Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 1322
CGT2
Sentenza 6 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Legittimazione ad agire

    Il giudice di primo grado ha rigettato il ricorso poiché l'avviso di accertamento era relativo a omessa dichiarazione di ritenute alla fonte da parte della società MI SR, e il ricorso era stato proposto dal Ricorrente_1 personalmente e non in qualità di legale rappresentante della società. La Corte di secondo grado ha confermato la decisione, ritenendo che per contestare l'avviso fosse necessaria la costituzione formale dell'amministratore legale della società, e non di un soggetto che agisce in nome proprio. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione ad agire.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 1322
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1322
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

    Testo completo