Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 14/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 30 ottobre 2024, iscritta al n. 2672 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, vertente TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Grotte Di Castro, alla Via C.F._1
Roma n. 65, presso lo studio dell'Avv. Angelo Di Silvio che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Monica Valentini per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Viterbo, alla Via Evangelista C.F._2
Torricelli n. 3, presso lo studio dell'Avv. Luigi Mancini che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate rispettivamente in data 20 e 23 dicembre 2024.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi dell'art. Parte_1 Controparte_1
473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 30 settembre 2017 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Viterbo, parte II, serie A, n. 61).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione non sono nati figli;
che sono separati per effetto della sentenza n. 1098/2023 emessa dal Tribunale ordinario di
Viterbo e pubblicata in data 2 novembre 2023; che sono economicamente indipendenti l'uno dall'altra; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti i loro rapporti economici:
“1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili/lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data, 30/09/2017, iscritto nel registro dello stato civile del Comune di Viterbo al n. 61 P II S.A. rilasciato dal Comune di Viterbo;
2. ordinare al Comune di Viterbo, di annotare l'emananda sentenza a margine dell'estratto di matrimonio;
3. dichiarare compensate le spese legali”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
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Tenuto conto della volontà delle parti di rinunciare a proporre impugnazioni avverso la presente sentenza, a cura della cancelleria essa andrà immediatamente trasmessa al comune di Viterbo (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e alle condizioni indicate in Parte_1 Controparte_1
motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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