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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/07/2025, n. 3582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3582 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
n. 10149/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Venezia, seconda sezione civile, quale giudice monocratico, nella persona del dr. Carlo Azzolini, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 10149/2024 RG promossa con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. depositato in data 23.05.2024 e vertente tra in persona del curatore, Parte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Guido Terzi del Foro di Venezia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in San Donà di Piave, via Jesolo 32;
-attrice-
contro
HDI ASSICURAZIONI S.p.a., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Federica Dalan del Foro di Venezia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Venezia-Mestre, via Dante n. 6;
-convenuta- avente ad oggetto: assicurazione contro i danni;
conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza d.d. 26.06.2025; per le seguenti ragioni della decisione in
FATTO e DIRITTO Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. il in Parte_1 persona del curatore speciale, ha chiesto al Tribunale, previo accertamento della dinamica dell'infortunio e delle cause del decesso sul lavoro di - dipendente della società Persona_1 oggi fallita - avvenuto in data 28.06.2013 e previo ON accertamento della congruità dei crediti risarcitori di in proprio che quale Controparte_2 genitore in rappresentanza della figlia minore di e di Persona_2 Persona_3
già oggetto di riconoscimento con le sentenze n. 136/2021 del Tribunale di Persona_4
Padova e n. 168/2023 della Corte d'Appello di Venezia nonché ammessi dal Giudice delegato con provvedimento del 28.09.2021 a seguito di insinuazione ultratardiva al passivo fallimentare di
, dichiararsi l'operatività della polizza assicurativa ON
n° 801984888, sottoscritta dalla Controparte_3 ON con in bonis, oggi HDI ASSICURAZIONI
[...] Controparte_4
S.p.a., e per l'effetto, la condanna di quest'ultima a garantire, manlevare e tenere indenne, nei limiti massimi previsti dalla polizza, la curatela del fallimento ON
, dagli importi richiesti da , sia in proprio che quale genitore in
[...] Controparte_2 rappresentanza della figlia minore , da e da Persona_2 Persona_3 Persona_4
pagina1 di 5 , ed ammessi al passivo fallimentare o nella maggior o minor somma che risulterà di Per_2 giustizia, con vittoria di spese e compensi di lite. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita la compagnia assicuratrice HDI Assicurazioni S.p.a. formulando due eccezioni preliminari.
Con la prima, ha eccepito la carenza di legittimazione attiva dell'attrice poiché nei confronti dell'assicurata nessun accertamento di responsabilità era stato effettuato e nessuna condanna era stata pronunciata in quanto il soggetto passivo della condanna emessa dal Tribunale di Padova su domanda degli eredi era stato , il quale non era né il soggetto Per_2 Persona_5 fallito né il contraente della polizza assicurativa né aveva svolto alcuna domanda nei confronti della compagnia nel corso del giudizio.
Con la seconda, la convenuta ha eccepito la prescrizione biennale della pretesa avversaria ex art. 2952 c.c., atteso che, a fronte dell'infortunio mortale del 26.06.2013, la in bonis Parte_1 aveva ricevuto la prima richiesta risarcitoria da parte dei congiunti in data 18.07.2013 e Per_2 tuttavia aveva avanzato richiesta di indennizzo nei propri confronti solo in data 20.04.2016 e 21.05.2016, dunque oltre il termine biennale. Nel merito, ha evidenziato la condotta inadempiente dell'assicurata in quanto: i) nessuna tempestiva denuncia di sinistro risultava esserle stata inoltrata;
ii) HDI non era stata posta nelle condizioni di partecipare al procedimento instaurato dai congiunti del defunto e di svolgere le proprie difese atteso che era stata dichiarata decaduta dalla possibilità di chiamare in CP_1 causa la compagnia per essersi tardivamente costituita nel giudizio. Ha inoltre sostenuto l'inopponibilità nei suoi confronti delle sentenze n. 136/2021 del Tribunale di Padova e n. 168/2023 della Corte d'Appello di Venezia.
In ogni caso, ha espresso la necessità per l'attore di provare tutti gli elementi costitutivi della domanda, nonché la necessità di considerare le quote di responsabilità attribuibili ai vari soggetti responsabili del fatto morte.
Concessi alle parti i termini ex art. 281 duodecies co. 4 c.p.c. per il deposito delle memorie e ritenuta superflua la prova orale, la causa è stata rimessa per la decisione previa concessione di un termine per il deposito di scritti conclusivi.
La causa passa ora in decisione. L'eccezione preliminare di merito di prescrizione avanzata dalla convenuta è infondata. In tema di assicurazione, occorre evidenziare che l'effetto sospensivo della prescrizione disciplinato dall'art. 2952, comma 4, c.c., si verifica anche se la comunicazione all'assicuratore della richiesta risarcitoria del danneggiato provenga da quest'ultimo, o da un terzo, invece che dall'assicurato, senza, peraltro, che possa negarsi l'operatività di tale effetto qualora sia stata omessa l'esatta determinazione del "quantum" risarcitorio, sempreché l'atto sia univoco nell'esplicitare la volontà di ottenere il ristoro di tutti i danni subiti, con conseguente certa e concreta esposizione del patrimonio dell'assicurato stesso. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18317 del 18/09/2015). Si è altresì affermato in giurisprudenza che il diretto coinvolgimento della stessa compagnia assicuratrice nel giudizio di danno proposto dal terzo determina la sospensione della prescrizione dei diritti derivanti dal contratto assicurativo (nella specie del diritto al rimborso in favore dell'assicurato) fino al passaggio in giudicato della sentenza che abbia reso liquido ed esigibile il credito risarcitorio del terzo in quanto la sorte della sospensione è legata esclusivamente all'esito del procedimento diretto alla liquidazione del credito risarcitorio del terzo.
pagina2 di 5 Nella fattispecie, la citazione dell'assicurazione, in qualità di responsabile civile nel procedimento penale a carico del , del e di stessa da parte CP_5 Persona_5 CP_1 delle parti civili, notificata a e ricevuta in data 22.07.2014 (doc. 32 Controparte_4 attoreo), ha rappresentato atto idoneo a sospendere il decorso del termine prescrizionale dei diritti dell'assicurato, ai sensi dell'art. 2952 c. 4 c.c.. Dev'essere inoltre evidenziato che il l'1.07.2013 aveva Parte_1 comunicato all'assicuratrice l'infortunio mortale incorso al proprio dipendente CP_4 [...]
, l'apertura del procedimento penale a carico del legale rappresentante e la disposizione, Per_1 da parte del PM, di un accertamento tecnico irripetibile ex art. 360 c.p.p. per l'esame autoptico;
nella medesima occasione aveva richiesto l'apertura del sinistro anche con riferimento alla responsabilità civile nei confronti dei prossimi congiunti della vittima (doc. 31 attoreo) con missiva ricevuta da un agente autorizzato a concludere il contratto ai sensi dell'art. 1913 c.c. avente portata interruttiva facendo espressamente riferimento al procedimento penale in corso e alla responsabilità civile. Per contro, parte convenuta non ha dimostrato l'esistenza del contenuto e del ricevimento e dell'effettiva data della richiesta di risarcimento del 18.07.2013 che secondo controparte avrebbe dato inizio al decorso del termine prescrizionale di cui all'art. 2952 c.c. c. 3 a sfavore dell'assicurato fallimento. Passando al merito, la domanda dell'attore è fondata.
Contrariamente a quanto eccepito dalla Compagnia in relazione all'asserita insussistenza della legittimazione attiva del Fallimento, e che appare invece risolversi in concreto nell'eccezione di assenza di interesse all'azione, va evidenziato che, come documentato in atti (docc. 4-8),
l'accertamento giudiziale della responsabilità risarcitoria della nei Parte_1 confronti dei prossimi congiunti del è intervenuto nell'ambito della procedura Per_2 fallimentare e, in particolare, con l'ammissione allo stato passivo dichiarato esecutivo in data
28.09.2021 (doc. 8) dei crediti risarcitori insinuati dai congiunti del lavoratore deceduto. Tale accertamento, per quanto sommario, rappresenta l'unico possibile atteso: che, come noto, il fallimento rende improcedibili le azioni ordinarie nei confronti del soggetto fallito (art. 51
L.F. stante l'applicabilità del vecchio rito ratione temporis) ed impone che i crediti nei confronti del fallito siano accertati esclusivamente mediante la procedura di ammissione al passivo fallimentare di cui agli artt. 92 e segg. L.F.; che la domanda di ammissione al passivo fallimentare produce gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso del fallimento (art. 94 L.F.); che la definitività dello stato passivo costituisce giudicato endofallimentare e rende pertanto indefettibile la debenza del nei confronti dei creditori ammessi, secondo le norme del concorso;
che ai sensi Parte_1 dell'art. 120 L.F., alla chiusura del Fallimento, il decreto di esecutività dello stato passivo costituisce prova scritta per gli effetti di cui all'art. 634 Cpc qualora i creditori intendessero far valere il proprio credito nei confronti del fallito rientrato in bonis. Ora, tale accertamento ha evidentemente efficacia indiretta nei confronti dell'odierna convenuta poiché determina il presupposto dell'azione di manleva oggi spiegata dall'attore. Un tanto in ragione del fatto che l'obbligazione di tenere indenne l'assicurato ex art. 1917 c.c. sorge nel momento in cui quest'ultimo causi un danno a terzi, costituendo tale evento l'oggetto del rischio assicurato e non, come adombrato dalla convenuta, il pagamento del risarcimento ai terzi danneggiati;
ne consegue che l'inadempimento dell'assicuratore può dirsi sussistente soltanto ove egli abbia rifiutato il pagamento senza attivarsi per accertare, alla stregua dell'ordinaria diligenza pagina3 di 5 professionale ex art. 1176, comma 2, c.c., la sussistenza di un fatto colposo addebitabile al medesimo assicurato oppure qualora gli elementi in suo possesso evidenziassero la sussistenza di una responsabilità dello stesso assicurato non seriamente contestabile. Nella fattispecie, la Compagnia non ha contestato, in fatto, la responsabilità dell'assicurata per l'evento mortale oggetto di causa, essendosi limitata a contestare l'assenza di titolo idoneo a determinare l'attualità della manleva. Né può ritenersi idonea a paralizzare l'obbligo di manleva gravante sulla convenuta l'asserito inadempimento dell'assicurata. Invero, l'assicurata, con comunicazione del 1 luglio 2013 (doc. 31), successiva di soli 3 giorni al sinistro mortale, non solo aveva denunciato il CP_1 sinistro a , ma l'aveva anche avvisata dell'esame autoptico sotto forma di Controparte_4 accertamento tecnico irripetibile ex art. 360 c.p.p. che la Procura di Venezia aveva disposto sul corpo del , nonché del numero di R.G.N.R. del procedimento. Per_2
Nel merito, a fronte della prova documentale dell'esistenza della polizza (doc. 16 polizza) e della copertura della stessa per la “responsabilità civile operai”, è pacifica la copertura per l'evento mortale in questione posto che il era un lavoratore alle dipendenze della Per_2 CP_1
(doc. 23 copia contratto lavoro) e che la sua morte è avvenuta nell'orario di lavoro, mentre stava svolgendo mansioni assegnategli e coordinate dal legale rappresentante di CP_1 Per_5
(doc. 24 verbale di intervento 118 SUEM Padova del 28.6.13; doc. 25 relazione medica
[...] esame autoptico dott. nel proc. 844013 RGNR Tribunale di Padova;
doc. 26 verbale di Per_6 accertamento SPISAL 28.06.13; doc. 27 verbali udienze del 16.03.2017 e del 20.09.2017 procedimento Trib. Pd PP RGN 466-2015; doc. 28 Relazione per infortunio mortale SPISAL datata 03.10.2013 prot. 69878, per il proc. pen. n. 8440.13 R.G. procura della Repubblica di Padova e allegati). Da tali circostanze deriva la palese responsabilità del responsabile dell'impresa fallita alla luce della responsabilità del suo legale rappresentante, peraltro accertata in sede civile e penale
(doc. 09; doc. 11 e doc. 15). Inoltre, l'accertamento del dovuto per il risarcimento dei danni patiti dai parenti della vittima è rinvenibile nello stato passivo dichiarato esecutivo (doc. 8) in seguito alle insinuazioni presentate dai parenti medesimi (doc. 4; doc. 5; doc. 6; doc. 7), di cui è stata vagliata meritevolezza e quantificazione dal Giudice Delegato al Fallimento. Quanto alle quote di responsabilità tra i condebitori solidali va evidenziato che ognuno di loro è tenuto a risarcire il danno per intero laddove richiesto dai creditori, in questo caso in sede di insinuazione al passivo del Parte_1
Ne consegue l'obbligo della convenuta assicurazione di tenere indenne il fallimento dall'intera richiesta di risarcimento ricevuta, tanto più che la stessa non ha inteso estendere il contraddittorio nei confronti dei condebitori solidali (nei cui confronti è ferma la possibilità di agire in rivalsa o regresso).
In conclusione, la convenuta va dichiarata tenuta e condannata a manlevare la ricorrente nei limiti massimi di polizza, ovvero € 517.000, rispetto agli importi richiesti da , sia in Controparte_2 proprio che quale genitore in rappresentanza della figlia minore , da Persona_2 Persona_3
e da
, ammessi al passivo fallimentare. Persona_4
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022 con riferimento a tutte le fasi del giudizio come da dispositivo, facendo applicazione dei pagina4 di 5 valori medi dello scaglione corrispondente al valore della causa secondo il criterio del decisum per tutte le fasi di studio e introduzione del giudizio e dei valori minimi per la fase istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Venezia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
-Dichiara tenuta e condanna la convenuta al pagamento a favore della ricorrente della somma pari €
517.00 a titolo di indennizzo in ragione del sinistro mortale del proprio dipendente
[...]
; Per_1
-Dichiara tenuta e condanna la convenuta alla rifusione delle spese a favore della ricorrente che liquida in € 14.170 per compenso di avvocato, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge. Venezia, 10.07.2025
Il Giudice Dott. Carlo Azzolini
pagina5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Venezia, seconda sezione civile, quale giudice monocratico, nella persona del dr. Carlo Azzolini, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 10149/2024 RG promossa con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. depositato in data 23.05.2024 e vertente tra in persona del curatore, Parte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Guido Terzi del Foro di Venezia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in San Donà di Piave, via Jesolo 32;
-attrice-
contro
HDI ASSICURAZIONI S.p.a., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Federica Dalan del Foro di Venezia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Venezia-Mestre, via Dante n. 6;
-convenuta- avente ad oggetto: assicurazione contro i danni;
conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza d.d. 26.06.2025; per le seguenti ragioni della decisione in
FATTO e DIRITTO Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. il in Parte_1 persona del curatore speciale, ha chiesto al Tribunale, previo accertamento della dinamica dell'infortunio e delle cause del decesso sul lavoro di - dipendente della società Persona_1 oggi fallita - avvenuto in data 28.06.2013 e previo ON accertamento della congruità dei crediti risarcitori di in proprio che quale Controparte_2 genitore in rappresentanza della figlia minore di e di Persona_2 Persona_3
già oggetto di riconoscimento con le sentenze n. 136/2021 del Tribunale di Persona_4
Padova e n. 168/2023 della Corte d'Appello di Venezia nonché ammessi dal Giudice delegato con provvedimento del 28.09.2021 a seguito di insinuazione ultratardiva al passivo fallimentare di
, dichiararsi l'operatività della polizza assicurativa ON
n° 801984888, sottoscritta dalla Controparte_3 ON con in bonis, oggi HDI ASSICURAZIONI
[...] Controparte_4
S.p.a., e per l'effetto, la condanna di quest'ultima a garantire, manlevare e tenere indenne, nei limiti massimi previsti dalla polizza, la curatela del fallimento ON
, dagli importi richiesti da , sia in proprio che quale genitore in
[...] Controparte_2 rappresentanza della figlia minore , da e da Persona_2 Persona_3 Persona_4
pagina1 di 5 , ed ammessi al passivo fallimentare o nella maggior o minor somma che risulterà di Per_2 giustizia, con vittoria di spese e compensi di lite. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita la compagnia assicuratrice HDI Assicurazioni S.p.a. formulando due eccezioni preliminari.
Con la prima, ha eccepito la carenza di legittimazione attiva dell'attrice poiché nei confronti dell'assicurata nessun accertamento di responsabilità era stato effettuato e nessuna condanna era stata pronunciata in quanto il soggetto passivo della condanna emessa dal Tribunale di Padova su domanda degli eredi era stato , il quale non era né il soggetto Per_2 Persona_5 fallito né il contraente della polizza assicurativa né aveva svolto alcuna domanda nei confronti della compagnia nel corso del giudizio.
Con la seconda, la convenuta ha eccepito la prescrizione biennale della pretesa avversaria ex art. 2952 c.c., atteso che, a fronte dell'infortunio mortale del 26.06.2013, la in bonis Parte_1 aveva ricevuto la prima richiesta risarcitoria da parte dei congiunti in data 18.07.2013 e Per_2 tuttavia aveva avanzato richiesta di indennizzo nei propri confronti solo in data 20.04.2016 e 21.05.2016, dunque oltre il termine biennale. Nel merito, ha evidenziato la condotta inadempiente dell'assicurata in quanto: i) nessuna tempestiva denuncia di sinistro risultava esserle stata inoltrata;
ii) HDI non era stata posta nelle condizioni di partecipare al procedimento instaurato dai congiunti del defunto e di svolgere le proprie difese atteso che era stata dichiarata decaduta dalla possibilità di chiamare in CP_1 causa la compagnia per essersi tardivamente costituita nel giudizio. Ha inoltre sostenuto l'inopponibilità nei suoi confronti delle sentenze n. 136/2021 del Tribunale di Padova e n. 168/2023 della Corte d'Appello di Venezia.
In ogni caso, ha espresso la necessità per l'attore di provare tutti gli elementi costitutivi della domanda, nonché la necessità di considerare le quote di responsabilità attribuibili ai vari soggetti responsabili del fatto morte.
Concessi alle parti i termini ex art. 281 duodecies co. 4 c.p.c. per il deposito delle memorie e ritenuta superflua la prova orale, la causa è stata rimessa per la decisione previa concessione di un termine per il deposito di scritti conclusivi.
La causa passa ora in decisione. L'eccezione preliminare di merito di prescrizione avanzata dalla convenuta è infondata. In tema di assicurazione, occorre evidenziare che l'effetto sospensivo della prescrizione disciplinato dall'art. 2952, comma 4, c.c., si verifica anche se la comunicazione all'assicuratore della richiesta risarcitoria del danneggiato provenga da quest'ultimo, o da un terzo, invece che dall'assicurato, senza, peraltro, che possa negarsi l'operatività di tale effetto qualora sia stata omessa l'esatta determinazione del "quantum" risarcitorio, sempreché l'atto sia univoco nell'esplicitare la volontà di ottenere il ristoro di tutti i danni subiti, con conseguente certa e concreta esposizione del patrimonio dell'assicurato stesso. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18317 del 18/09/2015). Si è altresì affermato in giurisprudenza che il diretto coinvolgimento della stessa compagnia assicuratrice nel giudizio di danno proposto dal terzo determina la sospensione della prescrizione dei diritti derivanti dal contratto assicurativo (nella specie del diritto al rimborso in favore dell'assicurato) fino al passaggio in giudicato della sentenza che abbia reso liquido ed esigibile il credito risarcitorio del terzo in quanto la sorte della sospensione è legata esclusivamente all'esito del procedimento diretto alla liquidazione del credito risarcitorio del terzo.
pagina2 di 5 Nella fattispecie, la citazione dell'assicurazione, in qualità di responsabile civile nel procedimento penale a carico del , del e di stessa da parte CP_5 Persona_5 CP_1 delle parti civili, notificata a e ricevuta in data 22.07.2014 (doc. 32 Controparte_4 attoreo), ha rappresentato atto idoneo a sospendere il decorso del termine prescrizionale dei diritti dell'assicurato, ai sensi dell'art. 2952 c. 4 c.c.. Dev'essere inoltre evidenziato che il l'1.07.2013 aveva Parte_1 comunicato all'assicuratrice l'infortunio mortale incorso al proprio dipendente CP_4 [...]
, l'apertura del procedimento penale a carico del legale rappresentante e la disposizione, Per_1 da parte del PM, di un accertamento tecnico irripetibile ex art. 360 c.p.p. per l'esame autoptico;
nella medesima occasione aveva richiesto l'apertura del sinistro anche con riferimento alla responsabilità civile nei confronti dei prossimi congiunti della vittima (doc. 31 attoreo) con missiva ricevuta da un agente autorizzato a concludere il contratto ai sensi dell'art. 1913 c.c. avente portata interruttiva facendo espressamente riferimento al procedimento penale in corso e alla responsabilità civile. Per contro, parte convenuta non ha dimostrato l'esistenza del contenuto e del ricevimento e dell'effettiva data della richiesta di risarcimento del 18.07.2013 che secondo controparte avrebbe dato inizio al decorso del termine prescrizionale di cui all'art. 2952 c.c. c. 3 a sfavore dell'assicurato fallimento. Passando al merito, la domanda dell'attore è fondata.
Contrariamente a quanto eccepito dalla Compagnia in relazione all'asserita insussistenza della legittimazione attiva del Fallimento, e che appare invece risolversi in concreto nell'eccezione di assenza di interesse all'azione, va evidenziato che, come documentato in atti (docc. 4-8),
l'accertamento giudiziale della responsabilità risarcitoria della nei Parte_1 confronti dei prossimi congiunti del è intervenuto nell'ambito della procedura Per_2 fallimentare e, in particolare, con l'ammissione allo stato passivo dichiarato esecutivo in data
28.09.2021 (doc. 8) dei crediti risarcitori insinuati dai congiunti del lavoratore deceduto. Tale accertamento, per quanto sommario, rappresenta l'unico possibile atteso: che, come noto, il fallimento rende improcedibili le azioni ordinarie nei confronti del soggetto fallito (art. 51
L.F. stante l'applicabilità del vecchio rito ratione temporis) ed impone che i crediti nei confronti del fallito siano accertati esclusivamente mediante la procedura di ammissione al passivo fallimentare di cui agli artt. 92 e segg. L.F.; che la domanda di ammissione al passivo fallimentare produce gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso del fallimento (art. 94 L.F.); che la definitività dello stato passivo costituisce giudicato endofallimentare e rende pertanto indefettibile la debenza del nei confronti dei creditori ammessi, secondo le norme del concorso;
che ai sensi Parte_1 dell'art. 120 L.F., alla chiusura del Fallimento, il decreto di esecutività dello stato passivo costituisce prova scritta per gli effetti di cui all'art. 634 Cpc qualora i creditori intendessero far valere il proprio credito nei confronti del fallito rientrato in bonis. Ora, tale accertamento ha evidentemente efficacia indiretta nei confronti dell'odierna convenuta poiché determina il presupposto dell'azione di manleva oggi spiegata dall'attore. Un tanto in ragione del fatto che l'obbligazione di tenere indenne l'assicurato ex art. 1917 c.c. sorge nel momento in cui quest'ultimo causi un danno a terzi, costituendo tale evento l'oggetto del rischio assicurato e non, come adombrato dalla convenuta, il pagamento del risarcimento ai terzi danneggiati;
ne consegue che l'inadempimento dell'assicuratore può dirsi sussistente soltanto ove egli abbia rifiutato il pagamento senza attivarsi per accertare, alla stregua dell'ordinaria diligenza pagina3 di 5 professionale ex art. 1176, comma 2, c.c., la sussistenza di un fatto colposo addebitabile al medesimo assicurato oppure qualora gli elementi in suo possesso evidenziassero la sussistenza di una responsabilità dello stesso assicurato non seriamente contestabile. Nella fattispecie, la Compagnia non ha contestato, in fatto, la responsabilità dell'assicurata per l'evento mortale oggetto di causa, essendosi limitata a contestare l'assenza di titolo idoneo a determinare l'attualità della manleva. Né può ritenersi idonea a paralizzare l'obbligo di manleva gravante sulla convenuta l'asserito inadempimento dell'assicurata. Invero, l'assicurata, con comunicazione del 1 luglio 2013 (doc. 31), successiva di soli 3 giorni al sinistro mortale, non solo aveva denunciato il CP_1 sinistro a , ma l'aveva anche avvisata dell'esame autoptico sotto forma di Controparte_4 accertamento tecnico irripetibile ex art. 360 c.p.p. che la Procura di Venezia aveva disposto sul corpo del , nonché del numero di R.G.N.R. del procedimento. Per_2
Nel merito, a fronte della prova documentale dell'esistenza della polizza (doc. 16 polizza) e della copertura della stessa per la “responsabilità civile operai”, è pacifica la copertura per l'evento mortale in questione posto che il era un lavoratore alle dipendenze della Per_2 CP_1
(doc. 23 copia contratto lavoro) e che la sua morte è avvenuta nell'orario di lavoro, mentre stava svolgendo mansioni assegnategli e coordinate dal legale rappresentante di CP_1 Per_5
(doc. 24 verbale di intervento 118 SUEM Padova del 28.6.13; doc. 25 relazione medica
[...] esame autoptico dott. nel proc. 844013 RGNR Tribunale di Padova;
doc. 26 verbale di Per_6 accertamento SPISAL 28.06.13; doc. 27 verbali udienze del 16.03.2017 e del 20.09.2017 procedimento Trib. Pd PP RGN 466-2015; doc. 28 Relazione per infortunio mortale SPISAL datata 03.10.2013 prot. 69878, per il proc. pen. n. 8440.13 R.G. procura della Repubblica di Padova e allegati). Da tali circostanze deriva la palese responsabilità del responsabile dell'impresa fallita alla luce della responsabilità del suo legale rappresentante, peraltro accertata in sede civile e penale
(doc. 09; doc. 11 e doc. 15). Inoltre, l'accertamento del dovuto per il risarcimento dei danni patiti dai parenti della vittima è rinvenibile nello stato passivo dichiarato esecutivo (doc. 8) in seguito alle insinuazioni presentate dai parenti medesimi (doc. 4; doc. 5; doc. 6; doc. 7), di cui è stata vagliata meritevolezza e quantificazione dal Giudice Delegato al Fallimento. Quanto alle quote di responsabilità tra i condebitori solidali va evidenziato che ognuno di loro è tenuto a risarcire il danno per intero laddove richiesto dai creditori, in questo caso in sede di insinuazione al passivo del Parte_1
Ne consegue l'obbligo della convenuta assicurazione di tenere indenne il fallimento dall'intera richiesta di risarcimento ricevuta, tanto più che la stessa non ha inteso estendere il contraddittorio nei confronti dei condebitori solidali (nei cui confronti è ferma la possibilità di agire in rivalsa o regresso).
In conclusione, la convenuta va dichiarata tenuta e condannata a manlevare la ricorrente nei limiti massimi di polizza, ovvero € 517.000, rispetto agli importi richiesti da , sia in Controparte_2 proprio che quale genitore in rappresentanza della figlia minore , da Persona_2 Persona_3
e da
, ammessi al passivo fallimentare. Persona_4
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022 con riferimento a tutte le fasi del giudizio come da dispositivo, facendo applicazione dei pagina4 di 5 valori medi dello scaglione corrispondente al valore della causa secondo il criterio del decisum per tutte le fasi di studio e introduzione del giudizio e dei valori minimi per la fase istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Venezia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
-Dichiara tenuta e condanna la convenuta al pagamento a favore della ricorrente della somma pari €
517.00 a titolo di indennizzo in ragione del sinistro mortale del proprio dipendente
[...]
; Per_1
-Dichiara tenuta e condanna la convenuta alla rifusione delle spese a favore della ricorrente che liquida in € 14.170 per compenso di avvocato, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge. Venezia, 10.07.2025
Il Giudice Dott. Carlo Azzolini
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