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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 30/04/2025, n. 1523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1523 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Giuseppina Guttadauro Presidente Relatore dott. ssa Barbara Fabbrini Giudice dott. ssa Caterina Condò Giudice nella causa iscritta a ruolo generale N. 4790 2024 tra
(CUI 0605IVP) con l'Avv. MANCINI CHIARA Parte_1
Parte Ricorrente
e
difesa ex lege da Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato - Firenze
Parte Convenuta
ha pronunciato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA
OGGETTO: procedimento in materia di immigrazione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
IN FATTO Con ricorso ex artt. 281 decies c.p.c. e 19 ter D. Lgs. 286/1998 depositato in data 19/04/2024, , cittadino pakistano, nato il [...] in [...] Parte_1 impugna la decisione del 20/03/2024 (notificatagli in pari data) con cui il Questore di Prato, adeguandosi al parere negativo della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze espresso il 08/02/2024, ha rigettato la sua richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale ex art 19 comma1.1. D.L.vo 286\1998.
Nel ricorso si espone: che il ricorrente ha fatto ingresso in Italia nel 2021 provvedendo nell'immediatezza alla richiesta d'asilo, ottenendo così il rilascio del permesso di soggiorno per richiesta asilo e reperendo un lavoro presso Prato Kebab srl, con contratto a tempo determinato, trasformato poi in tempo indeterminato;
Pagina 1 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
in data 20/06/2023 il ricorrente ha presentato istanza per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale che la commissione territoriale competente ha dichiarato irricevibile, per avere il ricorrente presentato domanda di protezione internazionale, non ancora esaminata dalla commissione territoriale competente, essendo bloccata per le valutazioni di competenza dell'Unità Dublino;
che sia la declaratoria di irricevibilità della Commissione che il decreto di rigetto del Questore che ritengono irricevibile l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art 19 comma 1.2. del TUI formulata da un richiedente asilo c.d. dublinante sono errati e richiama al proposito pronunzie del Tribunale di Venezia, che ha ritenuto ammissibile analoga istanza perché
“l'eventuale riconoscimento di un permesso per protezione speciale non può incidere sulla diversa domanda di protezione internazionale (status o protezione sussidiaria), uniche forme di protezione oggetto della disciplina Dublino, ferma, in ogni caso, la possibilità del ricorrente di rinunciare alla domanda di protezione maggiore” e “… Non vi è inoltre alcuna norma che prescriva una pregiudizialità fra la decisione in merito allo stato UE competente per la domanda di protezione internazionale e l'istanza di rilascio di altri titoli di soggiorno…”( decreto 20.10.2022, R.G. 8008/2022, e ordinanza 05.09.2023, R.G. 8008/2022), che in ogni caso gli oltre due anni impiegati dall'Unità Dublino per definire la procedura non possono andare a discapito del ricorrente che nel frattempo si è integrato sul territorio nazionale, trovando anche un lavoro a tempo indeterminato;
che dunque sussistono i presupposti perché gli venga riconosciuta la 'protezione speciale' ex art 19, c.1 e 1.1. D.L.vo 286\1998, laddove venga valorizzata, alla luce della nuova riformulazione dell'art. 19 commi 1 e 1.1 D.L.vo 286\1998, la condizione di vulnerabilità in cui verrebbe a trovarsi, ove fosse costretto a tornare in patria, rapportata la perdita di legami sociali e familiari nel paese di provenienza al livello di integrazione sociale raggiunto in Italia.
A dimostrazione dell'integrazione socio-lavorativa sul Territorio Nazionale produce in uno con il ricorso: dichiarazione di ospitalità, Comunicazione Unilav /instaurazione del 17.06.2022, comunicazione UNILAV/trasformazione del 16.12.2022, buste paga anno 2023, certificazione unica 2024 (redditi anno 2023), buste paga anno 2024.
Conclude chiedendo che, accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 19, commi 1 e 1.1 e annullato il provvedimento impugnato, sia dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione speciale e sia ordinato alla Questura competente il rilascio del relativo permesso di soggiorno.
Con provvedimento del 13/05/2024 il giudice relatore per il Collegio, ravvisate gravi e comprovate ragioni, ha sospeso il provvedimento impugnato nella parte in cui ordinava al ricorrente di lasciare il Territorio Nazionale, “rilevato che la pendenza di una procedura 'Dublino' in attesa delle valutazioni dell'Unità Dublino no appare ostativa della possibilità di presentare domanda per la protezione speciale, considerato anche che i tempi dell'attesa della decisione il richiedente può avere maturato una significativa integrazione lavorativa, dovendo del resto lavorare per sostenersi” ed ha provveduto con il medesimo decreto a fissare la discussione del ricorso.
Il Questura di Prato si è costituito in giudizio tramite l'Avvocatura Controparte_1 dello Stato resistendo al ricorso di cui chiede il rigetto riportandosi alle conclusioni della Commissione.
La causa è stata trattata all'udienza del 27/03/2025 tenuta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con concessione di termine per note e produzioni osservato solo dalla difesa
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del ricorrente che ha confermato le conclusioni già svolte e contestato la memoria dell'Avvocatura dello Stato;
quindi, è stata rimessa direttamente al Collegio in assenza di richiesta delle parti di ulteriore discussione orale avanti al Collegio ex art 275 c.p.c.
IN DIRITTO Passando alla decisione della causa il Collegio ritiene, in rito, la domanda ammissibile nonostante la precedente pendenza di procedura Dublino.
Come già osservato nel decreto di fissazione di udienza e decisione sull'istanza di sospensiva del 13/05/2024, la pendenza di una domanda di protezione internazionale non impedisce la presentazione di una domanda per il rilascio di un permesso per protezione speciale, attesa la differente natura del diritto richiesto nelle due istanze avendo il ricorrente invocato in questa sede una misura prevista dall'ordinamento interno italiano che non trova necessariamente corrispondenza con misure previste in altro Stato Membro U.E., per cui non si concorda sull'assunto di inammissibilità della sovrapposizione delle procedure.
Si concorda pertanto con la giurisprudenza del Tribunale di Venezia citata in ricorso che appare del tutto condivisibile.
Nel caso in esame viene altresì in rilievo il lungo periodo di tempo trascorso dal ricorrente in Italia senza che l'autorità competente abbia assunto la necessaria decisione, consentendo medio tempore al ricorrente di avviare e consolidare un percorso di integrazione, che alla luce degli elementi che vengono sotto analizzati, merita di essere valutato nella presente procedura.
Quanto alla normativa sostanziale applicabile la stessa va individuata in quella vigente all'epoca in cui è stato chiesto al Questore l'appuntamento per presentare la di protezione speciale , che la ha poi decisa acquisito il parere della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale competente.
In particolare, nel caso di specie, non avendolo del resto mai contradetto la parte convenuta (di cui va anzi valorizzato il comportamento concludente di recezione della domanda e del suo esame) sebbene sia stata formalizzata il 20/06/2023 alla domanda va applicata la normativa precedente all'entrata in vigore del D.L. 30\2024 (' in ragione di precedente data di fissazione di Pt_2 appuntamento come prevede l'art. 7 co.2 del citato decreto (“per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero nei casi in cui lo straniero ha già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della questura competente continua ad applicarsi la disciplina previgente”) che, evidentemente il Questore ha ritenuto di dover applicare .
Si evidenzia pertanto che per la decisione della domanda operano sia il D.L. 113\2018 (decreto Salvini che il D.L 21 ottobre 2020, n. 130 (D.l. Lamorgese) che ha nuovamente ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata rispetto alle restrizioni dell'ambito applicativi dell' 5 comma 6 D.L.vo 286\1998 già operate dal D.L. Salvini che aveva di fatto abolito il permesso di soggiorno 'umanitario' previsto dal D.L.vo 286\1998 .
In particolare è stato reintrodotto nell'art. 5, comma 6, del Testo Unico Immigrazione (ove il D.L. 113/2018 aveva epurato la protezione umanitaria) quale motivo ostativo al rifiuto del permesso di soggiorno il doveroso rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato italiano ( art. 1 lett. a D.L.130\2020), quindi ha integralmente riformulato l'art 19 comma 1 e comma 1.1 introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili al riconoscimento della protezione speciale, oltre ai casi in cui lo straniero rischierebbe sottoposizione a tortura, o 'trattamenti inumani e degradanti' nel suo Paese (chiaro richiamo alla lettera dell'art. 3 C.E.D.U. e al divieto di refoulement) i casi in cui
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l'allontanamento possa ledere il 'diritto al rispetto della propria vita privata e familiare' (chiaro richiamo all'art. 8 C.E.D.U.)1 .
Nel caso di specie - avendo la difesa della parte ricorrente incentrato le sue produzioni e richieste sul percorso di integrazione lavorativa senza accennare ad instaurazioni di legami familiari- , occorre dare concreto contenuto della nozione di “ vita privata” per le quali si ritiene utile ricorrere alla giurisprudenza consolidata della Corte di Strasburgo.
Orbene, nelle diverse pronunce in cui ha valutato quando l'espulsione dello straniero possa costituire un'ingerenza nella sua vita privata e quando siffatta ingerenza sia correttamente bilanciata, alla luce dei criteri di legalità e proporzionalità, con gli interessi pubblici di cui all'art. 8 C.E.D.U. comma 2 la Corte E.D.U. ha ritenuta integrato il diritto alla “ vita privata” in presenza di una condizione di 'stabile insediamento' sul territorio e all'interno della comunità dello Stato ospitante : «dal momento che l'articolo 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e comprende a volte alcuni aspetti dell'identità sociale di un individuo, si deve accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono faccia parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. Indipendentemente dall'esistenza o meno di una "vita famigliare", l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata».”2
Ritiene il Tribunale che il legislatore nazionale, nell'introdurre la fattispecie di protezione speciale Contr all'art. 19.1.1. (versione 'Lamorgese' oggi modificata con soppressione dei riferimenti all'art. 3 e 8 C.E.D.U. ma vigente al momento della domanda e quindi applicabile al caso di specie)senza ripristinare per intero l'art. 5 comma sesto del d.lgs 286/98 nella formulazione anteriore al D.L. 113/2018, si sia posto nella stessa ottica della Corte di Strasburgo, prevedendo una forma di protezione interna che limita il potere statale di respingimento ed espulsione ogni volta che ciò possa comportare il rischio di violazione del diritto dello straniero alla vita privata e familiare costruita nel paese ospitante, diritto comunque suscettibile di subire un affievolimento di tutela per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e di sicurezza pubblica;
In coerenza con la giurisprudenza della Corte E.D.U la suddetta norma interna ha disciplinato anche il contenuto del sindacato volto all'accertamento del diritto alla protezione interna indicando gli elementi parametro di valutazione quali : la natura ed effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine il che ha rende possibile bilanciare la maturazione di un sistema di significative relazioni familiari e sociali nel territorio italiano col grado affievolimento di quei legami nel Paese di origine (vedi in particolare gli
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enunciati interpretativi dell'ordinanza di rimessione alle suddette Sezioni Unite n. 28316 dell'11 dicembre 2020 3).
E' ben riconoscibile l'elemento comune tra la protezione speciale del D.L. Lamorgese e quella umanitaria che riposa proprio sul rilievo dato al rischio di compromissione di diritti fondamentali – ora espressamente compendiati nel diritto al rispetto della vita privata e familiare – in caso di rimpatrio in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero.
Si deve invece osservare, quale elemento differenziale, che per la” protezione speciale” riformulata dal D.L. Lamorgese, è stata introdotta una nozione di “comparazione” fra la situazione dello straniero in Italia e quella che ritroverebbe, se rimpatriato, diversa e più ampia di quella elaborata p.es dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 24413/2021 per la protezione umanitaria ex art 5 comma 6 D.L.vo 286\1998 vigente 'ante' D.L. 113\2018, perché svincolata dalla configurabilità di un rischio di compromissione dei diritti fondamentali della persona nel medesimo paese di origine (vedi in particolare gli enunciati interpretativi dell'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite n. 28316 dell'11 dicembre 20204).
Di talché, per valutare se l'allontanamento potrebbe o meno determinare un non giustificabile rischio di lesione dei diritti di cui all'art. 8 C.E.D.U. cui consegue il diritto alla protezione speciale è sufficiente bilanciare la maturazione di un sistema di significative relazioni familiari e sociali nel territorio italiano col grado affievolimento di quei legami nel Paese di origine , sempre salva l'eventuale necessità di ulteriore bilanciamento con l'esistenza di ragioni di sicurezza nazionale, nonché di ordine e sicurezza pubblica e di protezione della salute, richiamate dalla stessa seconda parte dell'art. 8 C.E.D.U.,.
NEL MERITO Tanto premesso in diritto, tornando al caso di specie, il Tribunale, applicati i suddetti criteri ermeneutici, ritiene che la domanda meriti accoglimento ravvisando, alla luce della documentazione prodotta per dimostrare il percorso di integrazione in Italia, i presupposti di cui all'art. 19, comma 1.1, D. Lgs. 286/1998 ratione temporis vigente.
A tal fine va infatti valorizzato quale elemento di vulnerabilità individuale ed integrazione, il significativo percorso di integrazione lavorativa e sociale in Italia, adeguatamente documentato.
Dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente in Italia dal 2021, un discreto lasso di tempo, abbia avviato un significativo percorso di integrazione, specialmente sotto l'aspetto lavorativo;
infatti, come risulta dalle produzioni in atti, risulta lavorare e aver lavorato in modo pressoché continuativo presso Prato Kebab srl, a Prato dal giugno 2022, con contratto trasformato in tempo indeterminato nel mese di dicembre 2022 percependo uno stipendio che gli consente di vivere
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dignitosamente (cfr CU 2025 in ultimo, e buste paga 2023/2025, attestati di partecipazione a corsi di formazione nel settore).
Tutto ciò dimostra la volontà del ricorrente di costruirsi un percorso lavorativo, con un reddito tale da consentirle di conquistarsi una propria vita autonoma sul territorio nazionale e che quel risultato è stato in gran parte raggiunto.
Non va comunque sottovalutato il timore del ricorrente di un 'rientro' nel suo paese di origine, visto che vi manca oramai da diversi anni e prognosticamene incontrerebbe difficoltà ad un immediato reinserimento sociale e perderebbe quella indipendenza e dignità di condizioni vita, raggiunta in Italia (si ricorda come la durata della permanenza sul Territorio Nazionale sia elemento da tenere in conto nell'accertamento del diritto a non essere espulso).
Quanto sopra appurato e raffrontato - osservato che la certificazione penale acquisita tramite il P.M., esente da segnalazioni di rilievo non evidenzia alcun sintomo di pericolosità- fa ritenere che l'allontanamento forzato dal territorio nazionale sarebbe lesivo della vita privata del ricorrente così come delineata dall'elaborazione europea dell'art. 8 C.E.D.U. e recepita dalla legislazione nazionale.
Pertanto, nella ricorrenza dei presupposti di cui al comma 1.1 dell'art. 19 D.L.vo 286\1998, va riconosciuto al ricorrente il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno “ per protezione speciale” di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 1.2. e 6 comma 1-bis) TUI formulazione vigente alla data di presentazione del ricorso.
Si ravvisano giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite, in ragione dei motivi dell'accoglimento del ricorso che attengono a valutazione di circostanze consolidatesi dopo la pronunzia della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale, salva la liquidazione in separato decreto del compenso del difensore della parte ammessa al Patrocinio a Spese Dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di al permesso di soggiorno per protezione speciale Parte_1 ai sensi dell'art. 19, comma 1.2, D. Lgs. 286/1998, inserito dall'art. 1, comma 1, lett. e), D. L. 21 ottobre 2020, n. 130, di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro e ne dispone il rilascio da parte del Questore competente;
spese interamente compensate. dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati
SI COMUNICHI Il Presidente est.
D.ssa Giuseppina Guttadauro
Pagina 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così recita infatti l'attuale formulazione della norma: “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura
o a trattamenti inumani e degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente si tiene conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno sul territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali
o sociali con il suo Paese di origine.” 2 Vedi sentenza IE c. Germania del 16 dicembre del 1992 e quanto in ultimo affermato nella sentenza del 14 Per_ febbraio 2019, c. Italia: 3 Art. 8 C.E.D.U: 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.». 4 (secondo l'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite n. 28316 dell'11 dicembre 2020 “il nuovo articolo 19, co. 1.1
d.lgs. 286/98, introduce la “protezione speciale” per la tutela del diritto al rispetto della vita privata e familiare, «ossia una misura che pare configurarsi più ampia di quella della protezione umanitaria per integrazione sociale, come elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte. Soprattutto, la norma individua chiaramente i fattori di comparazione, in un'ottica di bilanciamento tra le “ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica”, da un lato, e le condizioni soggettive ed oggettive del cittadino straniero in dettaglio declinate, dall'altro, valorizzando, come ostativi al rimpatrio, la “solidità” dei legami con il nostro paese e l'affievolimento di quelli con il paese di origine.»;
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
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Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Giuseppina Guttadauro Presidente Relatore dott. ssa Barbara Fabbrini Giudice dott. ssa Caterina Condò Giudice nella causa iscritta a ruolo generale N. 4790 2024 tra
(CUI 0605IVP) con l'Avv. MANCINI CHIARA Parte_1
Parte Ricorrente
e
difesa ex lege da Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato - Firenze
Parte Convenuta
ha pronunciato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA
OGGETTO: procedimento in materia di immigrazione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
IN FATTO Con ricorso ex artt. 281 decies c.p.c. e 19 ter D. Lgs. 286/1998 depositato in data 19/04/2024, , cittadino pakistano, nato il [...] in [...] Parte_1 impugna la decisione del 20/03/2024 (notificatagli in pari data) con cui il Questore di Prato, adeguandosi al parere negativo della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze espresso il 08/02/2024, ha rigettato la sua richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale ex art 19 comma1.1. D.L.vo 286\1998.
Nel ricorso si espone: che il ricorrente ha fatto ingresso in Italia nel 2021 provvedendo nell'immediatezza alla richiesta d'asilo, ottenendo così il rilascio del permesso di soggiorno per richiesta asilo e reperendo un lavoro presso Prato Kebab srl, con contratto a tempo determinato, trasformato poi in tempo indeterminato;
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Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
in data 20/06/2023 il ricorrente ha presentato istanza per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale che la commissione territoriale competente ha dichiarato irricevibile, per avere il ricorrente presentato domanda di protezione internazionale, non ancora esaminata dalla commissione territoriale competente, essendo bloccata per le valutazioni di competenza dell'Unità Dublino;
che sia la declaratoria di irricevibilità della Commissione che il decreto di rigetto del Questore che ritengono irricevibile l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art 19 comma 1.2. del TUI formulata da un richiedente asilo c.d. dublinante sono errati e richiama al proposito pronunzie del Tribunale di Venezia, che ha ritenuto ammissibile analoga istanza perché
“l'eventuale riconoscimento di un permesso per protezione speciale non può incidere sulla diversa domanda di protezione internazionale (status o protezione sussidiaria), uniche forme di protezione oggetto della disciplina Dublino, ferma, in ogni caso, la possibilità del ricorrente di rinunciare alla domanda di protezione maggiore” e “… Non vi è inoltre alcuna norma che prescriva una pregiudizialità fra la decisione in merito allo stato UE competente per la domanda di protezione internazionale e l'istanza di rilascio di altri titoli di soggiorno…”( decreto 20.10.2022, R.G. 8008/2022, e ordinanza 05.09.2023, R.G. 8008/2022), che in ogni caso gli oltre due anni impiegati dall'Unità Dublino per definire la procedura non possono andare a discapito del ricorrente che nel frattempo si è integrato sul territorio nazionale, trovando anche un lavoro a tempo indeterminato;
che dunque sussistono i presupposti perché gli venga riconosciuta la 'protezione speciale' ex art 19, c.1 e 1.1. D.L.vo 286\1998, laddove venga valorizzata, alla luce della nuova riformulazione dell'art. 19 commi 1 e 1.1 D.L.vo 286\1998, la condizione di vulnerabilità in cui verrebbe a trovarsi, ove fosse costretto a tornare in patria, rapportata la perdita di legami sociali e familiari nel paese di provenienza al livello di integrazione sociale raggiunto in Italia.
A dimostrazione dell'integrazione socio-lavorativa sul Territorio Nazionale produce in uno con il ricorso: dichiarazione di ospitalità, Comunicazione Unilav /instaurazione del 17.06.2022, comunicazione UNILAV/trasformazione del 16.12.2022, buste paga anno 2023, certificazione unica 2024 (redditi anno 2023), buste paga anno 2024.
Conclude chiedendo che, accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 19, commi 1 e 1.1 e annullato il provvedimento impugnato, sia dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione speciale e sia ordinato alla Questura competente il rilascio del relativo permesso di soggiorno.
Con provvedimento del 13/05/2024 il giudice relatore per il Collegio, ravvisate gravi e comprovate ragioni, ha sospeso il provvedimento impugnato nella parte in cui ordinava al ricorrente di lasciare il Territorio Nazionale, “rilevato che la pendenza di una procedura 'Dublino' in attesa delle valutazioni dell'Unità Dublino no appare ostativa della possibilità di presentare domanda per la protezione speciale, considerato anche che i tempi dell'attesa della decisione il richiedente può avere maturato una significativa integrazione lavorativa, dovendo del resto lavorare per sostenersi” ed ha provveduto con il medesimo decreto a fissare la discussione del ricorso.
Il Questura di Prato si è costituito in giudizio tramite l'Avvocatura Controparte_1 dello Stato resistendo al ricorso di cui chiede il rigetto riportandosi alle conclusioni della Commissione.
La causa è stata trattata all'udienza del 27/03/2025 tenuta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con concessione di termine per note e produzioni osservato solo dalla difesa
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Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
del ricorrente che ha confermato le conclusioni già svolte e contestato la memoria dell'Avvocatura dello Stato;
quindi, è stata rimessa direttamente al Collegio in assenza di richiesta delle parti di ulteriore discussione orale avanti al Collegio ex art 275 c.p.c.
IN DIRITTO Passando alla decisione della causa il Collegio ritiene, in rito, la domanda ammissibile nonostante la precedente pendenza di procedura Dublino.
Come già osservato nel decreto di fissazione di udienza e decisione sull'istanza di sospensiva del 13/05/2024, la pendenza di una domanda di protezione internazionale non impedisce la presentazione di una domanda per il rilascio di un permesso per protezione speciale, attesa la differente natura del diritto richiesto nelle due istanze avendo il ricorrente invocato in questa sede una misura prevista dall'ordinamento interno italiano che non trova necessariamente corrispondenza con misure previste in altro Stato Membro U.E., per cui non si concorda sull'assunto di inammissibilità della sovrapposizione delle procedure.
Si concorda pertanto con la giurisprudenza del Tribunale di Venezia citata in ricorso che appare del tutto condivisibile.
Nel caso in esame viene altresì in rilievo il lungo periodo di tempo trascorso dal ricorrente in Italia senza che l'autorità competente abbia assunto la necessaria decisione, consentendo medio tempore al ricorrente di avviare e consolidare un percorso di integrazione, che alla luce degli elementi che vengono sotto analizzati, merita di essere valutato nella presente procedura.
Quanto alla normativa sostanziale applicabile la stessa va individuata in quella vigente all'epoca in cui è stato chiesto al Questore l'appuntamento per presentare la di protezione speciale , che la ha poi decisa acquisito il parere della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale competente.
In particolare, nel caso di specie, non avendolo del resto mai contradetto la parte convenuta (di cui va anzi valorizzato il comportamento concludente di recezione della domanda e del suo esame) sebbene sia stata formalizzata il 20/06/2023 alla domanda va applicata la normativa precedente all'entrata in vigore del D.L. 30\2024 (' in ragione di precedente data di fissazione di Pt_2 appuntamento come prevede l'art. 7 co.2 del citato decreto (“per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero nei casi in cui lo straniero ha già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della questura competente continua ad applicarsi la disciplina previgente”) che, evidentemente il Questore ha ritenuto di dover applicare .
Si evidenzia pertanto che per la decisione della domanda operano sia il D.L. 113\2018 (decreto Salvini che il D.L 21 ottobre 2020, n. 130 (D.l. Lamorgese) che ha nuovamente ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata rispetto alle restrizioni dell'ambito applicativi dell' 5 comma 6 D.L.vo 286\1998 già operate dal D.L. Salvini che aveva di fatto abolito il permesso di soggiorno 'umanitario' previsto dal D.L.vo 286\1998 .
In particolare è stato reintrodotto nell'art. 5, comma 6, del Testo Unico Immigrazione (ove il D.L. 113/2018 aveva epurato la protezione umanitaria) quale motivo ostativo al rifiuto del permesso di soggiorno il doveroso rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato italiano ( art. 1 lett. a D.L.130\2020), quindi ha integralmente riformulato l'art 19 comma 1 e comma 1.1 introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili al riconoscimento della protezione speciale, oltre ai casi in cui lo straniero rischierebbe sottoposizione a tortura, o 'trattamenti inumani e degradanti' nel suo Paese (chiaro richiamo alla lettera dell'art. 3 C.E.D.U. e al divieto di refoulement) i casi in cui
Pagina 3 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
l'allontanamento possa ledere il 'diritto al rispetto della propria vita privata e familiare' (chiaro richiamo all'art. 8 C.E.D.U.)1 .
Nel caso di specie - avendo la difesa della parte ricorrente incentrato le sue produzioni e richieste sul percorso di integrazione lavorativa senza accennare ad instaurazioni di legami familiari- , occorre dare concreto contenuto della nozione di “ vita privata” per le quali si ritiene utile ricorrere alla giurisprudenza consolidata della Corte di Strasburgo.
Orbene, nelle diverse pronunce in cui ha valutato quando l'espulsione dello straniero possa costituire un'ingerenza nella sua vita privata e quando siffatta ingerenza sia correttamente bilanciata, alla luce dei criteri di legalità e proporzionalità, con gli interessi pubblici di cui all'art. 8 C.E.D.U. comma 2 la Corte E.D.U. ha ritenuta integrato il diritto alla “ vita privata” in presenza di una condizione di 'stabile insediamento' sul territorio e all'interno della comunità dello Stato ospitante : «dal momento che l'articolo 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e comprende a volte alcuni aspetti dell'identità sociale di un individuo, si deve accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono faccia parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. Indipendentemente dall'esistenza o meno di una "vita famigliare", l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata».”2
Ritiene il Tribunale che il legislatore nazionale, nell'introdurre la fattispecie di protezione speciale Contr all'art. 19.1.1. (versione 'Lamorgese' oggi modificata con soppressione dei riferimenti all'art. 3 e 8 C.E.D.U. ma vigente al momento della domanda e quindi applicabile al caso di specie)senza ripristinare per intero l'art. 5 comma sesto del d.lgs 286/98 nella formulazione anteriore al D.L. 113/2018, si sia posto nella stessa ottica della Corte di Strasburgo, prevedendo una forma di protezione interna che limita il potere statale di respingimento ed espulsione ogni volta che ciò possa comportare il rischio di violazione del diritto dello straniero alla vita privata e familiare costruita nel paese ospitante, diritto comunque suscettibile di subire un affievolimento di tutela per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e di sicurezza pubblica;
In coerenza con la giurisprudenza della Corte E.D.U la suddetta norma interna ha disciplinato anche il contenuto del sindacato volto all'accertamento del diritto alla protezione interna indicando gli elementi parametro di valutazione quali : la natura ed effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine il che ha rende possibile bilanciare la maturazione di un sistema di significative relazioni familiari e sociali nel territorio italiano col grado affievolimento di quei legami nel Paese di origine (vedi in particolare gli
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enunciati interpretativi dell'ordinanza di rimessione alle suddette Sezioni Unite n. 28316 dell'11 dicembre 2020 3).
E' ben riconoscibile l'elemento comune tra la protezione speciale del D.L. Lamorgese e quella umanitaria che riposa proprio sul rilievo dato al rischio di compromissione di diritti fondamentali – ora espressamente compendiati nel diritto al rispetto della vita privata e familiare – in caso di rimpatrio in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero.
Si deve invece osservare, quale elemento differenziale, che per la” protezione speciale” riformulata dal D.L. Lamorgese, è stata introdotta una nozione di “comparazione” fra la situazione dello straniero in Italia e quella che ritroverebbe, se rimpatriato, diversa e più ampia di quella elaborata p.es dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 24413/2021 per la protezione umanitaria ex art 5 comma 6 D.L.vo 286\1998 vigente 'ante' D.L. 113\2018, perché svincolata dalla configurabilità di un rischio di compromissione dei diritti fondamentali della persona nel medesimo paese di origine (vedi in particolare gli enunciati interpretativi dell'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite n. 28316 dell'11 dicembre 20204).
Di talché, per valutare se l'allontanamento potrebbe o meno determinare un non giustificabile rischio di lesione dei diritti di cui all'art. 8 C.E.D.U. cui consegue il diritto alla protezione speciale è sufficiente bilanciare la maturazione di un sistema di significative relazioni familiari e sociali nel territorio italiano col grado affievolimento di quei legami nel Paese di origine , sempre salva l'eventuale necessità di ulteriore bilanciamento con l'esistenza di ragioni di sicurezza nazionale, nonché di ordine e sicurezza pubblica e di protezione della salute, richiamate dalla stessa seconda parte dell'art. 8 C.E.D.U.,.
NEL MERITO Tanto premesso in diritto, tornando al caso di specie, il Tribunale, applicati i suddetti criteri ermeneutici, ritiene che la domanda meriti accoglimento ravvisando, alla luce della documentazione prodotta per dimostrare il percorso di integrazione in Italia, i presupposti di cui all'art. 19, comma 1.1, D. Lgs. 286/1998 ratione temporis vigente.
A tal fine va infatti valorizzato quale elemento di vulnerabilità individuale ed integrazione, il significativo percorso di integrazione lavorativa e sociale in Italia, adeguatamente documentato.
Dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente in Italia dal 2021, un discreto lasso di tempo, abbia avviato un significativo percorso di integrazione, specialmente sotto l'aspetto lavorativo;
infatti, come risulta dalle produzioni in atti, risulta lavorare e aver lavorato in modo pressoché continuativo presso Prato Kebab srl, a Prato dal giugno 2022, con contratto trasformato in tempo indeterminato nel mese di dicembre 2022 percependo uno stipendio che gli consente di vivere
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dignitosamente (cfr CU 2025 in ultimo, e buste paga 2023/2025, attestati di partecipazione a corsi di formazione nel settore).
Tutto ciò dimostra la volontà del ricorrente di costruirsi un percorso lavorativo, con un reddito tale da consentirle di conquistarsi una propria vita autonoma sul territorio nazionale e che quel risultato è stato in gran parte raggiunto.
Non va comunque sottovalutato il timore del ricorrente di un 'rientro' nel suo paese di origine, visto che vi manca oramai da diversi anni e prognosticamene incontrerebbe difficoltà ad un immediato reinserimento sociale e perderebbe quella indipendenza e dignità di condizioni vita, raggiunta in Italia (si ricorda come la durata della permanenza sul Territorio Nazionale sia elemento da tenere in conto nell'accertamento del diritto a non essere espulso).
Quanto sopra appurato e raffrontato - osservato che la certificazione penale acquisita tramite il P.M., esente da segnalazioni di rilievo non evidenzia alcun sintomo di pericolosità- fa ritenere che l'allontanamento forzato dal territorio nazionale sarebbe lesivo della vita privata del ricorrente così come delineata dall'elaborazione europea dell'art. 8 C.E.D.U. e recepita dalla legislazione nazionale.
Pertanto, nella ricorrenza dei presupposti di cui al comma 1.1 dell'art. 19 D.L.vo 286\1998, va riconosciuto al ricorrente il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno “ per protezione speciale” di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 1.2. e 6 comma 1-bis) TUI formulazione vigente alla data di presentazione del ricorso.
Si ravvisano giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite, in ragione dei motivi dell'accoglimento del ricorso che attengono a valutazione di circostanze consolidatesi dopo la pronunzia della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale, salva la liquidazione in separato decreto del compenso del difensore della parte ammessa al Patrocinio a Spese Dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di al permesso di soggiorno per protezione speciale Parte_1 ai sensi dell'art. 19, comma 1.2, D. Lgs. 286/1998, inserito dall'art. 1, comma 1, lett. e), D. L. 21 ottobre 2020, n. 130, di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro e ne dispone il rilascio da parte del Questore competente;
spese interamente compensate. dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati
SI COMUNICHI Il Presidente est.
D.ssa Giuseppina Guttadauro
Pagina 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così recita infatti l'attuale formulazione della norma: “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura
o a trattamenti inumani e degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente si tiene conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno sul territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali
o sociali con il suo Paese di origine.” 2 Vedi sentenza IE c. Germania del 16 dicembre del 1992 e quanto in ultimo affermato nella sentenza del 14 Per_ febbraio 2019, c. Italia: 3 Art. 8 C.E.D.U: 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.». 4 (secondo l'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite n. 28316 dell'11 dicembre 2020 “il nuovo articolo 19, co. 1.1
d.lgs. 286/98, introduce la “protezione speciale” per la tutela del diritto al rispetto della vita privata e familiare, «ossia una misura che pare configurarsi più ampia di quella della protezione umanitaria per integrazione sociale, come elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte. Soprattutto, la norma individua chiaramente i fattori di comparazione, in un'ottica di bilanciamento tra le “ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica”, da un lato, e le condizioni soggettive ed oggettive del cittadino straniero in dettaglio declinate, dall'altro, valorizzando, come ostativi al rimpatrio, la “solidità” dei legami con il nostro paese e l'affievolimento di quelli con il paese di origine.»;