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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 16/10/2025, n. 935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 935 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1237/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZ. CIVILE
VERBALE DI UDIENZA del giorno 16/10/2025
Giudice: dott. UC RU
La causa è chiamata alle ore 10:55
Compaiono:
Per , l'avv. GIMIGLIANO, oggi sostituito dall'avv. Parte_1
LE IN
Per , l'avv. BUZZOLANI LAURA , oggi sostituito Controparte_1 dall'avv. CH Pollera
Per , l'avv. PIACENTINO GIULIA , oggi sostituito dall'avv. Controparte_2
OR CH
Per nessuno. Controparte_3
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa L'avv. IN conclude come da atto di appello al cui contenuto si riporta ai fini della discussione.
L'avv. Pollera conclude come da comparsa di costituzione e risposta, al cui contenuto si riporta ai fini della discussione.
L'avv. OR conclude come da comparsa di costituzione e risposta, al cui contenuto si riporta ai fini della discussione.
A questo punto i difensori delle parti dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano dall'aula di udienza. Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione Dopo la discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
N. R.G. 1237/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. UC RU, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1237/2022 R.G. degli Affari Contenziosi Civili, Secondo grado, avente ad oggetto: “Spedizione – Trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo, marittimo, misto)”
Vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
DO MI e IN ME, elettivamente domiciliato presso il loro studio in
Avellino, Corso Europa, n. 161, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione di primo grado
APPELLANTE
e
(P. IVA B ), in persona del procuratore pro tempore, Controparte_4 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Buzzolani, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Maria Vergnano sito in Pontedera (PI), Via della Bianca, n. 19, come da procura in calce alla comparsa di costituzione in primo grado e
(P. IVA ), in persona del legale rappresentate pro Controparte_5 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giulia Piacentino, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via della Quattro Fontane, n. 15, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 P.IVA_3
APPELLATE
Conclusioni delle parti
Come da suesteso verbale di udienza.
****
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha interposto appello avverso la sentenza n. 46/2022 emessa dal Giudice di Parte_1
Pace di Pontedera in data 31.01.2022 che, definitivamente decidendo la causa, ha rigettato la domanda di condanna in solido delle parti convenute, accogliendo solo parzialmente la domanda nei confronti di , condannandola al pagamento di € 111,78, quale Controparte_5 rimborso spettante per la tratta di propria competenza, e condannando l'attore al pagamento delle spese di giudizio in favore di Controparte_1
A sostegno del gravame, ha sostenuto:
- che il Giudice di prime cure ha errato nell'escludere la responsabilità dell'intermediario turistico applicando la Convenzione di Bruxelles del 1970, essendo stata la CP_1 relativa legge di ratifica espressamente abrogata dal Codice del Turismo del 2011;
- che, lasciando il suddetto Codice un vuoto normativo in ordine alla responsabilità dell'intermediario turistico, trova applicazione la presunzione di solidarietà passiva prevista dal Codice civile;
- che l'intermediario-venditore è responsabile dell'esecuzione del mandato conferitogli, assumendo precisi obblighi contrattuali nei confronti dell'acquirente, rispetto ai quali è tenuto a adempiere con il grado di diligenza corrispondente all'attività professionale esercitata;
- che l'agenzia non ha mai informato il cliente delle modalità di rimborso, non risultando reperibile neppure telefonicamente;
- che non sono stati rispettatati i tempi di rimborso normativamente previsti, avendo CP_1 trattenuto le somme accreditate dalla compagnia per oltre due mesi;
Controparte_3
- che a causa della cattiva gestione della pratica in oggetto, avrebbe dovuto in ogni CP_1 caso essere condannata alla restituzione di € 112,00, incassata per l'esecuzione del servizio;
- che il comportamento e i ritardi delle compagnie aeree e dell'agenzia di intermediazione non possono essere giustificati, dal momento che le stesse, nel periodo interessato dalla pandemia, avrebbero dovuto occuparsi soltanto del rimborso dei biglietti e dell'emissione di voucher;
- che essendo stati violati i termini per effettuare il rimborso e avendo costretto il consumatore a adire l'autorità giudiziaria sussistono i presupposti per la condanna alle spese e per lite temeraria;
- che, nonostante la rinuncia agli atti del giudizio nei confronti di , persiste la CP_6 responsabilità solidale tra la stessa e Controparte_2
- che avrebbe dovuto essere condannata a corrispondere l'intera somma Controparte_2 corrisposta dal cliente per i voli di andata, e non solo quella della tratta di competenza
Johannesburg-Durban; - che l'art. 40 della Convenzione di Guadalajara del 1961 sancisce il principio delle responsabilità solidale tra vettori e riconosce la facoltà per gli utenti di agire contro l'uno o l'altro;
- che deve ritenersi sussistente, nel caso di specie, un accordo di partnership tra operatori del settore aeronautico, c.d. code sharing, in forza del quale si configura come vettore CP_6 contrattuale e quale vettore operativo che ha servito solo una parte del volo Controparte_2 di andata;
- che in virtù dell'accordo commerciale i due vettori condividono non solo il codice di volo, ma anche la responsabilità del disservizio;
- che deve essere condannata a corrispondere l'intera somma del viaggio di Controparte_2 andata pari a € 1.309,88, oltre al pagamento delle spese di giudizio;
- che nel giudizio di primo grado dovevano, altresì, essere liquidati gli interessi legali calcolati al tasso di cui all'art. 1284, primo comma, c.c. sino al deposito della domanda giudiziale e al tasso di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. dal giorno successivo e fino al soddisfo;
- che, sempre in punto di spese di lite, è da ritenersi illegittima la compensazione delle spese nei confronti di che avrebbe dovuto essere condannata al pagamento delle Controparte_3 spese insieme a Controparte_1
Ha, quindi, insistito per la riforma della sentenza appellata.
Si è costituita in giudizio , riportandosi al contenuto dei propri atti di Controparte_4 primo grado, concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza impugnata.
Si è costituita in giudizio , contestando quanto ex adverso dedotto e Controparte_5 formulato, poiché infondato e inammissibile in fatto e in diritto, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
In particolare, ha dedotto:
- che la ricostruzione dell'appellante è infondata;
- che la Convenzione di Montreal non può trovare applicazione nel caso di specie, non disciplinando le fattispecie di rimborso del biglietto aereo, ma soltanto le ipotesi di danni da ritardo nel trasporto, da lesione e morte dei passeggeri e danni a bagagli e merci;
- che la Convenzione si applica, in ogni caso, ai soli trasporti aerei internazionali;
- che ha operato un volo domestico da Johannesburg a Durban in Sudafrica;
Controparte_2
- che, ad ogni modo, i principi che regolano il trasporto effettuato da più vettori prevedono che il vettore contrattuale risponda dell'intero trasporto, mentre il vettore di fatto risponde della sola parte dallo stesso eseguita;
- che il Giudice di primo grado ha correttamente ritenuto dovuto da parte di Controparte_2 il solo importo corrispondente al prezzo della tratta Johannesburg-Durban; - che le spese di lite poste a suo carico sono state liquidate tenendo conto del valore del decisum;
- che, nel giudizio di primo grado, non è stata formulata alcuna richiesta relativa all'applicazione di interessi moratori.
Non si è costituita nel giudizio di appello Controparte_3
*****
1. Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la decisione del Giudice di prime cure nella parte in cui ha escluso la sussistenza di una forma di responsabilità solidale tra l'
[...]
e le compagnie aeree convenute per la restituzione Controparte_7 delle somme corrisposte per l'acquisto di biglietti aerei relativi a voli non usufruiti a causa della sopravvenuta emergenza sanitaria da Covid-19.
La doglianza è infondata, avendo il Giudice di prime cure correttamente inquadrato la fattispecie per cui è causa.
È incontestato, ed emerge ex actis, che l'attore ha acquistato, per il tramite dell'agenzia di intermediazione biglietti aerei di andata e ritorno, per quattro persone, per Controparte_1 la tratta Napoli-Durban, per un importo complessivo di € 3.029,16 e che non ha potuto usufruire degli stessi a causa delle restrizioni conseguenti al diffondersi della pandemia da Covid-19.
È, altresì, pacifico che il volo di andata prevedeva più scali, due dei quali (Napoli-Roma e
Roma-Johannesburg) operati dalla compagnia e l'ultimo (Johannesburg-Durban) Controparte_6 operato dalla Il volo di ritorno, invece, era interamente di competenza della Controparte_2 compagnia pur prevedendo uno scalo ad Istanbul. Controparte_3
Tanto chiarito, il rapporto intercorso tra l'attore e l'agenzia deve essere qualificato CP_1 come intermediazione di viaggio, riconducibile ad un contratto di mandato, finalizzato all'acquisto di uno o più titoli di viaggio per conto dell'acquirente. La figura dell'intermediario deve essere distinta da quella dell'organizzatore del viaggio, vale a dire il vettore, unico responsabile del contratto di trasporto e, in quanto tale, chiamato a rispondere in caso di inadempimento o di cancellazione incolpevole del volo.
Data la diversità di titoli contrattuali all'origine delle rispettive posizioni, e l'assenza di un illecito, non sussiste, nel caso di specie, alcuna forma di responsabilità solidale tra i vettori e l'intermediario, con la conseguenza che quest'ultimo non può essere chiamato a rispondere dell'avvenuta cancellazione dei voli.
Né è corretto invocare l'applicazione del codice del turismo, con riguardo alla fattispecie in esame non vertendosi in tema di pacchetto turistico (cfr. art. 34 D.Lgs. n. 79/2011).
2. La solidarietà deve essere esclusa anche con riferimento ai vettori e Controparte_6 CP_2
che hanno gestito distinte tratte del volo di andata.
[...]
Al riguardo, non sono pertinenti i richiami dell'appellante alla normativa internazionale, esulando la fattispecie in esame dal relativo ambito applicativo. A prescindere dalla problematica, con riguardo alla interna al Sudafrica, della effettiva natura di trasporto aereo internazionale, la Convenzione di Montreal non può trovare applicazione in caso di rimborso del prezzo a seguito di cancellazione del volo, cancellazione avvenuta peraltro per causa non imputabile al vettore (impossibilità sopravvenuta conseguente alla diffusione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19). La citata Convenzione disciplina, infatti, la responsabilità del vettore – anche di fatto, prevedendo espressamente l'eventualità di trasporto aereo effettuato da persona diversa dal vettore contrattuale – per le sole ipotesi di risarcimento per danni derivanti da morte o lesione dei passeggeri, danni a bagagli o merce e danni da ritardo.
Ne consegue che ciascun vettore è chiamato a rispondere, mediante erogazione del rimborso, per la tratta di propria competenza, non assumendo rilievo, ai fini del presente giudizio, la circostanza che sia eventualmente intercorso un accordo commerciale di c.d. code sharing tra due delle compagnie coinvolte nel viaggio di andata.
Ne consegue l'infondatezza della censura, ripresa anche con il terzo motivo di appello.
Estranee alla materia del contendere sono le questioni relative al volo di ritorno gestito da avendo quest'ultima provveduto ad erogare il rimborso corrispondente Controparte_3 all'intero prezzo di acquisto dei biglietti della tratta Durban-Napoli.
3. Con il secondo motivo di gravame viene censurato un passaggio della sentenza di primo grado, nella parte in cui nega la responsabilità dell'intermediario. Tramite la censura, tuttavia, si introduce in giudizio la richiesta di condanna di per inadempimento contrattuale, CP_1 ancorata alle circostanze che la società di intermediazione – non agenzia di viaggio come erroneamente qualificata dall'appellante – abbia trattenuto le somme accreditate da CP_3 per un periodo superiore a quello consentito, e abbia violato, tra l'altro, gli obblighi
[...] informativi nei confronti dell'utente. La domanda è inammissibile siccome tardiva, essendo stata veicolata per la prima volta nel giudizio di gravame, ciò assorbendo il merito della questione.
4. È, invece, meritevole di accoglimento la censura relativa alla condanna di al Controparte_2 pagamento degli interessi legali sulla somma liquidata in primo grado, pari a € 111,78, veicolata con il penultimo motivo di gravame. Pur trattandosi di accessori del credito restitutorio di misura ridotta, gli stessi sono stati oggetto di domanda (cfr. atto di citazione di primo grado) e spettano a far data dalla domanda giudiziale di primo grado nella misura maggiorata ex art. 1284 c.c., IV comma. La norma citata, infatti, deve ritenersi applicabile ad ogni obbligazione pecuniaria (cfr. Cass. Civ. Sez. III, n. 61/2023).
5. L'ultimo motivo di appello, relativo alle statuizioni sulle spese di lite, è fondato con riguardo alla posizione di rispetto alla quale il Giudice di Pace ha disposto la Controparte_3 compensazione delle spese di lite. Il pagamento di quanto dovuto è invero intervenuto – fatto pacifico – solo dopo la notifica dell'atto di citazione dinanzi al Giudice di Pace, a fronte di una tempistica che non ha rispettato quella (di 90 giorni) dichiarata dall'intermediario. Ne consegue che in riforma, in parte qua, del capo sulle spese, è condannata al pagamento in Controparte_3 favore di delle spese di lite relative alla fase studio e introduttiva dinanzi al Parte_1
Giudice di prime cure, commisurate alla porzione di valore di riferimento, liquidate come in dispositivo.
6. Le spese di lite del giudizio di appello seguono la soccombenza nei rapporti tra e Parte_1
, e sono liquidate come in dispositivo ai sensi dei vigenti D.M., Controparte_4 scaglione di valore di riferimento, parametri minimi e tenuto conto della minima attività processuale espletata dalla società. Sono compensate, vista la soccombenza reciproca, tra e e, tenuto conto dell'andamento processuale e del tipo di doglianza, Parte_1 Controparte_2 tra e Parte_1 Controparte_8
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così dispone:
- in parziale accoglimento dell'appello, condanna al pagamento, in favore di Controparte_2
, della somma pari a € 57,80 a titolo di interessi legali sull'importo di € Parte_1
111,78, oltre ulteriori interessi di legge dalla data della sentenza al saldo effettivo;
- in riforma del capo sulle spese della sentenza di primo grado, condanna al Controparte_3 pagamento, in favore di , delle spese di lite del giudizio di prime cure, Parte_1 liquidate in € 500,00 per compensi oltre spese generali 15%, CAP e IVA come per legge
- condanna al rimborso, in favore di delle spese Parte_1 Controparte_4 di lite, liquidate in € 500,00 per compensi oltre spese generali 15%, CAP e IVA come per legge;
- conferma per il resto la sentenza impugnata.
Pisa, 16 ottobre 2025
Il Giudice
UC RU
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZ. CIVILE
VERBALE DI UDIENZA del giorno 16/10/2025
Giudice: dott. UC RU
La causa è chiamata alle ore 10:55
Compaiono:
Per , l'avv. GIMIGLIANO, oggi sostituito dall'avv. Parte_1
LE IN
Per , l'avv. BUZZOLANI LAURA , oggi sostituito Controparte_1 dall'avv. CH Pollera
Per , l'avv. PIACENTINO GIULIA , oggi sostituito dall'avv. Controparte_2
OR CH
Per nessuno. Controparte_3
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa L'avv. IN conclude come da atto di appello al cui contenuto si riporta ai fini della discussione.
L'avv. Pollera conclude come da comparsa di costituzione e risposta, al cui contenuto si riporta ai fini della discussione.
L'avv. OR conclude come da comparsa di costituzione e risposta, al cui contenuto si riporta ai fini della discussione.
A questo punto i difensori delle parti dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano dall'aula di udienza. Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione Dopo la discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
N. R.G. 1237/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. UC RU, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1237/2022 R.G. degli Affari Contenziosi Civili, Secondo grado, avente ad oggetto: “Spedizione – Trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo, marittimo, misto)”
Vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
DO MI e IN ME, elettivamente domiciliato presso il loro studio in
Avellino, Corso Europa, n. 161, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione di primo grado
APPELLANTE
e
(P. IVA B ), in persona del procuratore pro tempore, Controparte_4 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Buzzolani, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Maria Vergnano sito in Pontedera (PI), Via della Bianca, n. 19, come da procura in calce alla comparsa di costituzione in primo grado e
(P. IVA ), in persona del legale rappresentate pro Controparte_5 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giulia Piacentino, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via della Quattro Fontane, n. 15, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 P.IVA_3
APPELLATE
Conclusioni delle parti
Come da suesteso verbale di udienza.
****
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha interposto appello avverso la sentenza n. 46/2022 emessa dal Giudice di Parte_1
Pace di Pontedera in data 31.01.2022 che, definitivamente decidendo la causa, ha rigettato la domanda di condanna in solido delle parti convenute, accogliendo solo parzialmente la domanda nei confronti di , condannandola al pagamento di € 111,78, quale Controparte_5 rimborso spettante per la tratta di propria competenza, e condannando l'attore al pagamento delle spese di giudizio in favore di Controparte_1
A sostegno del gravame, ha sostenuto:
- che il Giudice di prime cure ha errato nell'escludere la responsabilità dell'intermediario turistico applicando la Convenzione di Bruxelles del 1970, essendo stata la CP_1 relativa legge di ratifica espressamente abrogata dal Codice del Turismo del 2011;
- che, lasciando il suddetto Codice un vuoto normativo in ordine alla responsabilità dell'intermediario turistico, trova applicazione la presunzione di solidarietà passiva prevista dal Codice civile;
- che l'intermediario-venditore è responsabile dell'esecuzione del mandato conferitogli, assumendo precisi obblighi contrattuali nei confronti dell'acquirente, rispetto ai quali è tenuto a adempiere con il grado di diligenza corrispondente all'attività professionale esercitata;
- che l'agenzia non ha mai informato il cliente delle modalità di rimborso, non risultando reperibile neppure telefonicamente;
- che non sono stati rispettatati i tempi di rimborso normativamente previsti, avendo CP_1 trattenuto le somme accreditate dalla compagnia per oltre due mesi;
Controparte_3
- che a causa della cattiva gestione della pratica in oggetto, avrebbe dovuto in ogni CP_1 caso essere condannata alla restituzione di € 112,00, incassata per l'esecuzione del servizio;
- che il comportamento e i ritardi delle compagnie aeree e dell'agenzia di intermediazione non possono essere giustificati, dal momento che le stesse, nel periodo interessato dalla pandemia, avrebbero dovuto occuparsi soltanto del rimborso dei biglietti e dell'emissione di voucher;
- che essendo stati violati i termini per effettuare il rimborso e avendo costretto il consumatore a adire l'autorità giudiziaria sussistono i presupposti per la condanna alle spese e per lite temeraria;
- che, nonostante la rinuncia agli atti del giudizio nei confronti di , persiste la CP_6 responsabilità solidale tra la stessa e Controparte_2
- che avrebbe dovuto essere condannata a corrispondere l'intera somma Controparte_2 corrisposta dal cliente per i voli di andata, e non solo quella della tratta di competenza
Johannesburg-Durban; - che l'art. 40 della Convenzione di Guadalajara del 1961 sancisce il principio delle responsabilità solidale tra vettori e riconosce la facoltà per gli utenti di agire contro l'uno o l'altro;
- che deve ritenersi sussistente, nel caso di specie, un accordo di partnership tra operatori del settore aeronautico, c.d. code sharing, in forza del quale si configura come vettore CP_6 contrattuale e quale vettore operativo che ha servito solo una parte del volo Controparte_2 di andata;
- che in virtù dell'accordo commerciale i due vettori condividono non solo il codice di volo, ma anche la responsabilità del disservizio;
- che deve essere condannata a corrispondere l'intera somma del viaggio di Controparte_2 andata pari a € 1.309,88, oltre al pagamento delle spese di giudizio;
- che nel giudizio di primo grado dovevano, altresì, essere liquidati gli interessi legali calcolati al tasso di cui all'art. 1284, primo comma, c.c. sino al deposito della domanda giudiziale e al tasso di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. dal giorno successivo e fino al soddisfo;
- che, sempre in punto di spese di lite, è da ritenersi illegittima la compensazione delle spese nei confronti di che avrebbe dovuto essere condannata al pagamento delle Controparte_3 spese insieme a Controparte_1
Ha, quindi, insistito per la riforma della sentenza appellata.
Si è costituita in giudizio , riportandosi al contenuto dei propri atti di Controparte_4 primo grado, concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza impugnata.
Si è costituita in giudizio , contestando quanto ex adverso dedotto e Controparte_5 formulato, poiché infondato e inammissibile in fatto e in diritto, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
In particolare, ha dedotto:
- che la ricostruzione dell'appellante è infondata;
- che la Convenzione di Montreal non può trovare applicazione nel caso di specie, non disciplinando le fattispecie di rimborso del biglietto aereo, ma soltanto le ipotesi di danni da ritardo nel trasporto, da lesione e morte dei passeggeri e danni a bagagli e merci;
- che la Convenzione si applica, in ogni caso, ai soli trasporti aerei internazionali;
- che ha operato un volo domestico da Johannesburg a Durban in Sudafrica;
Controparte_2
- che, ad ogni modo, i principi che regolano il trasporto effettuato da più vettori prevedono che il vettore contrattuale risponda dell'intero trasporto, mentre il vettore di fatto risponde della sola parte dallo stesso eseguita;
- che il Giudice di primo grado ha correttamente ritenuto dovuto da parte di Controparte_2 il solo importo corrispondente al prezzo della tratta Johannesburg-Durban; - che le spese di lite poste a suo carico sono state liquidate tenendo conto del valore del decisum;
- che, nel giudizio di primo grado, non è stata formulata alcuna richiesta relativa all'applicazione di interessi moratori.
Non si è costituita nel giudizio di appello Controparte_3
*****
1. Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la decisione del Giudice di prime cure nella parte in cui ha escluso la sussistenza di una forma di responsabilità solidale tra l'
[...]
e le compagnie aeree convenute per la restituzione Controparte_7 delle somme corrisposte per l'acquisto di biglietti aerei relativi a voli non usufruiti a causa della sopravvenuta emergenza sanitaria da Covid-19.
La doglianza è infondata, avendo il Giudice di prime cure correttamente inquadrato la fattispecie per cui è causa.
È incontestato, ed emerge ex actis, che l'attore ha acquistato, per il tramite dell'agenzia di intermediazione biglietti aerei di andata e ritorno, per quattro persone, per Controparte_1 la tratta Napoli-Durban, per un importo complessivo di € 3.029,16 e che non ha potuto usufruire degli stessi a causa delle restrizioni conseguenti al diffondersi della pandemia da Covid-19.
È, altresì, pacifico che il volo di andata prevedeva più scali, due dei quali (Napoli-Roma e
Roma-Johannesburg) operati dalla compagnia e l'ultimo (Johannesburg-Durban) Controparte_6 operato dalla Il volo di ritorno, invece, era interamente di competenza della Controparte_2 compagnia pur prevedendo uno scalo ad Istanbul. Controparte_3
Tanto chiarito, il rapporto intercorso tra l'attore e l'agenzia deve essere qualificato CP_1 come intermediazione di viaggio, riconducibile ad un contratto di mandato, finalizzato all'acquisto di uno o più titoli di viaggio per conto dell'acquirente. La figura dell'intermediario deve essere distinta da quella dell'organizzatore del viaggio, vale a dire il vettore, unico responsabile del contratto di trasporto e, in quanto tale, chiamato a rispondere in caso di inadempimento o di cancellazione incolpevole del volo.
Data la diversità di titoli contrattuali all'origine delle rispettive posizioni, e l'assenza di un illecito, non sussiste, nel caso di specie, alcuna forma di responsabilità solidale tra i vettori e l'intermediario, con la conseguenza che quest'ultimo non può essere chiamato a rispondere dell'avvenuta cancellazione dei voli.
Né è corretto invocare l'applicazione del codice del turismo, con riguardo alla fattispecie in esame non vertendosi in tema di pacchetto turistico (cfr. art. 34 D.Lgs. n. 79/2011).
2. La solidarietà deve essere esclusa anche con riferimento ai vettori e Controparte_6 CP_2
che hanno gestito distinte tratte del volo di andata.
[...]
Al riguardo, non sono pertinenti i richiami dell'appellante alla normativa internazionale, esulando la fattispecie in esame dal relativo ambito applicativo. A prescindere dalla problematica, con riguardo alla interna al Sudafrica, della effettiva natura di trasporto aereo internazionale, la Convenzione di Montreal non può trovare applicazione in caso di rimborso del prezzo a seguito di cancellazione del volo, cancellazione avvenuta peraltro per causa non imputabile al vettore (impossibilità sopravvenuta conseguente alla diffusione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19). La citata Convenzione disciplina, infatti, la responsabilità del vettore – anche di fatto, prevedendo espressamente l'eventualità di trasporto aereo effettuato da persona diversa dal vettore contrattuale – per le sole ipotesi di risarcimento per danni derivanti da morte o lesione dei passeggeri, danni a bagagli o merce e danni da ritardo.
Ne consegue che ciascun vettore è chiamato a rispondere, mediante erogazione del rimborso, per la tratta di propria competenza, non assumendo rilievo, ai fini del presente giudizio, la circostanza che sia eventualmente intercorso un accordo commerciale di c.d. code sharing tra due delle compagnie coinvolte nel viaggio di andata.
Ne consegue l'infondatezza della censura, ripresa anche con il terzo motivo di appello.
Estranee alla materia del contendere sono le questioni relative al volo di ritorno gestito da avendo quest'ultima provveduto ad erogare il rimborso corrispondente Controparte_3 all'intero prezzo di acquisto dei biglietti della tratta Durban-Napoli.
3. Con il secondo motivo di gravame viene censurato un passaggio della sentenza di primo grado, nella parte in cui nega la responsabilità dell'intermediario. Tramite la censura, tuttavia, si introduce in giudizio la richiesta di condanna di per inadempimento contrattuale, CP_1 ancorata alle circostanze che la società di intermediazione – non agenzia di viaggio come erroneamente qualificata dall'appellante – abbia trattenuto le somme accreditate da CP_3 per un periodo superiore a quello consentito, e abbia violato, tra l'altro, gli obblighi
[...] informativi nei confronti dell'utente. La domanda è inammissibile siccome tardiva, essendo stata veicolata per la prima volta nel giudizio di gravame, ciò assorbendo il merito della questione.
4. È, invece, meritevole di accoglimento la censura relativa alla condanna di al Controparte_2 pagamento degli interessi legali sulla somma liquidata in primo grado, pari a € 111,78, veicolata con il penultimo motivo di gravame. Pur trattandosi di accessori del credito restitutorio di misura ridotta, gli stessi sono stati oggetto di domanda (cfr. atto di citazione di primo grado) e spettano a far data dalla domanda giudiziale di primo grado nella misura maggiorata ex art. 1284 c.c., IV comma. La norma citata, infatti, deve ritenersi applicabile ad ogni obbligazione pecuniaria (cfr. Cass. Civ. Sez. III, n. 61/2023).
5. L'ultimo motivo di appello, relativo alle statuizioni sulle spese di lite, è fondato con riguardo alla posizione di rispetto alla quale il Giudice di Pace ha disposto la Controparte_3 compensazione delle spese di lite. Il pagamento di quanto dovuto è invero intervenuto – fatto pacifico – solo dopo la notifica dell'atto di citazione dinanzi al Giudice di Pace, a fronte di una tempistica che non ha rispettato quella (di 90 giorni) dichiarata dall'intermediario. Ne consegue che in riforma, in parte qua, del capo sulle spese, è condannata al pagamento in Controparte_3 favore di delle spese di lite relative alla fase studio e introduttiva dinanzi al Parte_1
Giudice di prime cure, commisurate alla porzione di valore di riferimento, liquidate come in dispositivo.
6. Le spese di lite del giudizio di appello seguono la soccombenza nei rapporti tra e Parte_1
, e sono liquidate come in dispositivo ai sensi dei vigenti D.M., Controparte_4 scaglione di valore di riferimento, parametri minimi e tenuto conto della minima attività processuale espletata dalla società. Sono compensate, vista la soccombenza reciproca, tra e e, tenuto conto dell'andamento processuale e del tipo di doglianza, Parte_1 Controparte_2 tra e Parte_1 Controparte_8
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così dispone:
- in parziale accoglimento dell'appello, condanna al pagamento, in favore di Controparte_2
, della somma pari a € 57,80 a titolo di interessi legali sull'importo di € Parte_1
111,78, oltre ulteriori interessi di legge dalla data della sentenza al saldo effettivo;
- in riforma del capo sulle spese della sentenza di primo grado, condanna al Controparte_3 pagamento, in favore di , delle spese di lite del giudizio di prime cure, Parte_1 liquidate in € 500,00 per compensi oltre spese generali 15%, CAP e IVA come per legge
- condanna al rimborso, in favore di delle spese Parte_1 Controparte_4 di lite, liquidate in € 500,00 per compensi oltre spese generali 15%, CAP e IVA come per legge;
- conferma per il resto la sentenza impugnata.
Pisa, 16 ottobre 2025
Il Giudice
UC RU
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.