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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 21/10/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2045/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, AT GA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 2045 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 21.10.2025 e vertente
T R A
, C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Parte_1 C.F._1
Salari
Parte opponente
E
P.I.: , e per essa, quale mandataria, in Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
persona del legale rappresentante p.t., P.I.: , rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_2
ZI TA
Parte opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. del 21.10.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Richiamate le conclusioni delle parti, il Tribunale svolge le seguenti motivazioni.
*****
pagina 1 di 9 1. Il giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta avverso il d.i. n. 485/2021, emesso in seno al giudizio avente r.g.n. 718/2021, con cui è stato ingiunto all'opponente il pagamento dell'importo di € 704.329,85, degli interessi e delle spese della procedura monitoria.
L'esposizione debitoria è maturata in relazione a una pluralità di rapporti bancari intrattenuti tra la debitrice principale e (c/c 18403; c/c 22816; Controparte_3 CP_4
contratto di credito del 01.12.2011; c/c 13462; finanziamento di originari € 150.000,00
sottoscritto in data 12.03.2008; effetti insoluti e cambiari) ed è stata garantita dall'opponente in qualità di fideiussore;
il debito è stato ceduto all'opposta tramite cessione c.d. in blocco.
A fondamento dell'opposizione vengono eccepite la nullità della fideiussione del 1999 per indeterminabilità dell'oggetto, trattandosi di fideiussione confermativa di altra garanzia prestata nel 1990 e non prodotta in atti;
la nullità integrale delle fideiussioni ex adverso prodotte, stipulate negli anni 1999, 2000, 2010, siccome contenenti clausole conformi al modulo a.b.i., che riprodurrebbe intese restrittive della concorrenza;
la decadenza dalla garanzia ex art. 1957 c.c. dell'opposta, la quale non avrebbe intrapreso iniziative per il recupero coattivo del credito nei confronti della debitrice principale entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale.
Vengono, inoltre, formulate alcune censure rispetto a tre dei rapporti bancari da cui origina la complessiva esposizione debitoria: il c/c n. 18403 non conterrebbe condizioni definite con particolare riguardo al tasso debitore, alla commissione sull'affidato, alle spese;
il c/c n. 22816 prevederebbe l'illegittima capitalizzazione degli interessi e l'illegittimità della c.m.s.; il c/c n. 13462 prevederebbe l'illegittima capitalizzazione degli interessi e l'illegittimità
della c.m.s.
2. Radicatosi il contraddittorio, l'opposta eccepisce la validità della fideiussione del 1999,
siccome contenente tutte le condizioni negoziali e finalizzata a sostituire la garanzia prestata nel 1990; l'esclusione della qualifica di consumatore in capo all'opponente, essendo il medesimo stato legale rappresentante della debitrice principale, e la conseguente impossibilità per il medesimo di invocare le tutele previste dalla normativa sanzionatoria delle intese anticoncorrenziali;
l'avvenuta comunicazione all'opponente, nella qualità di pagina 2 di 9 legale rappresentante della debitrice principale, del recesso dalle linee di credito nell'anno
2013, e l'impedita verificazione, in tal modo, della decadenza di cui all'art. 1957 c.c.;
l'infondatezza delle censure riguardanti l'illegittima gestione di alcuni dei rapporti bancari controversi.
3. In corso di causa è stata esperita la mediazione obbligatoria, costituente condizione di procedibilità della domanda monitoria (art. 5, d.lgs. 28/20109; cfr. verbale negativo di mediazione prodotto dall'opposta unitamente alle note del 20.10.2025).
Vengono disattesi i motivi di opposizione concernenti la nullità delle fideiussioni prestate dall'opponente.
3.1. Come condivisibilmente rilevato dall'opposta, la fideiussione del 1999 si sostituisce a quella del 1990, che risulta richiamata nel testo contrattuale, perché viene ridotto l'importo massimo garantito e perché contiene l'intera regolamentazione negoziale del rapporto di garanzia, sicché in alcun caso la medesima potrebbe essere ritenuta nulla per indeterminabilità dell'oggetto.
3.2. Si viene, quindi, al profilo di censura concernente la nullità integrale delle fideiussioni stipulate negli anni 1999, 2000, 2010, siccome contenenti clausole conformi al modulo a.b.i.,
che riprodurrebbe intese restrittive della concorrenza.
Nel merito va osservato che, con provvedimento n. 55 del 2005, la BA d'AL (cfr. doc.
n. 3, allegato all'atto di citazione in opposizione), quale Autorità garante della concorrenza tra gli istituti di credito, ha ritenuto in contrasto con l'art. 2, co. 2, lett. a, della l. 287/90 le clausole sub artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale di fideiussione a garanzia di operazioni bancarie
(c.d. fideiussione omnibus) predisposto dall'ABI (cfr. doc. n. 5, allegato all'atto di citazione in opposizione), ritenuto prodotto di un'intesa anticoncorrenziale.
Le clausole nulle per violazione della normativa antitrust, che, a giudizio della BA
d'AL, comportavano un ingiustificato aggravio della posizione del fideiussore,
addossandogli le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca (art. 6) ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa (artt. 2 e 8), erano: la clausola cd. di reviviscenza,
pagina 3 di 9 secondo cui il fideiussore è tenuto a rimborsare alla BA le somme dalla stessa incassate in pagamento di obbligazioni garantite ma successivamente restituite a seguito di annullamento,
inefficacia e revoca dei detti pagamenti, o per qualsiasi altro motivo (art. 2); la clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., in forza della quale "i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato" (art. 6); la cd. clausola di sopravvivenza, a termini della quale "qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate" (art. 8).
La questione è stata definita dalle Sezioni Unite (Cass. n. 41994/2021), con l'enunciazione del principio di diritto - al quale il Tribunale intende dare continuità - secondo cui "i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del
1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3, della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema uni-laterale costituente l'intesa vietata", salvo che la parte interessata alla caducazione dell'intero asset-to negoziale dimostri la interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, restando precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto (v. Cass.
civ., sez. un., 30 dicembre 2021, n. 41994; Cass. civ., sez. I, 26 settembre 2019, n. 24044).
Venendo alla declinazione di questi principi nel caso di specie, la fideiussione del 1999
versata in atti, ancorché conforme a quella di cui al modulo abi -limitatamente alle clausole riproduttive dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata (art 8 del contratto di fidejussione (“Nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fidejussione s'intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate”) riproduce la disposizione di cui all'art. 8 dello schema ABI (cfr. doc. n. 2
e 5, all. atto di citazione); l'art. 2 del contratto di fidejussione (“Il Fidejussore si impegna pagina 4 di 9 altresì a rimborsare alla BA le somme che dalla BA stessa fossero state incassate in pagamento delle obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite dalla BA
medesima a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”) corrisponde alla formulazione dell'art. 2 dello schema ABI (cfr. doc. n. 2 e 5,
all. atto di citazione); l'art. 6 del contratto (“I diritti derivanti alla BA dalla fidejussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il Debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il Debitore o il Fidejussore medesimo o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”) è la riproduzione della disposizione di cui all'art. 6 dello schema ABI (cfr. doc. n. 2 e 5, all. atto di citazione)-, non può ritenersi affetta da nullità parziale.
Tenuto, infatti, conto dell'epoca di sottoscrizione della fideiussione in esame (anno 1999,
fideiussione contenente le condizioni regolanti anche le successive lettere fideiussorie del
2000 e del 2010; doc. n. 2, all. atto di citazione), deve fermamente negarsi la natura di prova privilegiata del provvedimento n. 55/2005 della BA d'AL (doc. n. 3, all. atto di citazione),
il quale svolge detta funzione soltanto con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di esame della BA medesima (dunque le fideiussioni stipulate tra ottobre
2002 e maggio 2005 periodo cui è stata limitata l'istruttoria; cfr. in tal senso anche Tribunale di
Roma n. 6749/2023 che, con riguardo a fideiussioni stipulate in data anteriore al periodo oggetto di esame da parte di BA d'AL, argomenta nel seguente modo: “Trattasi, dunque,
di fideiussioni risalenti a data anteriore non soltanto al provvedimento n. 55/2005 emesso dalla BA d'AL il 2/5/2005, posto a fondamento della decisione delle sezioni unite della
Suprema Corte nella citata sentenza come prova privilegiata e rispetto al quale la domanda di nullità proposta davanti al giudice ordinario si pone come azione follow-on, ma anche all'ambito temporale dell'istruttoria compiuta dalla BA d'AL in veste di autorità
antitrust, al cui esito è stata accertata l'utilizzazione generalizzata e diffusa da parte delle banche dello schema di fideiussione omnibus predisposto dall'AB. nel 2002 ed in parte modificato nel 2003, avendo la BA d'AL intrapreso l'istruttoria di cui agli artt. 2 e 14 della legge n. 287/1990 l'8/11/2002. Ciò posto, in mancanza di un accertamento in sede pagina 5 di 9 amministrativa dell'intesa illecita, gravava sulla parte attrice, come in tutte le cause stand-
alone in materia di antitrust, fornire idonea allegazione e prova dell'intesa illecita ex art. 2 L.
n. 287/1990 e gli attori non vi hanno adempiuto, non avendo fornito elementi utili ai fini della prova della sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale tra le banche, per effetto della quale già il 9/3/1992 vi fosse nel settore creditizio la generalizzata applicazione dello schema contrattuale utilizzato nel caso specifico dalla convenuta o comunque della clausola n. 6 della fideiussioni controverse.”).
Ciò comporta che l'opponente sarebbe senz'altro onerato dell'allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito concorrenziale dedotto in giudizio,
di cui all'art. 2 della legge n. 287/90, dimostrando che nelle citate annualità un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avrebbe coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione per operazioni specifiche in modo da privare quella stessa clientela (ed i garanti) del diritto ad una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza.
Manca, pertanto, la prova di un'intesa, anteriore o coeva alla stipulazione della garanzia qui considerata, avente come oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato attraverso la fissazione di specifiche condizioni contrattuali in materia di garanzie fideiussorie.
A tal riguardo, con recente pronuncia il Tribunale meneghino ha affermato che "in assenza di un provvedimento di natura sanzionatoria emesso dall'autorità di vigilanza competente (ora l'AGCM) nei confronti della banca convenuta o di altro istituto di credito,
che abbia accertato l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale in violazione dell'art. 2, comma
2, lettera a) della L. n.287/1990, relativa alla formulazione uniforme dei contratti di fideiussione contenenti le tre clausole (art.2, 6 e 8 dello schema uniforme ABI), l'onere probatorio relativo all'esistenza di una intesa illecita in violazione della concorrenza all'epoca della stipula dei contratti di fideiussione grava sulla parte attrice che ha eccepito la nullità
delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust" (cfr. Trib. Milano n. 6441 del
20/07/2022).
pagina 6 di 9 Nel contratto di fideiussione siglato dall'opponente manca, inoltre, l'oggettivo richiamo alla deliberazione dell'associazione di imprese bancarie di approvazione del modello standardizzato di fideiussione omnibus né risulta che tale deliberazione abbia vincolato l'istituto di credito stipulante al rispetto dello schema ABI nella contrattazione con terzi.
3.3. Non potendo predicarsi, per le esposte ragioni, la nullità della clausola contenuta nell'art. 6 della fideiussione in atti, l'art. 1957 c.c. deve ritenersi validamente derogato, con conseguente infondatezza della doglianza di decadenza del creditore dalla garanzia, che presupporrebbe, invece, che al caso di specie si applicasse la norma derogata.
4. Proseguendo nella disamina dei motivi di opposizione, meritano, di contro,
condivisione le censure svolte dall'opponente rispetto a tre dei rapporti bancari da cui origina l'esposizione debitoria.
Dalla c.t.u. disposta dal precedente g.i. della causa e dalla documentazione contrattuale versata in atti dall'opposta risulta, infatti, che il c/c n. 18403 non contiene la misura della
“Commissione su affidato”; che il c/c n. 22816 non contiene la capitalizzazione degli interessi in condizione di reciprocità, essendo prevista la capitalizzazione trimestrale per gli interessi debitori e annuale per gli interessi creditori, né vi è una precisa pattuizione inerente alla CMS
e alle sue modalità di determinazione;
che il c/c n. 13462 non contiene la capitalizzazione degli interessi in condizione di reciprocità, essendo prevista la capitalizzazione trimestrale per gli interessi debitori e annuale per gli interessi creditori, né vi è una precisa pattuizione inerente alla CMS e alle sue modalità di determinazione.
Le illegittimità riscontrate imporrebbero la ricostruzione del saldo contabile relativamente a detti rapporti.
Nondimeno parte opposta fallisce l'onere probatorio di cui era gravata, concernente la produzione in giudizio degli estratti conto relativi all'intera durata dei rapporti (“La banca deve dimostrare la esistenza e la consistenza del preteso credito mediante la produzione del titolo genetico, ovvero del contratto posto a base della domanda, nonché delle scritture contabili di riferimento, vale a dire degli estratti conto relativi alla intera durata del rapporto,
dall'apertura alla estinzione del conto. Solo attraverso una compiuta e integrale valutazione pagina 7 di 9 continuativa dei singoli saldi trimestrali può pervenirsi all'accertamento dell'ipotetico saldo debitore finale, non essendo sufficiente neppure il mero riferimento, negli atti di causa,
all'invio degli estratti conto al cliente e alla non contestazione di essi e della loro ricezione da parte di quest'ultimo” (Tribunale Salerno, sez. I, 04/09/2020, n. 2109); “Ancora sul tema va precisato che mentre il decreto ingiuntivo può essere richiesto ed ottenuto dalla banca in forza di un estratto conto, che sia stato certificato conforme alle scritture contabili della medesima banca ai sensi dell'art. 50 t.u.b., in forza di un costante ed indiscusso indirizzo giurisprudenziale l'efficacia probatoria dell'estratto conto certificato ex art. 50 D. Lgs. 385/93 è
limitata alla sola fase monitoria, in quanto soltanto essa è caratterizzata da uno speciale rito sommario nella valutazione delle prove sufficienti ad ottenere l'ingiunzione” (Tribunale
Bologna, sez. IV, sent. n. 868 del 21/03/2013; conf. ex multis: Tribunale Monza sez. III, sent. n.
2721 del 9/11/2015; Tribunale Salerno sez. II, sent. n. 5537 del 22/11/2014; Tribunale di Milano,
sez. VI, sent. n. 12774 del 15/10/2013; Cassazione civile, sez. III, sent. n. 9695 del 3/5/2011).
La carenza probatoria di cui si è detto comporta, in applicazione delle regole in punto di riparto probatorio, che l'unica possibile ricostruzione contabile dei rapporti in contestazione prende avvio dal saldo a debito del correntista, così come certificato negli estratti ex art. 50
t.u.b. acclusi dall'opposta al ricorso monitorio;
assumendo l'estratto ex art. 50 t.u.b. come unico saldo iniziale disponibile per ognuno dei conti correnti di corrispondenza di cui si discute, il medesimo deve essere portato a 0, perché recante saldo negativo per il correntista,
con conseguente azzeramento dell'esposizione debitoria maturata per i predetti rapporti.
5. Tirando le fila dell'esposto ragionamento, azzerando il saldo debitorio dei rapporti di c/c n. 18403 (€ 100.000,00), c/c n. 22816 (€ 149.113,24), c/c n. 13462 (€ 126.516,54), l'ammontare dell'esposizione debitoria garantita dall'opponente viene rideterminato in € 328.699,77 in dipendenza degli ulteriori rapporti bancari (cfr. punto 1 della motivazione).
Ne consegue che, in accoglimento parziale dell'opposizione, il d.i. opposto viene revocato e l'opponente viene condannato, in accoglimento della domanda monitoria di pagamento, al pagamento del minore importo di € 328.699,77.
pagina 8 di 9 6. Tenuto conto della soccombenza reciproca delle parti, le spese di lite, incluse quelle di c.t.u., sono tra le parti integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il d.i. n. 485/2021, emesso in seno al giudizio avente r.g.n. 718/2021, limitatamente all'ingiunzione nei confronti di Parte_1
2) in accoglimento della domanda monitoria, condanna al pagamento, in Parte_1
favore di dell'importo di € 328.699,77, oltre a interessi;
Controparte_1
3) compensa tra le parti le spese di lite;
4) pone definitivamente in capo ad entrambe le parti le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto.
Così deciso in Spoleto, il 21.10.2025
Il Giudice
AT GA
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, AT GA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 2045 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 21.10.2025 e vertente
T R A
, C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Parte_1 C.F._1
Salari
Parte opponente
E
P.I.: , e per essa, quale mandataria, in Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
persona del legale rappresentante p.t., P.I.: , rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_2
ZI TA
Parte opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. del 21.10.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Richiamate le conclusioni delle parti, il Tribunale svolge le seguenti motivazioni.
*****
pagina 1 di 9 1. Il giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta avverso il d.i. n. 485/2021, emesso in seno al giudizio avente r.g.n. 718/2021, con cui è stato ingiunto all'opponente il pagamento dell'importo di € 704.329,85, degli interessi e delle spese della procedura monitoria.
L'esposizione debitoria è maturata in relazione a una pluralità di rapporti bancari intrattenuti tra la debitrice principale e (c/c 18403; c/c 22816; Controparte_3 CP_4
contratto di credito del 01.12.2011; c/c 13462; finanziamento di originari € 150.000,00
sottoscritto in data 12.03.2008; effetti insoluti e cambiari) ed è stata garantita dall'opponente in qualità di fideiussore;
il debito è stato ceduto all'opposta tramite cessione c.d. in blocco.
A fondamento dell'opposizione vengono eccepite la nullità della fideiussione del 1999 per indeterminabilità dell'oggetto, trattandosi di fideiussione confermativa di altra garanzia prestata nel 1990 e non prodotta in atti;
la nullità integrale delle fideiussioni ex adverso prodotte, stipulate negli anni 1999, 2000, 2010, siccome contenenti clausole conformi al modulo a.b.i., che riprodurrebbe intese restrittive della concorrenza;
la decadenza dalla garanzia ex art. 1957 c.c. dell'opposta, la quale non avrebbe intrapreso iniziative per il recupero coattivo del credito nei confronti della debitrice principale entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale.
Vengono, inoltre, formulate alcune censure rispetto a tre dei rapporti bancari da cui origina la complessiva esposizione debitoria: il c/c n. 18403 non conterrebbe condizioni definite con particolare riguardo al tasso debitore, alla commissione sull'affidato, alle spese;
il c/c n. 22816 prevederebbe l'illegittima capitalizzazione degli interessi e l'illegittimità della c.m.s.; il c/c n. 13462 prevederebbe l'illegittima capitalizzazione degli interessi e l'illegittimità
della c.m.s.
2. Radicatosi il contraddittorio, l'opposta eccepisce la validità della fideiussione del 1999,
siccome contenente tutte le condizioni negoziali e finalizzata a sostituire la garanzia prestata nel 1990; l'esclusione della qualifica di consumatore in capo all'opponente, essendo il medesimo stato legale rappresentante della debitrice principale, e la conseguente impossibilità per il medesimo di invocare le tutele previste dalla normativa sanzionatoria delle intese anticoncorrenziali;
l'avvenuta comunicazione all'opponente, nella qualità di pagina 2 di 9 legale rappresentante della debitrice principale, del recesso dalle linee di credito nell'anno
2013, e l'impedita verificazione, in tal modo, della decadenza di cui all'art. 1957 c.c.;
l'infondatezza delle censure riguardanti l'illegittima gestione di alcuni dei rapporti bancari controversi.
3. In corso di causa è stata esperita la mediazione obbligatoria, costituente condizione di procedibilità della domanda monitoria (art. 5, d.lgs. 28/20109; cfr. verbale negativo di mediazione prodotto dall'opposta unitamente alle note del 20.10.2025).
Vengono disattesi i motivi di opposizione concernenti la nullità delle fideiussioni prestate dall'opponente.
3.1. Come condivisibilmente rilevato dall'opposta, la fideiussione del 1999 si sostituisce a quella del 1990, che risulta richiamata nel testo contrattuale, perché viene ridotto l'importo massimo garantito e perché contiene l'intera regolamentazione negoziale del rapporto di garanzia, sicché in alcun caso la medesima potrebbe essere ritenuta nulla per indeterminabilità dell'oggetto.
3.2. Si viene, quindi, al profilo di censura concernente la nullità integrale delle fideiussioni stipulate negli anni 1999, 2000, 2010, siccome contenenti clausole conformi al modulo a.b.i.,
che riprodurrebbe intese restrittive della concorrenza.
Nel merito va osservato che, con provvedimento n. 55 del 2005, la BA d'AL (cfr. doc.
n. 3, allegato all'atto di citazione in opposizione), quale Autorità garante della concorrenza tra gli istituti di credito, ha ritenuto in contrasto con l'art. 2, co. 2, lett. a, della l. 287/90 le clausole sub artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale di fideiussione a garanzia di operazioni bancarie
(c.d. fideiussione omnibus) predisposto dall'ABI (cfr. doc. n. 5, allegato all'atto di citazione in opposizione), ritenuto prodotto di un'intesa anticoncorrenziale.
Le clausole nulle per violazione della normativa antitrust, che, a giudizio della BA
d'AL, comportavano un ingiustificato aggravio della posizione del fideiussore,
addossandogli le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca (art. 6) ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa (artt. 2 e 8), erano: la clausola cd. di reviviscenza,
pagina 3 di 9 secondo cui il fideiussore è tenuto a rimborsare alla BA le somme dalla stessa incassate in pagamento di obbligazioni garantite ma successivamente restituite a seguito di annullamento,
inefficacia e revoca dei detti pagamenti, o per qualsiasi altro motivo (art. 2); la clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., in forza della quale "i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato" (art. 6); la cd. clausola di sopravvivenza, a termini della quale "qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate" (art. 8).
La questione è stata definita dalle Sezioni Unite (Cass. n. 41994/2021), con l'enunciazione del principio di diritto - al quale il Tribunale intende dare continuità - secondo cui "i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del
1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3, della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema uni-laterale costituente l'intesa vietata", salvo che la parte interessata alla caducazione dell'intero asset-to negoziale dimostri la interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, restando precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto (v. Cass.
civ., sez. un., 30 dicembre 2021, n. 41994; Cass. civ., sez. I, 26 settembre 2019, n. 24044).
Venendo alla declinazione di questi principi nel caso di specie, la fideiussione del 1999
versata in atti, ancorché conforme a quella di cui al modulo abi -limitatamente alle clausole riproduttive dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata (art 8 del contratto di fidejussione (“Nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fidejussione s'intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate”) riproduce la disposizione di cui all'art. 8 dello schema ABI (cfr. doc. n. 2
e 5, all. atto di citazione); l'art. 2 del contratto di fidejussione (“Il Fidejussore si impegna pagina 4 di 9 altresì a rimborsare alla BA le somme che dalla BA stessa fossero state incassate in pagamento delle obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite dalla BA
medesima a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”) corrisponde alla formulazione dell'art. 2 dello schema ABI (cfr. doc. n. 2 e 5,
all. atto di citazione); l'art. 6 del contratto (“I diritti derivanti alla BA dalla fidejussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il Debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il Debitore o il Fidejussore medesimo o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”) è la riproduzione della disposizione di cui all'art. 6 dello schema ABI (cfr. doc. n. 2 e 5, all. atto di citazione)-, non può ritenersi affetta da nullità parziale.
Tenuto, infatti, conto dell'epoca di sottoscrizione della fideiussione in esame (anno 1999,
fideiussione contenente le condizioni regolanti anche le successive lettere fideiussorie del
2000 e del 2010; doc. n. 2, all. atto di citazione), deve fermamente negarsi la natura di prova privilegiata del provvedimento n. 55/2005 della BA d'AL (doc. n. 3, all. atto di citazione),
il quale svolge detta funzione soltanto con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di esame della BA medesima (dunque le fideiussioni stipulate tra ottobre
2002 e maggio 2005 periodo cui è stata limitata l'istruttoria; cfr. in tal senso anche Tribunale di
Roma n. 6749/2023 che, con riguardo a fideiussioni stipulate in data anteriore al periodo oggetto di esame da parte di BA d'AL, argomenta nel seguente modo: “Trattasi, dunque,
di fideiussioni risalenti a data anteriore non soltanto al provvedimento n. 55/2005 emesso dalla BA d'AL il 2/5/2005, posto a fondamento della decisione delle sezioni unite della
Suprema Corte nella citata sentenza come prova privilegiata e rispetto al quale la domanda di nullità proposta davanti al giudice ordinario si pone come azione follow-on, ma anche all'ambito temporale dell'istruttoria compiuta dalla BA d'AL in veste di autorità
antitrust, al cui esito è stata accertata l'utilizzazione generalizzata e diffusa da parte delle banche dello schema di fideiussione omnibus predisposto dall'AB. nel 2002 ed in parte modificato nel 2003, avendo la BA d'AL intrapreso l'istruttoria di cui agli artt. 2 e 14 della legge n. 287/1990 l'8/11/2002. Ciò posto, in mancanza di un accertamento in sede pagina 5 di 9 amministrativa dell'intesa illecita, gravava sulla parte attrice, come in tutte le cause stand-
alone in materia di antitrust, fornire idonea allegazione e prova dell'intesa illecita ex art. 2 L.
n. 287/1990 e gli attori non vi hanno adempiuto, non avendo fornito elementi utili ai fini della prova della sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale tra le banche, per effetto della quale già il 9/3/1992 vi fosse nel settore creditizio la generalizzata applicazione dello schema contrattuale utilizzato nel caso specifico dalla convenuta o comunque della clausola n. 6 della fideiussioni controverse.”).
Ciò comporta che l'opponente sarebbe senz'altro onerato dell'allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito concorrenziale dedotto in giudizio,
di cui all'art. 2 della legge n. 287/90, dimostrando che nelle citate annualità un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avrebbe coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione per operazioni specifiche in modo da privare quella stessa clientela (ed i garanti) del diritto ad una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza.
Manca, pertanto, la prova di un'intesa, anteriore o coeva alla stipulazione della garanzia qui considerata, avente come oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato attraverso la fissazione di specifiche condizioni contrattuali in materia di garanzie fideiussorie.
A tal riguardo, con recente pronuncia il Tribunale meneghino ha affermato che "in assenza di un provvedimento di natura sanzionatoria emesso dall'autorità di vigilanza competente (ora l'AGCM) nei confronti della banca convenuta o di altro istituto di credito,
che abbia accertato l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale in violazione dell'art. 2, comma
2, lettera a) della L. n.287/1990, relativa alla formulazione uniforme dei contratti di fideiussione contenenti le tre clausole (art.2, 6 e 8 dello schema uniforme ABI), l'onere probatorio relativo all'esistenza di una intesa illecita in violazione della concorrenza all'epoca della stipula dei contratti di fideiussione grava sulla parte attrice che ha eccepito la nullità
delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust" (cfr. Trib. Milano n. 6441 del
20/07/2022).
pagina 6 di 9 Nel contratto di fideiussione siglato dall'opponente manca, inoltre, l'oggettivo richiamo alla deliberazione dell'associazione di imprese bancarie di approvazione del modello standardizzato di fideiussione omnibus né risulta che tale deliberazione abbia vincolato l'istituto di credito stipulante al rispetto dello schema ABI nella contrattazione con terzi.
3.3. Non potendo predicarsi, per le esposte ragioni, la nullità della clausola contenuta nell'art. 6 della fideiussione in atti, l'art. 1957 c.c. deve ritenersi validamente derogato, con conseguente infondatezza della doglianza di decadenza del creditore dalla garanzia, che presupporrebbe, invece, che al caso di specie si applicasse la norma derogata.
4. Proseguendo nella disamina dei motivi di opposizione, meritano, di contro,
condivisione le censure svolte dall'opponente rispetto a tre dei rapporti bancari da cui origina l'esposizione debitoria.
Dalla c.t.u. disposta dal precedente g.i. della causa e dalla documentazione contrattuale versata in atti dall'opposta risulta, infatti, che il c/c n. 18403 non contiene la misura della
“Commissione su affidato”; che il c/c n. 22816 non contiene la capitalizzazione degli interessi in condizione di reciprocità, essendo prevista la capitalizzazione trimestrale per gli interessi debitori e annuale per gli interessi creditori, né vi è una precisa pattuizione inerente alla CMS
e alle sue modalità di determinazione;
che il c/c n. 13462 non contiene la capitalizzazione degli interessi in condizione di reciprocità, essendo prevista la capitalizzazione trimestrale per gli interessi debitori e annuale per gli interessi creditori, né vi è una precisa pattuizione inerente alla CMS e alle sue modalità di determinazione.
Le illegittimità riscontrate imporrebbero la ricostruzione del saldo contabile relativamente a detti rapporti.
Nondimeno parte opposta fallisce l'onere probatorio di cui era gravata, concernente la produzione in giudizio degli estratti conto relativi all'intera durata dei rapporti (“La banca deve dimostrare la esistenza e la consistenza del preteso credito mediante la produzione del titolo genetico, ovvero del contratto posto a base della domanda, nonché delle scritture contabili di riferimento, vale a dire degli estratti conto relativi alla intera durata del rapporto,
dall'apertura alla estinzione del conto. Solo attraverso una compiuta e integrale valutazione pagina 7 di 9 continuativa dei singoli saldi trimestrali può pervenirsi all'accertamento dell'ipotetico saldo debitore finale, non essendo sufficiente neppure il mero riferimento, negli atti di causa,
all'invio degli estratti conto al cliente e alla non contestazione di essi e della loro ricezione da parte di quest'ultimo” (Tribunale Salerno, sez. I, 04/09/2020, n. 2109); “Ancora sul tema va precisato che mentre il decreto ingiuntivo può essere richiesto ed ottenuto dalla banca in forza di un estratto conto, che sia stato certificato conforme alle scritture contabili della medesima banca ai sensi dell'art. 50 t.u.b., in forza di un costante ed indiscusso indirizzo giurisprudenziale l'efficacia probatoria dell'estratto conto certificato ex art. 50 D. Lgs. 385/93 è
limitata alla sola fase monitoria, in quanto soltanto essa è caratterizzata da uno speciale rito sommario nella valutazione delle prove sufficienti ad ottenere l'ingiunzione” (Tribunale
Bologna, sez. IV, sent. n. 868 del 21/03/2013; conf. ex multis: Tribunale Monza sez. III, sent. n.
2721 del 9/11/2015; Tribunale Salerno sez. II, sent. n. 5537 del 22/11/2014; Tribunale di Milano,
sez. VI, sent. n. 12774 del 15/10/2013; Cassazione civile, sez. III, sent. n. 9695 del 3/5/2011).
La carenza probatoria di cui si è detto comporta, in applicazione delle regole in punto di riparto probatorio, che l'unica possibile ricostruzione contabile dei rapporti in contestazione prende avvio dal saldo a debito del correntista, così come certificato negli estratti ex art. 50
t.u.b. acclusi dall'opposta al ricorso monitorio;
assumendo l'estratto ex art. 50 t.u.b. come unico saldo iniziale disponibile per ognuno dei conti correnti di corrispondenza di cui si discute, il medesimo deve essere portato a 0, perché recante saldo negativo per il correntista,
con conseguente azzeramento dell'esposizione debitoria maturata per i predetti rapporti.
5. Tirando le fila dell'esposto ragionamento, azzerando il saldo debitorio dei rapporti di c/c n. 18403 (€ 100.000,00), c/c n. 22816 (€ 149.113,24), c/c n. 13462 (€ 126.516,54), l'ammontare dell'esposizione debitoria garantita dall'opponente viene rideterminato in € 328.699,77 in dipendenza degli ulteriori rapporti bancari (cfr. punto 1 della motivazione).
Ne consegue che, in accoglimento parziale dell'opposizione, il d.i. opposto viene revocato e l'opponente viene condannato, in accoglimento della domanda monitoria di pagamento, al pagamento del minore importo di € 328.699,77.
pagina 8 di 9 6. Tenuto conto della soccombenza reciproca delle parti, le spese di lite, incluse quelle di c.t.u., sono tra le parti integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il d.i. n. 485/2021, emesso in seno al giudizio avente r.g.n. 718/2021, limitatamente all'ingiunzione nei confronti di Parte_1
2) in accoglimento della domanda monitoria, condanna al pagamento, in Parte_1
favore di dell'importo di € 328.699,77, oltre a interessi;
Controparte_1
3) compensa tra le parti le spese di lite;
4) pone definitivamente in capo ad entrambe le parti le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto.
Così deciso in Spoleto, il 21.10.2025
Il Giudice
AT GA
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