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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/02/2025, n. 695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 695 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4531/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
V SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelica Castellani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Brescia n. 34/2023, iscritta al n.
r.g. 4531/2023 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Rosario Musumeci Parte_1 C.F._1
appellante contro
C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. Armando Nicastro appellata
CONCLUSIONI
Par l'appellante:
“1) accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello in riforma della sentenza n. 34 pubblicata in data 10 febbraio 2023 dal Giudice di Pace di Brescia, in persona del Dr. , nel CP_2
giudizio rubricato con numero di R.G. 386/2020;
2) per l'effetto, in accoglimento del presente gravame, accertare e dichiarare:
-il diritto di parte appellante, previa disapplicazione della clausola con la quale viene escluso o anche solo limitato lo stesso, di ottenere una equa riduzione del costo del credito mediante il rimborso pro quota ratei residui di tutti gli oneri finanziari versati e non goduti, con riguardo al contratto di mutuo estinto anticipatamente;
-Che, in ragione della tecnica redazionale utilizzata dalla convenuta in sede di stesura del modulo di contratto per adesione, si applica l'interpretazione estensiva più favorevole al consumatore di cui all'art.35 comma 2 del Codice del Consumo e considerare tutti i costi del credito pagati in anticipo
pagina 1 di 17 nella loro interezza con il conseguente diritto dell'istante a percepire il rimborso dei ratei residui di tutti i costi del credito ulteriori agli interessi pagati in anticipo;
- l'applicazione del metodo pro rata temporis, e, secondo la quantificazione effettuata, condannare la società , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione di detti Controparte_1 costi nella misura di € 950,69, al netto di quanto già abbuonato in sede di conteggio estintivo
(€.426,31) o alla somma minore o maggiore ritenuta congrua oltre interessi legali dalla data di anticipata estinzione del contratto;
- accertare e dichiarare che vi è stata malafede della odierna convenuta nella predisposizione e nella esecuzione del contratto stante l'inserimento della clausola rubricata “Estinzione anticipata” perché espressamente volta a violare o ad aggirare norme imperative dettate a tutela del consumatore, con espressa pronuncia sul punto;
- in via del tutto subordinata, alla luce di quanto esposto, in precedenza, dichiarare il diritto dell'istante di ottenere le somme suindicate a titolo di risarcimento dei danni per illecito contrattuale commesso dalla odierna convenuta, secondo la medesima quantificazione di cui al punto precedente (€
950,69);
- solo in via subordinata, qualora l'On. Magistrato non ritenga di poter dare applicazione alla disciplina dell'indebito oggettivo, condannare la convenuta società al pagamento della somma su indicata oltre rivalutazione ed interessi legali dalla data di anticipata estinzione del contratto, il tutto entro i limiti della propria competenza per valore;
-in via subordinata in merito al rimborso della polizza assicurativa, qualora venisse ritenuto valido ed efficace il presunto pagamento parziale dei ratei del premio assicurativo versati e non goduti, si chiede la condanna dell'odierna appellata al pagamento della differenza, di cui ai conteggi in narrativa, per la somma di euro 950,69;
- per l'effetto, condannare la alla restituzione delle somme versate da titolo di spese Controparte_1
legali, in esecuzione del provvedimento impugnato;
-condannare, altresì, la al pagamento delle spese e competenze professionali del Controparte_1 doppio grado del giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore per dichiarazione di anticipo”.
Per l'appellata:
“Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, disatteso ogni contrario assunto,
IN VIA PRELIMINARE
➢ Accertare e dichiarare la inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. per i motivi dedotti in narrativa. pagina 2 di 17 ➢ Accertare e dichiarare la inammissibilità ex art. 345 c.p.c. delle domande nuove.
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
Rigettare integralmente l'appello ex adverso proposto poiché infondato in fatto e in diritto e, per
l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
pagina 3 di 17 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.- ha promosso appello avverso la sentenza n. 34/2023, depositata in data 26.8.2022 e Parte_1
pubblicata in data 10.2.2023, con cui il Giudice di Pace di Brescia ha respinto la domanda dallo stesso proposta nei confronti di (di seguito anche solo Controparte_1
“ ” o “ ) volta a ottenere il rimborso delle commissioni e degli oneri corrisposti CP_1 CP_1
alla stipula del contratto di mutuo contro cessione di quote della pensione n. 113741 stipulato in data
12.10.2009 e in tesi non maturati a seguito dell'estinzione anticipata del rapporto avente effetto dall'1.9.2015, quantificati dall'attore secondo il criterio pro rata temporis in € 950,69, al netto di quanto già abbuonato in sede di conteggio estintivo (€ 426,31).
Si è costituita in giudizio contestando ammissibilità e fondatezza dell'appello e CP_1
chiedendone la reiezione con conferma del provvedimento di prime cure.
Fatte precisare le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2.1.- ha contestato l'ammissibilità dell'appello sotto vari profili, in primo luogo CP_1 lamentando la carenza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., nella nuova versione risultante dalle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 149/2022 e dal D. Lgs. n. 164/2024, sul rilievo che la controparte avrebbe “omesso di indicare specificamente ogni singolo capo della sentenza che intende impugnare, trascrivendo, di contro, l'intera decisione gravata”, non avrebbe sollevato “alcuna censura in ordine alle questioni di fatto rappresentate dal giudice di prime cure” e avrebbe mancato di “specificare quali norme il giudice di prime cure abbia violato”.
L'eccezione è infondata.
La sentenza del Giudice di Pace di Brescia è estremamente sintetica, posto che - tolto lo svolgimento del processo - la motivazione si condensa in tre soli postulati integranti un unico capo (vale a dire: le commissioni bancarie, quali costi sostenuti ai fini dell'attivazione del finanziamento, e quelle finanziarie, quali costi “up front”, non sono suscettibili di riduzione/restituzione in caso di anticipata estinzione del mutuo;
l'irripetibilità dei costi in questione, in quanto prevista dall'art.
1.1. del contratto, era nota al cliente, che l'ha accettata ex artt. 1341 e 1342 c.c.; l'obbligo di restituzione del premio “va vantato” “nei confronti della assicurazione e non dell'intermediario società finanziaria”), oggetto di integrale critica da parte dell'appellante, che ha, per tale ragione, riprodotto l'intera motivazione nell'atto di appello.
Trattandosi, peraltro, di questioni di diritto, il rilievo concernente l'omessa indicazione delle censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal primo giudice s'appalesa inconferente.
Quanto alle violazioni di legge, l'appello contiene il riferimento alle norme (in tesi) violate dal primo pagina 4 di 17 giudice, dal momento che lamenta espressamente la violazione dell'art. 125-sexies t.u.b. e degli artt. 33
e ss. D. Lgs. n. 206/2005.
In ogni caso, l'atto appare sufficientemente specifico evincendosi dallo stesso i requisiti richiesti dall'art. 342 c.p.c. e avendo consentito all'appellata di prendere adeguata posizione in ordine alle diverse ragioni di impugnativa.
2.2.- Sotto altro profilo, ha eccepito la novità e conseguente inammissibilità ex art. 345 CP_1
c.p.c. della domanda subordinata inerente il rimborso della polizza assicurativa, non proposta dall'attore in primo grado.
L'eccezione è fondata: nel giudizio svoltosi dinanzi al Giudice di Pace l'attore, pur allegando al paragrafo B) l'inclusione “tra i costi passibili di rimborso” della “polizza assicurativa stipulata a garanzia del credito”, ha chiaramente circoscritto la domanda di restituzione al “rimborso pro quota dei ratei residui di tutti gli oneri finanziari di tipo cd. recurring … nella misura di € 950,69, al netto di quanto già abbuonato in sede di conteggio estintivo (€ 426,31)”, riferendosi espressamente alle sole
“Commissioni bancarie” e “Commissioni di intermediazione”, quantificate per intero nelle rispettive somme di € 2.007,93 e di € 1.233,00, per un totale di € 3.240,93; l'importo versato a titolo di premio assicurativo non è stato, per contro, individuato ed esposto in citazione, nelle cui conclusioni, in ogni caso, nulla è stato domandato in riferimento a detto premio.
La novità della domanda inerente tale ulteriore voce di spesa svolta per la prima volta in sede d'appello ne comporta l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c.
3.1.- Nel merito, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui la stessa non ha dichiarato la nullità e comunque l'inefficacia - per contrasto con l'art. 125-sexies t.u.b. e per vessatorietà ex artt. 33, comma 2, lett. b) e 34 del Codice del Consumo - della clausola contrattuale disciplinante l'anticipata estinzione del rapporto, con conseguente omesso riconoscimento della rimborsabilità di tutti gli oneri finanziari e, in particolare, delle commissioni bancarie (pari a €
2.007,93) e delle commissioni di intermediazione (pari a 1.233,00), per complessivi € 3.240,93, di cui l'attore ha domandato la restituzione “pro rata temporis” (nella misura di € 27,00 per 120 rate). In via gradata, l'appellante ha insistito sul rilievo che il contratto avrebbe mancato di operare la “doverosa” distinzione tra i costi soggetti a maturazione nel tempo e, dunque, rimborsabili (cd. recurring) e costi soggetti a maturazione istantanea, non rimborsabili (cd. up-front) che, in ragione dell'opacità del testo contrattuale, avrebbe dovuto essere compiuta in base all'interpretazione più favorevole al contraente debole. Affermata, quindi, la legittimazione passiva della banca appellata in ordine alla restituzione dei ratei di commissioni accessorie non maturate e richiamati i principi espressi dalla sentenza c.d.
della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (C-383/18), ritenuti applicabili alla fattispecie CP_3
pagina 5 di 17 in oggetto, l'appellante ha chiesto che, in riforma della sentenza di primo grado, venga CP_1 condannata alla restituzione in proprio favore della somma di € 950,69, al netto di quanto già abbuonato in sede di conteggio estintivo (€.426,31), oltre agli interessi legali dalla data di anticipata estinzione del contratto.
3.2.- ha replicato alle suesposte deduzioni attoree, negando la nullità e/o vessatorietà della CP_1
clausola 1.1. del contatto, di cui ha sostenuto la conformità al dettato dell'art. 125-sexies c.p.c. e alle indicazioni della BA d'IA vigenti ratione temporis, rimarcando, altresì, la chiarezza della norma contrattuale nell'individuazione e distinzione delle spese up-front da quelle recurring, con analitica descrizione delle singole voci di costo non oggetto di ripetizione poiché integralmente maturate all'atto del perfezionamento del contratto;
ha, in ogni caso, evidenziato che gli importi relativi alle CP_1
commissioni di intermediazione non potrebbero essere restituiti in quanto aventi ad oggetto commissioni per prestazioni già eseguite dal terzo e già pagate dall'intermediario.
La convenuta ha, inoltre, escluso la rilevanza della sentenza c.d. “Lexitor” anche in quanto superata dalla più recente, difforme, giurisprudenza della Corte di Giustizia.
4.- La pretesa restitutoria dell'appellante trova titolo nel contratto di mutuo contro cessione pro- solvendo di quote della pensione n. 113741 stipulato tra e in data Parte_1 Controparte_1
12.10.2009 con decorrenza dall'1.12.2009, in virtù del quale è stata erogata al mutuatario la somma lorda di € 16.440,00, di cui € 4.503,51 a titolo di commissioni, spese, imposte e altri oneri (cfr. doc. 2 di parte convenuta), con rimborso mediante n. 120 rate mensili consecutive ciascuna da € 137,00.
4.1.- L'attore ha, in particolare, allegato (senza essere sul punto ex adverso smentito) di aver corrisposto, al momento della stipula, mediante trattenuta diretta dalla somma netta erogata in sede di liquidazione, “i seguenti costi del credito, indicati nel contratto, ulteriori agli interessi pattuiti:
Commissioni bancarie: € 2.007,93; Commissioni di intermediazione: € 1.233,00. Il tutto per un totale di costi del credito (in aggiunta agli interessi) pari ad € 3.240,93 che, vanno ammortizzati pro rata nella misura di € 27,00 (120 rate)”.
È pacifico che, dopo il pagamento della rata n. 69, l'attore ha avanzato a richiesta di estinzione CP_1
anticipata e che, ricevuto dalla società finanziaria il dettaglio del conteggio estintivo (cfr. doc. 3 di parte convenuta), il cliente ha versato quanto richiesto e il rapporto si è estinto.
4.2.- Sostiene l'appellante che, in sede di chiusura anticipata del contratto di finanziamento, la società finanziaria avrebbe dovuto garantirgli una equa riduzione del costo del finanziamento così come disposto dall'art.125-sexies t.u.b., restituendogli pro quota i costi del credito soggetti a maturazione nel tempo (“nel caso di specie, data la tecnica redazionale utilizzata, tutti i costi del credito”: cfr. atto di citazione in primo grado, pag. 2), incassati anticipatamente al momento della stipula ma da pagina 6 di 17 ammortizzare pro-quota nella misura di € 27,00 per ciascuna rata di rimborso del mutuo rispetto ad una rata mensile omnicomprensiva pari ad € 137,00.
Avrebbe, quindi, errato il primo giudice nel non riconoscere tale diritto sulla base della natura asseritamente “up-front” delle suddette spese e della ritenuta validità della clausola contrattuale di non ripetibilità di esse in caso di estinzione anticipata;
tale clausola, infatti, per quanto doppiamente sottoscritta ex artt. 1341 e 1342 c.c., in tesi dell'appellante sarebbe nulla poiché confliggente con il menzionato art. 125-sexies c.p.c. e poiché vessatoria.
5.- L'appello è fondato anche se per ragioni parzialmente diverse.
5.1.- È, infatti, necessario muovere dalla considerazione che il contratto di finanziamento oggetto di causa è stato stipulato in data 12.10.2009, sicché deve trovare applicazione il disposto dell'art. 125 del t.u.b. in vigore dal 1993 al 20101, a tenore del quale “le facoltà di adempiere in via anticipata o di 1 Si ricorda che il D.Lgs. 13/8/2010 n. 141, trasponendo nell'ordinamento italiano la Direttiva CE 2008/48, ha - tra l'altro - introdotto l'art. 125 sexies t.u.b. nella seguente originaria formulazione: “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”. La norma è conforme alla corrispondente disposizione della direttiva comunitaria di cui costituisce attuazione, la quale, all'art. 16.1, prevede: “Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”. L'art. 125-sexies t.u.b. è stato interpretato dalla BA d'IA (a partire dalle Disposizioni sulla trasparenza, 9.2.2011) - e da larga parte della giurisprudenza di merito sino al settembre 2019 - nel senso che “solo una parte delle commissioni pagate interamente dalla clientela in via anticipata si riferisce a prestazioni non rimborsabili (come le spese d'istruttoria o di stipula del contratto) (c.d. quota up front), mentre la restante parte (c.d. quota recurring) è volta a coprire i rischi trattenuti (rischi di credito e di liquidità connessi con le garanzie prestate, quali ad esempio quella del 'non riscosso per riscosso') e gli oneri la cui maturazione è intrinsecamente connessa con il decorso del finanziamento (ad esempio, la gestione degli incassi e dei sinistri)”, sicché “è fondamentale la corretta distinzione della complessiva commissione corrisposta, in via anticipata, dalla clientela tra quota up front e quota recurring”, perché solo “queste ultime, in quanto soggette a maturazione, saranno ristorate, per la quota non ancora maturata, in caso di estinzione anticipata”. Con la sentenza dell'11 settembre 2019 pronunciata nella causa C-383/18 (c.d. sentenza “Lexitor”), tuttavia, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, chiamata in sede di rinvio pregiudiziale a rendere la corretta interpretazione della espressione “costi dovuti per la restante durata del contratto” contenuta nel menzionato art. 16.1 della direttiva comunitaria, proprio ai fini della loro individuazione a fronte di una richiesta di rimborso a seguito di estinzione anticipata di un finanziamento, ha statuito che “l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”. Premesso che il “costo totale del credito”, ai sensi dell'articolo 3, lettera g), della direttiva è definito come l'insieme di tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il soggetto concedente il credito è a conoscenza, escluse le spese notarili, definizione che non contiene alcuna limitazione relativa alla durata del contratto di credito, la CGUE ha prospettato due possibili interpretazioni del riferimento contenuto nell'art. 16 alla “restante durata del contratto”. In base ad una prima esegesi, l'espressione potrebbe significare che gli oneri interessati dalla riduzione del “costo totale del credito” sarebbero limitati a quelli oggettivamente dipendenti dalla durata del contratto (oppure a quelli che sono presentati dal soggetto concedente il credito come riferiti ad una fase particolare della conclusione o dell'esecuzione del contratto); in base a una seconda possibile interpretazione, l'espressione farebbe riferimento al metodo di calcolo da utilizzare per procedere alla riduzione, consistente nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurne poi l'importo in proporzione alla durata residua del contratto. pagina 7 di 17 recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”.
Come noto, il CICR non è mai intervenuto a regolamentare la materia, sicché parte della giurisprudenza di merito ha ritenuto che dovesse continuare a trovare applicazione l'art. 3 del D.M. 8 luglio 1992, secondo cui “il consumatore ha sempre la facoltà dell'adempimento anticipato;
tale
La Corte di Giustizia nella menzionata pronuncia del 2019 ha optato per questa seconda soluzione interpretativa, valorizzando il contesto in cui la disposizione si colloca, ossia una disciplina volta ad assicurare la riduzione del costo totale del credito, e il suo obiettivo, che è quello di garantire in modo effettivo un'elevata protezione del consumatore. A seguito della sentenza in commento, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 6 del t.u.b., la BA d'IA ha diffuso la comunicazione del 4 dicembre 2019, contenente “linee orientative” volte a favorire l'allineamento al quadro delineatosi all'indomani della sentenza e a preservare la qualità delle relazioni con la clientela. È, in seguito, intervenuto in materia lo stesso legislatore che, con la legge di conversione n. 106/2021 del c.d. “Decreto
Sostegni-bis” (D.L. n. 73/2021), ha modificato l'art. 125-sexies t.u.b., il quale prevede ora, al primo comma, che, in caso di estinzione anticipata, il consumatore ha diritto alla riduzione degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le sole imposte, in misura proporzionale alla vita residua del contratto. Ai sensi del secondo comma, i contratti dovranno indicare in modo chiaro i criteri di riduzione, specificando se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato (ove non diversamente indicato, si applicherà il criterio del costo ammortizzato); secondo quanto, poi, previsto al terzo comma, salvo diversa pattuizione tra il finanziatore e l'intermediario del credito, il finanziatore avrà diritto di regresso nei confronti dell'intermediario del credito per la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attività di intermediazione del credito. In punto di disciplina transitoria, l'art. 11-octies del D.L. 23 maggio 2021, n. 73 ha previsto che alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto continuassero ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del t.u.b. e le norme secondarie contenute nelle regole di trasparenza e vigilanza della BA d'IA vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti. Con la sentenza n. 263/2022 del 22 dicembre 2022, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale disposizione, limitatamente alle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della BA d'IA”. In motivazione, la Corte, aderendo alla prospettazione del giudice rimettente, ha così argomentato: “posto che la precedente formulazione dell'art. 125 sexies, 1° comma, T.U.B., tuttora vigente, in virtù dell'art. 11 sexies, 2° comma, per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, è - secondo questa Corte (punto 12.3.3.) - compatibile sul piano letterale con una interpretazione conforme alla sentenza tant'è che era stata già oggetto di tale adeguamento CP_3 interpretativo, e posto che, sempre secondo questa Corte (punto 12.1.), il vulnus ai principi costituzionali censurati risiede proprio nel raccordo con le specifiche norme secondarie evocate dall'art. 11 octies, 2° comma” … “14.2. - La disposizione censurata deve, dunque, ritenersi costituzionalmente illegittima limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della BA d'IA», sicché l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, che resta vigente per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, in virtù dell'art. 11-sexies, comma 2, può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza Lexitor. L'eliminazione della citata parte di disposizione rimuove, pertanto, l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'IA all'Unione europea. Al contempo, il nuovo testo dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, introdotto con l'art. 11-octies, comma 1, lettera c), oltre a valere per il futuro, contribuisce a consolidare il contenuto normativo della precedente formulazione dell'art. 125- sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza Lexitor. Benché, dunque, le due disposizioni non si sovrappongano sul piano testuale, le due norme corrispondono sul piano sostanziale. Come i commi 4 e 5 del nuovo art.
125-sexies t.u. bancario presentano una diversa collocazione, ma coincidono nei contenuti con i vecchi commi 2 e 3 del medesimo articolo (mantenuto in vigore per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della nuova legge dall'art. 11- octies, comma 2), parimenti il comma 1 del nuovo art. 125-sexies t.u. bancario presenta una diversa formulazione testuale, ma un contenuto normativo corrispondente al comma 1 del precedente art. 125-sexies, anch'esso rimasto in vigore per il passato. Quanto alle disposizioni introdotte con i commi 2 e 3 dell'art. 125-sexies riformulato nel 2021, esse non trovano riscontro nel precedente testo e, dunque, risultano vigenti per il futuro, spettando, di conseguenza, agli interpreti il compito di risolvere, per il passato, i profili di disciplina in esse regolati. Infine, resteranno chiaramente applicabili tutte le norme secondarie richiamate dai numerosi rinvii operati dal testo unico bancario, con esclusione di quelle riferite alla vecchia interpretazione del precedente art. 125-sexies, comma 1”.
pagina 8 di 17 facoltà si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all'uno per cento del capitale residuo”.
È noto il dibattito che si è creato, prima dei successivi interventi normativi, intorno all'“equa riduzione del costo del credito” contemplata in via generale dall'art. 125 t.u.b., costituente, secondo buona parte della giurisprudenza di merito (compreso questo tribunale), norma di condotta, priva, anche per la sua indeterminatezza, di natura imperativa e di per sé inidonea a far sorgere un diritto in capo al mutuatario.
L'art. 125-sexies t.u.b. - richiamato da entrambe le parti - è stato introdotto dal d.lgs. 141/2010, dunque successivamente alla stipulazione del contratto oggetto di causa, e prevede che, in caso di rimborso al finanziatore dell'importo dovuto, il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.
La retroattività di tale norma va esclusa, oltre che in applicazione dei principi generali in materia di successione di leggi, in considerazione del fatto che l'art. 30 della direttiva 2008/48/CE, a cui il d.lgs.
141/2010 ha dato attuazione, specifica al primo comma che “la presente direttiva non si applica ai contratti di credito in corso alla data di entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione”.
Alla luce della diversa formulazione delle norme sopra richiamate quanto all'individuazione delle voci da ridursi, la disciplina successivamente introdotta non può invero ritenersi meramente ricognitiva di quella previgente, non risultando, conseguentemente, direttamente applicabile al caso in esame.
5.2.- Il contratto prevede alla clausola 1.1. che “in tutte le ipotesi di estinzione anticipata del prestito, ivi compresa quella per volontà del cedente, questi dovrà immediatamente versare l'importo del capitale residuo … più gli eventuali interessi e altri oneri maturati fino a quel momento, nonché il compenso convenuto nel limite di legge dell'1% del capitale residuo. Pertanto, resta espressamente convenuto che in caso di anticipata estinzione, gli importi indicati alle lettere A), B), C), D) ed E) del prospetto economico non saranno rimborsati come pure quelli esposti nel successivo punto 8”.
Nell'identificare le spese non suscettibili di rimborso, il contratto fa, dunque, riferimento a tutte le spese elencate nel prospetto economico, nessuna esclusa, e in particolare alle commissioni bancarie
(individuate alla lettera A), agli oneri di intermediazione (indicati alla lettera B), agli oneri previdenziali (nella fattispecie pari a 0, come risultante dalla lettera C), agli oneri erariali (lettera D) e ai premi anticipatamente dovuti relativi alla polizza assicurativa (lettera E). Tutte le suddette spese risultano per contratto non rimborsabili, anche solo in parte.
La norma negoziale non pone alcuna distinzione tra spese che maturano nel corso del rapporto (come potrebbe in ipotesi valere per le spese di incasso, di comunicazione alla clientela, di gestione del pagina 9 di 17 rapporto) e spese connesse alla stipula del contratto (quali le spese di intermediazione, d'istruttoria o di stipula del contratto), né prevede - di conseguenza - un meccanismo di rimborso pro quota in relazione alla parte non ancora maturata alla data dell'estinzione anticipata della prima tipologia di spese. Come si è visto, tutti i costi anticipati al momento della stipula del contratto, in caso di estinzione del rapporto precedente la sua naturale scadenza restano a carico del cliente, a prescindere da ogni valutazione circa la loro natura e modalità di maturazione.
Si tratta, dunque, di verificare se tale modello contrattuale fosse compatibile con l'art. 125 t.u.b. vigente ratione temporis o se quest'ultima norma imponesse inderogabilmente di riconoscere al consumatore in caso di anticipata estinzione del finanziamento il diritto al rimborso dei costi pagati alla stipula del contratto e in quale misura.
In base alla più recente giurisprudenza di legittimità, al suddetto quesito deve darsi risposta affermativa, con necessaria riconsiderazione dell'orientamento a cui questo stesso tribunale ha, in precedenza, aderito.
5.3.- Con la recente pronuncia n. 25977/2023, la Suprema Corte ha, infatti, statuito che “l'art. 125 del
T.U.B., nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il d. lgs n. 141 del 2010, prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento”.
Nel caso esaminato dalla S.C., il tribunale, in funzione di giudice d'appello, confermando la decisione di primo grado del giudice di pace, aveva rigettato la domanda del consumatore avente ad oggetto la restituzione dei costi non maturati in relazione ad un contratto di finanziamento estinto anticipatamente, sul rilievo che l'art.125 del D. Lgs 385/1993, nel testo vigente al momento della stipulazione del contratto, non potesse essere applicato perché la norma rinviava al CICR le modalità con le quali il consumatore, estinto anticipatamente il mutuo, avesse diritto alla riduzione del costo complessivo del credito: in assenza della disciplina attuativa che specificasse le modalità di esercizio del diritto, non era possibile procedere ad alcuna riduzione. Il tribunale aveva, inoltre, escluso l'applicabilità dell'art.125- sexies del t.u.b., inserito con il D. Lgs. n. 141/2010, trattandosi di norma entrata in vigore il 19.9.2010, dopo la conclusione del contratto e dopo il recesso dell'attore, ritenendo, infine, non applicabile l'art. 33, lettera g) del Codice del Consumo in quanto, nel caso oggetto di lite, era stato il consumatore e non il professionista a recedere dal contratto.
La Suprema Corte ha ritenuto errata la suddetta interpretazione dell'art. 125 t.u.b., rimarcando come il pagina 10 di 17 diritto alla riduzione del costo totale del credito fosse già all'epoca della stipula del contratto previsto dalla normativa interna e dalle direttive europee (direttive del Consiglio 87/102/CEE e 90/88/CEE) e ritenendo la decisione del tribunale confliggente con l'orientamento giurisprudenziale volto a fornire ampia tutela al consumatore nell'ambito del credito al consumo, non solo nella fase di formazione del rapporto e della sua attuazione, ma anche nell'ipotesi di adempimento anticipato del contratto, finalità
“evidente nella disposizione dell'art.125 del TUB, attuativo delle direttive 87/102/CEE e 90/88/CE, che prevedono il diritto del consumatore ad “un'equa riduzione del costo complessivo del credito”, concetto che ricomprende “tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il credito”.
La Corte ha, quindi, chiarito che i successivi interventi normativi hanno disciplinato in modo organico la disciplina del credito al consumo, al fine di favorire l'armonizzazione all'interno dei Paesi dell'Unione, specificando le varie forme di credito al consumo, le ipotesi di esclusione e la natura dei costi sostenuti per il finanziamento a cui il consumatore ha diritto in caso di adempimento anticipato. In particolare, la direttiva 2008/48/CE, che ha abrogato la direttiva 87/102/CEE, adotta una tecnica di armonizzazione piena, finalizzata a garantire “a tutti i consumatori della Comunità di fruire di un livello elevato ed equivalente dei loro interessi e che crei un vero mercato interno” (considerando n. 9).
Fra le disposizioni armonizzate la Corte ha menzionato l'art. 16, paragrafo 1, secondo cui: “il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”.
Evidenziato, quindi, che il diritto alla riduzione viene rapportato al paradigma del “costo totale del credito”, la S.C. ha ricordato che tale nozione è definita all'art. 3, paragrafo 1, lettera g), in riferimento a “tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili;
sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte”. Ha, quindi, richiamato i successivi paragrafi dell'art. 16, che prevedono, a favore di chi ha concesso il credito, il “diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, sempre che il rimborso anticipato abbia luogo in un periodo per il quale il tasso debitore è fisso”. Quanto ai limiti - stabiliti sempre dal paragrafo 2 - per tale indennizzo, la Suprema Corte ha ricordato che il paragrafo 4, lettera b), consente agli Stati membri di derogare alla disciplina uniforme, disponendo che il creditore possa pagina 11 di 17 “eccezionalmente pretendere un indennizzo maggiore se è in grado di dimostrare che la perdita subita
a causa del rimborso anticipato supera l'importo determinato ai sensi del paragrafo 2”.
Dal suddetto esame della legislazione europea e del diritto interno, la Corte di cassazione ha ricavato
“che il diritto del consumatore al rimborso dei costi in caso di adempimento anticipato, nell'ambito del credito al consumo, non è estraneo alla disciplina antecedente all'art. 125 sexies del TUB, che il
Tribunale non ha ritenuto applicabile perché successivo alla data di conclusione ed estinzione del contratto”.
A tale conclusione la S.C. è pervenuta anche valorizzando l'argomento della sentenza “Lexitor”
(CGUE C-383/2018) in base al quale l'articolo 8 della direttiva 87/102, abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/48 (in attuazione della quale, si ricorda, il D. Lgs. n. 141/2010 ha introdotto l'art. 125- sexies t.u.b.), già stabiliva che il consumatore, “in conformità alle disposizioni degli Stati membri, (…) deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito”. Di conseguenza, ha affermato la Corte di Lussemburgo, “l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di «equa riduzione» quella, più precisa, di «riduzione del costo totale del credito» e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare «gli interessi e i costi»”. Ne consegue, sempre secondo Corte di Giustizia, che l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca;
inoltre, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito2.
La Suprema Corte ha, poi, negato rilevanza all'inesistenza della norma secondaria (deliberazione del
CICR), avente carattere integrativo della norma primaria, evidenziando come in tale ipotesi il consumatore non possa essere privato del diritto al rimborso dei costi sostenuti, come previsto dalla norma primaria e dalle direttive citate.
pagina 12 di 17 Quanto alla circostanza che il CICR fosse intervenuto nel determinare le modalità di rimborso, demandandolo all'autonomia contrattuale (cfr. art. 1 delibera CICR 9.2.2000), la pronuncia in commento ha affermato la nullità della clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, ritenendo che detta previsione contrattuale determini “a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs 206/2005” - norma imperativa “tesa a sostituire all'equilibrio formale, che il contratto determina fra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, un equilibrio reale, finalizzato a ristabilire l'uguaglianza tra queste ultime nei contratti in cui è parte il consumatore”-, in quanto consente all'ente finanziatore di trattenere somme parametrate all'intera durata del contratto nonostante la prestazione sia stata limitata ad un arco temporale inferiore (cfr.
Cass. m. 19565/2020).
5.4.- Come si è visto, il punto 1.1. delle condizioni generali del contratto stipulato tra appellante e appellato, nel disciplinare il rimborso anticipato del finanziamento, lo esclude per tutte le voci di spesa di cui al prospetto economico, limitando la restituzione in favore del cliente ai soli interessi di dilazione annui nominali. Ritenendo valida la suddetta clausola, la sentenza gravata ha negato il diritto dell'attore al rimborso dei costi anticipati ma non interamente maturati al momento dell'anticipata estinzione.
In forza dei principi stabiliti da Cass. n. 25977/2023, la clausola in questione va dichiarata nulla, poiché consente all'ente finanziatore di trattenere somme parametrate all'intera durata del contratto nonostante la prestazione sia stata limitata ad un arco temporale inferiore: oltre a confliggere con il dettato dell'art. 125 t.u.b. vigente ratione temporis secondo l'interpretazione assunta dalla Suprema Corte, la clausola ha carattere vessatorio in quanto preclusiva di un diritto del consumatore riconosciuto dal diritto eurounitario e indicativa di un ingiustificato squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto in danno del consumatore.
5.5.- A diverse conclusioni non induce la considerazione svolta dall'appellata secondo cui, con la più recente sentenza del 9 febbraio 2023, causa C-555/21, la Corte di Giustizia - pur in una diversa materia, ma sempre relativa a contratti di credito con il consumatore - nell'interpretare l'art. 25, par 1, della direttiva 2014/17/UE in materia di contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, ha chiarito che, in ipotesi di rimborso anticipato del credito, spetta al consumatore la restituzione dei soli costi del credito connessi alla sua durata, restando pertanto esclusi i costi che, indipendentemente dalla durata del contratto, siano posti a carico del consumatore e a favore sia del creditore che dei terzi per prestazioni che siano da questi ultimi già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato.
La Corte di Giustizia ha, dunque, ritenuto, che, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento pagina 13 di 17 derivante da contratto di credito relativo a beni immobili residenziali, il consumatore avrà diritto alla riduzione soltanto dei costi recurring e non anche degli up front, così ponendosi sulla stessa linea di quanto sostenuto dalla prevalente giurisprudenza di merito italiana in epoca antecedente alla sentenza
. CP_3
Secondo la difesa dell'appellata (e la giurisprudenza di merito dalla stessa richiamata), sebbene si tratti di pronuncia interpretativa di una direttiva diversa da quella in attuazione della quale è stata approntata la normativa nazionale inerente il caso di specie, l'identità del contenuto semantico-precettivo delle due fonti europee3 imporrebbe di seguire il nuovo indirizzo della Corte di Giustizia per evidenti ragioni di coerenza sistematica e di interpretazione uniforme del diritto dell'UE.
Dovrebbe, conseguentemente, essere riconsiderata la che, adeguandosi all'interpretazione della direttiva 2008/48/CE risultante dalla sentenza “Lexitor”, ha interpretato la legge nazionale (art. 125- sexies t.u.b.) nel senso della necessaria ripetibilità onnicomprensiva e proporzionale di tutti i costi del credito in caso di estinzione anticipata, dovendosi al contrario affermare, alla luce della più recente giurisprudenza sovranazionale, la piena compatibilità con l'ordinamento UE dell'assetto normativo italiano, come delineato dall'art. 125-sexies t.u.b. ante modifiche, che distinguono tra spese up-front e spese recurring, con la conseguenza che al consumatore non potrà che spettare, come “equa riduzione del costo del credito” il solo rimborso delle spese “recurring”, vale a dire quelle effettivamente legate alla residua durata del contratto.
L'argomento non merita accoglimento.
La sentenza della Corte di Giustizia C-555/21 del 9.2.2023 non può trovare applicazione nella fattispecie concreta, risultando pronunciata in relazione non ai contratti di credito al consumo, bensì ai contratti di credito relativi a beni immobili residenziali disciplinati dalla direttiva 2014/17/CE, i quali, per la relativa specificità - come altresì evidenziato dalla stessa Corte di Giustizia - giustificano un approccio differenziato (implicando, di norma, numerose spese non dipendenti dalla durata del contratto e rivelandosi negli stessi meno concreto il rischio di comportamenti abusivi rispetto a quanto si verifica in relazione ai contratti di credito ai consumatori di cui alla direttiva 2008/48/CE).
Come, infatti, evidenziato dalla Corte di Giustizia, il diritto alla riduzione di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17 non è volto a porre il consumatore nella situazione in cui si 3 L'art. 16, par. 1 della direttiva 2008/48/CE stabilisce che “il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”; analogamente, l'art. 25, par. 1 della direttiva 2014/17/UE prevede che “gli Stati membri assicurano che il consumatore abbia il diritto di adempiere in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano da un contratto di credito prima della scadenza di tale contratto. In tal caso, il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito al consumatore, che riguarda gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”. pagina 14 di 17 troverebbe qualora il contratto di credito fosse stato concluso per un periodo più breve, un importo inferiore o, più generalmente, a condizioni diverse, ma mira ad adattare tale contratto in funzione delle circostanze del rimborso anticipato;
inoltre, conformemente all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/17, il creditore o, se del caso, l'intermediario del credito o il rappresentante designato sono tenuti a fornire al consumatore informazioni precontrattuali mediante il PIES di cui all'allegato II
a tale direttiva, con un prospetto che prevede una ripartizione delle spese che il consumatore deve pagare in funzione del loro carattere ricorrente o meno, e siffatta ripartizione regolamentata dei costi posti a carico del consumatore riduce sensibilmente il margine di manovra di cui dispongono gli enti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna, consentendo, sia al consumatore che al giudice nazionale, di verificare se un tipo di costo è oggettivamente connesso alla durata del contratto.
È evidente la diversità di una simile disciplina rispetto a quella del caso in esame.
6.- A garanzia, dunque, della piena “effettività” del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, si impone la restituzione - secondo un criterio proporzionale - di ogni voce di costo funzionalmente legata al finanziamento rimborsato anticipatamente, dovendo, quindi, riconoscersi all'appellante, nei limiti della domanda formulata in primo grado, il rimborso delle commissioni bancarie e delle commissioni di intermediazione nell'importo di € 950,69 quantificato secondo il criterio pro rata temporis, al netto di quanto già abbuonato in sede di conteggio estintivo (per €
426,31).
Il criterio di calcolo seguito dall'attore (proporzionalità lineare) non è stato ex adverso contestato, così come l'importo specificamente indicato dall'appellante, correttamente calcolato suddividendo il costo totale (€ 3.240,93) per il numero complessivo di rate pattuite (120) e moltiplicando l'addebito pro rata così risultante (€ 26,87) per il numero di rate non ancora pagato all'atto dell'estinzione del mutuo
(120).
La società convenuta ha, nondimeno, eccepito il difetto di legittimazione passiva (rectius di titolarità passiva dell'obbligazione) in relazione alle commissioni di intermediazione.
L'eccezione è infondata.
Invero, è pacifico che i costi in oggetto, pur se destinati al terzo intermediario, sono stati versati dal cliente alla società finanziatrice in un'unica soluzione anticipata.
Sebbene, poi, il modulo allegato dalla convenuta sub doc. 5 riporti la dichiarazione che il cliente ha conferito incarico all'intermediario del credito per “l'ottenimento di uno o più finanziamenti da erogare sotto forma di cessione del quinto dello stipendio o forme contrattuali assimilate”, non si ritiene che detto modulo standard prestampato, sottoscritto dal solo sia sufficiente ad attestare l'esistenza Parte_1
pagina 15 di 17 di un rapporto contrattuale tra finanziato e terzo intermediario/mediatore.
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva (rectius titolarità passiva dell'obbligazione) è, pertanto, infondata, avendo la pretesa restitutoria ad oggetto costi del credito riportati nel contratto di finanziamento, contestualmente versati dal cliente alla BA e soggetti a riduzione ai sensi dell'art.125
t.u.b. così come interpretato alla luce della vincolante giurisprudenza di legittimità e della Corte di
Giustizia.
Si aggiunga che, non a caso, la nuova formulazione dell'art. 125-sexies t.u.b. (non applicabile al rapporto dedotto in causa in quanto entrata in vigore successivamente alla stipulazione del contratto) prevede al terzo comma che “salva diversa pattuizione tra il finanziatore e l'intermediario del credito, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell'intermediario del credito per la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attività di intermediazione del credito”.
In tal modo il legislatore pare aver consacrato il principio in base al quale, stante la contestualità delle anticipazioni effettuate dal cliente all'atto della stipulazione del contratto di credito e la verosimile estraneità dello stesso alla “rete di vendita esterna” di intermediari e mediatori che operano nel settore dei finanziamenti contro cessione del quinto, la riduzione proporzionale di tutte le commissioni, comprese quelle destinate a remunerare l'attività intermediazione, che gravano in misura rilevante sugli oneri complessivi, debba avvenire nell'unico contesto della richiesta di restituzione rivolta dal cliente alla banca finanziatrice, unico soggetto con cui si è effettivamente svolta la trattativa che ha condotto alla conclusione del contratto, anche considerando che l'applicazione di costi esterni di intermediazione costituisce una scelta commerciale del finanziatore rispetto alla quale il cliente non risulta avere reale margine di opzione.
Deve, dunque, dissentirsi dall'assunto, fatto proprio da decisioni di merito più o meno recenti, secondo cui i costi di intermediazione, in quanto transitati a favore di soggetti terzi, andrebbero esclusi dall'obbligo restitutorio del primo accipiens, imponendosi piuttosto, anche in vista della natura accessoria al credito di detti costi e dell'effettività della tutela del consumatore al momento della estinzione anticipata, il riconoscimento del diritto di quest'ultimo di vedersi “scomputati” tutti i costi
“residui”, fatte salve eventuali azioni di regresso, come già ritenuto dalla più accorta giurisprudenza di merito e oggi espressamente previsto dalla legge.
In riforma della sentenza impugnata, va, pertanto, condanna a restituire ad Controparte_1 [...] la somma di € 950,69, oltre agli interessi legali dalla data della domanda. Parte_1
7.- La oggettiva novità della giurisprudenza di legittimità applicata e la sussistenza di ampi contrasti interpretativi in materia (i numerosi precedenti di merito tra loro difformi citati dalle parti ne sono pagina 16 di 17 dimostrazione) giustificano la integrale compensazione delle spese di lite relativamente a entrambi i gradi di giudizio;
va, conseguentemente, accolta la domanda di condanna di alla Controparte_1
restituzione in favore dell'attore delle somme da questi versate a titolo di spese legali in esecuzione del provvedimento impugnato, quantificate in € 500,00 oltre Iva e Cpa (versamento non oggetto di contestazione).
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, accoglie l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Brescia n. 34/2023, depositata in Controparte_1
data 26.8.2022 e pubblicata in data 10.2.2023, e, per l'effetto, condanna alla Controparte_1 restituzione in favore di della somma di € 950,69, oltre interessi legali dalla data della Parte_1
domanda; compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio e, per l'effetto, condanna a restituire ad le somme versate a titolo di spese legali in Controparte_1 Parte_1 esecuzione del provvedimento impugnato, pari a € 500,00 oltre Iva e Cpa.
Brescia, 18 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Angelica Castellani
pagina 17 di 17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Come ricordato dalla S.C., le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v. anche Cass.
n.2468/2016 e Cass. 5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto) e, pur avendo le direttive una efficacia diretta soltanto verticale sì che le stesse non possono essere invocate nelle controversie fra privati, in ogni caso il Giudice di merito è tenuto ad interpretare la normativa interna di recepimento in modo conforme al diritto europeo: nell'applicare il diritto nazionale, e in particolare la legge nazionale espressamente adottata per l'attuazione della direttiva, il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
V SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelica Castellani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Brescia n. 34/2023, iscritta al n.
r.g. 4531/2023 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Rosario Musumeci Parte_1 C.F._1
appellante contro
C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. Armando Nicastro appellata
CONCLUSIONI
Par l'appellante:
“1) accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello in riforma della sentenza n. 34 pubblicata in data 10 febbraio 2023 dal Giudice di Pace di Brescia, in persona del Dr. , nel CP_2
giudizio rubricato con numero di R.G. 386/2020;
2) per l'effetto, in accoglimento del presente gravame, accertare e dichiarare:
-il diritto di parte appellante, previa disapplicazione della clausola con la quale viene escluso o anche solo limitato lo stesso, di ottenere una equa riduzione del costo del credito mediante il rimborso pro quota ratei residui di tutti gli oneri finanziari versati e non goduti, con riguardo al contratto di mutuo estinto anticipatamente;
-Che, in ragione della tecnica redazionale utilizzata dalla convenuta in sede di stesura del modulo di contratto per adesione, si applica l'interpretazione estensiva più favorevole al consumatore di cui all'art.35 comma 2 del Codice del Consumo e considerare tutti i costi del credito pagati in anticipo
pagina 1 di 17 nella loro interezza con il conseguente diritto dell'istante a percepire il rimborso dei ratei residui di tutti i costi del credito ulteriori agli interessi pagati in anticipo;
- l'applicazione del metodo pro rata temporis, e, secondo la quantificazione effettuata, condannare la società , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione di detti Controparte_1 costi nella misura di € 950,69, al netto di quanto già abbuonato in sede di conteggio estintivo
(€.426,31) o alla somma minore o maggiore ritenuta congrua oltre interessi legali dalla data di anticipata estinzione del contratto;
- accertare e dichiarare che vi è stata malafede della odierna convenuta nella predisposizione e nella esecuzione del contratto stante l'inserimento della clausola rubricata “Estinzione anticipata” perché espressamente volta a violare o ad aggirare norme imperative dettate a tutela del consumatore, con espressa pronuncia sul punto;
- in via del tutto subordinata, alla luce di quanto esposto, in precedenza, dichiarare il diritto dell'istante di ottenere le somme suindicate a titolo di risarcimento dei danni per illecito contrattuale commesso dalla odierna convenuta, secondo la medesima quantificazione di cui al punto precedente (€
950,69);
- solo in via subordinata, qualora l'On. Magistrato non ritenga di poter dare applicazione alla disciplina dell'indebito oggettivo, condannare la convenuta società al pagamento della somma su indicata oltre rivalutazione ed interessi legali dalla data di anticipata estinzione del contratto, il tutto entro i limiti della propria competenza per valore;
-in via subordinata in merito al rimborso della polizza assicurativa, qualora venisse ritenuto valido ed efficace il presunto pagamento parziale dei ratei del premio assicurativo versati e non goduti, si chiede la condanna dell'odierna appellata al pagamento della differenza, di cui ai conteggi in narrativa, per la somma di euro 950,69;
- per l'effetto, condannare la alla restituzione delle somme versate da titolo di spese Controparte_1
legali, in esecuzione del provvedimento impugnato;
-condannare, altresì, la al pagamento delle spese e competenze professionali del Controparte_1 doppio grado del giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore per dichiarazione di anticipo”.
Per l'appellata:
“Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, disatteso ogni contrario assunto,
IN VIA PRELIMINARE
➢ Accertare e dichiarare la inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. per i motivi dedotti in narrativa. pagina 2 di 17 ➢ Accertare e dichiarare la inammissibilità ex art. 345 c.p.c. delle domande nuove.
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
Rigettare integralmente l'appello ex adverso proposto poiché infondato in fatto e in diritto e, per
l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
pagina 3 di 17 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.- ha promosso appello avverso la sentenza n. 34/2023, depositata in data 26.8.2022 e Parte_1
pubblicata in data 10.2.2023, con cui il Giudice di Pace di Brescia ha respinto la domanda dallo stesso proposta nei confronti di (di seguito anche solo Controparte_1
“ ” o “ ) volta a ottenere il rimborso delle commissioni e degli oneri corrisposti CP_1 CP_1
alla stipula del contratto di mutuo contro cessione di quote della pensione n. 113741 stipulato in data
12.10.2009 e in tesi non maturati a seguito dell'estinzione anticipata del rapporto avente effetto dall'1.9.2015, quantificati dall'attore secondo il criterio pro rata temporis in € 950,69, al netto di quanto già abbuonato in sede di conteggio estintivo (€ 426,31).
Si è costituita in giudizio contestando ammissibilità e fondatezza dell'appello e CP_1
chiedendone la reiezione con conferma del provvedimento di prime cure.
Fatte precisare le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2.1.- ha contestato l'ammissibilità dell'appello sotto vari profili, in primo luogo CP_1 lamentando la carenza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., nella nuova versione risultante dalle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 149/2022 e dal D. Lgs. n. 164/2024, sul rilievo che la controparte avrebbe “omesso di indicare specificamente ogni singolo capo della sentenza che intende impugnare, trascrivendo, di contro, l'intera decisione gravata”, non avrebbe sollevato “alcuna censura in ordine alle questioni di fatto rappresentate dal giudice di prime cure” e avrebbe mancato di “specificare quali norme il giudice di prime cure abbia violato”.
L'eccezione è infondata.
La sentenza del Giudice di Pace di Brescia è estremamente sintetica, posto che - tolto lo svolgimento del processo - la motivazione si condensa in tre soli postulati integranti un unico capo (vale a dire: le commissioni bancarie, quali costi sostenuti ai fini dell'attivazione del finanziamento, e quelle finanziarie, quali costi “up front”, non sono suscettibili di riduzione/restituzione in caso di anticipata estinzione del mutuo;
l'irripetibilità dei costi in questione, in quanto prevista dall'art.
1.1. del contratto, era nota al cliente, che l'ha accettata ex artt. 1341 e 1342 c.c.; l'obbligo di restituzione del premio “va vantato” “nei confronti della assicurazione e non dell'intermediario società finanziaria”), oggetto di integrale critica da parte dell'appellante, che ha, per tale ragione, riprodotto l'intera motivazione nell'atto di appello.
Trattandosi, peraltro, di questioni di diritto, il rilievo concernente l'omessa indicazione delle censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal primo giudice s'appalesa inconferente.
Quanto alle violazioni di legge, l'appello contiene il riferimento alle norme (in tesi) violate dal primo pagina 4 di 17 giudice, dal momento che lamenta espressamente la violazione dell'art. 125-sexies t.u.b. e degli artt. 33
e ss. D. Lgs. n. 206/2005.
In ogni caso, l'atto appare sufficientemente specifico evincendosi dallo stesso i requisiti richiesti dall'art. 342 c.p.c. e avendo consentito all'appellata di prendere adeguata posizione in ordine alle diverse ragioni di impugnativa.
2.2.- Sotto altro profilo, ha eccepito la novità e conseguente inammissibilità ex art. 345 CP_1
c.p.c. della domanda subordinata inerente il rimborso della polizza assicurativa, non proposta dall'attore in primo grado.
L'eccezione è fondata: nel giudizio svoltosi dinanzi al Giudice di Pace l'attore, pur allegando al paragrafo B) l'inclusione “tra i costi passibili di rimborso” della “polizza assicurativa stipulata a garanzia del credito”, ha chiaramente circoscritto la domanda di restituzione al “rimborso pro quota dei ratei residui di tutti gli oneri finanziari di tipo cd. recurring … nella misura di € 950,69, al netto di quanto già abbuonato in sede di conteggio estintivo (€ 426,31)”, riferendosi espressamente alle sole
“Commissioni bancarie” e “Commissioni di intermediazione”, quantificate per intero nelle rispettive somme di € 2.007,93 e di € 1.233,00, per un totale di € 3.240,93; l'importo versato a titolo di premio assicurativo non è stato, per contro, individuato ed esposto in citazione, nelle cui conclusioni, in ogni caso, nulla è stato domandato in riferimento a detto premio.
La novità della domanda inerente tale ulteriore voce di spesa svolta per la prima volta in sede d'appello ne comporta l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c.
3.1.- Nel merito, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui la stessa non ha dichiarato la nullità e comunque l'inefficacia - per contrasto con l'art. 125-sexies t.u.b. e per vessatorietà ex artt. 33, comma 2, lett. b) e 34 del Codice del Consumo - della clausola contrattuale disciplinante l'anticipata estinzione del rapporto, con conseguente omesso riconoscimento della rimborsabilità di tutti gli oneri finanziari e, in particolare, delle commissioni bancarie (pari a €
2.007,93) e delle commissioni di intermediazione (pari a 1.233,00), per complessivi € 3.240,93, di cui l'attore ha domandato la restituzione “pro rata temporis” (nella misura di € 27,00 per 120 rate). In via gradata, l'appellante ha insistito sul rilievo che il contratto avrebbe mancato di operare la “doverosa” distinzione tra i costi soggetti a maturazione nel tempo e, dunque, rimborsabili (cd. recurring) e costi soggetti a maturazione istantanea, non rimborsabili (cd. up-front) che, in ragione dell'opacità del testo contrattuale, avrebbe dovuto essere compiuta in base all'interpretazione più favorevole al contraente debole. Affermata, quindi, la legittimazione passiva della banca appellata in ordine alla restituzione dei ratei di commissioni accessorie non maturate e richiamati i principi espressi dalla sentenza c.d.
della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (C-383/18), ritenuti applicabili alla fattispecie CP_3
pagina 5 di 17 in oggetto, l'appellante ha chiesto che, in riforma della sentenza di primo grado, venga CP_1 condannata alla restituzione in proprio favore della somma di € 950,69, al netto di quanto già abbuonato in sede di conteggio estintivo (€.426,31), oltre agli interessi legali dalla data di anticipata estinzione del contratto.
3.2.- ha replicato alle suesposte deduzioni attoree, negando la nullità e/o vessatorietà della CP_1
clausola 1.1. del contatto, di cui ha sostenuto la conformità al dettato dell'art. 125-sexies c.p.c. e alle indicazioni della BA d'IA vigenti ratione temporis, rimarcando, altresì, la chiarezza della norma contrattuale nell'individuazione e distinzione delle spese up-front da quelle recurring, con analitica descrizione delle singole voci di costo non oggetto di ripetizione poiché integralmente maturate all'atto del perfezionamento del contratto;
ha, in ogni caso, evidenziato che gli importi relativi alle CP_1
commissioni di intermediazione non potrebbero essere restituiti in quanto aventi ad oggetto commissioni per prestazioni già eseguite dal terzo e già pagate dall'intermediario.
La convenuta ha, inoltre, escluso la rilevanza della sentenza c.d. “Lexitor” anche in quanto superata dalla più recente, difforme, giurisprudenza della Corte di Giustizia.
4.- La pretesa restitutoria dell'appellante trova titolo nel contratto di mutuo contro cessione pro- solvendo di quote della pensione n. 113741 stipulato tra e in data Parte_1 Controparte_1
12.10.2009 con decorrenza dall'1.12.2009, in virtù del quale è stata erogata al mutuatario la somma lorda di € 16.440,00, di cui € 4.503,51 a titolo di commissioni, spese, imposte e altri oneri (cfr. doc. 2 di parte convenuta), con rimborso mediante n. 120 rate mensili consecutive ciascuna da € 137,00.
4.1.- L'attore ha, in particolare, allegato (senza essere sul punto ex adverso smentito) di aver corrisposto, al momento della stipula, mediante trattenuta diretta dalla somma netta erogata in sede di liquidazione, “i seguenti costi del credito, indicati nel contratto, ulteriori agli interessi pattuiti:
Commissioni bancarie: € 2.007,93; Commissioni di intermediazione: € 1.233,00. Il tutto per un totale di costi del credito (in aggiunta agli interessi) pari ad € 3.240,93 che, vanno ammortizzati pro rata nella misura di € 27,00 (120 rate)”.
È pacifico che, dopo il pagamento della rata n. 69, l'attore ha avanzato a richiesta di estinzione CP_1
anticipata e che, ricevuto dalla società finanziaria il dettaglio del conteggio estintivo (cfr. doc. 3 di parte convenuta), il cliente ha versato quanto richiesto e il rapporto si è estinto.
4.2.- Sostiene l'appellante che, in sede di chiusura anticipata del contratto di finanziamento, la società finanziaria avrebbe dovuto garantirgli una equa riduzione del costo del finanziamento così come disposto dall'art.125-sexies t.u.b., restituendogli pro quota i costi del credito soggetti a maturazione nel tempo (“nel caso di specie, data la tecnica redazionale utilizzata, tutti i costi del credito”: cfr. atto di citazione in primo grado, pag. 2), incassati anticipatamente al momento della stipula ma da pagina 6 di 17 ammortizzare pro-quota nella misura di € 27,00 per ciascuna rata di rimborso del mutuo rispetto ad una rata mensile omnicomprensiva pari ad € 137,00.
Avrebbe, quindi, errato il primo giudice nel non riconoscere tale diritto sulla base della natura asseritamente “up-front” delle suddette spese e della ritenuta validità della clausola contrattuale di non ripetibilità di esse in caso di estinzione anticipata;
tale clausola, infatti, per quanto doppiamente sottoscritta ex artt. 1341 e 1342 c.c., in tesi dell'appellante sarebbe nulla poiché confliggente con il menzionato art. 125-sexies c.p.c. e poiché vessatoria.
5.- L'appello è fondato anche se per ragioni parzialmente diverse.
5.1.- È, infatti, necessario muovere dalla considerazione che il contratto di finanziamento oggetto di causa è stato stipulato in data 12.10.2009, sicché deve trovare applicazione il disposto dell'art. 125 del t.u.b. in vigore dal 1993 al 20101, a tenore del quale “le facoltà di adempiere in via anticipata o di 1 Si ricorda che il D.Lgs. 13/8/2010 n. 141, trasponendo nell'ordinamento italiano la Direttiva CE 2008/48, ha - tra l'altro - introdotto l'art. 125 sexies t.u.b. nella seguente originaria formulazione: “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”. La norma è conforme alla corrispondente disposizione della direttiva comunitaria di cui costituisce attuazione, la quale, all'art. 16.1, prevede: “Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”. L'art. 125-sexies t.u.b. è stato interpretato dalla BA d'IA (a partire dalle Disposizioni sulla trasparenza, 9.2.2011) - e da larga parte della giurisprudenza di merito sino al settembre 2019 - nel senso che “solo una parte delle commissioni pagate interamente dalla clientela in via anticipata si riferisce a prestazioni non rimborsabili (come le spese d'istruttoria o di stipula del contratto) (c.d. quota up front), mentre la restante parte (c.d. quota recurring) è volta a coprire i rischi trattenuti (rischi di credito e di liquidità connessi con le garanzie prestate, quali ad esempio quella del 'non riscosso per riscosso') e gli oneri la cui maturazione è intrinsecamente connessa con il decorso del finanziamento (ad esempio, la gestione degli incassi e dei sinistri)”, sicché “è fondamentale la corretta distinzione della complessiva commissione corrisposta, in via anticipata, dalla clientela tra quota up front e quota recurring”, perché solo “queste ultime, in quanto soggette a maturazione, saranno ristorate, per la quota non ancora maturata, in caso di estinzione anticipata”. Con la sentenza dell'11 settembre 2019 pronunciata nella causa C-383/18 (c.d. sentenza “Lexitor”), tuttavia, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, chiamata in sede di rinvio pregiudiziale a rendere la corretta interpretazione della espressione “costi dovuti per la restante durata del contratto” contenuta nel menzionato art. 16.1 della direttiva comunitaria, proprio ai fini della loro individuazione a fronte di una richiesta di rimborso a seguito di estinzione anticipata di un finanziamento, ha statuito che “l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”. Premesso che il “costo totale del credito”, ai sensi dell'articolo 3, lettera g), della direttiva è definito come l'insieme di tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il soggetto concedente il credito è a conoscenza, escluse le spese notarili, definizione che non contiene alcuna limitazione relativa alla durata del contratto di credito, la CGUE ha prospettato due possibili interpretazioni del riferimento contenuto nell'art. 16 alla “restante durata del contratto”. In base ad una prima esegesi, l'espressione potrebbe significare che gli oneri interessati dalla riduzione del “costo totale del credito” sarebbero limitati a quelli oggettivamente dipendenti dalla durata del contratto (oppure a quelli che sono presentati dal soggetto concedente il credito come riferiti ad una fase particolare della conclusione o dell'esecuzione del contratto); in base a una seconda possibile interpretazione, l'espressione farebbe riferimento al metodo di calcolo da utilizzare per procedere alla riduzione, consistente nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurne poi l'importo in proporzione alla durata residua del contratto. pagina 7 di 17 recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”.
Come noto, il CICR non è mai intervenuto a regolamentare la materia, sicché parte della giurisprudenza di merito ha ritenuto che dovesse continuare a trovare applicazione l'art. 3 del D.M. 8 luglio 1992, secondo cui “il consumatore ha sempre la facoltà dell'adempimento anticipato;
tale
La Corte di Giustizia nella menzionata pronuncia del 2019 ha optato per questa seconda soluzione interpretativa, valorizzando il contesto in cui la disposizione si colloca, ossia una disciplina volta ad assicurare la riduzione del costo totale del credito, e il suo obiettivo, che è quello di garantire in modo effettivo un'elevata protezione del consumatore. A seguito della sentenza in commento, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 6 del t.u.b., la BA d'IA ha diffuso la comunicazione del 4 dicembre 2019, contenente “linee orientative” volte a favorire l'allineamento al quadro delineatosi all'indomani della sentenza e a preservare la qualità delle relazioni con la clientela. È, in seguito, intervenuto in materia lo stesso legislatore che, con la legge di conversione n. 106/2021 del c.d. “Decreto
Sostegni-bis” (D.L. n. 73/2021), ha modificato l'art. 125-sexies t.u.b., il quale prevede ora, al primo comma, che, in caso di estinzione anticipata, il consumatore ha diritto alla riduzione degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le sole imposte, in misura proporzionale alla vita residua del contratto. Ai sensi del secondo comma, i contratti dovranno indicare in modo chiaro i criteri di riduzione, specificando se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato (ove non diversamente indicato, si applicherà il criterio del costo ammortizzato); secondo quanto, poi, previsto al terzo comma, salvo diversa pattuizione tra il finanziatore e l'intermediario del credito, il finanziatore avrà diritto di regresso nei confronti dell'intermediario del credito per la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attività di intermediazione del credito. In punto di disciplina transitoria, l'art. 11-octies del D.L. 23 maggio 2021, n. 73 ha previsto che alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto continuassero ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del t.u.b. e le norme secondarie contenute nelle regole di trasparenza e vigilanza della BA d'IA vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti. Con la sentenza n. 263/2022 del 22 dicembre 2022, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale disposizione, limitatamente alle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della BA d'IA”. In motivazione, la Corte, aderendo alla prospettazione del giudice rimettente, ha così argomentato: “posto che la precedente formulazione dell'art. 125 sexies, 1° comma, T.U.B., tuttora vigente, in virtù dell'art. 11 sexies, 2° comma, per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, è - secondo questa Corte (punto 12.3.3.) - compatibile sul piano letterale con una interpretazione conforme alla sentenza tant'è che era stata già oggetto di tale adeguamento CP_3 interpretativo, e posto che, sempre secondo questa Corte (punto 12.1.), il vulnus ai principi costituzionali censurati risiede proprio nel raccordo con le specifiche norme secondarie evocate dall'art. 11 octies, 2° comma” … “14.2. - La disposizione censurata deve, dunque, ritenersi costituzionalmente illegittima limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della BA d'IA», sicché l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, che resta vigente per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, in virtù dell'art. 11-sexies, comma 2, può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza Lexitor. L'eliminazione della citata parte di disposizione rimuove, pertanto, l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'IA all'Unione europea. Al contempo, il nuovo testo dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, introdotto con l'art. 11-octies, comma 1, lettera c), oltre a valere per il futuro, contribuisce a consolidare il contenuto normativo della precedente formulazione dell'art. 125- sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza Lexitor. Benché, dunque, le due disposizioni non si sovrappongano sul piano testuale, le due norme corrispondono sul piano sostanziale. Come i commi 4 e 5 del nuovo art.
125-sexies t.u. bancario presentano una diversa collocazione, ma coincidono nei contenuti con i vecchi commi 2 e 3 del medesimo articolo (mantenuto in vigore per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della nuova legge dall'art. 11- octies, comma 2), parimenti il comma 1 del nuovo art. 125-sexies t.u. bancario presenta una diversa formulazione testuale, ma un contenuto normativo corrispondente al comma 1 del precedente art. 125-sexies, anch'esso rimasto in vigore per il passato. Quanto alle disposizioni introdotte con i commi 2 e 3 dell'art. 125-sexies riformulato nel 2021, esse non trovano riscontro nel precedente testo e, dunque, risultano vigenti per il futuro, spettando, di conseguenza, agli interpreti il compito di risolvere, per il passato, i profili di disciplina in esse regolati. Infine, resteranno chiaramente applicabili tutte le norme secondarie richiamate dai numerosi rinvii operati dal testo unico bancario, con esclusione di quelle riferite alla vecchia interpretazione del precedente art. 125-sexies, comma 1”.
pagina 8 di 17 facoltà si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all'uno per cento del capitale residuo”.
È noto il dibattito che si è creato, prima dei successivi interventi normativi, intorno all'“equa riduzione del costo del credito” contemplata in via generale dall'art. 125 t.u.b., costituente, secondo buona parte della giurisprudenza di merito (compreso questo tribunale), norma di condotta, priva, anche per la sua indeterminatezza, di natura imperativa e di per sé inidonea a far sorgere un diritto in capo al mutuatario.
L'art. 125-sexies t.u.b. - richiamato da entrambe le parti - è stato introdotto dal d.lgs. 141/2010, dunque successivamente alla stipulazione del contratto oggetto di causa, e prevede che, in caso di rimborso al finanziatore dell'importo dovuto, il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.
La retroattività di tale norma va esclusa, oltre che in applicazione dei principi generali in materia di successione di leggi, in considerazione del fatto che l'art. 30 della direttiva 2008/48/CE, a cui il d.lgs.
141/2010 ha dato attuazione, specifica al primo comma che “la presente direttiva non si applica ai contratti di credito in corso alla data di entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione”.
Alla luce della diversa formulazione delle norme sopra richiamate quanto all'individuazione delle voci da ridursi, la disciplina successivamente introdotta non può invero ritenersi meramente ricognitiva di quella previgente, non risultando, conseguentemente, direttamente applicabile al caso in esame.
5.2.- Il contratto prevede alla clausola 1.1. che “in tutte le ipotesi di estinzione anticipata del prestito, ivi compresa quella per volontà del cedente, questi dovrà immediatamente versare l'importo del capitale residuo … più gli eventuali interessi e altri oneri maturati fino a quel momento, nonché il compenso convenuto nel limite di legge dell'1% del capitale residuo. Pertanto, resta espressamente convenuto che in caso di anticipata estinzione, gli importi indicati alle lettere A), B), C), D) ed E) del prospetto economico non saranno rimborsati come pure quelli esposti nel successivo punto 8”.
Nell'identificare le spese non suscettibili di rimborso, il contratto fa, dunque, riferimento a tutte le spese elencate nel prospetto economico, nessuna esclusa, e in particolare alle commissioni bancarie
(individuate alla lettera A), agli oneri di intermediazione (indicati alla lettera B), agli oneri previdenziali (nella fattispecie pari a 0, come risultante dalla lettera C), agli oneri erariali (lettera D) e ai premi anticipatamente dovuti relativi alla polizza assicurativa (lettera E). Tutte le suddette spese risultano per contratto non rimborsabili, anche solo in parte.
La norma negoziale non pone alcuna distinzione tra spese che maturano nel corso del rapporto (come potrebbe in ipotesi valere per le spese di incasso, di comunicazione alla clientela, di gestione del pagina 9 di 17 rapporto) e spese connesse alla stipula del contratto (quali le spese di intermediazione, d'istruttoria o di stipula del contratto), né prevede - di conseguenza - un meccanismo di rimborso pro quota in relazione alla parte non ancora maturata alla data dell'estinzione anticipata della prima tipologia di spese. Come si è visto, tutti i costi anticipati al momento della stipula del contratto, in caso di estinzione del rapporto precedente la sua naturale scadenza restano a carico del cliente, a prescindere da ogni valutazione circa la loro natura e modalità di maturazione.
Si tratta, dunque, di verificare se tale modello contrattuale fosse compatibile con l'art. 125 t.u.b. vigente ratione temporis o se quest'ultima norma imponesse inderogabilmente di riconoscere al consumatore in caso di anticipata estinzione del finanziamento il diritto al rimborso dei costi pagati alla stipula del contratto e in quale misura.
In base alla più recente giurisprudenza di legittimità, al suddetto quesito deve darsi risposta affermativa, con necessaria riconsiderazione dell'orientamento a cui questo stesso tribunale ha, in precedenza, aderito.
5.3.- Con la recente pronuncia n. 25977/2023, la Suprema Corte ha, infatti, statuito che “l'art. 125 del
T.U.B., nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il d. lgs n. 141 del 2010, prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento”.
Nel caso esaminato dalla S.C., il tribunale, in funzione di giudice d'appello, confermando la decisione di primo grado del giudice di pace, aveva rigettato la domanda del consumatore avente ad oggetto la restituzione dei costi non maturati in relazione ad un contratto di finanziamento estinto anticipatamente, sul rilievo che l'art.125 del D. Lgs 385/1993, nel testo vigente al momento della stipulazione del contratto, non potesse essere applicato perché la norma rinviava al CICR le modalità con le quali il consumatore, estinto anticipatamente il mutuo, avesse diritto alla riduzione del costo complessivo del credito: in assenza della disciplina attuativa che specificasse le modalità di esercizio del diritto, non era possibile procedere ad alcuna riduzione. Il tribunale aveva, inoltre, escluso l'applicabilità dell'art.125- sexies del t.u.b., inserito con il D. Lgs. n. 141/2010, trattandosi di norma entrata in vigore il 19.9.2010, dopo la conclusione del contratto e dopo il recesso dell'attore, ritenendo, infine, non applicabile l'art. 33, lettera g) del Codice del Consumo in quanto, nel caso oggetto di lite, era stato il consumatore e non il professionista a recedere dal contratto.
La Suprema Corte ha ritenuto errata la suddetta interpretazione dell'art. 125 t.u.b., rimarcando come il pagina 10 di 17 diritto alla riduzione del costo totale del credito fosse già all'epoca della stipula del contratto previsto dalla normativa interna e dalle direttive europee (direttive del Consiglio 87/102/CEE e 90/88/CEE) e ritenendo la decisione del tribunale confliggente con l'orientamento giurisprudenziale volto a fornire ampia tutela al consumatore nell'ambito del credito al consumo, non solo nella fase di formazione del rapporto e della sua attuazione, ma anche nell'ipotesi di adempimento anticipato del contratto, finalità
“evidente nella disposizione dell'art.125 del TUB, attuativo delle direttive 87/102/CEE e 90/88/CE, che prevedono il diritto del consumatore ad “un'equa riduzione del costo complessivo del credito”, concetto che ricomprende “tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il credito”.
La Corte ha, quindi, chiarito che i successivi interventi normativi hanno disciplinato in modo organico la disciplina del credito al consumo, al fine di favorire l'armonizzazione all'interno dei Paesi dell'Unione, specificando le varie forme di credito al consumo, le ipotesi di esclusione e la natura dei costi sostenuti per il finanziamento a cui il consumatore ha diritto in caso di adempimento anticipato. In particolare, la direttiva 2008/48/CE, che ha abrogato la direttiva 87/102/CEE, adotta una tecnica di armonizzazione piena, finalizzata a garantire “a tutti i consumatori della Comunità di fruire di un livello elevato ed equivalente dei loro interessi e che crei un vero mercato interno” (considerando n. 9).
Fra le disposizioni armonizzate la Corte ha menzionato l'art. 16, paragrafo 1, secondo cui: “il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”.
Evidenziato, quindi, che il diritto alla riduzione viene rapportato al paradigma del “costo totale del credito”, la S.C. ha ricordato che tale nozione è definita all'art. 3, paragrafo 1, lettera g), in riferimento a “tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili;
sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte”. Ha, quindi, richiamato i successivi paragrafi dell'art. 16, che prevedono, a favore di chi ha concesso il credito, il “diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, sempre che il rimborso anticipato abbia luogo in un periodo per il quale il tasso debitore è fisso”. Quanto ai limiti - stabiliti sempre dal paragrafo 2 - per tale indennizzo, la Suprema Corte ha ricordato che il paragrafo 4, lettera b), consente agli Stati membri di derogare alla disciplina uniforme, disponendo che il creditore possa pagina 11 di 17 “eccezionalmente pretendere un indennizzo maggiore se è in grado di dimostrare che la perdita subita
a causa del rimborso anticipato supera l'importo determinato ai sensi del paragrafo 2”.
Dal suddetto esame della legislazione europea e del diritto interno, la Corte di cassazione ha ricavato
“che il diritto del consumatore al rimborso dei costi in caso di adempimento anticipato, nell'ambito del credito al consumo, non è estraneo alla disciplina antecedente all'art. 125 sexies del TUB, che il
Tribunale non ha ritenuto applicabile perché successivo alla data di conclusione ed estinzione del contratto”.
A tale conclusione la S.C. è pervenuta anche valorizzando l'argomento della sentenza “Lexitor”
(CGUE C-383/2018) in base al quale l'articolo 8 della direttiva 87/102, abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/48 (in attuazione della quale, si ricorda, il D. Lgs. n. 141/2010 ha introdotto l'art. 125- sexies t.u.b.), già stabiliva che il consumatore, “in conformità alle disposizioni degli Stati membri, (…) deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito”. Di conseguenza, ha affermato la Corte di Lussemburgo, “l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di «equa riduzione» quella, più precisa, di «riduzione del costo totale del credito» e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare «gli interessi e i costi»”. Ne consegue, sempre secondo Corte di Giustizia, che l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca;
inoltre, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito2.
La Suprema Corte ha, poi, negato rilevanza all'inesistenza della norma secondaria (deliberazione del
CICR), avente carattere integrativo della norma primaria, evidenziando come in tale ipotesi il consumatore non possa essere privato del diritto al rimborso dei costi sostenuti, come previsto dalla norma primaria e dalle direttive citate.
pagina 12 di 17 Quanto alla circostanza che il CICR fosse intervenuto nel determinare le modalità di rimborso, demandandolo all'autonomia contrattuale (cfr. art. 1 delibera CICR 9.2.2000), la pronuncia in commento ha affermato la nullità della clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, ritenendo che detta previsione contrattuale determini “a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs 206/2005” - norma imperativa “tesa a sostituire all'equilibrio formale, che il contratto determina fra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, un equilibrio reale, finalizzato a ristabilire l'uguaglianza tra queste ultime nei contratti in cui è parte il consumatore”-, in quanto consente all'ente finanziatore di trattenere somme parametrate all'intera durata del contratto nonostante la prestazione sia stata limitata ad un arco temporale inferiore (cfr.
Cass. m. 19565/2020).
5.4.- Come si è visto, il punto 1.1. delle condizioni generali del contratto stipulato tra appellante e appellato, nel disciplinare il rimborso anticipato del finanziamento, lo esclude per tutte le voci di spesa di cui al prospetto economico, limitando la restituzione in favore del cliente ai soli interessi di dilazione annui nominali. Ritenendo valida la suddetta clausola, la sentenza gravata ha negato il diritto dell'attore al rimborso dei costi anticipati ma non interamente maturati al momento dell'anticipata estinzione.
In forza dei principi stabiliti da Cass. n. 25977/2023, la clausola in questione va dichiarata nulla, poiché consente all'ente finanziatore di trattenere somme parametrate all'intera durata del contratto nonostante la prestazione sia stata limitata ad un arco temporale inferiore: oltre a confliggere con il dettato dell'art. 125 t.u.b. vigente ratione temporis secondo l'interpretazione assunta dalla Suprema Corte, la clausola ha carattere vessatorio in quanto preclusiva di un diritto del consumatore riconosciuto dal diritto eurounitario e indicativa di un ingiustificato squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto in danno del consumatore.
5.5.- A diverse conclusioni non induce la considerazione svolta dall'appellata secondo cui, con la più recente sentenza del 9 febbraio 2023, causa C-555/21, la Corte di Giustizia - pur in una diversa materia, ma sempre relativa a contratti di credito con il consumatore - nell'interpretare l'art. 25, par 1, della direttiva 2014/17/UE in materia di contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, ha chiarito che, in ipotesi di rimborso anticipato del credito, spetta al consumatore la restituzione dei soli costi del credito connessi alla sua durata, restando pertanto esclusi i costi che, indipendentemente dalla durata del contratto, siano posti a carico del consumatore e a favore sia del creditore che dei terzi per prestazioni che siano da questi ultimi già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato.
La Corte di Giustizia ha, dunque, ritenuto, che, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento pagina 13 di 17 derivante da contratto di credito relativo a beni immobili residenziali, il consumatore avrà diritto alla riduzione soltanto dei costi recurring e non anche degli up front, così ponendosi sulla stessa linea di quanto sostenuto dalla prevalente giurisprudenza di merito italiana in epoca antecedente alla sentenza
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Secondo la difesa dell'appellata (e la giurisprudenza di merito dalla stessa richiamata), sebbene si tratti di pronuncia interpretativa di una direttiva diversa da quella in attuazione della quale è stata approntata la normativa nazionale inerente il caso di specie, l'identità del contenuto semantico-precettivo delle due fonti europee3 imporrebbe di seguire il nuovo indirizzo della Corte di Giustizia per evidenti ragioni di coerenza sistematica e di interpretazione uniforme del diritto dell'UE.
Dovrebbe, conseguentemente, essere riconsiderata la che, adeguandosi all'interpretazione della direttiva 2008/48/CE risultante dalla sentenza “Lexitor”, ha interpretato la legge nazionale (art. 125- sexies t.u.b.) nel senso della necessaria ripetibilità onnicomprensiva e proporzionale di tutti i costi del credito in caso di estinzione anticipata, dovendosi al contrario affermare, alla luce della più recente giurisprudenza sovranazionale, la piena compatibilità con l'ordinamento UE dell'assetto normativo italiano, come delineato dall'art. 125-sexies t.u.b. ante modifiche, che distinguono tra spese up-front e spese recurring, con la conseguenza che al consumatore non potrà che spettare, come “equa riduzione del costo del credito” il solo rimborso delle spese “recurring”, vale a dire quelle effettivamente legate alla residua durata del contratto.
L'argomento non merita accoglimento.
La sentenza della Corte di Giustizia C-555/21 del 9.2.2023 non può trovare applicazione nella fattispecie concreta, risultando pronunciata in relazione non ai contratti di credito al consumo, bensì ai contratti di credito relativi a beni immobili residenziali disciplinati dalla direttiva 2014/17/CE, i quali, per la relativa specificità - come altresì evidenziato dalla stessa Corte di Giustizia - giustificano un approccio differenziato (implicando, di norma, numerose spese non dipendenti dalla durata del contratto e rivelandosi negli stessi meno concreto il rischio di comportamenti abusivi rispetto a quanto si verifica in relazione ai contratti di credito ai consumatori di cui alla direttiva 2008/48/CE).
Come, infatti, evidenziato dalla Corte di Giustizia, il diritto alla riduzione di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17 non è volto a porre il consumatore nella situazione in cui si 3 L'art. 16, par. 1 della direttiva 2008/48/CE stabilisce che “il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”; analogamente, l'art. 25, par. 1 della direttiva 2014/17/UE prevede che “gli Stati membri assicurano che il consumatore abbia il diritto di adempiere in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano da un contratto di credito prima della scadenza di tale contratto. In tal caso, il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito al consumatore, che riguarda gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”. pagina 14 di 17 troverebbe qualora il contratto di credito fosse stato concluso per un periodo più breve, un importo inferiore o, più generalmente, a condizioni diverse, ma mira ad adattare tale contratto in funzione delle circostanze del rimborso anticipato;
inoltre, conformemente all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/17, il creditore o, se del caso, l'intermediario del credito o il rappresentante designato sono tenuti a fornire al consumatore informazioni precontrattuali mediante il PIES di cui all'allegato II
a tale direttiva, con un prospetto che prevede una ripartizione delle spese che il consumatore deve pagare in funzione del loro carattere ricorrente o meno, e siffatta ripartizione regolamentata dei costi posti a carico del consumatore riduce sensibilmente il margine di manovra di cui dispongono gli enti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna, consentendo, sia al consumatore che al giudice nazionale, di verificare se un tipo di costo è oggettivamente connesso alla durata del contratto.
È evidente la diversità di una simile disciplina rispetto a quella del caso in esame.
6.- A garanzia, dunque, della piena “effettività” del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, si impone la restituzione - secondo un criterio proporzionale - di ogni voce di costo funzionalmente legata al finanziamento rimborsato anticipatamente, dovendo, quindi, riconoscersi all'appellante, nei limiti della domanda formulata in primo grado, il rimborso delle commissioni bancarie e delle commissioni di intermediazione nell'importo di € 950,69 quantificato secondo il criterio pro rata temporis, al netto di quanto già abbuonato in sede di conteggio estintivo (per €
426,31).
Il criterio di calcolo seguito dall'attore (proporzionalità lineare) non è stato ex adverso contestato, così come l'importo specificamente indicato dall'appellante, correttamente calcolato suddividendo il costo totale (€ 3.240,93) per il numero complessivo di rate pattuite (120) e moltiplicando l'addebito pro rata così risultante (€ 26,87) per il numero di rate non ancora pagato all'atto dell'estinzione del mutuo
(120).
La società convenuta ha, nondimeno, eccepito il difetto di legittimazione passiva (rectius di titolarità passiva dell'obbligazione) in relazione alle commissioni di intermediazione.
L'eccezione è infondata.
Invero, è pacifico che i costi in oggetto, pur se destinati al terzo intermediario, sono stati versati dal cliente alla società finanziatrice in un'unica soluzione anticipata.
Sebbene, poi, il modulo allegato dalla convenuta sub doc. 5 riporti la dichiarazione che il cliente ha conferito incarico all'intermediario del credito per “l'ottenimento di uno o più finanziamenti da erogare sotto forma di cessione del quinto dello stipendio o forme contrattuali assimilate”, non si ritiene che detto modulo standard prestampato, sottoscritto dal solo sia sufficiente ad attestare l'esistenza Parte_1
pagina 15 di 17 di un rapporto contrattuale tra finanziato e terzo intermediario/mediatore.
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva (rectius titolarità passiva dell'obbligazione) è, pertanto, infondata, avendo la pretesa restitutoria ad oggetto costi del credito riportati nel contratto di finanziamento, contestualmente versati dal cliente alla BA e soggetti a riduzione ai sensi dell'art.125
t.u.b. così come interpretato alla luce della vincolante giurisprudenza di legittimità e della Corte di
Giustizia.
Si aggiunga che, non a caso, la nuova formulazione dell'art. 125-sexies t.u.b. (non applicabile al rapporto dedotto in causa in quanto entrata in vigore successivamente alla stipulazione del contratto) prevede al terzo comma che “salva diversa pattuizione tra il finanziatore e l'intermediario del credito, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell'intermediario del credito per la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attività di intermediazione del credito”.
In tal modo il legislatore pare aver consacrato il principio in base al quale, stante la contestualità delle anticipazioni effettuate dal cliente all'atto della stipulazione del contratto di credito e la verosimile estraneità dello stesso alla “rete di vendita esterna” di intermediari e mediatori che operano nel settore dei finanziamenti contro cessione del quinto, la riduzione proporzionale di tutte le commissioni, comprese quelle destinate a remunerare l'attività intermediazione, che gravano in misura rilevante sugli oneri complessivi, debba avvenire nell'unico contesto della richiesta di restituzione rivolta dal cliente alla banca finanziatrice, unico soggetto con cui si è effettivamente svolta la trattativa che ha condotto alla conclusione del contratto, anche considerando che l'applicazione di costi esterni di intermediazione costituisce una scelta commerciale del finanziatore rispetto alla quale il cliente non risulta avere reale margine di opzione.
Deve, dunque, dissentirsi dall'assunto, fatto proprio da decisioni di merito più o meno recenti, secondo cui i costi di intermediazione, in quanto transitati a favore di soggetti terzi, andrebbero esclusi dall'obbligo restitutorio del primo accipiens, imponendosi piuttosto, anche in vista della natura accessoria al credito di detti costi e dell'effettività della tutela del consumatore al momento della estinzione anticipata, il riconoscimento del diritto di quest'ultimo di vedersi “scomputati” tutti i costi
“residui”, fatte salve eventuali azioni di regresso, come già ritenuto dalla più accorta giurisprudenza di merito e oggi espressamente previsto dalla legge.
In riforma della sentenza impugnata, va, pertanto, condanna a restituire ad Controparte_1 [...] la somma di € 950,69, oltre agli interessi legali dalla data della domanda. Parte_1
7.- La oggettiva novità della giurisprudenza di legittimità applicata e la sussistenza di ampi contrasti interpretativi in materia (i numerosi precedenti di merito tra loro difformi citati dalle parti ne sono pagina 16 di 17 dimostrazione) giustificano la integrale compensazione delle spese di lite relativamente a entrambi i gradi di giudizio;
va, conseguentemente, accolta la domanda di condanna di alla Controparte_1
restituzione in favore dell'attore delle somme da questi versate a titolo di spese legali in esecuzione del provvedimento impugnato, quantificate in € 500,00 oltre Iva e Cpa (versamento non oggetto di contestazione).
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, accoglie l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Brescia n. 34/2023, depositata in Controparte_1
data 26.8.2022 e pubblicata in data 10.2.2023, e, per l'effetto, condanna alla Controparte_1 restituzione in favore di della somma di € 950,69, oltre interessi legali dalla data della Parte_1
domanda; compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio e, per l'effetto, condanna a restituire ad le somme versate a titolo di spese legali in Controparte_1 Parte_1 esecuzione del provvedimento impugnato, pari a € 500,00 oltre Iva e Cpa.
Brescia, 18 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Angelica Castellani
pagina 17 di 17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Come ricordato dalla S.C., le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v. anche Cass.
n.2468/2016 e Cass. 5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto) e, pur avendo le direttive una efficacia diretta soltanto verticale sì che le stesse non possono essere invocate nelle controversie fra privati, in ogni caso il Giudice di merito è tenuto ad interpretare la normativa interna di recepimento in modo conforme al diritto europeo: nell'applicare il diritto nazionale, e in particolare la legge nazionale espressamente adottata per l'attuazione della direttiva, il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato.