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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 28/03/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
sent.……...………………..
r.g.…3982 /2020 cron.……...……………….
rep.…...……………………
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
OGGETTO:
LESIONE Il Giudice, dott. Alessia De Durante, ha emesso la PERSONALE seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3982/2020 R.G., promossa da
(C.F. ), con Parte_1 C.F._1
l'avv. PISELLI MARZIO
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con l'avv. SUSINI CP_1 P.IVA_1
LEONARDO
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI:
Le parti hanno concluso come da note depositate a seguito del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta del procedimento per l'udienza di precisazione delle conclusioni già fissata in data
25/9/2024 con termini massimi per memorie e repliche, decorrenti dal 11/12/2024, che devono intendersi qui richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 28/10/2020, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...] per accertare la responsabilità Controparte_2 esclusiva del terzo, rimasto ignoto, nella causazione del sinistro in cui incorreva in data 28/2/2018 e condannare la convenuta compagnia assicuratrice, in qualità di soggetto designato dal Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, nella misura di euro 399.932,69 con vittoria di spese.
A fondamento della domanda, la parte attrice ha allegato quanto segue.
In data 28/2/2018 stava Parte_1 percorrendo via Giovanni Gronchi (PI), direzione Pisa-
Livorno, con la propria autovettura, Citroen Nemo tg.
EH031DA, quando veniva violentemente urtata nella parte anteriore destra laterale del mezzo da un veicolo non identificato che procedeva nella stessa direzione. A seguito dell'impatto, l'auto della invadeva le due Pt_1 opposte corsie di marcia, andando a scontrarsi con un veicolo che sopraggiungeva nella direzione opposta.
La parte attrice veniva condotta nel più vicino pronto soccorso, ove le erano diagnosticati trauma cranico, frattura di nove costole, versamento pleurico, frattura dell'omero, frattura del piatto tibiale, lesione del nervo cranico con interessamento del bulbo oculare e fratture alle vertebre dorsali (doc. 4 memoria del 12/4/2021).
2 La dinamica del sinistro veniva confermata da un automobilista presente al momento del fatto, mentre l'intera vicenda era oggetto di indagini in sede penale. In seguito, veniva disposta l'archiviazione del procedimento a carico della parte attrice e del procedimento contro ignoti promosso dalla stessa (doc. 5). Pt_1
Quanto al danno patrimoniale conseguente al sinistro, la parte attrice lamenta il danneggiamento dell'autovettura di proprietà, pari alla differenza tra quanto realizzato con la vendita e il valore del mezzo al momento dell'incidente, per complessivi euro 2.500,00; nonché il costo delle visite mediche specialistiche sostenute, per euro 4.846,57.
Per quanto attiene al danno non patrimoniale, sulla base della relazione tecnica del proprio consulente, la parte attrice ha chiesto il risarcimento di euro 301.586,13
a titolo di danno biologico. Sul piano del c.d. danno esistenziale, la parte ha dedotto le radicali limitazioni nella deambulazione a passo sostenuto, nonché la deformazione dello sguardo e dell'espressione del volto, entrambi voci di danno ritenute idonee ai fini della personalizzazione nella misura pari al 10% del danno biologico.
La convenuta si è costituita contestando le allegazioni di parte attrice e chiedendo il rigetto della domanda.
Ha eccepito la responsabilità della ricorrente nella causazione del sinistro, per la violazione delle norme previste dal Codice della strada. In particolare, ha precisato come la velocità di marcia della vettura fosse
3 superiore al limite consentito e inadeguata allo stato dei luoghi, mentre al momento dell'impatto la stava Pt_1 effettuando una pericolosa manovra di sorpasso.
Pertanto, ritiene la convenuta che il sinistro sia imputabile alla parte attrice in via esclusiva o concorrente e che la domanda di risarcimento difetti dei presupposti di azione nei confronti del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
Il procedimento è stato istruito con le produzioni documentali delle parti, la prova testimoniale, la consulenza tecnica d'ufficio dinamica e la consulenza tecnica d'ufficio medico-legale.
In punto di ripartizione dell'onere probatorio, la più recente e condivisibile giurisprudenza di legittimità ha precisato che in tema di risarcimento danni per sinistri stradali causati da veicolo non identificato e il ruolo del
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS), il danneggiato ha l'onere di provare le modalità del sinistro
e l'attribuibilità di esso alla condotta colposa o dolosa del conducente del veicolo rimasto non identificato (Cass. ord.
n. 450/2025).
Pertanto, anche l'obbligo di ristorazione dell'ente incaricato del risarcimento per il Fondo di Garanzia è limitato alla responsabilità del veicolo non identificato, sulla quale può incidere il concorso di colpa del danneggiato.
Sul punto, la disciplina generale in materia di responsabilità aquiliana all'art. 2056 c.c. richiama la disposizione in materia di responsabilità contrattuale – art. 1227 c.c. – e deve essere raccordata alla
4 responsabilità speciale per la guida di autoveicoli che qualifica il caso in esame, l'art. 2054 c.c., e con l'onere probatorio richiesto.
Alla luce delle circostanze di verificazione del sinistro, il ristoro deve essere ridotto ex art. 1227, comma
1 c.c. nella misura che si ritiene congrua del 25% per effetto del concorso di colpa della danneggiata.
Con riguardo alla dinamica dell'incidente, devono adeguatamente valutarsi le produzioni documentali e le risultanze della consulenza tecnica dinamica, le cui valutazioni sono esenti da censure di logicità e congruenza.
In primo luogo, provato è l'intervento decisivo di un terzo veicolo non identificato, che ha dato avvio alla dinamica lesiva dell'incidente in cui è stata coinvolta l'odierna ricorrente. Tanto deve ritenersi sulla base della prova testimoniale e della consulenza dinamica.
All'udienza del 16/2/22 il teste ha Testimone_1 riferito la dinamica del sinistro, di cui è stato testimone oculare, confermando la versione di parte attrice e riferendo come l'autovettura non identificata, fece uno scatto sulla sinistra e urtò lateralmente ma comunque in prossimità della parte anteriore destra la Citroen e che, con l'urto la Citroen si spostò ancora più a sinistra andando a finire sopra lo spartitraffico che divide le quattro corsie (p. 2 verbale udienza del 16/2/2022).
La circostanza che sia intervenuto a cagionare il sinistro un terzo veicolo non identificato è ulteriormente confermata dalla c.t.u. dinamica, che ha ritenuto compatibile con le evidenze del fatto l'intervento di un
5 ulteriore veicolo a determinare la scalfitura sul cordolo destro della carreggiata, appena prima dell'impatto con la vettura condotta da parte attrice (p. 41).
D'altra parte, la stessa consulenza ha potuto accertare che, in tutti gli scenari possibili, si osserva per tutti i veicoli coinvolti la violazione del limite di velocità previsto di 50 km/h (p. 40 c.t.u. dinamica).
Nello scenario prospettato dalla ricorrente, la velocità tenuta dalla parte attrice alla guida della Citroen e accertata in sede di consulenza è pari a 80-85 km/h, quindi superiore al limite consentito. Tale circostanza è stata verificata e confermata puntualmente dal consulente d'ufficio in risposta alle osservazioni dei tecnici di parte (p.
47).
Inoltre, merita ricordare le considerazioni svolte dalla c.t.u. medico-legale con riguardo alla circostanza che la danneggiata indossasse o meno la cintura di sicurezza al momento dell'impatto.
Rileva il c.t.u. che il mancato utilizzo della cintura di sicurezza risulta nella consulenza cinematica condotta nell'ambito del procedimento penale (all. 3 citazione).
Atteso che l'uso della cintura di sicurezza avrebbe modificato la lesività riportata, stante la complessa dinamica, i molteplici urti patiti ed anche l'assenza di una valutazione cinematica specifica, è tuttavia difficile immaginare in che misura ed anche in che modalità (p. 17
c.t.u.). In altri termini, pur a fronte della provata violazione della regola che impone al conducente di indossare la cintura di sicurezza, non è possibile verificare quale impatto questo abbia avuto sulle conseguenze del
6 sinistro patite dalla danneggiata.
Resta di tutta evidenza la circostanza, confermata in sede di c.t.u. dinamica, che la condotta della danneggiata ha contribuito in misura significativa alla verificazione del sinistro e alla maggiore gravità delle conseguenze dannose del medesimo, dal momento che l'autovettura viaggiava oltre i limiti di velocità consentiti.
Con riguardo alla valutazione dei danni patiti dalla ricorrente a seguito del sinistro, devono adeguatamente valutarsi le produzioni documentali e le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.
Non è provato l'ammontare del danno patrimoniale, inteso come danno conseguenza, in relazione al mezzo coinvolto nel sinistro, dal momento che la ricorrente si limita a dedurre il valore dell'auto con un generico riferimento alle medie Eurotax e riferisce il prezzo di vendita senza produrre alcun documento che confermi l'importo.
Per quanto attiene al danno biologico, anche a fronte della documentazione medica prodotta, risulta che, per effetto del sinistro, la ricorrente ha riportato significative lesioni, tra cui trauma cranico e fratture, che hanno richiesto due interventi chirurgici e un prolungato periodo di riabilitazione.
Alla luce delle risultanze della consulenza, il danno patito da consiste in un periodo di Parte_1 inabilità temporanea pari a giorni 200, di cui 30 in misura assoluta;
170 in misura parziale, di cui 60 giorni al 75% e
110 giorni al 50%. Alla luce dei traumi patiti in molteplici distretti corporei, delle difficoltà nella deambulazione e
7 nella vista, della sintomatologia algica delle lesioni riportate, si configura un danno biologico permanente non inferiore al 43%.
In punto di personalizzazione del danno, il superamento in via equitativa della liquidazione forfettaria assicurata dalle previsioni tabellari è consentito solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari (ex plurimis Cass. Ord. 31/05/2019 n.
15084). Tale circostanza non è provata dalla parte danneggiata nel caso di specie, atteso che le conseguenze del sinistro, sia pure particolarmente gravi, sono conseguenza naturale dell'incidente in cui la ricorrente è rimasta coinvolta e, in quanto tali, già valutate in sede di danno biologico.
Tanto premesso, la liquidazione del danno segue i seguenti criteri.
Tenuto conto dei valori indicati all'interno delle tabelle elaborate dall'osservatorio presso il Tribunale di
Milano, da ultimo con riferimento all'anno 2024 (cfr. giurisprudenza di legittimità consolidata, fin da Cass.
12408/2011), e dell'età della persona danneggiata al momento del sinistro (anni 57), si ottiene la somma di euro 319.786,00 (euro 304.836,00 a titolo di invalidità permanente, oltre a euro 14.950,00 a titolo di invalidità temporanea sulla quale, tenuto conto dell'anno di approvazione delle tabelle di riferimento, non compete rivalutazione).
Alla liquidazione del danno non patrimoniale si devono aggiungere le spese mediche documentate per euro € 4.846,56 (p. 15 c.t.u. medico-legale).
8 La liquidazione del danno deve essere ridotta nella misura del 25% in considerazione del concorso di colpa del danneggiato, per un totale di euro 239.839,50 per il danno non patrimoniale ed euro 3.634,92 per il danno patrimoniale.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base del valore e della natura della controversia, nonché dell'attività processuale effettivamente svolta, seguono la soccombenza e vengono compensate nella misura della metà, dal momento che la ricorrente ha visto ridursi il quantum del risarcimento richiesto in ragione del concorso di colpa.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce:
accoglie la domanda proposta nei confronti di e condanna la società al Controparte_2 pagamento, in favore di di euro Parte_1
239.839,50 a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi sulle somme devalutate al momento del sinistro e rivalutate anno per anno in base agli indici Istat dei prezzi al consumo, dal momento del deposito della sentenza al saldo, ed euro 3.634,92 a titolo di danno patrimoniale, oltre rivalutazione dalla data dei singoli esborsi al saldo e oltre interessi sulle somme liquidate, rivalutate anno per anno in base agli indici Istat dei prezzi al consumo, dalla data del deposito della sentenza al saldo;
9 dichiara compensate le spese di lite nella misura della metà e condanna la convenuta a rifondere parte attrice la restante metà, liquidandole per l'intero in euro
21.387,00 per compensi ed euro 5.756,97 per spese, oltre spese generali e accessori di legge;
pone a carico della convenuta le spese di c.t.u., già liquidate in atti.
Così deciso in Pisa, il 27/03/2025.
IL GIUDICE Dott. Alessia De Durante
10
r.g.…3982 /2020 cron.……...……………….
rep.…...……………………
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
OGGETTO:
LESIONE Il Giudice, dott. Alessia De Durante, ha emesso la PERSONALE seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3982/2020 R.G., promossa da
(C.F. ), con Parte_1 C.F._1
l'avv. PISELLI MARZIO
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con l'avv. SUSINI CP_1 P.IVA_1
LEONARDO
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI:
Le parti hanno concluso come da note depositate a seguito del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta del procedimento per l'udienza di precisazione delle conclusioni già fissata in data
25/9/2024 con termini massimi per memorie e repliche, decorrenti dal 11/12/2024, che devono intendersi qui richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 28/10/2020, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...] per accertare la responsabilità Controparte_2 esclusiva del terzo, rimasto ignoto, nella causazione del sinistro in cui incorreva in data 28/2/2018 e condannare la convenuta compagnia assicuratrice, in qualità di soggetto designato dal Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, nella misura di euro 399.932,69 con vittoria di spese.
A fondamento della domanda, la parte attrice ha allegato quanto segue.
In data 28/2/2018 stava Parte_1 percorrendo via Giovanni Gronchi (PI), direzione Pisa-
Livorno, con la propria autovettura, Citroen Nemo tg.
EH031DA, quando veniva violentemente urtata nella parte anteriore destra laterale del mezzo da un veicolo non identificato che procedeva nella stessa direzione. A seguito dell'impatto, l'auto della invadeva le due Pt_1 opposte corsie di marcia, andando a scontrarsi con un veicolo che sopraggiungeva nella direzione opposta.
La parte attrice veniva condotta nel più vicino pronto soccorso, ove le erano diagnosticati trauma cranico, frattura di nove costole, versamento pleurico, frattura dell'omero, frattura del piatto tibiale, lesione del nervo cranico con interessamento del bulbo oculare e fratture alle vertebre dorsali (doc. 4 memoria del 12/4/2021).
2 La dinamica del sinistro veniva confermata da un automobilista presente al momento del fatto, mentre l'intera vicenda era oggetto di indagini in sede penale. In seguito, veniva disposta l'archiviazione del procedimento a carico della parte attrice e del procedimento contro ignoti promosso dalla stessa (doc. 5). Pt_1
Quanto al danno patrimoniale conseguente al sinistro, la parte attrice lamenta il danneggiamento dell'autovettura di proprietà, pari alla differenza tra quanto realizzato con la vendita e il valore del mezzo al momento dell'incidente, per complessivi euro 2.500,00; nonché il costo delle visite mediche specialistiche sostenute, per euro 4.846,57.
Per quanto attiene al danno non patrimoniale, sulla base della relazione tecnica del proprio consulente, la parte attrice ha chiesto il risarcimento di euro 301.586,13
a titolo di danno biologico. Sul piano del c.d. danno esistenziale, la parte ha dedotto le radicali limitazioni nella deambulazione a passo sostenuto, nonché la deformazione dello sguardo e dell'espressione del volto, entrambi voci di danno ritenute idonee ai fini della personalizzazione nella misura pari al 10% del danno biologico.
La convenuta si è costituita contestando le allegazioni di parte attrice e chiedendo il rigetto della domanda.
Ha eccepito la responsabilità della ricorrente nella causazione del sinistro, per la violazione delle norme previste dal Codice della strada. In particolare, ha precisato come la velocità di marcia della vettura fosse
3 superiore al limite consentito e inadeguata allo stato dei luoghi, mentre al momento dell'impatto la stava Pt_1 effettuando una pericolosa manovra di sorpasso.
Pertanto, ritiene la convenuta che il sinistro sia imputabile alla parte attrice in via esclusiva o concorrente e che la domanda di risarcimento difetti dei presupposti di azione nei confronti del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
Il procedimento è stato istruito con le produzioni documentali delle parti, la prova testimoniale, la consulenza tecnica d'ufficio dinamica e la consulenza tecnica d'ufficio medico-legale.
In punto di ripartizione dell'onere probatorio, la più recente e condivisibile giurisprudenza di legittimità ha precisato che in tema di risarcimento danni per sinistri stradali causati da veicolo non identificato e il ruolo del
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS), il danneggiato ha l'onere di provare le modalità del sinistro
e l'attribuibilità di esso alla condotta colposa o dolosa del conducente del veicolo rimasto non identificato (Cass. ord.
n. 450/2025).
Pertanto, anche l'obbligo di ristorazione dell'ente incaricato del risarcimento per il Fondo di Garanzia è limitato alla responsabilità del veicolo non identificato, sulla quale può incidere il concorso di colpa del danneggiato.
Sul punto, la disciplina generale in materia di responsabilità aquiliana all'art. 2056 c.c. richiama la disposizione in materia di responsabilità contrattuale – art. 1227 c.c. – e deve essere raccordata alla
4 responsabilità speciale per la guida di autoveicoli che qualifica il caso in esame, l'art. 2054 c.c., e con l'onere probatorio richiesto.
Alla luce delle circostanze di verificazione del sinistro, il ristoro deve essere ridotto ex art. 1227, comma
1 c.c. nella misura che si ritiene congrua del 25% per effetto del concorso di colpa della danneggiata.
Con riguardo alla dinamica dell'incidente, devono adeguatamente valutarsi le produzioni documentali e le risultanze della consulenza tecnica dinamica, le cui valutazioni sono esenti da censure di logicità e congruenza.
In primo luogo, provato è l'intervento decisivo di un terzo veicolo non identificato, che ha dato avvio alla dinamica lesiva dell'incidente in cui è stata coinvolta l'odierna ricorrente. Tanto deve ritenersi sulla base della prova testimoniale e della consulenza dinamica.
All'udienza del 16/2/22 il teste ha Testimone_1 riferito la dinamica del sinistro, di cui è stato testimone oculare, confermando la versione di parte attrice e riferendo come l'autovettura non identificata, fece uno scatto sulla sinistra e urtò lateralmente ma comunque in prossimità della parte anteriore destra la Citroen e che, con l'urto la Citroen si spostò ancora più a sinistra andando a finire sopra lo spartitraffico che divide le quattro corsie (p. 2 verbale udienza del 16/2/2022).
La circostanza che sia intervenuto a cagionare il sinistro un terzo veicolo non identificato è ulteriormente confermata dalla c.t.u. dinamica, che ha ritenuto compatibile con le evidenze del fatto l'intervento di un
5 ulteriore veicolo a determinare la scalfitura sul cordolo destro della carreggiata, appena prima dell'impatto con la vettura condotta da parte attrice (p. 41).
D'altra parte, la stessa consulenza ha potuto accertare che, in tutti gli scenari possibili, si osserva per tutti i veicoli coinvolti la violazione del limite di velocità previsto di 50 km/h (p. 40 c.t.u. dinamica).
Nello scenario prospettato dalla ricorrente, la velocità tenuta dalla parte attrice alla guida della Citroen e accertata in sede di consulenza è pari a 80-85 km/h, quindi superiore al limite consentito. Tale circostanza è stata verificata e confermata puntualmente dal consulente d'ufficio in risposta alle osservazioni dei tecnici di parte (p.
47).
Inoltre, merita ricordare le considerazioni svolte dalla c.t.u. medico-legale con riguardo alla circostanza che la danneggiata indossasse o meno la cintura di sicurezza al momento dell'impatto.
Rileva il c.t.u. che il mancato utilizzo della cintura di sicurezza risulta nella consulenza cinematica condotta nell'ambito del procedimento penale (all. 3 citazione).
Atteso che l'uso della cintura di sicurezza avrebbe modificato la lesività riportata, stante la complessa dinamica, i molteplici urti patiti ed anche l'assenza di una valutazione cinematica specifica, è tuttavia difficile immaginare in che misura ed anche in che modalità (p. 17
c.t.u.). In altri termini, pur a fronte della provata violazione della regola che impone al conducente di indossare la cintura di sicurezza, non è possibile verificare quale impatto questo abbia avuto sulle conseguenze del
6 sinistro patite dalla danneggiata.
Resta di tutta evidenza la circostanza, confermata in sede di c.t.u. dinamica, che la condotta della danneggiata ha contribuito in misura significativa alla verificazione del sinistro e alla maggiore gravità delle conseguenze dannose del medesimo, dal momento che l'autovettura viaggiava oltre i limiti di velocità consentiti.
Con riguardo alla valutazione dei danni patiti dalla ricorrente a seguito del sinistro, devono adeguatamente valutarsi le produzioni documentali e le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.
Non è provato l'ammontare del danno patrimoniale, inteso come danno conseguenza, in relazione al mezzo coinvolto nel sinistro, dal momento che la ricorrente si limita a dedurre il valore dell'auto con un generico riferimento alle medie Eurotax e riferisce il prezzo di vendita senza produrre alcun documento che confermi l'importo.
Per quanto attiene al danno biologico, anche a fronte della documentazione medica prodotta, risulta che, per effetto del sinistro, la ricorrente ha riportato significative lesioni, tra cui trauma cranico e fratture, che hanno richiesto due interventi chirurgici e un prolungato periodo di riabilitazione.
Alla luce delle risultanze della consulenza, il danno patito da consiste in un periodo di Parte_1 inabilità temporanea pari a giorni 200, di cui 30 in misura assoluta;
170 in misura parziale, di cui 60 giorni al 75% e
110 giorni al 50%. Alla luce dei traumi patiti in molteplici distretti corporei, delle difficoltà nella deambulazione e
7 nella vista, della sintomatologia algica delle lesioni riportate, si configura un danno biologico permanente non inferiore al 43%.
In punto di personalizzazione del danno, il superamento in via equitativa della liquidazione forfettaria assicurata dalle previsioni tabellari è consentito solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari (ex plurimis Cass. Ord. 31/05/2019 n.
15084). Tale circostanza non è provata dalla parte danneggiata nel caso di specie, atteso che le conseguenze del sinistro, sia pure particolarmente gravi, sono conseguenza naturale dell'incidente in cui la ricorrente è rimasta coinvolta e, in quanto tali, già valutate in sede di danno biologico.
Tanto premesso, la liquidazione del danno segue i seguenti criteri.
Tenuto conto dei valori indicati all'interno delle tabelle elaborate dall'osservatorio presso il Tribunale di
Milano, da ultimo con riferimento all'anno 2024 (cfr. giurisprudenza di legittimità consolidata, fin da Cass.
12408/2011), e dell'età della persona danneggiata al momento del sinistro (anni 57), si ottiene la somma di euro 319.786,00 (euro 304.836,00 a titolo di invalidità permanente, oltre a euro 14.950,00 a titolo di invalidità temporanea sulla quale, tenuto conto dell'anno di approvazione delle tabelle di riferimento, non compete rivalutazione).
Alla liquidazione del danno non patrimoniale si devono aggiungere le spese mediche documentate per euro € 4.846,56 (p. 15 c.t.u. medico-legale).
8 La liquidazione del danno deve essere ridotta nella misura del 25% in considerazione del concorso di colpa del danneggiato, per un totale di euro 239.839,50 per il danno non patrimoniale ed euro 3.634,92 per il danno patrimoniale.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base del valore e della natura della controversia, nonché dell'attività processuale effettivamente svolta, seguono la soccombenza e vengono compensate nella misura della metà, dal momento che la ricorrente ha visto ridursi il quantum del risarcimento richiesto in ragione del concorso di colpa.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce:
accoglie la domanda proposta nei confronti di e condanna la società al Controparte_2 pagamento, in favore di di euro Parte_1
239.839,50 a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi sulle somme devalutate al momento del sinistro e rivalutate anno per anno in base agli indici Istat dei prezzi al consumo, dal momento del deposito della sentenza al saldo, ed euro 3.634,92 a titolo di danno patrimoniale, oltre rivalutazione dalla data dei singoli esborsi al saldo e oltre interessi sulle somme liquidate, rivalutate anno per anno in base agli indici Istat dei prezzi al consumo, dalla data del deposito della sentenza al saldo;
9 dichiara compensate le spese di lite nella misura della metà e condanna la convenuta a rifondere parte attrice la restante metà, liquidandole per l'intero in euro
21.387,00 per compensi ed euro 5.756,97 per spese, oltre spese generali e accessori di legge;
pone a carico della convenuta le spese di c.t.u., già liquidate in atti.
Così deciso in Pisa, il 27/03/2025.
IL GIUDICE Dott. Alessia De Durante
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