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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 24/07/2025, n. 1183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1183 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 2409 /2024 R.G.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Marina Righi, ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2409 /2024 R.G. promossa da:
.F. Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. DI BENEDETTO MARCO giusta mandato allegato all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
- attore - contro
C.F. Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. TOTERA MARCELLO , giusta mandato allegato all'atto di costituzione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio.
- convenuto –
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice:
Come da note depositate il 30.1.25.
Per parte convenuta:
Come da note depositate il 23.1.25
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con atto di citazione l'attore conveniva in giudizio ai sensi dell'art. 148 Codice delle Assicurazioni dinnanzi al Giudice di Pace di Treviso la compagnia , affinché, accertata e Parte_1 dichiarata la corresponsabilità del sig. nella misura massima del 30% nella causazione del CP_1 sinistro avvenuto sulla SS 309, direzione Venezia-Ravenna, in prossimità del Km 76+100, il 15.09.2019, venisse condannata al pagamento del risarcimento dei danni, patrimoniali e non, lamentati e quantificati in € 14.000,00 al netto di quanto trattenuto a titolo di acconto, pari a €
23.000,00, ovvero della diversa somma, maggiore o minore, che sarebbe stata ritenuta di giustizia nei limiti di competenza del Giudice di Pace adito.
Il Giudice di Pace di Treviso pronunciava il seguente dispositivo: “Il Giudice di Pace, definitivamente decidendo nel giudizio n. 999/2022 R.G.A.C., promosso da nei confronti della Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, e , - Parte_1 Controparte_2 condanna i convenuti, in solido fra loro, al pagamento in favore di della somma di Controparte_1
€ 11.432,00, quale residuo importo del danno biologico non patrimoniale dallo stesso subiti a seguito del sinistro per cui è causa, il tutto come in motivazione specificatamente quantificato e liquidato, oltre gli accessori come in parte motiva specificatamente indicati;
- condanna, altresì, i convenuti, in solido fra loro, al pagamento in favore di delle spese processuali che, stante Controparte_1
l'entità dell'accoglimento della domanda e l'attività processuale svolta, liquida in complessivi €
2.170,00, di cui € 270,00 per spese ed € 1.900,00 per compensi ( € 400,00 per la fase di attivazione della procedura di mediazione, € 350,00 per la fase di studio, € 300,00 per la fase introduttiva, €
400,00 per la fase istruttoria ed € 450,00 per la fase decisoria), oltre a 15% per rimborso forfettario spese ex art. 2 DM n. 55/2014, nonché IVA e CPA come per legge giusto art. 11, Legge 20 settembre
1980 n. 576, ponendo definitivamente a carico dei convenuti soccombenti in solido fra loro le spese di C.T.U. come liquidate in atti”.
La sentenza è stata pubblicata in data 13.11.2023 e non notificata.
Con citazione del 21.4.25 ha impugnato la sentenza. Pt_1
In data 23.9.25 si è costituito il convenuto chiedendo il rigetto della domanda attorea.
All'udienza del 17.10.25 sono comparse le parti e, con ordinanza di pari data, sono stati assegnati i termini per il deposito delle memorie conclusionali.
***
L'appello è parzialmente fondato e deve essere in parte accolto.
1. Dell'errore di calcolo.
A fondamento dell'impugnazione quale primo motivo di appello, deduce la sussistenza di Pt_1 un errore di calcolo.
L'errore di calcolo sarebbe da riconoscersi sotto più profili: Il primo sarebbe rappresentato dalla indicazione dell'età del danneggiato al tempo del sinistro (51 anni), anziché dell'età dello stesso a conclusione della temporanea (52 anni).
Il secondo, considerato il riconoscimento da parte del Giudice di primo grado in capo al sig. CP_1 di un concorso colposo pari al 30% nella causazione del sinistro per cui si è in lite, sarebbe individuabile nella mancata riduzione del quantum risarcitorio in proporzione al grado della colpa attribuito a carico dell'attore, odierno appellato, ai sensi degli artt. 1227, 2054, I comma e 2056 c.c..
Il terzo, rappresentato dagli errori nel calcolo di devalutazione delle somme (capitale e acconto), nella rivalutazione e, conseguentemente, negli interessi.
Il motivo deve essere parzialmente accolto.
Dalla lettura della sentenza ci si avvede in primo luogo della mancata riduzione della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale in ragione del riconosciuto concorso di colpa dell'appellato.
L'accertamento di tale percentuale di responsabilità del sig. è stato espresso chiaramente in CP_1 sentenza a pagina 5, laddove il giudice di primo grado scrive: “deve ritenersi acclarata la dinamica del sinistro per cui è causa e dichiararsi la responsabilità concorrente di entrambi i conducenti coinvolti nello stesso attribuendo rilievo causale prevalente nella misura del 70% alla condotta di guida del conducente l'autovettura il quale ha omesso di controllare per tutto il tempo della manovra di svolta a sinistra il sopraggiungere di veicoli anche da tergo, nonostante il comportamento imprudente (ma non anomalo) del conducente lo scooter al quale in conseguenza è da ascriversi il residuo 30% di responsabilità”.
Conferma dell'assunto si ha anche a pag. 7 della sentenza.
Accertato, quindi, il concorso di colpa del danneggiato, a seguito della liquidazione del danno, il giudice avrebbe dovuto ridurre la somma risultante del 30% sulla base del riconosciuto concorso di colpa.
Tale operazione non è stata svolta e, per tale ragione, il motivo di appello deve essere accolto.
L'errore di calcolo si paleserebbe, secondo l'appellante, anche in ragione dell'erroneo riferimento all'età del danneggiato.
Sostiene infatti, che il calcolo del danno non patrimoniale andrebbe svolto ponendo alla Pt_1 base l'età del danneggiato non alla data dell'incidente, ma alla data di definizione del periodo di invalidità temporanea. Si ritiene che la censura non possa essere accolta e che l'età di riferimento nel calcolo del danno debba essere quella del danneggiato alla data del sinistro.
Infatti, posto che il danno non patrimoniale liquidato deve intendersi in termini monetari attuali e che su tale somma, devalutata alla data del sinistro e anno per anno rivalutata secondo gli indici Istat,
spettano gli interessi compensativi al tasso legale dalla data del sinistro alla data della sentenza e gli interessi legali da tale ultima data al saldo, l'età posta alla base del calcolo non può che essere quella del danneggiato al momento dell'incidente.
Alla luce di quanto sinora affermato, quindi, quantificato il danno biologico permanente in euro
24.932,00 ed il danno biologico temporaneo in euro 9.500, per complessivi euro 34.432,00, operata la riduzione, il danno deve essere liquidato in euro 24.102,4.
Quanto alla terza censura, relativa all'errore di calcolo di devalutazione delle somme (capitale e acconto), nella rivalutazione e, conseguentemente, negli interessi, si ritiene che, poiché è pacifico che la compagnia assicuratrice convenuta ha già versato un acconto, al fine di decurtare tale importo dal quantum liquidato in questa sede deve farsi applicazione del principio affermato dalla Corte di legittimità in base al quale qualora, prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito, il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso un'operazione che consiste, preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi
(devalutandoli, alla data dell'illecito ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione, come avvenuto nella fattispecie), per poi detrarre l'acconto dal credito e, infine, calcolando, gli interessi compensativi
- finalizzati a risarcire il danno da ritardato adempimento - sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data del sinistro al pagamento dell'acconto, e solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva
(Cass. civ., sez. III, 19 marzo 2014, n. 6347).
2. Delle spese legali e di ctu. L'appellante lamenta inoltre che il Giudice di Pace di Treviso, in ragione della soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., abbia condannato e il sig. , in solido tra loro, al pagamento delle Pt_1 CP_2 spese legali e di C.T.U. medico-legali. Il fondamento di tale motivo d'appello sarebbe da individuarsi nella violazione dell'art. 91, 115 e 116 c.p.c. laddove il giudice di prime cure, in accoglimento della domanda attorea, ha condannato i convenuti alla rifusione delle spese legali e di consulenza tecnica d'ufficio.
Afferma tuttavia che, accolto il primo motivo di appello e, di conseguenza, rigettata la Pt_1 domanda proposta in primo grado da , la decisione riguardante le spese di lite sarebbe stata CP_1 diversa.
Qualora, infatti, il Giudice di Pace avesse rigettato la domanda attorea, ritenendo l'offerta formulata dalla appellante satisfattiva delle pretese avversarie, le spese legali e di C.T.U. sarebbero state poste a carico dell'attore.
Il motivo di appello non può essere accolto.
Come infatti chiarito nel paragrafo che precede, all'esito della riduzione del quantum liquidato dal giudice di pace, in ragione del concorso di colpa, la somma dovuta da al danneggiato va Pt_1 intesa in euro 24.102,4, superiore, quindi, all'importo corrisposto a titolo di anticipo (23.000 euro).
deve quindi essere condannata a pagare, in solido con , in favore del sig. Pt_1 Controparte_2
, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, sottratto l'acconto ricevuto, la somma di CP_1 euro 1.102,40.
L'esito del processo induce quindi, in ossequio al principio della soccombenza, a confermare la condanna al pagamento delle spese di lite e di ctu in capo all'odierna appellante.
3. Della liquidazione del danno, degli interessi e della rivalutazione.
All'esito delle su esposte argomentazioni deve quindi affermarsi quanto segue.
Il danno non patrimoniale deve essere liquidato, detratto l'accolto ricevuto dal danneggiato, in euro
1.102, 40.
Sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno spetteranno rivalutazione monetaria ed interessi secondo i criteri di seguito esplicati.
Il danno non patrimoniale liquidato deve intendersi in termini monetari attuali. Su tale somma, devalutata alla data del sinistro e anno per anno rivalutata secondo gli indici Istat, spettano gli interessi compensativi al tasso legale dalla data del sinistro alla data della presente sentenza e gli interessi legali da tale ultima data al saldo.
Poiché è pacifico che la compagnia assicuratrice convenuta ha già versato un acconto pari a complessivi € 23.000, al fine di decurtare tale importo dal quantum liquidato in questa sede deve farsi applicazione del principio affermato dalla Corte di legittimità in base al quale qualora, prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito, il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso un'operazione che consiste, preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi (devalutandoli, alla data dell'illecito ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione, come avvenuto nella fattispecie), per poi detrarre l'acconto dal credito e, infine, calcolando, gli interessi compensativi - finalizzati a risarcire il danno da ritardato adempimento - sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data del sinistro al pagamento dell'acconto, e solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva (Cass. civ., sez. III, 19 marzo 2014, n.
6347).
In ragione del principio di soccombenza la statuizione relativa alle spese di lite deve essere confermata.
4. Delle spese di lite.
L'esito del presente procedimento conduce ad una parziale soccombenza delle parti, in ragione della quale si ritiene equo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello;
Condanna e in solido al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_2 CP_1
della somma di euro 1.102,40 quale residuo importo del danno non patrimoniale subito dal
[...] danneggiato;
Conferma la condanna alle spese di e in solido al pagamento Parte_1 Controparte_2 in favore di delle spese di lite così come liquidate in sentenza;
Controparte_1
Compensa le spese di lite del presente grado di giudizio.
Treviso, 23.7.25
Il Giudice
Marina Righi