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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/12/2025, n. 9936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9936 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 47439/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 14.12.2022, discussa nella Camera di Consiglio del 10.12.2025, promossa
DA
(C.F. ), nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Cerato presso il cui studio in via Mecenate n° 76/9, Milano, è elettivamente domiciliata ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato giusta delibera dell'Ordine degli Avvocati di
Milano n°2022/5788 del 03.11.2022,
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] il [...], difeso e Controparte_1 C.F._2 rappresentato dall'avv. Enrico Zoncada presso il cui studio legale in Vellezzo Bellini (PV) Via Origioso
n. 17, è elettivamente domiciliato;
PARTE RESISTENTE
pagina 1 di 7 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 27.02.2023
OGGETTO: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“Nel merito: Accertata l'impossibilità di conciliazione dei coniugi, dichiarare la loro separazione personale con pronuncia di addebito al marito, autorizzandoli a vivere separati, con l'obbligo di mutuo rispetto, alle seguenti condizioni, con rigetto di ogni avversaria richiesta:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
Per_
2) Assegnare la casa coniugale alla ricorrente perché vi resti a vivere con la figlia , maggiorenne non indipendente economicamente;
3) Dichiarare il marito tenuto a contribuire al mantenimento della moglie mediante corresponsione in favore della stessa della somma mensile di € 950,00= ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese;
4) Emettere ogni ulteriore opportuno provvedimento;
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio, da rifondersi in favore dello Stato.”
Per : Controparte_1
“ Voglia l'ill.mo tribunale, ogni contraria istanza respinta, dare atto che il sig. non si oppone CP_1 alla richiesta di separazione personale proposta dalla moglie;
respingere la domanda di addebito della separazione avanzata dalla sig.ra siccome Pt_1 inammissibile, infondata e non provata;
mandare assolto il sig. dall'assegno di mantenimento in favore della moglie, in difetto dei CP_1 presupposti di legge;
in via di estremo subordine, liquidare l'assegno di mantenimento in una somma non superiore a euro 200,00 mensili. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio il giorno 8 gennaio 2010 in Uruguay, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Milano (MI) dell'anno 2010 al n.0020 Registro 08 Serie parte II serie C/1.
Dall'unione non sono nati figli.
pagina 2 di 7 Con ricorso depositato il 14.12.2022, la ricorrente chiedeva al Tribunale di pronunciare la separazione con addebito a carico del marito, disponendo l'assegnazione della casa coniugale a sé ed un assegno di mantenimento per sé di € 950,00 mensili. A sostegno delle proprie domande la ricorrente adduceva che il marito, in costanza di matrimonio, aveva tenuto comportamenti maltrattanti nei suoi confronti e che la signora, per problemi di salute, non aveva capacità lavorativa.
In data 26.04.2023 si costituiva il convenuto il quale, contestando integralmente la ricostruzione avversaria, domandava la separazione dalla moglie, chiedendo il rigetto della domande avanzate dalla ricorrente. In via subordinata si dichiarava disponibile a versare un assegno di mantenimento di somma non superiore ad euro 200,00 mensili.
All'udienza del 16.05.2023 il Presidente f.f. all'epoca procedente in persona della dott.ssa C.
Giannelli, sentiva le parti e all'esito il resistente formulava la proposta di seguito riportata:
“fino al 30.9.2023 il sig. si farà carico del canone di affitto della casa coniugale, che CP_1 viene assegnata alla ricorrente;
si farà carico altresì del pagamento di tutte le utenze;
verserà inoltre alla ricorrente mensilmente, entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal prossimo mese di giugno, la somma di € 200,00, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente i cui dati saranno comunicati dalla ricorrente al legale di controparte”.
Parte ricorrente dichiarava di accettare la proposta.
All'esito, il Presidente F.F. autorizzava i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e recepiva l'accordo provvisorio raggiunto dalle parti e assegnava alle parti termine per il deposito di documentazione economica aggiornata, nonché dell'ulteriore documentazione sanitaria richiesta a cura di parte ricorrente.
All'udienza del 27.09.2023 il Presidente f.f., sentiti i difensori, si riservava in ordine all'assunzione dei provvedimenti provvisori e con ordinanza del 26.10.2023, a scioglimento della riserva assunta, poneva provvisoriamente a carico del resistente, con decorrenza dal mese di ottobre
2023 l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie, mediante versamento alla stessa di €
550,00 mensili.
All'udienza dell'8.03.2024 tenutasi innanzi al GOT delegato, i procuratori delle parti chiedevano l'assegnazione dei termini istruttori e il GOT, rimetteva la causa dinnanzi al Giudice riassegnatario del procedimento per quanto di sua competenza che assegnava i termini ex art. 183
pagina 3 di 7 comma 6, cp.c. come da richiesta delle parti e fissava udienza a trattazione scritta per la decisione sui mezzi istruttori.
Con ordinanza istruttoria del 25.10.2024, il G.I. rigettava le richieste di prova formulate da ambo le parti e disponeva le sole integrazioni documentali richieste;
invitava altresì il PM competente a trasmettere copia degli atti ostensibili del p.p. n. 30666/22 RGNR iscritto a carico del sig.
[...] per fatti commessi in danno della coniuge sig.ra Controparte_1 Parte_1
All'udienza del 20.06.2025, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, il Giudice istruttore, lette le note di parte contenenti la precisazione delle conclusioni, assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali.
Depositati gli atti conclusivi del procedimento, la causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025.
Considerato in diritto
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
La separazione di fatto, il tenore delle rispettive allegazioni e il fallimento del tentativo di conciliazione, sono tutti elementi idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione del rapporto di coniugio. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151,
1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
L'addebito della separazione
La ricorrente ha formulato domanda di addebito della separazione al marito per le pretese condotte maltrattanti dalla stessa subite.
Invero, a parere del Collegio, si tratta di allegazioni generiche e del tutto sfornite di riscontri probatori, anche in ordine al preteso nesso causale tra le riferite violenze e la crisi del rapporto matrimoniale, su cui neppure la difesa ha provveduto a formulare richieste di mezzi di prova.
La ricorrente invero non ha depositato in atti neppure copia delle querele presentate nei confronti del marito, in relazione alle quali è stato iscritto il pp. n. 30666/22 RGNR per i pretesi fatti commessi in danno della coniuge, di cui pure non sono stati documentati gli esiti.
I soli referti medici depositati in atti dalla difesa sono comunque del tutto insufficienti a ritenere provate le pretese condotte addebitate al , riferendosi principalmente a ricoveri e accessi in PS CP_1
pagina 4 di 7 della ricorrente per propri motivi di salute (essendo idonei a documentare - al più - le varie patologie di cui la stessa soffre: doc. 11, 12, 13, 14); neppure risultano provate, alla luce di detta documentazione, le pretese violenze occorse in data 22.03.2014 e 28.12.2018 (doc. 8 e 9). Invero, solo in occasione dell'accesso avvenuto il 21.09.2022, la ricorrente riferiva di aver subito un'aggressione da parte del marito (cfr. doc. 10, agli atti, ove “riferisce aggressione da parte del marito con contusione cranica e contusioni multiple”); della pretesa violenza tuttavia anche in tale occasione non vi erano segni clinici evidenti.
Occorre altresì rilevare che le pretese condotte ascritte al marito si collocherebbero in un arco di tempo notevolmente antecedente l'avvio della vicenda separativa, oltre che a notevole distanza di tempo le une dalle altre.
Gli elementi acquisiti in definitiva non sono sufficienti a ritenere provata la sussistenza degli asseriti maltrattamenti né del nesso causale con la crisi coniugale.
La domanda di addebito della ricorrente risulta quindi del tutto sfornita di prova e dev'essere pertanto rigettata.
Assegnazione casa familiare
Dev'essere altresì disattesa la domanda di assegnazione della casa familiare alla ricorrente, in assenza dei relativi presupposti, non essendovi figli della coppia conviventi.
L'assegno di mantenimento a favore della moglie
Il Collegio ritiene invece vada rideterminato per le ragioni che seguono l'importo dell'assegno di mantenimento a carico del marito a favore della signora con decorrenza dalla data di Pt_1 pubblicazione della sentenza.
Innanzitutto, sono tuttora sussistenti i presupposti, già accertati in sede presidenziale, per l'attribuzione di un assegno di mantenimento alla signora – alla luce dell'evidente disparità economica e reddituale tra le parti.
La ricorrente invero non risulta aver più lavorato regolarmente dal 2023, a causa degli allegati problemi di salute e di conseguenza non ha documentato redditi nel periodo.
Dopo lo sfratto dalla casa coniugale, eseguito ad aprile 2024, non ha più reperito, secondo quanto allegato, un alloggio stabile. Gli estratti conto depositati convalidano la precarietà della situazione pagina 5 di 7 economica della signora, che vive solo grazie al mantenimento versatole dal marito e, talvolta, con l'aiuto del fratello in Uruguay che le versa qualche somma tramite bonifico.
Il resistente lavora invece stabilmente come dipendente ATM con contratto a tempo indeterminato e percepisce un reddito mensile netto di circa € 1.900,00 su 12 mesi, come risulta dall'ultimo CUD depositato in atti relativo all'anno 2023 che attesta un reddito lordo annuo di circa €
29.000,00). Ha dichiarato di vivere presso l'abitazione di un'amica e di contribuire alle spese per le utenze.
A fronte dell'evidente disparità economico -reddituale in atto tra le parti, deve rilevarsi come la ricorrente in sede di comparsa conclusionale ha riferito di aver ottenuto in data 05/08/2024 una certificazione di invalidità pari al 75% (in aumento rispetto al 50% precedentemente attestato all'atto della produzione del 10/07/2024) e di conseguenza avrebbe ora diritto, a far data dal mese di agosto
2025, la corrispondente pensione di invalidità – pari a circa € 330,00 su 13 mensilità - in quanto il suo reddito annuo non supera la soglia stabilita (per il 2025, circa €5.771,35).
Tale integrazione assistenziale, che si ha ragione di ritenere sussistente, stante il valore confessorio della dichiarazione fatta in sede di comparsa conclusionale, nonostante il mancato deposito del verbale di accertamento invalidità aggiornato, deve essere pertanto considerata ai fini della valutazione della situazione economica attuale della parte.
Tutto ciò premesso, sussiste comunque il diritto della ricorrente all'assegno di mantenimento ex art. 156 c.c., atteso che, come affermato dalla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte la separazione, a differenza dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, lo stesso presuppone la permanenza del vincolo coniugale e l'inesistenza di “adeguati redditi propri” da parte del coniuge richiedente l'assegno di mantenimento: laddove detti redditi sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio – di cui la stessa all'evidenza non dispone, pur tenuto conto della pensione di invalidità in ipotesi spettante alla ricorrente a far data dal mese di agosto 2025 – neppure sufficiente a soddisfare le proprie esigenze minime di sostentamento.
Detto contributo dovuto in favore del coniuge economicamente più debole – essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale del coniuge, che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. su punto, Cass. 12196/2017) – dev'essere pertanto rideterminato in € 400,00 con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza. pagina 6 di 7 Le spese di lite
Le spese di lite, che si liquidano come da dispositivo, sono da porsi per metà in capo della ricorrente, stante la soccombenza sulla domanda di addebito e la reciproca soccombenza sulla domanda di mantenimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi
[...]
e , che hanno contratto matrimonio il Parte_1 Controparte_1 giorno 8 gennaio 2010 in Uruguay, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Milano (MI) dell'anno 2010 al n.0020 Registro 08 Serie parte II serie C/1;
2. Rigetta la domanda di addebito formulata da parte ricorrente;
3. Pone a carico del marito l'obbligo di versare mensilmente alla moglie, con decorrenza dal mese di dicembre 2025, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 400,00 a titolo di contributo al suo mantenimento, rivalutata annualmente secondo gli indici Istat;
4. Condanna la ricorrente alla rifusione della metà delle spese di lite, che liquidano in €
1.600,00, oltre a Iva, Cpa e spese generali;
5. Compensa le spese di lite tra le parti per la quota residua della metà;
6. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del
Comune di Milano per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1).
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 14.12.2022, discussa nella Camera di Consiglio del 10.12.2025, promossa
DA
(C.F. ), nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Cerato presso il cui studio in via Mecenate n° 76/9, Milano, è elettivamente domiciliata ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato giusta delibera dell'Ordine degli Avvocati di
Milano n°2022/5788 del 03.11.2022,
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] il [...], difeso e Controparte_1 C.F._2 rappresentato dall'avv. Enrico Zoncada presso il cui studio legale in Vellezzo Bellini (PV) Via Origioso
n. 17, è elettivamente domiciliato;
PARTE RESISTENTE
pagina 1 di 7 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 27.02.2023
OGGETTO: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“Nel merito: Accertata l'impossibilità di conciliazione dei coniugi, dichiarare la loro separazione personale con pronuncia di addebito al marito, autorizzandoli a vivere separati, con l'obbligo di mutuo rispetto, alle seguenti condizioni, con rigetto di ogni avversaria richiesta:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
Per_
2) Assegnare la casa coniugale alla ricorrente perché vi resti a vivere con la figlia , maggiorenne non indipendente economicamente;
3) Dichiarare il marito tenuto a contribuire al mantenimento della moglie mediante corresponsione in favore della stessa della somma mensile di € 950,00= ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese;
4) Emettere ogni ulteriore opportuno provvedimento;
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio, da rifondersi in favore dello Stato.”
Per : Controparte_1
“ Voglia l'ill.mo tribunale, ogni contraria istanza respinta, dare atto che il sig. non si oppone CP_1 alla richiesta di separazione personale proposta dalla moglie;
respingere la domanda di addebito della separazione avanzata dalla sig.ra siccome Pt_1 inammissibile, infondata e non provata;
mandare assolto il sig. dall'assegno di mantenimento in favore della moglie, in difetto dei CP_1 presupposti di legge;
in via di estremo subordine, liquidare l'assegno di mantenimento in una somma non superiore a euro 200,00 mensili. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio il giorno 8 gennaio 2010 in Uruguay, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Milano (MI) dell'anno 2010 al n.0020 Registro 08 Serie parte II serie C/1.
Dall'unione non sono nati figli.
pagina 2 di 7 Con ricorso depositato il 14.12.2022, la ricorrente chiedeva al Tribunale di pronunciare la separazione con addebito a carico del marito, disponendo l'assegnazione della casa coniugale a sé ed un assegno di mantenimento per sé di € 950,00 mensili. A sostegno delle proprie domande la ricorrente adduceva che il marito, in costanza di matrimonio, aveva tenuto comportamenti maltrattanti nei suoi confronti e che la signora, per problemi di salute, non aveva capacità lavorativa.
In data 26.04.2023 si costituiva il convenuto il quale, contestando integralmente la ricostruzione avversaria, domandava la separazione dalla moglie, chiedendo il rigetto della domande avanzate dalla ricorrente. In via subordinata si dichiarava disponibile a versare un assegno di mantenimento di somma non superiore ad euro 200,00 mensili.
All'udienza del 16.05.2023 il Presidente f.f. all'epoca procedente in persona della dott.ssa C.
Giannelli, sentiva le parti e all'esito il resistente formulava la proposta di seguito riportata:
“fino al 30.9.2023 il sig. si farà carico del canone di affitto della casa coniugale, che CP_1 viene assegnata alla ricorrente;
si farà carico altresì del pagamento di tutte le utenze;
verserà inoltre alla ricorrente mensilmente, entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal prossimo mese di giugno, la somma di € 200,00, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente i cui dati saranno comunicati dalla ricorrente al legale di controparte”.
Parte ricorrente dichiarava di accettare la proposta.
All'esito, il Presidente F.F. autorizzava i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e recepiva l'accordo provvisorio raggiunto dalle parti e assegnava alle parti termine per il deposito di documentazione economica aggiornata, nonché dell'ulteriore documentazione sanitaria richiesta a cura di parte ricorrente.
All'udienza del 27.09.2023 il Presidente f.f., sentiti i difensori, si riservava in ordine all'assunzione dei provvedimenti provvisori e con ordinanza del 26.10.2023, a scioglimento della riserva assunta, poneva provvisoriamente a carico del resistente, con decorrenza dal mese di ottobre
2023 l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie, mediante versamento alla stessa di €
550,00 mensili.
All'udienza dell'8.03.2024 tenutasi innanzi al GOT delegato, i procuratori delle parti chiedevano l'assegnazione dei termini istruttori e il GOT, rimetteva la causa dinnanzi al Giudice riassegnatario del procedimento per quanto di sua competenza che assegnava i termini ex art. 183
pagina 3 di 7 comma 6, cp.c. come da richiesta delle parti e fissava udienza a trattazione scritta per la decisione sui mezzi istruttori.
Con ordinanza istruttoria del 25.10.2024, il G.I. rigettava le richieste di prova formulate da ambo le parti e disponeva le sole integrazioni documentali richieste;
invitava altresì il PM competente a trasmettere copia degli atti ostensibili del p.p. n. 30666/22 RGNR iscritto a carico del sig.
[...] per fatti commessi in danno della coniuge sig.ra Controparte_1 Parte_1
All'udienza del 20.06.2025, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, il Giudice istruttore, lette le note di parte contenenti la precisazione delle conclusioni, assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali.
Depositati gli atti conclusivi del procedimento, la causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025.
Considerato in diritto
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
La separazione di fatto, il tenore delle rispettive allegazioni e il fallimento del tentativo di conciliazione, sono tutti elementi idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione del rapporto di coniugio. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151,
1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
L'addebito della separazione
La ricorrente ha formulato domanda di addebito della separazione al marito per le pretese condotte maltrattanti dalla stessa subite.
Invero, a parere del Collegio, si tratta di allegazioni generiche e del tutto sfornite di riscontri probatori, anche in ordine al preteso nesso causale tra le riferite violenze e la crisi del rapporto matrimoniale, su cui neppure la difesa ha provveduto a formulare richieste di mezzi di prova.
La ricorrente invero non ha depositato in atti neppure copia delle querele presentate nei confronti del marito, in relazione alle quali è stato iscritto il pp. n. 30666/22 RGNR per i pretesi fatti commessi in danno della coniuge, di cui pure non sono stati documentati gli esiti.
I soli referti medici depositati in atti dalla difesa sono comunque del tutto insufficienti a ritenere provate le pretese condotte addebitate al , riferendosi principalmente a ricoveri e accessi in PS CP_1
pagina 4 di 7 della ricorrente per propri motivi di salute (essendo idonei a documentare - al più - le varie patologie di cui la stessa soffre: doc. 11, 12, 13, 14); neppure risultano provate, alla luce di detta documentazione, le pretese violenze occorse in data 22.03.2014 e 28.12.2018 (doc. 8 e 9). Invero, solo in occasione dell'accesso avvenuto il 21.09.2022, la ricorrente riferiva di aver subito un'aggressione da parte del marito (cfr. doc. 10, agli atti, ove “riferisce aggressione da parte del marito con contusione cranica e contusioni multiple”); della pretesa violenza tuttavia anche in tale occasione non vi erano segni clinici evidenti.
Occorre altresì rilevare che le pretese condotte ascritte al marito si collocherebbero in un arco di tempo notevolmente antecedente l'avvio della vicenda separativa, oltre che a notevole distanza di tempo le une dalle altre.
Gli elementi acquisiti in definitiva non sono sufficienti a ritenere provata la sussistenza degli asseriti maltrattamenti né del nesso causale con la crisi coniugale.
La domanda di addebito della ricorrente risulta quindi del tutto sfornita di prova e dev'essere pertanto rigettata.
Assegnazione casa familiare
Dev'essere altresì disattesa la domanda di assegnazione della casa familiare alla ricorrente, in assenza dei relativi presupposti, non essendovi figli della coppia conviventi.
L'assegno di mantenimento a favore della moglie
Il Collegio ritiene invece vada rideterminato per le ragioni che seguono l'importo dell'assegno di mantenimento a carico del marito a favore della signora con decorrenza dalla data di Pt_1 pubblicazione della sentenza.
Innanzitutto, sono tuttora sussistenti i presupposti, già accertati in sede presidenziale, per l'attribuzione di un assegno di mantenimento alla signora – alla luce dell'evidente disparità economica e reddituale tra le parti.
La ricorrente invero non risulta aver più lavorato regolarmente dal 2023, a causa degli allegati problemi di salute e di conseguenza non ha documentato redditi nel periodo.
Dopo lo sfratto dalla casa coniugale, eseguito ad aprile 2024, non ha più reperito, secondo quanto allegato, un alloggio stabile. Gli estratti conto depositati convalidano la precarietà della situazione pagina 5 di 7 economica della signora, che vive solo grazie al mantenimento versatole dal marito e, talvolta, con l'aiuto del fratello in Uruguay che le versa qualche somma tramite bonifico.
Il resistente lavora invece stabilmente come dipendente ATM con contratto a tempo indeterminato e percepisce un reddito mensile netto di circa € 1.900,00 su 12 mesi, come risulta dall'ultimo CUD depositato in atti relativo all'anno 2023 che attesta un reddito lordo annuo di circa €
29.000,00). Ha dichiarato di vivere presso l'abitazione di un'amica e di contribuire alle spese per le utenze.
A fronte dell'evidente disparità economico -reddituale in atto tra le parti, deve rilevarsi come la ricorrente in sede di comparsa conclusionale ha riferito di aver ottenuto in data 05/08/2024 una certificazione di invalidità pari al 75% (in aumento rispetto al 50% precedentemente attestato all'atto della produzione del 10/07/2024) e di conseguenza avrebbe ora diritto, a far data dal mese di agosto
2025, la corrispondente pensione di invalidità – pari a circa € 330,00 su 13 mensilità - in quanto il suo reddito annuo non supera la soglia stabilita (per il 2025, circa €5.771,35).
Tale integrazione assistenziale, che si ha ragione di ritenere sussistente, stante il valore confessorio della dichiarazione fatta in sede di comparsa conclusionale, nonostante il mancato deposito del verbale di accertamento invalidità aggiornato, deve essere pertanto considerata ai fini della valutazione della situazione economica attuale della parte.
Tutto ciò premesso, sussiste comunque il diritto della ricorrente all'assegno di mantenimento ex art. 156 c.c., atteso che, come affermato dalla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte la separazione, a differenza dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, lo stesso presuppone la permanenza del vincolo coniugale e l'inesistenza di “adeguati redditi propri” da parte del coniuge richiedente l'assegno di mantenimento: laddove detti redditi sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio – di cui la stessa all'evidenza non dispone, pur tenuto conto della pensione di invalidità in ipotesi spettante alla ricorrente a far data dal mese di agosto 2025 – neppure sufficiente a soddisfare le proprie esigenze minime di sostentamento.
Detto contributo dovuto in favore del coniuge economicamente più debole – essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale del coniuge, che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. su punto, Cass. 12196/2017) – dev'essere pertanto rideterminato in € 400,00 con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza. pagina 6 di 7 Le spese di lite
Le spese di lite, che si liquidano come da dispositivo, sono da porsi per metà in capo della ricorrente, stante la soccombenza sulla domanda di addebito e la reciproca soccombenza sulla domanda di mantenimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi
[...]
e , che hanno contratto matrimonio il Parte_1 Controparte_1 giorno 8 gennaio 2010 in Uruguay, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Milano (MI) dell'anno 2010 al n.0020 Registro 08 Serie parte II serie C/1;
2. Rigetta la domanda di addebito formulata da parte ricorrente;
3. Pone a carico del marito l'obbligo di versare mensilmente alla moglie, con decorrenza dal mese di dicembre 2025, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 400,00 a titolo di contributo al suo mantenimento, rivalutata annualmente secondo gli indici Istat;
4. Condanna la ricorrente alla rifusione della metà delle spese di lite, che liquidano in €
1.600,00, oltre a Iva, Cpa e spese generali;
5. Compensa le spese di lite tra le parti per la quota residua della metà;
6. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del
Comune di Milano per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1).
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo
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