Art. 2.
Alla copertura dell'onere annuo di lire 8 milioni e 700.000, derivante dall'applicazione della presente legge, sara' provveduto mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 142 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1960-61.
Per gli esercizi successivi non si fara' luogo ad apposita assegnazione di fondi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Alla copertura dell'onere annuo di lire 8 milioni e 700.000, derivante dall'applicazione della presente legge, sara' provveduto mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 142 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1960-61.
Per gli esercizi successivi non si fara' luogo ad apposita assegnazione di fondi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.