Articolo 21 della Legge 25 febbraio 2008, n. 34
Articolo 20Articolo 22
Versione
21 marzo 2008
Art. 21. (Delega al Governo per introdurre disposizioni correttive
al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante attuazione
delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE, 2003/108/CE,
relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose
nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche,
nonche' allo smaltimento dei rifiuti) 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo e' delegato ad adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e con la procedura indicata all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 , recante attuazione delle direttive 2002/95/CE , 2002/96/CE e 2003/108/CE , relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonche' allo smaltimento dei rifiuti, al fine di correggere le disposizioni oggetto di procedura d'infrazione e per modificare o abrogare le disposizioni comunque in contrasto con gli obblighi comunitari, nonche' per apportare le modifiche necessarie per consentire un piu' efficace funzionamento dei sistemi collettivi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, in modo da adeguarli ai principi della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 .
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Entrata in vigore il 21 marzo 2008