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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 1294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1294 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1294/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
23/02/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
AZ PE, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6489/2025 depositato il 27/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di San Lorenzo - Piazza Bruno Rossi 15 89069 San Lorenzo RC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420200015158973000 TARI 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alla controparte e depositato in data 27.11.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione per conto del Comune di San Lorenzo, notificata in data 19.9.2025, relativa a TARI per l'anno 2017, per un valore di causa di €. 128,00.
Parte ricorrente chiedeva l'annullamento del provvedimento, deducendo la mancata notificazione del pregresso avviso di accertamento e la conseguente prescrizione del relativo debito, dato il tempo trascorso dall'insorgere di esso.
Si costituiva Agenzia Entrate Riscossione che riconosceva la fondatezza delle ragioni del ricorrente in punto di maturata decadenza e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Allegava estratto di ruolo da cui emerge la sospensione dell'importo da pagare.
Il Comune di San Lorenzo si costituiva e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, senza nulla argomentare in proposito.
All'odierna udienza la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Come ha convenuto Agenzia Entrate Riscossione, è maturata la decadenza dal potere impositivo (la cartella di pagamento costituisce il primo atto con il quale la pretesa tributaria in esame è stata avanzata, mancando ogni riferimento alla notifica di pregressi atti impositivi). Il relativo termine, trattandosi di tributo relativo all'anno 2017, sarebbe infatti ordinariamente spirato in data 31.12.2022. Nonostante la proroga di 542 giorni disposta dall'art. 68 del DL n 18/2020, detto termine, alla data del 19.9.2025 in cui venne notificata la cartella impugnata era comunque ormai scaduto.
Ciò posto, deve osservarsi quanto segue.
Il Comune di San Lorenzo ha rassegnato le conclusioni sopra indicate senza dire per quale motivo dovrebbe essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Né esso ha allegato alcun documento a dimostrazione dell'avvenuto sgravio della somma pretesa.
Agenzia Entrate Riscossione, che ha ricevuto il ruolo in data 25.10.2020, salvo a notificare la cartella nel
2025, ha soltanto disposto la sospensione della riscossione, in assenza di sgravio.
Ne deriva che il provvedimento impugnato risulta ancora giuridicamente in vita e deve pertanto essere annullato in questa sede.
Il ricorso deve pertanto trovare accoglimento e l'atto impugnato deve essere annullato Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna
Agenzia Entrate Riscossione e il Comune di San Lorenzo, in solido, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore del ricorrente, che liquida in €. 143,00 oltre oneri di legge, se dovuti.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
23/02/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
AZ PE, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6489/2025 depositato il 27/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di San Lorenzo - Piazza Bruno Rossi 15 89069 San Lorenzo RC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420200015158973000 TARI 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alla controparte e depositato in data 27.11.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione per conto del Comune di San Lorenzo, notificata in data 19.9.2025, relativa a TARI per l'anno 2017, per un valore di causa di €. 128,00.
Parte ricorrente chiedeva l'annullamento del provvedimento, deducendo la mancata notificazione del pregresso avviso di accertamento e la conseguente prescrizione del relativo debito, dato il tempo trascorso dall'insorgere di esso.
Si costituiva Agenzia Entrate Riscossione che riconosceva la fondatezza delle ragioni del ricorrente in punto di maturata decadenza e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Allegava estratto di ruolo da cui emerge la sospensione dell'importo da pagare.
Il Comune di San Lorenzo si costituiva e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, senza nulla argomentare in proposito.
All'odierna udienza la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Come ha convenuto Agenzia Entrate Riscossione, è maturata la decadenza dal potere impositivo (la cartella di pagamento costituisce il primo atto con il quale la pretesa tributaria in esame è stata avanzata, mancando ogni riferimento alla notifica di pregressi atti impositivi). Il relativo termine, trattandosi di tributo relativo all'anno 2017, sarebbe infatti ordinariamente spirato in data 31.12.2022. Nonostante la proroga di 542 giorni disposta dall'art. 68 del DL n 18/2020, detto termine, alla data del 19.9.2025 in cui venne notificata la cartella impugnata era comunque ormai scaduto.
Ciò posto, deve osservarsi quanto segue.
Il Comune di San Lorenzo ha rassegnato le conclusioni sopra indicate senza dire per quale motivo dovrebbe essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Né esso ha allegato alcun documento a dimostrazione dell'avvenuto sgravio della somma pretesa.
Agenzia Entrate Riscossione, che ha ricevuto il ruolo in data 25.10.2020, salvo a notificare la cartella nel
2025, ha soltanto disposto la sospensione della riscossione, in assenza di sgravio.
Ne deriva che il provvedimento impugnato risulta ancora giuridicamente in vita e deve pertanto essere annullato in questa sede.
Il ricorso deve pertanto trovare accoglimento e l'atto impugnato deve essere annullato Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna
Agenzia Entrate Riscossione e il Comune di San Lorenzo, in solido, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore del ricorrente, che liquida in €. 143,00 oltre oneri di legge, se dovuti.