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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/12/2025, n. 12887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12887 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 2^ SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato dr.ssa AR SA GL, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 905 del ruolo generale dell'anno 2025 promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Maraglino come Parte_1
RICORRENTE CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Loredana Leto come in atti RESISTENTE
OGGETTO: assegno sociale
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 13.1.2025 il ricorrente indicato in epigrafe, premesso di essere titolare di assegno sociale AS n. 04032765 e legalmente separato dal 2008, ha contestato la richiesta da parte dell' del 19.9.2024 di restituzione CP_1 della somma di € 2.415,69 relativamente al p o dal 1.1.2012 al 31.12.2012, affermando la carenza di motivazione della comunicazione e l'irripetibilità dell'indebito ai sensi dell'art. 52 l. 88/89 e dell'art. 13 l. 412/91, nel merito, ha contestato di aver percepito redditi nella misura superiore al limite di legge affermando di non aver mai percepito il mantenimento da parte dell'ex coniuge. Il ricorrente ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: CP_
“a) dichiarare ed accertare che il credito dell' così come descritto nelle missive del 19 settembre 2024 non sussiste o che lo stesso è da dichiararsi estinto, illegittimo o improduttivo d'effetti giuridici;
b) Accertare e dichiarare ex art. 52 legge 88/89 che le somme richieste CP_ dall con la missiva del 19 settembre 2024 siano irripetibili;
c) condannare l al CP_1 pagamento delle spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato anticipatario e distrattario”. Si è costituito l' eccependo la nullità della notifica per violazione del CP_1 termine a difesa di cui all'art. 415 c.p.c. e chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, ordinare a parte ricorrente il rinnovo della notifica del ricorso nel rispetto dei termini a difesa di cui all'art. 415 c.p.c.. A seguito del rinvio della causa nel rispetto dei termini a difesa, l si è CP_1 costituito contestando il ricorso e chiedendone il rigetto, evidenziando, in particolare: che nonostante la separazione il ricorrente ha mantenuto la stessa residenza del coniuge fino al 18.12.2012, che la coabitazione è finalizzata al sostentamento economico per cui, per l'anno 2012, sono stati considerati anche i redditi del coniuge;
che la comunicazione oggetto di giudizio è un sollecito di pagamento preceduto, già in data 2.11.2015, da nota di accertamento del debito e rideterminazione della prestazione a decorrere dal
1.1.2012; che alla fattispecie in esame si applica il comma 2 dell'art. 13 L. n.412/91 che si riferisce espressamente al controllo dei requisiti reddituali incidenti sull'an ovvero sul quantum della prestazione e non il comma 1, che attiene invece alle ipotesi di indebito determinato da errore dell'Ente nella liquidazione di una prestazione, indebito irripetibile salva l'ipotesi di dolo del percipiente;
che, fermo restando l'onere in capo alla parte di comunicare i propri dati reddituali non direttamente conosciuti dall' e la conseguente CP_1 verifica di tali informazioni da parte dell' , l'obbligo dell di CP_2 CP_1 procedere annualmente alla verifica dei red ui al citato art. tro l'anno successivo dall'eventuale indebito sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, ossia dal momento in cui sussiste un dato reddituale completo;
che, nel caso di specie, la conoscenza di tale dato reddituale incidente sull'assegno sociale si è determinata in capo all'Istituto all'indomani della conoscenza dei redditi, non comunicati all'Ente, dell'ex coniuge sig.ra Pt_2 che poiché la comunicazione di indebito è avvenuta con provvedimento del
02.11.2015, il termine decadenziale di legge risulta rispettato;
che nessun rilievo assume lo stato soggettivo dell'accipiens e in ogni caso nessun affidamento e nessuna buona fede sono ravvisabili nella condotta della parte ricorrente, essendo emerso non solo il superamento del limite reddituale prescritto dalla normativa vigente ma, altresì, la consapevole omissione del percettore circa la rilevante modificazione, in meglio, delle proprie condizioni economiche.
La causa, istruita con l'esame della documentazione prodotta dalle parti, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 26.11.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte (regolarmente eseguito da entrambe le parti) e decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.
2 In primo luogo, si osserva che, contrariamente a quanto affermato dalla parte ricorrente, la comunicazione del 19.9.2025 con cui l' ha chiesto la CP_1 restituzione della somma di € 2.415,69 risulta sufficien te completa e motivata, avendo l' precisato che per il periodo dal 1 gennaio 2012 al CP_2
31 dicembre 2012 è stato effettuato sulla pensione cat. AS n. 0432765 un pagamento non dovuto in quanto sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante ed è stata percepita indebitamente la maggiorazione sociale non spettante a causa dell'accertamento di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge (all. 1 prod. . CP_1
Tale lettera richiama la precedente comunicazione del 2.11.2015 (all. 4 CP_1 trasmessa al ricorrente tramite raccomandata con ricevuta di ritorno e ric il 17.11.2015 (all. 4 bis) con cui l' ha indicato in modo dettagliato CP_1
l'accertamento del debito, la rideterminazione della prestazione e i motivi del ricalcolo e della richiesta di restituzione: “…La informiamo che abbiamo provveduto a rideterminare l'importo della Sua pensione numero 04032765 categoria AS a decorrere dal 1 gennaio 2012, sulla base della Sua comunicazione dei redditi per l'anno 2013. Il ricalcolo e dovuto a:
- rideterminazione della maggiorazione sociale;
- rideterminazione della maggiorazione prevista dall'articolo 38 della legge 448/2001, finanziaria 2002 (aumento al milione). (…)”. La lettera precisa il trattamento pensionistico oggetto di rideterminazione, la data iniziale del ricalcolo ed i dati reddituali sulla base dei quali lo stesso è stato effettuato, indica l'importo chiesto in restituzione ed il periodo a cui si riferisce il ricalcolo nonché la ragione sottesa alla pretesa restitutoria. Sulla base di tali considerazioni, non possono condividersi le doglianze di parte ricorrente in merito all'asserita carenza di motivazione della richiesta restitutoria.
Nel merito, è incontestato (e in ogni caso provato documentalmente dall' CP_1 all. 2-3) che il ricorrente e l'ex coniuge per il periodo oggetto di rec (anno 2012) hanno coabitato nel medesimo immobile di Roma via Adelaide Bono Cairoli n.
8. E' dunque accertato che gli ex coniugi abbiano vissuto insieme nell'alloggio coniugale, sicchè, ai fini dell'ottenimento dell'assegno sociale, vanno considerati i redditi di entrambi, pacificamente superiori al limite di legge (circostanza non contestata). Si richiama sul punto la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 1655/2023 la quale, in fattispecie analoga alla presente, ha così statuito: "La separazione legale ammette infatti la convivenza tra gli ex coniugi solo per brevi periodi, o in dipendenza di peculiari situazioni;
né sono in sostanza ammesse situazioni ibride connotate, da un lato, dal venir meno degli obblighi coniugali e, dall'altro dalla condizione della coabitazione, incompatibile con l'istituto stesso della separazione coniugale che trova il proprio fondamento
3 proprio nella impossibilità di protrarre il regime della comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Si è detto che nel caso in esame non si tratta di convivenza transitoria o dettata da particolari motivi, bensì di convivenza meramente protrattasi negli anni, per un lungo lasso di tempo (fin dal 2015, epoca della separazione) ed ininterrottamente, perciò incompatibile con il regime della separazione (in tal senso v. anche Corte d'Appello di Roma del 13.9.2022, in RG n. 3001/2020). In questi termini risulta altresì assolto, in via presuntiva, l'onere probatorio dell' in ordine alla sussistenza di una situazione di CP_1 perdurante sostegno economico del c separato (come da questa stessa Corte richiesto, da ultimo nella sentenza n. 683/2023, con ampi richiami a pronunce di legittimità)." Si evidenzia che ciò che rileva ai fini dell'assegno sociale non è la ricostituzione del vincolo coniugale, quanto piuttosto il protrarsi della convivenza, che porta a ritenere che il coniuge separato continui comunque a fornire il proprio sostegno economico.
Alla luce delle precedenti considerazioni e della documentazione attestante la residenza dei coniugi presso la casa coniugale nel 2012, devono considerarsi non sussistenti le condizioni in capo al ricorrente per usufruire dell'assegno sociale, che è una misura residuale assistenziale a favore di chi è nell'impossibilità di far fronte ai propri bisogni di vita. Nella fattispecie sono stati considerati, ai fini del computo, i redditi del coniuge, che hanno determinato un superamento dei limiti reddituali. In definitiva l' ha correttamente applicato le norme di legge e ha CP_1 rideterminato la misura dell'assegno sociale a seguito dell'accertamento della coabitazione con l'altro coniuge anche dopo la separazione e valorizzando anche i redditi di quest'ultimo, come evidenziato in precedenza.
In ordine alla ripetibilità dei ratei corrisposti, si richiama altra recente pronuncia della Corte di Appello di Roma, sez. lav., 06/10/2023, n.3267, per la quale “Ai fini della ripetibilità dei ratei corrisposti, laddove la prestazione indebitamente erogata sia l'assegno sociale, trovano applicazione i principi elaborati in tema di indebito assistenziali. Tali principi, in accordo con l'art. 38 Cost. ed in deroga alla generale regola civilistica della ripetibilità, escludono la ripetizione allorquando sussista una situazione idonea a generare l'affidamento del percettore e l'erogazione indebita non gli sia addebitabile. Tuttavia, laddove la condotta posta in essere dalla percettrice della provvidenza non sia meramente omissiva, ma decettiva, idonea cioè a creare una situazione di apparenza idonea ad indurre in inganno l'ente previdenziale, la tutela dell'affidamento non è invocabile”. Ne consegue il rigetto del ricorso.
Le spese sono irripetibili ex art. 152 disp. Att. c.p.c..
P.Q.M.
4 Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese di lite.
Si comunichi.
Roma, 15/12/2025
Il giudice
AR SA GL
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