TRIB
Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 21/03/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1488 /2024
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Lavoro, dott.ssa Elisabetta Antoci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA pronunciata ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 21/03/2025 nella causa iscritta al n. r.g.l. 1488 /2024 promossa da: in qualità di erede di con Parte_1 Persona_1
il patrocinio dell'avv. FAVALI SABRINA ricorrente contro
, rappresentato e difeso Controparte_1 dai funzionari VICENTINI LAURA e D'ALOI GIULIO
resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice del lavoro del Tribunale di Asti considerato che:
- la concorde domanda delle parti di dichiararsi cessata la materia del contendere va senz'altro accolta, alla luce del fatto che l' ha allegato e documentato di aver CP_1
provveduto in via amministrativa al riconoscimento della prestazione (indennità di accompagnamento) con decorrenza dalla data di presentazione della domanda
(27.6.2024), come risulta dal verbale di autotutela del 12.3.2025 prodotto dall' di CP_1
pagina 1 di 2 talché è venuta meno ogni ragione di contesa in ordine alla posizione sostanziale dedotta in giudizio;
- tanto premesso, le spese di lite – in assenza di diversa volontà delle parti - vanno liquidate sulla scorta del principio della soccombenza virtuale, individuata in base ad una ricognizione della “normale” probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito (in questi termini si è espressa Cass. civ., sez. II, 29/11/2016, n. 24234);
- nel caso di specie, il principio anzidetto induce a porre a carico di parte convenuta le spese di lite sostenute da parte ricorrente, in forza del riconoscimento della provvidenza in autotutela in epoca successiva alla proposizione del ricorso ed in assenza di cause di giustificazione della sua mancanza anteriore;
- la liquidazione delle spese è compiuta, nella misura indicata in dispositivo, alla luce dei parametri di cui al D.M. 55/14;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione o deduzione respinte,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite CP_1 nell'importo di € 1.700,00 oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
IL GIUDICE dott.ssa Elisabetta Antoci
pagina 2 di 2
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Lavoro, dott.ssa Elisabetta Antoci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA pronunciata ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 21/03/2025 nella causa iscritta al n. r.g.l. 1488 /2024 promossa da: in qualità di erede di con Parte_1 Persona_1
il patrocinio dell'avv. FAVALI SABRINA ricorrente contro
, rappresentato e difeso Controparte_1 dai funzionari VICENTINI LAURA e D'ALOI GIULIO
resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice del lavoro del Tribunale di Asti considerato che:
- la concorde domanda delle parti di dichiararsi cessata la materia del contendere va senz'altro accolta, alla luce del fatto che l' ha allegato e documentato di aver CP_1
provveduto in via amministrativa al riconoscimento della prestazione (indennità di accompagnamento) con decorrenza dalla data di presentazione della domanda
(27.6.2024), come risulta dal verbale di autotutela del 12.3.2025 prodotto dall' di CP_1
pagina 1 di 2 talché è venuta meno ogni ragione di contesa in ordine alla posizione sostanziale dedotta in giudizio;
- tanto premesso, le spese di lite – in assenza di diversa volontà delle parti - vanno liquidate sulla scorta del principio della soccombenza virtuale, individuata in base ad una ricognizione della “normale” probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito (in questi termini si è espressa Cass. civ., sez. II, 29/11/2016, n. 24234);
- nel caso di specie, il principio anzidetto induce a porre a carico di parte convenuta le spese di lite sostenute da parte ricorrente, in forza del riconoscimento della provvidenza in autotutela in epoca successiva alla proposizione del ricorso ed in assenza di cause di giustificazione della sua mancanza anteriore;
- la liquidazione delle spese è compiuta, nella misura indicata in dispositivo, alla luce dei parametri di cui al D.M. 55/14;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione o deduzione respinte,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite CP_1 nell'importo di € 1.700,00 oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
IL GIUDICE dott.ssa Elisabetta Antoci
pagina 2 di 2