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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 14/07/2025, n. 1266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1266 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione II Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
- dott. Mariacolomba Giuliano Presidente
- dott. Pietro Iovino Consigliere
- avv. Eugenia Capano Giudice Ausiliario Relatore
Esaminati gli atti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 2045/2023 promossa da:
(CF ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1 Stefania Di Franco, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Via Tamburini 139 Modena
- Appellante - contro
(piva IVA ) quale impresa designata per la Controparte_1 P.IVA_1 Regione Emilia -Romagna dal F.G.V.S. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Valeria Falavigna , con domicilio eletto presso lo studio del difensore in via Cesare Battisti n. 33 Bologna
-Appellata –
In punto di: appello avverso la Sentenza del Tribunale di Modena n.2039 del 28/11/2023
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, da intendersi richiamate, come da note depositate telematicamente ai sensi dell'art.127 ter cpc
LA CORTE udita la relazione della causa riferita dal relatore G.A. avv. Eugenia Capano;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO pagina 1 di 5 Con la Sentenza impugnata il Tribunale di Modena rigettava la domanda proposta da
[...]
nei confronti di , quale impresa designata per la Regione Parte_1 CP_1 Controparte_1
Emilia-Romagna dal F.G.V.S., volta a sentirsi risarcire i danni patiti in seguito al sinistro stradale con un'autovettura rimasta non identificata verificatosi in Modena in data 2/5/2021.
Avverso la sentenza ha proposto appello e ha censurato la decisione sulla base Parte_1 dei motivi che si riportano.
Con il primo motivo censura la mancata ammissione delle richieste istruttorie sotto il profilo della omessa motivazione.
L'appellante deduce che il Tribunale ha rigettato la domanda osservando che non era stato assolto da parte dell'attore l'onere probatorio sulla verificazione e dinamica del sinistro stradale, senza motivare il rigetto delle istanze istruttorie.
Con il secondo motivo censura la condanna comminata ai sensi dell'art 96 c3 cpc .
Si è costituita in giudizio la società appellata e ha resistito all'appello chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di appello non è fondato.
Con l'atto introduttivo ha esposto che il giorno 2 maggio 2021 alle ore 14.40 Parte_1 circa percorreva in sella al proprio velocipede la via Cimarosa in Modena, con direzione via
Pancaldi, e giunto all'intersezione con tale strada, avendo il semaforo verde, effettuava manovra di svolta a destra;
in tale frangente un'autovettura Ford Fiesta, di colore nero con iniziali di targa
“AH”, proveniente da sinistra, non rispettando le luci semaforiche, urtava violentemente la ruota anteriore del velocipede, sbalzando a terra l'attore, e si allontanava poi velocemente senza prestare soccorso.
L'attore esponeva che veniva soccorso dalla compagna, e trasportato presso il Persona_1
Pronto Soccorso del Policlinico di Modena;
esponeva inoltre che la nell'immediatezza Per_1 contattava la Polizia Municipale nella persona dell'agente , il quale comunicava Testimone_1 che stante l'emergenza da Covid 19 nessuna pattuglia poteva intervenire se non per estreme necessità, e indicava le modalità per sporgere denuncia del sinistro, che veniva inoltrata dall'attore mediante email il giorno successivo.
Terminato il periodo di convalescenza, l'attore in data 3/6/2021, si recava presso il Comando di
Polizia Municipale di Modena per sporgere la denuncia che veniva raccolta a verbale dagli agenti della PM di Modena.
Il Tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria rilevando l'insufficienza di prove a conforto della verificazione del sinistro stradale. Ha osservato, inoltre, che la relazione della Polizia Municipale e pagina 2 di 5 le indagini da questa svolte non confermavano il fatto storico riferito dall'attore nella denuncia, in quanto dal controllo delle riprese delle telecamere dei varchi cittadini e dalla ricerca effettuata tramite i dati della motorizzazione non era stata possibile l'identificazione dell'autovettura e non era emerso il transito di un'autovettura corrispondente a quella descritta nel luogo e all'ora indicati dall'attore.
Le censure che vengono sollevate sul rigetto delle richieste istruttorie non sono fondate.
Deve in primo luogo rilevarsi che le richieste istruttorie, dopo essere state rigettate con Ordinanza del Tribunale del 6/3/2023, non sono state reiterate dall'attore in sede di precisazione delle conclusioni ( v. udienza del 28/11/2023 nella quale l'attore si riporta alla memoria conclusiva dell'8/11/2023, che non contiene la riproposizione delle istanze), con conseguente decadenza della parte e inammissibilità di tali richieste in appello.
Secondo l'indirizzo della Suprema Corte la parte le cui richieste istruttorie siano state rigettate dal giudice di primo grado, ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni poiché, in difetto, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello, specificando che tale onere non è assolto neppure attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi ( Cass 15029/2019; in tal senso anche Cass 19352/2017; 22709/2017;
16290/2016) .
In ogni caso, la pronuncia non si presta alle censure in quanto, come è stato condivisibilmente valutato e motivato dal Tribunale, le richieste istruttorie articolate dall'attore sono irrilevanti perché vertono sulle dichiarazioni rese dallo stesso attore sulla verificazione del sinistro ( cap. 1,2,4,5) e su fatti che sono inconferenti ai fini della prova della dinamica del sinistro e della responsabilità dell'autovettura non identificata.
Infatti nessuno dei testimoni indicati, e Agente di PM , ha assistito al sinistro Per_1 Tes_1 stradale e gli stessi sono chiamati a deporre sulle circostanze dell'evento riferite dallo stesso attore
(v. capitoli di prova della memoria ex art 183 cpc); da qui la rilevata irrilevanza della prova testimoniale in quanto “de relato actoris” (la valenza della deposizione de relato actoris è sostanzialmente nulla v . Cass. 569/2015 ; 8358/2007; secondo altro orientamento la testimonianza
"de relato ex parte actoris" può assurgere a valido elemento di prova quando sia suffragata da ulteriori risultanze probatorie, che concorrano a confermarne la credibilità, che però mancano nel caso di specie v. Cass. 18352/2013 e 11844/2006).
Come è stato inoltre evidenziato dal Tribunale, nel caso in esame non vi è alcun elemento probatorio anche solo indiziario che possa dimostrare la verificazione del sinistro stradale e le modalità in cui è avvenuto, rilevato che non vi è stato alcun intervento di Autorità sul luogo del sinistro stradale né di pagina 3 di 5 personale sanitario ( il si è recato al PS con mezzo proprio) , non vi sono fotografie del Pt_1 mezzo incidentato che non è stato visionato dalla Polizia Municipale.
Nessun elemento a conforto è emerso dalle indagini della polizia municipale, che anzi sono state richiamate dal Tribunale a confutazione dell'evento denunciato dall'attore .
Deve infine osservarsi che, come risulta dal rapporto redatto dalla Polizia Municipale, soltanto il giorno successivo ( 3/5) ha segnalato con email la verificazione del sinistro stradale alla Pt_1
Polizia Municipale di Modena, poi confermato nella denuncia raccolta a verbale in data 3/6/2021 dagli agenti di PM.
Sul punto va anche rilevato che è inammissibile ai sensi dell'art 345 cpc la produzione effettuata dall'appellante in questa sede costituita da messaggi WhatsApp scambiati tra l'agente di
[...]
e la in data 3/5/21 e 3/6/2021 e dalla email inoltrata dal in data CP_2 Per_1 Pt_1
3/5/2021 alla Polizia Municipale, documenti che peraltro confermano quanto è rilevabile dal verbale della Polizia Municipale in merito alla circostanza che la segnalazione del sinistro stradale è avvenuta soltanto il giorno successivo ( nella email testualmente dichiara “ ammetto che Pt_1 forse ingenuamente non ho pensato di allertare sul posto i sanitari e le forze di polizia in quanto nel momento ho sottovalutato la situazione”).
Non può pertanto neppure sostenersi che l'impossibilità di provare il sinistro stradale sia derivata dal mancato intervento dell'autorità sul luogo, avendo il inviato la segnalazione soltanto il Pt_1 giorno successivo, e comunque tale la circostanza non vale a colmare la totale mancanza di elementi di prova relativi alla verificazione del sinistro stradale.
La decisione impugnata non si presta, pertanto, alle censure sollevate dall'appellante, non potendosi ritenere in alcun modo soddisfatto l'onere probatorio a carico del danneggiato in relazione alle modalità del sinistro stradale e all'attribuibilità alla condotta dolosa o colposa del conducente di altro veicolo rimasto sconosciuto, onere che deve essere valutato in termini più rigorosi nel caso di sinistro stradale cagionato da veicolo non identificato, come condivisibilmente ha osservato il
Tribunale.
Il secondo motivo di gravame merita accoglimento.
Il Tribunale ha comminato all'attore la condanna ai sensi dell'art 96 c. 3 cpc , nella somma di
€1.500,00, osservando che le difese svolte erano contrarie alle evidenze documentali, erano del tutto generiche e manifestavano un uso distorto del processo.
Nel caso in esame non si ritiene che possa ravvisarsi una concreta malafede o colpa grave della parte soccombente tale da integrare “abuso del processo”, risultando piuttosto la domanda dell'attore sfornita di prova per quanto si è osservato. pagina 4 di 5 In particolare, in merito alle indagini svolte dalla PM sull'individuazione dell'autovettura rimasta non identificata, rilevata la mancanza di sistemi di videosorveglianza sul luogo in cui è stato indicato il sinistro stradale ( come indicato nel verbale di PM), deve osservarsi che l'esito delle indagini non consente di escludere con certezza il transito di un' autovettura del tipo descritto dall'attore.
Per questi motivi
la censura merita accoglimento.
Rilevato l'accoglimento del secondo motivo di gravame, può ritenersi sussistente un'ipotesi di soccombenza parziale (in questo senso v. Cass. 2021/15102) che giustifica la compensazione delle spese del grado.
La Corte
--Accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, revoca la condanna ex art 96 c3 cpc a carico di;
Parte_1
-Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado.
Così deciso in Bologna dalla seconda sezione civile della Corte di Appello nella camera di consiglio del 30/6/2025
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
avv. Eugenia Capano dott. Mariacolomba Giuliano
pagina 5 di 5