga in rilievo " una riduzione considerevole, apprezzabile ed inopinata dei punteggi che esprimono il nuovo giudizio complessivo ovvero un improvviso abbassamento delle costanti qualifiche " (così T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 28 novembre 2018, n. 6891).
Ipotesi che non ricorre nel caso di specie in quanto, nella precedente valutazione, il ricorrente aveva ottenuto il giudizio di “inferiore alla media”, non registrandosi, pertanto, un considerevole o improvviso abbassamento di costanti qualifiche.
Né può, alla luce di quanto su esposto, ravvisarsi un difetto d’istruttoria e di motivazione in quanto il ricorrente si è limitato a contestare la valutazione, senza addurre specifiche circostanza idonee a sorreggere l’asserito travisamento di fatto.
La censura, pertanto, è infondata.
2.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, con il quale viene dedotta l’asserita mancanza di obiettività da parte dei valutatori in ragione dell’impugnazione delle precedenti schede valutative redatte dagli stessi, il Collegio conferma quanto già osservato da questa Sezione con la sentenza n. 6982 dell’11 novembre 2022, resa tra le medesime parti: la circostanza che il ricorrente, avvalendosi di un suo diritto, abbia impugnato la precedente scheda valutativa ottenendone l’annullamento non implica che il compilatore e il revisore della scheda impugnata (oltretutto annullata da una sentenza che è stata pubblicata mesi dopo rispetto alla data di redazione della scheda impugnata a mezzo del ricorso all’esame) siano posti in una automatica condizione di incompatibilità; siffatta tesi da un lato comporterebbe che il valutando potrebbe sottrarsi alla valutazione del superiore gerarchico utilizzando lo strumento dell’impugnazione e dall’altro si porrebbe in contrasto con l’esigenza che il militare sia valutato da chi lo conosce perché, avendolo avuto alle sue dipendenze, è in grado di giudicarne le qualità e il rendimento in servizio.
È chiaro che le vicende pregresse possono avere di fatto creato tensioni tra il ricorrente e i superiori (e del resto lo stesso ricorrente sostiene di essere stato trasferito per queste ragioni) ma anche sotto questo profilo va rilevato che ciò non implica un dovere di astensione né un qualsiasi profilo di assenza di obiettività; è chiaro che un giudizio inferiore alle proprie aspettative può facilmente essere percepito o considerato ingiusto dall’interessato e innescare anche dinamiche negative nei rapporti coi superiori che quel giudizio abbiano dato ma ciò va considerato un fisiologico effetto dell’esistenza di un sistema di valutazione del personale affidato ai superiori gerarchici e non una patologia che crei situazioni di incompatibilità che avrebbe come conseguenza l’impossibilità di funzionamento di quel sistema di valutazione.
D’altro canto, l’eventuale violazione del canone di obiettività non può che ridondare in termini di eccesso di potere sub specie di travisamento dei fatti fondanti il giudizio e nell’ambito dei noti limiti che il sindacato giurisdizionale incontra dinanzi a valutazioni caratterizzate da ampia discrezionalità, quali quelle in materia (T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, n. 1798/2917); travisamento che, come si è detto al punto che precede, non è dato riscontrare nel caso di specie.
Anche tale motivo, pertanto, è infondato, ragion per cui il ricorso va respinto.
3. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite in ragione della risalenza della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PA EV, Presidente
ON TI, Consigliere, Estensore
OL Ciconte, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ON TI | PA EV |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.