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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/09/2025, n. 4489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4489 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 5302/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 922/2022, emessa dal Tribunale di Nola, pubblicata in data 3.05.2022, non notificata, pendente:
TRA
, (C.F.: ), rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dagli avv.ti Domenico Ruocco (C.F.: ) e CodiceFiscale_2
Carmine Giugliano (C.F.: ), giusta procura CodiceFiscale_3
allegata all'atto di appello;
APPELLANTE
E (C.F/P.IVA.: , in persona del legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_2
Luisa Nunziata (C.F.: , e Mario Gallo (C.F.: CodiceFiscale_4 [...]
), giusta procura alla comparsa di costituzione;
C.F._5
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHÉ
(C.F.: ), RO CodiceFiscale_6 Controparte_4
(C.F.: , entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. CodiceFiscale_7
Pasquale Duraccio (C.F.: ) in virtù di giusta CodiceFiscale_8
procura allegata alle rispettive comparse di costituzione in appello;
APPELLATI
Oggetto: contratto di appalto;
risarcimento del danno per responsabilità del committente, del direttore dei lavori e del collaudatore.
Conclusioni:
per l'appellante: “1) dichiarare che le opere edili eseguite non ultimate e mai consegnate dalla società CO.GE s.r.l. sull'immobile del Signor in AL MP (Na), via Querce, n. 40 dirette Parte_1
dall'arch. , sono affette da difformità rispetto al RO
progetto, come tali inidonee, come constato in sede di accertamento tecnico preventivo;
2) dichiarare la responsabilità dell'impresa appaltatrice per le difformità come accertate ai sensi e per gli effetti degli artt. 1667 e 1668 c.c., nonché per la rovina e i difetti di cui all'art.
1669 c.c.; 3) dichiarare, conseguentemente, risolto il contratto ai sensi pag. 2/33 dell'art. 1668, comma 2, c.c. o, in via subordinata disporre la eliminazione delle difformità a spese della società appaltatrice;
4) dichiarare la responsabilità dell'impresa appaltatrice per il pericolo di rovina o gravi difetti dell'immobile di proprietà del signor
[...]
5) condannare, in ogni caso, la società CO.GE s.r.l., in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, l'Arch. e l'Arch. RO
, in solido o per quanto di rispettive ragioni, al Controparte_4
risarcimento dei danni subiti dal signor in Parte_1
conseguenza del loro inadempimento, per gli importi accertati in sede di accertamento tecnico preventivo ovvero che saranno ritenuti di giustizia;
6) condannare, infine, la società CO.GE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, l'Arch. e l'Arch. RO CP_4
, in solido o per quanto di rispettive ragioni, al pagamento delle
[...]
spese di lite del doppio grado di giudizio con attribuzione ai procuratori antistatari che dichiarano di averne fatto anticipo.”;
per l'appellata/appellante incidentale CO.GE s.r.l.: “- Rigettare in ogni sua parte l'atto di appello proposto dal Sig. , in quanto Parte_1
illegittimo, inammissibile nonché infondato in fatto ed in diritto;
-
Accogliere l'appello incidentale formulato dalla CO. GE. s.r.l. e condannare il Sig. al pagamento dei compensi per le opere Parte_1
eseguite dalla stessa nella somma di€. 111.401,36 e/o in quella che verrà determinata in corso di causa anche a seguito di CTU tecnica per valutare e quantificare i lavori eseguiti dalla convenuta in riconvenzionale sull'immobile sito in AL MP alla Via Croce n.
40; - In subordine in caso di accoglimento della domanda dell'appellante
pag. 3/33 condannare gli Arch. ed , dichiarando che i lavori eseguiti CP_4 CP_3
dalla CO. GE. s.r.l. erano conformi alle progettazioni dagli stessi effettuate sia per edificazione sia per i materiali utilizzati. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da attribuirsi alla sottoscritta procuratrice antistataria e da porsi a carico dell'appellante in conseguenza dell'azione infondata proposta.”;
per gli appellati e : “1) In via RO Controparte_4
preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposto dal Parte_1
; 2) nel merito respingere l'appello proposto, perché infondato in
[...]
fatto e diritto, di conseguenza confermare integralmente la sentenza gravata;
3) condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado, oltre spese, oneri e accessori in favore dell'avv. antistatario. Ci si rimette, sussistendone i presupposti, alla discrezionalità dell'adito
Giudice del Riesame per la comminatoria di cui all' art.96 c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 5.4.2011 dinanzi al
Tribunale di Nola nei confronti della di e CP_1 RO
di , domandava che fossero accolte le Controparte_4 Parte_1
conclusioni di seguito riportare: I) accertare che le opere edili eseguite dalla società CO.GE s.r.l. sull'immobile in AL MP (Na), via
Querce, n. 40, dirette dall'Arch. , sono affette da vizi o RO
difformità; II) accertare la responsabilità dell'impresa appaltatrice per le difformità e i vizi delle opere ai sensi e per gli effetti degli artt. 1667
e 1668 c.c., nonché per la rovina e i difetti di cui all'art. 1669 c.c.; III) pag. 4/33 dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'art. 1668, comma 2, c.c. ovvero, in via subordinata, disporre la riduzione proporzionale del prezzo dell'appalto, ovvero la eliminazione delle difformità o dei vizi delle opere a spese della società appaltatrice;
III) dichiarare la responsabilità dell'impresa appaltatrice per il pericolo di rovina o gravi difetti dell'immobile di proprietà dell'istante; IV) disporre la condanna, in ogni caso, della società Co.GE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, dell'Arch. e dell'Arch. RO
, in solido o per quanto di rispettive ragioni, al Controparte_4
risarcimento dei danni subiti dall'istante in conseguenza del loro inadempimento, nella misura da determinarsi in corso di causa;
V) disporre, infine, la condanna della società Co.GE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, l'Arch. e l'Arch. RO
, in solido o per quanto di rispettive ragioni, al rimborso Controparte_4
delle spese ed al pagamento dei diritti e degli onorari del giudizio e della procedura già svolta a seguito del ricorso per accertamento tecnico preventivo (n. RG 9916/2008 Trib. Nola).
A sostegno delle proposte domande, il ricorrente esponeva: - di essere proprietario di un edificio in AL MP alla via Querce, n. 40, distinto in catasto urbano al foglio 23, particella 20, oggetto di abbattimento e ricostruzione;
- che tali lavori erano stati eseguiti in virtù di permesso a costruire n. 1/2003 e permesso a costruire in sanatoria n. 42/2008, rilasciati dal Sindaco del Comune di AL
MP (Na) rispettivamente il 18 dicembre 2006 e l'8 gennaio
2009; - che la redazione del progetto strutturale e la direzione dei pag. 5/33 lavori erano stati affidati all'Arch. , residente in RO
Ottaviano (Na), via Oliveto n. 23, iscritto presso l'Ordine degli
Architetti della Provincia di Napoli con il n. 4546; - che come collaudatore in corso d'opera era stato nominato l'Arch. , Controparte_4
pure egli residente in [...]; - che l'esecuzione dei lavori edili era stata commissionata alla società CO.GE
s.r.l., corrente in SA EN RI (SA), via Vetice n. 22, come da contratto stipulato in data 11 settembre 2006, con allegato elenco prezzi;
- che le opere di abbattimento e ricostruzione del fabbricato in
AL MP (NA) alla via Querce n. 40, di sua proprietà, realizzate fino al momento dell'introduzione del giudizio consistevano in un edificio di tre piani, di cui uno interrato, con struttura portante costituita da travi e pilastri in cemento armato e solai in laterocemento. Parte della struttura poggiava su di una palificata - realizzata anche per dare sostegno alle fondazioni di altro fabbricato adiacente non interessato dai lavori - e parte su di una platea di fondazione;
- che i predetti lavori di abbattimento e ricostruzione erano iniziati nel mese di aprile 2007 e al momento della notifica del ricorso erano sospesi ed era stata realizzata unicamente la struttura in cemento armato fino al terzo livello impalcato;
- che da un primo esame delle opere eseguite era emersa l'insufficienza delle armature nelle zone di maggiore sollecitazione dovute agli scarichi dei pilastri e delle pareti. Lo spessore del calcestruzzo appariva piuttosto esiguo.
Emergevano, altresì, la pessima realizzazione dei pali a sostegno del fabbricato adiacente e la scadente qualità del calcestruzzo utilizzato;
- che in particolare, era stata evidenziata l'inadeguatezza dell'armatura pag. 6/33 dei pilastri e della parete adiacente ai pali e la sua errata
“appiombatura”; detta parete presentava, inoltre, aperture nella sommità a causa della scadente qualità del calcestruzzo adoperato;
- che la parete realizzata in fregio alla pubblica via presentava un andamento molto irregolare dovuto allo scavo realizzato in maniera approssimativa. Le travi e i travetti dei solai erano stati realizzati con ferri d'armatura non regolari e non rispondenti al progetto;
- che, inoltre, erano state evidenziate irregolarità nei punti di appoggio delle travi e dei pilastri nonché di ancoraggio dei ferri d'armatura e del taglio;
- che anche la scala, per come parzialmente realizzata, presentava diversi difetti sia nei punti di appoggio che nell'armatura; - che il committente, a fronte dei denunciati vizi e irregolarità, aveva conferito incarico ad un laboratorio specializzato in analisi sui materiali da costruzione, al fine di eseguire prove di carico e prelievo dei provini in sito. Le indagini erano state eseguite il 24 aprile 2008 dalla società corrente in Battipaglia (SA), via delle Controparte_5
Industrie, iscritta all'Anagrafe nazionale delle ricerche al n. 51868BXH;
- che alle operazioni avevano assistito l'arch. , RO
direttore dei lavori e il suo collaboratore, l'arch. , nonché Persona_1
esso ricorrente, proprietario e committente;
- che con perizia giurata del 24 ottobre 2008, resa dall'ing. era stato Persona_2
altresì evidenziato che: “Alla luce delle indagini effettuate e da quanto sopra esposto si possono trarre le seguenti conclusioni. L'analisi visiva delle strutture non indica alcun segno evidente di dissesto, cedimento o fratture di elementi strutturali, in quanto le strutture sono in corso di realizzazione, non ancora ultimate e non ancora caricate. Invece dalle pag. 7/33 prove effettuate sul calcestruzzo per la costruzione emergono elementi che fanno presupporre una cattiva rispondenza sia dal punto di vista statico dell'edificio, sia da un eventuale effetto dinamico provocato da un sisma. Pertanto, si impongono interventi urgenti e migliorativi al fine di garantire l'ottimale risposta sismica dell'edificio alle norme tecniche sopra citate…”; - che con lettere a.r. del 5 novembre 2008, inviate alla società CO.GE s.r.l., quale impresa appaltatrice dei lavori edili, all'arch.
e all'arch. , rispettivamente quale RO Controparte_4
direttore dei lavori e collaudatore in corso d'opera, aveva richiesto, ancora una volta invano, il collaudo statico dei manufatti realizzati.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la nella CP_1
predetta qualità, la quale, nel contestare la fondatezza della domanda e nel sollecitarne il rigetto, spiegava, altresì, domanda riconvenzionale per ottenere la declaratoria di risoluzione del contratto di appalto e la condanna dell'attore al pagamento del residuo ancora non versato del corrispettivo.
Si costituivano, altresì, gli architetti e , RO Controparte_4
nella predetta qualità, contestando, ciascuno per quanto di ragione, la fondatezza delle avverse domande e sollecitandone il rigetto.
Disposto il passaggio al rito ordinario, istruita la causa con l'audizione di testimoni indotti dalle parti, l'adito Tribunale pronunciava la sentenza in epigrafe indicata con la quale così statuiva: “- rigetta la domanda attorea;
- rigetta la domanda riconvenzionale;
- compensa integralmente le spese di giudizio”.
pag. 8/33 § 2.
Avverso l'indicata sentenza, non notificata ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 325 c.p.c., interponeva Parte_1
appello, mediante citazione tempestivamente notificata in data
05.12.2022, nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c., maggiorato per la sospensione feriale, sollecitandone l'integrale riforma e concludendo nei termini dinanzi riportati.
Costituendosi con comparsa depositata il 31.05.2023, nel rispetto del termine di 20 giorni prima rispetto all'udienza di comparizione indicata dall'appellante, la nel resistere all'avversa CP_1
impugnazione, ne sollecitava l'integrale rigetto e proponeva appello incidentale al fine di ottenere l'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta in primo grado.
Si costituivano, altresì, e , con separate RO Controparte_4
comparse depositate entrambe il 23.05.2023, i quali, nel resistere ciascuno per quanto di ragione all'avversa impugnazione, ne sollecitavano il rigetto.
All'esito della prima udienza, celebrata nelle forme della cd. trattazione scritta, la causa, con ordinanza ritualmente comunicata alle parti, veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del
23.05.2025.
Disposta la sostituzione di detta udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, con ordinanza comunicata alle parti il 27.05.2025, veniva riservata in decisione, concedendosi alle pag. 9/33 parti i termini di cui all'art. 190, co.1 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, l'ultimo dei quali è scaduto in data 17.09.2025, tenendo conto della sospensione feriale dei termini.
Depositate da tutte le parti, ad eccezione della CO.GE., le comparse conclusionali e le memorie di replica, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
§ 3.
Il Giudice di primo grado rigettava la domanda principale, ritenendo non assolto l'onere probatorio, gravante sull'attore, in quanto non venivano ritenute sufficienti “al fine di dimostrare la sussistenza dei vizi dedotti, le risultanze della prova orale espletata nel corso del giudizio, né si rinviene in atti la consulenza di cui al procedimento per accertamento tecnico preventivo azionato dall'attore, attesa la mancanza, al momento della decisione, della produzione di quest'ultimo”.
Con precipuo riferimento alla produzione di parte, invero, il Giudice osservava che, stante il mancato reperimento della stessa al momento della decisione, doveva “presumersi espressione di un atto volontario della parte, che è sempre libera di ritirare il proprio fascicolo. Di conseguenza, è onere della parte dedurre l'incolpevole mancanza del fascicolo, ed in mancanza di tale deduzione - come appunto nel caso di specie - il giudice non deve disporre alcuna ricerca, né ordinare la ricostruzione della documentazione mancante”.
pag. 10/33 Sulla scorta di tali rilievi, il Tribunale asseriva che in atti mancavano elementi sufficienti per ritenere dimostrata la sussistenza dei lamentati difetti dell'opera realizzata dall'appaltatrice.
§ 4.
Con il primo motivo, l'appellante, nel sottoporre a censura la sopra richiamata parte di sentenza, deduceva che il fascicolo di primo grado non era stato da esso mai ritirato ed era rimasto allegato al fascicolo d'ufficio e che aveva avuto contezza del suo mancato rinvenimento solo con la pubblicazione della sentenza. Osservava, dunque, che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto ordinare la ricerca del suddetto fascicolo o consentirne, ove possibile, la ricostituzione.
§ 5.
La censura è fondata.
Costituisce principio consolidato quello a mente del quale “Nell'ipotesi di smarrimento del proprio fascicolo e dei documenti in esso allegati, la parte ha l'onere di richiedere al giudice il termine per ricostruirlo e, disposte infruttuosamente le opportune ricerche tramite la cancelleria, può depositare nuovamente i documenti, mentre il giudice può pronunciare sul merito della causa sulla base degli atti a sua disposizione soltanto in caso di inosservanza di detto termine. Pertanto, il mancato rinvenimento, al momento della decisione della causa, di documenti che la parte invoca, se il fascicolo risulta depositato per tale momento, comporta per il giudice l'obbligo di disporre la ricerca di essi con i mezzi a sua disposizione e la possibilità per la parte di ottenere di
pag. 11/33 depositarli nuovamente ovvero di ricostruirne il contenuto, se erano stati ritualmente prodotti” (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 11352 del
11/05/2010; Sez. L, Sentenza n. 3055 del 08/02/2013).
Nella fattispecie in esame, il primo Giudice valorizzava la mancanza in atti, al momento della decisione della causa, del fascicolo di parte dell'attore, attribuendo a tale carenza documentale il valore di una tacita rinuncia ad avvalersi dei documenti da parte del Parte_1
La correttezza di siffatta conclusione appare, tuttavia, sconfessata dall'esame della condotta processuale serbata dall'attore, odierno appellante.
Giova, infatti, anzitutto, evidenziare come lo stesso non avesse formalmente avanzato alcuna richiesta di ritiro della produzione di parte.
Inoltre, avendo il Giudice deciso la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ed essendo le ultime udienze state celebrate nella forma della trattazione scritta, non emerge dagli atti alcuna prova del fatto che l'attore aveva mai ritirato la produzione.
Ancora, non va sottaciuto come, nella comparsa conclusionale autorizzata, da esso depositata il 19.4.2022, l'attore avesse svolto argomentazioni difensive che presupponevano chiaramente la volontà di avvalersi della documentazione già prodotta in giudizio e, in specie, dell'esito del procedimento di ATP da esso previamente instaurato.
Ne discende che abbia errato il Giudice nel trarre, dalla circostanza del mancato rinvenimento del fascicolo di parte attoreo, il convincimento pag. 12/33 di una sua riconducibilità alla tacita volontà del di non Parte_1
avvalersene.
Peraltro, non avendo il Giudice segnalato alle parti la suddetta carenza documentale, l'attore non veniva nemmeno posto nelle condizioni di porvi rimedio, mediante la relativa ricostruzione.
In accoglimento del primo motivo, quindi, la parte di sentenza oggetto di gravame deve essere riformata, dovendosi, di conseguenza, ritenere pienamente utilizzabili i documenti che l'appellante, costituendosi in questo grado di giudizio, depositava, mediante la ricostruzione della produzione di parte del primo grado (cfr. Cass. civ. Sez. L, Sentenza n.
3921 del 08/06/1983: “In difetto di un'espressa previsione di legge,
l'incolpevole smarrimento del fascicolo di parte non è causa di nullità del procedimento, essendo, peraltro, consentito alla parte che lamenti tale circostanza di adempiere i propri oneri di esibizione mediante la ricostruzione del fascicolo stesso ovvero di sostituire i documenti mancanti mediante produzione di copie, senza che vi osti, in appello, il divieto di nuove produzioni, il quale non riguarda documenti già formati
e precostituiti”).
§ 6.
Il Tribunale riteneva che la domanda dell'attore non andasse ricondotta alla previsione dell'art. 1669 c.c., norma speciale destinata a trovare applicazione solo nell'ipotesi in cui l'opera sia affetta da vizi che, pur interessandone solo una parte, ne compromettano il godimento in misura apprezzabile. A tal fine valorizzava un passaggio pag. 13/33 della relazione di CTU, trasfusa nel ricorso introduttivo, in cui l'ausiliare, pur dando conto della presenza all'interno dell'opera di vizi, non escludeva che la stessa potesse essere utilizzata in conformità delle funzioni ad essa assegnate in esito alla realizzazione di una successiva progettazione strutturale.
§ 7.
Nel censurare, con il secondo motivo di appello, tale parte di sentenza, il opinava che, nel caso di specie, contrariamente a quanto Parte_1
stabilito dal Tribunale, si rinveniva un'ipotesi di responsabilità dell'appaltatore per rovina di edificio ex art. 1669 c.c.. In tal senso, invero, militava proprio il passaggio della relazione di CTU in cui l'ausiliare asseriva che “la struttura in cemento armato, così come eseguita dall'impresa CO.GE s.r.l. sotto la direzione dei lavori dell'arch.
, risulta praticamente difforme da quanto progettato e RO
depositato presso il Genio Civile di Napoli e per tale motivo allo stato attuale non idonea”.
§ 8.
Il motivo è fondato per quanto di ragione, pur imponendo di qualificare la domanda diversamente da come erroneamente fatto dal primo Giudice e da come invocato dall'appellante.
In fatto si deve premettere che, nella specie, l'opera appaltata, consistente nella demolizione e ricostruzione parziale dell'immobile di proprietà del non sia stata portata a compimento. Parte_1
pag. 14/33 Ed invero, deve ritenersi ampiamente provato in atti che i lavori siano stati sospesi nel corso della relativa esecuzione, a seguito di sequestro,
e che le opere non siano state ultimate.
Tanto emerge dalla specifica allegazione operata dal ricorrente, non oggetto di contestazione ad opera delle controparti, e dall'esito dell'interrogatorio formale deferito dal ricorrente all'arch. CP_3
, il quale, all'udienza del 5.11.2013, confermava che il cantiere
[...]
era stato sottoposto a sequestro.
Nello stesso senso depone l'esito della CTU svolta in fase di ATP, avendo in essa l'ausiliare rilevato che, in data 29.10.2007, il Comune di
AL MP eseguiva, a mezzo UTC, sopralluogo presso il cantiere, accertando che erano in corso di esecuzione lavori difformi rispetto al progetto a costruire assentito n. 1/2003 ed evidenziato che, in seguito, nell'aprile del 2008, il committente faceva eseguire, da laboratorio specializzato, prove di carico e prelievo, all'esito delle quali i lavori non riprendevano e venivano definitivamente interrotti (cfr. CTU pag. 24).
Stante l'omesso completamento dei lavori, deve escludersi l'applicabilità della disciplina speciale dettata in tema di vizi dagli artt.
1667, 1668 c.c., nonché di quella oggetto dell'art. 1669 c.c..
Al riguardo è consolidato l'orientamento secondo il quale “le disposizioni specifiche previste dagli artt. 1667 e 1668 cod. civ., applicabili nel caso di opera completa, ma affetta da vizi o difformità, integrano e non escludono i principi generali in tema di inadempimento contrattuale, applicabili, quando non ricorrano i presupposti delle norme
pag. 15/33 speciali, ossia nel caso in cui l'opera non sia stata eseguita o non sia stata completata o l'appaltatore abbia realizzato l'opera con ritardo o, pur avendo eseguito l'opera, si rifiuti di consegnarla” (di recente, v. Cass. 13 aprile 2018, n. 9198; per gli stessi principi, v. Cass. 24 giugno 2011, n.
13983; Cass. 6 aprile 2006, n. 8103).
Lo stesso principio deve, peraltro, applicarsi anche in relazione alla norma dettata dall'art. 1669 c.c..
In epoca recente, infatti, la Cassazione, sottoponendo a critica un proprio precedente che si era espresso in contrario avviso, ha affermato: “.. Siffatte conclusioni sono state ribadite anche con riguardo alla disciplina dettata dall'art. 1669 cod. civ. Ad es., si è ritenuto che, in tema di inadempimento del contratto di appalto le disposizioni speciali di cui agli artt. 1667, 1668, 1669 e ss. cod. civ. integrino - senza escluderne l'applicazione - i principi generali in materia di inadempimento delle obbligazioni e di responsabilità comune dell'appaltatore che si applicano in assenza dei presupposti per la garanzia per vizi e difformità prevista nel caso in cui l'opera completata sia realizzata in violazione delle prescrizioni pattuite o delle regole tecniche (Cass. 17 maggio 2004, n. 9333). L'omogeneità della soluzione, sia con riguardo alla disciplina dettata dagli artt. 1667 e 1668 cod. civ., sia con riferimento a quella di cui all'art. 1669 cod. civ., riposa sul solido orientamento secondo il quale, in tema di appalto, non sussiste incompatibilità tra gli artt. 1667 e 1669 cod. civ., potendo il committente di un immobile che presenti "gravi difetti" invocare, oltre al rimedio risarcitorio del danno (contemplato soltanto dall'art. 1669 c.c.), anche
pag. 16/33 quelli previsti dall'art. 1668 cod. civ. (eliminazione dei vizi, riduzione del prezzo, risoluzione del contratto) con riguardo ai vizi di cui all'art. 1667 cod. civ., purché non sia incorso nella decadenza stabilita dal secondo comma di quest'ultimo: si deve, infatti, ritenere che, pur nella diversità della natura giuridica delle responsabilità, extracontrattuale e contrattuale, rispettivamente disciplinate dalle anzidette norme, le relative fattispecie si configurino l'una (l'art. 1669 cod. civ.) come sottospecie dell'altra (art. 1667 cod. civ.), perché i "gravi difetti" dell'opera si traducono inevitabilmente in "vizi" della medesima, sicché la presenza di elementi costitutivi della prima implica necessariamente la sussistenza di quelli della seconda, continuando ad applicarsi la norma generale anche in presenza dei presupposti di operatività di quella speciale, così da determinare una concorrenza delle due garanzie, quale risultato conforme alla ratio di rafforzamento della tutela del committente sottesa allo stesso art. 1669 c.c. (v., ad es., Cass. 19 gennaio
2016, n. 815; Cass. 15 febbraio 2011, n. 3702)”.
Quindi, nel confrontarsi con il precedente di cui alla pronuncia resa da
Cass. 27 novembre 2017, n. 28233, - la quale, dalla premessa della natura non contrattuale della responsabilità regolata dall'art. 1669 cod. civ., al contrario fondata su un fatto idoneo a produrre obbligazioni in conformità dell'ordinamento giuridico, ex art. 1173 cod. civ., aveva fatto discendere la conseguenza che è a tale disciplina, e non alle norme generali dettate in tema di risoluzione del contratto per inadempimento, ex artt. 1453 ss. cod. civ., che occorre fare riferimento,
pag. 17/33 in caso di rovina e difetti di immobili, anche laddove l'opera appaltata non sia stata ultimata – riteneva di non dovervi dare continuità.
Al riguardo, osservava che doveva essere confermato l'orientamento consolidato e più risalente, il quale “.. muove dalla considerazione della finalità delle tutele risarcitorie o ripristinatorie e sottolinea come la disciplina dettata dall'art. 1669 cod. civ., lungi dal porsi come strutturalmente incompatibile con quella dettata dagli artt. 1667 e 1668 cod. civ., la integri, alla luce del dato formale, come detto, che la presenza di elementi costitutivi della prima implica necessariamente la sussistenza di quelli della seconda, e del rilievo sostanziale secondo cui la concorrenza delle due garanzie è un risultato conforme alla ratio di rafforzamento della tutela del committente sottesa allo stesso art. 1669 cod. civ. (v., le citate Cass. n. 815 del 2016 e n. 3702 del 2011). Non è, pertanto, enucleabile, né enucleata alcuna ragione che giustifichi la esclusione, in caso di " pericolo di rovina o di gravi difetti", della indiscussa soluzione giurisprudenziale favorevole alla applicabilità della disciplina generale in tema di inadempimento, nel caso di opera non ultimata “(cfr. Cass. civ. Sez. 1, Ordinanza n. 4511 del 2019).
Poste tali premesse, la pretesa azionata in giudizio dal deve, Parte_1
allora, essere esaminata alla luce della disciplina generale in tale di inadempimento delle obbligazioni.
§ 9.
L'appellante, in particolare, reiterando le conclusioni di cui all'originario ricorso, chiedeva pronunciarsi la risoluzione del pag. 18/33 contratto di appalto, ai sensi dell'art. 1668 c.c., e la condanna dell'appaltatrice al risarcimento del danno.
Ferma restando la necessità di ricondurre la pretesa in esame al paradigma dell'art. 1453 c.c., occorre, quindi, stabilire se il lamentato inadempimento sussista e giustifichi la risoluzione del contratto, rammentando che “Il rigetto della domanda di risoluzione contrattuale determinato dalla scarsa importanza dell'inadempimento non comporta necessariamente il rigetto della contestuale domanda di risarcimento, giacché anche un inadempimento inidoneo ai fini risolutori può aver cagionato un danno risarcibile” (cfr. Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 12466 del 16/06/2016).
Ciò premesso, nella specie, è senz'altro ravvisabile la condotta inadempiente dell'appaltatrice, consistita, essenzialmente, nella realizzazione di un'opera difforme rispetto al progetto.
Sul punto, appare dirimente richiamare quanto affermato dal CTU dell'ATP, allorquando rilevava che “la struttura in cemento armato, così come eseguita dall'impresa CO.GE s.r.l. sotto la direzione dei lavori dell'arch. , risulta praticamente difforme da quanto RO
progettato e depositato presso il Genio Civile di Napoli e per tale motivo allo stato attuale non idonea”.
Né, in contrario, soccorre il passaggio della medesima CTU nel quale l'ausiliare prospettava l'eventualità, meramente astratta, che la struttura realizzata si rivelasse idonea. Infatti, tanto, secondo l'ipotesi prospettata dal CTU, avrebbe, comunque, richiesto il deposito di una pag. 19/33 nuova progettazione strutturale e la verifica della relativa compatibilità delle opere realizzate alle norme frattanto sopravvenute, che, in materia strutturale, avevano introdotto standard più rigorosi di quelli precedenti.
Inoltre, non appare condivisibile il rilievo difensivo dell'appaltatrice, a mente del quale l'omesso completamento dei lavori sarebbe da imputare al rifiuto del committente di pagare il corrispettivo.
Ed invero, mentre la difformità dell'opera dal progetto e la sospensione dei lavori da parte della sono circostanze di fatto documentate dalle sopra richiamate risultanze, l'assunto dell'appellante incidentale, teso a ricollegare il mancato completamento dei lavori all'inadempimento del committente, è rimasto confinato al piano meramente assertivo.
In definitiva, considerata la realizzazione solo parziale e finanche difforme dal progetto dell'opera appaltata deve, in accoglimento della domanda, dichiararsi risolto il contratto di appalto intercorso tra il e la CO.GE s.r.l.. Parte_1
Alcun dubbio residua, del resto, in merito all'idoneità di tale inadempimento ad alterare l'equilibrio sinallagmatico del contratto, avendo esso riguardato la principale prestazione dell'appaltatore e pregiudicato l'interesse del committente al conseguimento di un'opera utilizzabile.
§ 10.
pag. 20/33 Venendo ad esaminare la domanda di risarcimento del danno, proposta dal e disattesa dal primo Giudice, la stessa si rivela Parte_1
fondata per quanto di ragione.
Sul punto, invero, il CTU dell'ATP ha accertato che la difformità del corpo scala realizzato rispetto a quello progettato ne imponga la demolizione e relativo rifacimento, per un costo di euro 5.905,31, oltre
Iva.
A tale voce il CTU aggiungeva il costo che il committente dovrà sostenere per le verifiche strutturali delle opere realizzate e di quelle da adeguare, spesa che l'ausiliare quantificava in complessivi euro
10.000,00.
Non va, invece, riconosciuta l'ulteriore voce di danno, risultante dalla relazione di CTU, stimata in euro 10.408,25, pari alla differenza tra il valore delle opere realizzate dall'appaltatrice, come quantificato dall'ausiliare (euro 82.197,27) ed il maggiore valore contabilizzato dall'impresa (euro 92.605,52).
Si tratta, a bene vedere, di una differenza che non si traduce in un pregiudizio concreto per il committente, in difetto dell'allegazione e prova, da parte dello stesso, di avere versato all'appaltatrice somme maggiori rispetto al valore delle opere realizzate.
In conclusione, quindi, il danno lamentato dall'appellante principale ascende ad euro 15.905,31, oltre Iva.
Venendo in rilievo un'obbligazione di valore la somma, espressa in valori monetari risalenti al 14.6.2010, data di redazione della CTU,
pag. 21/33 deve essere attualizzata, applicando l'Indice Istat di più recente pubblicazione, che è, ad oggi, quello al 31.8.2025.
Ne segue che, operando la predetta rivalutazione, si ottiene l'importo di euro 20.772,33 (indice alla decorrenza: 137,1; indice alla scadenza:
121,8; raccordo indici: 1,47; coefficiente di rivalutazione: 1,306; totale rivalutazione: € 4.867,02).
Non vanno invece riconosciuti gli interessi compensativi, in difetto di domanda, non formulata nel ricorso di primo grado (cfr. Cass. civ. Sez.
3, Sentenza n. 4938 del 2023).
§ 11.
Per ragioni di coerenza sistematica, prima di esaminare le pretese risarcitorie azionate dall'appellante nei confronti degli altri due appellati, occorre soffermarsi sull'appello incidentale proposto dalla
CO.GE s.r.l..
Con un unico motivo, la società appaltatrice censurava il capo di decisione con cui il primo Giudice, statuendo sulla domanda riconvenzionale, aveva ritenuto che “in ordine al mancato pagamento del corrispettivo da parte del Sig. la convenuta in Parte_1
riconvenzionale non ha provato la fonte del proprio diritto, nella misura in cui, all'esito del giudizio, non risulta dimostrato l'ammontare dei lavori eseguiti dall'impresa. Né la può invocare, a sostegno CP_1
della propria pretesa, la comunicazione firmata dall'attore in data
14/03/2008. E, infatti, quantunque nella stessa il si dichiari Parte_1
disposto a saldare i lavori, il contenuto del tutto generico di tale
pag. 22/33 comunicazione, almeno quanto alla precisa individuazione della misura di tale saldo, rende tale missiva del tutto irrilevante”.
Nel sottoporre a critica tale capo di pronuncia, l'istante obiettava che il
Giudice, nel respingere la domanda, aveva del tutto omesso di valorizzare il contratto di appalto stipulato in data 11 settembre 2006, con allegato elenco prezzi, in cui erano previsti i lavori commissionati alla società ed evidenziava che, qualora avesse inteso non apprezzare i conteggi da essa eseguiti, avrebbe potuto nominare un CTU. Inoltre, stigmatizzava la decisione del Giudice, osservando che “la declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento non determina di per sé il mancato riconoscimento del compenso per le opere eseguite”.
§ 12.
Il motivo è fondato per quanto di ragione.
Costituisce ius receptum il principio a mente del quale “In tema di appalto, gli effetti recuperatori della risoluzione in ordine alle prestazioni già eseguite operano retroattivamente, in base alla regola generale prevista dall'art. 1458 c.c., verificandosi, per ciascuno dei contraenti ed indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempienza, una totale "restitutio in integrum". Ne consegue che, nel caso di risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore, quest'ultimo ha diritto, in detrazione alle ragioni di danno spettanti al committente, al riconoscimento del compenso per le opere effettuate e delle quali, comunque, il committente stesso si sia giovato” (cfr. Cass. civ. Sez. 2,
Ordinanza n. 27640 del 30/10/2018).
pag. 23/33 Ciò premesso, dalla CTU dinanzi richiamata, si ricava che il valore delle opere eseguite dall'impresa ammonti, secondo la stima operata dall'Ausiliare non smentita da contrarie risultanze e da preferire alla diversa e maggiore valutazione operata dall'impresa, siccome proveniente da soggetto terzo, oltre che in quanto congruamente motivata, a complessivi euro 57.538,09, oltre IVA (cfr. CTU pag. 47).
Inoltre, sempre dalla relazione di consulenza, emerge che i pagamenti effettuati dal ascendano ad euro 37.500,00, al netto dell'Iva. Parte_1
Ne segue che, detraendo quanto pagato, il residuo dovuto per le opere realizzate dall'impresa valga euro 20.038,09, oltre Iva.
Trattandosi di un debito di valuta e difettando, da parte del creditore, la prova del maggior danno ex art. 1224 co. 2 c.c., tale importo non deve essere rivalutato (cfr. Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 11594 del
22/06/2004).
Operando, quindi, la necessaria compensazione tra le contrapposte ragioni, fino alla concorrenza del minore credito, l'appellante principale ha diritto al pagamento della minore somma come di seguito determinata: euro 20.772,33 – euro 20.038,09 = euro 734,24, oltre Iva come per legge.
§ 13.
L'appellante principale invocava, altresì, la condanna, in solido con la
CO. GE. s.r.l., anche degli architetti, e , RO Controparte_4
sostenendo che essi erano responsabili dei danni, conseguenti alla difettosa realizzazione delle opere, avendo ricoperto, nell'ambito pag. 24/33 dell'appalto, le qualifiche, rispettivamente, di direttore dei lavori e di collaudatore.
Ciò posto, sussiste, ad avviso del Collegio, la responsabilità dell'arch.
. CP_3
Giova premettere come sia pacifico che questi abbia rivestito l'incarico di progettista e direttore dei lavori di ristrutturazione edilizia dell'immobile di proprietà del sito in via delle Querce, AL Parte_1
MP, per il quale lo stesso ente aveva rilascio al committente permesso di costruire n. 1/2003.
Inoltre, come dinanzi già esposto, il CTU dell'ATP, a seguito di sopralluoghi, aveva modo di appurare differenze tra i grafici del progetto strutturale e le opere realizzate dall'impresa, attinenti alla differente tipologia delle fondazioni, differenza nel posizionamento dei pilastri, differenza nella tipologia realizzativa e nel posizionamento del corpo scala, nonché vizi dei lavori, quali distacco del calcestruzzo di alcuni copriferri, posizionamento delle travi di appoggio delle scale dissassate rispetto ai pilastri.
Peraltro, l'ausiliare evidenziava che rientrava tra gli obblighi del DL ultimare la sua prestazione sino alla sospensione delle opere, consegnando al committente relazione a struttura ultimata parziale, corredata di opportuna certificazione di prova dei materiali.
Sempre dalla CTU emerge che, essendo la struttura realizzata dall'impresa difforme dal progetto depositato presso il competente pag. 25/33 Ufficio del Genio Civile, la relazione di struttura ultimata parziale avrebbe richiesto un progetto di variante strutturale.
L'accertata difformità dell'opera dal progetto assentito comporta, unitamente a quella dell'appaltatrice, anche la responsabilità del DL, non essendo emersa prova del fatto che questi ha, nel corso dei lavori, contestato alla committenza ed all'impresa tali difformità, né impartito al riguardo ordini per porvi rimedio.
A conforto di quanto dinanzi evidenziato, depone il consolidato principio secondo cui “In tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori, pur prestando un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultato, è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche e deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente- preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligenza esercitata in concreto: rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi, sicché non si sottrae a responsabilità il professionista che omette di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne
pag. 26/33 l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente” (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 16987 del
24/06/2025).
In contrario, non giova opinare che “i lavori, in questione, erano sospesi in forza di una variante architettonica - strutturale, voluta dal committente e della quale si è avuto l'assenso, nel corso del giudizio di primo grado”.
Si è dinanzi già chiarito come il CTU abbia dato conto dell'inidoneità dell'opera, per come realizzata, stante la sua difformità rispetto al progetto originario. Tale difformità ha determinato la sospensione dei lavori che, per quanto in ipotesi superabile mediante variante strutturale, non consente di ritenere, allo stato, correttamente adempiuta la prestazione professionale cui era tenuto il DL.
A conforto di quanto osservato giova rilevare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, nei rapporti interni, provato il conferimento dell'incarico di progettare e dirigere i lavori edilizi, con individuazione dell'impresa costruttrice e con assunzione dell'incarico di provvedere agli adempimenti urbanistici ed edilizi, è da ritenere che, quand'anche i lavori rivelatisi abusivi non fossero stati da lui progettati, il direttore dei lavori che sia anche, come accaduto nella specie, progettista, abbia un obbligo di controllo e di verifica, il quale oltre ad un controllo dinamico, continuativo, di accertamento per gradi e tappe intermedie della effettiva concretizzazione e specificazione di quanto programmato e, quindi, dovuto, comprende anche un obbligo di controllo e di verifica, per così dire, statico e retrospettivo di pag. 27/33 comparazione tra l'opera da realizzare, quella oggetto del programma negoziale e da lui stesso progettata, e quella che in concreto veniva realizzata (cfr. Cass. 05/10/2018, n. 24555).
Quindi, si è ritenuto che “Il cumulo dell'incarico di progettista dei lavori
e di direttore degli stessi fa sì che egli debba rispondere nei confronti del committente della conformità del progetto alla normativa urbanistica, della individuazione in termini corretti della procedura amministrativa da utilizzare, così da assicurare l'acquisizione del permesso di costruire e la realizzazione di quanto commissionato in conformità con la normativa edilizia. La giurisprudenza di questa Corte ritiene, in particolare, che la scelta del titolo autorizzativo all'esecuzione di opere, in relazione al tipo di intervento edilizio progettato, rientri nelle competenze tecniche del professionista incaricato di progettare l'opus finanche nell'ipotesi un accordo illecito fra le parti per porre in essere un abuso edilizio (Cass. 21/05/2012, n. 8014). Sicché la incompletezza della istruttoria della pratica amministrativa o l'erronea individuazione del titolo autorizzatorio, avendo carattere strumentale e preliminare rispetto all'esecuzione dell'opera su cui .., in quanto direttore dei lavori, aveva uno specifico ed ulteriore obbligo di controllo e di verifica, non possono ricadere sul committente che, in quanto profano, neppure avrebbe avuto gli strumenti per percepire l'errore” (cfr. Cass. civ. Sez. 3,
Ordinanza n. 18342 del 2019).
§ 14.
pag. 28/33 Sussiste, altresì, la responsabilità anche dell'arch. , che Controparte_4
ricopriva pacificamente il ruolo di collaudatore nell'ambito dei lavori oggetto dell'appalto in questione.
In diritto si deve premettere che “.. la L.R. 7 gennaio 1983, n. 9 (recante
"Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico"), dispone - all'art. 5, comma 1 - che "il collaudatore in corso d'opera, nominato dal committente o dal costruttore che esegue in proprio, controlla, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici ed esercita la vigilanza in concomitanza al processo costruttivo delle opere denunciate ai sensi del precedente art.
2. Il collaudatore provvede, inoltre, unitamente al Direttore dei lavori, al controllo dei particolari esecutivi"; l'oggetto della normativa (che, per quanto emerge dall'art. 1, concerne la vigilanza sulle costruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti e riparazioni ai fini della prevenzione del rischio sismico) e gli specifici compiti attribuiti al collaudatore in corso
d'opera consentono, in modo univoco, di ritenere che costituisca presupposto di configurabilità della responsabilità del collaudatore
l'avvenuto inizio dei lavori di costruzione (o sopraelevazione o ampliamento o ristrutturazione) rispetto ai quali va verificato se il professionista incaricato abbia effettuato previamente i calcoli statici e in corso dei quali ("in concomitanza") deve essere effettuata la vigilanza, oltre al controllo dei particolari esecutivi” (cfr. Cass. civ. sez. III,
13/05/2021, n.12869).
Nella specie, dalle risultanze istruttorie dinanzi ampiamente richiamate, si ricava che nemmeno l'arch. abbia adempiuto CP_4
pag. 29/33 correttamente la sua prestazione perché, se il progetto iniziale dell'opera era stato regolarmente depositato presso l'Ufficio del Genio
Civile e, quindi, risultava strutturalmente corretto, tuttavia, in corso di esecuzione dei lavori, sono emerse palesi difformità dell'opera rispetto al progetto che ne imponevano la sospensione da parte della PA.
Del resto, come già esposto in precedenza, l'opera, per come ad oggi realizzata, non può essere utilizzata, imponendosi la necessità di una nuova progettazione strutturale, a dimostrazione evidente della carenza, durante la fase esecutiva, delle necessarie verifiche, anche da parte del collaudatore, tese a garantire la piena conformità dei lavori ai calcoli strutturali eseguiti.
In definitiva deve affermarsi, a norma dell'art. 2055 c.c., la responsabilità, in solido con l'appaltatrice, - che, per quanto già detto, risponde sino alla concorrenza della minore somma di euro 734,24, oltre Iva come per legge -, dei due professionisti che hanno rivestito la carica di direttore dei lavori e di collaudatore in corso d'opera, relativamente ai danni sofferti dal che, come innanzi detto, Parte_1
debbono quantificarsi in euro 20.772,33, oltre Iva come per legge.
Su tale somma spettano, ex lege, gli interessi al tasso di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.
§ 15.
L'accoglimento per quanto di ragione dei gravami, principale ed incidentale, impone di procedere ad un rinnovato regolamento delle pag. 30/33 spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, da operarsi d'ufficio in ragione dell'esito complessivo della causa.
Ciò posto, rileva la Corte che, nel rapporto tra il e la CO.GE Parte_1
s.r.l., ricorrendo una chiara ipotesi di soccombenza reciproca, stante la sostanziale equivalenza delle rispettive ragioni di credito come in questa sede riconosciute, si giustifichi l'integrazione compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi.
Viceversa, gli architetti e , essendo RO Controparte_4
risultati interamente soccombenti, debbono condannarsi in solido, ai sensi dell'art. 97 c.p.c. stante la sussistenza di un interesse comune in capo ad essi, alla rifusione, in favore del delle spese di lite di Parte_1
entrambi i gradi.
La relativa liquidazione deve operarsi, per tutti i gradi di giudizio, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, applicabile ratione temporis, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore da euro 5.201,00 ad euro
26.000,00, nel quale rientra il decisum, con riconoscimento dei compensi tabellari medi, adeguati al numero, oggetto e complessità delle questioni controverse, con distrazione in favore degli avvocati
Domenico Ruocco e Carmine Giugliano, dichiaratisi antistatari.
Alcuna somma viene liquidata a titolo di esborsi, non essendone stato documentato, dai citati difensori dichiaratisi anstistatari, il relativo versamento (si veda l'avviso di recupero del contributo unificato pag. 31/33 emesso dalla Cancelleria di questa Corte a carico del in data Parte_1
12.12.2022).
Sempre a norma dell'art. 91 c.p.c., le spese relative alla CTU, svolta nel corso dell'ATP e come in quella sede liquidate, vanno poste a definitivo carico dei suddetti professionisti in solido tra di loro.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale proposto da Parte_1 CP_1
avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
a) accoglie per quanto di ragione l'appello principale e quello incidentale e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna , , la prima CP_1 RO Controparte_4
sino alla concorrenza del minore importo di euro 734,24, oltre
Iva come per legge, a pagare, in solido tra di loro, in favore di a titolo di risarcimento dei danni, l'importo di Parte_1
euro 20.772,33, oltre Iva come per legge, oltre gli interessi legali al tasso di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
b) dichiara interamente compensate, tra e Parte_1 CP_1
le spese processuali di entrambi i gradi;
[...]
c) condanna e , in solido tra di loro, RO Controparte_4
alla rifusione, in favore dei procuratori antistatari, avvocati
Domenico Ruocco e Carmine Giugliano, delle spese processuali, che liquida, in relazione al giudizio di primo grado, in euro
5.077,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese pag. 32/33 generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge e, in relazione al grado di appello, in euro 5.809,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso;
d) pone le spese relative alla CTU, come liquidate all'esito del procedimento di ATP n. 9916/08 RG del Tribunale di Nola, a definitivo carico di e , in solido RO Controparte_4
tra di loro.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 22.9.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 33/33
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 5302/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 922/2022, emessa dal Tribunale di Nola, pubblicata in data 3.05.2022, non notificata, pendente:
TRA
, (C.F.: ), rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dagli avv.ti Domenico Ruocco (C.F.: ) e CodiceFiscale_2
Carmine Giugliano (C.F.: ), giusta procura CodiceFiscale_3
allegata all'atto di appello;
APPELLANTE
E (C.F/P.IVA.: , in persona del legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_2
Luisa Nunziata (C.F.: , e Mario Gallo (C.F.: CodiceFiscale_4 [...]
), giusta procura alla comparsa di costituzione;
C.F._5
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHÉ
(C.F.: ), RO CodiceFiscale_6 Controparte_4
(C.F.: , entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. CodiceFiscale_7
Pasquale Duraccio (C.F.: ) in virtù di giusta CodiceFiscale_8
procura allegata alle rispettive comparse di costituzione in appello;
APPELLATI
Oggetto: contratto di appalto;
risarcimento del danno per responsabilità del committente, del direttore dei lavori e del collaudatore.
Conclusioni:
per l'appellante: “1) dichiarare che le opere edili eseguite non ultimate e mai consegnate dalla società CO.GE s.r.l. sull'immobile del Signor in AL MP (Na), via Querce, n. 40 dirette Parte_1
dall'arch. , sono affette da difformità rispetto al RO
progetto, come tali inidonee, come constato in sede di accertamento tecnico preventivo;
2) dichiarare la responsabilità dell'impresa appaltatrice per le difformità come accertate ai sensi e per gli effetti degli artt. 1667 e 1668 c.c., nonché per la rovina e i difetti di cui all'art.
1669 c.c.; 3) dichiarare, conseguentemente, risolto il contratto ai sensi pag. 2/33 dell'art. 1668, comma 2, c.c. o, in via subordinata disporre la eliminazione delle difformità a spese della società appaltatrice;
4) dichiarare la responsabilità dell'impresa appaltatrice per il pericolo di rovina o gravi difetti dell'immobile di proprietà del signor
[...]
5) condannare, in ogni caso, la società CO.GE s.r.l., in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, l'Arch. e l'Arch. RO
, in solido o per quanto di rispettive ragioni, al Controparte_4
risarcimento dei danni subiti dal signor in Parte_1
conseguenza del loro inadempimento, per gli importi accertati in sede di accertamento tecnico preventivo ovvero che saranno ritenuti di giustizia;
6) condannare, infine, la società CO.GE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, l'Arch. e l'Arch. RO CP_4
, in solido o per quanto di rispettive ragioni, al pagamento delle
[...]
spese di lite del doppio grado di giudizio con attribuzione ai procuratori antistatari che dichiarano di averne fatto anticipo.”;
per l'appellata/appellante incidentale CO.GE s.r.l.: “- Rigettare in ogni sua parte l'atto di appello proposto dal Sig. , in quanto Parte_1
illegittimo, inammissibile nonché infondato in fatto ed in diritto;
-
Accogliere l'appello incidentale formulato dalla CO. GE. s.r.l. e condannare il Sig. al pagamento dei compensi per le opere Parte_1
eseguite dalla stessa nella somma di€. 111.401,36 e/o in quella che verrà determinata in corso di causa anche a seguito di CTU tecnica per valutare e quantificare i lavori eseguiti dalla convenuta in riconvenzionale sull'immobile sito in AL MP alla Via Croce n.
40; - In subordine in caso di accoglimento della domanda dell'appellante
pag. 3/33 condannare gli Arch. ed , dichiarando che i lavori eseguiti CP_4 CP_3
dalla CO. GE. s.r.l. erano conformi alle progettazioni dagli stessi effettuate sia per edificazione sia per i materiali utilizzati. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da attribuirsi alla sottoscritta procuratrice antistataria e da porsi a carico dell'appellante in conseguenza dell'azione infondata proposta.”;
per gli appellati e : “1) In via RO Controparte_4
preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposto dal Parte_1
; 2) nel merito respingere l'appello proposto, perché infondato in
[...]
fatto e diritto, di conseguenza confermare integralmente la sentenza gravata;
3) condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado, oltre spese, oneri e accessori in favore dell'avv. antistatario. Ci si rimette, sussistendone i presupposti, alla discrezionalità dell'adito
Giudice del Riesame per la comminatoria di cui all' art.96 c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 5.4.2011 dinanzi al
Tribunale di Nola nei confronti della di e CP_1 RO
di , domandava che fossero accolte le Controparte_4 Parte_1
conclusioni di seguito riportare: I) accertare che le opere edili eseguite dalla società CO.GE s.r.l. sull'immobile in AL MP (Na), via
Querce, n. 40, dirette dall'Arch. , sono affette da vizi o RO
difformità; II) accertare la responsabilità dell'impresa appaltatrice per le difformità e i vizi delle opere ai sensi e per gli effetti degli artt. 1667
e 1668 c.c., nonché per la rovina e i difetti di cui all'art. 1669 c.c.; III) pag. 4/33 dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'art. 1668, comma 2, c.c. ovvero, in via subordinata, disporre la riduzione proporzionale del prezzo dell'appalto, ovvero la eliminazione delle difformità o dei vizi delle opere a spese della società appaltatrice;
III) dichiarare la responsabilità dell'impresa appaltatrice per il pericolo di rovina o gravi difetti dell'immobile di proprietà dell'istante; IV) disporre la condanna, in ogni caso, della società Co.GE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, dell'Arch. e dell'Arch. RO
, in solido o per quanto di rispettive ragioni, al Controparte_4
risarcimento dei danni subiti dall'istante in conseguenza del loro inadempimento, nella misura da determinarsi in corso di causa;
V) disporre, infine, la condanna della società Co.GE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, l'Arch. e l'Arch. RO
, in solido o per quanto di rispettive ragioni, al rimborso Controparte_4
delle spese ed al pagamento dei diritti e degli onorari del giudizio e della procedura già svolta a seguito del ricorso per accertamento tecnico preventivo (n. RG 9916/2008 Trib. Nola).
A sostegno delle proposte domande, il ricorrente esponeva: - di essere proprietario di un edificio in AL MP alla via Querce, n. 40, distinto in catasto urbano al foglio 23, particella 20, oggetto di abbattimento e ricostruzione;
- che tali lavori erano stati eseguiti in virtù di permesso a costruire n. 1/2003 e permesso a costruire in sanatoria n. 42/2008, rilasciati dal Sindaco del Comune di AL
MP (Na) rispettivamente il 18 dicembre 2006 e l'8 gennaio
2009; - che la redazione del progetto strutturale e la direzione dei pag. 5/33 lavori erano stati affidati all'Arch. , residente in RO
Ottaviano (Na), via Oliveto n. 23, iscritto presso l'Ordine degli
Architetti della Provincia di Napoli con il n. 4546; - che come collaudatore in corso d'opera era stato nominato l'Arch. , Controparte_4
pure egli residente in [...]; - che l'esecuzione dei lavori edili era stata commissionata alla società CO.GE
s.r.l., corrente in SA EN RI (SA), via Vetice n. 22, come da contratto stipulato in data 11 settembre 2006, con allegato elenco prezzi;
- che le opere di abbattimento e ricostruzione del fabbricato in
AL MP (NA) alla via Querce n. 40, di sua proprietà, realizzate fino al momento dell'introduzione del giudizio consistevano in un edificio di tre piani, di cui uno interrato, con struttura portante costituita da travi e pilastri in cemento armato e solai in laterocemento. Parte della struttura poggiava su di una palificata - realizzata anche per dare sostegno alle fondazioni di altro fabbricato adiacente non interessato dai lavori - e parte su di una platea di fondazione;
- che i predetti lavori di abbattimento e ricostruzione erano iniziati nel mese di aprile 2007 e al momento della notifica del ricorso erano sospesi ed era stata realizzata unicamente la struttura in cemento armato fino al terzo livello impalcato;
- che da un primo esame delle opere eseguite era emersa l'insufficienza delle armature nelle zone di maggiore sollecitazione dovute agli scarichi dei pilastri e delle pareti. Lo spessore del calcestruzzo appariva piuttosto esiguo.
Emergevano, altresì, la pessima realizzazione dei pali a sostegno del fabbricato adiacente e la scadente qualità del calcestruzzo utilizzato;
- che in particolare, era stata evidenziata l'inadeguatezza dell'armatura pag. 6/33 dei pilastri e della parete adiacente ai pali e la sua errata
“appiombatura”; detta parete presentava, inoltre, aperture nella sommità a causa della scadente qualità del calcestruzzo adoperato;
- che la parete realizzata in fregio alla pubblica via presentava un andamento molto irregolare dovuto allo scavo realizzato in maniera approssimativa. Le travi e i travetti dei solai erano stati realizzati con ferri d'armatura non regolari e non rispondenti al progetto;
- che, inoltre, erano state evidenziate irregolarità nei punti di appoggio delle travi e dei pilastri nonché di ancoraggio dei ferri d'armatura e del taglio;
- che anche la scala, per come parzialmente realizzata, presentava diversi difetti sia nei punti di appoggio che nell'armatura; - che il committente, a fronte dei denunciati vizi e irregolarità, aveva conferito incarico ad un laboratorio specializzato in analisi sui materiali da costruzione, al fine di eseguire prove di carico e prelievo dei provini in sito. Le indagini erano state eseguite il 24 aprile 2008 dalla società corrente in Battipaglia (SA), via delle Controparte_5
Industrie, iscritta all'Anagrafe nazionale delle ricerche al n. 51868BXH;
- che alle operazioni avevano assistito l'arch. , RO
direttore dei lavori e il suo collaboratore, l'arch. , nonché Persona_1
esso ricorrente, proprietario e committente;
- che con perizia giurata del 24 ottobre 2008, resa dall'ing. era stato Persona_2
altresì evidenziato che: “Alla luce delle indagini effettuate e da quanto sopra esposto si possono trarre le seguenti conclusioni. L'analisi visiva delle strutture non indica alcun segno evidente di dissesto, cedimento o fratture di elementi strutturali, in quanto le strutture sono in corso di realizzazione, non ancora ultimate e non ancora caricate. Invece dalle pag. 7/33 prove effettuate sul calcestruzzo per la costruzione emergono elementi che fanno presupporre una cattiva rispondenza sia dal punto di vista statico dell'edificio, sia da un eventuale effetto dinamico provocato da un sisma. Pertanto, si impongono interventi urgenti e migliorativi al fine di garantire l'ottimale risposta sismica dell'edificio alle norme tecniche sopra citate…”; - che con lettere a.r. del 5 novembre 2008, inviate alla società CO.GE s.r.l., quale impresa appaltatrice dei lavori edili, all'arch.
e all'arch. , rispettivamente quale RO Controparte_4
direttore dei lavori e collaudatore in corso d'opera, aveva richiesto, ancora una volta invano, il collaudo statico dei manufatti realizzati.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la nella CP_1
predetta qualità, la quale, nel contestare la fondatezza della domanda e nel sollecitarne il rigetto, spiegava, altresì, domanda riconvenzionale per ottenere la declaratoria di risoluzione del contratto di appalto e la condanna dell'attore al pagamento del residuo ancora non versato del corrispettivo.
Si costituivano, altresì, gli architetti e , RO Controparte_4
nella predetta qualità, contestando, ciascuno per quanto di ragione, la fondatezza delle avverse domande e sollecitandone il rigetto.
Disposto il passaggio al rito ordinario, istruita la causa con l'audizione di testimoni indotti dalle parti, l'adito Tribunale pronunciava la sentenza in epigrafe indicata con la quale così statuiva: “- rigetta la domanda attorea;
- rigetta la domanda riconvenzionale;
- compensa integralmente le spese di giudizio”.
pag. 8/33 § 2.
Avverso l'indicata sentenza, non notificata ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 325 c.p.c., interponeva Parte_1
appello, mediante citazione tempestivamente notificata in data
05.12.2022, nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c., maggiorato per la sospensione feriale, sollecitandone l'integrale riforma e concludendo nei termini dinanzi riportati.
Costituendosi con comparsa depositata il 31.05.2023, nel rispetto del termine di 20 giorni prima rispetto all'udienza di comparizione indicata dall'appellante, la nel resistere all'avversa CP_1
impugnazione, ne sollecitava l'integrale rigetto e proponeva appello incidentale al fine di ottenere l'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta in primo grado.
Si costituivano, altresì, e , con separate RO Controparte_4
comparse depositate entrambe il 23.05.2023, i quali, nel resistere ciascuno per quanto di ragione all'avversa impugnazione, ne sollecitavano il rigetto.
All'esito della prima udienza, celebrata nelle forme della cd. trattazione scritta, la causa, con ordinanza ritualmente comunicata alle parti, veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del
23.05.2025.
Disposta la sostituzione di detta udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, con ordinanza comunicata alle parti il 27.05.2025, veniva riservata in decisione, concedendosi alle pag. 9/33 parti i termini di cui all'art. 190, co.1 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, l'ultimo dei quali è scaduto in data 17.09.2025, tenendo conto della sospensione feriale dei termini.
Depositate da tutte le parti, ad eccezione della CO.GE., le comparse conclusionali e le memorie di replica, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
§ 3.
Il Giudice di primo grado rigettava la domanda principale, ritenendo non assolto l'onere probatorio, gravante sull'attore, in quanto non venivano ritenute sufficienti “al fine di dimostrare la sussistenza dei vizi dedotti, le risultanze della prova orale espletata nel corso del giudizio, né si rinviene in atti la consulenza di cui al procedimento per accertamento tecnico preventivo azionato dall'attore, attesa la mancanza, al momento della decisione, della produzione di quest'ultimo”.
Con precipuo riferimento alla produzione di parte, invero, il Giudice osservava che, stante il mancato reperimento della stessa al momento della decisione, doveva “presumersi espressione di un atto volontario della parte, che è sempre libera di ritirare il proprio fascicolo. Di conseguenza, è onere della parte dedurre l'incolpevole mancanza del fascicolo, ed in mancanza di tale deduzione - come appunto nel caso di specie - il giudice non deve disporre alcuna ricerca, né ordinare la ricostruzione della documentazione mancante”.
pag. 10/33 Sulla scorta di tali rilievi, il Tribunale asseriva che in atti mancavano elementi sufficienti per ritenere dimostrata la sussistenza dei lamentati difetti dell'opera realizzata dall'appaltatrice.
§ 4.
Con il primo motivo, l'appellante, nel sottoporre a censura la sopra richiamata parte di sentenza, deduceva che il fascicolo di primo grado non era stato da esso mai ritirato ed era rimasto allegato al fascicolo d'ufficio e che aveva avuto contezza del suo mancato rinvenimento solo con la pubblicazione della sentenza. Osservava, dunque, che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto ordinare la ricerca del suddetto fascicolo o consentirne, ove possibile, la ricostituzione.
§ 5.
La censura è fondata.
Costituisce principio consolidato quello a mente del quale “Nell'ipotesi di smarrimento del proprio fascicolo e dei documenti in esso allegati, la parte ha l'onere di richiedere al giudice il termine per ricostruirlo e, disposte infruttuosamente le opportune ricerche tramite la cancelleria, può depositare nuovamente i documenti, mentre il giudice può pronunciare sul merito della causa sulla base degli atti a sua disposizione soltanto in caso di inosservanza di detto termine. Pertanto, il mancato rinvenimento, al momento della decisione della causa, di documenti che la parte invoca, se il fascicolo risulta depositato per tale momento, comporta per il giudice l'obbligo di disporre la ricerca di essi con i mezzi a sua disposizione e la possibilità per la parte di ottenere di
pag. 11/33 depositarli nuovamente ovvero di ricostruirne il contenuto, se erano stati ritualmente prodotti” (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 11352 del
11/05/2010; Sez. L, Sentenza n. 3055 del 08/02/2013).
Nella fattispecie in esame, il primo Giudice valorizzava la mancanza in atti, al momento della decisione della causa, del fascicolo di parte dell'attore, attribuendo a tale carenza documentale il valore di una tacita rinuncia ad avvalersi dei documenti da parte del Parte_1
La correttezza di siffatta conclusione appare, tuttavia, sconfessata dall'esame della condotta processuale serbata dall'attore, odierno appellante.
Giova, infatti, anzitutto, evidenziare come lo stesso non avesse formalmente avanzato alcuna richiesta di ritiro della produzione di parte.
Inoltre, avendo il Giudice deciso la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ed essendo le ultime udienze state celebrate nella forma della trattazione scritta, non emerge dagli atti alcuna prova del fatto che l'attore aveva mai ritirato la produzione.
Ancora, non va sottaciuto come, nella comparsa conclusionale autorizzata, da esso depositata il 19.4.2022, l'attore avesse svolto argomentazioni difensive che presupponevano chiaramente la volontà di avvalersi della documentazione già prodotta in giudizio e, in specie, dell'esito del procedimento di ATP da esso previamente instaurato.
Ne discende che abbia errato il Giudice nel trarre, dalla circostanza del mancato rinvenimento del fascicolo di parte attoreo, il convincimento pag. 12/33 di una sua riconducibilità alla tacita volontà del di non Parte_1
avvalersene.
Peraltro, non avendo il Giudice segnalato alle parti la suddetta carenza documentale, l'attore non veniva nemmeno posto nelle condizioni di porvi rimedio, mediante la relativa ricostruzione.
In accoglimento del primo motivo, quindi, la parte di sentenza oggetto di gravame deve essere riformata, dovendosi, di conseguenza, ritenere pienamente utilizzabili i documenti che l'appellante, costituendosi in questo grado di giudizio, depositava, mediante la ricostruzione della produzione di parte del primo grado (cfr. Cass. civ. Sez. L, Sentenza n.
3921 del 08/06/1983: “In difetto di un'espressa previsione di legge,
l'incolpevole smarrimento del fascicolo di parte non è causa di nullità del procedimento, essendo, peraltro, consentito alla parte che lamenti tale circostanza di adempiere i propri oneri di esibizione mediante la ricostruzione del fascicolo stesso ovvero di sostituire i documenti mancanti mediante produzione di copie, senza che vi osti, in appello, il divieto di nuove produzioni, il quale non riguarda documenti già formati
e precostituiti”).
§ 6.
Il Tribunale riteneva che la domanda dell'attore non andasse ricondotta alla previsione dell'art. 1669 c.c., norma speciale destinata a trovare applicazione solo nell'ipotesi in cui l'opera sia affetta da vizi che, pur interessandone solo una parte, ne compromettano il godimento in misura apprezzabile. A tal fine valorizzava un passaggio pag. 13/33 della relazione di CTU, trasfusa nel ricorso introduttivo, in cui l'ausiliare, pur dando conto della presenza all'interno dell'opera di vizi, non escludeva che la stessa potesse essere utilizzata in conformità delle funzioni ad essa assegnate in esito alla realizzazione di una successiva progettazione strutturale.
§ 7.
Nel censurare, con il secondo motivo di appello, tale parte di sentenza, il opinava che, nel caso di specie, contrariamente a quanto Parte_1
stabilito dal Tribunale, si rinveniva un'ipotesi di responsabilità dell'appaltatore per rovina di edificio ex art. 1669 c.c.. In tal senso, invero, militava proprio il passaggio della relazione di CTU in cui l'ausiliare asseriva che “la struttura in cemento armato, così come eseguita dall'impresa CO.GE s.r.l. sotto la direzione dei lavori dell'arch.
, risulta praticamente difforme da quanto progettato e RO
depositato presso il Genio Civile di Napoli e per tale motivo allo stato attuale non idonea”.
§ 8.
Il motivo è fondato per quanto di ragione, pur imponendo di qualificare la domanda diversamente da come erroneamente fatto dal primo Giudice e da come invocato dall'appellante.
In fatto si deve premettere che, nella specie, l'opera appaltata, consistente nella demolizione e ricostruzione parziale dell'immobile di proprietà del non sia stata portata a compimento. Parte_1
pag. 14/33 Ed invero, deve ritenersi ampiamente provato in atti che i lavori siano stati sospesi nel corso della relativa esecuzione, a seguito di sequestro,
e che le opere non siano state ultimate.
Tanto emerge dalla specifica allegazione operata dal ricorrente, non oggetto di contestazione ad opera delle controparti, e dall'esito dell'interrogatorio formale deferito dal ricorrente all'arch. CP_3
, il quale, all'udienza del 5.11.2013, confermava che il cantiere
[...]
era stato sottoposto a sequestro.
Nello stesso senso depone l'esito della CTU svolta in fase di ATP, avendo in essa l'ausiliare rilevato che, in data 29.10.2007, il Comune di
AL MP eseguiva, a mezzo UTC, sopralluogo presso il cantiere, accertando che erano in corso di esecuzione lavori difformi rispetto al progetto a costruire assentito n. 1/2003 ed evidenziato che, in seguito, nell'aprile del 2008, il committente faceva eseguire, da laboratorio specializzato, prove di carico e prelievo, all'esito delle quali i lavori non riprendevano e venivano definitivamente interrotti (cfr. CTU pag. 24).
Stante l'omesso completamento dei lavori, deve escludersi l'applicabilità della disciplina speciale dettata in tema di vizi dagli artt.
1667, 1668 c.c., nonché di quella oggetto dell'art. 1669 c.c..
Al riguardo è consolidato l'orientamento secondo il quale “le disposizioni specifiche previste dagli artt. 1667 e 1668 cod. civ., applicabili nel caso di opera completa, ma affetta da vizi o difformità, integrano e non escludono i principi generali in tema di inadempimento contrattuale, applicabili, quando non ricorrano i presupposti delle norme
pag. 15/33 speciali, ossia nel caso in cui l'opera non sia stata eseguita o non sia stata completata o l'appaltatore abbia realizzato l'opera con ritardo o, pur avendo eseguito l'opera, si rifiuti di consegnarla” (di recente, v. Cass. 13 aprile 2018, n. 9198; per gli stessi principi, v. Cass. 24 giugno 2011, n.
13983; Cass. 6 aprile 2006, n. 8103).
Lo stesso principio deve, peraltro, applicarsi anche in relazione alla norma dettata dall'art. 1669 c.c..
In epoca recente, infatti, la Cassazione, sottoponendo a critica un proprio precedente che si era espresso in contrario avviso, ha affermato: “.. Siffatte conclusioni sono state ribadite anche con riguardo alla disciplina dettata dall'art. 1669 cod. civ. Ad es., si è ritenuto che, in tema di inadempimento del contratto di appalto le disposizioni speciali di cui agli artt. 1667, 1668, 1669 e ss. cod. civ. integrino - senza escluderne l'applicazione - i principi generali in materia di inadempimento delle obbligazioni e di responsabilità comune dell'appaltatore che si applicano in assenza dei presupposti per la garanzia per vizi e difformità prevista nel caso in cui l'opera completata sia realizzata in violazione delle prescrizioni pattuite o delle regole tecniche (Cass. 17 maggio 2004, n. 9333). L'omogeneità della soluzione, sia con riguardo alla disciplina dettata dagli artt. 1667 e 1668 cod. civ., sia con riferimento a quella di cui all'art. 1669 cod. civ., riposa sul solido orientamento secondo il quale, in tema di appalto, non sussiste incompatibilità tra gli artt. 1667 e 1669 cod. civ., potendo il committente di un immobile che presenti "gravi difetti" invocare, oltre al rimedio risarcitorio del danno (contemplato soltanto dall'art. 1669 c.c.), anche
pag. 16/33 quelli previsti dall'art. 1668 cod. civ. (eliminazione dei vizi, riduzione del prezzo, risoluzione del contratto) con riguardo ai vizi di cui all'art. 1667 cod. civ., purché non sia incorso nella decadenza stabilita dal secondo comma di quest'ultimo: si deve, infatti, ritenere che, pur nella diversità della natura giuridica delle responsabilità, extracontrattuale e contrattuale, rispettivamente disciplinate dalle anzidette norme, le relative fattispecie si configurino l'una (l'art. 1669 cod. civ.) come sottospecie dell'altra (art. 1667 cod. civ.), perché i "gravi difetti" dell'opera si traducono inevitabilmente in "vizi" della medesima, sicché la presenza di elementi costitutivi della prima implica necessariamente la sussistenza di quelli della seconda, continuando ad applicarsi la norma generale anche in presenza dei presupposti di operatività di quella speciale, così da determinare una concorrenza delle due garanzie, quale risultato conforme alla ratio di rafforzamento della tutela del committente sottesa allo stesso art. 1669 c.c. (v., ad es., Cass. 19 gennaio
2016, n. 815; Cass. 15 febbraio 2011, n. 3702)”.
Quindi, nel confrontarsi con il precedente di cui alla pronuncia resa da
Cass. 27 novembre 2017, n. 28233, - la quale, dalla premessa della natura non contrattuale della responsabilità regolata dall'art. 1669 cod. civ., al contrario fondata su un fatto idoneo a produrre obbligazioni in conformità dell'ordinamento giuridico, ex art. 1173 cod. civ., aveva fatto discendere la conseguenza che è a tale disciplina, e non alle norme generali dettate in tema di risoluzione del contratto per inadempimento, ex artt. 1453 ss. cod. civ., che occorre fare riferimento,
pag. 17/33 in caso di rovina e difetti di immobili, anche laddove l'opera appaltata non sia stata ultimata – riteneva di non dovervi dare continuità.
Al riguardo, osservava che doveva essere confermato l'orientamento consolidato e più risalente, il quale “.. muove dalla considerazione della finalità delle tutele risarcitorie o ripristinatorie e sottolinea come la disciplina dettata dall'art. 1669 cod. civ., lungi dal porsi come strutturalmente incompatibile con quella dettata dagli artt. 1667 e 1668 cod. civ., la integri, alla luce del dato formale, come detto, che la presenza di elementi costitutivi della prima implica necessariamente la sussistenza di quelli della seconda, e del rilievo sostanziale secondo cui la concorrenza delle due garanzie è un risultato conforme alla ratio di rafforzamento della tutela del committente sottesa allo stesso art. 1669 cod. civ. (v., le citate Cass. n. 815 del 2016 e n. 3702 del 2011). Non è, pertanto, enucleabile, né enucleata alcuna ragione che giustifichi la esclusione, in caso di " pericolo di rovina o di gravi difetti", della indiscussa soluzione giurisprudenziale favorevole alla applicabilità della disciplina generale in tema di inadempimento, nel caso di opera non ultimata “(cfr. Cass. civ. Sez. 1, Ordinanza n. 4511 del 2019).
Poste tali premesse, la pretesa azionata in giudizio dal deve, Parte_1
allora, essere esaminata alla luce della disciplina generale in tale di inadempimento delle obbligazioni.
§ 9.
L'appellante, in particolare, reiterando le conclusioni di cui all'originario ricorso, chiedeva pronunciarsi la risoluzione del pag. 18/33 contratto di appalto, ai sensi dell'art. 1668 c.c., e la condanna dell'appaltatrice al risarcimento del danno.
Ferma restando la necessità di ricondurre la pretesa in esame al paradigma dell'art. 1453 c.c., occorre, quindi, stabilire se il lamentato inadempimento sussista e giustifichi la risoluzione del contratto, rammentando che “Il rigetto della domanda di risoluzione contrattuale determinato dalla scarsa importanza dell'inadempimento non comporta necessariamente il rigetto della contestuale domanda di risarcimento, giacché anche un inadempimento inidoneo ai fini risolutori può aver cagionato un danno risarcibile” (cfr. Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 12466 del 16/06/2016).
Ciò premesso, nella specie, è senz'altro ravvisabile la condotta inadempiente dell'appaltatrice, consistita, essenzialmente, nella realizzazione di un'opera difforme rispetto al progetto.
Sul punto, appare dirimente richiamare quanto affermato dal CTU dell'ATP, allorquando rilevava che “la struttura in cemento armato, così come eseguita dall'impresa CO.GE s.r.l. sotto la direzione dei lavori dell'arch. , risulta praticamente difforme da quanto RO
progettato e depositato presso il Genio Civile di Napoli e per tale motivo allo stato attuale non idonea”.
Né, in contrario, soccorre il passaggio della medesima CTU nel quale l'ausiliare prospettava l'eventualità, meramente astratta, che la struttura realizzata si rivelasse idonea. Infatti, tanto, secondo l'ipotesi prospettata dal CTU, avrebbe, comunque, richiesto il deposito di una pag. 19/33 nuova progettazione strutturale e la verifica della relativa compatibilità delle opere realizzate alle norme frattanto sopravvenute, che, in materia strutturale, avevano introdotto standard più rigorosi di quelli precedenti.
Inoltre, non appare condivisibile il rilievo difensivo dell'appaltatrice, a mente del quale l'omesso completamento dei lavori sarebbe da imputare al rifiuto del committente di pagare il corrispettivo.
Ed invero, mentre la difformità dell'opera dal progetto e la sospensione dei lavori da parte della sono circostanze di fatto documentate dalle sopra richiamate risultanze, l'assunto dell'appellante incidentale, teso a ricollegare il mancato completamento dei lavori all'inadempimento del committente, è rimasto confinato al piano meramente assertivo.
In definitiva, considerata la realizzazione solo parziale e finanche difforme dal progetto dell'opera appaltata deve, in accoglimento della domanda, dichiararsi risolto il contratto di appalto intercorso tra il e la CO.GE s.r.l.. Parte_1
Alcun dubbio residua, del resto, in merito all'idoneità di tale inadempimento ad alterare l'equilibrio sinallagmatico del contratto, avendo esso riguardato la principale prestazione dell'appaltatore e pregiudicato l'interesse del committente al conseguimento di un'opera utilizzabile.
§ 10.
pag. 20/33 Venendo ad esaminare la domanda di risarcimento del danno, proposta dal e disattesa dal primo Giudice, la stessa si rivela Parte_1
fondata per quanto di ragione.
Sul punto, invero, il CTU dell'ATP ha accertato che la difformità del corpo scala realizzato rispetto a quello progettato ne imponga la demolizione e relativo rifacimento, per un costo di euro 5.905,31, oltre
Iva.
A tale voce il CTU aggiungeva il costo che il committente dovrà sostenere per le verifiche strutturali delle opere realizzate e di quelle da adeguare, spesa che l'ausiliare quantificava in complessivi euro
10.000,00.
Non va, invece, riconosciuta l'ulteriore voce di danno, risultante dalla relazione di CTU, stimata in euro 10.408,25, pari alla differenza tra il valore delle opere realizzate dall'appaltatrice, come quantificato dall'ausiliare (euro 82.197,27) ed il maggiore valore contabilizzato dall'impresa (euro 92.605,52).
Si tratta, a bene vedere, di una differenza che non si traduce in un pregiudizio concreto per il committente, in difetto dell'allegazione e prova, da parte dello stesso, di avere versato all'appaltatrice somme maggiori rispetto al valore delle opere realizzate.
In conclusione, quindi, il danno lamentato dall'appellante principale ascende ad euro 15.905,31, oltre Iva.
Venendo in rilievo un'obbligazione di valore la somma, espressa in valori monetari risalenti al 14.6.2010, data di redazione della CTU,
pag. 21/33 deve essere attualizzata, applicando l'Indice Istat di più recente pubblicazione, che è, ad oggi, quello al 31.8.2025.
Ne segue che, operando la predetta rivalutazione, si ottiene l'importo di euro 20.772,33 (indice alla decorrenza: 137,1; indice alla scadenza:
121,8; raccordo indici: 1,47; coefficiente di rivalutazione: 1,306; totale rivalutazione: € 4.867,02).
Non vanno invece riconosciuti gli interessi compensativi, in difetto di domanda, non formulata nel ricorso di primo grado (cfr. Cass. civ. Sez.
3, Sentenza n. 4938 del 2023).
§ 11.
Per ragioni di coerenza sistematica, prima di esaminare le pretese risarcitorie azionate dall'appellante nei confronti degli altri due appellati, occorre soffermarsi sull'appello incidentale proposto dalla
CO.GE s.r.l..
Con un unico motivo, la società appaltatrice censurava il capo di decisione con cui il primo Giudice, statuendo sulla domanda riconvenzionale, aveva ritenuto che “in ordine al mancato pagamento del corrispettivo da parte del Sig. la convenuta in Parte_1
riconvenzionale non ha provato la fonte del proprio diritto, nella misura in cui, all'esito del giudizio, non risulta dimostrato l'ammontare dei lavori eseguiti dall'impresa. Né la può invocare, a sostegno CP_1
della propria pretesa, la comunicazione firmata dall'attore in data
14/03/2008. E, infatti, quantunque nella stessa il si dichiari Parte_1
disposto a saldare i lavori, il contenuto del tutto generico di tale
pag. 22/33 comunicazione, almeno quanto alla precisa individuazione della misura di tale saldo, rende tale missiva del tutto irrilevante”.
Nel sottoporre a critica tale capo di pronuncia, l'istante obiettava che il
Giudice, nel respingere la domanda, aveva del tutto omesso di valorizzare il contratto di appalto stipulato in data 11 settembre 2006, con allegato elenco prezzi, in cui erano previsti i lavori commissionati alla società ed evidenziava che, qualora avesse inteso non apprezzare i conteggi da essa eseguiti, avrebbe potuto nominare un CTU. Inoltre, stigmatizzava la decisione del Giudice, osservando che “la declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento non determina di per sé il mancato riconoscimento del compenso per le opere eseguite”.
§ 12.
Il motivo è fondato per quanto di ragione.
Costituisce ius receptum il principio a mente del quale “In tema di appalto, gli effetti recuperatori della risoluzione in ordine alle prestazioni già eseguite operano retroattivamente, in base alla regola generale prevista dall'art. 1458 c.c., verificandosi, per ciascuno dei contraenti ed indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempienza, una totale "restitutio in integrum". Ne consegue che, nel caso di risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore, quest'ultimo ha diritto, in detrazione alle ragioni di danno spettanti al committente, al riconoscimento del compenso per le opere effettuate e delle quali, comunque, il committente stesso si sia giovato” (cfr. Cass. civ. Sez. 2,
Ordinanza n. 27640 del 30/10/2018).
pag. 23/33 Ciò premesso, dalla CTU dinanzi richiamata, si ricava che il valore delle opere eseguite dall'impresa ammonti, secondo la stima operata dall'Ausiliare non smentita da contrarie risultanze e da preferire alla diversa e maggiore valutazione operata dall'impresa, siccome proveniente da soggetto terzo, oltre che in quanto congruamente motivata, a complessivi euro 57.538,09, oltre IVA (cfr. CTU pag. 47).
Inoltre, sempre dalla relazione di consulenza, emerge che i pagamenti effettuati dal ascendano ad euro 37.500,00, al netto dell'Iva. Parte_1
Ne segue che, detraendo quanto pagato, il residuo dovuto per le opere realizzate dall'impresa valga euro 20.038,09, oltre Iva.
Trattandosi di un debito di valuta e difettando, da parte del creditore, la prova del maggior danno ex art. 1224 co. 2 c.c., tale importo non deve essere rivalutato (cfr. Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 11594 del
22/06/2004).
Operando, quindi, la necessaria compensazione tra le contrapposte ragioni, fino alla concorrenza del minore credito, l'appellante principale ha diritto al pagamento della minore somma come di seguito determinata: euro 20.772,33 – euro 20.038,09 = euro 734,24, oltre Iva come per legge.
§ 13.
L'appellante principale invocava, altresì, la condanna, in solido con la
CO. GE. s.r.l., anche degli architetti, e , RO Controparte_4
sostenendo che essi erano responsabili dei danni, conseguenti alla difettosa realizzazione delle opere, avendo ricoperto, nell'ambito pag. 24/33 dell'appalto, le qualifiche, rispettivamente, di direttore dei lavori e di collaudatore.
Ciò posto, sussiste, ad avviso del Collegio, la responsabilità dell'arch.
. CP_3
Giova premettere come sia pacifico che questi abbia rivestito l'incarico di progettista e direttore dei lavori di ristrutturazione edilizia dell'immobile di proprietà del sito in via delle Querce, AL Parte_1
MP, per il quale lo stesso ente aveva rilascio al committente permesso di costruire n. 1/2003.
Inoltre, come dinanzi già esposto, il CTU dell'ATP, a seguito di sopralluoghi, aveva modo di appurare differenze tra i grafici del progetto strutturale e le opere realizzate dall'impresa, attinenti alla differente tipologia delle fondazioni, differenza nel posizionamento dei pilastri, differenza nella tipologia realizzativa e nel posizionamento del corpo scala, nonché vizi dei lavori, quali distacco del calcestruzzo di alcuni copriferri, posizionamento delle travi di appoggio delle scale dissassate rispetto ai pilastri.
Peraltro, l'ausiliare evidenziava che rientrava tra gli obblighi del DL ultimare la sua prestazione sino alla sospensione delle opere, consegnando al committente relazione a struttura ultimata parziale, corredata di opportuna certificazione di prova dei materiali.
Sempre dalla CTU emerge che, essendo la struttura realizzata dall'impresa difforme dal progetto depositato presso il competente pag. 25/33 Ufficio del Genio Civile, la relazione di struttura ultimata parziale avrebbe richiesto un progetto di variante strutturale.
L'accertata difformità dell'opera dal progetto assentito comporta, unitamente a quella dell'appaltatrice, anche la responsabilità del DL, non essendo emersa prova del fatto che questi ha, nel corso dei lavori, contestato alla committenza ed all'impresa tali difformità, né impartito al riguardo ordini per porvi rimedio.
A conforto di quanto dinanzi evidenziato, depone il consolidato principio secondo cui “In tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori, pur prestando un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultato, è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche e deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente- preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligenza esercitata in concreto: rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi, sicché non si sottrae a responsabilità il professionista che omette di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne
pag. 26/33 l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente” (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 16987 del
24/06/2025).
In contrario, non giova opinare che “i lavori, in questione, erano sospesi in forza di una variante architettonica - strutturale, voluta dal committente e della quale si è avuto l'assenso, nel corso del giudizio di primo grado”.
Si è dinanzi già chiarito come il CTU abbia dato conto dell'inidoneità dell'opera, per come realizzata, stante la sua difformità rispetto al progetto originario. Tale difformità ha determinato la sospensione dei lavori che, per quanto in ipotesi superabile mediante variante strutturale, non consente di ritenere, allo stato, correttamente adempiuta la prestazione professionale cui era tenuto il DL.
A conforto di quanto osservato giova rilevare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, nei rapporti interni, provato il conferimento dell'incarico di progettare e dirigere i lavori edilizi, con individuazione dell'impresa costruttrice e con assunzione dell'incarico di provvedere agli adempimenti urbanistici ed edilizi, è da ritenere che, quand'anche i lavori rivelatisi abusivi non fossero stati da lui progettati, il direttore dei lavori che sia anche, come accaduto nella specie, progettista, abbia un obbligo di controllo e di verifica, il quale oltre ad un controllo dinamico, continuativo, di accertamento per gradi e tappe intermedie della effettiva concretizzazione e specificazione di quanto programmato e, quindi, dovuto, comprende anche un obbligo di controllo e di verifica, per così dire, statico e retrospettivo di pag. 27/33 comparazione tra l'opera da realizzare, quella oggetto del programma negoziale e da lui stesso progettata, e quella che in concreto veniva realizzata (cfr. Cass. 05/10/2018, n. 24555).
Quindi, si è ritenuto che “Il cumulo dell'incarico di progettista dei lavori
e di direttore degli stessi fa sì che egli debba rispondere nei confronti del committente della conformità del progetto alla normativa urbanistica, della individuazione in termini corretti della procedura amministrativa da utilizzare, così da assicurare l'acquisizione del permesso di costruire e la realizzazione di quanto commissionato in conformità con la normativa edilizia. La giurisprudenza di questa Corte ritiene, in particolare, che la scelta del titolo autorizzativo all'esecuzione di opere, in relazione al tipo di intervento edilizio progettato, rientri nelle competenze tecniche del professionista incaricato di progettare l'opus finanche nell'ipotesi un accordo illecito fra le parti per porre in essere un abuso edilizio (Cass. 21/05/2012, n. 8014). Sicché la incompletezza della istruttoria della pratica amministrativa o l'erronea individuazione del titolo autorizzatorio, avendo carattere strumentale e preliminare rispetto all'esecuzione dell'opera su cui .., in quanto direttore dei lavori, aveva uno specifico ed ulteriore obbligo di controllo e di verifica, non possono ricadere sul committente che, in quanto profano, neppure avrebbe avuto gli strumenti per percepire l'errore” (cfr. Cass. civ. Sez. 3,
Ordinanza n. 18342 del 2019).
§ 14.
pag. 28/33 Sussiste, altresì, la responsabilità anche dell'arch. , che Controparte_4
ricopriva pacificamente il ruolo di collaudatore nell'ambito dei lavori oggetto dell'appalto in questione.
In diritto si deve premettere che “.. la L.R. 7 gennaio 1983, n. 9 (recante
"Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico"), dispone - all'art. 5, comma 1 - che "il collaudatore in corso d'opera, nominato dal committente o dal costruttore che esegue in proprio, controlla, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici ed esercita la vigilanza in concomitanza al processo costruttivo delle opere denunciate ai sensi del precedente art.
2. Il collaudatore provvede, inoltre, unitamente al Direttore dei lavori, al controllo dei particolari esecutivi"; l'oggetto della normativa (che, per quanto emerge dall'art. 1, concerne la vigilanza sulle costruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti e riparazioni ai fini della prevenzione del rischio sismico) e gli specifici compiti attribuiti al collaudatore in corso
d'opera consentono, in modo univoco, di ritenere che costituisca presupposto di configurabilità della responsabilità del collaudatore
l'avvenuto inizio dei lavori di costruzione (o sopraelevazione o ampliamento o ristrutturazione) rispetto ai quali va verificato se il professionista incaricato abbia effettuato previamente i calcoli statici e in corso dei quali ("in concomitanza") deve essere effettuata la vigilanza, oltre al controllo dei particolari esecutivi” (cfr. Cass. civ. sez. III,
13/05/2021, n.12869).
Nella specie, dalle risultanze istruttorie dinanzi ampiamente richiamate, si ricava che nemmeno l'arch. abbia adempiuto CP_4
pag. 29/33 correttamente la sua prestazione perché, se il progetto iniziale dell'opera era stato regolarmente depositato presso l'Ufficio del Genio
Civile e, quindi, risultava strutturalmente corretto, tuttavia, in corso di esecuzione dei lavori, sono emerse palesi difformità dell'opera rispetto al progetto che ne imponevano la sospensione da parte della PA.
Del resto, come già esposto in precedenza, l'opera, per come ad oggi realizzata, non può essere utilizzata, imponendosi la necessità di una nuova progettazione strutturale, a dimostrazione evidente della carenza, durante la fase esecutiva, delle necessarie verifiche, anche da parte del collaudatore, tese a garantire la piena conformità dei lavori ai calcoli strutturali eseguiti.
In definitiva deve affermarsi, a norma dell'art. 2055 c.c., la responsabilità, in solido con l'appaltatrice, - che, per quanto già detto, risponde sino alla concorrenza della minore somma di euro 734,24, oltre Iva come per legge -, dei due professionisti che hanno rivestito la carica di direttore dei lavori e di collaudatore in corso d'opera, relativamente ai danni sofferti dal che, come innanzi detto, Parte_1
debbono quantificarsi in euro 20.772,33, oltre Iva come per legge.
Su tale somma spettano, ex lege, gli interessi al tasso di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.
§ 15.
L'accoglimento per quanto di ragione dei gravami, principale ed incidentale, impone di procedere ad un rinnovato regolamento delle pag. 30/33 spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, da operarsi d'ufficio in ragione dell'esito complessivo della causa.
Ciò posto, rileva la Corte che, nel rapporto tra il e la CO.GE Parte_1
s.r.l., ricorrendo una chiara ipotesi di soccombenza reciproca, stante la sostanziale equivalenza delle rispettive ragioni di credito come in questa sede riconosciute, si giustifichi l'integrazione compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi.
Viceversa, gli architetti e , essendo RO Controparte_4
risultati interamente soccombenti, debbono condannarsi in solido, ai sensi dell'art. 97 c.p.c. stante la sussistenza di un interesse comune in capo ad essi, alla rifusione, in favore del delle spese di lite di Parte_1
entrambi i gradi.
La relativa liquidazione deve operarsi, per tutti i gradi di giudizio, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, applicabile ratione temporis, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore da euro 5.201,00 ad euro
26.000,00, nel quale rientra il decisum, con riconoscimento dei compensi tabellari medi, adeguati al numero, oggetto e complessità delle questioni controverse, con distrazione in favore degli avvocati
Domenico Ruocco e Carmine Giugliano, dichiaratisi antistatari.
Alcuna somma viene liquidata a titolo di esborsi, non essendone stato documentato, dai citati difensori dichiaratisi anstistatari, il relativo versamento (si veda l'avviso di recupero del contributo unificato pag. 31/33 emesso dalla Cancelleria di questa Corte a carico del in data Parte_1
12.12.2022).
Sempre a norma dell'art. 91 c.p.c., le spese relative alla CTU, svolta nel corso dell'ATP e come in quella sede liquidate, vanno poste a definitivo carico dei suddetti professionisti in solido tra di loro.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale proposto da Parte_1 CP_1
avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
a) accoglie per quanto di ragione l'appello principale e quello incidentale e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna , , la prima CP_1 RO Controparte_4
sino alla concorrenza del minore importo di euro 734,24, oltre
Iva come per legge, a pagare, in solido tra di loro, in favore di a titolo di risarcimento dei danni, l'importo di Parte_1
euro 20.772,33, oltre Iva come per legge, oltre gli interessi legali al tasso di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
b) dichiara interamente compensate, tra e Parte_1 CP_1
le spese processuali di entrambi i gradi;
[...]
c) condanna e , in solido tra di loro, RO Controparte_4
alla rifusione, in favore dei procuratori antistatari, avvocati
Domenico Ruocco e Carmine Giugliano, delle spese processuali, che liquida, in relazione al giudizio di primo grado, in euro
5.077,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese pag. 32/33 generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge e, in relazione al grado di appello, in euro 5.809,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso;
d) pone le spese relative alla CTU, come liquidate all'esito del procedimento di ATP n. 9916/08 RG del Tribunale di Nola, a definitivo carico di e , in solido RO Controparte_4
tra di loro.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 22.9.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
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