CASS
Sentenza 19 aprile 2024
Sentenza 19 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/04/2024, n. 16449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16449 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AR AN nato a [...] il [...]; avverso la ordinanza del 29/06/2023 del tribunale di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr. Stefano Tocci che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza del 29 giugno 2023, il tribunale del riesame di Catanzaro, adito nell'interesse di AR AN avverso l'ordinanza del Gip dello stesso tribunale, applicativa della misura degli arresti domiciliari nei confronti del predetto in relazione al reato ex art. 110, 112 comma 1 cod. pen. 453 quaterdecies cod. pen., riformava l'ordinanza impugnata sostituendo la misura degli arresti dorniciliari con quella dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso AR AN mediante il proprio difensore, deducendo due motivi di impugnazione. Penale Sent. Sez. 3 Num. 16449 Anno 2024 Presidente: ACETO ALDO Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 12/01/2024 3. Deduce, con il primo, vizi di violazione di legge, in ordine agli artt. 125 comma 3 cod. proc. pen. 273 e 192 cod. proc. pen., 546 comma 1 lett. e) cod. proc. pen l e di motivazione in ordine alle ragioni per cui non sono state ritenute attendibili le argomentazioni difensive sulla illegittimità della ordinanza applicativa della misura in essere. Si osserva che a fronte di una ingente quantità di rifiuti che la Ecorec: avrebbe smaltito illecitamente, la quantità di scarichi conferiti dalla G&D sarebbe nella sua esiguità poco spiegabile e incompatibile con una attività illecita già così consistente. Si aggiunge che il tribunale avrebbe trascurato di considerare, nell'analizzare la condotta ascritta al ricorrente, quanto allo smaltimento illecito e allo stoccaggio non autorizzato citati in ordinanza, la circostanza di intervenuti periodici di malfunzionamento del macchinario usato per la selezione meccanica dei rifiuti. Si sostiene che vi sarebbero aporie logiche e giuridiche con riguardo al riferimento e valutazione, in ordinanza, d'elio "scarico del 21 settembre", e che inoltre il tribunale non avrebbe illustrato quale sarebbe stato il vantaggio ottenuto dalla Ecorec, dalle operazioni contestate. Sarebbero state valutate sbrigativamente varie altre considerazioni difensive e il giudice non avrebbe considerato come i comportamenti volti alla tentata regolarizzazione della filiera di controllo sarebbero comunque intervenuti alla luce del sole. Neppure si spiegherebbero le ragioni della ritenuta irrilevanza delle dichiarazioni raccolte dalla difesa presso una persona informata dei fatti, Cuda, piuttosto preferendosi indulgere in una operazione di riduzione della importanza degli argomenti difensivi. Gli elementi valorizzati dalla difesa, dalla assenza in loco del AR ai numerosi messaggi scambiati con il Cuda la mattina del 21.9.2021, alle stesse dichiarazioni di quest'ultimo, dimostrerebbero al più la sussistenza di gravi indizi rispetto all'illecito amministrativo correlato all'art. 258 del dlgs. 152/2006. Anche una conversazione, riportata in ricorso, confermerebbe la ricostruzione difensiva siccome dimostrativa della preoccupazione del ricorrente per la regolarizzazione amministrativa della procedura di gestione dei rifiuti. Analoghe considerazioni critiche si muovono circa la valutazione dello "scarico del 6 ottobre": in proposito, si osserva come non si sarebbe tenuto conto del fatto che, nell'episodio in esame, l'irregolarità da sanare sarebbe stata diretta solo a far risultare che i due conferimenti, effettivamente realizzati, sarebbero stati effettuati con due diverse motrici invece di una, come in effetti avvenuto. Così che non si sarebbe trattato di conferimenti simulati, come affermato dal Cuda e confermato da altri dati e da dichiarazioni intercettate tra il ricorrente e altro soggetto, SC PI. Inoltre, le differenze di peso risultanti sarebbero state minime. L'unica anomalia che il ricorrente tentava di 2 correggere avrebbe in realtà avuto riguardo solo alla tempistica dei conferimenti dei rifiuti rispetto alle date del loro prelievo. Simili considerazioni critiche si riportano in ricorso con riguardo agli "scarichi del 11.10.2021", in quanto la ricostruzione dei giudici sa rebbe smentita, nel senso della mera sussistenza di regolarizzazioni non penalmente rilevanti, da atti e produzioni della difesa illustrate in ricorso oltre che da conversazioni illustrate nel loro significato sempre nel motivo in esame. Ed egualmente si rappresenta con riguardo a "scarichi del 20 e 21 ottobre 2021". Il tribunale avrebbe altresì omesso ogni considerazione anche rispetto alla tesi difensiva della differenza tra la falsificazione di un certificato di analisi ORI. ovvero l'utilizzo di jarzl tale falso certificato da una parte e la falsificazione o l'utilizzo di un fir falso, trattandosi di condotte non equiparabili, atteso c he verrebbero in luce atti di diversa natura giuridica e atteso che nel caso in esame le alterazioni dei Fir non sarebbero state finalizzate ad altro che ad una mera regolarizzazione amministrativa del procedimento di gestione dei rifiuti. 4. Con il secondo motivo rappresenta la violazione dell'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. e vizi di motivazione in ordine al pericolo di reiterazione del reato. La conferma di tale ultima esigenza cautelare sarebbe frutto della mancata considerazione della incensuratezza del ricorrente, e della azione limitata ai soli formulari ritenuti alterati. Inoltre, non si sarebbero verificate le occasioni reali e prossime che l'indagato avrebbe potuto sfruttare per commettere nuovi reati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Anche richiamando l'ordinanza genetica i giudici hanno evidenziato la sussistenza di un compendio indiziario in ragione del quale sarebbero emersi, dal complesso delle intercettazioni, cinque episodi di scarichi di rifiuti presso l'impianto gestito dall'indagato, connotati, in sintesi, da condotte volte a coprire consegne mai avvenute ovvero realizzate in epoca successiva a quella ufficiale riconducibile a Fir formalmente emessi dal soggetto conferente;
condotte altresì accompagnate da annotazioni di pesi mai misurati dal ricorrente e, piuttosto, comunicati dal produttore del rifiuto. A fronte di condotte che in tal modo appaiono idonee a coprire consegne non avvenute o parzialmente avvenute in tempi successivi a quelli formalizzati, così anche da coprire forme di stoccaggio del produttore del rifiuto non autorizzate, i giudici hanno ragionevolmente evidenziato l'emersione, in capo al ricorrente, alla luce dei contatti intrattenuti con i concreti operatori in loco ovvero con gli organizzatori dei conferimenti, di tentativi di realizzare correzioni formali dirette a rendere l'operazione apparentemente regolare e/o reale, ed hanno congruamente aggiunto che l'eventuale assenza in loco dell'indagato non ostava alla sua consapevolezza di quanto avveniva, alla luce delle comprovate conversazioni con dipendenti;
essi hanno altresì sagacemente osservato come talune dichiarazioni di un dipendente non fossero idonee a superare la portata significativa delle complessive conversazioni, in tal modo dando conto delle ragioni della ricostruzione, evidentemente fondata sulla ritenuta, univoca concordanza e concludenza delle dichiarazioni captate. Rispetto alle quali, giova qui ricordare il principio per cui, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivaizione - non ricorrente nel caso in esame - con cui esse sono recepite ((Sez.
3 -n. 44938 del 05/10/2021 Rv. 282337 - 01). Più in generale, rispetto ad un così organico elaborato motivazionale le censure del ricorrente appaiono formulate su un piano meramente rivalutativo del merito, come tale inammissibile in questa sede. 2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, in assenza dei vizi dedotti, atteso che i giudici hanno ben valorizzato la ritenuta esigenza cautelare alla luce del consapevole ruolo gestorio realizzato dal ricorrente, dimostrativo di dimestichezza nel settore dei rifiuti, e del carattere non risalente dell'ipotizzata vicenda, così adeguatamente motivando in ordine ai requisiti di attualità e concretezza del periculum di recidivanza. Infatti, come noto, in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di 4 .• e recidivanza (sez. 5 -, n. 11250 del 19/11/2018 (dep. 13/03/2019) Rv. 277242 - 01). 3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è! ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 12/01/2024.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr. Stefano Tocci che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza del 29 giugno 2023, il tribunale del riesame di Catanzaro, adito nell'interesse di AR AN avverso l'ordinanza del Gip dello stesso tribunale, applicativa della misura degli arresti domiciliari nei confronti del predetto in relazione al reato ex art. 110, 112 comma 1 cod. pen. 453 quaterdecies cod. pen., riformava l'ordinanza impugnata sostituendo la misura degli arresti dorniciliari con quella dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso AR AN mediante il proprio difensore, deducendo due motivi di impugnazione. Penale Sent. Sez. 3 Num. 16449 Anno 2024 Presidente: ACETO ALDO Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 12/01/2024 3. Deduce, con il primo, vizi di violazione di legge, in ordine agli artt. 125 comma 3 cod. proc. pen. 273 e 192 cod. proc. pen., 546 comma 1 lett. e) cod. proc. pen l e di motivazione in ordine alle ragioni per cui non sono state ritenute attendibili le argomentazioni difensive sulla illegittimità della ordinanza applicativa della misura in essere. Si osserva che a fronte di una ingente quantità di rifiuti che la Ecorec: avrebbe smaltito illecitamente, la quantità di scarichi conferiti dalla G&D sarebbe nella sua esiguità poco spiegabile e incompatibile con una attività illecita già così consistente. Si aggiunge che il tribunale avrebbe trascurato di considerare, nell'analizzare la condotta ascritta al ricorrente, quanto allo smaltimento illecito e allo stoccaggio non autorizzato citati in ordinanza, la circostanza di intervenuti periodici di malfunzionamento del macchinario usato per la selezione meccanica dei rifiuti. Si sostiene che vi sarebbero aporie logiche e giuridiche con riguardo al riferimento e valutazione, in ordinanza, d'elio "scarico del 21 settembre", e che inoltre il tribunale non avrebbe illustrato quale sarebbe stato il vantaggio ottenuto dalla Ecorec, dalle operazioni contestate. Sarebbero state valutate sbrigativamente varie altre considerazioni difensive e il giudice non avrebbe considerato come i comportamenti volti alla tentata regolarizzazione della filiera di controllo sarebbero comunque intervenuti alla luce del sole. Neppure si spiegherebbero le ragioni della ritenuta irrilevanza delle dichiarazioni raccolte dalla difesa presso una persona informata dei fatti, Cuda, piuttosto preferendosi indulgere in una operazione di riduzione della importanza degli argomenti difensivi. Gli elementi valorizzati dalla difesa, dalla assenza in loco del AR ai numerosi messaggi scambiati con il Cuda la mattina del 21.9.2021, alle stesse dichiarazioni di quest'ultimo, dimostrerebbero al più la sussistenza di gravi indizi rispetto all'illecito amministrativo correlato all'art. 258 del dlgs. 152/2006. Anche una conversazione, riportata in ricorso, confermerebbe la ricostruzione difensiva siccome dimostrativa della preoccupazione del ricorrente per la regolarizzazione amministrativa della procedura di gestione dei rifiuti. Analoghe considerazioni critiche si muovono circa la valutazione dello "scarico del 6 ottobre": in proposito, si osserva come non si sarebbe tenuto conto del fatto che, nell'episodio in esame, l'irregolarità da sanare sarebbe stata diretta solo a far risultare che i due conferimenti, effettivamente realizzati, sarebbero stati effettuati con due diverse motrici invece di una, come in effetti avvenuto. Così che non si sarebbe trattato di conferimenti simulati, come affermato dal Cuda e confermato da altri dati e da dichiarazioni intercettate tra il ricorrente e altro soggetto, SC PI. Inoltre, le differenze di peso risultanti sarebbero state minime. L'unica anomalia che il ricorrente tentava di 2 correggere avrebbe in realtà avuto riguardo solo alla tempistica dei conferimenti dei rifiuti rispetto alle date del loro prelievo. Simili considerazioni critiche si riportano in ricorso con riguardo agli "scarichi del 11.10.2021", in quanto la ricostruzione dei giudici sa rebbe smentita, nel senso della mera sussistenza di regolarizzazioni non penalmente rilevanti, da atti e produzioni della difesa illustrate in ricorso oltre che da conversazioni illustrate nel loro significato sempre nel motivo in esame. Ed egualmente si rappresenta con riguardo a "scarichi del 20 e 21 ottobre 2021". Il tribunale avrebbe altresì omesso ogni considerazione anche rispetto alla tesi difensiva della differenza tra la falsificazione di un certificato di analisi ORI. ovvero l'utilizzo di jarzl tale falso certificato da una parte e la falsificazione o l'utilizzo di un fir falso, trattandosi di condotte non equiparabili, atteso c he verrebbero in luce atti di diversa natura giuridica e atteso che nel caso in esame le alterazioni dei Fir non sarebbero state finalizzate ad altro che ad una mera regolarizzazione amministrativa del procedimento di gestione dei rifiuti. 4. Con il secondo motivo rappresenta la violazione dell'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. e vizi di motivazione in ordine al pericolo di reiterazione del reato. La conferma di tale ultima esigenza cautelare sarebbe frutto della mancata considerazione della incensuratezza del ricorrente, e della azione limitata ai soli formulari ritenuti alterati. Inoltre, non si sarebbero verificate le occasioni reali e prossime che l'indagato avrebbe potuto sfruttare per commettere nuovi reati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Anche richiamando l'ordinanza genetica i giudici hanno evidenziato la sussistenza di un compendio indiziario in ragione del quale sarebbero emersi, dal complesso delle intercettazioni, cinque episodi di scarichi di rifiuti presso l'impianto gestito dall'indagato, connotati, in sintesi, da condotte volte a coprire consegne mai avvenute ovvero realizzate in epoca successiva a quella ufficiale riconducibile a Fir formalmente emessi dal soggetto conferente;
condotte altresì accompagnate da annotazioni di pesi mai misurati dal ricorrente e, piuttosto, comunicati dal produttore del rifiuto. A fronte di condotte che in tal modo appaiono idonee a coprire consegne non avvenute o parzialmente avvenute in tempi successivi a quelli formalizzati, così anche da coprire forme di stoccaggio del produttore del rifiuto non autorizzate, i giudici hanno ragionevolmente evidenziato l'emersione, in capo al ricorrente, alla luce dei contatti intrattenuti con i concreti operatori in loco ovvero con gli organizzatori dei conferimenti, di tentativi di realizzare correzioni formali dirette a rendere l'operazione apparentemente regolare e/o reale, ed hanno congruamente aggiunto che l'eventuale assenza in loco dell'indagato non ostava alla sua consapevolezza di quanto avveniva, alla luce delle comprovate conversazioni con dipendenti;
essi hanno altresì sagacemente osservato come talune dichiarazioni di un dipendente non fossero idonee a superare la portata significativa delle complessive conversazioni, in tal modo dando conto delle ragioni della ricostruzione, evidentemente fondata sulla ritenuta, univoca concordanza e concludenza delle dichiarazioni captate. Rispetto alle quali, giova qui ricordare il principio per cui, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivaizione - non ricorrente nel caso in esame - con cui esse sono recepite ((Sez.
3 -n. 44938 del 05/10/2021 Rv. 282337 - 01). Più in generale, rispetto ad un così organico elaborato motivazionale le censure del ricorrente appaiono formulate su un piano meramente rivalutativo del merito, come tale inammissibile in questa sede. 2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, in assenza dei vizi dedotti, atteso che i giudici hanno ben valorizzato la ritenuta esigenza cautelare alla luce del consapevole ruolo gestorio realizzato dal ricorrente, dimostrativo di dimestichezza nel settore dei rifiuti, e del carattere non risalente dell'ipotizzata vicenda, così adeguatamente motivando in ordine ai requisiti di attualità e concretezza del periculum di recidivanza. Infatti, come noto, in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di 4 .• e recidivanza (sez. 5 -, n. 11250 del 19/11/2018 (dep. 13/03/2019) Rv. 277242 - 01). 3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è! ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 12/01/2024.