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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 10/04/2025, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 825 del 2024, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. AGNELLO Parte_1
FRANCESCO, giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. CARCAVALLO LIDIA, giusta procura depositata telematicamente;
-resistente -
Oggetto: Ripetizione di indebito
Conclusioni: come in atti.
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso del 19.3.24 ha impugnato il provvedimento Parte_1 dell di Agrigento del 20.02.2024, comunicato il 07.03.2024 con il CP_1 quale è stato contestato l'indebito sulla pensione INVCIV n. 07014813, del coniuge deceduto , per l'importo di euro 6.147,75 per il Persona_1 periodo che va dal 01.01.2020 al 28.02.2021.
A fondamento della propria pretesa affermava di non essere unica erede del de cuius e di poter quindi rispondere solo pro quota (indicando il numero degli eredi a volte in tre, a volte in quattro).
Si è costituito l resistente contestando le avverse pretese con richiesta CP_2 di rigetto del ricorso.
La causa, istruita documentalmente, viene decisa all'esito del deposito di note ex art 127 ter cpc (in seno alle quali il ricorrente propone per la prima volta eccezione di irripetibilità dell'indebito) all'udienza del 9.4.25.
1 *
Il ricorso è infondato.
Premesso che "non si determina alcun litisconsorzio necessario tra gli eredi del debitore defunto, nè in primo grado, nè nelle fasi di gravame, neppure sotto il profilo della dipendenza di cause" (v. fra le altre Cass. sez. 2
27.1.1998 n. 785, Cass. sez. 1, 21.2.2001 n. 2500, Cass. sez. 3 9.3.2006
n. 5100), si evidenzia che la Suprema Corte ha costantemente affermato il principio in base al quale "la norma di cui all'art. 754 c.c., secondo la quale gli eredi rispondono dei debiti del "de cuius" secondo il valore della quota nella quale sono stati chiamati a succedere, con esclusione di qualsivoglia relazione di solidarietà tra le rispettive obbligazioni (giusto il principio
"nomina et debita haereditaria ipso iure dividuntur"), deve essere interpretata nel senso che il coerede convenuto per il pagamento di un debito ereditario ha l'onere di indicare, al creditore, questa sua condizione di coobbligato passivo entro i limiti della propria quota, con la conseguenza che, integrando tale dichiarazione gli estremi dell'istituto processuale della eccezione propria, la sua mancata proposizione consente al creditore di chiedere legittimamente il pagamento per l'intero" (v. Cass. sez. 3 5.8.1997
n. 7216, Cass. sez. lav.
6.6.1998 n. 5593, Cass. sez. 2 28.2.2006
n. 4461, Cass. sez. 3 12.7.2007 n. 15592, Cass. sez. lav. 18.7.2008 n. 20024).
Una corretta proposizione dell'eccezione comporta che vadano indicati, da parte dell'erede o degli eredi convenuti, i coeredi non raggiunti dall'azione giudiziaria intrapresa dal creditore (così in particolare Cass. 20024/2008 cit.).
Orbene, nella fattispecie, dal contenuto, sul punto, del ricorso e dei successivi scritti difensivi della, emerge che la ricorrente ha eccepito soltanto di essere uno degli eredi di e di essere semmai "tenuta solo pro quota", null'altro specificando tempestivamente al riguardo (nè sulla identità dei coeredi, sul numero preciso, a volte indicato in due ed altre in tre, nè sulla effettiva consistenza della propria quota).
Ciò consente ad di pretendere il pagamento dell'intero credito alla CP_1 ricorrente.
Per quel che concerne l'eccezione di irripetibilità sollevata solamente in seno alle note di trattazione scritta del 22.2.2025, non può non rilevarsene la tardività, attesa la mancata proposizione della stessa non solo in ricorso, ma nemmeno nelle note di prima udienza (primo atto difensivo utile in ordine alla contestazione delle argomentazioni spese da in ordine alla carenza CP_1 del requisito reddituale).
Ne consegue l'inammissibilità dell'esame nel merito della questione.
2 Quanto alle spese di lite, la parte ricorrente ha prodotto dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc. al fine di giovarsi dell'esenzione in caso di soccombenza. Tuttavia, secondo la Suprema Corte, “affinché sia applicabile l'art. 152 disp. att. cpc, per il quale la parte soccombente nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali, in presenza delle condizioni economiche ritualmente dichiarate, non è assoggettata al pagamento di spese, competenze ed onorari, è necessario che il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento” (Cass., Sez. Lavoro, n. 16676/2020)
Del resto la disciplina in esame è espressione di una norma eccezionale, che non si presta dunque ad essere applicato a casi non espressamente indicati.
Per tale ragione, si è affermato nella giurisprudenza (Cass. Sez. Lavoro, n.
25759/2008), con riferimento all'art. 152 att. c.p.c. nel testo vigente prima della modifica di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, conv. in L. 24 novembre
2003, n. 326, ma con considerazioni estensibili anche alla versione attuale, che l'esonero dal pagamento delle spese processuali non è posto in riferimento a tutti i giudizi previdenziali, ma solo in relazione a quelli promossi per ottenere prestazioni previdenziali.
Ritiene quindi il Tribunale, in forza della giurisprudenza richiamata, che la controversia in esame non sia intesa ad ottenere prestazioni previdenziali od assistenziali, come richiesto dall'art. 152 disp. att. cpc.
Le spese sono, quindi, poste ordinariamente in capo alla parte soccombente, ex art. 91 c.p.c, liquidate in euro 4.638,00 secondo i parametri ministeriali (cause di previdenza, valore da 5.200,00 euro a 26.000,00, fasi di studio, introduttiva, trattazione e decisione;
valori minimi per la semplicità delle questioni affrontate).
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, rigetta il ricorso.
Liquida le spese di lite in euro 4.638,00 oltre spese, IVA e CPA se dovute, ponendole a carico di . Parte_1
Così deciso in Agrigento, 09/04/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
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