Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 04/03/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Caltanissetta in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Antonella
Palamara, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 1449 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2022, promossa
DA
, nato a [...] il [...], residente a [...]in Parte_1
Contrada Pilacane snc, codice fiscale , elettivamente CodiceFiscale_1
domiciliato a Catania in Via Fiamingo n. 7/E, presso lo studio dall'avv. Anna
Rita Guardo, che lo rappresenta e difende per procura speciale da intendersi in calce all'atto di citazione;
- attore -
CONTRO
già Controparte_1 Controparte_2
, con sede a in Viale Regina Margherita n. 28,
[...] CP_1
codice fiscale in persona del Commissario Straordinario, P.IVA_1
elettivamente domiciliato a Via Cittadella n. 1 presso lo studio CP_1 dell'avv. Luigi Cuba, che lo rappresenta e difende per procura speciale da intendersi in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- convenuto - conclusioni delle parti: per l'attore come da note di trattazione scritta depositate il 24 ottobre 2024; per il convenuto come da note di trattazione scritta depositate il 27 ottobre
2024.
IN FATTO E IN DIRITTO
1
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva Parte_1
in giudizio davanti a questo tribunale il Controparte_1
per sentire accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva di
[...]
quest'ultimo in ordine al sinistro occorsogli in data 18 agosto 2020, e per ottenere il risarcimento del conseguente danno patrimoniale e biologico.
1.1. L'attore, a sostegno della pretesa risarcitoria, esponeva:
--- che nella precisata data percorreva la strada provinciale 11, con direzione
EM, alla guida della sua motocicletta Ducati Monster 900, nel totale rispetto delle norme del Codice della Strada (procedendo a regolare velocità nei limiti di legge consentiti, ed indossando il casco protettivo) quando, alle ore 20,00 circa, giunto al Km 3+800 circa (all'altezza della intersezione della vecchia stazione ferroviaria), “a causa del manto stradale dissestato e disconnesso, anche per la presenza di crepe profonde 5 cm. …….., il tutto facilmente non visibile per l'assenza di alcuna illuminazione pubblica, perdeva il controllo del mezzo …………….. e rovinava al suolo andando a finire nella corsia opposta al senso di marcia percorso”;
--- che a seguito della violenta caduta riportava lesioni personali accertate presso il Pronto Soccorso del P.O. Vittorio Emanuele di Gela, ove veniva trasportato e ove gli venivano diagnosticate “Frattura 1 dito piede dx,
Abrasioni sparse alla spalla dx al ginocchio sx, al piede sx ed al dorso. –
Prognosi 30 gg”;
--- che sul luogo del sinistro interveniva una pattuglia della Legione
Carabinieri Sicilia della Stazione di EM che provvedeva a redigere apposito verbale ma senza effettuare i rilievi del caso in quanto la sua motocicletta era stato spostato dalla sua sede stradale originaria da alcuni utenti presenti sul luogo del sinistro, poiché la posizione del detto mezzo, vista l'ora serale e la totale assenza di illuminazione pubblica, creava pericolo alla circolazione stradale (doc. n. 3);
--- che il suo mezzo riportava ingenti danni, quantificati in complessivi €
2.815,70, come da preventivo (che produceva);
--- che le lesioni riportate avevano determinato uno stato di inabilità relativa
2 nonché postumi invalidanti di carattere permanente, responsabili di un danno biologico valutabile nella misura del 4%, come accertato dal dr. Per_1
con relazione medico-legale;
[...]
--- con pec del 3 giugno 2022 il Controparte_1
veniva invitato a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, proposta che l'Ente dichiarava di non accogliere.
1.2. In punto di diritto l'attore deduceva la esclusiva responsabilità, ex art. 2051 c.c., del convenuto per aver omesso l'ordinaria manutenzione della strada in questione - di cui era proprietario - che si presentava con il manto particolarmente deformato, con evidenti dislivelli, buche e con fessurazione ramificata che costituiscono una palese insidia soprattutto per i mezzi a due ruote, e per non avere in alcun modo segnalato l'esistenza di tale situazione di pericolo.
1.3. L'attore rassegnava quindi le seguenti conclusioni: “PIACCIA
All'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- accertare e dichiarare che la responsabilità di quanto occorso a
[...]
è da ascrivere integralmente ed esclusivamente al Pt_1 [...]
, quale Ente proprietario della S.P.11, direzione Controparte_1
EM, per aver completamente omesso la manutenzione del relativo manto stradale tanto da determinare nei luoghi del sinistro una c.d. “insidia stradale”; - accertare e dichiarare che in conseguenza del sinistro de quo
l'attore ha riportato i danni descritti in narrativa e per l'effetto condannare il predetto Ente, in persona del suo Presidente pro tempore, al risarcimento in favore di della complessiva somma di € 11.288,70, cosi Parte_1 dovuta: € 2.815,70 per il risarcimento dei danni materiali subiti dal motociclo
DUCATI 900, tg AX 07307; € 1.485,00 a titolo di risarcimento per CP_3 il periodo di inabilità temporanea parziale al 75%; € 1.485,00 a titolo di risarcimento per il periodo di inabilità temporanea parziale al 50%; €
4.954,00 a titolo di risarcimento per invalidità permanente;
€ 549,00 per le spese mediche sostenute e documentate, il tutto con gli interessi e rivalutazione dall'evento al soddisfo;
o nella diversa somma maggiore o
3 minore che sarà accertata nel corso del presente giudizio ed all'esito dell'espletanda istruttoria”.
2. Con comparsa depositata il 14 dicembre 2022 si costituiva il
[...]
contestando integralmente la domanda attorea, Controparte_1
assumendone la infondatezza, la pretestuosità e la assoluta carenza di prova, sia nell'an che nel quantum.
In particolare il convenuto evidenziava come il punto di caduta riferito dall'attore in citazione – e come dallo stesso raffigurato e rappresentato nelle fotografie prodotte – era ubicato nel lato opposto al senso di marcia che, secondo il suo assunto, stava percorrendo, e come gli asseriti danni, sia fisici che materiali, stridevano con la riferita modesta andatura da lui tenuta.
Conseguentemente contestava sia l'accadimento del fatto così come descritto in citazione, la dinamica e, infine, le asserite cause dello stesso. Evidenziava
l'assoluta mancanza sia della prova del fatto che del nesso causale tra l'asserito evento e il danno lamentato.
Infine l'Ente ulteriormente osservava come – al più – l'eventuale sinistro e le conseguenze dello stesso fossero ascrivibili solo ed esclusivamente alla condotta di guida non prudente tenuta dall'attore nel momento dell'asserita perdita di controllo del motoveicolo e come sul quel tratto di strada – posto anche all'intersezione della via di accesso alla vecchia stazione ferroviaria – vigesse un limite di velocità di 50Km/h.
In ogni caso contestava l'esistenza e la quantificazione svolta dall'attore con riferimento all'invalidità permanente, all'I.T.T., all'I.T.P., al danno biologico permanente e non permanente, nonché la relazione medico legale depositata dall'attore e le relative conclusioni, tenuto anche conto che i consulenti di parte hanno sottoposto a vista medico-legale il un anno e mezzo dopo i Pt_1
fatti lamentati.
Il Libero Consorzio rassegnava quindi le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, per i motivi di cui in narrativa, contrariis reiectis: nel merito:
Ritenere e dichiarare per tutte le ragioni meglio esposte in premessa l'assenza di qualsivoglia responsabilità dell'amministrazione convenuta in merito ai
4 fatti di cui all'atto di citazione introduttivo del giudizio;
ritenere e dichiarare che l'eventuale sinistro è stato dovuto solo ed esclusivamente alla condotta di guida dell'attore per non avere rispettato il limite di velocità imposto dal custode e/o comunque a causa di un vento imprevedibile e/o al caso fortuito.
Conseguentemente, respingere integralmente ogni domanda avversaria formulata nei confronti del , in Controparte_1
quanto infondata/inammissibile sia in fatto che in diritto;
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
3. Concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie, con le quali le parti ulteriormente illustravano le rispettive difese, il G.I. ammetteva le prove orali richieste dall'attore limitatamente al teste , che Testimone_1 veniva escusso all'udienza del 22 novembre 2023.
3.1 Rigettata la richiesta di CTU tecnica e CTU medica, precisate le conclusioni, la causa veniva assunta in decisione con provvedimento dell'8 novembre 2024, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. di cui si avvalevano entrambe le parti.
4. La domanda proposta dal va ricondotta al paradigma normativo Pt_1 di cui all'art. 2051 c.c., secondo il quale “ciascuno è responsabile delle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Tale norma non si riferisce alla custodia nel senso contrattuale del termine ma ad un effettivo potere fisico, che implica il governo e l'uso della cosa ed a cui sono riconducibili l'esigenza e l'onere della vigilanza affinché dalla cosa stessa, per sua natura o per particolari contingenze, non derivi danno ad altri.
Il rapporto di custodia della cosa presuppone una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di intervenire su di essa e di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa.
Più volte, ed anche recentemente, la Corte di Cassazione ha affermato che la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa:
5 a) dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure b) dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno della condotta del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. (bastando la colpa del danneggiato) (ved. Cass. n.
21675/2023; Cass. n. 2376/2024) o, indefettibilmente, la seconda dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole
(Cass. n. 11152/2023; Cass. n. 18518/2024).
Per quanto attiene alla ripartizione dell'onere probatorio, per la giurisprudenza unanime, spetta al danneggiato provare la sussistenza del fatto dannoso, la custodia della cosa da parte del preteso responsabile ed il nesso eziologico tra la stessa ed il danno, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa, mentre incombe sul custode la prova liberatoria della sussistenza del
«caso fortuito» nella accezione sopra precisata (ved., tra le molte, Cass. n.
18518/2024; Cass. n. 20427/2008).
4.1. Facendo applicazione al caso di specie degli esposti principi, la domanda deve essere rigettata.
Va osservato come nel caso specifico risulti assolutamente indimostrata la dinamica del sinistro.
Già le allegazioni dell'attore in ordine al luogo teatro dell'incidente ed al punto di caduta si rivelano gravemente contraddittorie.
Il , tanto in atto di citazione, quanto nei suoi successivi scritti difensivi, Pt_1 ha affermato che nell'occorso percorreva la S.P. 11 in direzione di EM, ma il punto di caduta indicato tanto nella fotografia dallo stesso prodotta (doc.
1), quanto nella immagine di pag. 9 della consulenza tecnica di parte (doc. 5 della produzione dell'attore), si trova sul lato opposto al dichiarato senso di marcia, il che dimostra che l'asserito sinistro non si è potuto verificare secondo le modalità descritte in citazione, salvo a ritenere che l'attore, al momento della caduta, conducesse il mezzo nella corsia opposta a quella di pertinenza, circostanza mai dallo stesso allegata.
6 Sempre in relazione alla dinamica del sinistro risulta poi inattendibile la deposizione resa dal teste , atteso che la sua dichiarazione di Testimone_1
avere assistito al sinistro risulta smentita dalla annotazione di P.G. redatta dai carabinieri di EM (doc. 3 della produzione dell'attore).
In tale annotazione si legge, infatti, che i soggetti ivi presenti, tra cui il menzionato testimone, erano “giunti sul posto successivamente al momento dell'incidente”, circostanza che non poteva che essere stata dichiarata agli operatori dagli stessi soggetti.
Deve quindi concludersi che l'attore non ha assolto all'onere, su di lui gravante, della prova della dinamica dell'allegato sinistro e del nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno.
A tale riguardo la Suprema Corte, con la ordinanza n. 35991/2023, così si è espressa: “Non può …… ritenersi sufficiente, a tal fine, specie in caso di cadute o altri eventi che si verificano in aree destinate alla circolazione pedonale o dei veicoli e che siano nella custodia di un determinato soggetto, la prova che l'evento si sia semplicemente verificato in quell'area (vale a dire, che il sinistro e la cosa custodita si collocassero, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto), essendo necessario dimostrare che lo stesso sia stato concretamente provocato proprio dalla cosa in custodia
e non da altri diversi fattori causali.
In tale ottica e, quanto meno, a tal fine, in queste ipotesi, è dunque sempre necessario che sia allegata e provata dall'attore la dinamica del fatto, per quest'ultima intesa la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che determinano lo sviluppo di un evento, producendo determinati effetti”
(conforme Cass. Civ. n. 21395/2021).
5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo a norma del D.M. 55/14, come modificato dal D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, nel procedimento n. 1449/2022 R.G., così provvede:
a) rigetta la domanda proposta da contro il Parte_1 [...]
[...] ; Controparte_4
b) condanna l'attore alla rifusione, in favore dell'ente convenuto, delle spese processuali, che liquida in € 2.540,00, oltre spese generali, C.P.A, ed IVA come per legge.
Così deciso il 3 marzo 2025.
Il giudice onorario avv. Antonella Palamara
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