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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 03/02/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 120/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Genova
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, Valentina Cingano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 120/2022 promossa da:
(p. iva , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., con sede legale in Genova, via XII Ottobre n. 2/42, con domicilio eletto presso l'Avv. Massimo Pergola che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in calce all'atto di citazione;
- parte attrice contro
Avv. , (c.f. ), in proprio;
Controparte_2 C.F._1
- parte convenuta
e nei confronti di
Controparte_3
- terzo chiamato contumace
pagina 1 di 16
“A)In via principale accertare e dichiarare l'Avv. Controparte_2 responsabile per gli inadempimenti contrattuali, nell'espletamento degli Contr incarichi professionali relativi alle seguenti pratiche: vs CP_4 Contr Contr GDT vs vs e vs Controparte_5 Controparte_6 CP_7
e conseguentemente,
[...] condannare l'Avv. , al risarcimento dei danni patiti dalla Controparte_2 società per i motivi indicati in citazione, quantificati in € Controparte_1
98.941,57, oltre interessi e rivalutazione monetaria, anche eventualmente in via equitativa ex art. 1226 c.c., ovvero anche la diversa somma accertata in corso di causa;
accertare e dichiarare la violazione dei doveri di informazione da parte dell'Avv. circa l'attività espletata e conseguentemente condannare CP_2
l'Avv. al risarcimento dei danni patiti per i motivi indicati in CP_2 narrativa, come determinati in corso di causa, qualificati anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.; B) In via subordinata: accertare e dichiarare l'Avv. Controparte_2 responsabile per gli inadempimenti contrattuali, nell'espletamento degli Contr incarichi professionali nell'ambito delle seguenti pratiche: vs CP_4 Contr Contr
GDT vs vs e vs
[...] Controparte_5 Controparte_6
e conseguentemente;
CP_7 condannare l'Avv. al risarcimento del danno da perdita di chances CP_2 in via equitativa, anche prendendo in considerazione ciascuna condotta inadempiente al fine di valutare come ciascuna omissione e/o negligenza abbia inciso, anche in percentuale, sulla possibilità di conseguire il risultato utile, per le ragioni di cui in narrativa. In ogni caso con vittoria di spese di lite e compensi professionali oltre a rimborso forfettario 15%, I.V.A., C.P.A. ed accessori di legge. Per parte convenuta:
“Nel merito e senza recesso rigettare le domande formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- In via di subordine e nelle denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree ed in ogni caso previa riduzione della domanda proposta in via principale dichiarare tenuta in persona del suo legale CP_3 rappresentante pro tempore a manlevare e/o tenere indenne l'odierno convenuto per quanto oggetto di eventuale condanna in favore di
[...]
ai sensi e per gli effetti di cui alla polizza IPA 0000758”. Controparte_1
pagina 2 di 16 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Controparte_1
intimato in causa l'avv. , chiedendo di accertare la sua Controparte_2
responsabilità professionale per inadempimento ai mandati conferiti.
In particolare, la Società attrice ha allegato di avere conferito incarico professionale all'avv. concernente il recupero di crediti portati nelle CP_2
fatture emesse nei confronti di di importo pari ad euro CP_4
8.276,88, di importo pari 8.635,00; Controparte_5 Controparte_6
di importo pari ad euro 2.087,00; Cantine US s.p.a., di importo pari ad
[...]
euro 62.947,00.
A fondamento della domanda giudiziale, parte attrice ha dedotto l'inadempimento rispetto al mandato sotto un duplice profilo: i) l'inerzia del convenuto, il quale avrebbe omesso di avviare le necessarie iniziative tese al recupero dei suddetti diritti di credito in sede giudiziale, da cui è derivata la prescrizione dei medesimi ai sensi dell'art. 2951 c.c.; ii) la comunicazione di informazioni consapevolmente false sia circa lo stato di avanzamento delle iniziative recuperatorie -in realtà mai intraprese- sia circa le prospettive di effettivo recupero dei crediti. In ragione di tali inadempimenti, in via principale l'attrice ha invocato il ristoro del danno patrimoniale asseritamente derivatone, commisurato all'importo complessivo dei crediti per la cui tutela era stato conferito l'incarico all'avv. e all'impossibilità - in CP_2
conseguenza delle mendaci informazioni ricevute dal professionista circa le prospettive di recupero - di procedere alla svalutazione, nel bilancio relativo all'esercizio 2014, del credito vantato nei confronti di Cantine US s.p.a., nella misura del 27%, da cui sarebbe derivata una riduzione dell'imposta i.r.e.s. dovuta, pari ad € 16.995,69.
pagina 3 di 16 L'attrice ha anche domandato il risarcimento del danno, da determinarsi equitativamente, sofferto a causa dell'impossibilità di adottare scelte consapevoli in ordine alla tutela dei propri diritti, per effetto delle informazioni inveritiere fornite dal professionista.
In subordine, quale conseguenza delle medesime condotte, parte attrice ha rivendicato il risarcimento del danno da perdita di chances di recupero delle proprie pretese creditorie sopra indicate.
***
1.2. Si è costituito in giudizio l'avv. contestando la fondatezza CP_2
delle domande e chiedendo di essere autorizzato a chiamare in causa la
Compagnia assicurativa con la quale ha stipulato un contratto Controparte_3 di assicurazione contro i danni in relazione all'attività professionale forense.
***
1.3. Instaurato il contraddittorio nei confronti della Compagnia assicurativa, quest'ultima non si è costituita in giudizio e, verificata la regolarità della notificazione dell'atto di citazione per chiamata di terzo, ne è stata dichiarata la contumacia con ordinanza in data 20.9.2022.
A seguito del deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., con ordinanza in data 23.2.2023: i) sono state dichiarate inammissibili le richieste di prova orale formulate da parte attrice, nonché la produzione documentale dalla medesima effettuata in data 14.2.2023; ii) è stato disposto lo svolgimento di una consulenza tecnica di ufficio volta a verificare se, e in quale misura, qualora parte attrice avesse avuto contezza, nel periodo 2014/2015, della impossibilità di recuperare il credito vantato verso Cantine US s.p.a., si sarebbe verificata una riduzione del reddito imponibile della stessa attrice. La relazione è stata depositata dal c.t.u. nominato, dott. Per_1
pagina 4 di 16 Assegnata la causa alla scrivente, preso atto dell'impossibilità di percorrere la via conciliativa, la causa è stata avviata alla fase decisoria con la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni in data 30.10.2024, in esito alla quale è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Depositate le comparse conclusionali da entrambe le parti e le repliche da parte del solo attore, in data 23.1.2025 il convenuto ha depositato istanza di rimessione in termini;
sollevato il contraddittorio scritto su tale istanza con parte attrice (che si è opposta), l'istanza è stata respinta, non essendo stata depositata documentazione comprovante il dedotto impedimento (“rilevato che il legittimo impedimento dedotto dal Difensore convenuto riguarderebbe
l'ultimo giorno del termine per il deposito delle memorie di replica, che non sono state depositate unitamente all'istanza, e che -in via assorbente- non è stata depositata documentazione atta a comprovare l'impedimento dedotto”).
2. L'eccezione di improcedibilità sollevata dall'avv. , per tardiva CP_2
iscrizione a ruolo, non è fondata.
Premesso che tale eccezione non è stata coltivata nelle conclusioni finali, dalle produzioni effettuate da parte attrice con le proprie note di trattazione scritta in data 15.9.2022 emerge che l'iscrizione a ruolo ad iniziativa dell'attore è avvenuta in data 10.1.2022; risulta, pertanto, rispettato il termine di dieci giorni prescritto dall'art. 165 c.p.c. rispetto alla data di notifica.
***
3. Nel merito, le domande sono fondate nei termini che seguono.
3.1. In primo luogo, l'avvenuto conferimento di mandato professionale è dimostrato dalle produzioni di parte attrice sub doc. 3 e 9-13, effettuate a pagina 5 di 16 corredo dell'atto di citazione, dalle quali si evince che effettivamente
[...]
avesse conferito all'avv. - per quanto rileva nel presente CP_1 CP_2
giudizio - quattro incarichi volti a tutelare altrettante posizioni creditorie da essa affermate nei confronti di CP_4 Controparte_5 [...]
Cantine US s.p.a. Controparte_6
Risulta, al riguardo, concludente la produzione sub 3 di parte attrice: trattasi di una comunicazione proveniente dall'avv. recante la data del CP_2
29.4.2020, con la quale il professionista ha aggiornato la società circa lo stato delle controversie giudiziali dal medesimo trattate su incarico della stessa.
Nel corpo di tale comunicazione, nei punti 2. - 3. - 4. - 5., l'avv. ha CP_2
dato atto delle vicende relative alle sopra menzionate posizioni creditorie:
- sub
2. ha rappresentato: i) che nei confronti di US avrebbe chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo avverso il quale quest'ultima avrebbe proposto opposizione ed avrebbe formulato una domanda riconvenzionale;
ii) che alla data della comunicazione la causa si sarebbe trovata in fase di decisione;
iii) di ritenere possibile un recupero di euro 62.947,00; iv) di non avere percepito alcun compenso per la fase di opposizione;
- sub
3. ha rappresentato: i) che nei confronti di avrebbe CP_5
chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo divenuto definitivo per mancata opposizione;
ii) di avere notificato l'atto di precetto e di essere in “attesa di esecuzione post sospensione termini per Coronavirus”; iii) di ritenere possibile il recupero del credito;
iv) di non avere percepito alcun compenso;
- sub
4. ha rappresentato: i) che nei confronti di avrebbe chiesto Pt_1
ed ottenuto un decreto ingiuntivo avverso il quale non sarebbe stata proposta opposizione e che allo stato doveva essere intrapresa l'azione esecutiva “post sospensione Coronavirus”; ii) di non avere percepito alcun compenso;
pagina 6 di 16 - sub
5. ha rappresentato: i) che nei confronti di avrebbe CP_6
chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo rispetto al quale, alla data della comunicazione, sarebbe stato pendente il termine per l'opposizione; ii) di non avere percepito alcun compenso.
La circostanza che, in riscontro alle richieste di informazioni ed aggiornamento provenienti dalla società cliente, il professionista abbia rappresentato lo stato nel quale si sarebbero trovate le iniziative giudiziali dal medesimo asseritamente intraprese riguardo, tra l'altro, alle indicate posizioni creditorie, indicando anche quale sarebbe stato il criterio di computo dei compensi, è logicamente coerente con il previo conferimento di un incarico di carattere giudiziale concernente le medesime. In altri termini con tale comunicazione l'avv. ha inteso dare conto delle iniziative giudiziali CP_2 in ipotesi intraprese, in quanto consapevole di avere ricevuto all'uopo un previo incarico.
I rilievi che precedono valgono a destituire di fondamento le contestazioni svolte dal convenuto circa il difetto di prova in ordine al conferimento di incarico per l'esecuzione delle suindicate prestazioni giudiziali di recupero crediti, così come superano l'asserto circa il difetto di prova in ordine alla messa a disposizione della documentazione occorrente per la tutela in giudizio delle posizioni creditorie sopra indicate. A tale ultimo proposito si osserva che, nella indicata comunicazione, il legale aveva informato non solo di avere avviato, ma anche di avere ottenuto, nell'interesse della cliente, esiti giudiziali per essa favorevoli riguardo a ciascuna iniziativa: ciò presuppone che il professionista ritenesse di avere a disposizione la necessaria documentazione comprovante i fatti costitutivi di ciascuna ragione creditoria. In caso contrario, egli avrebbe potuto evidenziare alla cliente la propria obiettiva impossibilità di pagina 7 di 16 dare seguito alle iniziative giudiziali in difetto della necessaria e pertinente documentazione. Del resto, come si evince dalla disamina della comunicazione di posta elettronica in data 20.12.2018, prodotta da parte attrice sub doc. 10 in allegato all'atto di citazione, allorquando l'avv. ha ritenuto di non avere a disposizione la documentazione CP_2
necessaria per procedere giudizialmente (riguardo al credito vantato dall'attrice nei confronti di , ha reso nota alla cliente tale CP_6
circostanza.
La valenza probatoria ascritta alla predetta comunicazione prodotta da parte attrice sub doc. 3 non risulta inficiata dalle pur allegate condizioni, personali e logistiche, nelle quali si sarebbe trovato il convenuto all'epoca del confezionamento della stessa, tali da avergli impedito di accedere ai propri fascicoli: se quest'ultimo riteneva di non avere dati sufficienti per aggiornare compiutamente la cliente circa lo stato delle presunte iniziative giudiziali adottate, avrebbe potuto rendere nota a quest'ultima di esservi obiettivamente impossibilitato.
***
3.2. Sotto ulteriore profilo, la circostanza, allegata da parte attrice, che l'avv.
abbia osservato un contegno di totale ingiustificata inerzia, a fronte CP_2 dell'incarico professionale di carattere giudiziale di cui era pienamente consapevole di dovere assolvere, non risulta dal medesimo specificamente contestata, ed anzi nel presente giudizio egli ha assunto una impostazione defensionale che risulta strutturalmente incompatibile con la volontà di contestare detta circostanza, nella misura in cui ha negato di avere ricevuto un incarico siffatto, ciò che presuppone che egli non abbia svolto alcuna attività.
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pagina 8 di 16 4. Tanto premesso, a fronte dell'eccepito inadempimento, la responsabilità professionale dell'avvocato in tanto può configurarsi in quanto il cliente alleghi e comprovi non soltanto il comportamento imperito, negligente o imprudente del professionista, ma anche la possibile utilità dell'iniziativa intrapresa od omessa, con un giudizio ex ante, sulla base di una valutazione prognostica, non potendo comunque l'avvocato -gravato da una obbligazione di mezzi e non di risultato- garantire l'esito favorevole.
In particolare, la giurisprudenza formatasi in tema di responsabilità omissiva dell'avvocato afferma, con orientamento consolidato, che “In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, qualora essa determini
l'impossibilità per il cliente di intraprendere un'azione giudiziaria concordata, ai fini del riconoscimento del risarcimento del danno è necessario che l'attore provi non solo il comportamento negligente del professionista e il nesso causale con la preclusione dell'azione giudiziaria, ma anche che, se intrapresa, l'iniziativa giudiziaria avrebbe avuto ragionevoli probabilità di successo, applicando la regola probatoria del “più probabile che non”. La ripartizione dell'onere probatorio in capo al cliente che alleghi la responsabilità professionale dell'avvocato, non si esaurisce nella prova della negligenza del legale;
l'attore deve altresì fornire elementi per una prognosi positiva del giudizio che non si è celebrato a causa della negligenza del professionista, dimostrando che, se l'avvocato avesse agito correttamente, avrebbe conseguito un esito favorevole” (Cass., sez. III, ord. n. 24007/2024).
Occorre dunque stabilire se possa reputarsi raggiunta la prova (gravante su parte attrice, in quanto inerente al nesso di causa), secondo lo standard probatorio “più probabile che non”, in ordine al fatto che le iniziative giudiziali pacificamente omesse, qualora debitamente intraprese e coltivate pagina 9 di 16 fino ad una decisione sul merito delle stesse, avrebbero avuto ragionevoli e serie probabilità di successo.
Tale onere assertivo e probatorio non risulta assolto.
Parte attrice ha prodotto, in allegato alla propria memoria ex art. 183, comma
6, n. 2, c.p.c., sub doc. , meri estratti conto, da essa formati. In CP_8
particolare:
- il doc. D dà conto della emissione di una nota di debito, di una nota di credito, di una fattura attiva,
- il doc. E dà conto dell'emissione di n. 2 fatture nei confronti di
[...]
Controparte_6
- il doc. F dà conto della emissione di una ri.ba. in data 22.9.2017 in relazione ad una pretesa vantata nei confronti di valenza di CP_5
importo pari ad euro 8635,76; al contempo detto documento evidenzia l'emissione di una nota di debito di pari importo in data 30.9.2017;
- il doc. G dà conto della emissione di n. 10 fatture nei confronti di Cantine
US s.p.a., le quali sono state del pari allegate in copia fotostatica.
Trattandosi, secondo quanto asserito dall'attrice, di crediti maturati a titolo di corrispettivo a fronte dell'esecuzione di prestazioni rientranti nell'ambito della propria attività di impresa, nel presente giudizio parte attrice avrebbe dovuto fornire positiva evidenza degli elementi costitutivi di ciascuna ragione di credito affermata, al fine di consentire al giudice investito dell'azione di responsabilità di formulare un giudizio di probabile fondatezza delle iniziative giudiziali omesse dal professionista. Solo in virtù del positivo assolvimento di tali oneri assertivi e probatori, avrebbe potuto trovare conforto la tesi sostenuta dall'attrice, secondo cui il pregiudizio da essa allegato, costituito dalla dedotta estinzione per prescrizione delle rammentate pretese creditorie, sarebbe stato pagina 10 di 16 eziologicamente imputabile all'inerzia serbata dall'avvocato, in violazione del proprio dovere negoziale di patrocinio giudiziale. Tale carenza probatoria,
d'altra parte, non può essere superata dal fatto che fosse stato l'avvocato a sostenere la possibilità di un buon esito delle vertenze.
La rilevata carenza in punto di allegazione e prova circa un elemento della fattispecie costitutiva del diritto al risarcimento del danno da inadempimento della prestazione comporta l'infondatezza della domanda risarcitoria, nella parte in cui si radica sull'inadempimento rispetto all'esecuzione dell'incarico concernente la tutela giudiziale delle surriferite ragioni di credito.
***
5. Differenti considerazioni debbono, invece, essere articolate in relazione al secondo ordine di addebiti formulato da parte attrice nei confronti del professionista convenuto. ha dedotto anche che, a causa delle inveritiere informazioni CP_1 fornite dall'avv. rassicuranti circa le effettive prospettive di CP_2
recupero del credito da essa asseritamente vantato nei confronti di Cantine
US s.p.a. (quantificato in complessivi € 62.947,00), non aveva potuto procedere ad una svalutazione di tale posta creditoria nel bilancio relativo agli esercizi 2014 o 2015, la quale ultima, pertanto, ha concorso a formare la base imponibile ai fini della determinazione dell'imposta i.r.e.s., provocando l'incremento di tale tributo.
Risulta documentalmente che il convenuto avesse effettivamente fornito informazioni inveritiere circa lo stato del contenzioso volto al recupero del credito (doc. 3); è quindi ragionevole ritenere -almeno in via presuntiva- che tali inveritiere informazioni fornite dall'avv. avessero ingenerato CP_2
pagina 11 di 16 nella cliente l'erroneo convincimento che l'attività giudiziale a tutela del credito fosse stata avviata e che le prospettive di recupero fossero effettive.
Ciò posto, il c.t.u. ha accertato che se la Società attrice fosse stata resa edotta dell'inerzia del professionista e del conseguente venire meno di ogni prospettiva di recupero, avrebbe effettivamente potuto procedere a svalutare il credito (di euro 62.947,24), indicandolo tra i costi fiscalmente e civilisticamente rilevanti, trattandosi di una perdita su crediti. In tal modo la società avrebbe potuto fruire di un risparmio di imposta pari al 27,5% del credito vantato, pari all'aliquota i.r.e.s. applicabile al reddito imponibile delle società. Pertanto, se avesse dichiarato un reddito imponibile CP_1
diminuito dell'importo di euro 62.947,24, avrebbe conseguito un risparmio di imposta pari ad euro 17.310,49 (pp.
4-6 c.t.u.).
Le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. possono essere condivise, perché puntualmente motivate anche con riferimento alle osservazioni articolate dal convenuto nel corso delle operazioni peritali (e ribadite in comparsa conclusionale). In particolare, il c.t.u. ha replicato -fra l'altro- che “... se parte attrice fosse stata resa edotta della reale situazione e cioè che l'avv.
non avesse mai provveduto a coltivare la pratica di recupero del CP_2
credito, bene avrebbe potuto procedere, come richiesto nell'atto di citazione, alla svalutazione dello stesso già nel bilancio 2014 e/o 2015 portando l'intero importo di € 62.947,24 tra i costi civilisticamente e fiscalmente rilevanti trattandosi di perdita su crediti. Ma anche qualora parte attrice avesse deciso di portare costo la perdita su crediti in esercizi diversi dal 2014 o 2015, il risultato non sarebbe mutato neppure se la società, per mera ipotesi, avesse conseguito un risultato negativo, atteso che anche in tale ipotesi avrebbe conseguito una maggiore perdita fiscale da godere in compensazione con utili
pagina 12 di 16 di esercizi successivi come permette la norma tributaria”. Posto che il risparmio fiscale che la Società attrice avrebbe conseguito è pari al 27,5% dell'ammontare del credito (euro 62.947,24), scilicet euro 17.310,49, tale misura era destinata a restare inalterata indipendentemente dall'esercizio nel quale la svalutazione del credito sarebbe stata operata (p. 8 c.t.u.).
Come osservato dal c.t.u., poi, effettivamente la contestazione circa l'avvenuta detrazione delle perdite su crediti di cui si discute e quella di omessa prova del pagamento delle imposte sono state sollevate solo tardivamente dal convenuto, che in proposito nulla aveva contestato in comparsa di costituzione. Così come tardivamente è stato eccepito dal convenuto (solo in terza memoria) che nel
2014 il credito vantato verso Cantine US s.p.a. fosse già prescritto.
Ne segue che, per quanto accertato nella relazione peritale, il danno imputabile al convenuto è pari al risparmio fiscale (€ 17.310,49) che la società non ha potuto conseguire in ragione della impossibilità di procedere alla svalutazione in bilancio del credito nei confronti di Cantine US s.p.a., provocata dalle false informazioni fornite circa le prospettive di recupero del credito in questione.
Conseguentemente, l'avv. deve essere condannato al risarcimento di CP_2
tale importo, oltre agli interessi compensativi al tasso legale sulla somma annualmente rivalutata dalla data dell'evento dannoso alla data della presente sentenza (Cass. n. 37798/2022). Poiché mediante la liquidazione l'obbligazione di valore si converte in obbligazione di valuta, la rivalutazione deve essere calcolata fino alla data della presente sentenza, mentre, per il periodo successivo, sull'importo in tal modo determinato debbono essere computati gli interessi corrispettivi al tasso legale.
***
pagina 13 di 16 6. Le ulteriori domande formulate da parte attrice non sono fondate.
Parte attrice non ha infatti indicato quale ulteriore danno sarebbe derivato dalla dedotta impossibilità di autodeterminarsi nelle scelte volte a tutelare i propri diritti, né tale danno -in assenza di specifica allegazione e prova circa la sua esistenza- potrebbe essere liquidato equitativamente.
La domanda di risarcimento del danno da perdita di chance di ottenere il soddisfacimento delle proprie ragioni di credito, formulata in via subordinata, non può essere accolta, stante la rilevata carenza di allegazione e prova in ordine alla sussistenza delle ragioni di credito affermate da che CP_1
impedisce in radice di valutare anche la perdita di una chance di soddisfacimento di tali pretese.
***
7. Alla soccombenza segue la condanna del convenuto alle spese, liquidate in dispositivo con riferimento al decisum, parametri medi del conferente scaglione di riferimento (euro 5.201,00 - euro 26.000,00).
Le spese di c.t.u., già liquidate con decreto in data 9.11.2023, sono definitivamente poste a carico dell'avv. CP_2
***
8. Quanto alla domanda di manleva formulata dall'avv. nei CP_2
confronti della Compagnia assicurativa con la quale ha Controparte_3
allegato di avere stipulato un contratto di assicurazione contro i danni cagionati nell'esercizio della professione forense, si osserva quanto segue.
Il convenuto ha prodotto il documento recante in intestazione “appendice n. 3
– rinnovo polizza ipa 0000758”, da cui risulta una durata della copertura dal
10.5.2021 al 10.5.2022, con la soggezione della copertura assicurativa al pagina 14 di 16 modello claims made con retroattività illimitata e previsione di una franchigia di euro 500,00 per ogni sinistro.
Non sono state prodotte le condizioni di polizza.
In proposito, la giurisprudenza della Suprema Corte -sul presupposto che l'eccezione di inoperatività della polizza sul presupposto dell'estraneità dell'evento ai rischi contemplati dal contratto sia rilevabile anche d'ufficio- ha osservato che la produzione delle condizioni generali di polizza assicurativa concerne la prova del fatto principale rappresentato dall'esistenza/inesistenza del diritto all'indennizzo fatto valere dall'assicurato, il cui elemento costitutivo consiste proprio nella ricorrenza di un danno verificatosi in dipendenza di un rischio che trovi copertura contrattuale di polizza;
sicché l'accertamento dell'esistenza di quest'ultima si risolveva in definitiva nel controllo dell'esistenza del titolo dedotto in giudizio a sostegno della domanda attorea;
vale a dire, in un controllo suscettibile di essere svolto finanche ex officio, in ogni stato e grado del processo (Cass. n. 21482/2013; Cass. n. 15228/2014).
La domanda di manleva non può quindi essere accolta, anche considerato che la domanda di risarcimento nei confronti del convenuto è stata accolta limitatamente a condotte che -in quanto dolose- esulerebbero dalla copertura ex art. 1917 c.c.
Nulla sulle spese, nella contumacia dell'assicurazione.
***
9. Infine, poiché nel caso di specie sono astrattamente sussistenti gli elementi costitutivi di reato (cfr. punto 3), deve disporsi la trasmissione della presente sentenza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di
Genova.
pagina 15 di 16
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Genova, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe, in parziale accoglimento delle domande di parte attrice,
1. condanna il convenuto, avv. , al risarcimento del danno, Controparte_2
in favore di quantificato in € 17.310,49, oltre agli Parte_2
interessi e rivalutazione come da parte motiva;
2. condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore di
[...]
che quantifica in complessivi € 5.077,00, oltre al rimborso delle Parte_2
spese forfettarie nella misura del 15%, i.v.a e c.p.a. come per legge;
3. pone definitivamente a carico dell'avv. le spese di Controparte_2
c.t.u., già liquidate con decreto in data 9.11.2023;
4. respinge la domanda del convenuto nei confronti della terza chiamata contumace,
5. dispone la trasmissione di copia della presente sentenza alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Genova.
Genova, 3/02/2025 Il Giudice Valentina Cingano
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