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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/09/2025, n. 2010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2010 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14659/2024 RG, introdotta da
(ROMA (RM), 23/09/1976), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
PAIELLA LAURA;
(FEDERAZIONE RUSSA, 25/02/1979), con il patrocinio Parte_2
dell'avv. PAIELLA LAURA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
e , premesso di aver contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio 25/03/2010, hanno chiesto di dichiarare la separazione consensuale e contestualmente lo scioglimento del matrimonio. Con sentenza non definitiva n. 265/2025 l'intestato Tribunale ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi e con separata ordinanza ha disposto rimettersi la causa sul ruolo del giudice relatore per il prosieguo sulla contestuale domanda di divorzio relativamente alla quale le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
1. Confermano che la casa coniugale sita in Roma, Via Gattico n. 9, di
proprietà del Sig. rimarrà nell'esclusiva disponibilità di Parte_1
quest'ultimo;
2. Si conferma l'impegno del sig. a versare alla Sig.ra Parte_1 Pt_2
la somma mensile pari ad € 400,00 entro il giorno 10 di ogni mese, a
[...]
titolo di mantenimento per la medesima. Tale impegno verrà meno nel
momento in cui la Sig.ra troverà un'occupazione lavorativa o Parte_2
comunque in caso di miglioramento delle condizioni economiche della stessa
o nel caso in cui contrarrà altro matrimonio o instaurerà rapporto di
convivenza con altra persona, ovvero in caso di peggioramento delle
condizioni economiche del Sig. ; Parte_1
3. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno
provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto
dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a
pretendere l'uno dall'altro.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 25/03/2010, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14659/2024 R.G.V.G., così decide:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data
25/03/2010 tra (ROMA (RM), 23/09/1976) e Parte_1 Pt_2
(FEDERAZIONE RUSSA, 25/02/1979) trascritto nel Registro degli
[...]
Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 241, Parte I, Serie 03, Anno
2010, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 16/09/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14659/2024 RG, introdotta da
(ROMA (RM), 23/09/1976), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
PAIELLA LAURA;
(FEDERAZIONE RUSSA, 25/02/1979), con il patrocinio Parte_2
dell'avv. PAIELLA LAURA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
e , premesso di aver contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio 25/03/2010, hanno chiesto di dichiarare la separazione consensuale e contestualmente lo scioglimento del matrimonio. Con sentenza non definitiva n. 265/2025 l'intestato Tribunale ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi e con separata ordinanza ha disposto rimettersi la causa sul ruolo del giudice relatore per il prosieguo sulla contestuale domanda di divorzio relativamente alla quale le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
1. Confermano che la casa coniugale sita in Roma, Via Gattico n. 9, di
proprietà del Sig. rimarrà nell'esclusiva disponibilità di Parte_1
quest'ultimo;
2. Si conferma l'impegno del sig. a versare alla Sig.ra Parte_1 Pt_2
la somma mensile pari ad € 400,00 entro il giorno 10 di ogni mese, a
[...]
titolo di mantenimento per la medesima. Tale impegno verrà meno nel
momento in cui la Sig.ra troverà un'occupazione lavorativa o Parte_2
comunque in caso di miglioramento delle condizioni economiche della stessa
o nel caso in cui contrarrà altro matrimonio o instaurerà rapporto di
convivenza con altra persona, ovvero in caso di peggioramento delle
condizioni economiche del Sig. ; Parte_1
3. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno
provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto
dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a
pretendere l'uno dall'altro.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 25/03/2010, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14659/2024 R.G.V.G., così decide:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data
25/03/2010 tra (ROMA (RM), 23/09/1976) e Parte_1 Pt_2
(FEDERAZIONE RUSSA, 25/02/1979) trascritto nel Registro degli
[...]
Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 241, Parte I, Serie 03, Anno
2010, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 16/09/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi