Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 20/02/2026, n. 1055
CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Estinzione del credito per prescrizione triennale (anno 2019)

    Il credito non è prescritto in quanto è stato notificato un atto interruttivo (avviso di accertamento n. 4089927) il cui estremi sono indicati nella cartella, assolvendo così all'obbligo motivazionale. La successiva notifica della cartella di pagamento è avvenuta entro il termine triennale.

  • Rigettato
    Nullità della cartella per omessa notifica di atti prodromici (anno 2021)

    L'assenza di un avviso di accertamento prodromico non inficia la pretesa per l'annualità 2021, in quanto trova applicazione la L.R. Calabria n. 56/2023 che consente di accorpare la contestazione nella cartella esattoriale, purché notificata entro il termine triennale.

  • Rigettato
    Nullità della cartella per mancato contraddittorio preventivo

    La violazione del contraddittorio richiede la prova di resistenza da parte del contribuente, dimostrando le ragioni difensive che avrebbe potuto far valere in sede pre-contenziosa, onere non assolto nel presente giudizio.

  • Accolto
    Difetto di legittimazione passiva dell'Agente per la Riscossione

    L'eccezione viene accolta poiché le censure del ricorrente riguardano vizi attinenti al merito della pretesa, all'omessa notifica degli atti prodromici e alla prescrizione, e non vizi propri della cartella o del procedimento esecutivo. Pertanto, l'unico legittimato passivo è l'Ente impositore.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 20/02/2026, n. 1055
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 1055
    Data del deposito : 20 febbraio 2026

    Testo completo