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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 05/05/2025, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Composta dai signori Magistrati:
GIANMICHELE MARCELLI Presidente
PIERGIORGIO PALESTINI Consigliere
RODOLFO GIUNGI G.A. Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 1133/2020 RGC promossa
DA
- , residente in [...] c.da San Savino n. 87; Parte_1
C.F.: C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Renzi del Foro di Fermo e con questi elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pedaso (FM) alla via Mazzini n.
55;
(appellante)
NEI CONFRONTI DI - , nata in [...] il [...], res.te a Penna San Giovanni CP_1
(FM) c.da Palombara n. 81;
C.F.: ; CodiceFiscale_2
rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Cecchetti del Foro di Macerata, ed elettivamente con lui domiciliata presso il proprio studio in Macerata al viale
Carradori n. 28;
(appellata)
AVVERSO la sentenza n. 65/20 del giorno 29.01.2020 del Tribunale di Fermo,
resa in procedimento n. 135/2018 RGC.
OGGETTO: Riconoscimento di debito.
CAUSA posta in decisione con provvedimento del giorno 16.10.2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettive note di trattazione scritta, autorizzate ex art. 83 D.L. 18/2020.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Di seguito alla sentenza non definitiva e alla correlativa rimessione in istruttoria della controversia per l'espletamento della consulenza tecnica grafologica sul documento del 09.05.2009 (all. n. 4 del fascicolo di primo grado di parte appellante) contenente riconoscimento di debito e impegno al pagamento dello pag. 2/5 stesso da parte del , la CTU nominata dott.ssa Parte_2 Per_1
ha depositato l'elaborato tecnico richiestole.
[...]
Le conclusioni dell'ausiliario sul quesito posto dalla Corte, all'esito di una indagine che è apparsa approfondita, argomentata e comunque priva di vizi e/o contraddizioni logiche – e dunque idonea allo scopo commessole e a sostenere le ragioni tecniche della presente decisione – sono risultate nettissime nel senso di attribuire, con assoluta certezza, la sottoscrizione del documento di cui si tratta alla firma autografa del . Parte_2
Il riconoscimento del debito, ed il conseguente impegno al relativo pagamento,
da parte del dante causa della odierna appellata non possono CP_1
essere dunque posti in discussione. Ne consegue dunque, come noto (cfr. Cass.,
31818/2024) una inversione assoluta dell'onere della prova circa l'esistenza del rapporto fondamentale sottostante, di cui viene onerato colui che ha rilasciato la ricognizione (e/o, ovviamente, i propri eredi), il quale pertanto avrà l'onere di provare l'insussistenza del rapporto sottostante ovvero la sua estinzione per altre ragioni.
Non risultando che l'appellata abbia in alcun modo raggiunto una prova del genere, l'opposizione dalla medesima proposta nei confronti del decreto ingiuntivo opposto deve essere rigettata.
pag. 3/5 Le spese di primo e secondo grado, ivi comprese quelle di CTU, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza impugnata, così provvede:
• Rigetta l'opposizione proposta da al decreto ingiuntivo CP_1
n.970/2017 del Tribunale di Fermo, che conferma;
• Condanna alla rifusione in favore di CP_1 Parte_1
delle spese di primo e secondo grado del presente processo che liquida,
quanto alle prime, in complessivi € 4.500,00= (di cui € 750,00= per fase di studio, € 750,00= per fase introduttiva, € 1.500,00= per fase di trattazione ed € 1.500,00= per fase decisionale) e, quanto alle seconde,
in complessivi € 3.500,00= (di cui € 1.000,00= per fase di studio, €
750,00= per fase introduttiva, € 1.750,00= per fase decisoria) . Il tutto oltre al 15% LP, CAP e IVA come per legge;
• Condanna al pagamento delle spese di CTU, come già CP_1
liquidate con separato provvedimento.
Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del 18.03.2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
pag. 4/5 Rodolfo Giungi
GianMichele Marcelli
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Composta dai signori Magistrati:
GIANMICHELE MARCELLI Presidente
PIERGIORGIO PALESTINI Consigliere
RODOLFO GIUNGI G.A. Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 1133/2020 RGC promossa
DA
- , residente in [...] c.da San Savino n. 87; Parte_1
C.F.: C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Renzi del Foro di Fermo e con questi elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pedaso (FM) alla via Mazzini n.
55;
(appellante)
NEI CONFRONTI DI - , nata in [...] il [...], res.te a Penna San Giovanni CP_1
(FM) c.da Palombara n. 81;
C.F.: ; CodiceFiscale_2
rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Cecchetti del Foro di Macerata, ed elettivamente con lui domiciliata presso il proprio studio in Macerata al viale
Carradori n. 28;
(appellata)
AVVERSO la sentenza n. 65/20 del giorno 29.01.2020 del Tribunale di Fermo,
resa in procedimento n. 135/2018 RGC.
OGGETTO: Riconoscimento di debito.
CAUSA posta in decisione con provvedimento del giorno 16.10.2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettive note di trattazione scritta, autorizzate ex art. 83 D.L. 18/2020.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Di seguito alla sentenza non definitiva e alla correlativa rimessione in istruttoria della controversia per l'espletamento della consulenza tecnica grafologica sul documento del 09.05.2009 (all. n. 4 del fascicolo di primo grado di parte appellante) contenente riconoscimento di debito e impegno al pagamento dello pag. 2/5 stesso da parte del , la CTU nominata dott.ssa Parte_2 Per_1
ha depositato l'elaborato tecnico richiestole.
[...]
Le conclusioni dell'ausiliario sul quesito posto dalla Corte, all'esito di una indagine che è apparsa approfondita, argomentata e comunque priva di vizi e/o contraddizioni logiche – e dunque idonea allo scopo commessole e a sostenere le ragioni tecniche della presente decisione – sono risultate nettissime nel senso di attribuire, con assoluta certezza, la sottoscrizione del documento di cui si tratta alla firma autografa del . Parte_2
Il riconoscimento del debito, ed il conseguente impegno al relativo pagamento,
da parte del dante causa della odierna appellata non possono CP_1
essere dunque posti in discussione. Ne consegue dunque, come noto (cfr. Cass.,
31818/2024) una inversione assoluta dell'onere della prova circa l'esistenza del rapporto fondamentale sottostante, di cui viene onerato colui che ha rilasciato la ricognizione (e/o, ovviamente, i propri eredi), il quale pertanto avrà l'onere di provare l'insussistenza del rapporto sottostante ovvero la sua estinzione per altre ragioni.
Non risultando che l'appellata abbia in alcun modo raggiunto una prova del genere, l'opposizione dalla medesima proposta nei confronti del decreto ingiuntivo opposto deve essere rigettata.
pag. 3/5 Le spese di primo e secondo grado, ivi comprese quelle di CTU, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza impugnata, così provvede:
• Rigetta l'opposizione proposta da al decreto ingiuntivo CP_1
n.970/2017 del Tribunale di Fermo, che conferma;
• Condanna alla rifusione in favore di CP_1 Parte_1
delle spese di primo e secondo grado del presente processo che liquida,
quanto alle prime, in complessivi € 4.500,00= (di cui € 750,00= per fase di studio, € 750,00= per fase introduttiva, € 1.500,00= per fase di trattazione ed € 1.500,00= per fase decisionale) e, quanto alle seconde,
in complessivi € 3.500,00= (di cui € 1.000,00= per fase di studio, €
750,00= per fase introduttiva, € 1.750,00= per fase decisoria) . Il tutto oltre al 15% LP, CAP e IVA come per legge;
• Condanna al pagamento delle spese di CTU, come già CP_1
liquidate con separato provvedimento.
Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del 18.03.2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
pag. 4/5 Rodolfo Giungi
GianMichele Marcelli
pag. 5/5