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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 29/01/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2897 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._1
e
C.F. , nato a [...] il [...], CP_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Ida GRIMALDI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
i ricorrenti chiedono di separarsi alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. 2) I coniugi, a specificando che tale determinazione è funzionale e indispensabile ai
fini della risoluzione della crisi coniugale, hanno trovato un accordo in merito ai due
immobili in comproprietà degli stessi in base al quale:
2a) la sig.ra si impegna ed obbliga a cedere, con formale atto notarile CP_1
da perfezionarsi entro 30 gg. dalla pubblicazione della sentenza di separazione, al
signor , che per sua parte si impegna e accetta, la propria quota parte e CP_2
quindi l'esclusiva proprietà dell'immobile adibito a casa coniugale e sito in Vicenza Via
Rolle n. 168, così catastalmente individuato:
- Comune di Vicenza, Catasto Fabbricati;
- Foglio 60 Particella 25423, coi m.n.:
- 1212 Sub 2. Via Rolle P.T. 1° 2° Int. Cat. A/2 Classe 03, 8 vani – Rendita 867,65
euro;
- 1212 Sub 3.Via Rolle P.T. Int. Cat. C/6 classe 05 – 51 m2 – Rendita 210,71 euro;
2b) Il sig. , contestualmente, si impegna ed obbliga a cedere, con formale CP_2
atto notarile da perfezionarsi entro 30 gg. dalla pubblicazione della sentenza di
separazione alla signora , che per parte sua si impegna e accetta, la CP_1
propria quota parte e quindi l'esclusiva proprietà dell'immobile sito nel Comune di
Vicenza, Strada delle Maddalene n. 23/c-d, censito nel Catasto Fabbricati, così
catastalmente individuato:
- Comune di Vicenza, Catasto Fabbricati;
- Foglio 60 Particella 769 Cat. A/3 classe 04 , 3 vani – Partita 1037285 - Rendita 193,67
euro;
Le cessioni delle rispettive quote di proprietà del 50% delle abitazioni sopra descritte
rispettivamente ai punti a) e b) da parte di ciascun coniuge, che assumono valore
essenziale negli accordi , vengono fatte al corrispettivo pattuito in favore della OR
in euro 75.000/00 e pari alla differenza del valore tra i due immobili CP_1 dovuta al maggior valore dell'immobile adibito a casa coniugale e sito in Vicenza Via
Rolle n. 168 che sarà attribuito per intero al Sig. con l'arredo ivi esistente. Dette CP_2
cessioni dovranno formalizzarsi contestualmente per entrambi gli immobili entro 30 gg.
dalla pubblicazione della sentenza di separazione presso il Notaio che già scelto dai
coniugi.
Il corrispettivo pattuito sarà versato dal Sig. con le seguenti modalità: CP_2
- la somma di € 53.400 sarà versata alla OR , a mezzo di bonifico CP_1
bancario, entro la data dell'udienza che sarà fissata dal Presidente del Tribunale di
Vicenza avanti al Giudice relatore;
in tale sede il Sig. consegnerà alla OR CP_2
ttestazione di bonifico di avvenuto versamento;
CP_1
- la restante somma di € 21.600 sarà versata alla OR in 36 rate CP_1
mensili da € 600 tramite bonifico bancario entro e non oltre il 5 di ogni mese e a
decorrere dal mese successivo alla comparizione delle parti avanti al Tribunale di
Vicenza.
I Trasferimenti immobiliari di cui sopra costituiscono elementi funzionali e
indispensabili ai fini della soluzione della crisi matrimoniale (circolare 27/E del
21.06.2012 e circolare 2/E del 21.04.2014); a tal fine, le parti dichiarano sin d'ora di
volersi avvalere delle agevolazioni fiscali (totale esenzione dall'imposta di bollo, di
registro e da ogni altra tassa) di cui all'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74, come
modificato dalla Corte Costituzionale (Ag. Entrate, risoluzione n. 65/E del 16.07.2015).
Spese notarili e di registrazione, trascrizione e catastali a carico dei coniugi in parti
uguali nella misura del 50% ciascuno.
3) I coniugi si dichiarano ciascuno economicamente autosufficiente, cosicché non è
previsto alcun assegno di separazione né alcuna forma di contributo reciproco.
4) Spese e competenze del presente procedimento integralmente compensate”. Conclusioni del Pubblico Ministero:
Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 1/08/2024 i coniugi indicati in epigrafe,
premesso di aver contratto matrimonio in LA IC (VI) in data 2/06/1991, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 29/11/2024 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e non hanno avanzato pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c.,
le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché
questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e CP_1 CP_2
uniti in matrimonio in LA IC (VI) in data 2/06/1991 con atto trascritto al n.
15, parte II, serie A, anno 1991, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LA
IC (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 28.1.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2897 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._1
e
C.F. , nato a [...] il [...], CP_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Ida GRIMALDI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
i ricorrenti chiedono di separarsi alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. 2) I coniugi, a specificando che tale determinazione è funzionale e indispensabile ai
fini della risoluzione della crisi coniugale, hanno trovato un accordo in merito ai due
immobili in comproprietà degli stessi in base al quale:
2a) la sig.ra si impegna ed obbliga a cedere, con formale atto notarile CP_1
da perfezionarsi entro 30 gg. dalla pubblicazione della sentenza di separazione, al
signor , che per sua parte si impegna e accetta, la propria quota parte e CP_2
quindi l'esclusiva proprietà dell'immobile adibito a casa coniugale e sito in Vicenza Via
Rolle n. 168, così catastalmente individuato:
- Comune di Vicenza, Catasto Fabbricati;
- Foglio 60 Particella 25423, coi m.n.:
- 1212 Sub 2. Via Rolle P.T. 1° 2° Int. Cat. A/2 Classe 03, 8 vani – Rendita 867,65
euro;
- 1212 Sub 3.Via Rolle P.T. Int. Cat. C/6 classe 05 – 51 m2 – Rendita 210,71 euro;
2b) Il sig. , contestualmente, si impegna ed obbliga a cedere, con formale CP_2
atto notarile da perfezionarsi entro 30 gg. dalla pubblicazione della sentenza di
separazione alla signora , che per parte sua si impegna e accetta, la CP_1
propria quota parte e quindi l'esclusiva proprietà dell'immobile sito nel Comune di
Vicenza, Strada delle Maddalene n. 23/c-d, censito nel Catasto Fabbricati, così
catastalmente individuato:
- Comune di Vicenza, Catasto Fabbricati;
- Foglio 60 Particella 769 Cat. A/3 classe 04 , 3 vani – Partita 1037285 - Rendita 193,67
euro;
Le cessioni delle rispettive quote di proprietà del 50% delle abitazioni sopra descritte
rispettivamente ai punti a) e b) da parte di ciascun coniuge, che assumono valore
essenziale negli accordi , vengono fatte al corrispettivo pattuito in favore della OR
in euro 75.000/00 e pari alla differenza del valore tra i due immobili CP_1 dovuta al maggior valore dell'immobile adibito a casa coniugale e sito in Vicenza Via
Rolle n. 168 che sarà attribuito per intero al Sig. con l'arredo ivi esistente. Dette CP_2
cessioni dovranno formalizzarsi contestualmente per entrambi gli immobili entro 30 gg.
dalla pubblicazione della sentenza di separazione presso il Notaio che già scelto dai
coniugi.
Il corrispettivo pattuito sarà versato dal Sig. con le seguenti modalità: CP_2
- la somma di € 53.400 sarà versata alla OR , a mezzo di bonifico CP_1
bancario, entro la data dell'udienza che sarà fissata dal Presidente del Tribunale di
Vicenza avanti al Giudice relatore;
in tale sede il Sig. consegnerà alla OR CP_2
ttestazione di bonifico di avvenuto versamento;
CP_1
- la restante somma di € 21.600 sarà versata alla OR in 36 rate CP_1
mensili da € 600 tramite bonifico bancario entro e non oltre il 5 di ogni mese e a
decorrere dal mese successivo alla comparizione delle parti avanti al Tribunale di
Vicenza.
I Trasferimenti immobiliari di cui sopra costituiscono elementi funzionali e
indispensabili ai fini della soluzione della crisi matrimoniale (circolare 27/E del
21.06.2012 e circolare 2/E del 21.04.2014); a tal fine, le parti dichiarano sin d'ora di
volersi avvalere delle agevolazioni fiscali (totale esenzione dall'imposta di bollo, di
registro e da ogni altra tassa) di cui all'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74, come
modificato dalla Corte Costituzionale (Ag. Entrate, risoluzione n. 65/E del 16.07.2015).
Spese notarili e di registrazione, trascrizione e catastali a carico dei coniugi in parti
uguali nella misura del 50% ciascuno.
3) I coniugi si dichiarano ciascuno economicamente autosufficiente, cosicché non è
previsto alcun assegno di separazione né alcuna forma di contributo reciproco.
4) Spese e competenze del presente procedimento integralmente compensate”. Conclusioni del Pubblico Ministero:
Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 1/08/2024 i coniugi indicati in epigrafe,
premesso di aver contratto matrimonio in LA IC (VI) in data 2/06/1991, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 29/11/2024 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e non hanno avanzato pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c.,
le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché
questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e CP_1 CP_2
uniti in matrimonio in LA IC (VI) in data 2/06/1991 con atto trascritto al n.
15, parte II, serie A, anno 1991, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LA
IC (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 28.1.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo