Articolo 3 della Legge 30 ottobre 1986, n. 737
Articolo 2
Versione
21 novembre 1986
Art. 3. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 57.759.667.000 per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, si provvede, per l'anno 1985, a carico dello stanziamento del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando parzialmente la voce "Partecipazione a fondi e banche nazionali e internazionali" e, per gli anni 1986 e 1987, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale, al medesimo capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando quota parte delle proiezioni risultanti alla medesima voce.
2. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, in considerazione della natura degli oneri stessi, mediante corrispondente prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 21 novembre 1986