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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/12/2025, n. 4707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4707 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 95000088/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona della Giudice dott. Monica Zema, applicata extradistrettuale ai sensi dell'art. 23 bis del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla legge 29 aprile
2024, n. 56, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 95000088/2013 avente ad oggetto “contratti bancari” promossa da
C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domicil. in PIAZZA VITTORIO EMANUELE N. 43 70043 MONOPOLI
(BA); rappres. e dif. dall'Avv. RISIMINI GIAMPIETRO (C.F. ) C.F._1
ATTRICE
contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
elettivam. domicil. in VIA DE ROSSI N. 225 70122 BARI;
rappres. e dif. dagli Avv.ti
1 ON CA (C.F. ) e ON NA (C.F. C.F._2
C.F._3
CONVENUTA
, QUALE PROCURATRICE Controparte_2 P.IVA_3
DI (C.F. ), domiciliato in Controparte_3 P.IVA_4
VIA GIACINTO VICINANZA 11 84123 SALERNO;
rappresentata e difesa dall'avv.
NN IA
INTERVENUTA
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza di discussione fissata per il 18.11.2025 ex art. 281 sexies cpc, applicabile al presente giudizio, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022, ai sensi dell'art. 23 bis, comma 7°, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1) SVOLGIMENTO DEL FATTO
Con atto di citazione, notificato a mezzo raccomandata inviata il 30.1.2013, la
[...]
ha adito questo Tribunale al fine di sentire: << accertare e dichiarare che Parte_1
sul conto corrente n. 11795.75, acceso presso la filiale di Monopoli della
[...]
, oggi , sono maturati interessi attivi in favore della CP_4 Controparte_1
stessa pari ad € 15.455,88, come risultante dal ricalcolo degli interessi al tasso legale, riportati analiticamente nella perizia tecnico-contabile, alla data del 31.12.2010, od eventualmente quelli superiori maturati e maturandi con riferimento al periodo decorrente
2 da tale data sino ad oggi;
accertare e dichiarare che sul libretto di deposito e risparmio n.
501413, acceso presso la filiale del di Monopoli, sono maturati Controparte_1
interessi attivi in favore della stessa pari ad € 22.969,26, come risulta dal ricalcolo degli interessi al tasso legale, riportati analiticamente nella perizia tecnico-contabile, od in subordine la somma di € 5.669,67; per l'effetto, condannare la Controparte_1
a pagare in favore della società attrice la somma di € 38.425,14, a titolo di interessi
[...]
attivi sul conto corrente e sul libretto innanzi indicati, o in subordine la minor somma di €
21.125,55, o quell'altra superiore rinveniente dal calcolo degli ulteriori interessi maturati
e maturandi;
in ogni caso, condannare la banca convenuta al pagamento degli interessi legali sulle somme dovute, nonché la svalutazione monetaria;
con vittoria di spese e compensi del giudizio, da distrarsi in favore del costituito procuratore che se ne dichiara antistatario >>.
A fondamento dell'azione, l'attrice ha dedotto:
- di aver acceso presso la oggi Controparte_5 Controparte_1
filiale di Monopoli, il conto corrente n. 11795.75 e il libretto nominativo di risparmio n.
501413, entrambi originariamente intestati alla Controparte_6
poi trasformata in
[...] Parte_1
- che il conto corrente n. 11795.75 era stato acceso in data 9.7.2001 dalla società CP_6
e poi trasferito alla
[...] Parte_1
- il libretto nominativo di risparmio n. 501413 era stato acceso in data 22.12.2005 con l'accredito della somma di € 375.000,00 ed era stato estinto in data 25.6.2007;
- che, sia con riferimento al libretto di risparmio che al conto corrente, la stessa non aveva sottoscritto alcun contratto, con eventuali clausole o convenzioni relative ai tassi di interesse praticati;
3 - che, da una disamina puntuale dei conti portati dal libretto di deposito e dal conto corrente innanzi menzionati, si era proceduto alla rideterminazione dei saldi finali, da cui risultava che le erano stati addebitati interessi e spese non concordati;
- che i rapporti intercorsi con la controparte dovevano essere regolati dagli artt. 1842 e 1284 cc non essendo intercorsa tra di loro alcuna pattuizione che prevedesse l'applicazione di interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto e spese;
- in particolare, con riferimento al conto corrente, si era proceduto ad applicare le seguenti condizioni nel periodo dal 9.7.2001 (data di apertura) al 31.12.2010 (ultimo estratto conto):- calcolo interessi su operazioni di dare-avere: data contabile delle operazioni;
- per gli interessi attivi: per tutto il periodo il tasso nominale massimo dei BOT o di altri titoli similari emessi nei dodici mesi precedenti;
- per gli interessi passivi: per l'intero periodo, tasso nominale minimo dei BOT o di altri titoli similari emessi nei dodici mesi precedenti;
- per commissione massimo scoperto: non applicazione per tutto il periodo;
- per le spese: non applicazione per tutto il periodo;
- per la capitalizzazione degli interessi: periodicità annuale per l'intero periodo, sia per interessi attivi che per quelli passivi, ma capitalizzazione semplice;
- i conteggi svolti avevano comportato un saldo creditore in favore di essa correntista pari ad
€ 15.455,88 (alla data del 31.12.2010);
- il libretto di risparmio ordinario era stato smarrito dalla circostanza Controparte_4
che le aveva impedito l'utilizzazione; di conseguenza, le somme accreditate sul libretto erano rimaste vincolate e non utilizzate, pur senza produrre interessi attivi, mettendo in pratica quindi una procedura del tutto atipica ed irregolare;
pertanto, si era proceduto alla rideterminazione degli interessi attivi, applicando come parametro gli interessi passivi che l'istituto di credito aveva applicato sul conto corrente ordinario n. 11795.75, in quanto se la società avesse avuto disponibilità della somma erogata, avrebbe potuto ridurre l'esposizione
4 debitoria sul conto corrente, riducendo sensibilmente l'incidenza degli interessi passivi
(oltre ad altri accessori) sul conto corrente;
alla data di estinzione del libretto di deposito a risparmio era stata accreditata la somma di € 4.335,64 a titolo di interessi, tuttavia la rideterminazione degli stessi alla stregua dei parametri su evidenziati aveva determinato interessi attivi di gran lunga superiori, come valutabile dai calcoli rappresentati nella relazione: i) periodo considerato: dal 22.5.2005 (apertura) al 25.6.2007 (chiusura); j) saldo di partenza: quello indicato all'apertura del libretto: ZERO;
k) saldo di chiusura: quello indicato alla chiusura del libretto: ZERO;
l) calcolo interessi su operazioni dare-avere: data contabile delle operazioni;
m) per gli interessi attivi: per tutto il periodo tasso debitore applicato dalla banca al conto corrente numero 11795.75, relativamente ai periodi rilevati;
n) per gli interessi passivi: non applicazione per l'intero periodo, in quanto il conto non aveva mai presentato saldi negativi a debito del correntista;
o) per commissione massimo scoperto: non applicazione per tutto il periodo;
p) per le spese: non applicazione per tutto il periodo;
q) per la capitalizzazione degli interessi: periodicità annuale per l'intero periodo ma capitalizzazione semplice;
dalla Tabella di rideterminazione degli interessi attivi maturati in favore della stessa, al netto delle ritenute fiscali e decurtata degli interessi attivi effettivamente applicati, la somma spettante ammontava ad € 22.969,26; ove in via subordinata in applicazione, nella rideterminazione degli interessi attivi maturati con riferimento al libretto di deposito al risparmio, degli stessi parametri applicati al conto corrente (ovvero i tassi BOT), il saldo degli interessi attivi ammontava ad € 5.669,67.
L'attrice ha concluso, come sopra riportato, chiedendo il riconoscimento delle suddette somme con condanna della controparte al relativo pagamento.
Con le memorie depositate ai sensi dell'art. 183, comma sesto, n. 1, cpc la parte attrice ha chiesto l'accertamento del superamento del tasso soglia la fine di verificare l'usurarietà degli interessi passivi applicati.
5 Con comparsa di costituzione, depositata in data 24.4.2013, si è costituita la
[...]
chiedendo di dichiarare prescritta l'azione di ripetizione avanzata Controparte_1
dalla controparte per eventuali rimesse non dovute effettuate sul conto corrente n. 11795.75 nel periodo anteriore al decennio antecedente l'introduzione del giudizio (30.1.2013), così come il diritto alla ripetizione di eventuali interessi attivi maturati sulle somme depositate sul libretto di risparmio n. 501413T estinto il 25.7.2007 in quanto maturati oltre il quinquennio antecedente la suddetta data;
di dichiarare, altresì, legittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi sia a credito che a debito;
di rigettare conseguentemente l'avversa domanda;
in via riconvenzionale, di condannare la società attrice al pagamento in proprio favore della somma pari ad € 51.077,72, oltre agli interessi al tasso convenzionale, o alla minor o maggior somma risultante nel corso del giudizio;
con vittoria di spese e compensi.
A fondamento delle proprie difese, la convenuta ha dedotto che:
- in data 2.7.2001, l'allora (oggi e la società Controparte_5 CP_7 CP_6
poi trasformata in avevano sottoscritto il contratto di accensione
[...] Parte_1
del conto corrente n. 11795M, il quale prevedeva espressamente le condizioni economiche da applicare al rapporto, in particolare stabiliva la periodicità degli interessi, la misura del tasso creditore e debitore, le spese di tenuta conto, la capitalizzazione trimestrale sia a credito che a debito;
- la società correntista non aveva mai contestato gli estratti conto periodicamente alla stessa rimessi, che quindi erano stati approvati;
- in data 12.5.2003 la aveva usufruito di ulteriori linee di credito (come Parte_1
da delibera riportante la medesima data);
- in data 18.3.2004 era stata deliberata in favore della società attrice la concessione delle linee di credito per scoperto di conto corrente per € 25.000,00, per anticipi all'esportazioni per €
6 50.000,00 e per anticipi fatture per € 25.000,00; le condizioni economiche applicate alle stesse erano state specificate nel contratto e puntualmente approvate da parte attrice;
- che alla data del 14.1.2013 il conto corrente riportava un saldo negativo pari ad € 51.077,72;
- in data 22.12.2005, la società aveva sottoscritto il deposito risparmio nominativo e anche in tale occasione erano state puntualmente indicate la misura dei tassi di interesse sia a credito che a debito, applicati durante l'esecuzione del rapporto, nonché le spese di tenuta di conto;
- al momento dell'apertura del conto deposito, la società attrice aveva versato la somma pari ad € 375.000,00, che era stata adoperata dalla stessa per le proprie esigenze, sino al
25.7.2007, data di estinzione del deposito, e che nessun smarrimento del libretto era imputabile ad essa banca che non ne aveva mai avuto la disponibilità materiale;
- alla data del 25.6.2007, di chiusura materiale del suddetto conto deposito, essa banca aveva accreditato sul conto corrente ordinario n. 11795m la somma di € 4.335,64 a titolo di interessi maturati sul libretto di risparmio;
- in data 17.4.2013 aveva esercitato il proprio diritto di recesso dal rapporto di conto corrente, con contestuale revoca degli affidamenti in essere.
Disposta ed espletata CTU contabile, a cura del dott. , depositata in data Persona_1
14.10.2014 e integrata con relazione depositata il 9.2.2023, la causa è stata posta in decisione a seguito dell'udienza del 18.2.2025, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c., sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter.
Con sentenza parziale depositata in data 29.4.2025 questo Tribunale ha:
- dichiarato prescritta l'azione di ripetizione proposta dalla er le Parte_1
somme alla stessa illegittimamente addebitate dalla banca convenuta sul conto corrente n.
11795M stipulato in data 2.7.2001 nel periodo anteriore al decennio precedente la notifica dell'atto di citazione, avvenuta in data 30.1.2013;
- dichiarato la nullità della clausola determinativa degli interessi passivi contenuta nel
7 contratto di conto corrente n. 11795M stipulato in data 2.7.2001;
- rigettato la domanda avanzata dalla di condanna della banca Parte Parte_1
convenuta a pagarle interessi attivi (oltre a quelli già incassati) maturati sul conto di deposito a risparmio n. 501413T;
- rimessa la causa sul ruolo con separata ordinanza per il prosieguo.
Con ordinanza emessa in pari data questo Tribunale ha conferito al già nominato ctu:
<< l'incarico di - fermo restando quanto deciso con la citata sentenza in ordine ai criteri di calcolo, alla nullità della clausola determinativa degli interessi passivi sottoscritta in data
2.7.2001, alla eliminazione degli interessi debitori fino all'11.5.2003 salvo l'accertata prescrizione fino al 30.1.2003 – ricalcolare il saldo finale del conto corrente 11795M:
1) accertando, secondo le modalità già utilizzate nella relazione integrativa depositata il
9.2.2023 (e, cioè, applicazione del criterio indicato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza del 20.6.2018, n.16303), se al momento di ciascuna pattuizione degli interessi passivi effettuata con i contratti di apertura di credito del 12.5.2003 e 18.3.2004
(trattasi di nuove pattuizioni sostitutive del tasso originario e, quindi, di verifica di eventuale successiva usurarietà contrattuale) si sia superato il tasso soglia: nel caso in cui il tasso di interesse risulti superiore al tasso soglia, ricalcoli il c.t.u il saldo finale senza tenere conto di alcun interesse;
2) accertando, nel caso in cui i tassi degli interessi passivi di cui ai citati contratti non fossero usurari al momento della pattuizione, se gli stessi lo siano diventati successivamente: in tale ipotesi, il ctu nel calcolare il saldo finale non dovrà tenere conto dell'importo eccedente il tasso soglia >>.
Depositata la disposta ctu, è intervenuta in giudizio la Controparte_2
quale procuratrice di deducendo che, in forza di Controparte_3
8 un atto di scissione stipulato con in data 25 novembre Controparte_1
2020, la è divenuta beneficiaria, con effetto Controparte_3
dal 1° dicembre 2020, di un compendio di attività e passività, come identificato nell'Atto di
Scissione, inclusivo dei crediti vantati nei confronti della società Ha, Parte_1
altresì, dedotto che non sono incluse nel compendio scisso le passività derivanti da pretese restitutorie o risarcitorie connesse ai rapporti e beni ricompresi nello stesso, da chiunque fatte valere, ed originate da fatti occorsi o comportamenti omissivi o commissivi posti in essere anteriormente alla scissione.
L'intervenuta ha concluso dichiarando di intervenire in giudizio ex artt. 111 c.p.c. e di insistere in tutte le domande, eccezioni e difese formulate nei precedenti scritti difensivi e verbali di udienza dalla cedente, compresa la domanda riconvenzionale spiegata.
La causa è stata nuovamente posta in decisione a seguito dell'udienza del 18.11.2025, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter.
2) MOTIVI DELLA DECISIONE
A) INTERVENTO DELLA CRIBIS CREDIT MANAGEMENT S.R.L. QUALE
PROCURATRICE DI Controparte_3
A1. Eccezione di nullità della procura
Parte attrice ha eccepito la nullità della procura speciale (atto del 10.1.2025, rep. 65178, racc. 31428), conferita dall'intervenuta alla Controparte_3
mandataria per il recupero dei suoi crediti, per Controparte_2
indeterminatezza dell'oggetto non essendo i crediti identificabili.
L'eccezione è infondata.
Invero, pacifico che il requisito della determinabilità dell'oggetto, previsto a pena di nullità
9 dall'art. 1346 cc, si applica anche al negozio unilaterale di procura, nel caso di specie,
l'oggetto del potere conferito, sebbene non precisato attraverso un elenco specifico dei singoli crediti, risulta determinabile.
La procura conferisce, infatti, alla mandataria il potere di compiere ogni attività per
"l'amministrazione, gestione e recupero di crediti dei quali (anche per il tramite e CP_3
per conto dei Patrimoni Destinati) sia titolare".
Tale formulazione consente di individuare per relationem i suddetti crediti facendo riferimento alla totalità dei crediti che compongono il patrimonio della società mandante.
Trattasi, pertanto, di una procura che consente di "individuare i rapporti giuridici oggetto dell'impegno negoziale di procura/mandato in quelli facenti capo alla mandante" (v. Corte di Appello di Ancona n. 28 del 7 Gennaio 2025).
Peraltro, la società intervenuta ha prodotto l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del
29-12-2020 con cui l' ha reso noto di essersi resa Controparte_3
beneficiaria, con effetto dal 1° dicembre 2020, in virtù di atto di scissione stipulato con la in data 25 novembre 2020 innanzi al dott. Controparte_1 Persona_2
notaio in , rep. n. 39399, racc. n. 20019, << di un compendio di attività e passività (il CP_1
"Compendio"), come identificato nell'Atto di Scissione >>.
Nel citato avviso si legge, altresì, che << In particolare, sono stati assegnati alla
Beneficiaria:
• crediti classificati come "sofferenze" ai sensi delle circolari di CA d'IT nr. 139/1991
e nr. 272/2008 (i "Crediti NPL");
• crediti classificati come "inadempienze probabili" ai sensi delle circolari di CA d'IT nr. 139/1991 e nr. 272/2008 (i "Crediti UTP" e, unitamente ai Crediti NPL, i "Crediti
Deteriorati");
10 • rapporti giuridici relativi ai Crediti UTP;
• strumenti finanziari, quali, ad esempio, titoli obbligazionari e azionari connessi ai Crediti
Deteriorati; • attività fiscali differite relative alle poste oggetto di scissione;
• passività inerenti a rapporti con istituzioni creditizie, quali, ad esempio, debito finanziario
e contratti derivati>>.
Trattasi, pertanto, di crediti individuabili (come peraltro ritenuto da Cass., 2025/31457 che si è espressa sulla medesima scissione oggi in esame;
nella citata sentenza si legge, infatti, che gli elementi atti ad individuare i rapporti di credito oggetto di trasferimento >>).
Per tali ragioni, l'eccezione di nullità della procura per indeterminatezza dell'oggetto va respinta.
A2 Carenza di prova della titolarità del credito
Parte attrice ha, altresì, dedotto che << non vi è la prova della stipula dell'atto di cessione del credito, nondimeno manca la prova dell'inserimento della singola pretesa avanzata nei confronti della società attrice nel novero dei rapporti ceduti >>.
L'eccezione va accolta.
Manca, infatti, la prova documentale della stipula dell'atto di cessione.
La Suprema Corte in un caso in cui ha esaminato il medesimo atto di scissione oggi dedotto ha affermato che, << ai fini della loro opponibilità ai terzi, in particolare (per quanto qui rileva) la scissione è assoggettata ad un sistema di pubblicità legale, segnatamente previsto dall'art. 2506-quater stesso codice, in virtù del quale il relativo effetto si produce con
l'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione sul registro delle imprese, il tutto inserito in un contesto procedimentalizzato su base documentale. Ne deriva allora che (anche) nei
11 confronti dei terzi la scissione non può comunque che essere provata documentalmente, il che porta appunto - per tale operazione, ma in realtà anche per le altre su cui è ricalcata la disciplina qui rilevante (ci si riferisce in particolare alla fusione) - a ritenere superato il riferimento alla possibilità di prova per presunzioni o testi dei contratti allorché gli stessi rilevano - verso i terzi - come fatti storici >> (Cass., 2025/31457).
La Suprema Corte ha, quindi, elaborato il principio di diritto, per la parte che qui rileva, secondo cui "In caso di contestazione della titolarità del credito azionato in via esecutiva da società costituita per scissione da altra, mentre la prova del relativo contratto - ove ne sia contestata la sussistenza in quanto tale - dev'essere sempre documentale anche nei confronti dei terzi in virtù delle stringenti forme di pubblicità nel cui contesto lo stesso è inserito”.
Ne consegue che, non avendo l'intervenuta depositato l'atto di scissione, va dichiarata l'inammissibilità del suo intervento per carenza di prova della titolarità del credito per cui è causa.
Né la causa può essere rimessa sul ruolo per consentire alla società intervenuta di sanare il difetto di prova.
In ogni caso e, cioè, a prescindere da quanto sopra e stante la mancanza di consenso all'estromissione della banca convenuta, il processo prosegue tra le parti originarie ai sensi dell'art. 111 cpc.
Infondata è, pertanto, la richiesta della parte attrice contenuta in comparsa conclusionale di
<< accertare e dichiarare che la banca convenuta e attrice in riconvenzionale, CP_8
non ha attualmente la titolarità del presunto credito e, di conseguenza, accertare la
[...]
carenza di legittimazione attiva ad agire della stessa >>.
12 B) DOMANDA REVOCA SEGNALAZIONE SOFFERENZA
Parte attrice chiede << la concessione di un termine per poter spiegare domanda riconvenzionale nei riguardi della terza intervenuta >> e << ordinare alla CA convenuta di annullare e revocare ogni tipo di segnalazione per sofferenza agli enti preposti ed in particolare alla CA d'IT >>.
Deduce, infatti, di aver verificato che << presso la Centrale Rischi della CA d'IT il suo presunto debito risultava annotato “in sofferenza”, in maniera illegittima ed irregolare
>> e << che l'errata segnalazione era stata effettuata dalla società Controparte_9
qualificatasi come titolare del credito >>.
[...]
Le richieste vanno rigettate essendo la questione de qua del tutto estranea all'oggetto del giudizio, non ricorrendo gli estremi di cui all'art. 36 cpc.
C) CONTO CORRENTE N. 11795M: SALDO FINALE
In considerazione di quanto già statuito con la sentenza emessa in corso di causa, rimane da determinare il saldo del conto corrente n. 11795M al momento della chiusura dello stesso
(17.4.2013).
In ordine ai criteri di calcolo del detto saldo si osserva che nella citata sentenza si legge che
<< in ordine al conto corrente n. 11795M, il ctu, supportato dalla documentazione prodotta dalla banca, ha accertato (v. relazione principale depositata il 14.10.2014, sul punto non contestata dalle parti in causa) che: il contratto di conto corrente, redatto per iscritto, non prevedeva la disciplina della valuta ma prevedeva i tassi d'interesse a debito e a credito, la capitalizzazione trimestrale degli interessi sia attivi che passivi come da art. 7 delle condizioni generali, le commissioni di massimo scoperto nonché le spese e i diritti di commissione.
13 Il ctu ha, quindi, provveduto a ricalcolare il saldo del conto corrente per cui è causa applicando la valuta secondo le disposizioni previste dall'art. 120 tub, i tassi d'interesse pattuiti per iscritto nonché le eventuali variazioni operate unilateralmente dalla banca se più favorevoli alla società correntista;
ha capitalizzato gli interessi a debito e a credito con la stessa periodicità trimestrale;
ha addebitato le cms previste all'aliquota pattuita con la stessa periodicità degli interessi nonché le spese ed i diritti convenuti per iscritto ovvero non esclusi da convenzione contraria ex art. 1826 cc.
Detti criteri di calcolo (a parte la quantificazione degli interessi a debito per la quale si rinvia al paragrafo di cui alla successiva lett. E in tema di usurarietà) vanno condivisi >>.
La sentenza parziale ha, pertanto, ritenuto corretti i criteri di calcolo seguiti dal ctu tra cui l'addebito delle commissioni di massimo scoperto previste dal contratto di conto corrente in esame.
Ciò posto, con ordinanza di rimessione sul ruolo, questo Tribunale, come già riportato nel paragrafo relativo allo svolgimento del fatto, ha conferito al già nominato ctu:
<< l'incarico di - fermo restando quanto deciso con la citata sentenza in ordine ai criteri di calcolo, alla nullità della clausola determinativa degli interessi passivi sottoscritta in data 2.7.2001, alla eliminazione degli interessi debitori fino all'11.5.2003 salvo l'accertata prescrizione fino al 30.1.2003 – ricalcolare il saldo finale del conto corrente 11795M:
1) accertando, secondo le modalità già utilizzate nella relazione integrativa depositata il
9.2.2023 (e, cioè, applicazione del criterio indicato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza del 20.6.2018, n.16303), se al momento di ciascuna pattuizione degli interessi passivi effettuata con i contratti di apertura di credito del 12.5.2003 e 18.3.2004
(trattasi di nuove pattuizioni sostitutive del tasso originario e, quindi, di verifica di eventuale successiva usurarietà contrattuale) si sia superato il tasso soglia: nel caso in cui
14 il tasso di interesse risulti superiore al tasso soglia, ricalcoli il c.t.u il saldo finale senza tenere conto di alcun interesse;
2) accertando, nel caso in cui i tassi degli interessi passivi di cui ai citati contratti non fossero usurari al momento della pattuizione, se gli stessi lo siano diventati successivamente: in tale ipotesi, il ctu nel calcolare il saldo finale non dovrà tenere conto dell'importo eccedente il tasso soglia >>.
Il consulente ha depositato la relazione integrativa in data 3.8.2025 con cui ha risposto a quanto richiesto con la superiore ordinanza.
In ordine al primo quesito, il consulente ha accertato che i tassi di interesse pattuiti con i contratti di apertura di credito del 12.05.2003 e del 18.03.2004 non superavano il tasso soglia vigente al momento della loro stipulazione.
In ordine al secondo quesito, il consulente ha proceduto alla verifica del superamento del tasso soglia nel corso del rapporto, a partire dal secondo trimestre 2003. Da tale analisi è emerso che nei quattro trimestri dell'anno 2009 si è verificato un superamento del tasso soglia.
Nella relazione depositata il 3.8.2025 si legge che << il superamento delle soglie è ascrivibile agli oneri che pertanto, in ossequio al quesito, in detti trimestri sono stati eliminati per ricondurre il TEG nei limiti di legge >>.
In ossequio all'incarico ricevuto, il ctu ha, quindi, provveduto a ricalcolare il saldo di tali periodi espungendo gli importi addebitati in eccesso rispetto al tasso soglia ed ha effettuato due conteggi: uno che esclude le csm e uno che le include.
In considerazione di quanto deciso con la sentenza parziale (che ha condiviso i criteri di calcolo del ctu nella parte in cui prevedevano, tra l'altro, l'addebito delle cms), va ritenuto che il conteggio corretto è il secondo in base al quale il saldo del conto corrente n. 11795M,
15 alla data del 17.04.2013, è pari a - € 17.294,54 e, ciò, rispetto al debito riportato alla stessa data sull'estratto conto bancario pari a - € 52.731,90 e rispetto alla domanda di parte attrice che chiedeva accertarsi un saldo positivo.
Alla luce di quanto sopra, la va condannata a pagare alla Parte_1 [...]
la somma di € 17.294,54, oltre agli interessi convenzionali da ultimo Controparte_1
pattuiti tra le parti dalla data della domanda della banca convenuta e, cioè, dalla data della sua costituzione in giudizio (24.4.2013) al soddisfo.
3) SPESE PROCESSUALI
Le spese processuali sostenute dalla parte attrice per difendersi dall'intervento della società convenuta vanno poste a carico di quest'ultima, stante la soccombenza della stessa.
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente giudizio deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (da € 5.200,01 a €
26.000,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i valori minimi di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato d.m. (Cass., n. 19989 del 13/07/2021).
Stante il parziale accoglimento sia delle domande di parte attrice sia della riconvenzionale dell'Istituto di credito convenuto, le spese processuali vanno interamente compensate tra la e la le spese di ctu vanno Parte_1 Controparte_1
poste solidamente a carico di entrambe;
nei rapporti interni nella misura della metà a carico di ciascuna parte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara inammissibile l'intervento della quale Controparte_2
16 procuratrice della per carenza di prova della Controparte_3
titolarità del credito nei confronti della Parte_1
- accerta che il conto corrente n. 11795M, alla data del 17.04.2013, presentava un saldo negativo pari ad € 17.294,54 e, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla nei confronti della Controparte_1 Parte_1
condanna quest'ultima a pagare alla la
[...] Controparte_1
somma di € 17.294,54 oltre agli interessi convenzionali da ultimo pattuiti tra le parti dalla domanda (24.4.2013) al soddisfo;
- condanna nella qualità a rimborsare alla Controparte_2 [...]
le spese di lite che liquida in complessivi Euro 2.540,00 per le fasi Parte_1
di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, il tutto oltre ad i.v.a., c.p.a.
e spese generali;
distrae le suddette somme in favore dell' Avv. Giampietro Risimini dichiaratosi antistatario;
- compensa le spese processuali tra la e la Parte_1 Controparte_1
[...]
- pone le spese di ctu, liquidate con decreti emessi in corso di causa, definitivamente a carico solidale della e della Parte_1 Controparte_1
nei rapporti interni nella misura della metà a carico di ciascuna parte.
[...]
17 Così deciso il 20/12/2025
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
LA GIUDICE
dott. Monica Zema
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona della Giudice dott. Monica Zema, applicata extradistrettuale ai sensi dell'art. 23 bis del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla legge 29 aprile
2024, n. 56, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 95000088/2013 avente ad oggetto “contratti bancari” promossa da
C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domicil. in PIAZZA VITTORIO EMANUELE N. 43 70043 MONOPOLI
(BA); rappres. e dif. dall'Avv. RISIMINI GIAMPIETRO (C.F. ) C.F._1
ATTRICE
contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
elettivam. domicil. in VIA DE ROSSI N. 225 70122 BARI;
rappres. e dif. dagli Avv.ti
1 ON CA (C.F. ) e ON NA (C.F. C.F._2
C.F._3
CONVENUTA
, QUALE PROCURATRICE Controparte_2 P.IVA_3
DI (C.F. ), domiciliato in Controparte_3 P.IVA_4
VIA GIACINTO VICINANZA 11 84123 SALERNO;
rappresentata e difesa dall'avv.
NN IA
INTERVENUTA
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza di discussione fissata per il 18.11.2025 ex art. 281 sexies cpc, applicabile al presente giudizio, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022, ai sensi dell'art. 23 bis, comma 7°, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1) SVOLGIMENTO DEL FATTO
Con atto di citazione, notificato a mezzo raccomandata inviata il 30.1.2013, la
[...]
ha adito questo Tribunale al fine di sentire: << accertare e dichiarare che Parte_1
sul conto corrente n. 11795.75, acceso presso la filiale di Monopoli della
[...]
, oggi , sono maturati interessi attivi in favore della CP_4 Controparte_1
stessa pari ad € 15.455,88, come risultante dal ricalcolo degli interessi al tasso legale, riportati analiticamente nella perizia tecnico-contabile, alla data del 31.12.2010, od eventualmente quelli superiori maturati e maturandi con riferimento al periodo decorrente
2 da tale data sino ad oggi;
accertare e dichiarare che sul libretto di deposito e risparmio n.
501413, acceso presso la filiale del di Monopoli, sono maturati Controparte_1
interessi attivi in favore della stessa pari ad € 22.969,26, come risulta dal ricalcolo degli interessi al tasso legale, riportati analiticamente nella perizia tecnico-contabile, od in subordine la somma di € 5.669,67; per l'effetto, condannare la Controparte_1
a pagare in favore della società attrice la somma di € 38.425,14, a titolo di interessi
[...]
attivi sul conto corrente e sul libretto innanzi indicati, o in subordine la minor somma di €
21.125,55, o quell'altra superiore rinveniente dal calcolo degli ulteriori interessi maturati
e maturandi;
in ogni caso, condannare la banca convenuta al pagamento degli interessi legali sulle somme dovute, nonché la svalutazione monetaria;
con vittoria di spese e compensi del giudizio, da distrarsi in favore del costituito procuratore che se ne dichiara antistatario >>.
A fondamento dell'azione, l'attrice ha dedotto:
- di aver acceso presso la oggi Controparte_5 Controparte_1
filiale di Monopoli, il conto corrente n. 11795.75 e il libretto nominativo di risparmio n.
501413, entrambi originariamente intestati alla Controparte_6
poi trasformata in
[...] Parte_1
- che il conto corrente n. 11795.75 era stato acceso in data 9.7.2001 dalla società CP_6
e poi trasferito alla
[...] Parte_1
- il libretto nominativo di risparmio n. 501413 era stato acceso in data 22.12.2005 con l'accredito della somma di € 375.000,00 ed era stato estinto in data 25.6.2007;
- che, sia con riferimento al libretto di risparmio che al conto corrente, la stessa non aveva sottoscritto alcun contratto, con eventuali clausole o convenzioni relative ai tassi di interesse praticati;
3 - che, da una disamina puntuale dei conti portati dal libretto di deposito e dal conto corrente innanzi menzionati, si era proceduto alla rideterminazione dei saldi finali, da cui risultava che le erano stati addebitati interessi e spese non concordati;
- che i rapporti intercorsi con la controparte dovevano essere regolati dagli artt. 1842 e 1284 cc non essendo intercorsa tra di loro alcuna pattuizione che prevedesse l'applicazione di interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto e spese;
- in particolare, con riferimento al conto corrente, si era proceduto ad applicare le seguenti condizioni nel periodo dal 9.7.2001 (data di apertura) al 31.12.2010 (ultimo estratto conto):- calcolo interessi su operazioni di dare-avere: data contabile delle operazioni;
- per gli interessi attivi: per tutto il periodo il tasso nominale massimo dei BOT o di altri titoli similari emessi nei dodici mesi precedenti;
- per gli interessi passivi: per l'intero periodo, tasso nominale minimo dei BOT o di altri titoli similari emessi nei dodici mesi precedenti;
- per commissione massimo scoperto: non applicazione per tutto il periodo;
- per le spese: non applicazione per tutto il periodo;
- per la capitalizzazione degli interessi: periodicità annuale per l'intero periodo, sia per interessi attivi che per quelli passivi, ma capitalizzazione semplice;
- i conteggi svolti avevano comportato un saldo creditore in favore di essa correntista pari ad
€ 15.455,88 (alla data del 31.12.2010);
- il libretto di risparmio ordinario era stato smarrito dalla circostanza Controparte_4
che le aveva impedito l'utilizzazione; di conseguenza, le somme accreditate sul libretto erano rimaste vincolate e non utilizzate, pur senza produrre interessi attivi, mettendo in pratica quindi una procedura del tutto atipica ed irregolare;
pertanto, si era proceduto alla rideterminazione degli interessi attivi, applicando come parametro gli interessi passivi che l'istituto di credito aveva applicato sul conto corrente ordinario n. 11795.75, in quanto se la società avesse avuto disponibilità della somma erogata, avrebbe potuto ridurre l'esposizione
4 debitoria sul conto corrente, riducendo sensibilmente l'incidenza degli interessi passivi
(oltre ad altri accessori) sul conto corrente;
alla data di estinzione del libretto di deposito a risparmio era stata accreditata la somma di € 4.335,64 a titolo di interessi, tuttavia la rideterminazione degli stessi alla stregua dei parametri su evidenziati aveva determinato interessi attivi di gran lunga superiori, come valutabile dai calcoli rappresentati nella relazione: i) periodo considerato: dal 22.5.2005 (apertura) al 25.6.2007 (chiusura); j) saldo di partenza: quello indicato all'apertura del libretto: ZERO;
k) saldo di chiusura: quello indicato alla chiusura del libretto: ZERO;
l) calcolo interessi su operazioni dare-avere: data contabile delle operazioni;
m) per gli interessi attivi: per tutto il periodo tasso debitore applicato dalla banca al conto corrente numero 11795.75, relativamente ai periodi rilevati;
n) per gli interessi passivi: non applicazione per l'intero periodo, in quanto il conto non aveva mai presentato saldi negativi a debito del correntista;
o) per commissione massimo scoperto: non applicazione per tutto il periodo;
p) per le spese: non applicazione per tutto il periodo;
q) per la capitalizzazione degli interessi: periodicità annuale per l'intero periodo ma capitalizzazione semplice;
dalla Tabella di rideterminazione degli interessi attivi maturati in favore della stessa, al netto delle ritenute fiscali e decurtata degli interessi attivi effettivamente applicati, la somma spettante ammontava ad € 22.969,26; ove in via subordinata in applicazione, nella rideterminazione degli interessi attivi maturati con riferimento al libretto di deposito al risparmio, degli stessi parametri applicati al conto corrente (ovvero i tassi BOT), il saldo degli interessi attivi ammontava ad € 5.669,67.
L'attrice ha concluso, come sopra riportato, chiedendo il riconoscimento delle suddette somme con condanna della controparte al relativo pagamento.
Con le memorie depositate ai sensi dell'art. 183, comma sesto, n. 1, cpc la parte attrice ha chiesto l'accertamento del superamento del tasso soglia la fine di verificare l'usurarietà degli interessi passivi applicati.
5 Con comparsa di costituzione, depositata in data 24.4.2013, si è costituita la
[...]
chiedendo di dichiarare prescritta l'azione di ripetizione avanzata Controparte_1
dalla controparte per eventuali rimesse non dovute effettuate sul conto corrente n. 11795.75 nel periodo anteriore al decennio antecedente l'introduzione del giudizio (30.1.2013), così come il diritto alla ripetizione di eventuali interessi attivi maturati sulle somme depositate sul libretto di risparmio n. 501413T estinto il 25.7.2007 in quanto maturati oltre il quinquennio antecedente la suddetta data;
di dichiarare, altresì, legittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi sia a credito che a debito;
di rigettare conseguentemente l'avversa domanda;
in via riconvenzionale, di condannare la società attrice al pagamento in proprio favore della somma pari ad € 51.077,72, oltre agli interessi al tasso convenzionale, o alla minor o maggior somma risultante nel corso del giudizio;
con vittoria di spese e compensi.
A fondamento delle proprie difese, la convenuta ha dedotto che:
- in data 2.7.2001, l'allora (oggi e la società Controparte_5 CP_7 CP_6
poi trasformata in avevano sottoscritto il contratto di accensione
[...] Parte_1
del conto corrente n. 11795M, il quale prevedeva espressamente le condizioni economiche da applicare al rapporto, in particolare stabiliva la periodicità degli interessi, la misura del tasso creditore e debitore, le spese di tenuta conto, la capitalizzazione trimestrale sia a credito che a debito;
- la società correntista non aveva mai contestato gli estratti conto periodicamente alla stessa rimessi, che quindi erano stati approvati;
- in data 12.5.2003 la aveva usufruito di ulteriori linee di credito (come Parte_1
da delibera riportante la medesima data);
- in data 18.3.2004 era stata deliberata in favore della società attrice la concessione delle linee di credito per scoperto di conto corrente per € 25.000,00, per anticipi all'esportazioni per €
6 50.000,00 e per anticipi fatture per € 25.000,00; le condizioni economiche applicate alle stesse erano state specificate nel contratto e puntualmente approvate da parte attrice;
- che alla data del 14.1.2013 il conto corrente riportava un saldo negativo pari ad € 51.077,72;
- in data 22.12.2005, la società aveva sottoscritto il deposito risparmio nominativo e anche in tale occasione erano state puntualmente indicate la misura dei tassi di interesse sia a credito che a debito, applicati durante l'esecuzione del rapporto, nonché le spese di tenuta di conto;
- al momento dell'apertura del conto deposito, la società attrice aveva versato la somma pari ad € 375.000,00, che era stata adoperata dalla stessa per le proprie esigenze, sino al
25.7.2007, data di estinzione del deposito, e che nessun smarrimento del libretto era imputabile ad essa banca che non ne aveva mai avuto la disponibilità materiale;
- alla data del 25.6.2007, di chiusura materiale del suddetto conto deposito, essa banca aveva accreditato sul conto corrente ordinario n. 11795m la somma di € 4.335,64 a titolo di interessi maturati sul libretto di risparmio;
- in data 17.4.2013 aveva esercitato il proprio diritto di recesso dal rapporto di conto corrente, con contestuale revoca degli affidamenti in essere.
Disposta ed espletata CTU contabile, a cura del dott. , depositata in data Persona_1
14.10.2014 e integrata con relazione depositata il 9.2.2023, la causa è stata posta in decisione a seguito dell'udienza del 18.2.2025, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c., sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter.
Con sentenza parziale depositata in data 29.4.2025 questo Tribunale ha:
- dichiarato prescritta l'azione di ripetizione proposta dalla er le Parte_1
somme alla stessa illegittimamente addebitate dalla banca convenuta sul conto corrente n.
11795M stipulato in data 2.7.2001 nel periodo anteriore al decennio precedente la notifica dell'atto di citazione, avvenuta in data 30.1.2013;
- dichiarato la nullità della clausola determinativa degli interessi passivi contenuta nel
7 contratto di conto corrente n. 11795M stipulato in data 2.7.2001;
- rigettato la domanda avanzata dalla di condanna della banca Parte Parte_1
convenuta a pagarle interessi attivi (oltre a quelli già incassati) maturati sul conto di deposito a risparmio n. 501413T;
- rimessa la causa sul ruolo con separata ordinanza per il prosieguo.
Con ordinanza emessa in pari data questo Tribunale ha conferito al già nominato ctu:
<< l'incarico di - fermo restando quanto deciso con la citata sentenza in ordine ai criteri di calcolo, alla nullità della clausola determinativa degli interessi passivi sottoscritta in data
2.7.2001, alla eliminazione degli interessi debitori fino all'11.5.2003 salvo l'accertata prescrizione fino al 30.1.2003 – ricalcolare il saldo finale del conto corrente 11795M:
1) accertando, secondo le modalità già utilizzate nella relazione integrativa depositata il
9.2.2023 (e, cioè, applicazione del criterio indicato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza del 20.6.2018, n.16303), se al momento di ciascuna pattuizione degli interessi passivi effettuata con i contratti di apertura di credito del 12.5.2003 e 18.3.2004
(trattasi di nuove pattuizioni sostitutive del tasso originario e, quindi, di verifica di eventuale successiva usurarietà contrattuale) si sia superato il tasso soglia: nel caso in cui il tasso di interesse risulti superiore al tasso soglia, ricalcoli il c.t.u il saldo finale senza tenere conto di alcun interesse;
2) accertando, nel caso in cui i tassi degli interessi passivi di cui ai citati contratti non fossero usurari al momento della pattuizione, se gli stessi lo siano diventati successivamente: in tale ipotesi, il ctu nel calcolare il saldo finale non dovrà tenere conto dell'importo eccedente il tasso soglia >>.
Depositata la disposta ctu, è intervenuta in giudizio la Controparte_2
quale procuratrice di deducendo che, in forza di Controparte_3
8 un atto di scissione stipulato con in data 25 novembre Controparte_1
2020, la è divenuta beneficiaria, con effetto Controparte_3
dal 1° dicembre 2020, di un compendio di attività e passività, come identificato nell'Atto di
Scissione, inclusivo dei crediti vantati nei confronti della società Ha, Parte_1
altresì, dedotto che non sono incluse nel compendio scisso le passività derivanti da pretese restitutorie o risarcitorie connesse ai rapporti e beni ricompresi nello stesso, da chiunque fatte valere, ed originate da fatti occorsi o comportamenti omissivi o commissivi posti in essere anteriormente alla scissione.
L'intervenuta ha concluso dichiarando di intervenire in giudizio ex artt. 111 c.p.c. e di insistere in tutte le domande, eccezioni e difese formulate nei precedenti scritti difensivi e verbali di udienza dalla cedente, compresa la domanda riconvenzionale spiegata.
La causa è stata nuovamente posta in decisione a seguito dell'udienza del 18.11.2025, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter.
2) MOTIVI DELLA DECISIONE
A) INTERVENTO DELLA CRIBIS CREDIT MANAGEMENT S.R.L. QUALE
PROCURATRICE DI Controparte_3
A1. Eccezione di nullità della procura
Parte attrice ha eccepito la nullità della procura speciale (atto del 10.1.2025, rep. 65178, racc. 31428), conferita dall'intervenuta alla Controparte_3
mandataria per il recupero dei suoi crediti, per Controparte_2
indeterminatezza dell'oggetto non essendo i crediti identificabili.
L'eccezione è infondata.
Invero, pacifico che il requisito della determinabilità dell'oggetto, previsto a pena di nullità
9 dall'art. 1346 cc, si applica anche al negozio unilaterale di procura, nel caso di specie,
l'oggetto del potere conferito, sebbene non precisato attraverso un elenco specifico dei singoli crediti, risulta determinabile.
La procura conferisce, infatti, alla mandataria il potere di compiere ogni attività per
"l'amministrazione, gestione e recupero di crediti dei quali (anche per il tramite e CP_3
per conto dei Patrimoni Destinati) sia titolare".
Tale formulazione consente di individuare per relationem i suddetti crediti facendo riferimento alla totalità dei crediti che compongono il patrimonio della società mandante.
Trattasi, pertanto, di una procura che consente di "individuare i rapporti giuridici oggetto dell'impegno negoziale di procura/mandato in quelli facenti capo alla mandante" (v. Corte di Appello di Ancona n. 28 del 7 Gennaio 2025).
Peraltro, la società intervenuta ha prodotto l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del
29-12-2020 con cui l' ha reso noto di essersi resa Controparte_3
beneficiaria, con effetto dal 1° dicembre 2020, in virtù di atto di scissione stipulato con la in data 25 novembre 2020 innanzi al dott. Controparte_1 Persona_2
notaio in , rep. n. 39399, racc. n. 20019, << di un compendio di attività e passività (il CP_1
"Compendio"), come identificato nell'Atto di Scissione >>.
Nel citato avviso si legge, altresì, che << In particolare, sono stati assegnati alla
Beneficiaria:
• crediti classificati come "sofferenze" ai sensi delle circolari di CA d'IT nr. 139/1991
e nr. 272/2008 (i "Crediti NPL");
• crediti classificati come "inadempienze probabili" ai sensi delle circolari di CA d'IT nr. 139/1991 e nr. 272/2008 (i "Crediti UTP" e, unitamente ai Crediti NPL, i "Crediti
Deteriorati");
10 • rapporti giuridici relativi ai Crediti UTP;
• strumenti finanziari, quali, ad esempio, titoli obbligazionari e azionari connessi ai Crediti
Deteriorati; • attività fiscali differite relative alle poste oggetto di scissione;
• passività inerenti a rapporti con istituzioni creditizie, quali, ad esempio, debito finanziario
e contratti derivati>>.
Trattasi, pertanto, di crediti individuabili (come peraltro ritenuto da Cass., 2025/31457 che si è espressa sulla medesima scissione oggi in esame;
nella citata sentenza si legge, infatti, che gli elementi atti ad individuare i rapporti di credito oggetto di trasferimento >>).
Per tali ragioni, l'eccezione di nullità della procura per indeterminatezza dell'oggetto va respinta.
A2 Carenza di prova della titolarità del credito
Parte attrice ha, altresì, dedotto che << non vi è la prova della stipula dell'atto di cessione del credito, nondimeno manca la prova dell'inserimento della singola pretesa avanzata nei confronti della società attrice nel novero dei rapporti ceduti >>.
L'eccezione va accolta.
Manca, infatti, la prova documentale della stipula dell'atto di cessione.
La Suprema Corte in un caso in cui ha esaminato il medesimo atto di scissione oggi dedotto ha affermato che, << ai fini della loro opponibilità ai terzi, in particolare (per quanto qui rileva) la scissione è assoggettata ad un sistema di pubblicità legale, segnatamente previsto dall'art. 2506-quater stesso codice, in virtù del quale il relativo effetto si produce con
l'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione sul registro delle imprese, il tutto inserito in un contesto procedimentalizzato su base documentale. Ne deriva allora che (anche) nei
11 confronti dei terzi la scissione non può comunque che essere provata documentalmente, il che porta appunto - per tale operazione, ma in realtà anche per le altre su cui è ricalcata la disciplina qui rilevante (ci si riferisce in particolare alla fusione) - a ritenere superato il riferimento alla possibilità di prova per presunzioni o testi dei contratti allorché gli stessi rilevano - verso i terzi - come fatti storici >> (Cass., 2025/31457).
La Suprema Corte ha, quindi, elaborato il principio di diritto, per la parte che qui rileva, secondo cui "In caso di contestazione della titolarità del credito azionato in via esecutiva da società costituita per scissione da altra, mentre la prova del relativo contratto - ove ne sia contestata la sussistenza in quanto tale - dev'essere sempre documentale anche nei confronti dei terzi in virtù delle stringenti forme di pubblicità nel cui contesto lo stesso è inserito”.
Ne consegue che, non avendo l'intervenuta depositato l'atto di scissione, va dichiarata l'inammissibilità del suo intervento per carenza di prova della titolarità del credito per cui è causa.
Né la causa può essere rimessa sul ruolo per consentire alla società intervenuta di sanare il difetto di prova.
In ogni caso e, cioè, a prescindere da quanto sopra e stante la mancanza di consenso all'estromissione della banca convenuta, il processo prosegue tra le parti originarie ai sensi dell'art. 111 cpc.
Infondata è, pertanto, la richiesta della parte attrice contenuta in comparsa conclusionale di
<< accertare e dichiarare che la banca convenuta e attrice in riconvenzionale, CP_8
non ha attualmente la titolarità del presunto credito e, di conseguenza, accertare la
[...]
carenza di legittimazione attiva ad agire della stessa >>.
12 B) DOMANDA REVOCA SEGNALAZIONE SOFFERENZA
Parte attrice chiede << la concessione di un termine per poter spiegare domanda riconvenzionale nei riguardi della terza intervenuta >> e << ordinare alla CA convenuta di annullare e revocare ogni tipo di segnalazione per sofferenza agli enti preposti ed in particolare alla CA d'IT >>.
Deduce, infatti, di aver verificato che << presso la Centrale Rischi della CA d'IT il suo presunto debito risultava annotato “in sofferenza”, in maniera illegittima ed irregolare
>> e << che l'errata segnalazione era stata effettuata dalla società Controparte_9
qualificatasi come titolare del credito >>.
[...]
Le richieste vanno rigettate essendo la questione de qua del tutto estranea all'oggetto del giudizio, non ricorrendo gli estremi di cui all'art. 36 cpc.
C) CONTO CORRENTE N. 11795M: SALDO FINALE
In considerazione di quanto già statuito con la sentenza emessa in corso di causa, rimane da determinare il saldo del conto corrente n. 11795M al momento della chiusura dello stesso
(17.4.2013).
In ordine ai criteri di calcolo del detto saldo si osserva che nella citata sentenza si legge che
<< in ordine al conto corrente n. 11795M, il ctu, supportato dalla documentazione prodotta dalla banca, ha accertato (v. relazione principale depositata il 14.10.2014, sul punto non contestata dalle parti in causa) che: il contratto di conto corrente, redatto per iscritto, non prevedeva la disciplina della valuta ma prevedeva i tassi d'interesse a debito e a credito, la capitalizzazione trimestrale degli interessi sia attivi che passivi come da art. 7 delle condizioni generali, le commissioni di massimo scoperto nonché le spese e i diritti di commissione.
13 Il ctu ha, quindi, provveduto a ricalcolare il saldo del conto corrente per cui è causa applicando la valuta secondo le disposizioni previste dall'art. 120 tub, i tassi d'interesse pattuiti per iscritto nonché le eventuali variazioni operate unilateralmente dalla banca se più favorevoli alla società correntista;
ha capitalizzato gli interessi a debito e a credito con la stessa periodicità trimestrale;
ha addebitato le cms previste all'aliquota pattuita con la stessa periodicità degli interessi nonché le spese ed i diritti convenuti per iscritto ovvero non esclusi da convenzione contraria ex art. 1826 cc.
Detti criteri di calcolo (a parte la quantificazione degli interessi a debito per la quale si rinvia al paragrafo di cui alla successiva lett. E in tema di usurarietà) vanno condivisi >>.
La sentenza parziale ha, pertanto, ritenuto corretti i criteri di calcolo seguiti dal ctu tra cui l'addebito delle commissioni di massimo scoperto previste dal contratto di conto corrente in esame.
Ciò posto, con ordinanza di rimessione sul ruolo, questo Tribunale, come già riportato nel paragrafo relativo allo svolgimento del fatto, ha conferito al già nominato ctu:
<< l'incarico di - fermo restando quanto deciso con la citata sentenza in ordine ai criteri di calcolo, alla nullità della clausola determinativa degli interessi passivi sottoscritta in data 2.7.2001, alla eliminazione degli interessi debitori fino all'11.5.2003 salvo l'accertata prescrizione fino al 30.1.2003 – ricalcolare il saldo finale del conto corrente 11795M:
1) accertando, secondo le modalità già utilizzate nella relazione integrativa depositata il
9.2.2023 (e, cioè, applicazione del criterio indicato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza del 20.6.2018, n.16303), se al momento di ciascuna pattuizione degli interessi passivi effettuata con i contratti di apertura di credito del 12.5.2003 e 18.3.2004
(trattasi di nuove pattuizioni sostitutive del tasso originario e, quindi, di verifica di eventuale successiva usurarietà contrattuale) si sia superato il tasso soglia: nel caso in cui
14 il tasso di interesse risulti superiore al tasso soglia, ricalcoli il c.t.u il saldo finale senza tenere conto di alcun interesse;
2) accertando, nel caso in cui i tassi degli interessi passivi di cui ai citati contratti non fossero usurari al momento della pattuizione, se gli stessi lo siano diventati successivamente: in tale ipotesi, il ctu nel calcolare il saldo finale non dovrà tenere conto dell'importo eccedente il tasso soglia >>.
Il consulente ha depositato la relazione integrativa in data 3.8.2025 con cui ha risposto a quanto richiesto con la superiore ordinanza.
In ordine al primo quesito, il consulente ha accertato che i tassi di interesse pattuiti con i contratti di apertura di credito del 12.05.2003 e del 18.03.2004 non superavano il tasso soglia vigente al momento della loro stipulazione.
In ordine al secondo quesito, il consulente ha proceduto alla verifica del superamento del tasso soglia nel corso del rapporto, a partire dal secondo trimestre 2003. Da tale analisi è emerso che nei quattro trimestri dell'anno 2009 si è verificato un superamento del tasso soglia.
Nella relazione depositata il 3.8.2025 si legge che << il superamento delle soglie è ascrivibile agli oneri che pertanto, in ossequio al quesito, in detti trimestri sono stati eliminati per ricondurre il TEG nei limiti di legge >>.
In ossequio all'incarico ricevuto, il ctu ha, quindi, provveduto a ricalcolare il saldo di tali periodi espungendo gli importi addebitati in eccesso rispetto al tasso soglia ed ha effettuato due conteggi: uno che esclude le csm e uno che le include.
In considerazione di quanto deciso con la sentenza parziale (che ha condiviso i criteri di calcolo del ctu nella parte in cui prevedevano, tra l'altro, l'addebito delle cms), va ritenuto che il conteggio corretto è il secondo in base al quale il saldo del conto corrente n. 11795M,
15 alla data del 17.04.2013, è pari a - € 17.294,54 e, ciò, rispetto al debito riportato alla stessa data sull'estratto conto bancario pari a - € 52.731,90 e rispetto alla domanda di parte attrice che chiedeva accertarsi un saldo positivo.
Alla luce di quanto sopra, la va condannata a pagare alla Parte_1 [...]
la somma di € 17.294,54, oltre agli interessi convenzionali da ultimo Controparte_1
pattuiti tra le parti dalla data della domanda della banca convenuta e, cioè, dalla data della sua costituzione in giudizio (24.4.2013) al soddisfo.
3) SPESE PROCESSUALI
Le spese processuali sostenute dalla parte attrice per difendersi dall'intervento della società convenuta vanno poste a carico di quest'ultima, stante la soccombenza della stessa.
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente giudizio deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (da € 5.200,01 a €
26.000,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i valori minimi di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato d.m. (Cass., n. 19989 del 13/07/2021).
Stante il parziale accoglimento sia delle domande di parte attrice sia della riconvenzionale dell'Istituto di credito convenuto, le spese processuali vanno interamente compensate tra la e la le spese di ctu vanno Parte_1 Controparte_1
poste solidamente a carico di entrambe;
nei rapporti interni nella misura della metà a carico di ciascuna parte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara inammissibile l'intervento della quale Controparte_2
16 procuratrice della per carenza di prova della Controparte_3
titolarità del credito nei confronti della Parte_1
- accerta che il conto corrente n. 11795M, alla data del 17.04.2013, presentava un saldo negativo pari ad € 17.294,54 e, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla nei confronti della Controparte_1 Parte_1
condanna quest'ultima a pagare alla la
[...] Controparte_1
somma di € 17.294,54 oltre agli interessi convenzionali da ultimo pattuiti tra le parti dalla domanda (24.4.2013) al soddisfo;
- condanna nella qualità a rimborsare alla Controparte_2 [...]
le spese di lite che liquida in complessivi Euro 2.540,00 per le fasi Parte_1
di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, il tutto oltre ad i.v.a., c.p.a.
e spese generali;
distrae le suddette somme in favore dell' Avv. Giampietro Risimini dichiaratosi antistatario;
- compensa le spese processuali tra la e la Parte_1 Controparte_1
[...]
- pone le spese di ctu, liquidate con decreti emessi in corso di causa, definitivamente a carico solidale della e della Parte_1 Controparte_1
nei rapporti interni nella misura della metà a carico di ciascuna parte.
[...]
17 Così deciso il 20/12/2025
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
LA GIUDICE
dott. Monica Zema
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