TRIB
Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/08/2025, n. 12037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12037 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 76012/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 76012/2022 promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Salerno, alla Parte_1 C.F._1 via E. Bottiglieri, n. 9, presso lo studio dell'Avv. Rodolfo D'Ascoli, che lo rappresenta e difende come per mandato in atti –
ATTORE contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in P.IVA_1
Roma, al viale dei Parioli n. 27, presso lo studio dell'Avv. Stefano Repossi, che la rappresenta e difende come per mandato in atti –
CONVENUTA
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, al Corso Novara, n. 13, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Grilletto, che la rappresenta e difende come per mandato in atti –
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc, notificato in data 21.12.2022, il sig.
[...]
, ha convenuto nel presente giudizio l' nonché la Parte_1 Controparte_2 formulando le seguenti conclusioni: “In via Controparte_3 preliminare: sospendere l'esecutorietà della cartella esattoriale di pagamento n.
09720220135428874002, ruolo anno 2021, n. 2022/008867, notificata il 20/09/2022, ricorrendone
Pagina 1 tutti i motivi e presupposti di legge come spiegato e rilevato in atti. Nel merito: a. accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o infondatezza della cartella esattoriale di pagamento n.
09720220135428874002 e della relativa iscrizione a ruolo per carenza dei requisiti per legge per la sua emissione, validità ed efficacia;
b. dichiarare l'inesigibilità delle somme intimate non sussistendo il sotteso diritto all'esecuzione azionato dalla Controparte_4
e, per l'effetto, dichiarare nulla ed inefficace la cartella di pagamento opposta n.
[...]
09720220135428874002; c. dichiarare la cancellazione del ruolo opposto con ordine di ottemperanza nei confronti del concessionario convenuto. Per l'effetto ed in ogni caso: condannare l' Agente della provinciale di Roma, in solido con la Controparte_2 CP_2 [...]
in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., ovvero Controparte_1 ciascuna per quanto di competenza, al pagamento delle spese di giudizio, oltre Iva e Cpa, rimborso spese generali come per legge, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”. Il giudice ha disposto il differimento ex art. 168 bis comma V c.p.c. della prima udienza indicata in citazione del
17-4-2023 al 13.9.2023. Si è costituita in giudizio in data 13.3.2023 la
[...]
e ha formulato le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare, Controparte_1 rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della cartella impugnata;
2) In via principale, nel merito, Voglia l'Onorevole Tribunale adito rigettare l'opposizione poiché infondata e non provata, per i motivi di cui in narrazione. 3) In via istruttoria, con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti, produciamo i documenti di cui è via via traccia nel presente atto più dettagliatamente indicati nel fascicolo di parte”. In data 31.7.2023 si è costituita l'
[...]
e ha formulato le seguenti conclusioni: “rigettare tutte le domande formulate Controparte_2 dall'opponente nei confronti dell'Agente della Riscossione in quanto del tutto infondate per i motivi riportati nel corpo del presente atto”. Con provvedimento del 18.9.2023 il giudice, a scioglimento della riserva assunta in udienza ha sospeso l'efficacia esecutiva della cartella di pagamento indicata in citazione e ha concesso alle parti i richiesti termini di cui all'art. 183, sesto comma c.p.c. ed ha rinviato infine la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.1.2025, svoltasi nelle forme della trattazione scritta. Successivamente il giudice, con provvedimento del 20.2.2025 ha riservato la causa in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60 + 20 gg.) per il deposito delle comparse conclusionali e successive repliche.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto di citazione atto notificato il 21.12.2022 ha convenuto in giudizio Parte_1
e l' (di Controparte_1 Controparte_2 seguito chiedendo che venisse dichiarata la nullità, l'illegittimità e/o infondatezza della CP_5
Pagina 2 cartella esattoriale di pagamento n. 09720220135428874002, ruolo anno 2021, n. 2022/008867, notificata il 20/09/2022, riferita al recupero del contributo versato a titolo di escussione di garanzia di Fondo Pubblico di cui alla l. n. 662/1996, per € 240.895,07 oltre interessi e spese di notifica per €
5,88. A sostegno della propria domanda l'attore ha dedotto di aver ricevuto tale cartella da per CP_5 effetto della surroga legale conseguente all'escussione del Fondo di garanzia di cui alla L. 662/96, con riferimento alla seguente posizione del finanziamento elargito alla società Ingenius, società debitrice di cui l'attore era fideiussore, con contratto del 28.11.2018 dalla Banca del Sud per €
350.000,00 e garantito in ragione dell'80% (per € 280.000,00) dalla
[...]
quale ente gestore del Fondo pubblico di garanzia per le piccole e Controparte_1 medie imprese istituito con L. n. 662/1996. Parte opponente ha fatto leva su due motivi di opposizione, eccependo: a) l'inesistenza di un titolo esecutivo, trovando la cartella esattoriale impugnata fondamento in un rapporto di credito/garanzia di natura privatistica (escussione di garanzia per recupero di agevolazione ai sensi della legge n.662/1996), in violazione del disposto di cui agli artt. 17 e 21 d. lgs. n. 46/1999; b) l'illegittimità della cartella impugnata per impossibilità di ricorrere al procedimento di riscossione tramite ruolo, in mancanza di una espressa previsione normativa. In sintesi, la difesa attorea ha dedotto la natura privatistica del credito sotteso alla cartella opposta chiedendo, previa immediata sospensione della efficacia esecutiva della cartella, che la medesima fosse annullata per inesistenza del prodromico titolo esecutivo e, in subordine, per impossibilità di ricorrere, nella fattispecie concreta, al procedimento di riscossione tramite ruolo. La Contr Banca convenuta (di seguito nel Controparte_3 costituirsi in giudizio ha dedotto di svolgere, in virtù di convenzione stipulata con il Ministero dello
Sviluppo Economico, attività di gestione del Fondo di Garanzia per le P.M.I. istituito ai sensi dell'art. 2 co.100 lett. a) della legge n.662/96 con la funzione di assicurare una garanzia pubblica ai finanziamenti concessi alle piccole e medie imprese da parte degli istituti di credito, nei limiti e con le modalità stabilite dalla normativa di riferimento, precisando, quindi, che il credito intimato in Contr cartella si riferiva al recupero di somme che la stessa nella sua qualità di gestore del Fondo di
Garanzia, aveva erogato all'istituto bancario, nella fattispecie la Banca del Sud, a seguito dell'inadempimento della società Ingenius s.r.l. che aveva ricevuto il finanziamento e di cui l'attore Contr era garante;
pertanto, si è surrogata nei diritti della Banca finanziatrice inviando all'impresa debitrice e al garante la comunicazione di surroga e invito di pagamento, con la quale è stato formalizzato il credito del Fondo di Garanzia nei confronti del suddetto debitore, invitandolo Contr all'adempimento spontaneo del debito;
non essendo intervenuto il pagamento, il gestore ha provveduto, in forza dell'art. 9, comma 5, d. lgs. n. 123/1998 e già ai sensi dell'art. 67, comma 2, del d.P.R. n. 43/1988, ora art. 17 del d.lgs. n. 46/1999, ad avviare la procedura di iscrizione a ruolo
Pagina 3 esattoriale per la riscossione coattiva degli importi di spettanza del Fondo. La difesa della convenuta si incentra essenzialmente sull'eccezione di carenza di Controparte_2 legittimazione passiva in quanto le doglianze attoree sono state ritenute da esclusivamente CP_5 riferibili all'attività dell'ente impositore, Banca – Controparte_3 Controparte_3 poiché relative alla mancata notifica dell'atto prodromico da parte dello stesso. Nel caso di specie il Contr gestore ha provveduto, quindi, in forza dell'art. 9, comma 5, D.lgs. 123/1998 e già ai sensi dell'art. 67, comma 2, del DPR n. 43/1988, ora art. 17 del D.lgs. n. 46/1999, ad avviare la procedura di iscrizione a ruolo esattoriale per la riscossione coattiva degli importi di spettanza del suddetto
Fondo. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 co. IV del D.M. 20.06.2005, 17 del d.lgs.
46/1999 e 67 del d.P.R. 43/1988, nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica la procedura della riscossione coattiva tramite ruolo esattoriale, ma, secondo la tesi difensiva di parte attrice, la natura del ruolo varierebbe a seconda della natura pubblicistica o privatistica del credito da riscuotere, ritenendosi che nel primo caso
(natura pubblicistica del credito), in base a quanto disposto dall'art. 12 DPR 602/73, il ruolo costituisca titolo esecutivo, mentre nel secondo caso (natura privatistica del credito) il ruolo non costituisca titolo esecutivo e, pertanto, in virtù di quanto stabilito all'art. 21 d.lgs. 46 / 1999, per avviare la procedura della riscossione tramite ruolo sarebbe necessario munirsi di idoneo titolo esecutivo. In altri termini l'entrata oggetto di riscossione nel caso di specie dovrebbe secondo parte attrice considerarsi di natura privatistica, dato che in seguito all'escussione dell'anzidetto Fondo, la si surroga ex art. 1203 c.c. nella posizione dell'istituto di credito escussore della Pt_2 garanzia, divenendo così titolare del medesimo diritto di credito di cui era titolare l'istituto di credito, per cui, data l'assenza di un titolo esecutivo a monte, l'utilizzo nel caso in esame della procedura riscossione tramite iscrizione a ruolo sarebbe, secondo la difesa attorea, da ritenersi illegittimo, con conseguente nullità della cartella esattoriale impugnata. La sussistenza della legittimazione ad adottare la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 Contr febbraio 1999, n. 46, per riscuotere i crediti di cui è divenuta titolare a seguito dell'escussione del Fondo di Garanzia di cui alla l. 662 del 1996, si radica in forza di una serie di disposizioni normative: Art. 9 co V D. Lgs. N. 123/1998, Art. 2 co. IV D.M. del 20/06/2005, Art. 8 bis D.L. n.
3/2015 (convertito in L. n. 33/2015). Circa la natura pubblicistica o privatistica del credito di cui è Contr divenuta titolare a seguito dell'escussione del fondo, occorre osservare che la concessione di una garanzia per il mutuo da parte del Fondo di Garanzia ex l. 662 / 1996 integra nel suo complesso un intervento di sostegno pubblico all'economia che implica selezione dei beneficiari a cui si affianca un negozio di finanziamento o di garanzia che va ad integrare la funzione dell'operazione
Pagina 4 di sostegno pubblico nella direzione della destinazione di somme per realizzare uno scopo di interesse pubblico (sul punto: Cass 21841/2017). Pertanto, nel caso in cui vengano meno i presupposti che consentano di mantenere i suddetti scopo e destinazione di risorse economiche pubbliche, per vicende di inadempimento e revoca del finanziamento, sorge la necessità per la
Pubblica Amministrazione erogante di recuperare le risorse economiche erogate dal Fondo gestito Contr da per reimpiegarle secondo lo scopo pubblico a cui esse sono destinate, per cui anche la surroga prevista dall'art. 1203 c.c. è attratta nell'orbita della causa pubblicistica dell'intera operazione collegata di finanziamento pubblico in modo tale da non potersi configurare un credito privatistico sganciato dallo scopo e dalla funzione del sostegno pubblico all'economia, per cui il credito in questione mantiene la natura pubblicistica e di conseguenza sussiste la possibilità di ricorrere alla riscossione mediante iscrizione a ruolo per il recupero delle somme versate. A sostegno della tesi della natura pubblicistica del credito in questione militano pronunce di legittimità (Cass. civ., Sez. III, Ord., n. 36513 / 2023; Cass. civ., Sez. III, Ord., n. 1005 /2023). In particolare la Corte di Cassazione, Sez. III Civ., con l'ordinanza n. 1005 del 16 gennaio 2023 ha statuito quanto segue: 1) la concessione di garanzia pubblica è un intervento di sostegno pubblico;
2) con l'escussione della garanzia si realizza la surroga di nella posizione dell'istituto Pt_2 di credito garantito, surrogazione dalla quale però si origina un nuovo credito privilegiato di natura pubblicistica, volto al recupero di risorse pubbliche;
3) pertanto, è da ritenersi pienamente legittimo l'utilizzo della riscossione esattoriale ex art. 17 d.lgs. n. 46 del 1999, senza che sia necessaria la precostituzione di un idoneo titolo esecutivo. In questa sede decisoria va rimarcato, ancora, che la
Corte di Cassazione, Sez. III Civ., con ordinanza n. 1005 del 16 gennaio 2023, ha statuito che “In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica,
l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la Controparte_1 surrogazione di detto garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999”. Tale orientamento della giurisprudenza di legittimità ha trovato ulteriore conferma nell'Ordinanza Cass. civ., Sez. III, Ord., 29/12/2023, n. 36513. Considerato il consolidarsi recente del suddetto orientamento della Corte di Cassazione in ambito di una materia che ha suscitato inizialmente potenziale diversificata esegesi, considerate le pronunce della giurisprudenza di legittimità intervenute anche nelle more del presente giudizio, si reputano sussistenti elementi di novità e complessità che inducono alla compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Pagina 5 Rigetta la domanda proposta da Spese compensate. Parte_1
Roma, 29-8-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
Pagina 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 76012/2022 promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Salerno, alla Parte_1 C.F._1 via E. Bottiglieri, n. 9, presso lo studio dell'Avv. Rodolfo D'Ascoli, che lo rappresenta e difende come per mandato in atti –
ATTORE contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in P.IVA_1
Roma, al viale dei Parioli n. 27, presso lo studio dell'Avv. Stefano Repossi, che la rappresenta e difende come per mandato in atti –
CONVENUTA
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, al Corso Novara, n. 13, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Grilletto, che la rappresenta e difende come per mandato in atti –
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc, notificato in data 21.12.2022, il sig.
[...]
, ha convenuto nel presente giudizio l' nonché la Parte_1 Controparte_2 formulando le seguenti conclusioni: “In via Controparte_3 preliminare: sospendere l'esecutorietà della cartella esattoriale di pagamento n.
09720220135428874002, ruolo anno 2021, n. 2022/008867, notificata il 20/09/2022, ricorrendone
Pagina 1 tutti i motivi e presupposti di legge come spiegato e rilevato in atti. Nel merito: a. accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o infondatezza della cartella esattoriale di pagamento n.
09720220135428874002 e della relativa iscrizione a ruolo per carenza dei requisiti per legge per la sua emissione, validità ed efficacia;
b. dichiarare l'inesigibilità delle somme intimate non sussistendo il sotteso diritto all'esecuzione azionato dalla Controparte_4
e, per l'effetto, dichiarare nulla ed inefficace la cartella di pagamento opposta n.
[...]
09720220135428874002; c. dichiarare la cancellazione del ruolo opposto con ordine di ottemperanza nei confronti del concessionario convenuto. Per l'effetto ed in ogni caso: condannare l' Agente della provinciale di Roma, in solido con la Controparte_2 CP_2 [...]
in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., ovvero Controparte_1 ciascuna per quanto di competenza, al pagamento delle spese di giudizio, oltre Iva e Cpa, rimborso spese generali come per legge, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”. Il giudice ha disposto il differimento ex art. 168 bis comma V c.p.c. della prima udienza indicata in citazione del
17-4-2023 al 13.9.2023. Si è costituita in giudizio in data 13.3.2023 la
[...]
e ha formulato le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare, Controparte_1 rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della cartella impugnata;
2) In via principale, nel merito, Voglia l'Onorevole Tribunale adito rigettare l'opposizione poiché infondata e non provata, per i motivi di cui in narrazione. 3) In via istruttoria, con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti, produciamo i documenti di cui è via via traccia nel presente atto più dettagliatamente indicati nel fascicolo di parte”. In data 31.7.2023 si è costituita l'
[...]
e ha formulato le seguenti conclusioni: “rigettare tutte le domande formulate Controparte_2 dall'opponente nei confronti dell'Agente della Riscossione in quanto del tutto infondate per i motivi riportati nel corpo del presente atto”. Con provvedimento del 18.9.2023 il giudice, a scioglimento della riserva assunta in udienza ha sospeso l'efficacia esecutiva della cartella di pagamento indicata in citazione e ha concesso alle parti i richiesti termini di cui all'art. 183, sesto comma c.p.c. ed ha rinviato infine la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.1.2025, svoltasi nelle forme della trattazione scritta. Successivamente il giudice, con provvedimento del 20.2.2025 ha riservato la causa in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60 + 20 gg.) per il deposito delle comparse conclusionali e successive repliche.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto di citazione atto notificato il 21.12.2022 ha convenuto in giudizio Parte_1
e l' (di Controparte_1 Controparte_2 seguito chiedendo che venisse dichiarata la nullità, l'illegittimità e/o infondatezza della CP_5
Pagina 2 cartella esattoriale di pagamento n. 09720220135428874002, ruolo anno 2021, n. 2022/008867, notificata il 20/09/2022, riferita al recupero del contributo versato a titolo di escussione di garanzia di Fondo Pubblico di cui alla l. n. 662/1996, per € 240.895,07 oltre interessi e spese di notifica per €
5,88. A sostegno della propria domanda l'attore ha dedotto di aver ricevuto tale cartella da per CP_5 effetto della surroga legale conseguente all'escussione del Fondo di garanzia di cui alla L. 662/96, con riferimento alla seguente posizione del finanziamento elargito alla società Ingenius, società debitrice di cui l'attore era fideiussore, con contratto del 28.11.2018 dalla Banca del Sud per €
350.000,00 e garantito in ragione dell'80% (per € 280.000,00) dalla
[...]
quale ente gestore del Fondo pubblico di garanzia per le piccole e Controparte_1 medie imprese istituito con L. n. 662/1996. Parte opponente ha fatto leva su due motivi di opposizione, eccependo: a) l'inesistenza di un titolo esecutivo, trovando la cartella esattoriale impugnata fondamento in un rapporto di credito/garanzia di natura privatistica (escussione di garanzia per recupero di agevolazione ai sensi della legge n.662/1996), in violazione del disposto di cui agli artt. 17 e 21 d. lgs. n. 46/1999; b) l'illegittimità della cartella impugnata per impossibilità di ricorrere al procedimento di riscossione tramite ruolo, in mancanza di una espressa previsione normativa. In sintesi, la difesa attorea ha dedotto la natura privatistica del credito sotteso alla cartella opposta chiedendo, previa immediata sospensione della efficacia esecutiva della cartella, che la medesima fosse annullata per inesistenza del prodromico titolo esecutivo e, in subordine, per impossibilità di ricorrere, nella fattispecie concreta, al procedimento di riscossione tramite ruolo. La Contr Banca convenuta (di seguito nel Controparte_3 costituirsi in giudizio ha dedotto di svolgere, in virtù di convenzione stipulata con il Ministero dello
Sviluppo Economico, attività di gestione del Fondo di Garanzia per le P.M.I. istituito ai sensi dell'art. 2 co.100 lett. a) della legge n.662/96 con la funzione di assicurare una garanzia pubblica ai finanziamenti concessi alle piccole e medie imprese da parte degli istituti di credito, nei limiti e con le modalità stabilite dalla normativa di riferimento, precisando, quindi, che il credito intimato in Contr cartella si riferiva al recupero di somme che la stessa nella sua qualità di gestore del Fondo di
Garanzia, aveva erogato all'istituto bancario, nella fattispecie la Banca del Sud, a seguito dell'inadempimento della società Ingenius s.r.l. che aveva ricevuto il finanziamento e di cui l'attore Contr era garante;
pertanto, si è surrogata nei diritti della Banca finanziatrice inviando all'impresa debitrice e al garante la comunicazione di surroga e invito di pagamento, con la quale è stato formalizzato il credito del Fondo di Garanzia nei confronti del suddetto debitore, invitandolo Contr all'adempimento spontaneo del debito;
non essendo intervenuto il pagamento, il gestore ha provveduto, in forza dell'art. 9, comma 5, d. lgs. n. 123/1998 e già ai sensi dell'art. 67, comma 2, del d.P.R. n. 43/1988, ora art. 17 del d.lgs. n. 46/1999, ad avviare la procedura di iscrizione a ruolo
Pagina 3 esattoriale per la riscossione coattiva degli importi di spettanza del Fondo. La difesa della convenuta si incentra essenzialmente sull'eccezione di carenza di Controparte_2 legittimazione passiva in quanto le doglianze attoree sono state ritenute da esclusivamente CP_5 riferibili all'attività dell'ente impositore, Banca – Controparte_3 Controparte_3 poiché relative alla mancata notifica dell'atto prodromico da parte dello stesso. Nel caso di specie il Contr gestore ha provveduto, quindi, in forza dell'art. 9, comma 5, D.lgs. 123/1998 e già ai sensi dell'art. 67, comma 2, del DPR n. 43/1988, ora art. 17 del D.lgs. n. 46/1999, ad avviare la procedura di iscrizione a ruolo esattoriale per la riscossione coattiva degli importi di spettanza del suddetto
Fondo. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 co. IV del D.M. 20.06.2005, 17 del d.lgs.
46/1999 e 67 del d.P.R. 43/1988, nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica la procedura della riscossione coattiva tramite ruolo esattoriale, ma, secondo la tesi difensiva di parte attrice, la natura del ruolo varierebbe a seconda della natura pubblicistica o privatistica del credito da riscuotere, ritenendosi che nel primo caso
(natura pubblicistica del credito), in base a quanto disposto dall'art. 12 DPR 602/73, il ruolo costituisca titolo esecutivo, mentre nel secondo caso (natura privatistica del credito) il ruolo non costituisca titolo esecutivo e, pertanto, in virtù di quanto stabilito all'art. 21 d.lgs. 46 / 1999, per avviare la procedura della riscossione tramite ruolo sarebbe necessario munirsi di idoneo titolo esecutivo. In altri termini l'entrata oggetto di riscossione nel caso di specie dovrebbe secondo parte attrice considerarsi di natura privatistica, dato che in seguito all'escussione dell'anzidetto Fondo, la si surroga ex art. 1203 c.c. nella posizione dell'istituto di credito escussore della Pt_2 garanzia, divenendo così titolare del medesimo diritto di credito di cui era titolare l'istituto di credito, per cui, data l'assenza di un titolo esecutivo a monte, l'utilizzo nel caso in esame della procedura riscossione tramite iscrizione a ruolo sarebbe, secondo la difesa attorea, da ritenersi illegittimo, con conseguente nullità della cartella esattoriale impugnata. La sussistenza della legittimazione ad adottare la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 Contr febbraio 1999, n. 46, per riscuotere i crediti di cui è divenuta titolare a seguito dell'escussione del Fondo di Garanzia di cui alla l. 662 del 1996, si radica in forza di una serie di disposizioni normative: Art. 9 co V D. Lgs. N. 123/1998, Art. 2 co. IV D.M. del 20/06/2005, Art. 8 bis D.L. n.
3/2015 (convertito in L. n. 33/2015). Circa la natura pubblicistica o privatistica del credito di cui è Contr divenuta titolare a seguito dell'escussione del fondo, occorre osservare che la concessione di una garanzia per il mutuo da parte del Fondo di Garanzia ex l. 662 / 1996 integra nel suo complesso un intervento di sostegno pubblico all'economia che implica selezione dei beneficiari a cui si affianca un negozio di finanziamento o di garanzia che va ad integrare la funzione dell'operazione
Pagina 4 di sostegno pubblico nella direzione della destinazione di somme per realizzare uno scopo di interesse pubblico (sul punto: Cass 21841/2017). Pertanto, nel caso in cui vengano meno i presupposti che consentano di mantenere i suddetti scopo e destinazione di risorse economiche pubbliche, per vicende di inadempimento e revoca del finanziamento, sorge la necessità per la
Pubblica Amministrazione erogante di recuperare le risorse economiche erogate dal Fondo gestito Contr da per reimpiegarle secondo lo scopo pubblico a cui esse sono destinate, per cui anche la surroga prevista dall'art. 1203 c.c. è attratta nell'orbita della causa pubblicistica dell'intera operazione collegata di finanziamento pubblico in modo tale da non potersi configurare un credito privatistico sganciato dallo scopo e dalla funzione del sostegno pubblico all'economia, per cui il credito in questione mantiene la natura pubblicistica e di conseguenza sussiste la possibilità di ricorrere alla riscossione mediante iscrizione a ruolo per il recupero delle somme versate. A sostegno della tesi della natura pubblicistica del credito in questione militano pronunce di legittimità (Cass. civ., Sez. III, Ord., n. 36513 / 2023; Cass. civ., Sez. III, Ord., n. 1005 /2023). In particolare la Corte di Cassazione, Sez. III Civ., con l'ordinanza n. 1005 del 16 gennaio 2023 ha statuito quanto segue: 1) la concessione di garanzia pubblica è un intervento di sostegno pubblico;
2) con l'escussione della garanzia si realizza la surroga di nella posizione dell'istituto Pt_2 di credito garantito, surrogazione dalla quale però si origina un nuovo credito privilegiato di natura pubblicistica, volto al recupero di risorse pubbliche;
3) pertanto, è da ritenersi pienamente legittimo l'utilizzo della riscossione esattoriale ex art. 17 d.lgs. n. 46 del 1999, senza che sia necessaria la precostituzione di un idoneo titolo esecutivo. In questa sede decisoria va rimarcato, ancora, che la
Corte di Cassazione, Sez. III Civ., con ordinanza n. 1005 del 16 gennaio 2023, ha statuito che “In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica,
l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la Controparte_1 surrogazione di detto garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999”. Tale orientamento della giurisprudenza di legittimità ha trovato ulteriore conferma nell'Ordinanza Cass. civ., Sez. III, Ord., 29/12/2023, n. 36513. Considerato il consolidarsi recente del suddetto orientamento della Corte di Cassazione in ambito di una materia che ha suscitato inizialmente potenziale diversificata esegesi, considerate le pronunce della giurisprudenza di legittimità intervenute anche nelle more del presente giudizio, si reputano sussistenti elementi di novità e complessità che inducono alla compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Pagina 5 Rigetta la domanda proposta da Spese compensate. Parte_1
Roma, 29-8-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
Pagina 6