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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XVI, sentenza 02/02/2026, n. 923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 923 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 923/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 16, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FRANCOLA MAURIZIO ANTONIO PAS, Presidente e Relatore
MOGAVERO NICOLA, Giudice
ARGENTO TEODORO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6576/2020 depositato il 25/11/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1251/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 6 e pubblicata il 15/05/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180004097234 BOLLO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado il contribuente impugnava la cartella di pagamento n°
n. 29520180004097234 2014, avente ad oggetto la somma di € 310,19 pretesa a titolo di Tassa auto dovuta per l'anno 2014, in relazione all'autoveicolo targato Targa_1, domandandone l'annullamento per maturata prescrizione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate opponendosi all'accoglimento del ricorso.
Si costituiva anche Riscossione Sicilia S.p.A. per eccepire l'improcedibilità del ricorso ed il proprio difetto di legittimazione passiva.
Con sentenza n. 1251/2020 pubblicata il 15 maggio 2020 la Commissione Tributaria Provinciale di Messina, sez. 6, accoglieva il ricorso poiché riteneva maturata la prescrizione del preteso tributo.
L'Agenzia delle Entrate proponeva appello.
Nessuna delle altre parti del giudizio si costituiva nonostante la regolare notifica dell'appello.
Nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026 la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per la Sicilia, sez. 16, tratteneva l'appello in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
La notifica della cartella di pagamento in questa sede impugnata è stata, infatti, preceduta dalla notifica dell'avviso di accertamento 14015415 presupposto, perfezionatasi per compiuta giacenza in data 8 settembre
2017, come da documentazione allegata in questa sede ed in primo grado.
E poiché tra la notifica dell'avviso di accertamento citato e la notifica in data 13 aprile 2018 della cartella impugnata non sono decorsi tre anni, deve ritenersi non maturata l'eccepita prescrizione rilevata dal giudice di primo grado.
Inoltre, a fronte della documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate nel corso del giudizio di primo grado, il contribuente non ha dedotto alcunché, non proponendo i motivi aggiunti.
Ed invero, il deposito in giudizio della documentazione afferente alle notificazioni degli atti che si assumeva non essere avvenute legittima il contribuente ad introdurre nel processo nuovi motivi di ricorso, notificando una memoria integrativa dei motivi, come previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24, comma 2 e 3, non potendo la contestazione delle produzioni della controparte avvenire soltanto nell'ambito delle memorie illustrative (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 18877/2020).
Particolarmente significativo al riguardo è il consolidato principio della giurisprudenza di legittimità secondo il quale la proposizione della mera eccezione di inesistenza della notifica non può far ritenere acquisito al
"thema decidendum" l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ravvisandosi una relazione di continenza tra l'inesistenza ed i vizi di nullità di tale procedimento, altrimenti derivandone un'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto. In applicazione di tale principio, la Suprema Corte ha, dunque, confermato l'inammissibilità della deduzione, per la prima volta in appello, di asseriti vizi di nullità della notifica dell'atto presupposto, benché quest'ultimo fosse stato in primo grado prodotto, unitamente al suo avviso di ricevimento pervenuto alla destinataria, dall'Agenzia fiscale a fronte dell'originaria eccezione di sua omessa notifica sollevata dalla ricorrente (Cass., Sez. 5, sent. n. 8398 del 05/04/2013; conf. Cass.,
Sez. 6 - 5, ordinanza n. 5369 del 02/03/2017).
Ed invero, nel processo tributario, caratterizzato dall'introduzione della domanda nella forma della impugnazione dell'atto tributario per vizi formali o sostanziali, l'indagine sul rapporto sostanziale non può che essere limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'Amministrazione che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado, con la conseguenza che, ove il contribuente deduca specifici vizi di invalidità dell'atto impugnato, il Giudice deve attenersi all'esame di essi e non può, "ex officio", annullare il provvedimento impositivo per vizi diversi da quelli dedotti, anche se risultanti dagli stessi elementi acquisiti al giudizio, in quanto tali ulteriori profili di illegittimità debbono ritenersi estranei al "thema controversum", come definito dalle scelte del ricorrente: ne consegue che l'oggetto del giudizio, come circoscritto dai motivi di ricorso, può essere modificato solo nei limiti consentiti dalla disciplina processuale e, cioè, con la presentazione di motivi aggiunti, consentita però, dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ex art. 24, nel solo caso di "deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione" (Cassazione civile sez. trib., 03/07/2023, n.18687;
Cass. Sez. 5, Sentenza n. 19337 del 22/09/2011; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 23326 del 15/10/2013; Cass.,
Sez. V, 2 luglio 2014, n. 15051).
Considerato che, nel caso in esame, il contribuente non ha proposto motivi aggiunti, al giudice tributario era precluso qualsivoglia sindacato d'ufficio sulla rilevanza probatoria della documentazione depositata dal
Concessionario del servizio di riscossione, essendo la decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento, come anche la prescrizione per invalidità della notifica degli atti presupposti, non rilevabile d'ufficio in quanto rimessa alla disponibilità della parte (Cassazione civile sez. trib., 07/07/2017, n.16803;
Sez. 5, Sentenza n. 12442 del 08/06/2011).
L'appello è, dunque, fondato e, per l'effetto, la sentenza impugnata deve essere riformata ed il ricorso di primo grado rigettato.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore dell'Agenzia delle Entrate in € 150,00 oltre oneri accessori per il giudizio di appello ed in € 100,00 oltre oneri accessori per il giudizio di primo grado, mentre vanno integralmente compensate nei rapporti tra il contribuente ed il
Concessionario del servizio di riscossione per il primo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per la Sicilia, sez. 16, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, riforma la sentenza impugnata e rigetta il ricorso di primo grado.
Condanna il contribuente alla rifusione delle spese sostenute dall'Agenzia delle Entrate che liquida in € 150,00 oltre oneri accessori per il giudizio di appello ed in € 100,00 oltre oneri accessori per il giudizio di primo grado, come per legge.
Compensa le spese processuali del primo grado di giudizio nei rapporti tra il contribuente ed il Concessionario del servizio di riscossione.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026
Il Presidente estensore
Dott. Francola Maurizio Antonio Pasquale
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 16, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FRANCOLA MAURIZIO ANTONIO PAS, Presidente e Relatore
MOGAVERO NICOLA, Giudice
ARGENTO TEODORO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6576/2020 depositato il 25/11/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1251/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 6 e pubblicata il 15/05/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180004097234 BOLLO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado il contribuente impugnava la cartella di pagamento n°
n. 29520180004097234 2014, avente ad oggetto la somma di € 310,19 pretesa a titolo di Tassa auto dovuta per l'anno 2014, in relazione all'autoveicolo targato Targa_1, domandandone l'annullamento per maturata prescrizione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate opponendosi all'accoglimento del ricorso.
Si costituiva anche Riscossione Sicilia S.p.A. per eccepire l'improcedibilità del ricorso ed il proprio difetto di legittimazione passiva.
Con sentenza n. 1251/2020 pubblicata il 15 maggio 2020 la Commissione Tributaria Provinciale di Messina, sez. 6, accoglieva il ricorso poiché riteneva maturata la prescrizione del preteso tributo.
L'Agenzia delle Entrate proponeva appello.
Nessuna delle altre parti del giudizio si costituiva nonostante la regolare notifica dell'appello.
Nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026 la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per la Sicilia, sez. 16, tratteneva l'appello in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
La notifica della cartella di pagamento in questa sede impugnata è stata, infatti, preceduta dalla notifica dell'avviso di accertamento 14015415 presupposto, perfezionatasi per compiuta giacenza in data 8 settembre
2017, come da documentazione allegata in questa sede ed in primo grado.
E poiché tra la notifica dell'avviso di accertamento citato e la notifica in data 13 aprile 2018 della cartella impugnata non sono decorsi tre anni, deve ritenersi non maturata l'eccepita prescrizione rilevata dal giudice di primo grado.
Inoltre, a fronte della documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate nel corso del giudizio di primo grado, il contribuente non ha dedotto alcunché, non proponendo i motivi aggiunti.
Ed invero, il deposito in giudizio della documentazione afferente alle notificazioni degli atti che si assumeva non essere avvenute legittima il contribuente ad introdurre nel processo nuovi motivi di ricorso, notificando una memoria integrativa dei motivi, come previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24, comma 2 e 3, non potendo la contestazione delle produzioni della controparte avvenire soltanto nell'ambito delle memorie illustrative (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 18877/2020).
Particolarmente significativo al riguardo è il consolidato principio della giurisprudenza di legittimità secondo il quale la proposizione della mera eccezione di inesistenza della notifica non può far ritenere acquisito al
"thema decidendum" l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ravvisandosi una relazione di continenza tra l'inesistenza ed i vizi di nullità di tale procedimento, altrimenti derivandone un'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto. In applicazione di tale principio, la Suprema Corte ha, dunque, confermato l'inammissibilità della deduzione, per la prima volta in appello, di asseriti vizi di nullità della notifica dell'atto presupposto, benché quest'ultimo fosse stato in primo grado prodotto, unitamente al suo avviso di ricevimento pervenuto alla destinataria, dall'Agenzia fiscale a fronte dell'originaria eccezione di sua omessa notifica sollevata dalla ricorrente (Cass., Sez. 5, sent. n. 8398 del 05/04/2013; conf. Cass.,
Sez. 6 - 5, ordinanza n. 5369 del 02/03/2017).
Ed invero, nel processo tributario, caratterizzato dall'introduzione della domanda nella forma della impugnazione dell'atto tributario per vizi formali o sostanziali, l'indagine sul rapporto sostanziale non può che essere limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'Amministrazione che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado, con la conseguenza che, ove il contribuente deduca specifici vizi di invalidità dell'atto impugnato, il Giudice deve attenersi all'esame di essi e non può, "ex officio", annullare il provvedimento impositivo per vizi diversi da quelli dedotti, anche se risultanti dagli stessi elementi acquisiti al giudizio, in quanto tali ulteriori profili di illegittimità debbono ritenersi estranei al "thema controversum", come definito dalle scelte del ricorrente: ne consegue che l'oggetto del giudizio, come circoscritto dai motivi di ricorso, può essere modificato solo nei limiti consentiti dalla disciplina processuale e, cioè, con la presentazione di motivi aggiunti, consentita però, dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ex art. 24, nel solo caso di "deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione" (Cassazione civile sez. trib., 03/07/2023, n.18687;
Cass. Sez. 5, Sentenza n. 19337 del 22/09/2011; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 23326 del 15/10/2013; Cass.,
Sez. V, 2 luglio 2014, n. 15051).
Considerato che, nel caso in esame, il contribuente non ha proposto motivi aggiunti, al giudice tributario era precluso qualsivoglia sindacato d'ufficio sulla rilevanza probatoria della documentazione depositata dal
Concessionario del servizio di riscossione, essendo la decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento, come anche la prescrizione per invalidità della notifica degli atti presupposti, non rilevabile d'ufficio in quanto rimessa alla disponibilità della parte (Cassazione civile sez. trib., 07/07/2017, n.16803;
Sez. 5, Sentenza n. 12442 del 08/06/2011).
L'appello è, dunque, fondato e, per l'effetto, la sentenza impugnata deve essere riformata ed il ricorso di primo grado rigettato.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore dell'Agenzia delle Entrate in € 150,00 oltre oneri accessori per il giudizio di appello ed in € 100,00 oltre oneri accessori per il giudizio di primo grado, mentre vanno integralmente compensate nei rapporti tra il contribuente ed il
Concessionario del servizio di riscossione per il primo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per la Sicilia, sez. 16, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, riforma la sentenza impugnata e rigetta il ricorso di primo grado.
Condanna il contribuente alla rifusione delle spese sostenute dall'Agenzia delle Entrate che liquida in € 150,00 oltre oneri accessori per il giudizio di appello ed in € 100,00 oltre oneri accessori per il giudizio di primo grado, come per legge.
Compensa le spese processuali del primo grado di giudizio nei rapporti tra il contribuente ed il Concessionario del servizio di riscossione.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026
Il Presidente estensore
Dott. Francola Maurizio Antonio Pasquale