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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/10/2025, n. 4583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4583 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Maria Grazia Florio in funzione di giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2600/2025 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Cafarelli Giulia e Parte_1 dell'avv. NUCERA GIOVANNA NADIA
contro
:
, con il patrocinio dell'avv. CASAGLI MARGHERITA CP_1
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
Sulla base delle seguenti
MOTIVAZIONI
Con ricorso depositato in data 03/03/2025, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano - sezione Lavoro
- l' chiedendo di: Controparte_2
1. accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro di natura subordinata a titolo oneroso e a tempo determinato per l'anno
2017 alle dipendenze della (C.F.: Parte_2
- P.Iva: corrente in Reggio Calabria, C.F._1 P.IVA_1
C.da Salice Cataforio 14 e, per l'effetto, riconoscere e dichiarare il diritto della sig.ra di trattenere la riscossa Parte_1 indennità di disoccupazione agricola n. 2018774810093 riferibile all'anno 2017di lavoro in agricoltura, con pieno riconoscimento contributivo del rapporto di lavoro svolto in relazione alle giornate lavorative con diritto a trattenere ogni prestazione erogata a suo favore e con condanna dell' Nazionale di Previdenza Sociale CP_2 pagina 1 di 10 al fine di provvedere alla reiscrizione nei relativi elenchi OTD e all'aggiornamento della posizione contributiva e retributiva, stante la nullità del provvedimento impugnato;
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore costituito.
A sostegno delle domande svolte, la parte ricorrente ha esposto di essere stata assunta in data 28.06.2017 dalla Parte_2
corrente in C.da Salice Cataforio 14 (RC), con contratto di
[...] lavoro a tempo determinato e con la mansione di bracciante agricolo, svolgendo un totale di 151 giornate di lavoro.
Nel presente giudizio, l'odierna ricorrente assume preliminarmente di essere venuta a conoscenza dell'intervenuta revoca della disoccupazione agricola solo allorquando l' le notificava, in CP_1 data 09.03.2023, l'impugnato provvedimento di reiezione, nonché la richiesta di ripetizione dell'indebito maturato.
Tanto premesso, parte attrice ha evidenziato che tale pretesa non veniva preceduta dalla formale trasmissione del verbale ispettivo, lamentando sia una violazione dell'art.3 l.241/1990 che la violazione del diritto di difesa.
Si è costituito regolarmente in giudizio l' chiedendo il rigetto CP_1 delle avverse pretese perché infondate in fatto e in diritto;
con vittoria delle spese di lite.
In particolare, l'ente ha eccepito l'intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv. con modif. in l. n. 83 del
1970.
Ritenuta la causa matura per la discussione senza necessità di svolgere attività istruttoria, all'udienza del 28.10.2025 il giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione e all'esito ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo e della motivazione contestuale.
*
Il ricorso deve essere respinto, per le ragioni che di seguito si espongono.
pagina 2 di 10 E' documentale che, con comunicazione del 20.02.23, l' chiedeva CP_1 la restituzione delle somme corrisposte a a titolo di indennità Pt_1 di disoccupazione agricola con riferimento all'anno 2017 (docc. 1, 2
e 3 fasc.conv.).
La richiesta di restituzione traeva origine dalla cancellazione della ricorrente dagli Elenchi dei Lavoratori Agricoli per l'anno 2017, in conseguenza di accertamenti conclusi con il verbale ispettivo del
28.06.19, n. 2019002761/DDL.
La cancellazione dagli Elenchi suddetti (e l'eliminazione di 151 giornate di lavoro per l'anno 2017) determinava infatti il venir meno dei requisiti per l'indennità di disoccupazione agricola per il medesimo anno e la conseguente revoca della prestazione da parte dell' . CP_1
Tanto detto, in questa sede non può che richiamarsi – anche ai sensi dell'art. 118 disp. Att. Cpc - la sentenza resa dalla Cda di Napoli,
N. 615/2025:
“Va preliminarmente esaminata l'eccezione di decadenza dall'azione giudiziaria ex art 22 DL 7/1970 conv. nella legge n.83/1970, sollevata dall' sin dalla memoria di costituzione di primo grado CP_1 ma che il Tribunale ha ritenuto non ostativa al potere giudiziale di accertare la sussistenza del rapporto di lavoro agricolo. La norma di riferimento è costituita art. 22 del D.L. n. 7/1970 (“Norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli“) conv. in legge n. 83/70, disposizione “pro-tempore” certamente vigente e secondo cui “contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria … nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza” (cfr. Cass. n. 26161/2016, n.16661/18).
Tale norma va logicamente raccordata, per l'individuazione del “dies a quo” del termine decadenziale, alle altre disposizioni che disciplinano le modalità con le quali sono tenuti gli elenchi dei pagina 3 di 10 braccianti agricoli e con le quali le cancellazioni dagli stessi devono essere portate a conoscenza degli interessati.
Originariamente, nel sistema corporativo, erano le Unioni (e poi le
Commissioni ex D. Lgt. n. 75/1945) a compilare “per ciascun Comune,
l'elenco nominativo dei lavoratori dell'agricoltura, distinti in impiegati, salariati fissi e assimilati, obbligati o braccianti fissi, avventizi e assimilati, coloni e mezzadri, compartecipanti, familiari”, con possibilità di compilare “ogni tre mesi…elenchi suppletivi con le variazioni” riportanti “per ciascun nominativo…la data di decorrenza della iscrizione o cancellazione”. I detti elenchi venivano pubblicati “per quindici giorni…all'albo pretorio dei singoli Comuni, dando notizia con pubblico manifesto di tale pubblicazione, del termine utile per presentare ricorso e delle modalità relative” ed avverso “l'iscrizione o la non iscrizione” era possibile ricorrere al Prefetto “nel termine di trenta giorni dall'ultimo di pubblicazione degli elenchi nel Comune di residenza degli iscritti” (art. 12 R.D. 24 settembre 1940, n. 1949).
In tempi più recenti, la compilazione degli elenchi di cui all'articolo 12 del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949 e successive modificazioni è stata affidata alla Commissione locale per la manodopera agricola, con successiva trasmissione all'Ufficio provinciale del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) entro i termini pure normativamente previsti (art. 7 del D.L. n.
7/1970 e ss. mod. cit.) per la successiva pubblicazione (art. 15 del
D.L. n. 7/1970 e ss. mod. cit.), e con la previsione che “gli uffici provinciali del servizio per i contributi agricoli unificati notificano ai lavoratori interessati la mancata iscrizione o la cancellazione dagli elenchi nominativi. In tali casi il termine per proporre il ricorso e' di trenta giorni dalla notifica da effettuarsi a mezzo del messo comunale o del servizio postale” (art. 16 del D.L.
n. 7/1970 e ss. mod. cit.).
Venendo alle competenze assunte dall' , è a questo CP_1 CP_2
(subentrato allo SCAU ex art. 19 L. n. 724/1994 ed art. 9 sexies del pagina 4 di 10 D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 1996, n. 608) che, a decorrere dall'anno '96, è stata affidata la compilazione degli elenchi in questione, sia annuali che trimestrali, con la precisazione che “gli elenchi trimestrali, con l'indicazione delle giornate di lavoro prestate presso ciascun datore di lavoro, sono pubblicati entro il terzo mese successivo alla scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni della manodopera occupata, mediante affissione per giorni quindici all'albo pretorio del comune di residenza del lavoratore”, che “l'elenco nominativo annuale è pubblicato entro il 31 maggio dell'anno successivo” e che “in caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' provvede alla diretta notifica CP_1 al lavoratore interessato” (art.
9-quinquies del D.L. 1 ottobre 1996,
n. 510, convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 1996, n.
608 cit.).
Da ultimo, l'art. 38 del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, anche “al fine di realizzare una maggiore economicità' dell'azione amministrativa e favorire la piena operatività' e trasparenza dei pagamenti, nonché deflazionare il contenzioso in materia previdenziale, di contenere la durata dei processi in materia previdenziale, nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà' fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848” ha aggiunto, col comma 5 (poi divenuto 6), al R.D. n. 1949/1940 il seguente articolo: "12-bis. (Notifica mediante pubblicazione telematica) 1. Con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all'Istituto nazionale della previdenza sociale ( ai CP_1 sensi dell'articolo 6, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi pagina 5 di 10 nominativi annuali di cui all'articolo 12 sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall' nel proprio sito internet entro il mese di marzo dell'anno CP_1 successivo secondo specifiche tecniche stabilite dall' CP_2 stesso", altresì disponendo, al comma 6 (poi divenuto 7), che, “a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9- quinquies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608” e che “in caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' provvede alla notifica ai lavoratori CP_1 interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n.
1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione”.
Precisata sinteticamente l'evoluzione del quadro normativo di riferimento, osserva il Collegio che non sembra possa dubitarsi che il vigente sistema di pubblicazione degli elenchi e di conseguenti notifiche sia stato ormai completamente telematizzato (in armonia con una generale tendenza all'informatizzazione della P.A. iniziata già dagli anni '90 – cfr. l'art. 2, co. 1, lett. mm), della L. n. 421/
1992; il D. Lgs. n. 39/1993; l'art. 15 co. 2 della L. n. 59/1997 - e poi proseguita con sempre maggiore enfatizzazione nei decenni successivi) e che quindi anche il disconoscimento delle giornate lavorative debba avvenire, qualsivoglia sia l'anno di riferimento, con pubblicazione telematica, valevole anche per notifica, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione, senza che possa in contrario sostenersi (come ha fatto il GL con riferimento alle annualità dal 2003 al 2010) l'inapplicabilità della nuova disciplina a disconoscimenti intervenuti con riferimento ad annualità precedenti al 2011.
Concorrono in particolare a formare tale convincimento, i seguenti rilievi: - che, essendo stata disposta la soppressione degli elenchi pagina 6 di 10 trimestrali “cartacei”, a seguire tale ultima tesi sarebbe irragionevolmente venuta meno l'ordinaria modalità di disconoscimento;
- che l'odierno comma 7 dell'art. 38 del D.L. n. 98/2011 e ss. mod.,
a differenza del comma precedente (il quale prevede gli elenchi annuali telematici solo per “le giornate di occupazione successive al
31 dicembre 2010”), non contiene alcuna limitazione temporale in tal senso per i disconoscimenti operati con i nuovi elenchi trimestrali telematici.
Pertanto non appare corretta la decisione di primo grado laddove si è ritenuto che la pubblicazione telematica non potesse ritenersi valida per gli anni dal 2003 al 2010. Nel caso di specie, risultando pubblicato il disconoscimento del quale si discute, come dedotto dall' (con anche riscontro documentale), con il III elenco CP_1 trimestrale di variazione dell'anno 2012, pubblicato sul sito internet dal 15.12.12 all'11.1.13 e non risultando esservi stata tempestiva impugnativa in via amministrativa ex art. 11 D. Lgs. n.
375/1993 (come argomentato anche dal GL di primo grado) entro la scadenza del termine di 30 giorni assegnato dalla stessa disposizione
(senza possibilità di determinare spostamenti del termine – cfr.
Cass. n. 12603/2007) il primo giudice avrebbe dovuto dichiarare la decadenza della XXX (il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado era stato proposto a giugno 2016, ampiamente oltre il termine decadenziale previsto dall'art. 22 del D.L. n. 7/1970 conv. in L. n.
83/1970). Ebbene nel caso in esame, il disconoscimento delle giornate lavorative per gli anni 2003-2011 è intervenuto con l'elenco dell'anno 2012 del Comune di Falciano del Massico notificato all'istante mediante pubblicazione telematica sul sito internet dell' per la durata di quindici giorni, e precisamente dal CP_1
15.12.12 all'11.1.2013; quest'ultima data deve quindi intendersi intervenuta la notifica. Ebbene in difetto di tempestiva presentazione di ricorso amministrativo alla commissione provinciale per la manodopera agricola, da presentarsi a norma dell'art.11 co.1
pagina 7 di 10 d.l.vo 11.8.1993 n. 375, entro i successivi trenta giorni, e quindi entro l'11.2.2013, da quest'ultima data è iniziato il decorso del termine di centoventi giorni stabilito dall'art. 22 co 1 d.l.
3.2.1970 n.7 conv. in L. 11.3.1970 n.83 per la proposizione della azione giudiziaria. Nella specie il ricorso giudiziario è stato depositato il 10.6.2016 e quindi l'azione giudiziaria risulta intempestiva e tardiva.
Giova, a questo punto, sottolineare che la decadenza richiamata dall'art. 22 D. L. n. 7/1970 è di natura sostanziale, essa è, quindi, insuscettibile di remissione in termini o di interruzione (in tal senso Cass. Sez. Lav., Sentenza n. 15813 del 06/07/2009; Cass., Sez.
Lav., Sentenza n. 25892 del 10/12/2009), né consente – come invece avvenuto in primo grado – al Giudice di accertare la sussistenza del rapporto di lavoro agricolo.
Sul punto è chiarissima la S.C. (ordinanza n.6229/19, di recente confermata da ordinanza n.7967/24): “Le Sezioni Unite di questa
Corte, nell'arresto n. 1133 del 26 ottobre 2000, hanno chiarito che il diritto dei lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura alle prestazioni previdenziali è condizionato all'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate per ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al RD 24 settembre 1940 n. 1949 e successive modifiche ovvero dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo. Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o del certificato sostitutivo, gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio. Non vi è dubbio, quindi, che la iscrizione negli elenchi costituisca presupposto per richiedere la indennità di disoccupazione agricola, di talché l'interessato deve chiedere il riconoscimento del diritto alla iscrizione nel medesimo giudizio pagina 8 di 10 promosso per ottenere la prestazione di disoccupazione (in termini:
Cassazione civile sez. lav., 15/07/2005, n.14994). (……) il giudicato interno formatosi quanto alla decadenza rispetto al diritto alla iscrizione negli elenchi ha precluso, come rilevato dalla Corte territoriale, l'accesso alle prestazioni previdenziali. Il rilievo che l'atto di iscrizione è soltanto atto accertativo di un diritto alla iscrizione, che nasce dalla prestazione lavorativa, comporta unicamente la azionabilità di tale diritto davanti al giudice ordinario;
non consente, invece, di riconoscere il diritto alla prestazione previdenziale indipendentemente dalla attualità del diritto alla iscrizione e dunque nel caso di maturazione della decadenza prevista dall'art. 22 legge citata, che ha natura di decadenza sostanziale (ex plurimis: Cassazione civ. sez. lav.,
12/05/2015, n.9622, Cass. 1 ottobre 1997 n. 9595; Cass., 21 aprile
2001 n. 5942; Cass., 8 novembre 2003 n. 16803; Cass., 10 agosto 2004
n. 15460, 18 maggio 2005 n. 10393; Cass., 5 giugno 2009, n. 13092)”.
Attesa la maturata decadenza sostanziale, è evidente che la XXX nulla poteva reclamare a titolo di prestazioni agricole e quindi legittima era la richiesta di restituzione da parte dell' entro il termine CP_1 decennale (richiesta del dicembre 2014 rispetto a prestazioni CP_1 erogate dal 2004 al 2012) trattandosi di indebito ex art.2033 cc
(come già riconosciuto nella sentenza di primo grado) atteso che le prestazioni erogate presupponevano per l'appunto il requisito dell'iscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli.”
Ciò chiarito in via generale, nel caso di specie la parte convenuta ha documentato che il provvedimento di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli veniva notificato mediante la pubblicazione con modalità telematica dal 1.06.20 al 15.06.20 del I Elenco nominativo trimestrale 2020 di variazione degli operai agricoli a tempo determinato, come previsto dall'art 38 DL 98/11 all'epoca vigente (cfr. docc. 4 e 4 a, fasc. , da cui risulta che l'elenco CP_1
pagina 9 di 10 è stato pubblicato sul sito INTERNET dell'Istituto dal 01/06/2020 al
15/06/2020).
In forza dell'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv. con modif. in l.
n. 83 del 1970, “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza.”.
Pertanto, deve ritenersi fondata l'eccezione di decadenza ex art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv. con modif. in l. n. 83 del 1970, sollevata da parte convenuta.
La peculiarità delle questioni trattate giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.
Milano, 28.10.2025
IL GIUDICE
( dr.ssa Maria Grazia Florio )
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Maria Grazia Florio in funzione di giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2600/2025 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Cafarelli Giulia e Parte_1 dell'avv. NUCERA GIOVANNA NADIA
contro
:
, con il patrocinio dell'avv. CASAGLI MARGHERITA CP_1
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
Sulla base delle seguenti
MOTIVAZIONI
Con ricorso depositato in data 03/03/2025, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano - sezione Lavoro
- l' chiedendo di: Controparte_2
1. accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro di natura subordinata a titolo oneroso e a tempo determinato per l'anno
2017 alle dipendenze della (C.F.: Parte_2
- P.Iva: corrente in Reggio Calabria, C.F._1 P.IVA_1
C.da Salice Cataforio 14 e, per l'effetto, riconoscere e dichiarare il diritto della sig.ra di trattenere la riscossa Parte_1 indennità di disoccupazione agricola n. 2018774810093 riferibile all'anno 2017di lavoro in agricoltura, con pieno riconoscimento contributivo del rapporto di lavoro svolto in relazione alle giornate lavorative con diritto a trattenere ogni prestazione erogata a suo favore e con condanna dell' Nazionale di Previdenza Sociale CP_2 pagina 1 di 10 al fine di provvedere alla reiscrizione nei relativi elenchi OTD e all'aggiornamento della posizione contributiva e retributiva, stante la nullità del provvedimento impugnato;
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore costituito.
A sostegno delle domande svolte, la parte ricorrente ha esposto di essere stata assunta in data 28.06.2017 dalla Parte_2
corrente in C.da Salice Cataforio 14 (RC), con contratto di
[...] lavoro a tempo determinato e con la mansione di bracciante agricolo, svolgendo un totale di 151 giornate di lavoro.
Nel presente giudizio, l'odierna ricorrente assume preliminarmente di essere venuta a conoscenza dell'intervenuta revoca della disoccupazione agricola solo allorquando l' le notificava, in CP_1 data 09.03.2023, l'impugnato provvedimento di reiezione, nonché la richiesta di ripetizione dell'indebito maturato.
Tanto premesso, parte attrice ha evidenziato che tale pretesa non veniva preceduta dalla formale trasmissione del verbale ispettivo, lamentando sia una violazione dell'art.3 l.241/1990 che la violazione del diritto di difesa.
Si è costituito regolarmente in giudizio l' chiedendo il rigetto CP_1 delle avverse pretese perché infondate in fatto e in diritto;
con vittoria delle spese di lite.
In particolare, l'ente ha eccepito l'intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv. con modif. in l. n. 83 del
1970.
Ritenuta la causa matura per la discussione senza necessità di svolgere attività istruttoria, all'udienza del 28.10.2025 il giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione e all'esito ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo e della motivazione contestuale.
*
Il ricorso deve essere respinto, per le ragioni che di seguito si espongono.
pagina 2 di 10 E' documentale che, con comunicazione del 20.02.23, l' chiedeva CP_1 la restituzione delle somme corrisposte a a titolo di indennità Pt_1 di disoccupazione agricola con riferimento all'anno 2017 (docc. 1, 2
e 3 fasc.conv.).
La richiesta di restituzione traeva origine dalla cancellazione della ricorrente dagli Elenchi dei Lavoratori Agricoli per l'anno 2017, in conseguenza di accertamenti conclusi con il verbale ispettivo del
28.06.19, n. 2019002761/DDL.
La cancellazione dagli Elenchi suddetti (e l'eliminazione di 151 giornate di lavoro per l'anno 2017) determinava infatti il venir meno dei requisiti per l'indennità di disoccupazione agricola per il medesimo anno e la conseguente revoca della prestazione da parte dell' . CP_1
Tanto detto, in questa sede non può che richiamarsi – anche ai sensi dell'art. 118 disp. Att. Cpc - la sentenza resa dalla Cda di Napoli,
N. 615/2025:
“Va preliminarmente esaminata l'eccezione di decadenza dall'azione giudiziaria ex art 22 DL 7/1970 conv. nella legge n.83/1970, sollevata dall' sin dalla memoria di costituzione di primo grado CP_1 ma che il Tribunale ha ritenuto non ostativa al potere giudiziale di accertare la sussistenza del rapporto di lavoro agricolo. La norma di riferimento è costituita art. 22 del D.L. n. 7/1970 (“Norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli“) conv. in legge n. 83/70, disposizione “pro-tempore” certamente vigente e secondo cui “contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria … nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza” (cfr. Cass. n. 26161/2016, n.16661/18).
Tale norma va logicamente raccordata, per l'individuazione del “dies a quo” del termine decadenziale, alle altre disposizioni che disciplinano le modalità con le quali sono tenuti gli elenchi dei pagina 3 di 10 braccianti agricoli e con le quali le cancellazioni dagli stessi devono essere portate a conoscenza degli interessati.
Originariamente, nel sistema corporativo, erano le Unioni (e poi le
Commissioni ex D. Lgt. n. 75/1945) a compilare “per ciascun Comune,
l'elenco nominativo dei lavoratori dell'agricoltura, distinti in impiegati, salariati fissi e assimilati, obbligati o braccianti fissi, avventizi e assimilati, coloni e mezzadri, compartecipanti, familiari”, con possibilità di compilare “ogni tre mesi…elenchi suppletivi con le variazioni” riportanti “per ciascun nominativo…la data di decorrenza della iscrizione o cancellazione”. I detti elenchi venivano pubblicati “per quindici giorni…all'albo pretorio dei singoli Comuni, dando notizia con pubblico manifesto di tale pubblicazione, del termine utile per presentare ricorso e delle modalità relative” ed avverso “l'iscrizione o la non iscrizione” era possibile ricorrere al Prefetto “nel termine di trenta giorni dall'ultimo di pubblicazione degli elenchi nel Comune di residenza degli iscritti” (art. 12 R.D. 24 settembre 1940, n. 1949).
In tempi più recenti, la compilazione degli elenchi di cui all'articolo 12 del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949 e successive modificazioni è stata affidata alla Commissione locale per la manodopera agricola, con successiva trasmissione all'Ufficio provinciale del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) entro i termini pure normativamente previsti (art. 7 del D.L. n.
7/1970 e ss. mod. cit.) per la successiva pubblicazione (art. 15 del
D.L. n. 7/1970 e ss. mod. cit.), e con la previsione che “gli uffici provinciali del servizio per i contributi agricoli unificati notificano ai lavoratori interessati la mancata iscrizione o la cancellazione dagli elenchi nominativi. In tali casi il termine per proporre il ricorso e' di trenta giorni dalla notifica da effettuarsi a mezzo del messo comunale o del servizio postale” (art. 16 del D.L.
n. 7/1970 e ss. mod. cit.).
Venendo alle competenze assunte dall' , è a questo CP_1 CP_2
(subentrato allo SCAU ex art. 19 L. n. 724/1994 ed art. 9 sexies del pagina 4 di 10 D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 1996, n. 608) che, a decorrere dall'anno '96, è stata affidata la compilazione degli elenchi in questione, sia annuali che trimestrali, con la precisazione che “gli elenchi trimestrali, con l'indicazione delle giornate di lavoro prestate presso ciascun datore di lavoro, sono pubblicati entro il terzo mese successivo alla scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni della manodopera occupata, mediante affissione per giorni quindici all'albo pretorio del comune di residenza del lavoratore”, che “l'elenco nominativo annuale è pubblicato entro il 31 maggio dell'anno successivo” e che “in caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' provvede alla diretta notifica CP_1 al lavoratore interessato” (art.
9-quinquies del D.L. 1 ottobre 1996,
n. 510, convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 1996, n.
608 cit.).
Da ultimo, l'art. 38 del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, anche “al fine di realizzare una maggiore economicità' dell'azione amministrativa e favorire la piena operatività' e trasparenza dei pagamenti, nonché deflazionare il contenzioso in materia previdenziale, di contenere la durata dei processi in materia previdenziale, nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà' fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848” ha aggiunto, col comma 5 (poi divenuto 6), al R.D. n. 1949/1940 il seguente articolo: "12-bis. (Notifica mediante pubblicazione telematica) 1. Con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all'Istituto nazionale della previdenza sociale ( ai CP_1 sensi dell'articolo 6, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi pagina 5 di 10 nominativi annuali di cui all'articolo 12 sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall' nel proprio sito internet entro il mese di marzo dell'anno CP_1 successivo secondo specifiche tecniche stabilite dall' CP_2 stesso", altresì disponendo, al comma 6 (poi divenuto 7), che, “a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9- quinquies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608” e che “in caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' provvede alla notifica ai lavoratori CP_1 interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n.
1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione”.
Precisata sinteticamente l'evoluzione del quadro normativo di riferimento, osserva il Collegio che non sembra possa dubitarsi che il vigente sistema di pubblicazione degli elenchi e di conseguenti notifiche sia stato ormai completamente telematizzato (in armonia con una generale tendenza all'informatizzazione della P.A. iniziata già dagli anni '90 – cfr. l'art. 2, co. 1, lett. mm), della L. n. 421/
1992; il D. Lgs. n. 39/1993; l'art. 15 co. 2 della L. n. 59/1997 - e poi proseguita con sempre maggiore enfatizzazione nei decenni successivi) e che quindi anche il disconoscimento delle giornate lavorative debba avvenire, qualsivoglia sia l'anno di riferimento, con pubblicazione telematica, valevole anche per notifica, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione, senza che possa in contrario sostenersi (come ha fatto il GL con riferimento alle annualità dal 2003 al 2010) l'inapplicabilità della nuova disciplina a disconoscimenti intervenuti con riferimento ad annualità precedenti al 2011.
Concorrono in particolare a formare tale convincimento, i seguenti rilievi: - che, essendo stata disposta la soppressione degli elenchi pagina 6 di 10 trimestrali “cartacei”, a seguire tale ultima tesi sarebbe irragionevolmente venuta meno l'ordinaria modalità di disconoscimento;
- che l'odierno comma 7 dell'art. 38 del D.L. n. 98/2011 e ss. mod.,
a differenza del comma precedente (il quale prevede gli elenchi annuali telematici solo per “le giornate di occupazione successive al
31 dicembre 2010”), non contiene alcuna limitazione temporale in tal senso per i disconoscimenti operati con i nuovi elenchi trimestrali telematici.
Pertanto non appare corretta la decisione di primo grado laddove si è ritenuto che la pubblicazione telematica non potesse ritenersi valida per gli anni dal 2003 al 2010. Nel caso di specie, risultando pubblicato il disconoscimento del quale si discute, come dedotto dall' (con anche riscontro documentale), con il III elenco CP_1 trimestrale di variazione dell'anno 2012, pubblicato sul sito internet dal 15.12.12 all'11.1.13 e non risultando esservi stata tempestiva impugnativa in via amministrativa ex art. 11 D. Lgs. n.
375/1993 (come argomentato anche dal GL di primo grado) entro la scadenza del termine di 30 giorni assegnato dalla stessa disposizione
(senza possibilità di determinare spostamenti del termine – cfr.
Cass. n. 12603/2007) il primo giudice avrebbe dovuto dichiarare la decadenza della XXX (il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado era stato proposto a giugno 2016, ampiamente oltre il termine decadenziale previsto dall'art. 22 del D.L. n. 7/1970 conv. in L. n.
83/1970). Ebbene nel caso in esame, il disconoscimento delle giornate lavorative per gli anni 2003-2011 è intervenuto con l'elenco dell'anno 2012 del Comune di Falciano del Massico notificato all'istante mediante pubblicazione telematica sul sito internet dell' per la durata di quindici giorni, e precisamente dal CP_1
15.12.12 all'11.1.2013; quest'ultima data deve quindi intendersi intervenuta la notifica. Ebbene in difetto di tempestiva presentazione di ricorso amministrativo alla commissione provinciale per la manodopera agricola, da presentarsi a norma dell'art.11 co.1
pagina 7 di 10 d.l.vo 11.8.1993 n. 375, entro i successivi trenta giorni, e quindi entro l'11.2.2013, da quest'ultima data è iniziato il decorso del termine di centoventi giorni stabilito dall'art. 22 co 1 d.l.
3.2.1970 n.7 conv. in L. 11.3.1970 n.83 per la proposizione della azione giudiziaria. Nella specie il ricorso giudiziario è stato depositato il 10.6.2016 e quindi l'azione giudiziaria risulta intempestiva e tardiva.
Giova, a questo punto, sottolineare che la decadenza richiamata dall'art. 22 D. L. n. 7/1970 è di natura sostanziale, essa è, quindi, insuscettibile di remissione in termini o di interruzione (in tal senso Cass. Sez. Lav., Sentenza n. 15813 del 06/07/2009; Cass., Sez.
Lav., Sentenza n. 25892 del 10/12/2009), né consente – come invece avvenuto in primo grado – al Giudice di accertare la sussistenza del rapporto di lavoro agricolo.
Sul punto è chiarissima la S.C. (ordinanza n.6229/19, di recente confermata da ordinanza n.7967/24): “Le Sezioni Unite di questa
Corte, nell'arresto n. 1133 del 26 ottobre 2000, hanno chiarito che il diritto dei lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura alle prestazioni previdenziali è condizionato all'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate per ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al RD 24 settembre 1940 n. 1949 e successive modifiche ovvero dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo. Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o del certificato sostitutivo, gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio. Non vi è dubbio, quindi, che la iscrizione negli elenchi costituisca presupposto per richiedere la indennità di disoccupazione agricola, di talché l'interessato deve chiedere il riconoscimento del diritto alla iscrizione nel medesimo giudizio pagina 8 di 10 promosso per ottenere la prestazione di disoccupazione (in termini:
Cassazione civile sez. lav., 15/07/2005, n.14994). (……) il giudicato interno formatosi quanto alla decadenza rispetto al diritto alla iscrizione negli elenchi ha precluso, come rilevato dalla Corte territoriale, l'accesso alle prestazioni previdenziali. Il rilievo che l'atto di iscrizione è soltanto atto accertativo di un diritto alla iscrizione, che nasce dalla prestazione lavorativa, comporta unicamente la azionabilità di tale diritto davanti al giudice ordinario;
non consente, invece, di riconoscere il diritto alla prestazione previdenziale indipendentemente dalla attualità del diritto alla iscrizione e dunque nel caso di maturazione della decadenza prevista dall'art. 22 legge citata, che ha natura di decadenza sostanziale (ex plurimis: Cassazione civ. sez. lav.,
12/05/2015, n.9622, Cass. 1 ottobre 1997 n. 9595; Cass., 21 aprile
2001 n. 5942; Cass., 8 novembre 2003 n. 16803; Cass., 10 agosto 2004
n. 15460, 18 maggio 2005 n. 10393; Cass., 5 giugno 2009, n. 13092)”.
Attesa la maturata decadenza sostanziale, è evidente che la XXX nulla poteva reclamare a titolo di prestazioni agricole e quindi legittima era la richiesta di restituzione da parte dell' entro il termine CP_1 decennale (richiesta del dicembre 2014 rispetto a prestazioni CP_1 erogate dal 2004 al 2012) trattandosi di indebito ex art.2033 cc
(come già riconosciuto nella sentenza di primo grado) atteso che le prestazioni erogate presupponevano per l'appunto il requisito dell'iscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli.”
Ciò chiarito in via generale, nel caso di specie la parte convenuta ha documentato che il provvedimento di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli veniva notificato mediante la pubblicazione con modalità telematica dal 1.06.20 al 15.06.20 del I Elenco nominativo trimestrale 2020 di variazione degli operai agricoli a tempo determinato, come previsto dall'art 38 DL 98/11 all'epoca vigente (cfr. docc. 4 e 4 a, fasc. , da cui risulta che l'elenco CP_1
pagina 9 di 10 è stato pubblicato sul sito INTERNET dell'Istituto dal 01/06/2020 al
15/06/2020).
In forza dell'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv. con modif. in l.
n. 83 del 1970, “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza.”.
Pertanto, deve ritenersi fondata l'eccezione di decadenza ex art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv. con modif. in l. n. 83 del 1970, sollevata da parte convenuta.
La peculiarità delle questioni trattate giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.
Milano, 28.10.2025
IL GIUDICE
( dr.ssa Maria Grazia Florio )
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