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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/02/2025, n. 1019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1019 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5921/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona del giudice Ada Favarolo, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5921 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, e vertente TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dagli avvocati Giorgia Fieramosca e Gaetano Di Fluri, C.F._2 elettivamente domiciliati in Salerno, via Max Casaburi n. 8, pertanto, presso gli indirizzi telematici e , come da procura alle liti allegata all'atto di citazione Email_1 Email_2 in appello ATTORI APPELLANTI E (P.I. , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Zeroli, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, corso Monforte n. 13, come da procura alle liti in atti CONVENUTA APPELLATA OGGETTO: contratto di mutuo – liquidazione spese di giudizio
CONCLUSIONI Per gli attori appellanti:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento del presente appello così decidere:
- DICHIARARE la sentenza impugnata nulla o comunque viziata nel punto in cui compensa le spese di lite fra le parti,
- ACCERTARE E DICHIARARE il diritto di parte appellante a vedersi riconosciute le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio e, per l'effetto, condannare la stessa al pagamento in favore del procuratore antistatario ex art 93 c.p.c.”
Per la convenuta appellata: Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, disatteso ogni contrario assunto: Nel merito ed in via definitiva respingere l'impugnazione proposta dai Signori e in Parte_3 Parte_2 quanto infondata per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 6453/2023 resa dal Giudice di Pace di Milano. Con vittoria di spese e compensi del giudizio di appello”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO pagina 1 di 7 1. Con atto di citazione notificato in data 11 maggio 2022 e hanno Parte_1 Parte_2 convenuto in giudizio davanti al Giudice di Pace di Milano la società Controparte_1
In particolare, ha chiesto la condanna della banca alla restituzione della somma di € 354,04 a Parte_1 titolo di commissioni accessorie, tenuto conto del rimborso parziale, nella misura di € 664,76 in sede di conteggio estintivo, nonché di € 75,05 a titolo di spese fisse, tenuto conto del rimborso parziale, nella misura di € 140,95 in sede di conteggio estintivo, per un totale di € 429,09, in relazione al contratto di mutuo contro cessione del quinto di quote della pensione n. 616935, stipulato originariamente con la società TU S.p.A. (ora . CP_1
ha chiesto la condanna della società convenuta alla restituzione della somma di € 555,70 a Parte_2 titolo di commissioni accessorie e di € 219,33 a titolo di spese fisse, per un totale di € 775,03, con riferimento al contratto di mutuo contro cessione del quinto di quote della pensione n. 651399, anch'esso stipulato originariamente con la società TU S.p.A. (ora . Controparte_1
Con riferimento alla ricostruzione del fatto, la difesa degli attori:
- ha documentato che in data 1 dicembre 2016 ha stipulato con la il Parte_1 Controparte_1 contratto di mutuo contro cessione del quinto di quote della pensione n. 616935 per € 33.960,00, da rimborsare in centoventi rate dell'importo di € 283,00, pagando anticipatamente € 1.698,00 a titolo di commissioni accessorie ed € 360,00 a titolo di spese fisse;
- ha documentato che in data 1 marzo 2021 ha estinto anticipatamente il finanziamento, Parte_1 allorché residuavano settantadue rate;
- ha documentato che in data 31 ottobre 2017 ha stipulato con la il Parte_2 Controparte_1 contratto di mutuo contro cessione del quinto di quote della pensione n. 651399 per € 23.280,00, da rimborsare in centoventi rate dell'importo di € 194,00, pagando anticipatamente € 952,63 a titolo di commissioni accessorie e € 376,00 a titolo di spese fisse;
- ha documentato che in data 1 marzo 2021 ha estinto anticipatamente il finanziamento, Parte_2 allorché residuavano settanta rate. La difesa attorea ha quindi sostenuto che il diritto degli attori alla restituzione degli importi rispettivamente vantati discendeva dall'art. 125-sexies T.U.B. ratione temporis vigente, secondo l'interpretazione sorta in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea dell'11 settembre 2019 (c.d. , in CP_2 base alla quale, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla restituzione non solo dei costi cc.dd. recurring, ossia legati alle attività svolte durante l'esecuzione del contratto, bensì anche dei costi cc.dd. up front, cioè sostenuti nella fase prodromica alla stipula del contratto. Gli attori hanno rilevato come la modifica dell'art. 125-sexies T.U.B. per effetto della legge n. 106/2021 non comportasse la riviviscenza della distinzione tra costi up front e costi recurring, con riferimento ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della novella. In ogni caso, gli attori hanno dedotto la violazione del principio di trasparenza nella determinazione degli oneri economici del contratto di finanziamento, nonché la nullità della clausola contrattuale, che escludeva la retrocessione dei costi, anche ai sensi degli artt. 33 e ss. del Codice del consumo. 2. Si è costituita in giudizio la la quale ha contestato le domande avversarie, Controparte_1 chiedendone il rigetto. Segnatamente, parte convenuta ha eccepito:
- in via preliminare, l'incompetenza per valore, in quanto il cumulo delle domande restitutorie alle domande di accertamento della violazione delle norme sulla trasparenza bancaria e della nullità della clausola contrattuale che escludeva il rimborso di tutti i costi rendeva il valore della causa indeterminato;
pagina 2 di 7 - nel merito, l'infondatezza delle domande restitutorie fondate sull'art. 125-sexies T.U.B. ratione temporis vigente, poiché le commissioni accessorie e le spese fisse contrattuali rappresentavano costi riguardanti esclusivamente attività precedenti alla stipulazione del contratto di finanziamento, evidenziando peraltro come dalla nuova formulazione dell'art. 125-sexies T.U.B., introdotta nell'anno 2021, si traesse ancor di più conferma che, per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della modifica normativa, rimaneva ferma la distinzione tra costi up front e recurring, con conseguente rimborsabilità soltanto di questi ultimi;
- ancora, la non conferenza e la non diretta applicazione della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, c.d. Lexitor, con riguardo alla fattispecie oggetto d'esame, in quanto la regolazione degli effetti estintivi dei contratti stipulati prima dell'entrata in vigore nel luglio 2021 della legge di conversione n. 106/2021 comporterebbe nel nostro ordinamento esiti del tutto incompatibili con la ratio sottesa alla legge modificativa dell'art. 125-sexies T.U.B.;
- infine, l'insussistenza della ipotizzata violazione delle norme sulla trasparenza bancaria, rilevando al contrario che la modulistica contrattuale rispetta rigorosamente i canoni di redazione dei documenti previsti dalla normativa di riferimento.
3. Con sentenza n. 7921/2023, depositata in cancelleria il 26 ottobre 2023, il Giudice di Pace di Milano ha accolto le domande proposte dagli attori, condannando la a Controparte_1 corrispondere a la somma di € 429,09 e a la somma di € 775,03. Tuttavia, Parte_1 Parte_2 ritenuto che la decisione fosse stata assunta in conseguenza di una diversa interpretazione dell'assetto normativo, alla luce della sentenza della Corte costituzionale del 22 dicembre 2022, n. 263, il giudice di prime cure ha disposto la compensazione delle spese di lite.
4. Con impugnazione tempestivamente avanzata e hanno chiesto la Parte_1 Parte_2 riforma della sentenza di primo grado, formulando quattro motivi di gravame inerenti alla parte di motivazione sul regolamento delle spese di giudizio. Innanzitutto, gli attori appellanti hanno lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.. In particolare, gli appellanti hanno sostenuto che nel caso di specie non ricorrevano i presupposti per la compensazione delle spese di lite ex art. 92, comma 2, c.p.c. in deroga al generale principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., non essendosi verificata un'ipotesi di soccombenza reciproca né di assoluta novità della questione trattata ovvero di mutamento della giurisprudenza rispetto a una questione dirimente. Sotto quest'ultimo profilo, la difesa di e di ha evidenziato come la Parte_1 Parte_2 sentenza del 22 dicembre 2022, n. 263 della Corte costituzionale non sia stata decisiva nel mutare l'orientamento della giurisprudenza sulla questione oggetto di causa, in quanto già dopo la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea dell'11 settembre 2019 (c.d. sentenza Lexitor) numerose sentenze di merito di Tribunali italiani avevano interpretato l'art. 125-sexies ratione temporis vigente, nel senso di riconoscere il diritto del consumatore ad ottenere la restituzione di tutti i costi non goduti. Inoltre, gli appellanti hanno contestato la violazione delle norme e dei principi generali in materia di soccombenza, mettendo in luce la mancata applicazione del principio di causalità. Sul punto, è stato rilevato come non potesse darsi luogo alla compensazione delle spese di lite, in quanto era stata la
[...] ad aver causato il giudizio, omettendo di restituire ai clienti gli importi loro spettanti, e ad aver CP_1 contribuito alla prosecuzione del giudizio medesimo, resistendo infondatamente alle domande attoree. E' stato a tal fine anche evidenziato come la banca avrebbe potuto tentare una definizione bonaria della controversia, tanto più considerando che la precisazione delle conclusioni e la decisione fossero state depositate successivamente all'intervento della Corte costituzionale. Ancora, e hanno dedotto la violazione dell'obbligo di motivazione ex art. 111, Parte_1 Parte_2 comma 7, della Costituzione, evidenziando la carenza e l'illogicità della motivazione stessa. Segnatamente, è pagina 3 di 7 stato rilevato come il giudice di primo grado avesse omesso di specificare le gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione delle spese di lite. Infine, gli appellanti hanno sostenuto che il giudice di prime cure aveva errato nel non liquidare le spese di causa in loro favore, anche in considerazione del fatto che la compensazione delle spese di lite avea di fatto comportato, per dei consumatori costretti a intentare una causa per la restituzione di importi modesti nei confronti di una grande società una loro soccombenza in giudizio.
5. Si è costituita in giudizio la società resistendo al gravame e chiedendo la Controparte_1 conferma della sentenza di primo grado. Con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. lamentata dagli appellanti, la difesa della ha osservato che l'art. 125-sexies T.U.B. nel corso del giudizio era stato assoggettato a CP_1 importanti modifiche e integrazioni, che hanno inevitabilmente comportato oscillazioni e mutamenti giurisprudenziali tali da giustificare, secondo la libera e discrezionale facoltà del giudice, la compensazione delle spese di lite. Nello specifico, è stato rilevato come, rispetto al momento di introduzione del giudizio di primo grado, ossia nel mese di giugno 2022, era intervenuto un mutamento giurisprudenziale tale per cui, in assenza della sentenza della pronuncia della Corte costituzionale del 22 dicembre 2022, n. 263, la causa avrebbe potuto concludersi in modo diverso. Per quanto concerne l'ipotizzata mancata applicazione del principio di causalità, nel negare la restituzione delle spese fisse contrattuali e delle commissioni accessorie, la banca appellata ha sostenuto di essersi attenuta alla normativa vigente al momento dell'estinzione anticipata dei contratti in esame, avvenuta nei mesi di febbraio e di novembre dell'anno 2021. Sotto questo profilo, la difesa della appellata ha evidenziato come l'art. 125-sexies T.U.B., secondo la attuale formulazione, potesse essere applicato soltanto ai contratti conclusi successivamente alla sua entrata in vigore nel luglio 2021. Inoltre, la società Controparte_1 ha aggiunto di aver corrisposto, a soli fini deflattivi del contenzioso, a la somma complessiva Parte_1 di € 805,68 a titolo di oneri calcolati con il criterio del costo ammortizzato, in sede di estinzione del contratto n. 616935.
6. Acquisito il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, nel corso della prima udienza è stata formulata una proposta conciliativa, in virtù della quale la avrebbe dovuto pagare Controparte_1
l'importo di € 700,00 a titolo di spese legali per entrambi i gradi di giudizio. Successivamente, preso atto della mancata adesione da parte degli appellanti alla proposta giudiziale, è stata fissata l'udienza per la rimessione della causa in decisione, assegnando contestualmente alle parti, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., i termini per il deposito di note contenenti la sola precisazione delle conclusioni e degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE 7. Ciò premesso, i motivi di impugnazione proposti possono essere esaminati congiuntamente, essendo tutti relativi tutti al medesimo capo della sentenza con cui è stata disposta la compensazione delle spese. L'appello è fondato per le ragioni che seguono. In tema di condanna alle spese processuali la regola è costituita dal principio della soccombenza. L'art. 91 c.p.c., infatti, stabilisce che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese in favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Deroghe al principio generale della soccombenza sono contenute nel successivo art. 92 c.p.c.. In particolare, per quanto maggiormente rileva in questa sede, il comma 2 attribuisce al giudice la facoltà di compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Per effetto della sentenza della Corte costituzionale del 19 aprile 2018, n. 77, la pagina 4 di 7 compensazione delle spese di giudizio ai sensi del citato art. 92, comma 2, c.p.c. è ammessa anche laddove sussistano “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, quale clausola generale prevista per adeguare la norma “ad un dato contesto storico-sociale o speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili 'a priori', ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice di merito” (così Cass. civ., sez. II, 2 settembre 2022, n. 25934). Ebbene, con riferimento alla fattispecie oggetto di causa, il giudice di prime cure ha motivato la compensazione delle spese di lite sul presupposto che la sentenza della Corte costituzionale del 22 dicembre 2022, n. 263 avesse condotto a una diversa interpretazione della normativa rilevante per la decisione. Ad avviso di questo giudice, invece, la pronuncia della Corte Costituzione, intervenuta nel corso del giudizio di primo grado, non integra alcuna delle ipotesi indicate dall'art. 92, comma 2, c.p.c. né rientra nella clausola generale delle “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” tali da giustificare la compensazione delle spese di lite. Il giudizio di primo grado è stato introdotto con atto di citazione notificato alla in Controparte_1 data 11 maggio 2022, quando era già intervenuta la modifica dell'art. 125-sexies T.U.B., per effetto dell'art. 11-octies del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. In particolare, l'art. 11-octies, comma 1, lett. c) ha modificato il previgente art. 125-sexies T.U.B. in senso ancor più conforme ai principi espressi dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea c.d. Lexitor dell'11 settembre 2019. Il testo dell'art. 125-sexies T.U.B. così modificato, infatti, prevede che
“[i]l consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”. L'art. 11-octies, comma 2, poi, precisa che la nuova formulazione dell'art. 125-sexies T.U.B. si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, stabilendo invece che alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione avrebbe continuato ad applicarsi la precedente versione dell'art. 125-sexies T.U.B., nonché “le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”. Proprio quest'ultimo riferimento è stato oggetto di censura da parte del Giudice delle leggi. Le disposizioni in questione tenevano ferma la distinzione tra i costi relativi alle attività anteriori del contratto e quelli che invece maturavano nel corso del rapporto, prevedendo la ripetibilità solo di questi ultimi. La Corte costituzionale ha rilevato come l'intervento del legislatore mirasse a cristallizzare un contenuto normativo relativo alla precedente formulazione dell'art. 125-sexies T.U.B. (ratione temporis applicabile ai contratti stipulati dagli odierni attori appellanti) in senso difforme al contenuto della sentenza c.d. Lexitor, inibendo l'interpretazione conforme al diritto dell'Unione europea e integrando così un inadempimento agli obblighi derivanti dall'ordinamento euro-unitario ex art. 117, comma 1, della Costituzione. Di conseguenza, è stata dichiarata l'incostituzionalità dell'art. 11-octies, comma 2, del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, limitatamente alle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia”. E' pacifico che non si tratta di una questione assolutamente nuova ma non si ritiene nemmeno che la sentenza della Corte costituzionale abbia integrato l'ipotesi di mutamento della giurisprudenza rispetto alla questione dirimente per la decisione, come sostenuto dalla appellata. CP_1
Già a partire dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea dell'11 settembre 2019 c.d. Lexitor, infatti, l'art. 125-sexies T.U.B. ratione temporis applicabile ai contratti stipulati dagli attori è stato interpretato dalla giurisprudenza di merito prevalente nel senso di riconoscere ai consumatori il diritto al rimborso non solo dei costi legati alla durata del contratto, ossia dei costi cc.dd. recurring, bensì anche di quelli connessi alle attività prodromiche alla stipula, cioè dei costi cc.dd. up front. Inoltre, nel periodo compreso tra le pagina 5 di 7 modifiche apportate dall'art. 11-octies del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 76 e la pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale, la giurisprudenza prevalente, richiamata in parte dalla difesa attorea, ha comunque continuato ad attenersi ai principi espressi dalla citata sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea anche con riferimento ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della novella. Del resto, tale interpretazione era conforme a quella prospettata dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea relativamente all'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, recepita nel nostro ordinamento proprio dall'art. 125-sexies T.U.B.. Al contrario, le decisioni richiamate dalla convenuta appellata che hanno optato nel senso di una limitazione del rimborso al consumatore dei soli costi cc.dd. recurring, alla luce delle modifiche apportate dall'art. 11-octies, comma 2, del Decreto-Legge Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, integravano un orientamento minoritario o comunque non prevalente. In altri termini, la sentenza della Corte costituzionale è stata decisiva nel dare continuità all'orientamento giurisprudenziale che si era andato consolidando a seguito della sentenza c.d. Lexitor mentre non può dirsi, a parere di questo giudice, che tale pronuncia abbia comportato il mutamento di un orientamento formatosi successivamente alle modifiche entrate in vigore nel luglio 2021. In definitiva, il quadro normativo e giurisprudenziale precedente alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale del 22 dicembre 2022, n. 263 non era tale da ingenerare nella CP_1 CP_1 un sicuro affidamento sulla correttezza del proprio contegno nel non riconoscere agli odierni attori appellanti il rimborso anche dei costi cc. dd. up front. Di conseguenza, in stretta correlazione, non può nemmeno sostenersi che ricorrano le “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” idonee a giustificare la compensazione delle spese di lite nel giudizio di primo grado. Del resto, l'incertezza sull'interpretazione di una disposizione a seguito di una modifica normativa non è di per sé sufficiente a derogare al principio generale della soccombenza. Infine, occorre considerare che gli attori sono stati costretti ad adire l'autorità giudiziaria per ottenere la tutela del proprio diritto al rimborso degli importi a titolo di spese fisse e commissioni accessorie relativi ai contratti dagli stessi stipulati ed estinti in via anticipata. Peraltro, deve essere anche considerato come, tenuto conto della esiguità degli importi di cui è stato accertato il diritto alla restituzione, la compensazione delle spese del giudizio di primo grado minerebbe, di fatto, l'effettività della tutela richiesta dagli attori. Anche per tale ragione, dunque, si ritengono insussistenti gli estremi per la compensazione delle spese di lite del giudizio di primo grado. I rilievi sin qui svolti sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposte, evidenziandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una valutazione di tipo diverso. 8. Per effetto dell'accoglimento dell'appello e della conseguente riforma della sentenza di primo grado, il regolamento delle spese processuali deve essere rivisto. In particolare, con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio, le spese seguono la soccombenza della e vengono liquidate in Controparte_1 dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente svolta (quindi escludendo i compensi per la fase istruttoria in relazione ad entrambi i gradi di giudizio) e della complessità delle questioni esaminate. In applicazione di questi principi, quanto alle spese del primo grado, le spese vanno liquidate in euro 913,00, tenuto conto dei valori medi indicati dai citati parametri per le fasi di studio, introduttiva e decisoria;
in relazione al presente grado di giudizio si ritiene invece di liquidare l'importo complessivo di euro 1.064,00, tenuto conto dei valori minimi indicati nei citati parametri per le fasi di studio e decisionale e i valori medi per la fase introduttiva.
pagina 6 di 7 Le spese devono essere attribuite agli avvocati Giorgia Fieramosca e Gaetano Di Fluri, che hanno dichiarato di averle anticipate ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice Ada Favarolo, definitivamente pronunciandosi sull'appello proposto da e contro in relazione alla sentenza del Parte_1 Parte_2 Controparte_1 giudice di pace di Miano n. 7921\2023, così provvede:
a. in riforma dell'impugnata sentenza n. 7921/2023 del Giudice di Pace di Milano, depositata il 26 ottobre 2023, condanna la al pagamento, in favore di e Controparte_1 Parte_1 Pt_2
, delle spese del giudizio di primo grado, che liquida in € 125,00 per spese e € 913,00 per compenso
[...] di avvocato, oltre al rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge, con attribuzione agli avvocati Giorgia Fieramosca e Gaetano Di Fluri ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
b. condanna altresì la al pagamento, in favore di e Controparte_1 Parte_1 Pt_2
, delle spese del presente giudizio di appello, che liquida in € 174,00 per spese e € 1.064,00 per
[...] compenso di avvocato, oltre al rimborso forfetario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge, con attribuzione agli avvocati Giorgia Fieramosca e Gaetano Di Fluri ai sensi dell'art. 93 c.p.c.. Così deciso a Milano, in data 5 febbraio 2025
Il giudice Ada Favarolo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona del giudice Ada Favarolo, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5921 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, e vertente TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dagli avvocati Giorgia Fieramosca e Gaetano Di Fluri, C.F._2 elettivamente domiciliati in Salerno, via Max Casaburi n. 8, pertanto, presso gli indirizzi telematici e , come da procura alle liti allegata all'atto di citazione Email_1 Email_2 in appello ATTORI APPELLANTI E (P.I. , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Zeroli, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, corso Monforte n. 13, come da procura alle liti in atti CONVENUTA APPELLATA OGGETTO: contratto di mutuo – liquidazione spese di giudizio
CONCLUSIONI Per gli attori appellanti:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento del presente appello così decidere:
- DICHIARARE la sentenza impugnata nulla o comunque viziata nel punto in cui compensa le spese di lite fra le parti,
- ACCERTARE E DICHIARARE il diritto di parte appellante a vedersi riconosciute le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio e, per l'effetto, condannare la stessa al pagamento in favore del procuratore antistatario ex art 93 c.p.c.”
Per la convenuta appellata: Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, disatteso ogni contrario assunto: Nel merito ed in via definitiva respingere l'impugnazione proposta dai Signori e in Parte_3 Parte_2 quanto infondata per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 6453/2023 resa dal Giudice di Pace di Milano. Con vittoria di spese e compensi del giudizio di appello”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO pagina 1 di 7 1. Con atto di citazione notificato in data 11 maggio 2022 e hanno Parte_1 Parte_2 convenuto in giudizio davanti al Giudice di Pace di Milano la società Controparte_1
In particolare, ha chiesto la condanna della banca alla restituzione della somma di € 354,04 a Parte_1 titolo di commissioni accessorie, tenuto conto del rimborso parziale, nella misura di € 664,76 in sede di conteggio estintivo, nonché di € 75,05 a titolo di spese fisse, tenuto conto del rimborso parziale, nella misura di € 140,95 in sede di conteggio estintivo, per un totale di € 429,09, in relazione al contratto di mutuo contro cessione del quinto di quote della pensione n. 616935, stipulato originariamente con la società TU S.p.A. (ora . CP_1
ha chiesto la condanna della società convenuta alla restituzione della somma di € 555,70 a Parte_2 titolo di commissioni accessorie e di € 219,33 a titolo di spese fisse, per un totale di € 775,03, con riferimento al contratto di mutuo contro cessione del quinto di quote della pensione n. 651399, anch'esso stipulato originariamente con la società TU S.p.A. (ora . Controparte_1
Con riferimento alla ricostruzione del fatto, la difesa degli attori:
- ha documentato che in data 1 dicembre 2016 ha stipulato con la il Parte_1 Controparte_1 contratto di mutuo contro cessione del quinto di quote della pensione n. 616935 per € 33.960,00, da rimborsare in centoventi rate dell'importo di € 283,00, pagando anticipatamente € 1.698,00 a titolo di commissioni accessorie ed € 360,00 a titolo di spese fisse;
- ha documentato che in data 1 marzo 2021 ha estinto anticipatamente il finanziamento, Parte_1 allorché residuavano settantadue rate;
- ha documentato che in data 31 ottobre 2017 ha stipulato con la il Parte_2 Controparte_1 contratto di mutuo contro cessione del quinto di quote della pensione n. 651399 per € 23.280,00, da rimborsare in centoventi rate dell'importo di € 194,00, pagando anticipatamente € 952,63 a titolo di commissioni accessorie e € 376,00 a titolo di spese fisse;
- ha documentato che in data 1 marzo 2021 ha estinto anticipatamente il finanziamento, Parte_2 allorché residuavano settanta rate. La difesa attorea ha quindi sostenuto che il diritto degli attori alla restituzione degli importi rispettivamente vantati discendeva dall'art. 125-sexies T.U.B. ratione temporis vigente, secondo l'interpretazione sorta in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea dell'11 settembre 2019 (c.d. , in CP_2 base alla quale, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla restituzione non solo dei costi cc.dd. recurring, ossia legati alle attività svolte durante l'esecuzione del contratto, bensì anche dei costi cc.dd. up front, cioè sostenuti nella fase prodromica alla stipula del contratto. Gli attori hanno rilevato come la modifica dell'art. 125-sexies T.U.B. per effetto della legge n. 106/2021 non comportasse la riviviscenza della distinzione tra costi up front e costi recurring, con riferimento ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della novella. In ogni caso, gli attori hanno dedotto la violazione del principio di trasparenza nella determinazione degli oneri economici del contratto di finanziamento, nonché la nullità della clausola contrattuale, che escludeva la retrocessione dei costi, anche ai sensi degli artt. 33 e ss. del Codice del consumo. 2. Si è costituita in giudizio la la quale ha contestato le domande avversarie, Controparte_1 chiedendone il rigetto. Segnatamente, parte convenuta ha eccepito:
- in via preliminare, l'incompetenza per valore, in quanto il cumulo delle domande restitutorie alle domande di accertamento della violazione delle norme sulla trasparenza bancaria e della nullità della clausola contrattuale che escludeva il rimborso di tutti i costi rendeva il valore della causa indeterminato;
pagina 2 di 7 - nel merito, l'infondatezza delle domande restitutorie fondate sull'art. 125-sexies T.U.B. ratione temporis vigente, poiché le commissioni accessorie e le spese fisse contrattuali rappresentavano costi riguardanti esclusivamente attività precedenti alla stipulazione del contratto di finanziamento, evidenziando peraltro come dalla nuova formulazione dell'art. 125-sexies T.U.B., introdotta nell'anno 2021, si traesse ancor di più conferma che, per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della modifica normativa, rimaneva ferma la distinzione tra costi up front e recurring, con conseguente rimborsabilità soltanto di questi ultimi;
- ancora, la non conferenza e la non diretta applicazione della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, c.d. Lexitor, con riguardo alla fattispecie oggetto d'esame, in quanto la regolazione degli effetti estintivi dei contratti stipulati prima dell'entrata in vigore nel luglio 2021 della legge di conversione n. 106/2021 comporterebbe nel nostro ordinamento esiti del tutto incompatibili con la ratio sottesa alla legge modificativa dell'art. 125-sexies T.U.B.;
- infine, l'insussistenza della ipotizzata violazione delle norme sulla trasparenza bancaria, rilevando al contrario che la modulistica contrattuale rispetta rigorosamente i canoni di redazione dei documenti previsti dalla normativa di riferimento.
3. Con sentenza n. 7921/2023, depositata in cancelleria il 26 ottobre 2023, il Giudice di Pace di Milano ha accolto le domande proposte dagli attori, condannando la a Controparte_1 corrispondere a la somma di € 429,09 e a la somma di € 775,03. Tuttavia, Parte_1 Parte_2 ritenuto che la decisione fosse stata assunta in conseguenza di una diversa interpretazione dell'assetto normativo, alla luce della sentenza della Corte costituzionale del 22 dicembre 2022, n. 263, il giudice di prime cure ha disposto la compensazione delle spese di lite.
4. Con impugnazione tempestivamente avanzata e hanno chiesto la Parte_1 Parte_2 riforma della sentenza di primo grado, formulando quattro motivi di gravame inerenti alla parte di motivazione sul regolamento delle spese di giudizio. Innanzitutto, gli attori appellanti hanno lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.. In particolare, gli appellanti hanno sostenuto che nel caso di specie non ricorrevano i presupposti per la compensazione delle spese di lite ex art. 92, comma 2, c.p.c. in deroga al generale principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., non essendosi verificata un'ipotesi di soccombenza reciproca né di assoluta novità della questione trattata ovvero di mutamento della giurisprudenza rispetto a una questione dirimente. Sotto quest'ultimo profilo, la difesa di e di ha evidenziato come la Parte_1 Parte_2 sentenza del 22 dicembre 2022, n. 263 della Corte costituzionale non sia stata decisiva nel mutare l'orientamento della giurisprudenza sulla questione oggetto di causa, in quanto già dopo la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea dell'11 settembre 2019 (c.d. sentenza Lexitor) numerose sentenze di merito di Tribunali italiani avevano interpretato l'art. 125-sexies ratione temporis vigente, nel senso di riconoscere il diritto del consumatore ad ottenere la restituzione di tutti i costi non goduti. Inoltre, gli appellanti hanno contestato la violazione delle norme e dei principi generali in materia di soccombenza, mettendo in luce la mancata applicazione del principio di causalità. Sul punto, è stato rilevato come non potesse darsi luogo alla compensazione delle spese di lite, in quanto era stata la
[...] ad aver causato il giudizio, omettendo di restituire ai clienti gli importi loro spettanti, e ad aver CP_1 contribuito alla prosecuzione del giudizio medesimo, resistendo infondatamente alle domande attoree. E' stato a tal fine anche evidenziato come la banca avrebbe potuto tentare una definizione bonaria della controversia, tanto più considerando che la precisazione delle conclusioni e la decisione fossero state depositate successivamente all'intervento della Corte costituzionale. Ancora, e hanno dedotto la violazione dell'obbligo di motivazione ex art. 111, Parte_1 Parte_2 comma 7, della Costituzione, evidenziando la carenza e l'illogicità della motivazione stessa. Segnatamente, è pagina 3 di 7 stato rilevato come il giudice di primo grado avesse omesso di specificare le gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione delle spese di lite. Infine, gli appellanti hanno sostenuto che il giudice di prime cure aveva errato nel non liquidare le spese di causa in loro favore, anche in considerazione del fatto che la compensazione delle spese di lite avea di fatto comportato, per dei consumatori costretti a intentare una causa per la restituzione di importi modesti nei confronti di una grande società una loro soccombenza in giudizio.
5. Si è costituita in giudizio la società resistendo al gravame e chiedendo la Controparte_1 conferma della sentenza di primo grado. Con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. lamentata dagli appellanti, la difesa della ha osservato che l'art. 125-sexies T.U.B. nel corso del giudizio era stato assoggettato a CP_1 importanti modifiche e integrazioni, che hanno inevitabilmente comportato oscillazioni e mutamenti giurisprudenziali tali da giustificare, secondo la libera e discrezionale facoltà del giudice, la compensazione delle spese di lite. Nello specifico, è stato rilevato come, rispetto al momento di introduzione del giudizio di primo grado, ossia nel mese di giugno 2022, era intervenuto un mutamento giurisprudenziale tale per cui, in assenza della sentenza della pronuncia della Corte costituzionale del 22 dicembre 2022, n. 263, la causa avrebbe potuto concludersi in modo diverso. Per quanto concerne l'ipotizzata mancata applicazione del principio di causalità, nel negare la restituzione delle spese fisse contrattuali e delle commissioni accessorie, la banca appellata ha sostenuto di essersi attenuta alla normativa vigente al momento dell'estinzione anticipata dei contratti in esame, avvenuta nei mesi di febbraio e di novembre dell'anno 2021. Sotto questo profilo, la difesa della appellata ha evidenziato come l'art. 125-sexies T.U.B., secondo la attuale formulazione, potesse essere applicato soltanto ai contratti conclusi successivamente alla sua entrata in vigore nel luglio 2021. Inoltre, la società Controparte_1 ha aggiunto di aver corrisposto, a soli fini deflattivi del contenzioso, a la somma complessiva Parte_1 di € 805,68 a titolo di oneri calcolati con il criterio del costo ammortizzato, in sede di estinzione del contratto n. 616935.
6. Acquisito il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, nel corso della prima udienza è stata formulata una proposta conciliativa, in virtù della quale la avrebbe dovuto pagare Controparte_1
l'importo di € 700,00 a titolo di spese legali per entrambi i gradi di giudizio. Successivamente, preso atto della mancata adesione da parte degli appellanti alla proposta giudiziale, è stata fissata l'udienza per la rimessione della causa in decisione, assegnando contestualmente alle parti, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., i termini per il deposito di note contenenti la sola precisazione delle conclusioni e degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE 7. Ciò premesso, i motivi di impugnazione proposti possono essere esaminati congiuntamente, essendo tutti relativi tutti al medesimo capo della sentenza con cui è stata disposta la compensazione delle spese. L'appello è fondato per le ragioni che seguono. In tema di condanna alle spese processuali la regola è costituita dal principio della soccombenza. L'art. 91 c.p.c., infatti, stabilisce che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese in favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Deroghe al principio generale della soccombenza sono contenute nel successivo art. 92 c.p.c.. In particolare, per quanto maggiormente rileva in questa sede, il comma 2 attribuisce al giudice la facoltà di compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Per effetto della sentenza della Corte costituzionale del 19 aprile 2018, n. 77, la pagina 4 di 7 compensazione delle spese di giudizio ai sensi del citato art. 92, comma 2, c.p.c. è ammessa anche laddove sussistano “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, quale clausola generale prevista per adeguare la norma “ad un dato contesto storico-sociale o speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili 'a priori', ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice di merito” (così Cass. civ., sez. II, 2 settembre 2022, n. 25934). Ebbene, con riferimento alla fattispecie oggetto di causa, il giudice di prime cure ha motivato la compensazione delle spese di lite sul presupposto che la sentenza della Corte costituzionale del 22 dicembre 2022, n. 263 avesse condotto a una diversa interpretazione della normativa rilevante per la decisione. Ad avviso di questo giudice, invece, la pronuncia della Corte Costituzione, intervenuta nel corso del giudizio di primo grado, non integra alcuna delle ipotesi indicate dall'art. 92, comma 2, c.p.c. né rientra nella clausola generale delle “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” tali da giustificare la compensazione delle spese di lite. Il giudizio di primo grado è stato introdotto con atto di citazione notificato alla in Controparte_1 data 11 maggio 2022, quando era già intervenuta la modifica dell'art. 125-sexies T.U.B., per effetto dell'art. 11-octies del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. In particolare, l'art. 11-octies, comma 1, lett. c) ha modificato il previgente art. 125-sexies T.U.B. in senso ancor più conforme ai principi espressi dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea c.d. Lexitor dell'11 settembre 2019. Il testo dell'art. 125-sexies T.U.B. così modificato, infatti, prevede che
“[i]l consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”. L'art. 11-octies, comma 2, poi, precisa che la nuova formulazione dell'art. 125-sexies T.U.B. si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, stabilendo invece che alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione avrebbe continuato ad applicarsi la precedente versione dell'art. 125-sexies T.U.B., nonché “le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”. Proprio quest'ultimo riferimento è stato oggetto di censura da parte del Giudice delle leggi. Le disposizioni in questione tenevano ferma la distinzione tra i costi relativi alle attività anteriori del contratto e quelli che invece maturavano nel corso del rapporto, prevedendo la ripetibilità solo di questi ultimi. La Corte costituzionale ha rilevato come l'intervento del legislatore mirasse a cristallizzare un contenuto normativo relativo alla precedente formulazione dell'art. 125-sexies T.U.B. (ratione temporis applicabile ai contratti stipulati dagli odierni attori appellanti) in senso difforme al contenuto della sentenza c.d. Lexitor, inibendo l'interpretazione conforme al diritto dell'Unione europea e integrando così un inadempimento agli obblighi derivanti dall'ordinamento euro-unitario ex art. 117, comma 1, della Costituzione. Di conseguenza, è stata dichiarata l'incostituzionalità dell'art. 11-octies, comma 2, del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, limitatamente alle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia”. E' pacifico che non si tratta di una questione assolutamente nuova ma non si ritiene nemmeno che la sentenza della Corte costituzionale abbia integrato l'ipotesi di mutamento della giurisprudenza rispetto alla questione dirimente per la decisione, come sostenuto dalla appellata. CP_1
Già a partire dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea dell'11 settembre 2019 c.d. Lexitor, infatti, l'art. 125-sexies T.U.B. ratione temporis applicabile ai contratti stipulati dagli attori è stato interpretato dalla giurisprudenza di merito prevalente nel senso di riconoscere ai consumatori il diritto al rimborso non solo dei costi legati alla durata del contratto, ossia dei costi cc.dd. recurring, bensì anche di quelli connessi alle attività prodromiche alla stipula, cioè dei costi cc.dd. up front. Inoltre, nel periodo compreso tra le pagina 5 di 7 modifiche apportate dall'art. 11-octies del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 76 e la pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale, la giurisprudenza prevalente, richiamata in parte dalla difesa attorea, ha comunque continuato ad attenersi ai principi espressi dalla citata sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea anche con riferimento ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della novella. Del resto, tale interpretazione era conforme a quella prospettata dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea relativamente all'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, recepita nel nostro ordinamento proprio dall'art. 125-sexies T.U.B.. Al contrario, le decisioni richiamate dalla convenuta appellata che hanno optato nel senso di una limitazione del rimborso al consumatore dei soli costi cc.dd. recurring, alla luce delle modifiche apportate dall'art. 11-octies, comma 2, del Decreto-Legge Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, integravano un orientamento minoritario o comunque non prevalente. In altri termini, la sentenza della Corte costituzionale è stata decisiva nel dare continuità all'orientamento giurisprudenziale che si era andato consolidando a seguito della sentenza c.d. Lexitor mentre non può dirsi, a parere di questo giudice, che tale pronuncia abbia comportato il mutamento di un orientamento formatosi successivamente alle modifiche entrate in vigore nel luglio 2021. In definitiva, il quadro normativo e giurisprudenziale precedente alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale del 22 dicembre 2022, n. 263 non era tale da ingenerare nella CP_1 CP_1 un sicuro affidamento sulla correttezza del proprio contegno nel non riconoscere agli odierni attori appellanti il rimborso anche dei costi cc. dd. up front. Di conseguenza, in stretta correlazione, non può nemmeno sostenersi che ricorrano le “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” idonee a giustificare la compensazione delle spese di lite nel giudizio di primo grado. Del resto, l'incertezza sull'interpretazione di una disposizione a seguito di una modifica normativa non è di per sé sufficiente a derogare al principio generale della soccombenza. Infine, occorre considerare che gli attori sono stati costretti ad adire l'autorità giudiziaria per ottenere la tutela del proprio diritto al rimborso degli importi a titolo di spese fisse e commissioni accessorie relativi ai contratti dagli stessi stipulati ed estinti in via anticipata. Peraltro, deve essere anche considerato come, tenuto conto della esiguità degli importi di cui è stato accertato il diritto alla restituzione, la compensazione delle spese del giudizio di primo grado minerebbe, di fatto, l'effettività della tutela richiesta dagli attori. Anche per tale ragione, dunque, si ritengono insussistenti gli estremi per la compensazione delle spese di lite del giudizio di primo grado. I rilievi sin qui svolti sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposte, evidenziandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una valutazione di tipo diverso. 8. Per effetto dell'accoglimento dell'appello e della conseguente riforma della sentenza di primo grado, il regolamento delle spese processuali deve essere rivisto. In particolare, con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio, le spese seguono la soccombenza della e vengono liquidate in Controparte_1 dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente svolta (quindi escludendo i compensi per la fase istruttoria in relazione ad entrambi i gradi di giudizio) e della complessità delle questioni esaminate. In applicazione di questi principi, quanto alle spese del primo grado, le spese vanno liquidate in euro 913,00, tenuto conto dei valori medi indicati dai citati parametri per le fasi di studio, introduttiva e decisoria;
in relazione al presente grado di giudizio si ritiene invece di liquidare l'importo complessivo di euro 1.064,00, tenuto conto dei valori minimi indicati nei citati parametri per le fasi di studio e decisionale e i valori medi per la fase introduttiva.
pagina 6 di 7 Le spese devono essere attribuite agli avvocati Giorgia Fieramosca e Gaetano Di Fluri, che hanno dichiarato di averle anticipate ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice Ada Favarolo, definitivamente pronunciandosi sull'appello proposto da e contro in relazione alla sentenza del Parte_1 Parte_2 Controparte_1 giudice di pace di Miano n. 7921\2023, così provvede:
a. in riforma dell'impugnata sentenza n. 7921/2023 del Giudice di Pace di Milano, depositata il 26 ottobre 2023, condanna la al pagamento, in favore di e Controparte_1 Parte_1 Pt_2
, delle spese del giudizio di primo grado, che liquida in € 125,00 per spese e € 913,00 per compenso
[...] di avvocato, oltre al rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge, con attribuzione agli avvocati Giorgia Fieramosca e Gaetano Di Fluri ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
b. condanna altresì la al pagamento, in favore di e Controparte_1 Parte_1 Pt_2
, delle spese del presente giudizio di appello, che liquida in € 174,00 per spese e € 1.064,00 per
[...] compenso di avvocato, oltre al rimborso forfetario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge, con attribuzione agli avvocati Giorgia Fieramosca e Gaetano Di Fluri ai sensi dell'art. 93 c.p.c.. Così deciso a Milano, in data 5 febbraio 2025
Il giudice Ada Favarolo
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