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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/09/2025, n. 5279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5279 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composta:
NE ET HE de Courtelary Presidente
Marina Tucci Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello iscritta al n. 7774 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
( C.F. ) erede di Parte_1 CodiceFiscale_1 Persona_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Marika Dotto, rappresentata e difesa dall'Avv.to Alessandro Da Re per mandato in atti
APPELLANTE
E
( C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Achille Buonafede che la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLATA
Oggetto: impugnazione sentenza del Tribunale di Roma n. 9832/2021 resa nel procedimento 51412/2015 – contratti bancari –
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato e iscritto a ( r.g. 41412/2015 ) Pt_2 Persona_1 conveniva dinanzi al Tribunale di Roma in relazione al contratto di conto Controparte_1 corrente affidato acceso presso Cassamarca s.p.a. ( poi incorporata ) indicato con il n.70.60.350782/7, poi n. 7001564570 e poi n. 4070/4504770516; deduceva l'illegittimo anatocismo, l'illegittima applicazione di interessi ultralegali e la loro usurarietà, l'illegittimità delle clausole che prevedevano il rinvio al cd. “uso piazza”, l'illegittimo addebito di commissioni di massimo scoperto, di spese per chiusura periodica di conto, dei giorni valuta chiedendo la rideterminazione del corretto saldo dare/avere e la condanna alla restituzione di € 167.433,09 nonché al risarcimento del danno anche per l'asserita illegittima segnalazione in Centrale Rischi.
La convenuta si costituiva e sosteneva l'infondatezza della domanda.
Il Tribunale disponeva CT e con sentenza 9832/2021 così statuiva :
“dichiara inammissibile la domanda di ripetizione;
accerta che, alla data del 31 luglio 2015, il saldo del conto corrente n. 4070/4504770516, intestato al Sig. , era pari Persona_1 ad €. 17.052,56 a credito del correntista;
compensa integralmente le spese di consulenza tecnica;
pone definitivamente a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna e con solidarietà nei confronti dell'ausiliare del giudice, le spese della consulenza tecnica d'ufficio”
Proponeva appello , erede dell'originario attore, medio tempore deceduto e Parte_1 concludeva chiedendo :
“accertarsi e dichiararsi l'illegittimità della prassi di capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito (anatocismo) e, comunque, l'invalidità e la nullità parziale dei contratti di conto corrente con apertura di credito n. 70.60.350782/7, poi n. 7001564570 ed oggi n. 4070/4504770516 – linea fido e n. 70.60.350782/7, poi n. 7001564570 ed oggi n. 4070/4504770 – linea cassa, accesi presso l'allora Cassamarca S.p.A., poi Controparte_1 relativamente alle clausole contrattuali che prevedono l'applicazione degli interessi trimestrali anatocistici, per contrarietà all'art. 1283 c.c., con conseguente rideterminazione, in ragione del saggio legale previsto dall'art. 1284 cod. civ., dell'ammontare degli interessi, sia attivi che passivi, senza capitalizzazione alcuna, a partire dall'inizio del rapporto di conto corrente sino ad oggi;
accertarsi e dichiararsi, in assenza di apposita pattuizione e/o qualora venisse accertata l'illegittimità delle clausole contrattuali relative ai contratti di conto corrente n. 70.60.350782/7, poi n. 7001564570 ed oggi n. 4070/4504770 – linea fido e n. 70.60.350782/7, poi n. 7001564570 ed oggi n. 4070/4504770 – linea cassa, accesi presso l'allora Cassamarca S.p.A., poi la nullità delle clausole che prevedono il Controparte_1 rinvio al cd. “uso piazza” ovvero l'addebito di commissioni di massimo scoperto calcolate 2 trimestralmente sugli scoperti di conto corrente, l'applicazione di spese per chiusura periodica di conto, di interessi debitori superiori a quello legale, di interessi usurari e di ogni altra spesa non pattuita e/o illegittimamente applicata, con conseguente rideterminazione, previa applicazione di quanto disposto dall'art. 1815 c.c., del corretto saldo dare/avere dei conti corrente indicati in narrativa, anche alla luce della corretta applicazione dei cd. “giorni valuta”; in ogni caso ed in ragione di quanto esposto in narrativa, rideterminarsi, previo ricalcolo delle competenze e degli interessi, sia attivi che passivi, dovuti in base alla corretta applicazione delle clausole valide, il corretto saldo dare/avere del conto corrente n. 70.60.350782/7, poi n. 7001564570 ed oggi n. 4070/4504770 alla data del 31.07.2015 nell'importo pari ad € 136.946,53 nella misura accertata dal C.t.u. nominato nella prima consulenza tecnica depositata senza considerare le rimesse asseritamente prescritte, in luogo della minor somma di € 17.052,56, ovvero nella maggiore o minore somma che risulterà nel corso del giudizio anche a seguito dell'eventuale rinnovazione della consulenza tecnica depositata in primo grado secondo i criteri illustrati nel presente atto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, disponendosi il riaccredito di tutte le somme a qualsiasi titolo percepite e/o trattenute, e/o addebitate e/o riscosse;
accertato e dichiarato quanto sopra, condannar in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, a risarcire alla deducente, in qualità di erede del signor
[...]
, tutti i danni subiti e subendi in conseguenza diretta e/o indiretta dei fatti Persona_1 esposti nella narrativa, in particolare in ragione dell'erronea segnalazione alla Centrale Rischi e comunque della mancata fruizione delle somme indebitamente percepite dall'istituto di credito appellato, per l'importo che sarà determinato in corso di causa, anche in via equitativa oltre ad interessi dal dovuto al dì del saldo ed al maggior danno di cui all'art. 1224 c. 2°.; Spese, ivi comprese quelle di consulenza tecnica e di parte, nonché compensi professionali, di entrambi i gradi di giudizio, interamente rifusi”.
L'appellata si costituiva e concludeva, “con espresso reiterato rifiuto del contradditorio in relazione a nuove censure, eccezioni e prospettazioni ex adverso”, chiedendo:
“rigettare, siccome inammissibile e comunque infondato, l'appello proposto dalla sig.ra n.q. con atto notificato in data 29.12.2021 avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 di Roma, sez. XVI civile – Dott. n. 9832 del 4.6.2021 emessa a definizione del Tes_1 giudizio inter partes iscritto sub RG 51412/2015; in ogni caso, anche con diversa valutazione e decisione della vertenza, in accoglimento delle deduzioni, eccezioni, difese e domande formulate da nella comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado per CP_1 come qui reiterate, rigettare le domande tutte avanzate con l'atto di citazione avversario introduttivo del giudizio di primo grado per come reiterate nel notificato gravame, siccome improponibili, inammissibili e comunque infondate, con ogni consequenziale pronuncia;
comunque intendendosi qui reiterate le conclusioni formulate nel giudizio di primo grado;
con condanna dell'appellante in favore d alla refusione delle spese di lite del CP_1 presente grado di giudizio”.
La Corte all'esito dell'udienza del sedici giugno 2025, trattata in forma scritta come da decreto del ventidue aprile 2025, riservava la decisione.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Primo motivo di appello
“Relativamente al capo di Sentenza gravata sotto la rubrica delimitazione del thema decidendum : erroneità, illogicità e contraddittorietà della statuizione nella parte in cui ha escluso la rilevanza degli illegittimi addebiti operati dal 1989 al 1° marzo 2003 a causa della mancanza dell'estratto conto di un unico trimestre - errato riparto dei principi in materia di onere della prova”.
Il motivo è infondato.
In primo luogo infatti il CT ( pagg. 16 e seguenti della prima relazione ) ha evidenziato come il conto corrente fosse stato acceso nel 1985 e che le carenze documentali fossero ben più ampie di quelle indicate dall'appellante poiché riguardavano :
“estratti conto: dall'apertura del contratto ( presunta il 26 aprile 1985) al 4^ trimestre 1986, dicembre 2002, giugno 2009 ( parziale), marzo 2011 ( parziale), settembre 2011 ( parziale), aprile 2012 ( parziale), giugno 2014 ( parziale); - conti scalari con dettaglio competenze :dall'apertura del contratto ( 26 aprile 1985) al quarto trimestre 1988, dal terzo trimestre 1991 al quarto trimestre 1992, quarto trimestre 2002; - conti scalari: dal primo trimestre 1989 al secondo trimestre 1991”
Lo stesso CT ha affermato a riguardo :
” il raccordo tra documenti contabili volto a superare dette numerose carenze Tali mancanze, oltre a generare notevoli difficoltà nei calcoli richiesti, hanno generato quanto previsto nel quesito al punto F) c.1 ( il quesito era “ Nel caso…. in cui la documentazione sia incompleta nei periodi intermedi: c1) e ad agire è il correntista: effettuando i conteggi partendo dal saldo iniziale del primo periodo documentato, calcolando il saldo parziale finale del primo periodo documentato e detraendo la differenza fra il saldo cosi calcolato e quello risultante dall'ultimo estratto conto di detto primo periodo documentato dall'ammontare del saldo iniziale risultante dal primo estratto conto del secondo periodo documentato, ripetendo l'operazione per ciascuno dei successivi periodi documentati ) e, come di seguito verrà dettagliato, influenzato i relativi conteggi. Per coprire le carenze di documentazione sono stati utilizzati, ove disponibili, gli estratti conto scalari per stimare i movimenti mancanti;
ove mancanti anche gli estratti scalari sono stati inseriti dei movimenti a quadratura con data l'ultimo giorno del periodo con movimentazione mancante. Per la carenza di documentazione sopra evidenziata i seguenti periodi, per alcuni quesiti, non sono stati oggetto di ricalcolo: - dal primo trimestre 1987 al quarto trimestre 1989 – quarto trimestre 2002”
Ebbene, a fronte di dette copiose mancanze, il fatto che il CT abbia effettuato dei calcoli proponendo una ricostruzione tramite scalari e quadrature contabili non inficia il dato della mancanza di prova sufficiente.
4 Del tutto correttamente il Giudice di primo grado ha pertanto riconvocato il CT e disposto che la ricostruzione del rapporto avvenisse dal primo saldo intermedio attendibile e completo;
in tal modo ha fatto buon uso dei principi in materia di onere della prova per come interpretati anche dalla più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione ( da ultimo 11735/2024 laddove in un'ipotesi di incompletezza della documentazione che, nel caso esaminato precludeva la determinazione di un saldo intermedio, ha confermato la sentenza di rigetto delle domande del correntista ).
Altrettanto correttamente il Tribunale in sentenza ha affermato:
“Va, sul punto, premesso che l'esame del conto è stato possibile soltanto dal primo gennaio 2003, essendo la documentazione prodotta dalle parti – e, in particolare, da parte attrice, gravata del relativo onere probatorio – insufficiente a consentire un riesame contabile, fondato su criteri scientifici e razionali, dell'andamento del conto”.
Osserva a tale proposito il Collegio come la prova dell'andamento del conto, avendo diretta influenza sugli istituti applicati, sulla correttezza del calcolo degli interessi e delle altre voci, non può ritenersi raggiunta effettuando un ricalcolo con criteri che, seppur in astratto basati nel dubbio sul favor creditoris, tuttavia in concreto vanno a coprire numerose lacune portando a un saldo positivo ben maggiore di quello ricostruibile in modo certo con una sequenza continua di documenti.
**********
Secondo motivo di appello
E' articolata doglianza nel modo seguente:
“Conseguentemente a quanto esposto al motivo che precede, relativamente al capo di Sentenza gravata che, escludendo l'esaminabilità degli illegittimi addebiti operati dalla banca anteriormente al 1° marzo 2003, ha escluso la rilevanza dei riconteggi effettuati dal consulente tecnico nominato a fronte della mancanza di idonea pattuizione negoziale delle condizioni economiche applicate al rapporto in violazione dell'art. 117 T.u.b.: erroneità, illogicità e contraddittorietà della statuizione gravata, nonché, conseguentemente, omessa pronuncia violazione dell'art. 112 c.p.c..”
Il rigetto del primo motivo comporta l'assorbimento del secondo che da esso deriva;
osserva la Corte come comunque la produzione del contratto comunque fosse a carico del correntista;
essendo poi detto contratto anteriore di oltre dieci anni rispetto alla di richiesta ex 119 TUB (effettuata con raccomandata ricevuta dalla banca il ventidue dicembre 2014), comunque è escluso dai documenti che la banca avrebbe dovuto conservare e inviare al cliente.
5 Di conseguenza del tutto correttamente il CT e il Tribunale ha utilizzato ai fini della verifica della correttezza delle pattuizioni la prima documentazione disponibile ossia i contratti di apertura di credito del sei febbraio 2002 ove sono state pattuite le condizioni che sono state applicate, escludendo tra l'altro la capitalizzazione degli interessi in quanto non pattuita.
********
Terzo motivo di appello
Relativamente al capo di Sentenza gravata sotto la rubrica “prescrizione” erroneità della statuizione nella parte in cui ha ritenuto rilevante e validamente proposta l'eccezione di prescrizione proposta dalla banca e, di conseguenza, validamente condotto il conseguente accertamento operato dal C.t.u. sul cd. saldo banca errore in diritto, violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. errore in iudicando
Il motivo è infondato attesa l'insussistenza ( se non per € 4.00 circa come da conteggi peritali ) di asserite rimesse solutorie prescritte e comunque avendo il Tribunale anche per dette somme fatto corretta applicazione dei criteri giurisprudenziali e contabili per il conteggio delle somme rientranti nel termine di prescrizione.
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Quarto motivo di appello
Relativamente alla sentenza gravata sotto la rubrica “ anatocismo” : manifesta erroneità della statuizione nella parte in cui ha ritenuto, a far data dal 30.06.2000, legittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi pur in assenza di espressa previsione scritta sostitutiva di quella originaria nulla per violazione dell'art. 1283 cod. civ. errore in diritto, violazione o falsa applicazione degli artt. 1283 cod. civ. e 1284 cod. civ. errore in iudicando
Il motivo è fondato in quanto nel periodo preso in considerazione è stata applicata, seppure in parte, la capitalizzazione trimestrale, non è stata data prova della comunicazione effettiva al correntista da parte della banca dell'applicazione della reciprocità dal trenta giugno 2000 in poi ( non essendo sufficiente la pubblicazione in GU ) e comunque il contratto del 2002 sulla cui base è stato eseguito il conteggio non prevedeva reciprocità ( cfr Cass. 9140 e
29420/2020 ).
Di conseguenza il calcolo eseguito nella terza ctu, che invece considerava valida detta capitalizzazione, non può essere considerato attendibile;
è invece da reputarsi valida la
6 seconda ctu che, espungendo la capitalizzazione, ha portato a un saldo attivo di € 20.374,39.
A pag. 13 della relazione integrativa depositata il venti aprile 2019 il CT ha infatti affermato:
“Dalla documentazione in atti, cosi come già indicato nella perizia originaria, il sottoscritto CT non ha potuto riscontrare né la presenza di corrette clausole anatocistiche, né l'applicazione della capitalizzazione degli interessi con reciprocità tra le parti. Sono stati perciò, per tutto il periodo oggetto di attenzione, effettuati i ricalcoli richiesti. A tal fine i saldi debitori risultanti dagli estratti conto del conto corrente sono stati depurati dagli interessi trimestrali addebitati dall'istituto di credito;
sui saldi per valuta così rettificati, si è proceduto al ricalcolo degli interessi passivi”.
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Quinto motivo di appello
Relativamente al capo n. II del dispositivo della Sentenza gravata nella parte in cui ha accertato che, alla data del 31 luglio 2015, il saldo del conto corrente n. 4070/4504770516 risulta pari a € 17.052,56.
Il motivo è assorbito da quanto evidenziato per le precedenti doglianze.
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Sesto motivo di appello
Relativamente alle domande risarcitorie proposte nel corso del giudizio di prime cure dall'allora correntista;
omessa pronuncia.
Il motivo è in primo luogo generico.
L'appellante si è infatti limitata a sostenere:
“Nonostante l'espressa domanda formulata in punto dei consequenziali danni, patrimoniali e non, subiti dal correntista a seguito dell'illegittimo comportamento tenuto da controparte nella vicenda in esame e, in particolare, stante l'illegittimo addebito di somme non dovute per più di trent'anni, nessuna statuizione in punto è stata assunta dal primo Giudicante. Tanto, dunque, risulta di per sé idoneo a viziare l'impugnata statuizione ai sensi dell art. 112 c.p.c.. Per evitare di appesantire la trattazione della causa, con il presente atto l'odierna appellante reitera espressamente, ai sensi dell art. 346 c.p.c., le richieste volte ad ottenere il risarcimento del danno da erronea segnalazione in Centrale Rischi patita e, più in generale, tutte le domande risarcitorie tutte di cui all'atto introduttivo del primo giudizio ivi comprese quelle volte ad ottenere il risarcimento del maggior danno di cui all'art. 1224, comma, 2, cod. civ., per i motivi ivi espressi da ritenersi qui integralmente trascritti”.
7 Il motivo è poi infondato in quanto, pur avendo il Tribunale effettivamente omesso di statuire sul punto, non vi è prova di alcun diritto al risarcimento, attesa la modesta differenza del saldo rispetto alla somma richiesta nonché riguardo all'assenza di prova della illegittimità della segnalazione e soprattutto del quantum del danno asseritamente subito.
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Settimo motivo di appello
Relativamente al capo di Sentenza che ha disposto l'integrale compensazione delle spese di lite e di consulenza tecnica tra le parti
Il motivo è assorbito dal parziale accoglimento dell'appello che impone la rideterminazione delle spese anche di primo grado.
********
Le spese di lite di entrambi i gradi sono a carico di secondo soccombenza Controparte_1 sulla base dello scaglione tariffario valido per l'importo riconosciuto in primo grado e su quello relativo alla differenza in più riconosciuta nel presente grado. Per l'appello è esclusa la fase istruttoria in quanto non tenuta.
La liquidazione è quella di cui al dispositivo.
Le spese di CT, a carico solidale delle parti in favore del consulente, devono essere poste definitivamente a carico di ciascuna delle parti in eguale misura attesa la reciproca soccombenza nonché la complessità della documentazione esaminata;
la sentenza sul punto deve pertanto essere confermata.
P.Q.M.
La Corte in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto, accerta che alla data del 31 luglio 2015 il saldo del conto corrente n.
4070/4504770516, intestato al Sig. , era pari ad € 20.374,39 a credito del Persona_1 correntista;
condanna a pagare all'appellante le spese di primo grado liquidate in Controparte_1 complessivi € 1.701,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA e per il grado di appello in complessivi € 1.923,00 oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e CA.
8 Pone definitivamente le spese di CT a carico di entrambe le parti in pari misura e in via solidale in favore del Consulente.
Roma, camera di consiglio del ventiquattro luglio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci NE ET HE de Courtelary
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composta:
NE ET HE de Courtelary Presidente
Marina Tucci Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello iscritta al n. 7774 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
( C.F. ) erede di Parte_1 CodiceFiscale_1 Persona_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Marika Dotto, rappresentata e difesa dall'Avv.to Alessandro Da Re per mandato in atti
APPELLANTE
E
( C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Achille Buonafede che la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLATA
Oggetto: impugnazione sentenza del Tribunale di Roma n. 9832/2021 resa nel procedimento 51412/2015 – contratti bancari –
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato e iscritto a ( r.g. 41412/2015 ) Pt_2 Persona_1 conveniva dinanzi al Tribunale di Roma in relazione al contratto di conto Controparte_1 corrente affidato acceso presso Cassamarca s.p.a. ( poi incorporata ) indicato con il n.70.60.350782/7, poi n. 7001564570 e poi n. 4070/4504770516; deduceva l'illegittimo anatocismo, l'illegittima applicazione di interessi ultralegali e la loro usurarietà, l'illegittimità delle clausole che prevedevano il rinvio al cd. “uso piazza”, l'illegittimo addebito di commissioni di massimo scoperto, di spese per chiusura periodica di conto, dei giorni valuta chiedendo la rideterminazione del corretto saldo dare/avere e la condanna alla restituzione di € 167.433,09 nonché al risarcimento del danno anche per l'asserita illegittima segnalazione in Centrale Rischi.
La convenuta si costituiva e sosteneva l'infondatezza della domanda.
Il Tribunale disponeva CT e con sentenza 9832/2021 così statuiva :
“dichiara inammissibile la domanda di ripetizione;
accerta che, alla data del 31 luglio 2015, il saldo del conto corrente n. 4070/4504770516, intestato al Sig. , era pari Persona_1 ad €. 17.052,56 a credito del correntista;
compensa integralmente le spese di consulenza tecnica;
pone definitivamente a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna e con solidarietà nei confronti dell'ausiliare del giudice, le spese della consulenza tecnica d'ufficio”
Proponeva appello , erede dell'originario attore, medio tempore deceduto e Parte_1 concludeva chiedendo :
“accertarsi e dichiararsi l'illegittimità della prassi di capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito (anatocismo) e, comunque, l'invalidità e la nullità parziale dei contratti di conto corrente con apertura di credito n. 70.60.350782/7, poi n. 7001564570 ed oggi n. 4070/4504770516 – linea fido e n. 70.60.350782/7, poi n. 7001564570 ed oggi n. 4070/4504770 – linea cassa, accesi presso l'allora Cassamarca S.p.A., poi Controparte_1 relativamente alle clausole contrattuali che prevedono l'applicazione degli interessi trimestrali anatocistici, per contrarietà all'art. 1283 c.c., con conseguente rideterminazione, in ragione del saggio legale previsto dall'art. 1284 cod. civ., dell'ammontare degli interessi, sia attivi che passivi, senza capitalizzazione alcuna, a partire dall'inizio del rapporto di conto corrente sino ad oggi;
accertarsi e dichiararsi, in assenza di apposita pattuizione e/o qualora venisse accertata l'illegittimità delle clausole contrattuali relative ai contratti di conto corrente n. 70.60.350782/7, poi n. 7001564570 ed oggi n. 4070/4504770 – linea fido e n. 70.60.350782/7, poi n. 7001564570 ed oggi n. 4070/4504770 – linea cassa, accesi presso l'allora Cassamarca S.p.A., poi la nullità delle clausole che prevedono il Controparte_1 rinvio al cd. “uso piazza” ovvero l'addebito di commissioni di massimo scoperto calcolate 2 trimestralmente sugli scoperti di conto corrente, l'applicazione di spese per chiusura periodica di conto, di interessi debitori superiori a quello legale, di interessi usurari e di ogni altra spesa non pattuita e/o illegittimamente applicata, con conseguente rideterminazione, previa applicazione di quanto disposto dall'art. 1815 c.c., del corretto saldo dare/avere dei conti corrente indicati in narrativa, anche alla luce della corretta applicazione dei cd. “giorni valuta”; in ogni caso ed in ragione di quanto esposto in narrativa, rideterminarsi, previo ricalcolo delle competenze e degli interessi, sia attivi che passivi, dovuti in base alla corretta applicazione delle clausole valide, il corretto saldo dare/avere del conto corrente n. 70.60.350782/7, poi n. 7001564570 ed oggi n. 4070/4504770 alla data del 31.07.2015 nell'importo pari ad € 136.946,53 nella misura accertata dal C.t.u. nominato nella prima consulenza tecnica depositata senza considerare le rimesse asseritamente prescritte, in luogo della minor somma di € 17.052,56, ovvero nella maggiore o minore somma che risulterà nel corso del giudizio anche a seguito dell'eventuale rinnovazione della consulenza tecnica depositata in primo grado secondo i criteri illustrati nel presente atto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, disponendosi il riaccredito di tutte le somme a qualsiasi titolo percepite e/o trattenute, e/o addebitate e/o riscosse;
accertato e dichiarato quanto sopra, condannar in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, a risarcire alla deducente, in qualità di erede del signor
[...]
, tutti i danni subiti e subendi in conseguenza diretta e/o indiretta dei fatti Persona_1 esposti nella narrativa, in particolare in ragione dell'erronea segnalazione alla Centrale Rischi e comunque della mancata fruizione delle somme indebitamente percepite dall'istituto di credito appellato, per l'importo che sarà determinato in corso di causa, anche in via equitativa oltre ad interessi dal dovuto al dì del saldo ed al maggior danno di cui all'art. 1224 c. 2°.; Spese, ivi comprese quelle di consulenza tecnica e di parte, nonché compensi professionali, di entrambi i gradi di giudizio, interamente rifusi”.
L'appellata si costituiva e concludeva, “con espresso reiterato rifiuto del contradditorio in relazione a nuove censure, eccezioni e prospettazioni ex adverso”, chiedendo:
“rigettare, siccome inammissibile e comunque infondato, l'appello proposto dalla sig.ra n.q. con atto notificato in data 29.12.2021 avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 di Roma, sez. XVI civile – Dott. n. 9832 del 4.6.2021 emessa a definizione del Tes_1 giudizio inter partes iscritto sub RG 51412/2015; in ogni caso, anche con diversa valutazione e decisione della vertenza, in accoglimento delle deduzioni, eccezioni, difese e domande formulate da nella comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado per CP_1 come qui reiterate, rigettare le domande tutte avanzate con l'atto di citazione avversario introduttivo del giudizio di primo grado per come reiterate nel notificato gravame, siccome improponibili, inammissibili e comunque infondate, con ogni consequenziale pronuncia;
comunque intendendosi qui reiterate le conclusioni formulate nel giudizio di primo grado;
con condanna dell'appellante in favore d alla refusione delle spese di lite del CP_1 presente grado di giudizio”.
La Corte all'esito dell'udienza del sedici giugno 2025, trattata in forma scritta come da decreto del ventidue aprile 2025, riservava la decisione.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Primo motivo di appello
“Relativamente al capo di Sentenza gravata sotto la rubrica delimitazione del thema decidendum : erroneità, illogicità e contraddittorietà della statuizione nella parte in cui ha escluso la rilevanza degli illegittimi addebiti operati dal 1989 al 1° marzo 2003 a causa della mancanza dell'estratto conto di un unico trimestre - errato riparto dei principi in materia di onere della prova”.
Il motivo è infondato.
In primo luogo infatti il CT ( pagg. 16 e seguenti della prima relazione ) ha evidenziato come il conto corrente fosse stato acceso nel 1985 e che le carenze documentali fossero ben più ampie di quelle indicate dall'appellante poiché riguardavano :
“estratti conto: dall'apertura del contratto ( presunta il 26 aprile 1985) al 4^ trimestre 1986, dicembre 2002, giugno 2009 ( parziale), marzo 2011 ( parziale), settembre 2011 ( parziale), aprile 2012 ( parziale), giugno 2014 ( parziale); - conti scalari con dettaglio competenze :dall'apertura del contratto ( 26 aprile 1985) al quarto trimestre 1988, dal terzo trimestre 1991 al quarto trimestre 1992, quarto trimestre 2002; - conti scalari: dal primo trimestre 1989 al secondo trimestre 1991”
Lo stesso CT ha affermato a riguardo :
” il raccordo tra documenti contabili volto a superare dette numerose carenze Tali mancanze, oltre a generare notevoli difficoltà nei calcoli richiesti, hanno generato quanto previsto nel quesito al punto F) c.1 ( il quesito era “ Nel caso…. in cui la documentazione sia incompleta nei periodi intermedi: c1) e ad agire è il correntista: effettuando i conteggi partendo dal saldo iniziale del primo periodo documentato, calcolando il saldo parziale finale del primo periodo documentato e detraendo la differenza fra il saldo cosi calcolato e quello risultante dall'ultimo estratto conto di detto primo periodo documentato dall'ammontare del saldo iniziale risultante dal primo estratto conto del secondo periodo documentato, ripetendo l'operazione per ciascuno dei successivi periodi documentati ) e, come di seguito verrà dettagliato, influenzato i relativi conteggi. Per coprire le carenze di documentazione sono stati utilizzati, ove disponibili, gli estratti conto scalari per stimare i movimenti mancanti;
ove mancanti anche gli estratti scalari sono stati inseriti dei movimenti a quadratura con data l'ultimo giorno del periodo con movimentazione mancante. Per la carenza di documentazione sopra evidenziata i seguenti periodi, per alcuni quesiti, non sono stati oggetto di ricalcolo: - dal primo trimestre 1987 al quarto trimestre 1989 – quarto trimestre 2002”
Ebbene, a fronte di dette copiose mancanze, il fatto che il CT abbia effettuato dei calcoli proponendo una ricostruzione tramite scalari e quadrature contabili non inficia il dato della mancanza di prova sufficiente.
4 Del tutto correttamente il Giudice di primo grado ha pertanto riconvocato il CT e disposto che la ricostruzione del rapporto avvenisse dal primo saldo intermedio attendibile e completo;
in tal modo ha fatto buon uso dei principi in materia di onere della prova per come interpretati anche dalla più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione ( da ultimo 11735/2024 laddove in un'ipotesi di incompletezza della documentazione che, nel caso esaminato precludeva la determinazione di un saldo intermedio, ha confermato la sentenza di rigetto delle domande del correntista ).
Altrettanto correttamente il Tribunale in sentenza ha affermato:
“Va, sul punto, premesso che l'esame del conto è stato possibile soltanto dal primo gennaio 2003, essendo la documentazione prodotta dalle parti – e, in particolare, da parte attrice, gravata del relativo onere probatorio – insufficiente a consentire un riesame contabile, fondato su criteri scientifici e razionali, dell'andamento del conto”.
Osserva a tale proposito il Collegio come la prova dell'andamento del conto, avendo diretta influenza sugli istituti applicati, sulla correttezza del calcolo degli interessi e delle altre voci, non può ritenersi raggiunta effettuando un ricalcolo con criteri che, seppur in astratto basati nel dubbio sul favor creditoris, tuttavia in concreto vanno a coprire numerose lacune portando a un saldo positivo ben maggiore di quello ricostruibile in modo certo con una sequenza continua di documenti.
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Secondo motivo di appello
E' articolata doglianza nel modo seguente:
“Conseguentemente a quanto esposto al motivo che precede, relativamente al capo di Sentenza gravata che, escludendo l'esaminabilità degli illegittimi addebiti operati dalla banca anteriormente al 1° marzo 2003, ha escluso la rilevanza dei riconteggi effettuati dal consulente tecnico nominato a fronte della mancanza di idonea pattuizione negoziale delle condizioni economiche applicate al rapporto in violazione dell'art. 117 T.u.b.: erroneità, illogicità e contraddittorietà della statuizione gravata, nonché, conseguentemente, omessa pronuncia violazione dell'art. 112 c.p.c..”
Il rigetto del primo motivo comporta l'assorbimento del secondo che da esso deriva;
osserva la Corte come comunque la produzione del contratto comunque fosse a carico del correntista;
essendo poi detto contratto anteriore di oltre dieci anni rispetto alla di richiesta ex 119 TUB (effettuata con raccomandata ricevuta dalla banca il ventidue dicembre 2014), comunque è escluso dai documenti che la banca avrebbe dovuto conservare e inviare al cliente.
5 Di conseguenza del tutto correttamente il CT e il Tribunale ha utilizzato ai fini della verifica della correttezza delle pattuizioni la prima documentazione disponibile ossia i contratti di apertura di credito del sei febbraio 2002 ove sono state pattuite le condizioni che sono state applicate, escludendo tra l'altro la capitalizzazione degli interessi in quanto non pattuita.
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Terzo motivo di appello
Relativamente al capo di Sentenza gravata sotto la rubrica “prescrizione” erroneità della statuizione nella parte in cui ha ritenuto rilevante e validamente proposta l'eccezione di prescrizione proposta dalla banca e, di conseguenza, validamente condotto il conseguente accertamento operato dal C.t.u. sul cd. saldo banca errore in diritto, violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. errore in iudicando
Il motivo è infondato attesa l'insussistenza ( se non per € 4.00 circa come da conteggi peritali ) di asserite rimesse solutorie prescritte e comunque avendo il Tribunale anche per dette somme fatto corretta applicazione dei criteri giurisprudenziali e contabili per il conteggio delle somme rientranti nel termine di prescrizione.
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Quarto motivo di appello
Relativamente alla sentenza gravata sotto la rubrica “ anatocismo” : manifesta erroneità della statuizione nella parte in cui ha ritenuto, a far data dal 30.06.2000, legittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi pur in assenza di espressa previsione scritta sostitutiva di quella originaria nulla per violazione dell'art. 1283 cod. civ. errore in diritto, violazione o falsa applicazione degli artt. 1283 cod. civ. e 1284 cod. civ. errore in iudicando
Il motivo è fondato in quanto nel periodo preso in considerazione è stata applicata, seppure in parte, la capitalizzazione trimestrale, non è stata data prova della comunicazione effettiva al correntista da parte della banca dell'applicazione della reciprocità dal trenta giugno 2000 in poi ( non essendo sufficiente la pubblicazione in GU ) e comunque il contratto del 2002 sulla cui base è stato eseguito il conteggio non prevedeva reciprocità ( cfr Cass. 9140 e
29420/2020 ).
Di conseguenza il calcolo eseguito nella terza ctu, che invece considerava valida detta capitalizzazione, non può essere considerato attendibile;
è invece da reputarsi valida la
6 seconda ctu che, espungendo la capitalizzazione, ha portato a un saldo attivo di € 20.374,39.
A pag. 13 della relazione integrativa depositata il venti aprile 2019 il CT ha infatti affermato:
“Dalla documentazione in atti, cosi come già indicato nella perizia originaria, il sottoscritto CT non ha potuto riscontrare né la presenza di corrette clausole anatocistiche, né l'applicazione della capitalizzazione degli interessi con reciprocità tra le parti. Sono stati perciò, per tutto il periodo oggetto di attenzione, effettuati i ricalcoli richiesti. A tal fine i saldi debitori risultanti dagli estratti conto del conto corrente sono stati depurati dagli interessi trimestrali addebitati dall'istituto di credito;
sui saldi per valuta così rettificati, si è proceduto al ricalcolo degli interessi passivi”.
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Quinto motivo di appello
Relativamente al capo n. II del dispositivo della Sentenza gravata nella parte in cui ha accertato che, alla data del 31 luglio 2015, il saldo del conto corrente n. 4070/4504770516 risulta pari a € 17.052,56.
Il motivo è assorbito da quanto evidenziato per le precedenti doglianze.
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Sesto motivo di appello
Relativamente alle domande risarcitorie proposte nel corso del giudizio di prime cure dall'allora correntista;
omessa pronuncia.
Il motivo è in primo luogo generico.
L'appellante si è infatti limitata a sostenere:
“Nonostante l'espressa domanda formulata in punto dei consequenziali danni, patrimoniali e non, subiti dal correntista a seguito dell'illegittimo comportamento tenuto da controparte nella vicenda in esame e, in particolare, stante l'illegittimo addebito di somme non dovute per più di trent'anni, nessuna statuizione in punto è stata assunta dal primo Giudicante. Tanto, dunque, risulta di per sé idoneo a viziare l'impugnata statuizione ai sensi dell art. 112 c.p.c.. Per evitare di appesantire la trattazione della causa, con il presente atto l'odierna appellante reitera espressamente, ai sensi dell art. 346 c.p.c., le richieste volte ad ottenere il risarcimento del danno da erronea segnalazione in Centrale Rischi patita e, più in generale, tutte le domande risarcitorie tutte di cui all'atto introduttivo del primo giudizio ivi comprese quelle volte ad ottenere il risarcimento del maggior danno di cui all'art. 1224, comma, 2, cod. civ., per i motivi ivi espressi da ritenersi qui integralmente trascritti”.
7 Il motivo è poi infondato in quanto, pur avendo il Tribunale effettivamente omesso di statuire sul punto, non vi è prova di alcun diritto al risarcimento, attesa la modesta differenza del saldo rispetto alla somma richiesta nonché riguardo all'assenza di prova della illegittimità della segnalazione e soprattutto del quantum del danno asseritamente subito.
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Settimo motivo di appello
Relativamente al capo di Sentenza che ha disposto l'integrale compensazione delle spese di lite e di consulenza tecnica tra le parti
Il motivo è assorbito dal parziale accoglimento dell'appello che impone la rideterminazione delle spese anche di primo grado.
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Le spese di lite di entrambi i gradi sono a carico di secondo soccombenza Controparte_1 sulla base dello scaglione tariffario valido per l'importo riconosciuto in primo grado e su quello relativo alla differenza in più riconosciuta nel presente grado. Per l'appello è esclusa la fase istruttoria in quanto non tenuta.
La liquidazione è quella di cui al dispositivo.
Le spese di CT, a carico solidale delle parti in favore del consulente, devono essere poste definitivamente a carico di ciascuna delle parti in eguale misura attesa la reciproca soccombenza nonché la complessità della documentazione esaminata;
la sentenza sul punto deve pertanto essere confermata.
P.Q.M.
La Corte in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto, accerta che alla data del 31 luglio 2015 il saldo del conto corrente n.
4070/4504770516, intestato al Sig. , era pari ad € 20.374,39 a credito del Persona_1 correntista;
condanna a pagare all'appellante le spese di primo grado liquidate in Controparte_1 complessivi € 1.701,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA e per il grado di appello in complessivi € 1.923,00 oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e CA.
8 Pone definitivamente le spese di CT a carico di entrambe le parti in pari misura e in via solidale in favore del Consulente.
Roma, camera di consiglio del ventiquattro luglio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci NE ET HE de Courtelary
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