TRIB
Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/10/2025, n. 1665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1665 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 29435/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 29435/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. ORIO FEDERICO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il 10/10/1998. Parte_1 Parte_2
Dal matrimonio sono nate le figlie: il 10/07/2005 e il 21/01/2008. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 16/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
pagina 1 di 3 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che i coniugi, essendo allo stato economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente a qualsivoglia richiesta a titolo di contributo per il loro mantenimento.
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano di aver già definito ogni rapporto economico (a suo tempo) disceso dall'unione coniugale.
PRENDE ATTO che i coniugi procederanno alla chiusura del conto corrente tra loro cointestato n. C352638239680, e del relativo dossier titoli n. 9300213790, dando atto che il saldo attivo del conto corrente e l'importo contenuto nel predetto dossier titoli risultano già esser stati oggetto di divisione ordinaria secondo quanto indicato nel ricorso introduttivo, anche con riguardo a quanto ivi recato in punto 'proprietà delle azioni Eni'.
PRENDE ATTO che il IG. ha proceduto con l'acquisto della quota di comproprietà della casa Pt_1 familiare/coniugale e della cantina pertinenziale in capo alla IG.ra , così come la IG.ra ha Pt_2 Pt_2 proceduto sia a trasferirsi dalla medesima, sia ad acquistare immobile per sé, sito in Torino, Strada delle Cacce, 38/7, immobile ove verrà ospitata la figlia minore secondo quanto infra riportato.
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano altresì di aver definito ogni rapporto afferente all'arredo/mobilia collocato nella casa familiare/coniugale.
DISPONE che la figlia minore venga affidata a entrambi i genitori con modalità condivisa e con Per_2 collazione prevalente e residenza presso il padre, nell'ex casa familiare/coniugale.
DISPONE che la madre possa vedere la figlia minore, e tenerla con sé, per due fine settimana al mese, alternati, da sabato all'uscita da scuola, alla domenica sera, nonché, sempre in siffatte settimane, per un pomeriggio infrasettimanale, ovvero per due pomeriggi infrasettimanali nelle settimane non prevedenti il predetto fine settimana, con facoltà di veder saltuariamente modificato il predetto calendario, previo accordo in tal senso tra le Parti, in ogni caso tenendo in debito conto i desiderata dalla minore, oramai prossima al compimento dei diciassette anni di età. La figlia minore trascorrerà le vacanze estive per almeno quindici giorni consecutivi, da concordarsi tra i genitori, e le vacanze di Natale e Pasqua, nonché i compleanni, ad anni alterni presso ciascun genitore, nuovamente, per entrambi i genitori, anteponendo i di lei desiderata ai propri, attesa l'età.
PRENDE ATTO che i genitori si impegnano a darsi reciproco consenso per ogni eventuale autorizzazione amministrativa afferente alla figlia minore.
pagina 2 di 3 DISPONE che, in virtù del fatto che il padre, quale genitore dotato di maggior reddito, andrà a rivestire il ruolo di genitore collocatario prevalente, ciascun genitore provveda direttamente al mantenimento ordinario della figlia minore per il periodo in cui la avrà con sé, parimenti per la figlia maggiorenne, non economicamente indipendente.
DISPONE che le spese straordinarie vengano viceversa sostenute, così da elidere la sperequazione reddituale, con percentuale pari al 60% in capo al padre, e pari al 40% in capo alla madre, ciò, sino al mese di settembre 2025 incluso;
a far data dal mese di ottobre 2025, la percentuale di cui sopra diverrà pari al 50% in capo a ciascun genitore.
PRENDE ATTO che le detrazioni fiscali per spese annuali, eventualmente sostenute nell'interesse delle due figlie (mediche, scolastiche, etc.), verranno suddivise al 50% tra i genitori e indicate, annualmente, da entrambi i genitori nelle rispettive dichiarazioni dei redditi.
PRENDE ATTO che l'assegno unico per la figlia minore a carico, e per la figlia maggiorenne infra- ventunenne, resterà nell'esclusiva disponibilità del IG. Pt_1
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
03/10/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 29435/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. ORIO FEDERICO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il 10/10/1998. Parte_1 Parte_2
Dal matrimonio sono nate le figlie: il 10/07/2005 e il 21/01/2008. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 16/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
pagina 1 di 3 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che i coniugi, essendo allo stato economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente a qualsivoglia richiesta a titolo di contributo per il loro mantenimento.
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano di aver già definito ogni rapporto economico (a suo tempo) disceso dall'unione coniugale.
PRENDE ATTO che i coniugi procederanno alla chiusura del conto corrente tra loro cointestato n. C352638239680, e del relativo dossier titoli n. 9300213790, dando atto che il saldo attivo del conto corrente e l'importo contenuto nel predetto dossier titoli risultano già esser stati oggetto di divisione ordinaria secondo quanto indicato nel ricorso introduttivo, anche con riguardo a quanto ivi recato in punto 'proprietà delle azioni Eni'.
PRENDE ATTO che il IG. ha proceduto con l'acquisto della quota di comproprietà della casa Pt_1 familiare/coniugale e della cantina pertinenziale in capo alla IG.ra , così come la IG.ra ha Pt_2 Pt_2 proceduto sia a trasferirsi dalla medesima, sia ad acquistare immobile per sé, sito in Torino, Strada delle Cacce, 38/7, immobile ove verrà ospitata la figlia minore secondo quanto infra riportato.
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano altresì di aver definito ogni rapporto afferente all'arredo/mobilia collocato nella casa familiare/coniugale.
DISPONE che la figlia minore venga affidata a entrambi i genitori con modalità condivisa e con Per_2 collazione prevalente e residenza presso il padre, nell'ex casa familiare/coniugale.
DISPONE che la madre possa vedere la figlia minore, e tenerla con sé, per due fine settimana al mese, alternati, da sabato all'uscita da scuola, alla domenica sera, nonché, sempre in siffatte settimane, per un pomeriggio infrasettimanale, ovvero per due pomeriggi infrasettimanali nelle settimane non prevedenti il predetto fine settimana, con facoltà di veder saltuariamente modificato il predetto calendario, previo accordo in tal senso tra le Parti, in ogni caso tenendo in debito conto i desiderata dalla minore, oramai prossima al compimento dei diciassette anni di età. La figlia minore trascorrerà le vacanze estive per almeno quindici giorni consecutivi, da concordarsi tra i genitori, e le vacanze di Natale e Pasqua, nonché i compleanni, ad anni alterni presso ciascun genitore, nuovamente, per entrambi i genitori, anteponendo i di lei desiderata ai propri, attesa l'età.
PRENDE ATTO che i genitori si impegnano a darsi reciproco consenso per ogni eventuale autorizzazione amministrativa afferente alla figlia minore.
pagina 2 di 3 DISPONE che, in virtù del fatto che il padre, quale genitore dotato di maggior reddito, andrà a rivestire il ruolo di genitore collocatario prevalente, ciascun genitore provveda direttamente al mantenimento ordinario della figlia minore per il periodo in cui la avrà con sé, parimenti per la figlia maggiorenne, non economicamente indipendente.
DISPONE che le spese straordinarie vengano viceversa sostenute, così da elidere la sperequazione reddituale, con percentuale pari al 60% in capo al padre, e pari al 40% in capo alla madre, ciò, sino al mese di settembre 2025 incluso;
a far data dal mese di ottobre 2025, la percentuale di cui sopra diverrà pari al 50% in capo a ciascun genitore.
PRENDE ATTO che le detrazioni fiscali per spese annuali, eventualmente sostenute nell'interesse delle due figlie (mediche, scolastiche, etc.), verranno suddivise al 50% tra i genitori e indicate, annualmente, da entrambi i genitori nelle rispettive dichiarazioni dei redditi.
PRENDE ATTO che l'assegno unico per la figlia minore a carico, e per la figlia maggiorenne infra- ventunenne, resterà nell'esclusiva disponibilità del IG. Pt_1
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
03/10/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3