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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 739/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
DA SC, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6365/2024 depositato il 23/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0342024902215156000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0342024902215156000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0342024902215156000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140016597491000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140028992169000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140028992169000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo RG 6365/2024 la signora Ricorrente_1 rappresentata e difesa dall'avvocato Difensore_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio, impugna e contesta l'intimazione di pagamento n. 03420249002215156000 notificatagli a mezzo del servizio postale dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione in data 25/05/2024 con la quale la Regione Calabria chiede il pagamento della somma di Euro
752,45 per omesso pagamento della tassa automobilistica in relazione alle seguenti cartelle:
1. Cartella esattoriale n. 03420140016597491000 pari ad Euro 261,54 asseritamente notificata in data
22/12/2014 relativa al presunto mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2008;
2. Cartella esattoriale n. 03420140028992169000 pari ad € 490,91 asseritamente notificata in data
22/12/2014, relativa al presunto mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2009 e 2010.
Parte ricorrente eccepisce la nullità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti presupposti, nonché
l'avvenuta prescrizione dell'obbligazione richiesta, concludendo per l'accoglimento del ricorso e la relativa condanna alle spese della parte convenuta.
In data 27/9/2024 si costituisce l'Agenzia delle Entrate Riscossione previo deposito di proprie controdeduzioni telematiche nelle quali in via preliminare eccepisce la carenza di legittimazione passiva in merito all'obbligazione richiesta e nel merito, evidenzia che le cartelle sottese all'intimazione impugnate sono state ritualmente notificate e sono divenute definitive per mancata impugnazione delle stesse, chiedendo pertanto il rigetto del ricorso con la contestuale condanna alle spese di giudizio della parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso è infondato e per gli effetti deve essere rigettato. Per quanto attiene l'eccezione circa la mancata notifica delle cartelle prodromiche all'intimazione impugnata sollevata dalla parte ricorrente, la Corte osserva che le stesse sono state ritualmente notificate con le modalità e nei termini prescrizionali sanciti dalla normativa di specie, tenuto anche conto della normativa emergenziale COVID19, per cui nessuna prescrizione o decadenza risulta maturata. Infatti dalla stessa documentazione allegata alle controdeduzioni presentate dall'Agenzia Entrate Riscossione si evincono chiaramente le notifiche delle cartelle sottese all'intimazione e non impugnate dal ricorrente nei termini statuiti dalla normativa di specie, che a sua volta le ha rese inoppugnabili, poiché le stesse in mancanza di opposizione sono divenute definitive. Infatti per giurisprudenza ormai consolidata, nel caso in cui l'atto prodromico posto a fondamento della pretesa tributaria sia stato notificato, la mancata impugnazione dello stesso nei termini di legge, preclude ogni possibilità di contestazione del debito fiscale, determinandone la definitività (Cfr. Cass. n. 32857/19; n. 20735/19; n.
29978/18).
Pertanto l'atto successivo nella specie la cartella di pagamento emesso in seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integra un nuovo e autonomo atto impositivo con la conseguenza che, in base all'articolo 19 comma 3 del Dlgs n. 546/1992, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito (Cfr. Cass. n.
3005/2020).
Alla luce delle argomentazioni svolte ed assorbiti gli altri motivi questo Organo giudicante ritiene il ricorso non meritevole di accoglimento. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e per gli effetti conferma l'atto impugnato. Condanna inoltre parte ricorrente alla refusione delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione che liquida in Euro 450,00 oltre Iva e Cpa come per legge con distrazione ove richiesta.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
DA SC, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6365/2024 depositato il 23/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0342024902215156000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0342024902215156000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0342024902215156000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140016597491000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140028992169000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140028992169000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo RG 6365/2024 la signora Ricorrente_1 rappresentata e difesa dall'avvocato Difensore_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio, impugna e contesta l'intimazione di pagamento n. 03420249002215156000 notificatagli a mezzo del servizio postale dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione in data 25/05/2024 con la quale la Regione Calabria chiede il pagamento della somma di Euro
752,45 per omesso pagamento della tassa automobilistica in relazione alle seguenti cartelle:
1. Cartella esattoriale n. 03420140016597491000 pari ad Euro 261,54 asseritamente notificata in data
22/12/2014 relativa al presunto mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2008;
2. Cartella esattoriale n. 03420140028992169000 pari ad € 490,91 asseritamente notificata in data
22/12/2014, relativa al presunto mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2009 e 2010.
Parte ricorrente eccepisce la nullità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti presupposti, nonché
l'avvenuta prescrizione dell'obbligazione richiesta, concludendo per l'accoglimento del ricorso e la relativa condanna alle spese della parte convenuta.
In data 27/9/2024 si costituisce l'Agenzia delle Entrate Riscossione previo deposito di proprie controdeduzioni telematiche nelle quali in via preliminare eccepisce la carenza di legittimazione passiva in merito all'obbligazione richiesta e nel merito, evidenzia che le cartelle sottese all'intimazione impugnate sono state ritualmente notificate e sono divenute definitive per mancata impugnazione delle stesse, chiedendo pertanto il rigetto del ricorso con la contestuale condanna alle spese di giudizio della parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso è infondato e per gli effetti deve essere rigettato. Per quanto attiene l'eccezione circa la mancata notifica delle cartelle prodromiche all'intimazione impugnata sollevata dalla parte ricorrente, la Corte osserva che le stesse sono state ritualmente notificate con le modalità e nei termini prescrizionali sanciti dalla normativa di specie, tenuto anche conto della normativa emergenziale COVID19, per cui nessuna prescrizione o decadenza risulta maturata. Infatti dalla stessa documentazione allegata alle controdeduzioni presentate dall'Agenzia Entrate Riscossione si evincono chiaramente le notifiche delle cartelle sottese all'intimazione e non impugnate dal ricorrente nei termini statuiti dalla normativa di specie, che a sua volta le ha rese inoppugnabili, poiché le stesse in mancanza di opposizione sono divenute definitive. Infatti per giurisprudenza ormai consolidata, nel caso in cui l'atto prodromico posto a fondamento della pretesa tributaria sia stato notificato, la mancata impugnazione dello stesso nei termini di legge, preclude ogni possibilità di contestazione del debito fiscale, determinandone la definitività (Cfr. Cass. n. 32857/19; n. 20735/19; n.
29978/18).
Pertanto l'atto successivo nella specie la cartella di pagamento emesso in seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integra un nuovo e autonomo atto impositivo con la conseguenza che, in base all'articolo 19 comma 3 del Dlgs n. 546/1992, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito (Cfr. Cass. n.
3005/2020).
Alla luce delle argomentazioni svolte ed assorbiti gli altri motivi questo Organo giudicante ritiene il ricorso non meritevole di accoglimento. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e per gli effetti conferma l'atto impugnato. Condanna inoltre parte ricorrente alla refusione delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione che liquida in Euro 450,00 oltre Iva e Cpa come per legge con distrazione ove richiesta.