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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 06/11/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE VOLONTARIA GIURISDIZIONE R.g. n. 833 / 2025
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. Alessandro Di Giacomo Presidente
Dr. Claudio Cozzella Giudice rel.
Dr.ssa Micol Menconi Giudice all'esito della camera di consiglio telematica del 6/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa congiuntamente iscritta al n. 833 del Ruolo Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 posta in decisione all'udienza del 5/11/2025 e vertente tra
(C.F. , in giudizio con l'avv. LUPACCIOLU Parte_1 C.F._1
SA SI
e
(C.F. , in giudizio con l'avv. LUPACCIOLU CP_1 C.F._2
SA SI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: Separazione consensuale
CONCLUSIONI: nell'interesse delle parti dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio e ribadite con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 5/11/2025.
1 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Olbia in data Parte_1 CP_1
20/10/2023 con regime patrimoniale della separazione dei beni. L'atto è stato iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno 2013, numero 67, parte II, serie A.
Dall'unione tra i coniugi sono nati i figli (24/11/2015) e (24/10/2020). Per_1 Per_2
La casa coniugale è di proprietà di CP_1
In considerazione del fatto che il rapporto coniugale è entrato gradatamente in crisi e che è venuta del tutto meno l'affectio coniugalis, le parti hanno congiuntamente domandato pronunciarsi sentenza di separazione personale.
Già in sede di proposizione del ricorso le parti hanno raggiunto un accordo e formulato conclusioni conformi in ordine alle questioni economiche e di mantenimento dei figli, ribadite con note scritte in sostituzione dell'udienza del 5/11/2025.
La causa è stata istruita esclusivamente con produzioni documentali ed è stata rimessa alla decisione del Collegio.
***
Nel merito, risulta dagli atti la celebrazione del matrimonio, il regime patrimoniale della separazione dei beni, la trascrizione dell'atto di matrimonio nei registri dello stato civile, nonché la circostanza che tra i coniugi già da tempo anteriore alla proposizione della domanda di separazione sia venuta meno l'affectio per incompatibilità di carattere e incomprensioni che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tale circostanza, di per sé stessa ed in difetto di ulteriori elementi di segno contrario, evidenzia che i coniugi si siano tra loro allontanati per l'intollerabilità della convivenza sicché deve pronunciarsi la separazione.
Quanto alle complessive condizioni di separazione, sia patrimoniali che attinenti al mantenimento del figlio, su cui è intervenuto accordo tra le parti, si deve dare atto che tali condizioni siano rispettose sia dell'interesse dei figli, sia dell'interesse dei coniugi separati ad avere una regolazione ragionevole dei reciproci residui rapporti, sicché le stesse devono essere trasfuse in dispositivo con compensazione integrale delle spese di lite.
La sentenza dovrà essere annotata a cura dell'Ufficiale di Stato Civile territorialmente competente nell'atto di matrimonio ai sensi dell'art. 69 d.p.r. 369/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
DICHIARA di omologare la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP_1
2 (matrimonio concordatario celebrato in Olbia, il 20/10/2013, nel registro atti di matrimonio anno
2013, numero 67, parte II, serie A) alle condizioni di seguito indicate:
“
1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La casa coniugale, sita in Olbia (SS) alla Via Geminiani n. 17, di proprietà della moglie, è assegnata alla SI.ra , che vi continuerà a vivere con i figli minori. CP_1
3. I figli, e , sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, Persona_3 Persona_4 con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre.
4. Il padre, SI. potrà tenere con sé i figli a fine settimana alternati. Parte_1
5. Gli assegni familiari percepiti dal marito saranno immediatamente versati alla moglie.
6. Le decisioni di maggiore interesse per i figli (istruzione, educazione, salute) saranno assunte di comune accordo, mentre la potestà genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione sarà esercitata separatamente dal genitore con cui i figli si troveranno.
7. La SI.ra dichiara di non voler più essere garante per i finanziamenti n. 3362100301 CP_1
e n. 26622302, contratti dal SI. . Parte_1
DICHIARA compensate le spese processuali.
ORDINA all'ufficiale di stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza nei registri.
Così deciso in Tempio Pausania, nella Camera di Consiglio telematica del 6/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Claudio Cozzella Dr. Alessandro Di Giacomo
3
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE VOLONTARIA GIURISDIZIONE R.g. n. 833 / 2025
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. Alessandro Di Giacomo Presidente
Dr. Claudio Cozzella Giudice rel.
Dr.ssa Micol Menconi Giudice all'esito della camera di consiglio telematica del 6/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa congiuntamente iscritta al n. 833 del Ruolo Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 posta in decisione all'udienza del 5/11/2025 e vertente tra
(C.F. , in giudizio con l'avv. LUPACCIOLU Parte_1 C.F._1
SA SI
e
(C.F. , in giudizio con l'avv. LUPACCIOLU CP_1 C.F._2
SA SI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: Separazione consensuale
CONCLUSIONI: nell'interesse delle parti dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio e ribadite con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 5/11/2025.
1 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Olbia in data Parte_1 CP_1
20/10/2023 con regime patrimoniale della separazione dei beni. L'atto è stato iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno 2013, numero 67, parte II, serie A.
Dall'unione tra i coniugi sono nati i figli (24/11/2015) e (24/10/2020). Per_1 Per_2
La casa coniugale è di proprietà di CP_1
In considerazione del fatto che il rapporto coniugale è entrato gradatamente in crisi e che è venuta del tutto meno l'affectio coniugalis, le parti hanno congiuntamente domandato pronunciarsi sentenza di separazione personale.
Già in sede di proposizione del ricorso le parti hanno raggiunto un accordo e formulato conclusioni conformi in ordine alle questioni economiche e di mantenimento dei figli, ribadite con note scritte in sostituzione dell'udienza del 5/11/2025.
La causa è stata istruita esclusivamente con produzioni documentali ed è stata rimessa alla decisione del Collegio.
***
Nel merito, risulta dagli atti la celebrazione del matrimonio, il regime patrimoniale della separazione dei beni, la trascrizione dell'atto di matrimonio nei registri dello stato civile, nonché la circostanza che tra i coniugi già da tempo anteriore alla proposizione della domanda di separazione sia venuta meno l'affectio per incompatibilità di carattere e incomprensioni che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tale circostanza, di per sé stessa ed in difetto di ulteriori elementi di segno contrario, evidenzia che i coniugi si siano tra loro allontanati per l'intollerabilità della convivenza sicché deve pronunciarsi la separazione.
Quanto alle complessive condizioni di separazione, sia patrimoniali che attinenti al mantenimento del figlio, su cui è intervenuto accordo tra le parti, si deve dare atto che tali condizioni siano rispettose sia dell'interesse dei figli, sia dell'interesse dei coniugi separati ad avere una regolazione ragionevole dei reciproci residui rapporti, sicché le stesse devono essere trasfuse in dispositivo con compensazione integrale delle spese di lite.
La sentenza dovrà essere annotata a cura dell'Ufficiale di Stato Civile territorialmente competente nell'atto di matrimonio ai sensi dell'art. 69 d.p.r. 369/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
DICHIARA di omologare la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP_1
2 (matrimonio concordatario celebrato in Olbia, il 20/10/2013, nel registro atti di matrimonio anno
2013, numero 67, parte II, serie A) alle condizioni di seguito indicate:
“
1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La casa coniugale, sita in Olbia (SS) alla Via Geminiani n. 17, di proprietà della moglie, è assegnata alla SI.ra , che vi continuerà a vivere con i figli minori. CP_1
3. I figli, e , sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, Persona_3 Persona_4 con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre.
4. Il padre, SI. potrà tenere con sé i figli a fine settimana alternati. Parte_1
5. Gli assegni familiari percepiti dal marito saranno immediatamente versati alla moglie.
6. Le decisioni di maggiore interesse per i figli (istruzione, educazione, salute) saranno assunte di comune accordo, mentre la potestà genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione sarà esercitata separatamente dal genitore con cui i figli si troveranno.
7. La SI.ra dichiara di non voler più essere garante per i finanziamenti n. 3362100301 CP_1
e n. 26622302, contratti dal SI. . Parte_1
DICHIARA compensate le spese processuali.
ORDINA all'ufficiale di stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza nei registri.
Così deciso in Tempio Pausania, nella Camera di Consiglio telematica del 6/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Claudio Cozzella Dr. Alessandro Di Giacomo
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