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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 20/02/2026, n. 1055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1055 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1055/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 10:50 in composizione monocratica:
RUSSO PASQUALE, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7443/2024 depositato il 04/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240021216173000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato in data 14/11/ 2024 Ricorrente_1 C.F. CF_Ricorrente_1, per come rappresentato e difeso in atti, proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n.
03420240021216173000 notificatagli ad iniziativa dell'Agente per la riscossione nell'interesse della Regione
Calabria ed avente ad oggetto il mancato versamento di tassa automobilistica per le annualità 2019 e 2021;
Deduceva:
l'estinzione del credito per prescrizione triennale (con specifico riguardo al 2019);
la nullità della cartella per omessa notifica di alcun atto prodromico e per mancato contraddittorio preventivo
(specie per l'anno 2021); e concludeva per la declaratoria, previa inibitoria, della nullità dell'atto, con rivalsa di spese.
Ritualmente notificato l'atto, si costituiva l'Agente per la Riscossione per resistere all'avverso dedotto eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, attenendo i vizi unicamente al merito della pretesa e alla fase antecedente al ruolo, concludendo per l'estromissione e il rigetto del ricorso con ogni conseguenza.
Si costituiva la Regione Calabria ente impositore che parimenti resisteva documentando l'avvenuta notifica dell'atto presupposto per il 2019 e l'applicabilità della L.R. 56/2023 per l'annualità 2021, concludendo come in atti per il rigetto.
La controversia viene trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'Agenzia delle
Entrate - Riscossione. Parte ricorrente limita le censure a vizi attinenti al merito della pretesa tributaria, all'omessa notifica degli atti prodromici e all'intervenuta prescrizione.
In assenza di contestazioni su vizi propri della cartella o del procedimento esecutivo, l'unico legittimato passivo è l'Ente impositore.
Nel merito, il ricorso è infondato. Non è prescritto il credito di cui alla cartella n. 03420240021216173000 afferente all'annualità 2019 per essere stato ritualmente notificato atto interruttivo, costituito dall'avviso di accertamento n. 4089927. La cartella impugnata riporta in modo analitico e inequivocabile gli estremi di tale notifica (Raccomandata n. 61636918921 consegnata il 04/06/2022), assolvendo in tal guisa all'obbligo motivazionale e consentendo un effettivo controllo al contribuente (Cass. ordinanza n. 15654/2020 e n.
32488/2021).
A fronte di un richiamo così preciso nell'atto esattoriale, la doglianza del ricorrente di totale assenza di atti prodromici si palesa del tutto generica. In mancanza di una contestazione specifica e circostanziata in ordine alla mancata ricezione di quella precisa raccomandata, si ritiene superato l'onere dell'Amministrazione di produrre materialmente l'avviso di ricevimento in originale. Tale rigorosa produzione documentale, seppur pacificamente richiesta a pena di nullità dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. ordinanza n. 36263/2021 e Cass. SS.UU. n. 10012/2021), diviene cogente solo a fronte di un formale e specifico disconoscimento del plico postale indicato. Donde risulta tempestiva, poiché infra triennale, la successiva notifica della cartella di pagamento quivi opposta, avvenuta il 23 settembre 2024.
Il credito relativo all'annualità 2021 risulta parimenti non prescritto e legittimamente azionato. L'assenza di un prodromico avviso di accertamento non inficia la pretesa: trova piena e corretta applicazione la L.R.
Calabria n. 56/2023, la quale facoltizza l'Ente ad accorpare la contestazione all'interno della cartella esattoriale, eletta a primo atto impositivo, purché notificata – come avvenuto nel caso di specie – entro il termine del terzo anno successivo a quello d'imposta (31 dicembre 2024 per l'annualità 2021).
Priva di fondamento si palesa altresì l'eccezione afferente alla violazione del contraddittorio endoprocedimentale preventivo.
In ossequio ai principi sanciti dalla Suprema Corte (Cass. SS.UU. n. 21271/2025), la declaratoria di nullità per tale vizio presuppone che il contribuente assolva allo stringente onere della "prova di resistenza", fornendo concreta dimostrazione delle ragioni difensive e degli elementi fattuali che avrebbe potuto utilmente far valere in sede pre-contenziosa; onere rimasto del tutto inadempiuto nel presente giudizio.
Il ricorso va quindi integralmente respinto;
le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in favore delle controparti costituite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Cosenza, Sezione VI, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento n. 03420240021216173000, ogn'altra domanda, difesa e deduzione disattesa, così provvede:
Respinge integralmente il ricorso per infondatezza e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite del grado, che liquida in favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione nell'importo di Euro 300,00 ed in favore della Regione Calabria nell'importo di Euro 300,00, oltre accessori e rimborso forfettario spese generali se previsti.
Così deciso in Cosenza il 17 febbraio 2026.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 10:50 in composizione monocratica:
RUSSO PASQUALE, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7443/2024 depositato il 04/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240021216173000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato in data 14/11/ 2024 Ricorrente_1 C.F. CF_Ricorrente_1, per come rappresentato e difeso in atti, proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n.
03420240021216173000 notificatagli ad iniziativa dell'Agente per la riscossione nell'interesse della Regione
Calabria ed avente ad oggetto il mancato versamento di tassa automobilistica per le annualità 2019 e 2021;
Deduceva:
l'estinzione del credito per prescrizione triennale (con specifico riguardo al 2019);
la nullità della cartella per omessa notifica di alcun atto prodromico e per mancato contraddittorio preventivo
(specie per l'anno 2021); e concludeva per la declaratoria, previa inibitoria, della nullità dell'atto, con rivalsa di spese.
Ritualmente notificato l'atto, si costituiva l'Agente per la Riscossione per resistere all'avverso dedotto eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, attenendo i vizi unicamente al merito della pretesa e alla fase antecedente al ruolo, concludendo per l'estromissione e il rigetto del ricorso con ogni conseguenza.
Si costituiva la Regione Calabria ente impositore che parimenti resisteva documentando l'avvenuta notifica dell'atto presupposto per il 2019 e l'applicabilità della L.R. 56/2023 per l'annualità 2021, concludendo come in atti per il rigetto.
La controversia viene trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'Agenzia delle
Entrate - Riscossione. Parte ricorrente limita le censure a vizi attinenti al merito della pretesa tributaria, all'omessa notifica degli atti prodromici e all'intervenuta prescrizione.
In assenza di contestazioni su vizi propri della cartella o del procedimento esecutivo, l'unico legittimato passivo è l'Ente impositore.
Nel merito, il ricorso è infondato. Non è prescritto il credito di cui alla cartella n. 03420240021216173000 afferente all'annualità 2019 per essere stato ritualmente notificato atto interruttivo, costituito dall'avviso di accertamento n. 4089927. La cartella impugnata riporta in modo analitico e inequivocabile gli estremi di tale notifica (Raccomandata n. 61636918921 consegnata il 04/06/2022), assolvendo in tal guisa all'obbligo motivazionale e consentendo un effettivo controllo al contribuente (Cass. ordinanza n. 15654/2020 e n.
32488/2021).
A fronte di un richiamo così preciso nell'atto esattoriale, la doglianza del ricorrente di totale assenza di atti prodromici si palesa del tutto generica. In mancanza di una contestazione specifica e circostanziata in ordine alla mancata ricezione di quella precisa raccomandata, si ritiene superato l'onere dell'Amministrazione di produrre materialmente l'avviso di ricevimento in originale. Tale rigorosa produzione documentale, seppur pacificamente richiesta a pena di nullità dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. ordinanza n. 36263/2021 e Cass. SS.UU. n. 10012/2021), diviene cogente solo a fronte di un formale e specifico disconoscimento del plico postale indicato. Donde risulta tempestiva, poiché infra triennale, la successiva notifica della cartella di pagamento quivi opposta, avvenuta il 23 settembre 2024.
Il credito relativo all'annualità 2021 risulta parimenti non prescritto e legittimamente azionato. L'assenza di un prodromico avviso di accertamento non inficia la pretesa: trova piena e corretta applicazione la L.R.
Calabria n. 56/2023, la quale facoltizza l'Ente ad accorpare la contestazione all'interno della cartella esattoriale, eletta a primo atto impositivo, purché notificata – come avvenuto nel caso di specie – entro il termine del terzo anno successivo a quello d'imposta (31 dicembre 2024 per l'annualità 2021).
Priva di fondamento si palesa altresì l'eccezione afferente alla violazione del contraddittorio endoprocedimentale preventivo.
In ossequio ai principi sanciti dalla Suprema Corte (Cass. SS.UU. n. 21271/2025), la declaratoria di nullità per tale vizio presuppone che il contribuente assolva allo stringente onere della "prova di resistenza", fornendo concreta dimostrazione delle ragioni difensive e degli elementi fattuali che avrebbe potuto utilmente far valere in sede pre-contenziosa; onere rimasto del tutto inadempiuto nel presente giudizio.
Il ricorso va quindi integralmente respinto;
le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in favore delle controparti costituite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Cosenza, Sezione VI, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento n. 03420240021216173000, ogn'altra domanda, difesa e deduzione disattesa, così provvede:
Respinge integralmente il ricorso per infondatezza e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite del grado, che liquida in favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione nell'importo di Euro 300,00 ed in favore della Regione Calabria nell'importo di Euro 300,00, oltre accessori e rimborso forfettario spese generali se previsti.
Così deciso in Cosenza il 17 febbraio 2026.