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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/04/2025, n. 1944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1944 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
PROC. N. 15356/2022 R.G.
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE V CIVILE-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 15356/2022 R.G.A.C. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 4.04.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice Unico, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa
Manuela Scarcella lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 4 APRILE 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero N. 15356/2022 R.G.
promossa da
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata, in Giarre, Via Callipoli n. 111, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Grasso
1 dal quale è rappresentata e difesa per procura in atti
-attore-
CONTRO
, in persona del Sindaco pro tempore, c.f. , Controparte_1 P.IVA_1
-Convenuto contumace-
le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
-- -- --
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione conveniva in giudizio il IN Parte_1 Controparte_1
VIA PRELIMINARE: al fine di disporre la sospensione del provvedimento opposto;
NEL MERITO: al fine di accertare e dichiarare non dovute le somme richieste con il provvedimento opposto per le ragioni di cui in premessa;
Conseguentemente annullare e comunque dichiarare inefficace l'avviso di accertamento impugnato;
Con vittoria di spese e compensi.
Precisava, a tal riguardo di essere usufruttuaria di una villetta per civile abitazione sita in CP_1
Via Cassone n. 94, e quindi intestataria della relativa utenza idrica, e che in data 3.11. 2022 il
[...]
le notificava un avviso di accertamento esecutivo Entrate Patrimoniali n. Controparte_1
1576 del 09/05/2022, con cui le intimava di pagare la somma di € 10.663,64 entro il termine di giorni sessanta dalla notifica, relativa alla fattura n. 3588 del 01/10/2020 dell'importo di € 744,68 e alla fattura n. 2972 del 20/05/2021 dell'importo di € 8.900,63, entrambe relative all'utenza idrica n. 4715, oltre € 10,65 per spese di notifica ed € 1.007,68 per interessi e penale ritardato pagamento.
Eccepiva, pertanto, l'abnormità delle richiamate fatture perché riferite ad utenza domestica per giunta di un immobile adibito a seconda casa, la cui la fruizione è limitata a poche settimane l'anno; precisava, infatti, che la media dei consumi delle precedenti fatture ammonta a poche decine di euro, come da allegati che depositava in atti. Precisava ancora che, alla fine dell'estate del 2019, l'ufficio idrico aveva rilevato una anomala contabilizzazione dei consumi di acqua nell'utenza per cui è causa, tant'è che, pensando ad un malfunzionamento del contatore, aveva provveduto alla sua sostituzione;
Precisava che lo stesso fontaniere che aveva provveduto alla sostituzione del contatore, sig. _1
, successivamente la informava della circostanza che anche il nuovo contatore segnava consumi
[...]
abnormi, il che faceva sospettare una perdita a valle del contatore stesso, per questo la stessa provvedeva a chiudere il contatore che si trova collocato a decine di metri di distanza dall'abitazione in luogo inaccessibile alla proprietaria, su terreno scosceso, peraltro di proprietà altrui, oltre un
2 muretto di recinzione;
precisava, di conseguenza, l'impossibilità per l'utente di potersi rendere conto di una anomalia del genere, anzi, precisava che più volte era stata richiesta lo spostamento del contatore in luogo più vicino all'abitazione, senza mai ricevere riscontro. Precisava, infatti, che nel contratto di concessione per uso domestico dell'acqua potabile, sottoscritto in data 07/02/2011, è espressamente stabilito che “la concessione verrà effettuata a mezzo apposito contatore da installare nella casa dell'utente, secondo le direttive tecniche, il quale si obbliga a provvedere alla relativa manutenzione” ma che tale installazione non è mai avvenuta ed il contatore è stato lasciato esattamente dove si trovava prima della voltura. Precisava, quindi, che, nonostante il contatore fosse già stato chiuso, le perveniva la fattura n. 3588/ID del 1/10/2020 dell'importo di € 744,68, relativa al contatore n. 95051084, che veniva contestata con PEC del 18/11/2020, rimasta senza riscontro, con la quale espressamente si segnalava l'evidente esistenza di una perdita occulta, si chiedeva l'annullamento della fattura invitando a non addebitare nelle successive fatture importi superiori alla media, e si chiedeva lo spostamento del contatore nelle immediate vicinanze dell'abitazione; precisava ancora che le erano pervenute l' ulteriore fattura n. 2972/ID del 20/05/2021 dell'importo di
€ 8.900,63 oltre ad altre fatture relative al nuovo contatore n. 17.708140, contestate con PEC del
01/07/2021 e 13/07/2022, rimaste entrambe senza alcun riscontro.
Precisava, quindi, che, al fine di escludere la tubazione malfunzionante dalla propria abitazione fino al contatore, era stata costretta a creare una nuova tubazione attraverso la proprietà di terzi che ne avevano concesso la servitù. Precisava, infine, di essersi recata più volte presso l'Ufficio Idrico del
Comune di chiedendo invano di conferire con il responsabile. Controparte_1
Nessuno si costituiva per il il quale regolarmente convenuto in giudizio Controparte_1
ha ritenuto di non costituirsi e di cui, pertanto, va dichiarata la contumacia
Chiamata la causa alla prima udienza del 17.03.2023 e ammessa la prova istruttoria richiesta da parte attrice, all'udienza del 17.11.2023 veniva espletata la superiore prova e, accolta l'istanza dell'avvocato di parte attrice volta ad ottenere un rinvio ad un'udienza successiva al settembre 2024, all'udienza del 4.04.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, la causa è stata discussa con il deposito delle predette note e viene decisa.
Nel merito la domanda attorea va accolta per quanto di ragione.
Costituendosi la ha prodotto l'atto di concessione con cui il Parte_1 Controparte_1 concedeva all'odierna attrice “la voltura del contratto n. 475 del tipo “A” uso Domestico, di cui all'art. 3 del vigente Regolamento Comunale, in abbonamento annuale di mc 160 di acqua potabile, da derivarsi dal contatore dell'acquedotto comunale per l'immobile sito in in via Controparte_1
3 Cassone n. 94. “ ,. In tale contratto era specificato che “La concessione verrà effettuata a mezzo apposito contatore da installare nella casa dell'utente, secondo le direttive tecniche, il quale si obbliga a provvedere alla relativa manutenzione. L'abbonamento ha la durata di un anno, prorogabile di anno in anno, ove non verrà disdetto dal o dall'utente, entro il mese di ottobre CP_1 dell'anno precedente alla scadenza”
E' quindi evidente che nel caso che ci occupa ci troviamo di fronte ad un contratto di somministrazione.
Secondo quanto affermato più volte dalla consolidata Giurisprudenza in materia di contratto di fornitura d'acqua, nella verifica dei consumi da porre a fondamento del calcolo dei corrispettivi, ove sorga contestazione sulla causa di una eccedenza sospetta, in quanto non corrispondente al normale fabbisogno, occorre stabilire preliminarmente se essa dipenda da vizio del contatore, da errore di lettura o di trascrizione, ovvero da perdita occulta nell'impianto idrico sul lato interno, con esclusione, cioè, di un malfunzionamento dell'apparecchio di misura o di un altro fattore proprio dell'organizzazione del servizio e, in sostanza, se la causa della elevata entità del consumo in contestazione sia imputabile al gestore o all'utente. Quest'ultimo, qualora si riveli fondata la denuncia in ordine al consumo abnorme, annotato a debito nelle scritture contabili unilateralmente tenute dal gestore, in un certo periodo di tempo, non è liberato dall'obbligazione di corrispondere la somma dovuta, bensì è tenuto a pagare la somma determinabile secondo criteri di carattere presuntivo volti a far accertare i consumi presumibili, quali possono essere storicamente desunti da misure anteriori o posteriori ovvero, in difetto, statisticamente delineati per una utenza caratterizzata dalla medesima tipologia d'uso e, se domestico, destinata a servizio del medesimo numero di persone: in altri termini, quello che cambia è soltanto il modo di determinare il corrispettivo della somministrazione e non l'obbligo di pagarlo, a norma dell'art. 1562, comma 2, c.c., secondo le scadenze convenute.
Sul piano processuale, occorre inoltre osservare che, in accordo con le regole generali, pur incombendo sulla parte debitrice l'onere di provare l'estinzione dell'obbligazione su di essa gravante,
l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto di cui all'art. 2697 c.c. grava pur sempre su colui che se ne proclama titolare e che intende farlo valere, che, nel caso di specie, coincide con la società opposta, che mantiene la posizione di attore sostanziale onerato della prova dei fatti costitutivi del credito.
Nello specifico, ai fini della risoluzione del tipo di controversia che qui ci occupa, il criterio generale viene declinato dalla giurisprudenza nel senso che, qualora l'utente lamenti l'addebito di un consumo anomalo, eccedente il suo normale fabbisogno o spropositato rispetto ai consumi “ordinari” solitamente registrati, contestando specificamente l'affidabilità del valore indicato, è esclusa
4 l'esistenza di qualsivoglia privilegio probatorio in capo al gestore fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, assistito da una mera presunzione semplice di veridicità, dovendosi addossare a quest'ultimo la dimostrazione del buon funzionamento del contatore e della corrispondenza tra la misura letta e quella trascritta in fattura (cfr. Cass. n. 13193 del 2011, con cui si afferma, per analogia,
l'applicabilità al contratto di utenza idrica dei principi relativi al contratto di utenza telefonica, già espressi da Cass. n. 10313 del 2004; cfr. altresì Cass. n. 1236 del 2003 e Cass. n. 17041 del 2002, oltre a Cass. n. 19154 del 2018 e a Cass. n. 6562 del 2019). Secondo quanto più di recente affermato, in caso di specifica contestazione da parte dell'utente circa i consumi addebitati a causa del malfunzionamento del contatore e dimostrazione dell'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo, eventualmente, al dato di consumo normalmente rilevato in periodi analoghi a quello considerato nei quali egli ha svolto la sua abituale attività, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione), spetta al somministrante, in forza del principio di vicinanza della prova, dimostrare il regolare funzionamento del contatore e, solo in caso affermativo, spetta al fruitore dimostrare che l'eccessività dei consumi sia dovuta a fattori esterni al suo controllo, che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, adottando ogni possibile cautela ed anche vigilando per evitare eventuali intrusioni di terzi, in grado di alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (v. Cass. n. 23699 del 2016, sulla rilevazione dei consumi idrici e, da ultimo, Cass. n. 297 del 2020)
Svolta la prova istruttoria, il teste , che fino a settembre del 2020 lavorava per il Persona_1
, ha confermato di avere sostituito il contatore Controparte_2 presso l'immobile di via Cassone 94 nel 2019. Lo stesso ha, per altro, confermato che il contatore era distante rispetto all'immobile della più precisamente a confine con un'altra proprietà, anzi Parte_1
ha precisato che per raggiungerla occorre superare una villetta alla quale si accede attraverso un cancello e ancora, che il contatore è posizione dietro un muretto di confine tra questa villetta ed un boschetto. Lo stesso ha, altresì, dichiarato che in occasione del suo accesso il contatore girava quindi evidentemente vi era erogazione di acqua, pertanto, non trovata la GN , ha fatto la Parte_1
relazione al il quale ha provveduto ad avvisare la signora che vi era qualche problema nella CP_1
conduttura idrica dopo il contatore.
Il teste ha dichiarato: “Ricordo che dopo un anno che era stato sostituito il contatore Testimone_1
a seguito di consumi irregolari fu effettuato un'altra lettura del contatore da parte di personale del
Comune, il quale ci riferì di chiudere subito il contatore poiché vi erano degli evidenti problemi legati alla tubatura che io e mia moglie dopo un po' abbiamo fatto sostituire e subito dopo i consumi si sono ridotti. Preciso che sebbene tubature private queste attraversano anche altri proprietari che ci
5 hanno concesso il passaggio dell'acqua. Preciso, infatti, che sono state inoltrate diverse richieste al per lo spostamento del contatore poiché allo stato la sua collocazione, avvenuto in tempi CP_1 remoti dal Comune, è assolutamente inagibile”
Parte attrice, oltre alla richiamata concessione, ha prodotto le fatture riferite ai periodi precedenti rispetto al periodo riferito alla fattura per cui è causa ed in particolare la Fatture 9739 e 3645/ID relative al periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2018 rispettivamente di €. 37,42 a titolo di acconto ed €.
45,00 a titolo di saldo;
Le fatture 8700 / ID e 8701/ID rispettivamente di €. 27,75 la prima, riferita al periodo 01.01.2019/ 05.09.2019 e di €. 12,67,67 la seconda, riferita al periodo 06.09.2019/
31.12.2019. Ha, pertanto, dato prova dell'abnormità delle somme richieste frutto di una evidente problematica.
Ha prodotto, altresì, le PEC del 01/07/2021 e del 13/07/2022, che richiamavano entrambe la PEC del
18.11.2020, con le quali la ha contestato l'addebito di consumi superiori alla media, Parte_1
denunciando una perdita nella tubazione non imputabile a sè, evidenziando come dal mese di agosto del 2020 al 25 marzo 2021 il contatore dell'utenza intestato alla stessa fosse rimasto chiuso, e, pur tuttavia, dagli atti di causa risulta che la fattura n. 3588/ID del 1/10/2020 dell'importo di € 744,68 è riferita al periodo 1.01.2019 al 5.09.2019 mentre la fattura 2972/ID del 20/05/2021 dell'importo di €
8.900,63 è riferita al periodo 5.09.2019 al 31.12.2020. Ha così dato prova di avere impiegato la necessaria diligenza e di avere posto in essere quanto era nella propria disponibilità al fine di risolvere la problematica riscontrata.
A fronte di tali risultanze probatorie, relative tanto all'anomalia dei consumi contestati all'odierna attrice nel predetto periodo da parte del Comune di quanto alle ripetute denunce e Controparte_1 richieste di effettuare l'installazione del contatore in un sito più accessibile come contrattualmente stabilito, la convenuta, al contrario, è rimasta inadempiente ai propri obblighi in quanto non ha dato seguito all'obbligo contrattuale di installare un apposito contatore nella casa dell'utente, secondo le direttive tecniche, rendendo così impossibile a quest'ultima il relativo obbligo di provvedere alla relativa manutenzione, e di conseguenza anche di effettuato tempestivamente i necessari controlli sul proprio impianto;
.
Per altro, la stessa regolarmente convenuta in giudizio non ha ritenuto di costituirsi al fine di contestare quanto asserito dall'attrice.
Ne deriva quindi che, alla luce delle contestazioni dell'attrice, non si ritiene raggiunta la prova dei fatti costitutivi del credito azionato di cui all' avviso di accertamento esecutivo Entrate Patrimoniali
n. 1576 del 09/05/2022,
6 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania V Sezione Civile, in funzione di Giudice Unico, in persona del Giudice
Onorario, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 15356/2022 proposto da Parte_1
contro disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa
[...] Controparte_1
Accoglie la domanda formulata dall'attore e per l'effetto annulla l'avviso di accertamento esecutivo
Entrate Patrimoniali n. 1576 del 09/05/2022,
Condanna il al pagamento delle spese legali in favore di Controparte_1 Parte_1
liquidate in € 5.077,00 per compensi, oltre accessori di legge;
[...]
Sentenza resa ex articoli 127 ter pubblicata mediante deposito telematico ed allegazione al verbale, senza previa lettura alle parti.
Catania 04.04.2025 Il G.O.P.
Dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
7
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE V CIVILE-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 15356/2022 R.G.A.C. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 4.04.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice Unico, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa
Manuela Scarcella lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 4 APRILE 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero N. 15356/2022 R.G.
promossa da
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata, in Giarre, Via Callipoli n. 111, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Grasso
1 dal quale è rappresentata e difesa per procura in atti
-attore-
CONTRO
, in persona del Sindaco pro tempore, c.f. , Controparte_1 P.IVA_1
-Convenuto contumace-
le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
-- -- --
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione conveniva in giudizio il IN Parte_1 Controparte_1
VIA PRELIMINARE: al fine di disporre la sospensione del provvedimento opposto;
NEL MERITO: al fine di accertare e dichiarare non dovute le somme richieste con il provvedimento opposto per le ragioni di cui in premessa;
Conseguentemente annullare e comunque dichiarare inefficace l'avviso di accertamento impugnato;
Con vittoria di spese e compensi.
Precisava, a tal riguardo di essere usufruttuaria di una villetta per civile abitazione sita in CP_1
Via Cassone n. 94, e quindi intestataria della relativa utenza idrica, e che in data 3.11. 2022 il
[...]
le notificava un avviso di accertamento esecutivo Entrate Patrimoniali n. Controparte_1
1576 del 09/05/2022, con cui le intimava di pagare la somma di € 10.663,64 entro il termine di giorni sessanta dalla notifica, relativa alla fattura n. 3588 del 01/10/2020 dell'importo di € 744,68 e alla fattura n. 2972 del 20/05/2021 dell'importo di € 8.900,63, entrambe relative all'utenza idrica n. 4715, oltre € 10,65 per spese di notifica ed € 1.007,68 per interessi e penale ritardato pagamento.
Eccepiva, pertanto, l'abnormità delle richiamate fatture perché riferite ad utenza domestica per giunta di un immobile adibito a seconda casa, la cui la fruizione è limitata a poche settimane l'anno; precisava, infatti, che la media dei consumi delle precedenti fatture ammonta a poche decine di euro, come da allegati che depositava in atti. Precisava ancora che, alla fine dell'estate del 2019, l'ufficio idrico aveva rilevato una anomala contabilizzazione dei consumi di acqua nell'utenza per cui è causa, tant'è che, pensando ad un malfunzionamento del contatore, aveva provveduto alla sua sostituzione;
Precisava che lo stesso fontaniere che aveva provveduto alla sostituzione del contatore, sig. _1
, successivamente la informava della circostanza che anche il nuovo contatore segnava consumi
[...]
abnormi, il che faceva sospettare una perdita a valle del contatore stesso, per questo la stessa provvedeva a chiudere il contatore che si trova collocato a decine di metri di distanza dall'abitazione in luogo inaccessibile alla proprietaria, su terreno scosceso, peraltro di proprietà altrui, oltre un
2 muretto di recinzione;
precisava, di conseguenza, l'impossibilità per l'utente di potersi rendere conto di una anomalia del genere, anzi, precisava che più volte era stata richiesta lo spostamento del contatore in luogo più vicino all'abitazione, senza mai ricevere riscontro. Precisava, infatti, che nel contratto di concessione per uso domestico dell'acqua potabile, sottoscritto in data 07/02/2011, è espressamente stabilito che “la concessione verrà effettuata a mezzo apposito contatore da installare nella casa dell'utente, secondo le direttive tecniche, il quale si obbliga a provvedere alla relativa manutenzione” ma che tale installazione non è mai avvenuta ed il contatore è stato lasciato esattamente dove si trovava prima della voltura. Precisava, quindi, che, nonostante il contatore fosse già stato chiuso, le perveniva la fattura n. 3588/ID del 1/10/2020 dell'importo di € 744,68, relativa al contatore n. 95051084, che veniva contestata con PEC del 18/11/2020, rimasta senza riscontro, con la quale espressamente si segnalava l'evidente esistenza di una perdita occulta, si chiedeva l'annullamento della fattura invitando a non addebitare nelle successive fatture importi superiori alla media, e si chiedeva lo spostamento del contatore nelle immediate vicinanze dell'abitazione; precisava ancora che le erano pervenute l' ulteriore fattura n. 2972/ID del 20/05/2021 dell'importo di
€ 8.900,63 oltre ad altre fatture relative al nuovo contatore n. 17.708140, contestate con PEC del
01/07/2021 e 13/07/2022, rimaste entrambe senza alcun riscontro.
Precisava, quindi, che, al fine di escludere la tubazione malfunzionante dalla propria abitazione fino al contatore, era stata costretta a creare una nuova tubazione attraverso la proprietà di terzi che ne avevano concesso la servitù. Precisava, infine, di essersi recata più volte presso l'Ufficio Idrico del
Comune di chiedendo invano di conferire con il responsabile. Controparte_1
Nessuno si costituiva per il il quale regolarmente convenuto in giudizio Controparte_1
ha ritenuto di non costituirsi e di cui, pertanto, va dichiarata la contumacia
Chiamata la causa alla prima udienza del 17.03.2023 e ammessa la prova istruttoria richiesta da parte attrice, all'udienza del 17.11.2023 veniva espletata la superiore prova e, accolta l'istanza dell'avvocato di parte attrice volta ad ottenere un rinvio ad un'udienza successiva al settembre 2024, all'udienza del 4.04.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, la causa è stata discussa con il deposito delle predette note e viene decisa.
Nel merito la domanda attorea va accolta per quanto di ragione.
Costituendosi la ha prodotto l'atto di concessione con cui il Parte_1 Controparte_1 concedeva all'odierna attrice “la voltura del contratto n. 475 del tipo “A” uso Domestico, di cui all'art. 3 del vigente Regolamento Comunale, in abbonamento annuale di mc 160 di acqua potabile, da derivarsi dal contatore dell'acquedotto comunale per l'immobile sito in in via Controparte_1
3 Cassone n. 94. “ ,. In tale contratto era specificato che “La concessione verrà effettuata a mezzo apposito contatore da installare nella casa dell'utente, secondo le direttive tecniche, il quale si obbliga a provvedere alla relativa manutenzione. L'abbonamento ha la durata di un anno, prorogabile di anno in anno, ove non verrà disdetto dal o dall'utente, entro il mese di ottobre CP_1 dell'anno precedente alla scadenza”
E' quindi evidente che nel caso che ci occupa ci troviamo di fronte ad un contratto di somministrazione.
Secondo quanto affermato più volte dalla consolidata Giurisprudenza in materia di contratto di fornitura d'acqua, nella verifica dei consumi da porre a fondamento del calcolo dei corrispettivi, ove sorga contestazione sulla causa di una eccedenza sospetta, in quanto non corrispondente al normale fabbisogno, occorre stabilire preliminarmente se essa dipenda da vizio del contatore, da errore di lettura o di trascrizione, ovvero da perdita occulta nell'impianto idrico sul lato interno, con esclusione, cioè, di un malfunzionamento dell'apparecchio di misura o di un altro fattore proprio dell'organizzazione del servizio e, in sostanza, se la causa della elevata entità del consumo in contestazione sia imputabile al gestore o all'utente. Quest'ultimo, qualora si riveli fondata la denuncia in ordine al consumo abnorme, annotato a debito nelle scritture contabili unilateralmente tenute dal gestore, in un certo periodo di tempo, non è liberato dall'obbligazione di corrispondere la somma dovuta, bensì è tenuto a pagare la somma determinabile secondo criteri di carattere presuntivo volti a far accertare i consumi presumibili, quali possono essere storicamente desunti da misure anteriori o posteriori ovvero, in difetto, statisticamente delineati per una utenza caratterizzata dalla medesima tipologia d'uso e, se domestico, destinata a servizio del medesimo numero di persone: in altri termini, quello che cambia è soltanto il modo di determinare il corrispettivo della somministrazione e non l'obbligo di pagarlo, a norma dell'art. 1562, comma 2, c.c., secondo le scadenze convenute.
Sul piano processuale, occorre inoltre osservare che, in accordo con le regole generali, pur incombendo sulla parte debitrice l'onere di provare l'estinzione dell'obbligazione su di essa gravante,
l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto di cui all'art. 2697 c.c. grava pur sempre su colui che se ne proclama titolare e che intende farlo valere, che, nel caso di specie, coincide con la società opposta, che mantiene la posizione di attore sostanziale onerato della prova dei fatti costitutivi del credito.
Nello specifico, ai fini della risoluzione del tipo di controversia che qui ci occupa, il criterio generale viene declinato dalla giurisprudenza nel senso che, qualora l'utente lamenti l'addebito di un consumo anomalo, eccedente il suo normale fabbisogno o spropositato rispetto ai consumi “ordinari” solitamente registrati, contestando specificamente l'affidabilità del valore indicato, è esclusa
4 l'esistenza di qualsivoglia privilegio probatorio in capo al gestore fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, assistito da una mera presunzione semplice di veridicità, dovendosi addossare a quest'ultimo la dimostrazione del buon funzionamento del contatore e della corrispondenza tra la misura letta e quella trascritta in fattura (cfr. Cass. n. 13193 del 2011, con cui si afferma, per analogia,
l'applicabilità al contratto di utenza idrica dei principi relativi al contratto di utenza telefonica, già espressi da Cass. n. 10313 del 2004; cfr. altresì Cass. n. 1236 del 2003 e Cass. n. 17041 del 2002, oltre a Cass. n. 19154 del 2018 e a Cass. n. 6562 del 2019). Secondo quanto più di recente affermato, in caso di specifica contestazione da parte dell'utente circa i consumi addebitati a causa del malfunzionamento del contatore e dimostrazione dell'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo, eventualmente, al dato di consumo normalmente rilevato in periodi analoghi a quello considerato nei quali egli ha svolto la sua abituale attività, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione), spetta al somministrante, in forza del principio di vicinanza della prova, dimostrare il regolare funzionamento del contatore e, solo in caso affermativo, spetta al fruitore dimostrare che l'eccessività dei consumi sia dovuta a fattori esterni al suo controllo, che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, adottando ogni possibile cautela ed anche vigilando per evitare eventuali intrusioni di terzi, in grado di alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (v. Cass. n. 23699 del 2016, sulla rilevazione dei consumi idrici e, da ultimo, Cass. n. 297 del 2020)
Svolta la prova istruttoria, il teste , che fino a settembre del 2020 lavorava per il Persona_1
, ha confermato di avere sostituito il contatore Controparte_2 presso l'immobile di via Cassone 94 nel 2019. Lo stesso ha, per altro, confermato che il contatore era distante rispetto all'immobile della più precisamente a confine con un'altra proprietà, anzi Parte_1
ha precisato che per raggiungerla occorre superare una villetta alla quale si accede attraverso un cancello e ancora, che il contatore è posizione dietro un muretto di confine tra questa villetta ed un boschetto. Lo stesso ha, altresì, dichiarato che in occasione del suo accesso il contatore girava quindi evidentemente vi era erogazione di acqua, pertanto, non trovata la GN , ha fatto la Parte_1
relazione al il quale ha provveduto ad avvisare la signora che vi era qualche problema nella CP_1
conduttura idrica dopo il contatore.
Il teste ha dichiarato: “Ricordo che dopo un anno che era stato sostituito il contatore Testimone_1
a seguito di consumi irregolari fu effettuato un'altra lettura del contatore da parte di personale del
Comune, il quale ci riferì di chiudere subito il contatore poiché vi erano degli evidenti problemi legati alla tubatura che io e mia moglie dopo un po' abbiamo fatto sostituire e subito dopo i consumi si sono ridotti. Preciso che sebbene tubature private queste attraversano anche altri proprietari che ci
5 hanno concesso il passaggio dell'acqua. Preciso, infatti, che sono state inoltrate diverse richieste al per lo spostamento del contatore poiché allo stato la sua collocazione, avvenuto in tempi CP_1 remoti dal Comune, è assolutamente inagibile”
Parte attrice, oltre alla richiamata concessione, ha prodotto le fatture riferite ai periodi precedenti rispetto al periodo riferito alla fattura per cui è causa ed in particolare la Fatture 9739 e 3645/ID relative al periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2018 rispettivamente di €. 37,42 a titolo di acconto ed €.
45,00 a titolo di saldo;
Le fatture 8700 / ID e 8701/ID rispettivamente di €. 27,75 la prima, riferita al periodo 01.01.2019/ 05.09.2019 e di €. 12,67,67 la seconda, riferita al periodo 06.09.2019/
31.12.2019. Ha, pertanto, dato prova dell'abnormità delle somme richieste frutto di una evidente problematica.
Ha prodotto, altresì, le PEC del 01/07/2021 e del 13/07/2022, che richiamavano entrambe la PEC del
18.11.2020, con le quali la ha contestato l'addebito di consumi superiori alla media, Parte_1
denunciando una perdita nella tubazione non imputabile a sè, evidenziando come dal mese di agosto del 2020 al 25 marzo 2021 il contatore dell'utenza intestato alla stessa fosse rimasto chiuso, e, pur tuttavia, dagli atti di causa risulta che la fattura n. 3588/ID del 1/10/2020 dell'importo di € 744,68 è riferita al periodo 1.01.2019 al 5.09.2019 mentre la fattura 2972/ID del 20/05/2021 dell'importo di €
8.900,63 è riferita al periodo 5.09.2019 al 31.12.2020. Ha così dato prova di avere impiegato la necessaria diligenza e di avere posto in essere quanto era nella propria disponibilità al fine di risolvere la problematica riscontrata.
A fronte di tali risultanze probatorie, relative tanto all'anomalia dei consumi contestati all'odierna attrice nel predetto periodo da parte del Comune di quanto alle ripetute denunce e Controparte_1 richieste di effettuare l'installazione del contatore in un sito più accessibile come contrattualmente stabilito, la convenuta, al contrario, è rimasta inadempiente ai propri obblighi in quanto non ha dato seguito all'obbligo contrattuale di installare un apposito contatore nella casa dell'utente, secondo le direttive tecniche, rendendo così impossibile a quest'ultima il relativo obbligo di provvedere alla relativa manutenzione, e di conseguenza anche di effettuato tempestivamente i necessari controlli sul proprio impianto;
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Per altro, la stessa regolarmente convenuta in giudizio non ha ritenuto di costituirsi al fine di contestare quanto asserito dall'attrice.
Ne deriva quindi che, alla luce delle contestazioni dell'attrice, non si ritiene raggiunta la prova dei fatti costitutivi del credito azionato di cui all' avviso di accertamento esecutivo Entrate Patrimoniali
n. 1576 del 09/05/2022,
6 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania V Sezione Civile, in funzione di Giudice Unico, in persona del Giudice
Onorario, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 15356/2022 proposto da Parte_1
contro disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa
[...] Controparte_1
Accoglie la domanda formulata dall'attore e per l'effetto annulla l'avviso di accertamento esecutivo
Entrate Patrimoniali n. 1576 del 09/05/2022,
Condanna il al pagamento delle spese legali in favore di Controparte_1 Parte_1
liquidate in € 5.077,00 per compensi, oltre accessori di legge;
[...]
Sentenza resa ex articoli 127 ter pubblicata mediante deposito telematico ed allegazione al verbale, senza previa lettura alle parti.
Catania 04.04.2025 Il G.O.P.
Dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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