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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 09/12/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2027/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Alessandra Nocco GIUDICE
Dott.ssa Daniela Bosio GIUDICE RELATORE est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa N. 2027/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1
e
, nata a [...] il [...], Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. CASETTA SABRINA che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sig.ri e , Parte_1 Parte_2 hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio in Caraglio (Cn) il 26/05/2007, matrimonio trascritto nei
Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 7, parte I, dell'anno 2007; - che dal matrimonio sono nati i figli: nata a [...] il [...], Persona_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e nato a [...]
Cuneo (CN) il 29/07/2010;
- che la convivenza è diventata intollerabile.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso e di seguito riportate:
“a) Pattuizioni riguardanti l'affidamento del figlio minore Per_2
Il figlio minore di quasi quindici anni, che a settembre inizierà la seconda classe Per_2 presso l'Istituto di Istruzione Superiore "Sebastiano Grandis" di Cuneo, viene affidato ad entrambi i genitori con residenza anagrafica presso la madre in Caraglio, Frazione Paniale
8/C.
I genitori assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione nonché alla salute del figlio ed eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale relativamente agli atti di ordinaria amministrazione.
Il padre potrà vedere il figlio quando vorrà e, salvo diversi accordi tra i genitori e nel rispetto degli impegni scolastici e sportivi del minore, potrà tenerlo con sé:
• almeno un giorno alla settimana dalle ore 18:00 alle ore 21:00 (indicativamente il lunedì, qualora il minore non abbia trascorso il weekend con il padre o il giovedì, qualora il minore abbia trascorso il weekend con il padre)
• a fine settimana alternati: dal sabato alle ore 15.00 alla domenica sera alle ore 19.00
(compreso pertanto il pernottamento)
• una settimana durante le vacanze natalizie comprendente ad anni alterni il periodo fra il 23 dicembre ed il 30 dicembre e quello fra il 31 dicembre ed il 6 gennaio;
• ad anni alterni, la domenica di Pasqua e il lunedì di Pasquetta mentre la suddivisione dei restanti giorni di vacanza verranno di volta in volta concordati.
Ciascun genitore avrà diritto ad avere con sé per due settimane anche non Per_2 consecutive nel periodo estivo (da concordare entro il 31 maggio di ogni anno) durante le quali è sospeso il diritto dell'altro genitore di tenere con sè il minore.
b) Pattuizioni riguardanti la figlia Per_1
Poiché la figlia maggiorenne , studentessa, non è economicamente autosufficiente e vive Per_1 stabilmente con la madre, il padre riconosce di dover versare alla signora un Pt_2 contributo per il mantenimento di mentre i contatti e le visite tra padre e figlia Per_1 verranno concordati direttamente tra le parti.
c) Pattuizioni riguardanti il contributo al mantenimento dei figli
Il padre si impegna a versare alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei due figli: la somma mensile di € 400,00 (200,00 euro ciascuno) che dovrà essere corrisposta anticipatamente entro il giorno cinque di ogni mese e sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal luglio 2026 e a cedere senza corrispettivo, e la madre si impegna ad accettare, la quota di ½ del diritto di usufrutto vitalizio vantato sull'abitazione coniugale sita in Caraglio, Frazione Paniale 8/C e distinta al catasto fabbricati al foglio 42 mappale 769 sub 4.
Il rogito di cessione delle quote dovrà essere stipulato entro sei mesi dall'omologa della separazione avanti al notaio scelto dalla signora che si accollerà anche tutte le Pt_2 relative spese. I coniugi dichiarano fin d'ora che delle eventuali detrazioni fiscali continuerà
a beneficiarne il signor nella misura in cui ne ha beneficiato fino ad oggi. Pt_1
I genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie dei figli.
In merito alla definizione e regolamentazione delle spese, ordinarie e straordinarie, viene richiamato il contenuto del protocollo d'intesa stipulato il 15 marzo 2016 fra magistrati ed avvocati del Tribunale di Torino che diventa pertanto parte integrante del presente accordo.
d) pattuizioni riguardanti i rapporti tra i genitori d') sull'assegnazione della casa coniugale
L'abitazione coniugale, consistente in un appartamento in Caraglio, frazione Paniale 8/C, rimarrà in uso esclusivo alla signora con tutti i mobili che l'arredano. Pt_2
d'') assegno unico
La somma erogata a titolo di assegno unico rimarrà nella totale disponibilità della signora
Parte_3
[... ') varie
I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento reciproco essendo entrambi economicamente indipendenti.
In merito al conto bancario n. 000103760727 acceso presso Unicredit, filiale di Dronero, la signora riconosce che, nonostante la cointestazione, le somme ivi depositate sono di Pt_2 competenza del signor e pertanto si impegna, a semplice richiesta del marito, a Pt_1 sottoscrivere la documentazione necessaria a rimuovere il proprio nominativo.
Il cane Axel rimarrà nell'abitazione coniugale con i figli e con la signora e le spese Pt_2 medico veterinarie verranno divise al 50% tra i coniugi.
I coniugi si prestano il reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo della carta d'identità e del passaporto per sé e per il figlio minore.
Le spese legali del presente giudizio saranno a carico dei coniugi nella misura del 50% ciascuno.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto, sotto la loro responsabilità, a indicare le disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a loro carico come previsto dall'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto nulla opponendo all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, queste non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Stante il ricorso congiunto delle parti nulla si provvede in merito alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
- Dichiara la separazione personale dei coniugi , nato il [...] Parte_1
a CUNEO (CN), e , nata il [...] a [...], che Parte_2 hanno contratto matrimonio in Caraglio (Cn) il 26/05/2007, matrimonio trascritto nei
Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 7, parte I, dell'anno 2007;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici dagli stessi concordate, riportate nel ricorso e ribadite con le note di trattazione scritta, condizioni che qui si hanno per integralmente trascritte;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
- Nulla sulle spese
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 04/12/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Daniela Bosio
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Alessandra Nocco GIUDICE
Dott.ssa Daniela Bosio GIUDICE RELATORE est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa N. 2027/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1
e
, nata a [...] il [...], Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. CASETTA SABRINA che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sig.ri e , Parte_1 Parte_2 hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio in Caraglio (Cn) il 26/05/2007, matrimonio trascritto nei
Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 7, parte I, dell'anno 2007; - che dal matrimonio sono nati i figli: nata a [...] il [...], Persona_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e nato a [...]
Cuneo (CN) il 29/07/2010;
- che la convivenza è diventata intollerabile.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso e di seguito riportate:
“a) Pattuizioni riguardanti l'affidamento del figlio minore Per_2
Il figlio minore di quasi quindici anni, che a settembre inizierà la seconda classe Per_2 presso l'Istituto di Istruzione Superiore "Sebastiano Grandis" di Cuneo, viene affidato ad entrambi i genitori con residenza anagrafica presso la madre in Caraglio, Frazione Paniale
8/C.
I genitori assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione nonché alla salute del figlio ed eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale relativamente agli atti di ordinaria amministrazione.
Il padre potrà vedere il figlio quando vorrà e, salvo diversi accordi tra i genitori e nel rispetto degli impegni scolastici e sportivi del minore, potrà tenerlo con sé:
• almeno un giorno alla settimana dalle ore 18:00 alle ore 21:00 (indicativamente il lunedì, qualora il minore non abbia trascorso il weekend con il padre o il giovedì, qualora il minore abbia trascorso il weekend con il padre)
• a fine settimana alternati: dal sabato alle ore 15.00 alla domenica sera alle ore 19.00
(compreso pertanto il pernottamento)
• una settimana durante le vacanze natalizie comprendente ad anni alterni il periodo fra il 23 dicembre ed il 30 dicembre e quello fra il 31 dicembre ed il 6 gennaio;
• ad anni alterni, la domenica di Pasqua e il lunedì di Pasquetta mentre la suddivisione dei restanti giorni di vacanza verranno di volta in volta concordati.
Ciascun genitore avrà diritto ad avere con sé per due settimane anche non Per_2 consecutive nel periodo estivo (da concordare entro il 31 maggio di ogni anno) durante le quali è sospeso il diritto dell'altro genitore di tenere con sè il minore.
b) Pattuizioni riguardanti la figlia Per_1
Poiché la figlia maggiorenne , studentessa, non è economicamente autosufficiente e vive Per_1 stabilmente con la madre, il padre riconosce di dover versare alla signora un Pt_2 contributo per il mantenimento di mentre i contatti e le visite tra padre e figlia Per_1 verranno concordati direttamente tra le parti.
c) Pattuizioni riguardanti il contributo al mantenimento dei figli
Il padre si impegna a versare alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei due figli: la somma mensile di € 400,00 (200,00 euro ciascuno) che dovrà essere corrisposta anticipatamente entro il giorno cinque di ogni mese e sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal luglio 2026 e a cedere senza corrispettivo, e la madre si impegna ad accettare, la quota di ½ del diritto di usufrutto vitalizio vantato sull'abitazione coniugale sita in Caraglio, Frazione Paniale 8/C e distinta al catasto fabbricati al foglio 42 mappale 769 sub 4.
Il rogito di cessione delle quote dovrà essere stipulato entro sei mesi dall'omologa della separazione avanti al notaio scelto dalla signora che si accollerà anche tutte le Pt_2 relative spese. I coniugi dichiarano fin d'ora che delle eventuali detrazioni fiscali continuerà
a beneficiarne il signor nella misura in cui ne ha beneficiato fino ad oggi. Pt_1
I genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie dei figli.
In merito alla definizione e regolamentazione delle spese, ordinarie e straordinarie, viene richiamato il contenuto del protocollo d'intesa stipulato il 15 marzo 2016 fra magistrati ed avvocati del Tribunale di Torino che diventa pertanto parte integrante del presente accordo.
d) pattuizioni riguardanti i rapporti tra i genitori d') sull'assegnazione della casa coniugale
L'abitazione coniugale, consistente in un appartamento in Caraglio, frazione Paniale 8/C, rimarrà in uso esclusivo alla signora con tutti i mobili che l'arredano. Pt_2
d'') assegno unico
La somma erogata a titolo di assegno unico rimarrà nella totale disponibilità della signora
Parte_3
[... ') varie
I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento reciproco essendo entrambi economicamente indipendenti.
In merito al conto bancario n. 000103760727 acceso presso Unicredit, filiale di Dronero, la signora riconosce che, nonostante la cointestazione, le somme ivi depositate sono di Pt_2 competenza del signor e pertanto si impegna, a semplice richiesta del marito, a Pt_1 sottoscrivere la documentazione necessaria a rimuovere il proprio nominativo.
Il cane Axel rimarrà nell'abitazione coniugale con i figli e con la signora e le spese Pt_2 medico veterinarie verranno divise al 50% tra i coniugi.
I coniugi si prestano il reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo della carta d'identità e del passaporto per sé e per il figlio minore.
Le spese legali del presente giudizio saranno a carico dei coniugi nella misura del 50% ciascuno.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto, sotto la loro responsabilità, a indicare le disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a loro carico come previsto dall'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto nulla opponendo all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, queste non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Stante il ricorso congiunto delle parti nulla si provvede in merito alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
- Dichiara la separazione personale dei coniugi , nato il [...] Parte_1
a CUNEO (CN), e , nata il [...] a [...], che Parte_2 hanno contratto matrimonio in Caraglio (Cn) il 26/05/2007, matrimonio trascritto nei
Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 7, parte I, dell'anno 2007;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici dagli stessi concordate, riportate nel ricorso e ribadite con le note di trattazione scritta, condizioni che qui si hanno per integralmente trascritte;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
- Nulla sulle spese
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 04/12/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Daniela Bosio
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi