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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 27/11/2025, n. 2532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2532 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, composto dai Sigg. Magistrati:
Martino Casavola - Presidente rel.
ZI RI - IU
Anna Carbonara - IU
ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A
nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 1013/2025 del R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale,
promosso da
, difeso e rappresentato dall'avv. GIACOMO CONSERVA Parte_1 come da mandato in atti;
RICORRENTE
nei confronti di
; Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del Pubblico Ministero INTERVENTORE EX LEGE CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DOMANDA
Con ricorso depositato in data 05/03/2025 , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio in data 13/09/2017 in NA CA (TA) con e che Controparte_1
dalla loro unione non erano nati figli, chiedeva pronunziarsi la separazione dalla moglie, evidenziando l'irreversibile venir meno tra loro della comunione materiale e spirituale;
chiedeva inoltre adottarsi i provvedimenti necessari per il rilascio da parte della moglie dei propri beni e strumenti di lavoro rimasti presso la casa coniugale sita in NA CA (TA) alla Contrada Specchia Tarantina n. I n. 798, nonché dei suoi due cani razza corso.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso, la resistente rimaneva contumace ed all'udienza del 15.10.2025 il ricorrente precisava le conclusioni.
Ciò premesso, osserva il collegio che l'articolo 151 c.c., statuendo che “la separazione
può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o
di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza
o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole”, dispone che il IU
pronunzia la separazione e, ove ne sussistano le condizioni, dichiara a quale dei coniugi sia addebitabile, in ragione della sua condotta contraria ai doveri derivanti dal matrimonio.
Dalle deduzioni difensive di parte attrice si evince che nel rapporto coniugale, non più
connotato dalla comunione materiale e spirituale tipica della relazione matrimoniale, si è
creata una frattura insanabile, che non ha consentito e che non consente la prosecuzione del rapporto familiare.
Il distacco coniugale ha, evidentemente, assunto i caratteri della gravità e dell'insuperabilità, insuscettibili di attenuazione con la prosecuzione della convivenza ed anzi destinati a compromettere ulteriormente la relazione tra i coniugi.
Per quanto concerne gli aspetti accessori della causa, dato atto della assenza di domande di carattere economico, è opportuno osservare che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza tanto di merito che di legittimità, l'art. 40 c.p.c. che consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi può essere applicato soltanto in ipotesi qualificate di connessione ai sensi degli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c., così
escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi;
ne discende che è esclusa la possibilità del “simultaneus
processus” tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro lo scioglimento della comunione coniugale, la divisione o la restituzione dei beni, il rimborso di somme anticipate o il risarcimento del danno, essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. Cassazione civile sez. I,
17/05/2005, n.10356; Cassazione civile sez. VI, 13/03/2017, n.6424, Tribunale Potenza
sez. I, 08/03/2022, n.263).
Sulla scorta di tali premesse va dichiarata l'inammissibilità della domanda di parte ricorrente in merito alla restituzione di beni mobili, dei suoi due cani razza corso, nonché
della documentazione e certificazione attestante la sua proprietà degli stessi.
Le spese del giudizio vanno infine opportunamente compensate fra le parti, tenuto conto della natura della controversia e delle ragioni della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 05/03/2025 da nei confronti di , così Parte_1 Controparte_1
provvede:
1) pronunzia la separazione dei coniugi nato a [...] Parte_1
SA (BR) il 09/10/1981, e , nata a [...] il Controparte_1
02/08/1965, uniti in matrimonio in NA CA (TA) il 13/09/2017 con atto trascritto nell'apposito registro del Comune di NA CA (TA), atto n. 30, parte I, anno 2017;
2) manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza al Comune
competente per le annotazioni di legge sull'originale dell'atto di matrimonio;
3) compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 14/11/2025
IL PRESIDENTE rel.
dott. Martino Casavola