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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 15/12/2025, n. 2834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2834 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1787/2022 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Potenza
SEZIONE PRIMA CIVILE
All'esito dell'udienza di discussione dell'08.10.2025, il Giudice del Tribunale di
Potenza, I sez. civile, dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, esaminati gli atti della causa n. 1787/2022 R.G., lette le conclusioni delle parti e udita la discussione, decide la controversia, ex art. 281 sexies cod. proc. civ., mediante la seguente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1787/2022 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato alla Via Piazza del Popolo, n. 7, Vaglio Basilicata, presso lo studio dell'Avv. LO SASSO GIOVANNI da cui è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
OPPONENTE
E
, c.f. , in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliato alla via Via Resia, n. 3 Policoro presso lo studio dell'Avv. PALAZZO ROCCO da cui è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo;
1787/2022 r.g.a.c. Pag. 1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso per decreto ingiuntivo, il , in persona del sindaco Controparte_1 pro tempore, chiedeva ingiungersi a il pagamento di € Parte_1
97.009,41, oltre interessi legali dal 24.02.2012 e spese della procedura monitoria.
Deduceva, in particolare, di aver corrisposto al € 87.777,72 in forza Parte_1 del decreto ingiuntivo n. 242/08 del 14.04.2008, dichiarato provvisoriamente esecutivo e poi caducato con successiva sentenza di accoglimento dell'opposizione, n. 10/2020, del 07.01.2020, con conseguente carattere indebito del pagamento effettuato dal CP_1
La domanda veniva accolta dal Tribunale di Potenza che emetteva, in data
05.04.2021 il decreto ingiuntivo n. 248/2021 nei confronti di , Parte_1
per la complessiva somma di € 97.009,41, oltre interessi e spese della procedura.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'ingiunto ha proposto opposizione tardiva al decreto ingiuntivo, munito di formula esecutiva in data 28/06/2021, facendo istanza di sospensione ex art. 649 cod. proc. civ.
Ha riferito, in particolare, di non aver potuto proporre opposizione tempestiva in quanto “Per sue vicissitudini personali è stato lontano dalla sua abitazione di residenza, in Ruoti, c.da Faggeta, n. 12, e non ha potuto avere cognizione del procedimento e suo divenire, non conosciuta dalla sua persona tanto la comunicazione/notificazione del Decreto ingiuntivo de quo quanto il consequenziale atto di precetto del 21.03.2022 per € 106.751,20; atti notificati a mezzo posta. Solo con l'atto di pignoramento presso terzi, come dedotto, ha avuto cognizione di quanto di interesse, essendo stato detto atto notificato a mani e per mezzo dell'Ufficiale giudiziario” (pag. 3 atto di citazione).
A sostegno dell'ammissibilità dell'opposizione, ha denunciato, quale vizio del procedimento notificatorio, la mancata indicazione nell'avviso di ricevimento dell'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del plico a lui destinato mediante il ritiro entro sei mesi, con l'avvertimento che la notifica si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente.
1787/2022 r.g.a.c. Pag. 2
Nel merito, ha dedotto che alcuna somma doveva essere restituita al CP_1
opposto, essendo ancora pendente il giudizio di appello sul merito della vicenda.
Costituitosi in giudizio, il ha eccepito, preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità dell'opposizione e, nel merito, l'infondatezza delle avverse deduzioni.
La causa, concessi i termini di cui all'art. 183 cod. proc. civ., è stata rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ. stante il carattere documentale della causa e l'assenza di richieste istruttorie.
*****
§1. Come noto, l'art. 650 cod. proc. civ. consente all'intimato di proporre opposizione, ancorché sia decorso il termine fissato dall'art. 641 cod. proc. civ.,
“se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore” e purché non siano decorsi più di dieci giorni dal primo atto di esecuzione.
In proposito deve rilevarsi che l'opposizione tardiva può essere proposta, in primo luogo, nell'ipotesi di mancata tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo a causa dell'irregolarità della notificazione, ossia tutte le volte che siano state violate le norme che regolano la notificazione degli atti processuali anche se in ipotesi non produttive della nullità della notificazione ai sensi dell'art. 160.
Nel caso in esame, l'opponente ha lamentato la mancata indicazione, nell'avviso di ricevimento, “dell'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del plico a lui destinato mediante il ritiro entro sei mesi, con l'avvertimento che la notifica si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito
e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente”.
Trattasi di rilievo infondato, posto che la documentazione versata in atti dall'ente comunale prova la correttezza del procedimento notificatorio, eseguito conformemente a quanto previsto dall'art. 8 della legge 890/1982, recante la disciplina delle notificazioni a mezzo posta in caso di temporanea assenza del destinatario.
È evidente che l'opponente avrebbe dovuto dimostrare il vizio della notifica producendo i documenti in suo possesso (l'atto contenuto all'interno della
1787/2022 r.g.a.c. Pag. 3
comunicazione di avvenuto deposito), potendo l'ente produrre solamente gli atti nella sua disponibilità (avviso di ricevimento e ricevuta della comunicazione di avvenuto deposito).
Pertanto, alcun vizio della notificazione può dirsi provato, né può dirsi che l'opponente abbia dedotto elementi tali da ritenere integrati il caso fortuito o la forza maggiore contemplati dall'art. 650 cod. proc. civ. per l'ammissibilità dell'opposizione tardiva (allegando, genericamente, l'esistenza di vicissitudini personali).
§1.1. L'opposizione sarebbe, peraltro, in ogni caso improcedibile considerando che, per giurisprudenza prevalente, non è sufficiente il vizio della notificazione, dovendo l'opponente altresì dimostrare che a causa di quella irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non ha avuto tempestiva conoscenza del decreto e, pertanto, non ha potuto proporre opposizione tempestivamente (cfr., ex multis, Corte di
Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 16211/17).
§2. Si rileva, infine, che l'opposizione è manifestamente infondata nel merito risultando evidentemente legittima la pretesa restitutoria dell'amministrazione, che ha pagato sulla base di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso in favore dell'attuale opponente, caducato all'esito del giudizio di opposizione, stante l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, a nulla rilevando l'eventuale pendenza dell'appello proposto avverso la sentenza di accoglimento dell'opposizione.
La prospettazione attorea, nondimeno, è definitivamente superata dalla sopravvenuta sentenza di appello (Corte di Appello di Potenza, n. 159/2023, RG
85/2020) che ha rigettato l'appello, confermando la sentenza di primo grado di accoglimento dell'opposizione proposta dal . Controparte_1
Esulano dal presente giudizio, invece, tutte le ulteriori questioni sollevate dall'opponente, già oggetto dell'altro giudizio tra le parti.
§3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147 del
13.08.2022, in ragione del valore della domanda e in applicazione dei parametri minimi tenuto conto del carattere documentale della controversia e della modesta attività difensiva svolta.
1787/2022 r.g.a.c. Pag. 4
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara improcedibile l'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo n.
248/2021 emesso dal Tribunale Potenza il 05.04.2021, già dichiarato esecutivo;
2) Condanna al pagamento, in favore del Parte_1 CP_1
, delle spese di lite che si liquidano complessivamente in €
[...]
7.052,00 oltre Iva e Cpa e spese generali al 15%.
Manda la cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Potenza, il 15/12/2025.
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
1787/2022 r.g.a.c. Pag. 5
Tribunale Ordinario di Potenza
SEZIONE PRIMA CIVILE
All'esito dell'udienza di discussione dell'08.10.2025, il Giudice del Tribunale di
Potenza, I sez. civile, dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, esaminati gli atti della causa n. 1787/2022 R.G., lette le conclusioni delle parti e udita la discussione, decide la controversia, ex art. 281 sexies cod. proc. civ., mediante la seguente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1787/2022 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato alla Via Piazza del Popolo, n. 7, Vaglio Basilicata, presso lo studio dell'Avv. LO SASSO GIOVANNI da cui è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
OPPONENTE
E
, c.f. , in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliato alla via Via Resia, n. 3 Policoro presso lo studio dell'Avv. PALAZZO ROCCO da cui è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo;
1787/2022 r.g.a.c. Pag. 1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso per decreto ingiuntivo, il , in persona del sindaco Controparte_1 pro tempore, chiedeva ingiungersi a il pagamento di € Parte_1
97.009,41, oltre interessi legali dal 24.02.2012 e spese della procedura monitoria.
Deduceva, in particolare, di aver corrisposto al € 87.777,72 in forza Parte_1 del decreto ingiuntivo n. 242/08 del 14.04.2008, dichiarato provvisoriamente esecutivo e poi caducato con successiva sentenza di accoglimento dell'opposizione, n. 10/2020, del 07.01.2020, con conseguente carattere indebito del pagamento effettuato dal CP_1
La domanda veniva accolta dal Tribunale di Potenza che emetteva, in data
05.04.2021 il decreto ingiuntivo n. 248/2021 nei confronti di , Parte_1
per la complessiva somma di € 97.009,41, oltre interessi e spese della procedura.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'ingiunto ha proposto opposizione tardiva al decreto ingiuntivo, munito di formula esecutiva in data 28/06/2021, facendo istanza di sospensione ex art. 649 cod. proc. civ.
Ha riferito, in particolare, di non aver potuto proporre opposizione tempestiva in quanto “Per sue vicissitudini personali è stato lontano dalla sua abitazione di residenza, in Ruoti, c.da Faggeta, n. 12, e non ha potuto avere cognizione del procedimento e suo divenire, non conosciuta dalla sua persona tanto la comunicazione/notificazione del Decreto ingiuntivo de quo quanto il consequenziale atto di precetto del 21.03.2022 per € 106.751,20; atti notificati a mezzo posta. Solo con l'atto di pignoramento presso terzi, come dedotto, ha avuto cognizione di quanto di interesse, essendo stato detto atto notificato a mani e per mezzo dell'Ufficiale giudiziario” (pag. 3 atto di citazione).
A sostegno dell'ammissibilità dell'opposizione, ha denunciato, quale vizio del procedimento notificatorio, la mancata indicazione nell'avviso di ricevimento dell'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del plico a lui destinato mediante il ritiro entro sei mesi, con l'avvertimento che la notifica si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente.
1787/2022 r.g.a.c. Pag. 2
Nel merito, ha dedotto che alcuna somma doveva essere restituita al CP_1
opposto, essendo ancora pendente il giudizio di appello sul merito della vicenda.
Costituitosi in giudizio, il ha eccepito, preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità dell'opposizione e, nel merito, l'infondatezza delle avverse deduzioni.
La causa, concessi i termini di cui all'art. 183 cod. proc. civ., è stata rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ. stante il carattere documentale della causa e l'assenza di richieste istruttorie.
*****
§1. Come noto, l'art. 650 cod. proc. civ. consente all'intimato di proporre opposizione, ancorché sia decorso il termine fissato dall'art. 641 cod. proc. civ.,
“se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore” e purché non siano decorsi più di dieci giorni dal primo atto di esecuzione.
In proposito deve rilevarsi che l'opposizione tardiva può essere proposta, in primo luogo, nell'ipotesi di mancata tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo a causa dell'irregolarità della notificazione, ossia tutte le volte che siano state violate le norme che regolano la notificazione degli atti processuali anche se in ipotesi non produttive della nullità della notificazione ai sensi dell'art. 160.
Nel caso in esame, l'opponente ha lamentato la mancata indicazione, nell'avviso di ricevimento, “dell'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del plico a lui destinato mediante il ritiro entro sei mesi, con l'avvertimento che la notifica si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito
e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente”.
Trattasi di rilievo infondato, posto che la documentazione versata in atti dall'ente comunale prova la correttezza del procedimento notificatorio, eseguito conformemente a quanto previsto dall'art. 8 della legge 890/1982, recante la disciplina delle notificazioni a mezzo posta in caso di temporanea assenza del destinatario.
È evidente che l'opponente avrebbe dovuto dimostrare il vizio della notifica producendo i documenti in suo possesso (l'atto contenuto all'interno della
1787/2022 r.g.a.c. Pag. 3
comunicazione di avvenuto deposito), potendo l'ente produrre solamente gli atti nella sua disponibilità (avviso di ricevimento e ricevuta della comunicazione di avvenuto deposito).
Pertanto, alcun vizio della notificazione può dirsi provato, né può dirsi che l'opponente abbia dedotto elementi tali da ritenere integrati il caso fortuito o la forza maggiore contemplati dall'art. 650 cod. proc. civ. per l'ammissibilità dell'opposizione tardiva (allegando, genericamente, l'esistenza di vicissitudini personali).
§1.1. L'opposizione sarebbe, peraltro, in ogni caso improcedibile considerando che, per giurisprudenza prevalente, non è sufficiente il vizio della notificazione, dovendo l'opponente altresì dimostrare che a causa di quella irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non ha avuto tempestiva conoscenza del decreto e, pertanto, non ha potuto proporre opposizione tempestivamente (cfr., ex multis, Corte di
Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 16211/17).
§2. Si rileva, infine, che l'opposizione è manifestamente infondata nel merito risultando evidentemente legittima la pretesa restitutoria dell'amministrazione, che ha pagato sulla base di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso in favore dell'attuale opponente, caducato all'esito del giudizio di opposizione, stante l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, a nulla rilevando l'eventuale pendenza dell'appello proposto avverso la sentenza di accoglimento dell'opposizione.
La prospettazione attorea, nondimeno, è definitivamente superata dalla sopravvenuta sentenza di appello (Corte di Appello di Potenza, n. 159/2023, RG
85/2020) che ha rigettato l'appello, confermando la sentenza di primo grado di accoglimento dell'opposizione proposta dal . Controparte_1
Esulano dal presente giudizio, invece, tutte le ulteriori questioni sollevate dall'opponente, già oggetto dell'altro giudizio tra le parti.
§3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147 del
13.08.2022, in ragione del valore della domanda e in applicazione dei parametri minimi tenuto conto del carattere documentale della controversia e della modesta attività difensiva svolta.
1787/2022 r.g.a.c. Pag. 4
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara improcedibile l'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo n.
248/2021 emesso dal Tribunale Potenza il 05.04.2021, già dichiarato esecutivo;
2) Condanna al pagamento, in favore del Parte_1 CP_1
, delle spese di lite che si liquidano complessivamente in €
[...]
7.052,00 oltre Iva e Cpa e spese generali al 15%.
Manda la cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Potenza, il 15/12/2025.
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
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