Sentenza 17 aprile 2023
Rigetto
Sentenza 30 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 30/03/2026, n. 2593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2593 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02593/2026REG.PROV.COLL.
N. 09551/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9551 del 2023, proposto dal signor ED NA, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Poli e Alberto Munari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
il Comune di Forte dei Marmi, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Marina Vannucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la signora LA RI AR, non costituita in giudizio
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per la Toscana, n. 405 del 17 aprile 2023, resa inter partes , concernente un diniego di condono edilizio.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Forte dei Marmi;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 11 febbraio 2026 il consigliere NN AB e uditi per le parti gli avvocati Alberto Munari e Marina Vannucci;
Viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso n. 667 del 2021, proposto innanzi al T.a.r. per la Toscana, la sig.ra LA RI AR aveva chiesto l’annullamento:
a ) del provvedimento prot. 5035 del 17 febbraio 2021 (notificato alla ricorrente il 2 marzo 2021), con il quale il Comune di Forte dei Marmi ha rigettato la domanda di condono presentata in data 1° marzo 1995 dalla signora AR EL RI con riferimento all’immobile di proprietà, posto in Forte dei Marmi;
b ) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché di incognito numero e data.
1.1. A sostegno del ricorso aveva dedotto quanto segue:
i) la domanda di condono relativa all’edificio principale doveva essere archiviata, perché non necessaria, o comunque accolta.
ii) il provvedimento di diniego del condono sarebbe stato adottato sulla base di un’attività istruttoria carente, senza tener conto del fatto che gli interventi da sanare avrebbero potuto essere eccezionalmente autorizzati, in base alla disciplina dettata dall’art. 338, comma 5 del T.U. leggi sanitarie 1934, come modificato dalla l. n. 983/1957, applicabile ratione temporis ;
iii) il Comune avrebbe omesso di valutare quelle particolari circostanze ravvisabili nella fattispecie che escluderebbero l’esistenza di un rischio effettivo per gli interessi pubblici tutelati e che avrebbero giustificato una deroga una tantum al divieto di edificazione in fascia di rispetto.
2. Nella resistenza dell’Amministrazione comunale, il Tribunale adìto (Sezione III), ha così deciso i gravami al suo esame:
- ha rigettato il ricorso;
- ha condannato la parte ricorrente a corrispondere al Comune resistente la somma di 4.000 € a titolo di compenso per la difesa tecnica, oltre a oneri di legge.
3. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che:
- non vi è prova che gli interventi in difformità e il cambio di destinazione d’uso siano stati effettivamente realizzati nel 1959, epoca di rilascio del certificato di abitabilità;
- la normativa in materia di abitabilità evocata dalla ricorrente, applicabile al caso di specie, non prevede affatto che la relativa licenza possa tener luogo del titolo edilizio e sanare eventuali difformità, ma delinea soltanto il corretto iter procedimentale che deve condurre al riconoscimento dell’abitabilità e impone accertamenti finalizzati esclusivamente alla verifica delle condizioni di salubrità degli edifici;
- nella fascia di rispetto cimiteriale di 200 metri prevista dall’art. 338 del T.U. n. 1265/1934 si ha un vincolo assoluto di inedificabilità, finalizzato ad assicurare protezione alle esigenze di natura igienico sanitaria, a salvaguardare la peculiare sacralità dei luoghi destinati all'inumazione e alla sepoltura e a preservare un'area di possibile espansione della cinta cimiteriale (cfr., tra le tante, T.a.r. Toscana, sez. III, 20 giugno 2022, n. 831; id ., 6 settembre 2021, n. 1157; Cons. Stato, sez. IV, 1 dicembre 2020, n. 7617). Tale vincolo impedisce il rilascio di titoli edilizi ex ante o in sanatoria, con le uniche eccezioni previste dai commi 5 e 7 del T.U. citato.
4. Avverso tale pronuncia la Società ha interposto l’appello in trattazione, notificato il 15 novembre 2023 e depositato il 5 dicembre 2023, lamentando, attraverso dodici motivi di gravame (pagine 6-22), quanto di seguito sintetizzato:
I) la sentenza resa tra il Comune di Forte dei Marmi e la signora LA RI AR interessa beni di proprietà altrui; il dott. NA – quale nuovo proprietario – ha il diritto all’impugnativa della sentenza resa tra altre parti ma che esplica effetti diretti nei propri riguardi, in forza del combinato disposto degli articoli 39 del c.p.c. e 111 del c.p.c.;
II) correttamente la ricorrente di primo grado sottolineava la necessaria archiviazione della domanda di condono in quanto ultronea rispetto alla situazione di fatto esistente;
III) illogica, prima che erronea, sarebbe l’affermazione del T.a.r. sulla asserita assenza di prova in merito alla preesistenza della difformità del fabbricato: nel 1959, al momento del rilascio del certificato di abitabilità del manufatto, il manufatto si trovava nello stesso stato di fatto del 1995 (data di presentazione della domanda di condono);
IV) sarebbe errata la conclusione raggiunta dal T.a.r. in relazione alla presunta mancata collocazione temporale degli interventi, visto che il permesso di abitabilità individua con certezza nel dicembre 1957 il periodo di avvio dei lavori, poi conclusi con l’abitabilità rilasciata nel 1959;
V) il condono ai sensi dell’art. 39 L.724/1994, comma 1, riguardava le opere abusive ultimate entro il 31 dicembre 1993 e che non avessero comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria ovvero, indipendentemente dalla volumetria iniziale o assentita, un ampliamento superiore a 750 metri cubi;
VI) – IX) nel caso di specie ricorrerebbero entrambe le ipotesi derogatorie dettate dalla normativa sul vincolo cimiteriale;
X) la mancata verifica sul luogo comporta la necessità di annullamento del provvedimento o, al limite, di una istruttoria effettuata secondo la normativa del condono;
XI) la fascia di rispetto cimiteriale è di inedificabilità assoluta ma l’art. 338 del TULS prevede possibilità edificatorie, in determinate ipotesi, entro il 10 %. dell’esistente;
XII) il diniego di condono, come formulato del Comune, è illegittimo nella parte in cui comprende anche la porzione preesistente e regolare. Il diniego comporta che tutto l’immobile oggetto di richiesta di condono venga considerato abusivo e da abbattere.
5. L’appellante ha concluso chiedendo, in riforma dell’impugnata sentenza, l’accoglimento del ricorso di primo grado e quindi l’annullamento degli atti con lo stesso impugnati.
6. In data 3 gennaio 2024 il Comune di Forte dei Marmi si è costituito in giudizio al fine di invocare la declaratoria di inammissibilità o comunque il rigetto dell’avverso gravame con vittoria di spese.
7. In data 7 gennaio 2026 parte appellata ha depositato articolata memoria al fine di insistere per il rigetto del gravame.
8. In data 9 gennaio 2026 parte appellante ha depositato memoria al fine di argomentatamente insistere per l’accoglimento del gravame.
9. In data 20-21 gennaio 2026 entrambe le parti hanno depositato memoria di replica al fine di insistere per le rispettive conclusioni.
10. La causa, chiamata per la discussione all’udienza telematica dell’11 febbraio 2026, è stata trattenuta in decisione.
11. L’appello, per le ragioni di cui infra , è infondato
12. Come esposto in narrativa la vicenda di causa è innescata dall’impugnativa un provvedimento di rigetto della domanda di condono per la presenza di vincolo cimiteriale di 200 mt.
Viene innanzitutto in considerazione il fatto che l’odierno appellante è persona diversa dalla ricorrente di primo grado adducendo di avere, nelle more, acquistato l’immobile.
Invero controparte, nel costituirsi in giudizio, eccepisce in primis la potenziale inammissibilità dell’iniziativa processuale di un soggetto estraneo al giudizio originario.
Tale eccezione risulta infondata, in quanto, ai sensi dell’art. 111 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a., va ammessa l’autonoma legittimazione all’appello da parte di chi – come l’appellante – sia subentrato in corso di causa nella titolarità del bene oggetto dell’istanza di condono per cui è causa. Ogni ulteriore eccezione in rito deve reputarsi assorbita in quanto, per le ragioni di cui infra , l’appello risulta destituito di ogni fondamento.
13. Venendo, quindi, alla disamina del merito del gravame se ne deve rilevare l’infondatezza.
I motivi sollevati, stante il loro rispettivo tenore, sono suscettibili di trattazione congiunta e risultano infondati per le seguenti ragioni:
- come correttamente osservato da parte appellata, le opere oggetto di domanda di sanatoria sono ben diverse da quelle risalenti al 1957 ed il vincolo cimiteriale preclude ogni edificazione;
- per il primo aspetto va infatti preso atto di quanto emerge dal “ permesso di abitabilità o di uso” (Doc. 7 del fascicolo di I grado) laddove “ autorizza il AR NN ad abitare o far abitare o ad usare o far usare l’ampliamento della rimessa esistente consistente in numero 1 vano al piano terreno .”;
- trattasi pertanto di non opere non sovrapponibili a quelle, di ben maggiore consistenza, oggetto del diniego di condono tanto più che la stessa sig.ra AR presentava istanza di condono nel 1985 e nel 1995;
- nemmeno può essere accolta la domanda avanzata in via subordinata perché le opere contestate sono del tutto differenti rispetto a quelle appunto risalenti al 1957 trattandosi di una semplice serra;
- gli interventi assentiti nel 1957 e poi nel 1959 al dante causa dell’originaria ricorrente riguardavano solo una ‘stanza ad uso serra per floricoltura’ e poi una rimessa;
- al contrario, gli interventi per cui è causa riguardano certamente una destinazione abitativa e un ampliamento comunque vietato nell’area di rispetto cimiteriale.
- trattasi di interventi pacificamente realizzati all’interno della fascia cimiteriale (che il Regio Decreto n. 1265 del 27 luglio 1934, art. 338, fissa in 200 mt e che, nel Comune di Forte dei Marmi, è stato ridotto a soli 50 mt. sin dal 1978);
- invero i manufatti oggetto del condono per cui è causa sono realizzati a distanza ancora minore dei 50 mt, ragione per cui ricadono di certo nel vincolo di inedificabilità assoluta;
- invero, “ Il vincolo cimiteriale di cui all'art. 338, r.d. n. 1265 del 1934 deve considerarsi di carattere assoluto e tale da imporsi anche su contrastanti previsioni del piano regolatore generale, non consentendo di allocare all'interno della fascia di rispetto né edifici destinati alla residenza, né altre opere non precarie comunque incompatibili con i molteplici interessi che tale fascia intende tutelare. L'assolutezza del vincolo opera, infatti, con riferimento ad ogni singolo fabbricato e per ogni tipo di costruzione trattandosi di un divieto di edificazione posto a tutela della natura e della salubrità dei luoghi, sicché non può ammettersi alcuna distinzione in ragione delle concrete peculiarità dei manufatti, riguardando anche gli eventuali manufatti (in ipotesi) pertinenziali. Trattasi di vincolo che preclude il rilascio della concessione, anche in sanatoria (ai sensi dell'art. 33 legge 28 febbraio 1985 n. 47), senza necessità di compiere valutazioni in ordine alla concreta compatibilità dell'opera con i valori tutelati dal vincolo .” (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 25 novembre 2025, n. 9270; Cons. Stato sez. VI, 11 novembre 2025, n. 8788; Cons. Stato, sez. IV, 1° aprile 2025, n. 2724).
- la presenza del vincolo cimiteriale traspare dalla stessa relazione tecnica di parte (Docc.21 e 23 del fascicolo di I grado) e, come risulta dal riportato orientamento giurisprudenziale, preclude ex se il rilascio della sanatoria;
- la rilevanza incidenza volumetrica dell’abuso, superiore all’aliquota del 10%, traspare con evidenza dalla documentazione di causa (Doc. 24 del fascicolo di primo grado);
- l’immobile, nella sua autonomia strutturale e funzionale, va considerato nella sua complessiva consistenza senza poter distinguere tra le opere a seconda della rispettiva collocazione temporale;
- secondo, infatti, un consolidato orientamento di questo Consiglio di Stato, dal quale non vi è ragione di decampare in questa sede, " la valutazione dell'abuso edilizio presuppone una visione complessiva e non atomistica delle opere realizzate e non si può scomporne una parte per affermarne la sanabilità, in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva non dal singolo intervento a sé stante bensì dall'insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni, per cui l'opera edilizia abusiva deve essere identificata con l'intero complesso immobiliare, atteso che la considerazione atomistica dei singoli interventi non consente di comprendere in modo adeguato l'impatto effettivo degli interventi compiuti ed essendo irrilevante il frazionamento dei singoli interventi avulsi dalla loro incidenza sul contesto immobiliare unitariamente considerato” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 7 ottobre 2024, 8032),
14. Tanto premesso, l’appello deve essere respinto.
15. Le spese del presente grado di giudizio, secondo il canone della soccombenza, sono da porre a carico di parte appellante nella misura stabilita in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 9551/2023), lo respinge.
Condanna parte appellante al rimborso, in favore del Comune di Forte dei Marmi, delle spese del presente grado di giudizio nell’importo di € 4.000,00 (quattromila/00) oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’11 febbraio 2026, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 con l’intervento dei magistrati:
CL ON, Presidente
Raffaello Sestini, Consigliere
NN AB, Consigliere, Estensore
Carmelina Addesso, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN AB | CL ON |
IL SEGRETARIO