Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 30/04/2025, n. 923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 923 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00923/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01632/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1632 del 2023, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Salvatore Maraventano e Audenzio Cavallino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Carla Marsala Fanara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- PR del 13 giugno 2023 (n. prot.: -OMISSIS-/2023) e notificata in data 7 luglio 2023 con la quale il Comune di Palermo – Ufficio Abusivismo Edilizio ha ordinato la demolizione di un immobile per civile abitazione del fabbricato sito in via -OMISSIS- n. 27 e in catasto urbano al fg. -OMISSIS-;
- del diniego di concessione edilizia in sanatoria n. 8 prot. -OMISSIS- del 9 giugno 2016 relativo alla medesima unità immobiliare;
- di tutti gli atti presupposti e conseguenti
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo;
Visti gli artt. 35, comma 1 e 85, comma 9 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 marzo 2025 il dott. Marco Maria Cellini e assunta la causa in decisione come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
UC PA realizzava un immobile privo di regolare titolo edilizio sito in Palermo, alla-OMISSIS- n. 27, per il quale presentava un’istanza di sanatoria ai sensi della l. n. 724/1994, acquisita al protocollo del Comune con n. -OMISSIS-/S del 21 marzo 1995.
Nelle more della definizione del procedimento, con atto del 5 dicembre 2014, gli odierni ricorrenti acquistavano la piena proprietà dell’immobile da UC PA, comune dante causa.
Con nota del 3 marzo 2016, il Comune di Palermo comunicava l’avvio del procedimento istruttorio per la definizione dell’istanza di sanatoria del 1995 e, a tal fine, richiedeva il deposito di una relazione giurata attestante il rispetto dei limiti volumetrici imposti dalla legge n. 724/1994.
La relazione giurata, acquisita al protocollo con -OMISSIS- del 21 marzo 2016, dava atto dell’avvenuta esecuzione, nelle more della definizione dell’istanza di sanatoria, di alcuni ulteriori interventi edilizi, che l’amministrazione riteneva modificativi dello stato dei luoghi, dunque valorizzava dapprima per il preavviso di rigetto e, definitivamente, per il diniego della sanatoria, adottato il 15 giugno 2016.
Successivamente, con ordinanza n. -OMISSIS- del 13 giugno 2023, il Comune di Palermo adottava l’ordine di demolizione dell’immobile.
Con ricorso notificato il 6 ottobre 2023, -OMISSIS- e -OMISSIS- impugnavano l’ingiunzione di demolizione e il diniego di sanatoria perché adottati: a) in violazione dell’art. 11- bis della l.r. n. 10/1991 che prescrive il rispetto di dieci giorni per il contraddittorio procedimentale, in seguito alla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di sanatoria (nel caso in esame, sarebbero trascorsi cinque giorni tra la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della sanatoria e il diniego del 15 giugno 2016) (motivo 1); b) con eccesso di potere per travisamento del fatto, in quanto le opere costruite nelle more del perfezionamento della pratica edilizia non sarebbero delle modifiche essenziali dello stato dei luoghi (motivo 2); c) la sola ingiunzione di demolizione, per eccesso di potere per contraddittorietà perché l’amministrazione vorrebbe demolire un immobile rispetto al quale, nel 2020, i ricorrenti hanno avviato tre procedimenti per la sua regolarizzazione (motivo 3).
All’udienza pubblica del 13 marzo 2025, le parti chiedevano congiuntamente il rinvio della discussione del ricorso.
In via pregiudiziale, il Collegio rigetta la richiesta di rinvio in ragione del chiaro disposto dell’art. 73, comma 1- bis c.p.a. per cui “ il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali ”, nel caso in esame non allegati, né provati; avendo parte ricorrente riferito di solo labiali interlocuzioni con l’amministrazione volte a risolvere il contenzioso in esame.
Sempre in via pregiudiziale, alla luce dell’avviso reso in udienza dal Presidente del Collegio ai sensi dell’art. 73, comma 3 c.p.a., deve essere affrontata la questione della ricevibilità di parte del ricorso, specificamente dei motivi 1 e 2, come sopra compendiati, volti a contestare cumulativamente sia il diniego di sanatoria, che l’ingiunzione di demolizione.
In altri termini, anche alla luce del petitum immediato riportato nell’atto introduttivo, -OMISSIS- e -OMISSIS- sostanzialmente devolvono a questo Tribunale questioni di asserita illegittimità per violazione di regole procedimentali (quanto al primo motivo) e di cattivo esercizio della discrezionalità (sul carattere modificativo o meno delle opere sopravvenute, con il secondo motivo) del diniego di sanatoria del 15 giugno 2016: atto che avrebbe dovuto essere impugnato nel termine di 60 giorni decorrenti dalla sua notifica, non già per la prima volta con il presente ricorso, in questa parte tardivamente notificato il 6 ottobre 2023.
Ciò comporta la declaratoria di irricevibilità di parte del ricorso (motivi 1 e 2), che peraltro è anche inammissibile laddove mira a valorizzare i vizi del diniego di sanatoria per lamentare l’illegittimità derivata dell’ordinanza di demolizione, invece ritualmente impugnata.
Infatti, “ nel processo amministrativo, ove sussiste un rapporto di presupposizione tra atti, l’omessa o tardiva impugnazione dell’atto presupposto rende inammissibile il ricorso giurisdizionale proposto contro l’atto conseguenziale, ove non emerga la deduzione di vizi propri che possano connotare un’autonoma illegittimità della singola fase procedimentale di attuazione ” (Cons. Stato, sez. V, 22 marzo 2016, n. 1166).
Nel caso in esame, rispetto ai primi due motivi, parte ricorrente non deduce vizi propri del provvedimento di demolizione, bensì vizi derivati, relativi al diniego di condono: per devolvere ritualmente anche i vizi derivati dell’ordinanza di demolizione, il privato avrebbe dovuto impugnare tempestivamente entrambi gli atti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione di ciascuno (non già, quindi, entrambi, a distanza di sette anni).
Con l’ultimo motivo di ricorso, la parte deduce un vizio proprio dell’ingiunzione di demolizione, specificamente la sua illegittimità perché adottata con eccesso di potere per illogicità in quanto l’immobile interessato dal provvedimento negativo sarebbe oggetto di un procedimento per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, non ancora esitato dall’amministrazione, nonché di due C.I.L.A.
Il motivo è privo di pregio.
La pendenza di un nuovo procedimento, avviato nel 2020, per acquisire aliunde un titolo edilizio per regolarizzare le criticità già oggetto del procedimento di sanatoria (denegato), non è ragione sufficiente a far ritenere viziata l’azione amministrativa. Nemmeno le due C.I.L.A. influenzano in alcun modo il potere repressivo dell’abuso edilizio esercitato dal Comune, vertendo i due atti su manufatti diversi da quelli oggetto di sanatoria.
Inoltre, com’è noto, l’ingiunzione di demolizione è un atto rigidamente vincolato dall’esistenza di un immobile privo di titolo edilizio (Cons. Stato, sez. VII, 18 luglio 2024, n. 6450): è dunque ininfluente rispetto alla sua legittima adozione la pendenza di un procedimento (peraltro, partigiano) volto a regolarizzare uno stato di fatto già illegittimo, per come definitivamente accertato dall’amministrazione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte irricevibile e inammissibile e in altra parte infondato.
Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a corrispondere le spese di lite al Comune di Palermo, che si liquidano in complessivi euro 2.000,00 oltre I.V.A., c.p.a. e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Valenti, Presidente
Raffaella Sara Russo, Primo Referendario
Marco Maria Cellini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Maria Cellini | Roberto Valenti |
IL SEGRETARIO