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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 11/09/2025, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8395/2025
TRIBUNALE DI UDINE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, Sezione I Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei IGnori Magistrati: dott.sa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. decidendo sul ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di separazione, presentato il
29/07/2025 da:
- Parte_1
e da
- Parte_2 entrambi con il difensore avv. MAGRO CHIARA con l'intervento del P.M. in sede;
sulle seguenti conclusioni delle parti:
“ Accertare e dichiarare la sussistenza di giustificati motivi per la modifica delle condizioni di separazione personale tra la IG.ra e il IG. , così come descritti in Parte_1 Parte_2 narrativa;
Per l'effetto, modificare ulteriormente le condizioni di separazione omologate con Ordinanza del
Tribunale di Udine in data 24 maggio 2004 (R.G. 1170/04) poi modificate con sentenza del Tribunale di Udine di data 08/01/2025 (R.G. 2452/24), ponendo a carico del IG. l'obbligo di Parte_2 versare alla IG.ra un assegno di mantenimento di € 100,00 (cento/00) mensili, Parte_1 rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, a decorrere dalla data della presente sentenza;
Spese legali compensate.” letti gli atti, udite le parti, pronuncia la seguente
SENTENZA
Le parti hanno contratto matrimonio il 16/11/1976 a Fagagna (UD). Con decreto del Tribunale di
Udine del 24/05/2004 è stata omologata la separazione personale consensuale e tra le condizioni era stato previsto a carico del sig. l'obbligo di versare alla moglie un assegno mensile di € Pt_2
300,00, con rivalutazione annuale ISTAT, a titolo di mantenimento fino a quando essa non avesse trovato una stabile occupazione.
Con ricorso congiunto presentato al Tribunale di Udine in data 27/09/2024, la sig.ra ha Parte_1 rinunciato integralmente all'assegno di mantenimento posto a carico del sig. . Di Pt_2 conseguenza, con la sentenza n. 13/2025 del 08/01/2025, il Tribunale ha accolto la richiesta di modifica delle condizioni di separazione e ha dichiarato cessato l'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento a carico del sig. . Pt_2
Con ricorso depositato congiuntamente in data 29/07/2025 le parti hanno chiesto una nuova modifica di tale condizione.
Il Collegio non ravvisa motivi ostativi all'accoglimento del ricorso.
L'andamento ed esito complessivi della controversia inducono a compensare integralmente le spese processuali.
P.Q.M.
accoglie le conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti e per l'effetto, a modifica delle condizioni di separazione, così provvede:
- pone a carico del sig. l'obbligo di versare alla sig.ra un Parte_2 Parte_1 assegno di mantenimento di € 100,00 (cento/00) mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, a decorrere dalla data della presente sentenza.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 8.9.2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Elisabetta Sartor dott.ssa Annamaria Antonini
TRIBUNALE DI UDINE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, Sezione I Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei IGnori Magistrati: dott.sa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. decidendo sul ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di separazione, presentato il
29/07/2025 da:
- Parte_1
e da
- Parte_2 entrambi con il difensore avv. MAGRO CHIARA con l'intervento del P.M. in sede;
sulle seguenti conclusioni delle parti:
“ Accertare e dichiarare la sussistenza di giustificati motivi per la modifica delle condizioni di separazione personale tra la IG.ra e il IG. , così come descritti in Parte_1 Parte_2 narrativa;
Per l'effetto, modificare ulteriormente le condizioni di separazione omologate con Ordinanza del
Tribunale di Udine in data 24 maggio 2004 (R.G. 1170/04) poi modificate con sentenza del Tribunale di Udine di data 08/01/2025 (R.G. 2452/24), ponendo a carico del IG. l'obbligo di Parte_2 versare alla IG.ra un assegno di mantenimento di € 100,00 (cento/00) mensili, Parte_1 rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, a decorrere dalla data della presente sentenza;
Spese legali compensate.” letti gli atti, udite le parti, pronuncia la seguente
SENTENZA
Le parti hanno contratto matrimonio il 16/11/1976 a Fagagna (UD). Con decreto del Tribunale di
Udine del 24/05/2004 è stata omologata la separazione personale consensuale e tra le condizioni era stato previsto a carico del sig. l'obbligo di versare alla moglie un assegno mensile di € Pt_2
300,00, con rivalutazione annuale ISTAT, a titolo di mantenimento fino a quando essa non avesse trovato una stabile occupazione.
Con ricorso congiunto presentato al Tribunale di Udine in data 27/09/2024, la sig.ra ha Parte_1 rinunciato integralmente all'assegno di mantenimento posto a carico del sig. . Di Pt_2 conseguenza, con la sentenza n. 13/2025 del 08/01/2025, il Tribunale ha accolto la richiesta di modifica delle condizioni di separazione e ha dichiarato cessato l'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento a carico del sig. . Pt_2
Con ricorso depositato congiuntamente in data 29/07/2025 le parti hanno chiesto una nuova modifica di tale condizione.
Il Collegio non ravvisa motivi ostativi all'accoglimento del ricorso.
L'andamento ed esito complessivi della controversia inducono a compensare integralmente le spese processuali.
P.Q.M.
accoglie le conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti e per l'effetto, a modifica delle condizioni di separazione, così provvede:
- pone a carico del sig. l'obbligo di versare alla sig.ra un Parte_2 Parte_1 assegno di mantenimento di € 100,00 (cento/00) mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, a decorrere dalla data della presente sentenza.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 8.9.2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Elisabetta Sartor dott.ssa Annamaria Antonini