Articolo 2 della Legge 14 febbraio 1994, n. 119
Articolo 1Articolo 3
Versione
23 febbraio 1994
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo 9 della convenzione medesima.
Entrata in vigore il 23 febbraio 1994