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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 18/11/2025, n. 1004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1004 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 166/2025
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Famiglia e Minorenni
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Carmela Mascarello Presidente rel.
Dott.ssa Roberta Collidà Consigliere
Dott.ssa Valentina Caratto Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. R.G. 166/2025
promossa in sede di appello da
, Parte_1 nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Torino, Corso Francia n. 266, presso lo studio dell'Avv. Williams Zaina Pipitone che la rappresenta e difende per procura in atti,
Appellante
contro
Controparte_1 nata a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Torino, Corso Francia n. 75, presso lo studio degli Avv.ti Simona Crosetto e Silvia Garetto che lo rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente tra loro, per procura in atti,
Appellato
1 avverso
la sentenza del Tribunale Ordinario di Torino, Settima Sezione Civile, n. 8/2025, pubblicata il 02/01/2025, resa con decisione per la modifica delle condizioni di divorzio in data 08/11/2024 nel procedimento iscritto in primo grado al n. R.G. 19033 /2023
Con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, in persona del Sostituto Dott.ssa Marta Lombardi che ha espresso parere sfavorevole all'accoglimento dell'impugnazioni.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante,
“Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, In via di urgenza ed inaudita altera parte Sospendere l'efficacia esecutiva della decisione impugnata in punto ordine di rilascio della casa coniugale al 03 marzo 2025 In via istruttoria Disporsi nuovo accertamento peritale in ordine ai rapporti madre figlia, contesto paterno e materno, al fine di determinare nuove modalità di visita ed eventuale collocazione, al fine di preservare alle figlie entrambe le figure genitoriali Nel merito In parziale riforma dell'impugnata sentenza n. n. 8/25 resa dal Tribunale di Torino in data 8 novembre 2024, pubblicata in data 02 gennaio 2025 e notrificata in data 14 gennaio 2025 nella causa RG 19033/2023 Affida le figlie minori e in regime ordinario condiviso con Per_1 Per_2 collocazione prevalente, se ritenute confermate e persistenti le condizioni, presso il padre statuendo le condizioni di visita con la madre in modalità tali da preservare e garantire alle figlie il rapporto con la medesima;
Disporre che le minori abitino con il padre nella casa di quest'ultimo ovvero presso l'abitazione dei nonni paterni, revocare l'assegnazione della casa coniugale sita in Torino Via delle Pervinche n. 40 effettuata dal Tribunale in favore del sig.
[...] determinando la persistenza ivi della propria residenza in favore della CP_1 sig.ra . Pt_1
Dispone che la sig.ra corrisponda al sig. per il mantenimento delle Pt_1 CP_1 figlie l'assegno periodico di € 100,00 (50,00 euro a figlia) annualmente rivalutabile, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, richiamandosi al riguardo il protocollo d'intesa del 15.03.2016 tra Tribunale Ordinario e Ordine degli Avvocati di Torino;
Compensare tra le parti le spese del giudizio di entrambi i gradi”.
Per l'appellato,
2 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, In via preliminare e d'urgenza
- Rigettare la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione impugnata in punto ordine di rilascio della casa coniugale perché inammissibile ed infondata per tutti i motivi dedotti in atti, confermando il provvedimento del 28/7/2025 In via istruttoria
- Respingere le istanze tutte formulate per inammissibilità e infondatezza per tutti i motivi dedotti in atti Nel merito in via principale:
- Rigettare l'appello avverso la sentenza n. 8/2025 proposto dalla sig.ra e tutte Pt_1 le domande di riforma ivi formulate perché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in atti e per l'effetto
- Confermare la sentenza n. 8/2025 emessa dal Tribunale di Torino, in data 02/01/2025, ove ritenuto, con specificazione della decorrenza dell'assegno di mantenimento delle minori da versarsi in favore del sig. . CP_1
*** In ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e, ove ritenuti sussistenti i presupposti, con condanna ex art. 96 c.p.c. della parte ricorrente.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 3411 del 01/09/2023, il Tribunale di Torino pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori CP_1
e , disponendo l'affidamento condiviso delle figlie minori
[...] Parte_1
( N. 2009) e ( n. 2013), con residenza e dimora abituale presso la Per_1 Per_2 madre;
la previsione di un regime di visita per il padre;
l'assegnazione della casa familiare alla madre;
la previsione di un contributo mensile al mantenimento dei figli a carico del padre pari a complessivi euro 600 oltre il 70% delle spese straordinarie. Con ricorso in data 06/11/2023, il signor adiva il Tribunale di Torino per CP_1 la modifica delle condizioni di divorzio, chiedendo che fosse disposto l'affidamento esclusivo rafforzato delle figlie a suo favore, con assegnazione a sè della casa coniugale, quale genitore collocatario delle minori con la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della resistente. Chiedeva inoltre che venisse disposto, in suo favore, sia il contributo per il mantenimento delle figlie quantificato nell'importo di euro 300,00 per ciascuna figlia oltre al 50% delle spese straordinarie, sia il percepimento integrale dell'Assegno Unico. Il G.I., provvedendo inaudita altera parte, con ordinanza del 06/11/2023 disponeva in via immediata il collocamento delle figlie minori e presso il padre, Per_1 Per_3 revocava il contributo paterno al mantenimento delle figlie disponendo, inoltre, che provvisoriamente le spese straordinarie fossero suddivise tra le parti al 50% per
3 ciascuna;
disponeva l'acquisizione degli atti del procedimento pendente presso il
Tribunale per i Minorenni aperto a tutela delle minori. Parte resistente si costituiva in giudizio contestando le allegazioni avversarie e chiedendo di ripristinare le condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento relative alle minori, così come stabilite dalla sentenza di divorzio. Il G.I. nominava CTU la dott. e all'udienza del 12/09/2024, Persona_4 esaurita l'istruttoria e precisate le conclusioni, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il Tribunale di Torino con la sentenza ora impugnata, pubblicata il 2 gennaio 2025, in modifica delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio così statuiva:
“affida le figlie minori e in via esclusiva rafforzata al padre, sig. Per_1 Per_2 [...]
con collocazione e residenza prevalente presso il padre;
CP_1 assegna la casa coniugale sita in Torino, Via delle Pervinche n. 40, e gli arredi che la compongono al padre, sig. , assegnando il termine di giorni 60 dalla CP_1 pubblicazione della presente sentenza alla resistente, sig.ra , per allontanarsi Pt_1 dalla casa coniugale e reperire una diversa soluzione abitativa. revoca a far data dal deposito del ricorso (novembre 2023) l'obbligo per il sig.
[...] di contribuire al mantenimento delle figlie minori e . CP_1 Per_1 Per_2
dispone che la sig.ra incontri le minori e nei giorni di Pt_1 Per_1 Per_2 martedì e giovedì dalle 16.30 e sino alle 18.30, presso il domicilio della sig.ra , Pt_1 alla presenza di un educatore.
dispone che per i periodi di vacanza scolastica delle minori che le stesse trascorrano almeno due settimane consecutive con i nonni paterni e tre settimane, di cui due consecutive ed una disgiunta, con il padre.
dispone che le minori e incontrino i nonni materni alla presenza di Per_1 Per_2 un educatore;
dispone che la sig.ra corrisponda al sig. per il mantenimento delle Pt_1 CP_1 figlie l'assegno periodico di € 400,00 (200,00 euro a figlia) annualmente rivalutabile, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, richiamandosi al riguardo il protocollo d'intesa del 15.03.2016 tra Tribunale Ordinario e Ordine degli Avvocati di Torino;
dispone la prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte dei Servizi Sociali e
attraverso tutti gli interventi ritenuti necessari, in Controparte_2 particolare anche rispetto all'attivazione, nel contesto materno, di un'educativa domiciliare allorquando la madre incontra le figlie, sia per il monitoraggio della gestione delle minori, che per il sostegno educativo e genitoriale alla madre, nonché per l'avvio di un percorso, seppur per diversi bisogni di trattamento, di tipo psicoterapeutico per entrambe le minori. dichiara tenuta e condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute Parte_1 da che liquida in complessivi € 3.875,00 oltre esborsi, spese Controparte_1 generali al 15%, IVA e CPA come per legge. pone definitivamente a carico delle parti in solido tra loro le spese di CTU, che vengono liquidate con separato decreto.”.
4 Il Giudice di prime cure con la predetta sentenza riteneva accoglibile la domanda del signor di affidamento esclusivo rafforzato delle minori e CP_1 Per_1
allo stesso sulla scorta delle considerazioni sviluppate dalla CTU e condivise Per_2 anche dal CTP del ricorrente, che ravvisavano la sussistenza dei presupposti per il suddetto affidamento a causa della non adeguata consapevolezza della madre rispetto alle necessità delle minori, alle loro fragilità ed ai loro bisogni . Per contro il signor appariva maggiormente in grado di comprendere le necessità delle figlie CP_1
e, pertanto, l'affidamento esclusivo rafforzato in capo al medesimo risultava la forma maggiormente aderente alle esigenze ed ai bisogni delle minori stesse. Osservava inoltre che la signora non aveva prodotto la documentazione Pt_1 richiesta dall'art 473 bis 12 terzo comma c.p.c e che non si era opposta alla richiesta di contributo al mantenimento avanzata dal signor . CP_1
Avverso la suddetta sentenza del Tribunale di Torino, la signora ha Parte_1 proposto tempestiva impugnazione con ricorso in appello depositato il 13/02/2025 deducendo con riferimento alla collocazione delle figlie e al regime di visita : che essa aveva prontamente collaborato con il signor ed i Servizi sia CP_1 nell'attivarsi a presentare denuncia all'Autorità penale (per i comportamenti violenti ed inappropriati tenuti dal fidanzato della figlia nei confronti Controparte_3 della figlia , da lei appresi solo nella mattina del 27 ottobre 2023); Per_1 che aveva immediatamente acconsentito alla collocazione di entrambe le figlie presso il padre;
che, nel contesto descritto, la decisione assunta dal Tribunale di collocazione presso il padre veniva accettata in quanto strumentale al recupero del benessere psicofisico delle minori;
insisteva per la modifica del regime di affido e per la rideterminazione delle modalità di visita con le figlie in quanto vi era il concreto rischio di emarginazione della figura materna da parte dell'altro genitore e di allontanamento della propria immagine dalle minori stesse.
Con il secondo motivo di appello, la signora chiedeva l'assegnazione della casa Pt_1 coniugale e la sospensione temporanea dell'ordine di rilascio deducendo: che il signor oramai da otto anni aveva costituito un nuovo nucleo
CP_1 familiare con l'attuale compagna, unitamente alla quale aveva ristrutturato la nuova abitazione;
che, quindi, il aveva una propria stabile abitazione ove da oltre un anno e
CP_1 mezzo accoglieva le proprie figlie;
inoltre il aveva utilizzato l'abitazione
CP_1 dei propri genitori quale collocazione temporanea per le minori in quanto alloggio adiacente all'ex abitazione coniugale e collocato nella zona frequentata dalle minori già in precedenza;
che sin dalla separazione avvenuta quasi otto anni addietro, il sig. non
CP_1 aveva più vissuto nella casa coniugale e neppure nel quartiere ove la medesima è posta (quartiere Le Vallette), migrando con la nuova compagna verso la nuova
5 abitazione sita in zona Persona_5 che, di contro, essa appellante, era priva di lavoro e di altra collocazione possibile ed inoltre, benchè comproprietaria dell'ex abitazione coniugale, si sarebbe trovata nella necessità di reperire altra sistemazione abitativa, eventualmente anche in un altro quartiere con conseguente pregiudizio per le frequentazioni con le proprie figlie. Chiedeva , pertanto, che le figlie fossero collocate presso il padre nell'abitazione ove egli viveva con la propria compagna o, nell'eventualità e come dallo stesso richiesto, in fase provvisoria, presso i nonni paterni in Via delle Pervinche n. 43.
Riguardo al terzo motivo di appello, concernente l'onere di mantenimento delle figlie e l'assegno unico, la signora deduceva : Pt_1
- che essa era priva di occupazione e di reddito e che era impossibilitata a versare in atti le dichiarazioni reddituali che non presentava non percependo alcun reddito;
-che essa non aveva la proprietà di ulteriori immobili oltre al 50% dell'ex casa coniugale;
-che nei propri estratti di conto corrente non risultava altra entrata ad eccezione dell'assegno di mantenimento versatogli dal coniuge per sé e per le figlie, e dell'assegno unico. Con il quarto motivo, relativo alle spese di lite, l'appellante deduceva che l'azione processuale proposta mirava alla ricerca della miglior soluzione per le figlie, sicché non poteva ritenersi la soccombenza della medesima. Rassegnava le conclusioni definitive come soprariportate. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 29/07/2025 si costituiva in giudizio l'appellato deducendo: Controparte_1
1) che , dopo l'udienza del 23 luglio 2025, la Corte d'Appello aveva rigettato l'istanza di sospensiva proposta dalla signora ( cfr. ord. Corte d'Appello Pt_1
Torino 23/07/25 depositata il 28/07/25);
2) che in data 14 luglio 2025 era stata pubblicata la sentenza n. 617-2025 emessa il 4 luglio 2025 dalla Corte d'Appello di Torino con la quale era stato deciso il giudizio di appello contro la sentenza n. 3411-23 del Tribunale di Torino che aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
3) che la Corte D'Appello con la predetta sentenza rigettava l'appello principale e accoglieva l'appello incidentale proposto dallo stesso signor CP_4 disponendo: 1) l'affido delle due minori e in via esclusiva Per_1 Per_2 rafforzata al padre signor con collocazione e residenza Controparte_1 prevalente presso lo stesso;
l'assegnazione a quest'ultimo della casa coniugale sita in Torino via delle Pervinche 40 con gli arredi che la componevano;
4) revocava a far data dal novembre 2023 l'obbligo per il signor di CP_1 versare il contributo al mantenimento delle figlie .
5) disponeva che la madre potesse incontrare le figlie minori nei giorni di martedì
e di giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30 presso il proprio domicilio alla presenza di un educatore. 6) Disponeva l'obbligo per la madre di corrispondere al padre per il
6 mantenimento delle due minori un assegno periodico di euro 400 ( 200 per figlia) oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo di Torino. 7) Attribuiva al padre in via esclusiva l'assegno unico per le minori. Ferma nel resto la sentenza appellata. Condannava parte appellante al pagamento delle spese di lite e del doppio contributo. L'appellato signor evidenziava le gravi carenze genitoriali della signora CP_1
come era già stato riconosciuto dalla CTU e dalla stessa sentenza della Corte Pt_1
d'Appello. Assumeva che non vi era alcuna necessità di un supplemento della recente indagine peritale, anche in considerazione della prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte dei Servizi Sociali e NPI
/Psicologia e dell'attivazione nel contesto materno di un'educativa domiciliare, sia per il monitoraggio della gestione delle minori, che per il sostegno educativo e genitoriale alla madre oltre che all'avvio di un percorso di tipo psicoterapeutico per entrambe le minori. Ricordava che l'assegnazione della casa coniugale era intrinsecamente legata alla collocazione delle figlie minori;
precisava che la figlia da settembre 2025 Per_2 avrebbe frequentato la seconda media presso il plesso scolastico Padre Gemelli, ubicato in via Foglizzo 15 (zona Lucento-Vallette, precisa), a pochi minuti dall'abitazione coniugale. Aggiungeva che la signora ben avrebbe potuto Pt_1 trovare idonea soluzione abitativa presso i suoi genitori, che peraltro abitavano sempre in zona (corso Cincinnato) oppure presso il suo attuale compagno anch'egli residente in zona. Affermava che la signora aveva ammesso nel corso di tutti i giudizi di Pt_1 svolgere attività di parrucchiera non regolarizzata, così come peraltro confermato dalla recente sentenza 617/2025, e la sua situazione economico-patrimoniale era di gran lunga migliore da quella che la stessa vorrebbe far credere. Segnalava inoltre che la signora svolgeva giornalmente numerosi lavori a domicilio (di Pt_1 parrucchiera e di pulizie e, a quanto consta all'esponente, anche di badante) che la trattenevano fuori casa per l'intera giornata, tanto che la stessa non riusciva ad occuparsi personalmente delle bambine, venendo quotidianamente aiutata in tali incombenze dai suoi genitori. Sottolineava che la signora nel corso di tutti i Pt_1 giudizi, non aveva mai provveduto a depositare gli ISEE così come i buoni postali così impedendo una piena valutazione della sua reale capacità reddituale. Aggiungeva che la signora non stava neppure pagando le spese condominiali Pt_1 le quali andavano così a gravare ancora una volta su di lui. Concludeva anche per la conferma della condanna della signora al pagamento Pt_1 delle spese di lite in quanto le gravi condotte poste in essere dalla stessa signora
(commissive ed omissive) giustificavano la richiesta in via d'urgenza di un Pt_1 provvedimento di modifica delle condizioni di affidamento delle minori, così da garantire l'incolumità non solo della figlia , purtroppo già vittima di violenza Per_1 sessuale e di maltrattamenti da parte di terzi scellerati soggetti, ma anche al fine di scongiurare di esporre a situazioni, anche solo potenzialmente, pericolose la piccola
. Per_2
Infatti pareva evidente l'assoluta oltre che ingiustificabile leggerezza del
7 comportamento tenuto dalla signora che, non solo, aveva avvallato la Pt_1 relazione tra la propria figlia di tredici anni e il sig. di Controparte_3 venticinque anni, ma ha addirittura arbitrariamente acconsentito al “ragazzo” della figlia di fermarsi a dormire con , in allora solo tredicenne, presso la casa Per_1 coniugale a lei assegnata quale collocataria delle minori. Peraltro risultava pacifica la gravità dei fatti avvenuti ai danni della piccola Per_1 che si era trovata ad affrontare reiterati episodi di violenza fisica, sessuale e maltrattamenti, senza tutela alcuna da parte della madre che, in maniera davvero incredibile e preoccupante, non si era resa conto della pericolosità di lasciare che una bambina di tredici anni frequentasse un uomo di 12 anni più grande, autorizzandoli a dormire insieme in casa con la porta chiusa della camera da letto. Concludeva richiamando le conclusioni in atti. All'udienza del 19 settembre 2025 la causa veniva trattenuta a decisione sulle conclusioni rassegnate dai difensori delle parti.
***
L'appello ha per oggetto la sentenza di modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio adottata dal Tribunale di Torino ed emessa in data 8 novembre 2024 con pubblicazione il 2 gennaio 2025. La prima domanda dell'appellante di ritorno all'affidamento condiviso delle figlie minori e di rideterminazione delle modalità di visita con le figlie non può essere accolta. La signora infatti ha denotato gravi carenze genitoriali che si sono tradotte in Pt_1 un deficit di protezione nei riguardi delle figlie minori inizialmente collocate presso di lei. Essa infatti a partire da maggio 2023 consentiva al fidanzato CP_3
della figlia minore , all'epoca tredicenne, di dormire con
[...] Per_1 Per_1 presso la casa ex coniugale assegnata alla madre. In sostanza la signora non si avvedeva dei pericoli ai quali era esposta la figlia fino a quando in data 27 ottobre 2023 il signor non apprendeva dalla figlia di essere stata vittima CP_1 Per_1 di violenza sessuale e di maltrattamenti da parte dell'ex fidanzato, CP_3
fatti avvenuti all'interno della casa ex coniugale.
[...]
E' evidente che , pur essendo ancora pendente il procedimento penale a carico di a seguito di denuncia querela presentata dal padre e anche dalla Controparte_3 madre della minore , sussiste un evidente incapacità genitoriale della signora Per_1
sia nella capacità riflessiva cioè nel saper mentalizzare gli eventi che Pt_1 potrebbero accadere e i pericoli ai quali la figlia veniva esposta sia nella capacità protettiva considerato che ella non adottava adeguate forme di avvertimento e di tutela a favore della figlia favorendo al contrario il pernottare del fidanzato con la figlia. Non vi è quindi motivo per ritornare ad un regime di affidamento condiviso delle due figlie minori in quanto tale regime , ove disposto, potrebbe nuovamente compromettere la tutela e il normale e armonico sviluppo delle due figlie minori. Sussistono poi nel caso concreto tutte le condizioni stabilite dalla giurisprudenza ( cfr. ex multis Cass. 1 agosto 2023 n. 23333) per derogare alla regola generale
8 dell'affidamento condiviso dei figli e cioè la palese inidoneità educativa ovvero manifesta carenza genitoriale della madre alla quale si contrappone la valutazione in positivo , secondo le conclusioni della CTU, che appaiono pienamente condivisibili, dell'idoneità del padre al quale è stato attribuito dalla sentenza impugnata l'affido esclusivo rafforzato. Anche le attuali modalità di visita madre-figlie disposte ( due pomeriggi per due ore a casa della madre alla presenza di un educatore) debbono essere confermate in quanto la presenza dell'educatore , al momento, agevola la ripresa e la ricostruzione del rapporto madre-figlie. Né la parte appellante ha dedotto specifici episodi dai quali possa desumersi un rischio di emarginazione o di espulsione della figura materna da parte delle figlie minori. Con il secondo motivo la parte appellante ha insistito per l'assegnazione della casa coniugale. E' pacifico secondo la giurisprudenza che la casa familiare debba esser assegnata al genitore collocatario dei minori nell'ottica di garantire a questi ultimi una continuità di abitazione domestica. Nel caso di specie le minori , che hanno sempre vissuto con la madre nella casa familiare sita in Torino via Delle Pervinche 40 , hanno dovuto interrompere tale convivenza per i gravi fatti occorsi nell'ottobre 2023 di cui si è sopra detto e solo temporaneamente le minori sono state collocate presso l'abitazione del padre e della nuova compagna di quest'ultimo in via Madama Cristina in Torino.Le bambine hanno anche usufruito per brevi periodi dell'ospitalità dei nonni paterni che dispongono di un'abitazione nei pressi della ex casa coniugale. Tuttavia – rileva la Corte- si tratta sempre di collocazioni temporanee e necessitate dall'urgenza di allontanare le minori dalla madre. Inoltre le minori hanno frequentato le scuole nella zona ove è sita l'abitazione ex familiare e lì mantengono il centro dei loro interessi scolastici e amicali. Pertanto , nell'interesse superiore delle minori, si ritiene necessario confermare l'assegnazione della casa ex familiare al padre signor in quanto Controparte_1 affidatario esclusivo e collocatario delle minori onde garantire a queste ultime un'abitazione continuativa nel tempo nel quartiere dove hanno da sempre vissuto. A fronte di tale superiore esigenza delle figlie minori, l'interesse della madre a mantenere l'abitazione nella casa ex coniugale appare recessivo. Pertanto il motivo di appello deve essere rigettato. Parimenti deve essere rigettato il motivo relativo alla rideterminazione del contributo al mantenimento per le figlie da 200 euro al mese per ciascuna a 50 euro al mese per ciascuna. Risulta infatti che la signora svolga attività di parrucchiera non regolarizzata . Pt_1
Il signor percepisce una retribuzione da lavoro con contratto CP_1 indeterminato pari a 1600 euro mensili oltre a 900 euro di pensione di invalidità per un infortunio. La cifra stabilita per entrambe le minori dalla sentenza di primo grado non è elevata ( 200 euro al mese per ciascuna figlia oltre al 50% spese straordinarie) in rapporto alla
9 capacità lavorativa della signora , che essendo non regolarizzata, rimane Pt_1 comunque difficilmente sondabile quanto ai redditi che può percepire. Occorre poi tenere in conto che la signora ha a suo carico anche la rata di Pt_1 mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare pari a 200 euro al mese circa. In tale situazione in cui l'intera attività lavorativa della signora viene svolta in Pt_1 maniera non regolarizzata , ritiene la Corte che debba essere confermato l'importo di euro 400 al mese ( 200 per ciascuna figlia) oltre al 50% delle spese straordinarie concordate e documentate con decorrenza da novembre 2023. Sussistono invece fondati motivi per ripartire a metà l'assegno unico tra i due genitori in quanto entrambi sopportano il carico economico per il sostentamento delle due figlie. Le spese di primo grado correttamente sono state poste a carico della signora Pt_1 che con il suo comportamento ha dato origine alla causa di modifica delle condizioni di divorzio . Anche le spese del presente grado seguono la soccombenza prevalente e sono a carico di parte , previa compensazione per un quarto, come in Parte_1 motivazione determinate secondo parametri minimi della tariffa forense considerata la semplicità delle difese svolte. Non si ravvisano i presupposti per la responsabilità aggravata a carico di parte appellante, vittoriosa seppure in minima parte.
p.q.m.
La Corte d'Appello, Sezione Minorenni e Famiglia, accoglie in parte l'appello proposto da e per l'effetto , confermato il Parte_1 resto, in parziale riforma, dispone che l'assegno unico sia ripartito a metà tra e Controparte_1 [...]
. Pt_1
Condanna al pagamento a favore di dei tre quarti Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite, compensato il residuo quarto, spese che liquida per l'intero in euro 1029 per la fase di studio ,euro 709 per la fase introduttiva ,euro 1735 per la fase decisionale e così per complessivi euro 3473 di cui i tre quarti pari a euro 2.604,75 oltre rimborso forfettario , iva e cpa debbono essere corrisposti da parte della signora al signor . Parte_1 Controparte_1
Così deciso nella Camera di Consiglio in Torino il 5 novembre 2025 Si comunichi Il Presidente est. Carmela Mascarello
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Famiglia e Minorenni
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Carmela Mascarello Presidente rel.
Dott.ssa Roberta Collidà Consigliere
Dott.ssa Valentina Caratto Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. R.G. 166/2025
promossa in sede di appello da
, Parte_1 nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Torino, Corso Francia n. 266, presso lo studio dell'Avv. Williams Zaina Pipitone che la rappresenta e difende per procura in atti,
Appellante
contro
Controparte_1 nata a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Torino, Corso Francia n. 75, presso lo studio degli Avv.ti Simona Crosetto e Silvia Garetto che lo rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente tra loro, per procura in atti,
Appellato
1 avverso
la sentenza del Tribunale Ordinario di Torino, Settima Sezione Civile, n. 8/2025, pubblicata il 02/01/2025, resa con decisione per la modifica delle condizioni di divorzio in data 08/11/2024 nel procedimento iscritto in primo grado al n. R.G. 19033 /2023
Con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, in persona del Sostituto Dott.ssa Marta Lombardi che ha espresso parere sfavorevole all'accoglimento dell'impugnazioni.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante,
“Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, In via di urgenza ed inaudita altera parte Sospendere l'efficacia esecutiva della decisione impugnata in punto ordine di rilascio della casa coniugale al 03 marzo 2025 In via istruttoria Disporsi nuovo accertamento peritale in ordine ai rapporti madre figlia, contesto paterno e materno, al fine di determinare nuove modalità di visita ed eventuale collocazione, al fine di preservare alle figlie entrambe le figure genitoriali Nel merito In parziale riforma dell'impugnata sentenza n. n. 8/25 resa dal Tribunale di Torino in data 8 novembre 2024, pubblicata in data 02 gennaio 2025 e notrificata in data 14 gennaio 2025 nella causa RG 19033/2023 Affida le figlie minori e in regime ordinario condiviso con Per_1 Per_2 collocazione prevalente, se ritenute confermate e persistenti le condizioni, presso il padre statuendo le condizioni di visita con la madre in modalità tali da preservare e garantire alle figlie il rapporto con la medesima;
Disporre che le minori abitino con il padre nella casa di quest'ultimo ovvero presso l'abitazione dei nonni paterni, revocare l'assegnazione della casa coniugale sita in Torino Via delle Pervinche n. 40 effettuata dal Tribunale in favore del sig.
[...] determinando la persistenza ivi della propria residenza in favore della CP_1 sig.ra . Pt_1
Dispone che la sig.ra corrisponda al sig. per il mantenimento delle Pt_1 CP_1 figlie l'assegno periodico di € 100,00 (50,00 euro a figlia) annualmente rivalutabile, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, richiamandosi al riguardo il protocollo d'intesa del 15.03.2016 tra Tribunale Ordinario e Ordine degli Avvocati di Torino;
Compensare tra le parti le spese del giudizio di entrambi i gradi”.
Per l'appellato,
2 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, In via preliminare e d'urgenza
- Rigettare la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione impugnata in punto ordine di rilascio della casa coniugale perché inammissibile ed infondata per tutti i motivi dedotti in atti, confermando il provvedimento del 28/7/2025 In via istruttoria
- Respingere le istanze tutte formulate per inammissibilità e infondatezza per tutti i motivi dedotti in atti Nel merito in via principale:
- Rigettare l'appello avverso la sentenza n. 8/2025 proposto dalla sig.ra e tutte Pt_1 le domande di riforma ivi formulate perché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in atti e per l'effetto
- Confermare la sentenza n. 8/2025 emessa dal Tribunale di Torino, in data 02/01/2025, ove ritenuto, con specificazione della decorrenza dell'assegno di mantenimento delle minori da versarsi in favore del sig. . CP_1
*** In ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e, ove ritenuti sussistenti i presupposti, con condanna ex art. 96 c.p.c. della parte ricorrente.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 3411 del 01/09/2023, il Tribunale di Torino pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori CP_1
e , disponendo l'affidamento condiviso delle figlie minori
[...] Parte_1
( N. 2009) e ( n. 2013), con residenza e dimora abituale presso la Per_1 Per_2 madre;
la previsione di un regime di visita per il padre;
l'assegnazione della casa familiare alla madre;
la previsione di un contributo mensile al mantenimento dei figli a carico del padre pari a complessivi euro 600 oltre il 70% delle spese straordinarie. Con ricorso in data 06/11/2023, il signor adiva il Tribunale di Torino per CP_1 la modifica delle condizioni di divorzio, chiedendo che fosse disposto l'affidamento esclusivo rafforzato delle figlie a suo favore, con assegnazione a sè della casa coniugale, quale genitore collocatario delle minori con la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della resistente. Chiedeva inoltre che venisse disposto, in suo favore, sia il contributo per il mantenimento delle figlie quantificato nell'importo di euro 300,00 per ciascuna figlia oltre al 50% delle spese straordinarie, sia il percepimento integrale dell'Assegno Unico. Il G.I., provvedendo inaudita altera parte, con ordinanza del 06/11/2023 disponeva in via immediata il collocamento delle figlie minori e presso il padre, Per_1 Per_3 revocava il contributo paterno al mantenimento delle figlie disponendo, inoltre, che provvisoriamente le spese straordinarie fossero suddivise tra le parti al 50% per
3 ciascuna;
disponeva l'acquisizione degli atti del procedimento pendente presso il
Tribunale per i Minorenni aperto a tutela delle minori. Parte resistente si costituiva in giudizio contestando le allegazioni avversarie e chiedendo di ripristinare le condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento relative alle minori, così come stabilite dalla sentenza di divorzio. Il G.I. nominava CTU la dott. e all'udienza del 12/09/2024, Persona_4 esaurita l'istruttoria e precisate le conclusioni, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il Tribunale di Torino con la sentenza ora impugnata, pubblicata il 2 gennaio 2025, in modifica delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio così statuiva:
“affida le figlie minori e in via esclusiva rafforzata al padre, sig. Per_1 Per_2 [...]
con collocazione e residenza prevalente presso il padre;
CP_1 assegna la casa coniugale sita in Torino, Via delle Pervinche n. 40, e gli arredi che la compongono al padre, sig. , assegnando il termine di giorni 60 dalla CP_1 pubblicazione della presente sentenza alla resistente, sig.ra , per allontanarsi Pt_1 dalla casa coniugale e reperire una diversa soluzione abitativa. revoca a far data dal deposito del ricorso (novembre 2023) l'obbligo per il sig.
[...] di contribuire al mantenimento delle figlie minori e . CP_1 Per_1 Per_2
dispone che la sig.ra incontri le minori e nei giorni di Pt_1 Per_1 Per_2 martedì e giovedì dalle 16.30 e sino alle 18.30, presso il domicilio della sig.ra , Pt_1 alla presenza di un educatore.
dispone che per i periodi di vacanza scolastica delle minori che le stesse trascorrano almeno due settimane consecutive con i nonni paterni e tre settimane, di cui due consecutive ed una disgiunta, con il padre.
dispone che le minori e incontrino i nonni materni alla presenza di Per_1 Per_2 un educatore;
dispone che la sig.ra corrisponda al sig. per il mantenimento delle Pt_1 CP_1 figlie l'assegno periodico di € 400,00 (200,00 euro a figlia) annualmente rivalutabile, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, richiamandosi al riguardo il protocollo d'intesa del 15.03.2016 tra Tribunale Ordinario e Ordine degli Avvocati di Torino;
dispone la prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte dei Servizi Sociali e
attraverso tutti gli interventi ritenuti necessari, in Controparte_2 particolare anche rispetto all'attivazione, nel contesto materno, di un'educativa domiciliare allorquando la madre incontra le figlie, sia per il monitoraggio della gestione delle minori, che per il sostegno educativo e genitoriale alla madre, nonché per l'avvio di un percorso, seppur per diversi bisogni di trattamento, di tipo psicoterapeutico per entrambe le minori. dichiara tenuta e condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute Parte_1 da che liquida in complessivi € 3.875,00 oltre esborsi, spese Controparte_1 generali al 15%, IVA e CPA come per legge. pone definitivamente a carico delle parti in solido tra loro le spese di CTU, che vengono liquidate con separato decreto.”.
4 Il Giudice di prime cure con la predetta sentenza riteneva accoglibile la domanda del signor di affidamento esclusivo rafforzato delle minori e CP_1 Per_1
allo stesso sulla scorta delle considerazioni sviluppate dalla CTU e condivise Per_2 anche dal CTP del ricorrente, che ravvisavano la sussistenza dei presupposti per il suddetto affidamento a causa della non adeguata consapevolezza della madre rispetto alle necessità delle minori, alle loro fragilità ed ai loro bisogni . Per contro il signor appariva maggiormente in grado di comprendere le necessità delle figlie CP_1
e, pertanto, l'affidamento esclusivo rafforzato in capo al medesimo risultava la forma maggiormente aderente alle esigenze ed ai bisogni delle minori stesse. Osservava inoltre che la signora non aveva prodotto la documentazione Pt_1 richiesta dall'art 473 bis 12 terzo comma c.p.c e che non si era opposta alla richiesta di contributo al mantenimento avanzata dal signor . CP_1
Avverso la suddetta sentenza del Tribunale di Torino, la signora ha Parte_1 proposto tempestiva impugnazione con ricorso in appello depositato il 13/02/2025 deducendo con riferimento alla collocazione delle figlie e al regime di visita : che essa aveva prontamente collaborato con il signor ed i Servizi sia CP_1 nell'attivarsi a presentare denuncia all'Autorità penale (per i comportamenti violenti ed inappropriati tenuti dal fidanzato della figlia nei confronti Controparte_3 della figlia , da lei appresi solo nella mattina del 27 ottobre 2023); Per_1 che aveva immediatamente acconsentito alla collocazione di entrambe le figlie presso il padre;
che, nel contesto descritto, la decisione assunta dal Tribunale di collocazione presso il padre veniva accettata in quanto strumentale al recupero del benessere psicofisico delle minori;
insisteva per la modifica del regime di affido e per la rideterminazione delle modalità di visita con le figlie in quanto vi era il concreto rischio di emarginazione della figura materna da parte dell'altro genitore e di allontanamento della propria immagine dalle minori stesse.
Con il secondo motivo di appello, la signora chiedeva l'assegnazione della casa Pt_1 coniugale e la sospensione temporanea dell'ordine di rilascio deducendo: che il signor oramai da otto anni aveva costituito un nuovo nucleo
CP_1 familiare con l'attuale compagna, unitamente alla quale aveva ristrutturato la nuova abitazione;
che, quindi, il aveva una propria stabile abitazione ove da oltre un anno e
CP_1 mezzo accoglieva le proprie figlie;
inoltre il aveva utilizzato l'abitazione
CP_1 dei propri genitori quale collocazione temporanea per le minori in quanto alloggio adiacente all'ex abitazione coniugale e collocato nella zona frequentata dalle minori già in precedenza;
che sin dalla separazione avvenuta quasi otto anni addietro, il sig. non
CP_1 aveva più vissuto nella casa coniugale e neppure nel quartiere ove la medesima è posta (quartiere Le Vallette), migrando con la nuova compagna verso la nuova
5 abitazione sita in zona Persona_5 che, di contro, essa appellante, era priva di lavoro e di altra collocazione possibile ed inoltre, benchè comproprietaria dell'ex abitazione coniugale, si sarebbe trovata nella necessità di reperire altra sistemazione abitativa, eventualmente anche in un altro quartiere con conseguente pregiudizio per le frequentazioni con le proprie figlie. Chiedeva , pertanto, che le figlie fossero collocate presso il padre nell'abitazione ove egli viveva con la propria compagna o, nell'eventualità e come dallo stesso richiesto, in fase provvisoria, presso i nonni paterni in Via delle Pervinche n. 43.
Riguardo al terzo motivo di appello, concernente l'onere di mantenimento delle figlie e l'assegno unico, la signora deduceva : Pt_1
- che essa era priva di occupazione e di reddito e che era impossibilitata a versare in atti le dichiarazioni reddituali che non presentava non percependo alcun reddito;
-che essa non aveva la proprietà di ulteriori immobili oltre al 50% dell'ex casa coniugale;
-che nei propri estratti di conto corrente non risultava altra entrata ad eccezione dell'assegno di mantenimento versatogli dal coniuge per sé e per le figlie, e dell'assegno unico. Con il quarto motivo, relativo alle spese di lite, l'appellante deduceva che l'azione processuale proposta mirava alla ricerca della miglior soluzione per le figlie, sicché non poteva ritenersi la soccombenza della medesima. Rassegnava le conclusioni definitive come soprariportate. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 29/07/2025 si costituiva in giudizio l'appellato deducendo: Controparte_1
1) che , dopo l'udienza del 23 luglio 2025, la Corte d'Appello aveva rigettato l'istanza di sospensiva proposta dalla signora ( cfr. ord. Corte d'Appello Pt_1
Torino 23/07/25 depositata il 28/07/25);
2) che in data 14 luglio 2025 era stata pubblicata la sentenza n. 617-2025 emessa il 4 luglio 2025 dalla Corte d'Appello di Torino con la quale era stato deciso il giudizio di appello contro la sentenza n. 3411-23 del Tribunale di Torino che aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
3) che la Corte D'Appello con la predetta sentenza rigettava l'appello principale e accoglieva l'appello incidentale proposto dallo stesso signor CP_4 disponendo: 1) l'affido delle due minori e in via esclusiva Per_1 Per_2 rafforzata al padre signor con collocazione e residenza Controparte_1 prevalente presso lo stesso;
l'assegnazione a quest'ultimo della casa coniugale sita in Torino via delle Pervinche 40 con gli arredi che la componevano;
4) revocava a far data dal novembre 2023 l'obbligo per il signor di CP_1 versare il contributo al mantenimento delle figlie .
5) disponeva che la madre potesse incontrare le figlie minori nei giorni di martedì
e di giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30 presso il proprio domicilio alla presenza di un educatore. 6) Disponeva l'obbligo per la madre di corrispondere al padre per il
6 mantenimento delle due minori un assegno periodico di euro 400 ( 200 per figlia) oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo di Torino. 7) Attribuiva al padre in via esclusiva l'assegno unico per le minori. Ferma nel resto la sentenza appellata. Condannava parte appellante al pagamento delle spese di lite e del doppio contributo. L'appellato signor evidenziava le gravi carenze genitoriali della signora CP_1
come era già stato riconosciuto dalla CTU e dalla stessa sentenza della Corte Pt_1
d'Appello. Assumeva che non vi era alcuna necessità di un supplemento della recente indagine peritale, anche in considerazione della prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte dei Servizi Sociali e NPI
/Psicologia e dell'attivazione nel contesto materno di un'educativa domiciliare, sia per il monitoraggio della gestione delle minori, che per il sostegno educativo e genitoriale alla madre oltre che all'avvio di un percorso di tipo psicoterapeutico per entrambe le minori. Ricordava che l'assegnazione della casa coniugale era intrinsecamente legata alla collocazione delle figlie minori;
precisava che la figlia da settembre 2025 Per_2 avrebbe frequentato la seconda media presso il plesso scolastico Padre Gemelli, ubicato in via Foglizzo 15 (zona Lucento-Vallette, precisa), a pochi minuti dall'abitazione coniugale. Aggiungeva che la signora ben avrebbe potuto Pt_1 trovare idonea soluzione abitativa presso i suoi genitori, che peraltro abitavano sempre in zona (corso Cincinnato) oppure presso il suo attuale compagno anch'egli residente in zona. Affermava che la signora aveva ammesso nel corso di tutti i giudizi di Pt_1 svolgere attività di parrucchiera non regolarizzata, così come peraltro confermato dalla recente sentenza 617/2025, e la sua situazione economico-patrimoniale era di gran lunga migliore da quella che la stessa vorrebbe far credere. Segnalava inoltre che la signora svolgeva giornalmente numerosi lavori a domicilio (di Pt_1 parrucchiera e di pulizie e, a quanto consta all'esponente, anche di badante) che la trattenevano fuori casa per l'intera giornata, tanto che la stessa non riusciva ad occuparsi personalmente delle bambine, venendo quotidianamente aiutata in tali incombenze dai suoi genitori. Sottolineava che la signora nel corso di tutti i Pt_1 giudizi, non aveva mai provveduto a depositare gli ISEE così come i buoni postali così impedendo una piena valutazione della sua reale capacità reddituale. Aggiungeva che la signora non stava neppure pagando le spese condominiali Pt_1 le quali andavano così a gravare ancora una volta su di lui. Concludeva anche per la conferma della condanna della signora al pagamento Pt_1 delle spese di lite in quanto le gravi condotte poste in essere dalla stessa signora
(commissive ed omissive) giustificavano la richiesta in via d'urgenza di un Pt_1 provvedimento di modifica delle condizioni di affidamento delle minori, così da garantire l'incolumità non solo della figlia , purtroppo già vittima di violenza Per_1 sessuale e di maltrattamenti da parte di terzi scellerati soggetti, ma anche al fine di scongiurare di esporre a situazioni, anche solo potenzialmente, pericolose la piccola
. Per_2
Infatti pareva evidente l'assoluta oltre che ingiustificabile leggerezza del
7 comportamento tenuto dalla signora che, non solo, aveva avvallato la Pt_1 relazione tra la propria figlia di tredici anni e il sig. di Controparte_3 venticinque anni, ma ha addirittura arbitrariamente acconsentito al “ragazzo” della figlia di fermarsi a dormire con , in allora solo tredicenne, presso la casa Per_1 coniugale a lei assegnata quale collocataria delle minori. Peraltro risultava pacifica la gravità dei fatti avvenuti ai danni della piccola Per_1 che si era trovata ad affrontare reiterati episodi di violenza fisica, sessuale e maltrattamenti, senza tutela alcuna da parte della madre che, in maniera davvero incredibile e preoccupante, non si era resa conto della pericolosità di lasciare che una bambina di tredici anni frequentasse un uomo di 12 anni più grande, autorizzandoli a dormire insieme in casa con la porta chiusa della camera da letto. Concludeva richiamando le conclusioni in atti. All'udienza del 19 settembre 2025 la causa veniva trattenuta a decisione sulle conclusioni rassegnate dai difensori delle parti.
***
L'appello ha per oggetto la sentenza di modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio adottata dal Tribunale di Torino ed emessa in data 8 novembre 2024 con pubblicazione il 2 gennaio 2025. La prima domanda dell'appellante di ritorno all'affidamento condiviso delle figlie minori e di rideterminazione delle modalità di visita con le figlie non può essere accolta. La signora infatti ha denotato gravi carenze genitoriali che si sono tradotte in Pt_1 un deficit di protezione nei riguardi delle figlie minori inizialmente collocate presso di lei. Essa infatti a partire da maggio 2023 consentiva al fidanzato CP_3
della figlia minore , all'epoca tredicenne, di dormire con
[...] Per_1 Per_1 presso la casa ex coniugale assegnata alla madre. In sostanza la signora non si avvedeva dei pericoli ai quali era esposta la figlia fino a quando in data 27 ottobre 2023 il signor non apprendeva dalla figlia di essere stata vittima CP_1 Per_1 di violenza sessuale e di maltrattamenti da parte dell'ex fidanzato, CP_3
fatti avvenuti all'interno della casa ex coniugale.
[...]
E' evidente che , pur essendo ancora pendente il procedimento penale a carico di a seguito di denuncia querela presentata dal padre e anche dalla Controparte_3 madre della minore , sussiste un evidente incapacità genitoriale della signora Per_1
sia nella capacità riflessiva cioè nel saper mentalizzare gli eventi che Pt_1 potrebbero accadere e i pericoli ai quali la figlia veniva esposta sia nella capacità protettiva considerato che ella non adottava adeguate forme di avvertimento e di tutela a favore della figlia favorendo al contrario il pernottare del fidanzato con la figlia. Non vi è quindi motivo per ritornare ad un regime di affidamento condiviso delle due figlie minori in quanto tale regime , ove disposto, potrebbe nuovamente compromettere la tutela e il normale e armonico sviluppo delle due figlie minori. Sussistono poi nel caso concreto tutte le condizioni stabilite dalla giurisprudenza ( cfr. ex multis Cass. 1 agosto 2023 n. 23333) per derogare alla regola generale
8 dell'affidamento condiviso dei figli e cioè la palese inidoneità educativa ovvero manifesta carenza genitoriale della madre alla quale si contrappone la valutazione in positivo , secondo le conclusioni della CTU, che appaiono pienamente condivisibili, dell'idoneità del padre al quale è stato attribuito dalla sentenza impugnata l'affido esclusivo rafforzato. Anche le attuali modalità di visita madre-figlie disposte ( due pomeriggi per due ore a casa della madre alla presenza di un educatore) debbono essere confermate in quanto la presenza dell'educatore , al momento, agevola la ripresa e la ricostruzione del rapporto madre-figlie. Né la parte appellante ha dedotto specifici episodi dai quali possa desumersi un rischio di emarginazione o di espulsione della figura materna da parte delle figlie minori. Con il secondo motivo la parte appellante ha insistito per l'assegnazione della casa coniugale. E' pacifico secondo la giurisprudenza che la casa familiare debba esser assegnata al genitore collocatario dei minori nell'ottica di garantire a questi ultimi una continuità di abitazione domestica. Nel caso di specie le minori , che hanno sempre vissuto con la madre nella casa familiare sita in Torino via Delle Pervinche 40 , hanno dovuto interrompere tale convivenza per i gravi fatti occorsi nell'ottobre 2023 di cui si è sopra detto e solo temporaneamente le minori sono state collocate presso l'abitazione del padre e della nuova compagna di quest'ultimo in via Madama Cristina in Torino.Le bambine hanno anche usufruito per brevi periodi dell'ospitalità dei nonni paterni che dispongono di un'abitazione nei pressi della ex casa coniugale. Tuttavia – rileva la Corte- si tratta sempre di collocazioni temporanee e necessitate dall'urgenza di allontanare le minori dalla madre. Inoltre le minori hanno frequentato le scuole nella zona ove è sita l'abitazione ex familiare e lì mantengono il centro dei loro interessi scolastici e amicali. Pertanto , nell'interesse superiore delle minori, si ritiene necessario confermare l'assegnazione della casa ex familiare al padre signor in quanto Controparte_1 affidatario esclusivo e collocatario delle minori onde garantire a queste ultime un'abitazione continuativa nel tempo nel quartiere dove hanno da sempre vissuto. A fronte di tale superiore esigenza delle figlie minori, l'interesse della madre a mantenere l'abitazione nella casa ex coniugale appare recessivo. Pertanto il motivo di appello deve essere rigettato. Parimenti deve essere rigettato il motivo relativo alla rideterminazione del contributo al mantenimento per le figlie da 200 euro al mese per ciascuna a 50 euro al mese per ciascuna. Risulta infatti che la signora svolga attività di parrucchiera non regolarizzata . Pt_1
Il signor percepisce una retribuzione da lavoro con contratto CP_1 indeterminato pari a 1600 euro mensili oltre a 900 euro di pensione di invalidità per un infortunio. La cifra stabilita per entrambe le minori dalla sentenza di primo grado non è elevata ( 200 euro al mese per ciascuna figlia oltre al 50% spese straordinarie) in rapporto alla
9 capacità lavorativa della signora , che essendo non regolarizzata, rimane Pt_1 comunque difficilmente sondabile quanto ai redditi che può percepire. Occorre poi tenere in conto che la signora ha a suo carico anche la rata di Pt_1 mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare pari a 200 euro al mese circa. In tale situazione in cui l'intera attività lavorativa della signora viene svolta in Pt_1 maniera non regolarizzata , ritiene la Corte che debba essere confermato l'importo di euro 400 al mese ( 200 per ciascuna figlia) oltre al 50% delle spese straordinarie concordate e documentate con decorrenza da novembre 2023. Sussistono invece fondati motivi per ripartire a metà l'assegno unico tra i due genitori in quanto entrambi sopportano il carico economico per il sostentamento delle due figlie. Le spese di primo grado correttamente sono state poste a carico della signora Pt_1 che con il suo comportamento ha dato origine alla causa di modifica delle condizioni di divorzio . Anche le spese del presente grado seguono la soccombenza prevalente e sono a carico di parte , previa compensazione per un quarto, come in Parte_1 motivazione determinate secondo parametri minimi della tariffa forense considerata la semplicità delle difese svolte. Non si ravvisano i presupposti per la responsabilità aggravata a carico di parte appellante, vittoriosa seppure in minima parte.
p.q.m.
La Corte d'Appello, Sezione Minorenni e Famiglia, accoglie in parte l'appello proposto da e per l'effetto , confermato il Parte_1 resto, in parziale riforma, dispone che l'assegno unico sia ripartito a metà tra e Controparte_1 [...]
. Pt_1
Condanna al pagamento a favore di dei tre quarti Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite, compensato il residuo quarto, spese che liquida per l'intero in euro 1029 per la fase di studio ,euro 709 per la fase introduttiva ,euro 1735 per la fase decisionale e così per complessivi euro 3473 di cui i tre quarti pari a euro 2.604,75 oltre rimborso forfettario , iva e cpa debbono essere corrisposti da parte della signora al signor . Parte_1 Controparte_1
Così deciso nella Camera di Consiglio in Torino il 5 novembre 2025 Si comunichi Il Presidente est. Carmela Mascarello
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